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La giurisprudenza degli ultimi anni mostra che le
persone che hanno investito in strumenti finanziari
che danno risultati negativi cercano generalmente di
ottenere soddisfazione agendo in giudizio contro gli
intermediari. Più rara è la scelta di agire nei
confronti degli emittenti o degli esponenti
aziendali degli emittenti. Con l’attuazione della
direttiva prospetti è stato riscritto l’art. 94 TUF,
prevedendo una specifica ipotesi di responsabilità
anche degli emittenti in relazione alla
pubblicazione del prospetto.
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Sommario
1. Introduzione. – 2. Campo di
applicazione della disposizione ed elementi di
distinzione rispetto a fattispecie simili. - 3.
Il prospetto e la nota di sintesi. – 4.
Emittente, offerente, garante e persone responsabili
(art. 94 comma 8 TUF). – 5.
L’intermediario responsabile del collocamento (art.
94 comma 9 TUF). – 6. La
responsabilità ex art. 113 TUF e la figura
dello sponsor. – 7. La nota di
sintesi (art. 94 comma 10 TUF) e il termine di
decadenza (art. 94 comma 11 TUF).
1. INTRODUZIONE
In
questo articolo si esamina la responsabilità civile
da prospetto quale risultante dal nuovo art. 94 TUF.
Tale disposizione trova il proprio fondamento nel
diritto comunitario e segnatamente nella direttiva
prospetti.
La direttiva prospetti prevede in materia di
responsabilità civile che “gli Stati membri
dispongono che la responsabilità per le informazioni
fornite in un prospetto sia attribuita almeno
all’emittente o ai suoi organi di amministrazione,
direzione o controllo, all’offerente, alla persona
che chiede l’ammissione alla negoziazione in un
mercato regolamentato o al garante, a seconda dei
casi. Le persone responsabili sono chiaramente
indicate nel prospetto con la loro qualifica e la
loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la
denominazione e la sede sociale; deve inoltre essere
riportata una loro attestazione certificante che,
per quanto a loro conoscenza, le informazioni del
prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto
non vi sono omissioni tali da alterarne la portata”
(art. 6 par. 1 direttiva prospetti).
La direttiva prospetti prevede poi che “gli Stati
membri provvedono a che le loro disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in
materia di responsabilità civile si applichino alle
persone responsabili per le informazioni fornite in
un prospetto. Tuttavia, gli Stati membri provvedono
a che nessuna persona possa essere chiamata a
rispondere esclusivamente in base alla nota di
sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a
meno che la nota di sintesi stessa risulti
fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme
con altre parti del prospetto” (art. 6 par. 2
direttiva prospetti).
L’art. 6 della direttiva prospetti è stato attuato
in Italia nell’art. 94 TUF. Mentre la versione
precedente di tale disposizione taceva sulle
problematiche di una possibile responsabilità da
prospetto, per la prima volta nel nostro ordinamento
- con il d.lgs. n. 51/2007 di attuazione della
direttiva prospetti - sono state adottate norme
espresse che statuiscono tale responsabilità.
Finalmente così, dopo tanto tempo, un istituto che
era stato sviluppato dalla dottrina (e attuato in
qualche raro intervento giurisprudenziale)
trova riscontro puntuale e positivo nel nostro
ordinamento giuridico.
L’analisi della nuova responsabilità da prospetto
non può inoltre prescindere dalle disposizioni
contenute nel regolamento attuativo del TUF. La
legge prevede difatti che “la Consob detta con
regolamento disposizioni di attuazione della
presente sezione anche differenziate in relazione
alla caratteristiche dei prodotti finanziari, degli
emittenti e dei mercati” (art. 95 comma 1 TUF). La
Consob ha in particolare adottato il c.d.
“regolamento emittenti”.
Complessivamente si deve dunque osservare che la
disciplina italiana del prospetto è distribuita su
ben tre livelli di fonti: la direttiva comunitaria,
la legge e il regolamento Consob. Questa
tripartizione rende talvolta difficile
all’interprete la ricostruzione esatta del
significato delle disposizioni vigenti.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE ED
ELEMENTI DI DISTINZIONE RISPETTO A FATTISPECIE
SIMILI
Attesa la complessità della materia, per iniziare è
utile ricostruire la collocazione sistematica
dell’art. 94 TUF. Questa disposizione si trova nella
parte IV del TUF, dedicato alla “disciplina degli
emittenti” (artt. da 91 a 165-septies TUF).Tale
parte IV è divisa in tre titoli, che si occupano
rispettivamente di “disposizioni generali (titolo I;
artt. da 91 a 93 TUF), di “appello al pubblico
risparmio” (titolo II; artt. da 93-bis a 112
TUF) e di emittenti (titolo III; artt. da 113 a 165-septies
TUF).
Nel titolo II della parte IV del TUF, il legislatore
distingue fra:
1) “offerta al pubblico di sottoscrizione e
vendita” (capo I: artt. da 93-bis a 101-ter TUF);
2) “offerte pubbliche di acquisto e di scambio”
(capo II: artt. da 102 a 112 TUF).
A
sua volta il capo I si suddivide in tre sezioni,
dedicate rispettivamente a:
a) “offerta al pubblico di strumenti
finanziari comunitari e di prodotti finanziari
diversi dalle quote o azioni di OICR aperti”
(sezione I: artt. da 94 a 98-bis TUF);
b)
“offerta al pubblico di quote o azioni di OICR
aperti” (sezione II: artt. da 98-ter a 98-quinquies
TUF);
c)
“disposizioni comuni” (sezione III: artt. da 99 a
101-ter TUF).
Le
disposizioni sulla responsabilità da prospetto si
applicano, con una marginale differenza, sia ai
prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di
OICR aperti sia alle quote o azioni di OICR aperti.
In questo senso dispone l’art. 98 comma 5 TUF,
secondo cui “si applica l’articolo 94, commi 8, 9 e
11”. Non è richiamato il solo comma 10 dell’art. 94
TUF, relativo alla nota di sintesi.
La
responsabilità da prospetto va tenuta distinta dalla
responsabilità prevista dall’art. 95 comma 2 TUF,
secondo cui “la CONSOB individua con regolamento le
norme di correttezza che sono tenuti a osservare
l’emittente, l’offerente e chi colloca i prodotti
finanziari nonché coloro che si trovano in rapporto
di controllo o di collegamento con tali soggetti”.
Questa responsabilità interessa non solo il
responsabile del collocamento, ma anche i singoli
intermediari incaricati di eseguire il collocamento.
Non si
tratta però di una responsabilità da prospetto in
senso stretto, ma di una responsabilità che potremmo
definire “da doveri accessori rispetto al
prospetto”.
La
responsabilità da prospetto va inoltre tenuta
distinta dalla responsabilità da circolazione dei
prodotti finanziari ex art. 100-bis
TUF.
Questa responsabilità sussiste nel caso di omessa
pubblicazione del prospetto. Nell’art. 94 TUF viene
invece sanzionata la pubblicazione di un prospetto
non vero o non completo.
3. IL PROSPETTO E LA NOTA DI SINTESI
Prima di esaminare analiticamente i commi dell’art.
94 TUF dedicati specificamente alla responsabilità
da prospetto, è utile spendere qualche parola sul
prospetto e sulla nota di sintesi.
La
regola di fondo stabilita dalla legge è che “coloro
che intendono effettuare un’offerta al pubblico
pubblicano preventivamente un prospetto.
A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto
strumenti finanziari comunitari nelle quali l’Italia
è Stato membro d’origine e per le offerte aventi ad
oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti
finanziari comunitari, ne danno preventiