|
Introduzione.
I recenti interventi della Cassazione - con le
sentenze n. 1520 Cass. Civ. Sez. III, 26 gennaio
2010 e n. 3947 Cass. Sezioni unite civili, sentenza
10 novembre 2009 – 18 febbraio 2010 - costituiscono
senza dubbio contributi importanti al fine di far
maggior chiarezza sui confini tra garanzie personali
tipiche e atipiche ed in particolar modo, in ordine
alla natura delle polizze fideiussorie e delle
lettere di patronage, strumenti di cui si fa
frequentemente uso nella prassi bancaria.
Come è noto, nelle garanzie personali è una persona
che garantisce con il proprio patrimonio
l’adempimento di un’obbligazione altrui;
distinguendosi proprio sotto questo aspetto dalle
garanzie reali, che vengono costituite direttamente
su beni individuati o individuabili e che
attribuiscono al creditore un diritto di prelazione
sul bene stesso.
È bene sottolineare come le problematiche inerenti
le garanzie personali nascono dalla circostanza che
per esse non vige il principio di tipicità, a
differenza di quelle reali, con la conseguenza che
all’autonomia contrattuale dei privati, ai sensi
dell’art. 1322 c.c., è lasciata la libertà di
individuare le soluzioni negoziali più idonee a
soddisfare le contingenti esigenze del caso
concreto.
A
riprova di quanto affermato milita l’art. 1179 c.c.,
che specificamente prevedere che “chi è tenuto a
dare una garanzia, senza che ne siano determinati il
modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea
garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente
cautela”.
L’ultima parte della predetta disposizione, letta in
combinato disposto con l’ art. 1322 c.c., fornisce
sicuramente un solido argomento per ammettere la
possibilità di coniare altre forme di garanzia da
parte dei privati (sempre nel rispetto dei principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico) .
A tal proposito, proprio la fideiussione, principale
garanzia personale disciplinata dagli artt. 1936 e
ss. c.c., ha mostrato nel tempo la sua incapacità a
soddisfare le esigenze dei moderni traffici
economici, in virtù delle caratteristiche della
stessa.
Giova premettere che l’art. 1936 c.c. non definisce
la fideiussione[3],
ma il solo fideiussore quale soggetto che,
obbligandosi personalmente verso il creditore,
garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
Il debitore principale è soggetto estraneo
all’obbligazione fideiussoria, che può essere
assunta anche a sua insaputa o contro la sua volontà[4].
L’effetto che la fideiussione produce è la
responsabilità solidale[5]
– salvo la possibilità di concordare un patto di
escussione – del debitore e del fideiussore nei
confronti del creditore; tuttavia, essendo il debito
contratto nell’interesse del debitore, la legge
prevede a favore del fideiussore l’azione di
regresso nei confronti del debitore medesimo (oltre
che
la surroga nei diritti del creditore).
Altra caratteristica fondamentale della fideiussione
è l’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria
rispetto a quella del debitore. Dall’accessorietà
discendono conseguenze di non poco conto: anzitutto
è necessario che sussista l’obbligazione da
manlevare, pertanto la mancanza originaria (per
nullità o inesistenza) ovvero sopravvenuta (ad
esempio per la pronuncia di annullamento) travolge
il negozio accessorio, rendendolo nullo per mancanza
di causa (salvo che sia prestata per l’obbligazione
assunta da un incapace legale[6]).
Dalla natura accessoria della fideiussione discende,
inoltre, che la garanzia non può eccedere ciò che è
dovuto dal debitore, in quanto nella misura
eccedente l’obbligazione sarebbe priva di causa (in
tal caso troverà chiaramente applicazione l’art.
1419 c.c.), né può essere prestata a condizioni più
onerose(c.d. fideiussione in duriorem causam).
Alla medesima logica risponde poi l’art. 1945 c.c.
che legittima il fideiussore ad opporre al creditore
tutte le eccezioni che spettano al debitore
principale, compresa quella di prescrizione e di
compensazione, aventi – come è noto – natura
personale.
Proprio le suddette caratteristiche, che impediscono
l’immediata escussione della garanzia personale,
hanno portato – soprattutto in ambito bancario -
allo sviluppo di garanzie personali atipiche, al
fine di rispondere alle esigenze di tutela dei
creditori e di certezza nella circolazione dei beni.
Prima di esaminare le garanzie atipiche che si sono
imposte in tempi certamente più recenti- tra cui il
ruolo da protagonista è sicuramente da attribuire al
contratto autonomo di garanzia - appare opportuno un
breve cenno alla fideiussione ad omnibus; figura
controversa, che per anni ha fomentato il dibattito
in dottrina e giurisprudenza sotto il profilo della
meritevolezza di tale pratica, usata in ambito
bancario più che assicurativo.
Tale dibattito si è certamente sopito con
l’introduzione dell’art. 1956 c.c, ma la necessità
da parte della giurisprudenza di ricercare la
meritevolezza di tale clausole evidenzia la
convinzione di trovarsi di fronte ad una ipotesi di
garanzia atipica.
La fideiussione ad omnibus è una figura tipizzata
dalla pratica bancaria: le banche spesso concedono
l’apertura di un credito più o meno ampia ad un
soggetto a condizione che le obbligazioni che
quest’ultimo assumerà nei confronti della banca
stessa siano garantiti da una fideiussione, con la
conseguenza che la fideiussione stessa ha un oggetto
indeterminato. La specificità della fideiussione ad
omnibus è che ad essere indeterminato non è solo il
credito da garantite ma anche il fatto generatore
dello stesso ossia il contratto che ne costituirà la
fonte.
Molteplici sono stati gli sforzi della dottrina e
della giurisprudenza per riconoscere la
meritevolezza di siffatta fideiussione; in un primo
momento – sul piano delle valutazioni generali - si
è fatto ricorso all’art. 1346 ritenendo presente la
determinabilità dell’oggetto per relationem
ossia a tutte le obbligazioni che un determinato
soggetto assumerà nei confronti di un altro
soggetto. Sul terreno più specifico della
fideiussione ad omnibus prestata a favore delle
banche, per garantire l’adempimento di obbligazioni
nascenti da contratti bancari, si è dato rilievo,
piuttosto che all’art.1346, al principio di
autonomia contrattuale di cui all’art. 1322,
interrogandosi la giurisprudenza sulla meritevolezza
degli interessi sottesi alla fideiussione ad
omnibus. Sotto questo aspetto si è ritenuto decisiva
la considerazione che questa garanzia assolve una
precisa funzione economico sociale che è quella di
consentire l’accesso del terzo al credito bancario
in presenza di opportune cautele a protezione del
risparmio. Si ritiene, inoltre, che detta
fideiussione sia meritevole di tutela ex art. 1322 e
valida in quanto l’oggetto se pur non determinato
sarebbe determinabile con riferimento
all’obbligazione assunta dal debitore volta per
volta, e che la stessa è frutto di un’iniziativa
successiva non solo del creditore ma anche del terzo
parallelamente a quanto previsto dall’art. 1349.
In tale prospettiva una parte della dottrina
riteneva che la causa della fideiussione ad ominibus
fosse una causa atipica diversa da quella regolata
dall’art. 1938 e sarebbe, dunque, limitata alla sola
fideiussione prestata dalle banche a garanzia di
obbligazioni nascenti da operazioni bancarie.
Come
si è detto il dibatto ha perso di attualità con
l’introduzione dell’art. 1956 che non distingue tra
fideiussione a favore di banche o di altri soggetti[7].
a) Contratto autonomo di garanzia
Nell’ambito delle garanzie atipiche si inserisce a
pieno titolo, per il frequente utilizzo nella
prassi, il contratto autonomo di garanzia cd.Garantievertrag,
elaborato in Germania ed in Inghilterra a fine
ottocento per soddisfare evidenti e pressanti
esigenze di semplificazione del commercio
internazionale.
Il
contratto in parola approda in Italia con
indiscutibile ritardo, attesa la problematica
compatibilità della nuova fattispecie con i
tradizionali parametri cui dottrina prevalente e
giurisprudenza pressoché unanime erano avvezzi a far
riferimento in materia negoziale: da un lato, vi era
il dogma della accessorietà del negozio di garanzia,
dall’ altro, il requisito della causa negotii
tralaticiamente intesa come “funzione economico
sociale“ del negozio[8].
L’essenza di questo contratto atipico consiste nel
fatto che il garante, generalmente una banca o una
compagnia di assicurazione ossia un soggetto di
sicura solvibilità, rinuncia a sollevare nei
confronti della controparte, qualsiasi eccezione
relativa al rapporto garantito, sarà, dunque, il
debitore (e non il fideiussore come nel caso di
fideiussione a prima richiesta) a dover agire in
ripetizione, qualora il pagamento del garante
risultasse non dovuto.
Lo
stesso ha, pertanto, la funzione necessariamente
esplicitata in contratto di assicurare al
beneficiario il versamento della somma garantita,
senza possibilità alcuna per il garante di avanzare
eccezioni attinenti al rapporto sottostante tra
beneficiario e terzo garantito.[9]
Il pagamento da parte del garante è, pertanto,
dovuto “a semplice richiesta” del garantito e
quindi, con rinuncia a far valere qualsiasi
eccezione relativa all’esistenza, validità e
coercibilità del rapporto obbligatorio sottostante.
La fattispecie più usuale prevede la compresenza di
tre diversi contratti: un contratto di valuta tra il
debitore e il beneficiario della garanzia;un
rapporto di provvista, di solito un mandato, tra il
debitore e il garante, in base al quale questi si
obbliga verso il creditore; il contratto di
garanzia, con il quale il garante assume verso il
creditore l’obbligo di versargli l’equivalente
monetario della prestazione manlevata senza poter
opporre alcuna eccezione.
Tali contratti sono avvinti da un collegamento
negoziale, perseguendo gli stessi uno scopo
economico unitario. Più in particolare, come
indicato dalla giurisprudenza, con la stipulazione
del contratto autonomo le parti raggiungono
simultaneamente una reciproca utilità: il creditore
si cautela dall’inadempimento del debitore; il
garante dà esecuzione al rapporto di provvista,
normalmente costituito a titolo oneroso e il
garantito ottiene il beneficio di un più facile
accesso al credito.
Caratteristica fondamentale del contratto autonomo
di garanzia – che vale a distinguerlo dalla
fideiussione – è la mancanza dell’elemento
dell’accessorietà tra obbligazione principale e
obbligazione di garanzia.
Come hanno cura di precisare le Sezioni Unite,
mentre nella fideiussione il garante può opporre al
creditore le eccezioni relative all’obbligazione
principale, nel contratto autonomo di garanzia il
garante si impegna a pagare illico et immediate,
a semplice richiesta, senza poter opporre al
creditore le medesime eccezioni che avrebbe potuto
opporre il debitore. Al garante è consentito
unicamente opporre al beneficiario le eccezioni
letterali fondate sul contratto intercorrente tra lo
stesso e il beneficiario, dirette a stigmatizzarne
l’invalidità.
Sotto questo profilo, il contratto autonomo di
garanzia si differenzia dalla fideiussione cui è
stata apposta la clausola solve et repete in
quanto, in tale ultima ipotesi l’accessorietà viene
soltanto mitigata, essendo tenuto il garante ad
eseguire la propria prestazione e potendo sollevare
le eccezioni relative al rapporto garantito solo per
ripetere quanto indebitamente prestato. In altri
termini, tale clausola mira soltanto a realizzare in
via provvisoria un’autonomia processuale tra
l’obbligazione del fideiussore e quella garantita,
ma non certo a recidere l’accessorietà tra le due
obbligazioni.
Tuttavia, l’autonomia di cui gode il contratto
autonomo di garanzia è relativa, in quanto, al fine
di contrastare atteggiamenti abusivi da parte del
creditore, è consentito al garante, attraverso l’exceptio
doli[10]
opporre le eccezioni concernenti l’inesistenza del
rapporto garantito, la nullità del rapporto base per
contrarietà a norme imperative o per illiceità della
causa o l’esecuzione fraudolenta o abusiva.
La deroga alla disciplina legale della fideiussione
trova una giustificazione nell’interesse, senza
dubbio meritevole di tutela, di garantire
l’integrale soddisfacimento dell’interesse economico
del beneficiario vulnerato dall’inadempimento del
debitore originario e, di conseguenza, di conferire
maggior certezza allo scorrere dei rapporti
economici.
Ulteriore differenza del contratto autonomo di
garanzia rispetto alla fideiussione è data dalla
causa concreta che lo caratterizza, consistente nel
tenere indenne il creditore dalle conseguenze
derivanti dal mancato adempimento della prestazione
cui è tenuto il debitore principale, trasferendo il
rischio economico connesso alla mancata esecuzione
della prestazione al garante. Esso pertanto, assolve
ad una funzione indennitaria, essendo il garante
tenuto ad una prestazione qualitativamente diversa
rispetto a quella per la quale è obbligato il
debitore principale, in quanto rivolta ad appagare
l’interesse economico del creditore insoddisfatto
mediante il versamento di una somma di denaro
predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta
prestazione del debitore.
La fideiussione, invece, mira a tutelare l’interesse
all’esatto adempimento della prestazione principale
da parte del garante, configurandosi quindi come
garanzia di tipo satisfattorio, in quanto consente
al creditore di ottenere lo stesso bene dovuto dal
debitore originario.
In altri termini, mentre con la fideiussione è
tutelato l’ interesse all’ esatto adempimento dell’
unica prestazione principale - per cui il
fideiussore è un vicario del debitore -, l’
obbligazione del garante autonomo è qualitativamente
altra rispetto a quella dell’ ordinante – sia perché
non necessariamente sovrapponibile ad essa, sia
perché non rivolta al pagamento del debito
principale, bensì ad indennizzare il creditore
insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di
una somma di denaro predeterminata, sostitutiva
della mancata o inesatta prestazione del debitore .
Se in astratto le differenze sono così enucleabili,
in concreto non è sempre agevole capire se ci si
trovi di fronte ad un contratto autonomo di garanzia
o ad una fideiussione, soprattutto laddove nel
contratto siano presenti le clausole di pagamento “a
semplice” o “a prima richiesta”, le quali
assoggettano il garante al pagamento immediato
dell’obbligazione garantita al creditore, a
prescindere da ogni accertamento in ordine
all’effettivo inadempimento del debitore principale.
Fino all’intervento chiarificatore della Cassazione,
si contendevano il campo due tesi contrapposte: da
un lato chi sosteneva che l’apposizione di una
simile clausola non fosse sufficiente a trasformare
l’obbligazione di garanzia in autonoma, in quanto la
rinuncia del fideiussore di far valere determinate
eccezioni costituiva espressione dell’autonomia
contrattuale che non andava a minare il legame di
accessorietà. L’orientamento contrapposto, condiviso
dalle Sezioni Unite, ha invece affermato che
l’apposizione di tali clausole sia incompatibile con
il principio di accessorietà che caratterizza la
fideiussione. Ne deriva che la presenza di tali
clausole vale a qualificare la fattispecie come
contratto autonomo di garanzia, ad eccezione dei
casi in cui, dal contenuto dell’intero negozio si
evinca l’incompatibilità dello stesso con il regime
dell’autonomia.
Segue
Utilizzo nella prassi bancaria dello schema del
contratto autonomo di garanzia
Così chiariti i confini e le peculiarità del
contratto autonomo di garanzia, deve darsi atto di
come nella prassi, con particolare riguardo al
settore degli appalti di servizi e lavori pubblici,
nonché nella prasi bancaria, lo schema del contratto
autonomo di garanzia è stato utilizzato per dar vita
a differenti figure contrattuali, tra cui si
segnalano: (i) la garanzia di mantenimento
dell’offerta, (c.d. bid bond), che assicura
la serietà di un’offerta in sede di gara d’appalto,
coprendo il rischio che l’aggiudicatario si
sottragga alla stipulazione del contratto; (ii) la
garanzia di manutenzione (c.d. maintenance bond)
finalizzata a far fronte al rischio che
l’appaltatore non elimini i difetti emersi dopo la
consegna dell’opera, o si sottragga alla
manutenzione degli impianti; (iii) la garanzia di
buona esecuzione (c.d. performance bond) con
cui viene garantito l’interesse all’esatta
esecuzione dell’appalto, coprendo il rischio della
non completa o corretta esecuzione dello stesso.
Largamente utilizzato nella prassi bancaria, con
particolare riferimento ai contratti di fornitura di
beni e servizi, è il performance bond,
attraverso il quale la banca, su incarico del
fornitore, si impegna a pagare l’importo garantito
al committente/beneficiario, nell’ipotesi in cui il
fornitore non dovesse adempiere i propri impegni
contrattuali nei tempi stabiliti. Tale garanzia
pertanto, copre i rischi relativi alla fornitura
tardiva e all’inadempimento degli obblighi
contrattuali concernenti la buona esecuzione
dell’opera. In altri termini, il committente, in
caso di inadempimento o inesatto adempimento, potrà
“a semplice richiesta” ottenere la corresponsione
dell’importo della garanzia.
Nei traffici transfrontalieri, inoltre, si ricorre
anche alla controgaranzia - inquadrata dalla
nostra giurisprudenza di legittimità come un
ulteriore contratto autonomo di garanzia - al fine
di evitare le possibili differenze normative legate
alla diversa nazionalità di appartenenza delle
parti, cioè del beneficiario della garanzia, del
debitore principale e dello stesso garante.
Il meccanismo negoziale sviluppatosi nella prassi
internazionale prevede che la banca o la compagnia
di assicurazione che assume la veste di garante,
venga individuata per il fatto di avere sede nello
stesso Stato del soggetto beneficiario; la quale, a
sua volta, è garantita mediante la controgaranzia da
una banca o compagnia di assicurazione avente sede
nello Stato del debitore principale.
In questo modo, il creditore principale ha rapporti
con un garante del suo stesso Stato, mentre il
garante ha maggiori garanzie di solvibilità in caso
di escussione, essendo controgarantito da una banca
o compagnia di assicurazione avente sede nel Paese
del debitore principale.
b) la polizza fideiussoria
Sempre più frequente nella prassi bancaria e degli
appalti pubblici è l’utilizzo della polizza
fideiussoria, di cui si è a lungo discusso in ordine
alla sua natura giuridica e quindi, in ordine alla
disciplina applicabile.
La polizza fideiussoria è un contratto – articolato
secondo lo schema del contratto a favore di terzo -
con il quale un soggetto (una compagnia assicurativa
o un istituto bancario) dietro pagamento di un
corrispettivo, si impegna a garantire in favore di
un altro soggetto l’adempimento di una determinata
obbligazione assunta dal contraente della polizza.
Si tratta di uno strumento che se pur non
disciplinato dal codice del 1842, è menzionato in
molte leggi speciali che lo prevedono come forma di
garanzia sostitutiva della cauzione reale,
richiesta, normalmente, per chi stipula contratti
con la Pubblica Amministrazione.
Tale contratto differisce dalla fideiussione
anzitutto per la struttura, posto che la
fideiussione è un rapporto bilaterale, intercorrente
tra fideiussore e creditore. Inoltre, mentre la
fideiussione può essere a titolo gratuito, la
polizza fideiussoria può essere solo onerosa, in
quanto assunta dall’assicuratore in corrispettivo
del pagamento di un premio.
A lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza la
causa di tale contratto, in relazione alla quale si
registrano tre principali orientamenti: secondo
taluni la polizza fideiussoria sarebbe riconducibile
al contratto di assicurazione, in quanto il rischio
dell’inadempimento o inesatto adempimento grava
sull’assicuratore. La tesi maggioritaria tuttavia,
propende per la natura fideiussoria del contratto,
data la sua funzione di garanzia dell’adempimento
dell’obbligo altrui, da cui discende l’applicabilità
della disciplina di cui agli artt. 1936 ss. c.c.,
ove non derogata dalle parti. Infine, per
completezza si dà atto dell’orientamento intermedio,
che qualifica la polizza fideiussoria un contratto
misto la cui natura fideiussoria o assicurativa va
desunta caso per caso.
Tuttavia, si è evidenziato come non sia possibile
ricondurre la polizza fideiussoria ad uno schema
contrattuale unitario, stante l’utilizzo in ambito
bancario ed assicurativo di almeno tre tipologie di
polizza fideiussoria: la prima (polizza accessoria
di tipo fideiussorio), in cui l’obbligo del garante
dipende dall’effettiva sussistenza dell’obbligo del
debitore principale; la seconda (polizza a prima
richiesta), contenente la clausola a prima
richiesta, da cui consegue che l’obbligo del garante
deriva indipendentemente ed autonomamente da quello
del debitore principale; la terza (polizza
cauzionale), in cui l’obbligo del garante è soggetto
alla dimostrazione, da parte del beneficiario, di
determinati fatti attinenti al rapporto principale.
La prima riconducibile alla figura della
fideiussione mentre la seconda e la terza rientrano
nello schema applicativo del contratto autonomo di
garanzia.
Le Sezioni Unite, chiamate da ultimo a pronunciarsi
sulla natura giuridica della polizza fideiussoria
(nello specifico caso era stata prestata a garanzia
dell’obbligazione dell’appaltatore), ne hanno
sancito la natura di garanzia atipica, laddove la
stessa contenga clausole di pagamento a prima
richiesta e senza eccezioni e dove realizzi la
funzione cauzionale. In queste ipotesi, infatti, la
polizza ha la funzione di assicurare il
soddisfacimento dell’interesse economico del
beneficiario, compromesso dall’inadempimento:
vengono quindi meno l’identità della prestazione
(non essendo possibile per il garante assumere
l’impegno di adempiere la stessa obbligazione
oggetto del rapporto originario) e il vincolo
dell’accessorietà che, per converso, caratterizzano
la fideiussione.
In particolare, la Cassazione ritiene di ricondurre
tale figura nell’ambito della c.d. fideiussio
indemnitatis, con cui il garante, generalmente
una banca o una compagnia di assicurazione, su
incarico del debitore, assume nei riguardi del
creditore l’impegno ad effettuare una determinata
prestazione, nell’eventualità che il debitore non
adempia alle proprie obbligazioni. L’obbligazione
del garante non consiste pertanto nell’eseguire la
medesima prestazione bensi solo nell’indennizzare o
risarcire il creditore insoddisfatto.
Più nel dettaglio, la Sezioni Unite, ritengono che
le polizze fideiussore, proprio per le peculiarità
sopra illustrate, che denotano un evidentissimo
scostamento dalla disciplina propria della
fideiussione, devono ascriversi nel raggio
applicativo del contratto autonomo di garanzia.
c) lettere di patronage
Al pari del contratto autonomo di garanzia, si è
diffusa anche un’altra figura di garanzia personale
atipica, la lettera di patronage al fine di
rendere più facile e snello l’accesso al credito,
senza passare per il rilascio delle garanzie
tipiche, reali o personali.
Le lettere di patronage sono dichiarazioni
aventi oggetto e tenore variabile, redatte in forma
epistolare e rese ad una banca o a un diverso ente
creditore al fine di indurlo ad accordare, mantenere
o prorogare un finanziamento a favore di un terzo.
Tali dichiarazioni sono rese da un soggetto (cd.
patrocinante o patronnant), formalmente terzo
rispetto al debitore principale (cd. patrocinato),
ma a questo legato da un rapporto di controllo,
giuridico ed economico.
In dottrina e in giurisprudenza è diffusa la
classificazione che tende a distinguere tra lettere
a contenuto forte e lettere a contenuto debole.
Le prime possono consistere in dichiarazioni che
rassicurano il destinatario della convenienza e del
ridotto rischio imprenditoriale sotteso
all’operazione (per es. dichiarazione di futuro
mantenimento della partecipazione nella società
satellite per la quale si chiede il finanziamento,
dichiarazione di mantenimento del management …) e
dichiarazioni con le quali il mittente rassicura il
destinatario assumendo specifici obblighi e
determinate responsabilità (per es. dichiarazione di
generale mantenimento della solvibilità,
dichiarazione di assunzione del rischio di perdite
…). Tali lettere hanno un contenuto vincolante e
sono fonti di obbligazioni per il dichiarante. In
caso di inadempimento, infatti, il patrocinante sarà
responsabile ai sensi dell’art. 1218 c.c., previo
accertamento del nesso eziologico tra
l’inadempimento dell’obbligo del patronnant e
l’inadempimento dell’obbligo del patrocinato.
Le lettere a contenuto debole, a differenza di
quelle forti, non hanno contenuto impegnativo ma
meramente informativo e assertivo. Non essendo fonti
di obbligazioni, per esse si è posto il problema di
quali siano le conseguenze in caso di dichiarazioni
non veritiere. Secondo un primo orientamento in caso
di dichiarazioni false la responsabilità del
patronnant avrebbe natura extracontrattuale ex art.
2043 c.c. in quanto la presa d’atto da parte del
creditore in merito alla dichiarazione, per
l’assenza dell’impegno, non è qualificabile in
termini di accettazione di una proposta
contrattuale. Per un’altra impostazione in capo al
patrocinante sorgerebbe una responsabilità
precontrattuale, per violazione degli obblighi di
buona fede nelle trattative. Seguendo tale tesi il
risarcimento del danno sarebbe commisurato al mero
interesse negativo, ove le false informazioni
abbiano fatto perdere tempo alla banca o l’abbiano
impegnata in inutili trattative, ovvero
all’interesse differenziale, quando le lettere
abbiano determinato la conclusione del contratto a
condizioni deteriori rispetto a quelle che sarebbero
state stipulate senza di esse. Infine, una terza
tesi, in omaggio al criterio anglosassone della cd.
proximity o della prossimità del terzo,
sostiene che il dichiarante non sia terzo
destinatario del mero precetto del neminem
laedere, ma instauri con le parti del contratto
un contatto sociale qualificato che gli impone un
dovere specifico di rispetto dell’altrui sfera
giuridica. Dalle false informazioni, dunque,
deriverebbe una sua responsabilità contrattuale per
violazione degli obblighi di protezione.
Particolarmente dibattuta è la natura giuridica
delle lettere di patronage e la conseguente
individuazione della disciplina ad esse applicabile.
Secondo un’isolata impostazione dottrinale le
lettere di patronage sono riconducibili ad
un’unica fattispecie tipica individuata nel mandato
di credito. Il rapporto giuridico in questione si
perfezionerebbe per facta concludentia nel
momento in cui alla proposta del
dichiarante-patrocinante faccia seguito l’erogazione
del credito da parte del finanziatore, non essendo
necessaria l’espressa menzione dell’obbligo del
richiedente di assumere le obbligazioni proprie del
fideiussore. In realtà, contro tale tesi si può
agevolmente obiettare che la banca non assume nei
confronti del patronnant un vero e proprio
obbligo di far credito al patrocinato. Un diverso
orientamento attribuisce alle lettere di patronage
la natura giuridica di obbligazioni fideiussorie. Di
contro si è osservato che l’art. 1937 c.c. in tema
di fideiussione richiede che la volontà di assumere
l’obbligazione fideiussoria sia espressa; a
differenza del fideiussore, invece, il patronnant
non manifesta esplicitamente la sua intenzione di
affiancare il proprio patrimonio a quello del
debitore principale. Altri ancora hanno assimilato
le lettere in esame alla fattispecie della promessa
del fatto del terzo. In realtà a differenza di
quanto previsto per lo schema di cui all’art. 1381
c.c. nelle lettere di patronage l’impegno del
mittente non è volto a garantire un fatto altrui ma
consiste piuttosto nell’assicurare un fatto proprio.
Più convincente appare, quindi, l’opinione di quanti
inquadrano le lettere di patronage nell’area della
tipicità. Pure nell’ambito di questa tesi si sono
fatte strada diverse opzioni interpretative.
Alcuni autori riconoscono alle lettere di
patronage natura di contratto, concluso secondo
lo schema dell’art. 1333 c.c. che si perfeziona,
cioè, per effetto del mancato rifiuto della banca.
Altri autori, invece, pur richiamando l’art. 1333
c.c., propendono per la struttura unilaterale delle
lettere in esame. L’art. 1333 c.c., infatti,
andrebbe letto in combinato disposto con l’art. 1987
c.c. (che sancisce il principio di tipicità delle
promesse unilaterali), quale norma che “apre una
finestra” alle promesse atipiche purchè esse abbiano
una causa; infatti, si sostiene, il riferimento al
contratto e alla proposta contenuto nella rubrica
della norma sarebbe solo volto a richiamare la
disciplina del contratto ai fini della causalità.
Infine, un terzo orientamento rileva che affinchè
sorgano le obbligazioni a carico del patronnant
non è sufficiente la mera inerzia del destinatario;
le lettere di patronage, quindi, darebbero luogo ad
un contratto atipico a prestazioni corrispettive,
che si perfeziona secondo lo schema del
comportamento concludente ex art. 1327 c.c. Più
precisamente, si tratta di un contratto atipico di
garanzia la cui causa meritevole di tutela ex art.
1322 c.c. consiste in una seppur parziale
traslazione del rischio dell’operazione, al fine di
garantire la certezza dei rapporti economici e
stimolare lo sviluppo delle libertà
costituzionalmente garantite.
Tale chiave di lettura è stata fatta propria anche
dalla Cassazione (sent. n. 1520/2010) la quale,
pronunciandosi per la prima volta sull’argomento, ha
ritenuto che il principio espresso dall’art. 1938
c.c. nel testo modificato dalla legge n. 154/1992
sia un principio generale di garanzia e di ordine
pubblico economico, suscettibile di valenza generale
anche per le garanzie personali atipiche e, tra
queste, quelle di patronage.
[1]
Avvocato del foro di Padova, dottoranda in
diritto costituzionale italiano ed europeo
presso l’Università di Verona.
[2]
Avvocato del foro di Venezia, dottoranda in
diritto dell’Unione europea e politiche
comunitarie presso l’Università di Ferrara.
[3]Accomunadosi
sotto questo aspetto alla mediazione di cui
si dubita della natura o meno contrattuale;
ciò è in particolar modo da ricollegarsi
alle molteplici forme giuridiche attraverso
le quale le parti possono assumere
l’obbligazione fideiussoria. Può trattarsi di un
negozio mortis causa, che oneri
l’erede o il legatario alla concessione di
una garanzia personale verso terzi; oppure,
come normalmente avviene, di un contratto,
dal quale la volontà di obbligarsi risulti
in modo espresso (art. 1937 cc.).
Talvolta si parla genericamente, e secondo
alcuni impropriamente, di fideiussioni ex
lege, per descrivere fenomeni di
solidarietà passiva nell’interesse altrui:
si pensi al caso del rappresentante di
un’associazione non riconosciuta, chiamato a
rispondere in solido con essa delle
obbligazioni assunte in suo nome e per suo
conto. Secondo parte della dottrina, però,
va negata la riconduzione di simili istituti
nell’alveo della fideiussione, quando non
sia dato riscontrarne la causa tipica,
ovvero quella di garantire l’altrui debito.
In passato e, prima dell’avvento delle
Sezioni Unite, si affermava anche la
possibilità di assumere l’obbligazione
fideiussoria attraverso lo schema del
contratto a favore del terzo, ove il terzo
beneficiario è il creditore (Cassazione. n.
3940/1995). Invero – come sottolineato del
resto dalle Sezioni Unite - tale
ricostruzione strutturale pare evocare
l’istituto dell’accollo e, inoltre,
contrasta con il preciso dictum
normativo di cui all’ art. 1936 c.c., che
identifica le parti del contratto nel
creditore e nel garante; ciò che
caratterizza le convenzioni fideiussore è
che le stesse intercorrono esclusivamente e
direttamente tra il fideiussore e il
creditore.
[5]
L’art. 1944 afferma, infatti, che il
creditore può a suo piacimento esigere il
pagamento dall’uno o dall’latro salvo che
ciò non sia previsto dal contratto. In tal
modo il creditore potrà fare affidamento
sulla responsabilità patrimoniale non solo
del debitore ma anche del fideiussore .
[6]
Eccezione che, per una parte della dottrina,
dovrebbe estendersi anche all’incapacità
naturale.
[7]
Altro argomento interessante e di cui si è a
lungo discusso, è il rapporto tra la
fideiussione ad omnibus e lo ius
supervenies. In particolare,
la legge
17.2.1992 n.154 in
materia di trasparenza bancaria, che all’art.10 -
modificando l’art. 1938 c.c. - impone la
previsione “dell’importo massimo garantito”
in caso di fideiussione prestata per
obbligazioni future o condizionali, con la
conseguente nullità (ex art.1418 I comma
c.c.) del contratto concluso in violazione
della norma inderogabile de qua, e al
successivo art.
11 applica
il novellato art.1938 c.c. ai contratti di
fideiussione stipulati successivamente alla
data di entrata in vigore della legge (120
gg. dopo la sua pubblicazione sulla G.U.,
prevista per il 24.2.1992). In mancanza di
apposita disciplina transitoria, ci si
interrogava sulla sorte delle fideiussioni
rilasciate prima di questa data con la
clausola “omnibus” senza
previsione dell’importo massimo garantito,
ma ancora in corso di esecuzione al momento
dell’entrata in vigore della novella
legislativa. La Corte di Cassazione –
sottolineando la natura innovativa della
norma – affermava che la stessa non poteva
avere carattere retroattivo, non
applicandosi, pertanto, ai contratti
stipulati anteriormente all’entrata in
vigore della novella legislativa.
[8]
Fino alla recente svolta della Corte di
Cassazione con la sentenza 10490 / 2006,
autorevolmente confermata dalle sezioni
unite, con la sentenza n. 26972 /2008.
[9]
Ne consegue che la carenza dell’ elemento
dell’ accessorietà, che caratterizza il
contratto autonomo di garanzia e lo
differenzia dalla fideiussione, deve
necessariamente essere esplicitata nel
contratto con l’ impiego di specifica
clausola idonea ad indicare l’esclusione
della facoltà del garante di opporre al
creditore le eccezioni spettanti al debitore
principale, ivi compresa l’ estinzione del
rapporto.
[10]
Va in proposito ricordato che l’ art. 20
della Convenzione UNCITRAL, sulle garanzie
autonome e sulle lettere di credito,
elaborata dalla Commissione delle Nazioni
Unite sul commercio internazionale, tra le
alternative riconosciute all’ordinante per
neutralizzare il pericolo di un‘abusiva
escussione, prevede sia la possibilità di
inibire al garante di trattenere o
recuperare presso l’ ordinante le somme
pagate in base alla garanzia sia la
possibilità di richiedere un provvedimento
giudiziario che impedisca al beneficiario di
riscuotere la garanzia. Sotto tale aspetto
deve pertanto ritenersi ammissibile che il
debitore possa ottenere una pronuncia che
inibisca ex art 700 al garante di pagare,
qualora il beneficiario in violazione dell’
art 1375 intenda escutere la garanzia per
una controversia non genuina o creata ad
arte (cd. exceptio doli generalis). In
passato, si era invero dubitato che il
debitore potesse inibire al garante il
pagamento, affermandosi che lo stesso poteva
esclusivamente ottenere che al garante fosse
inibito, ove paghi al creditore in male
fede, l’azione di regresso nei suoi
confronti.
|
|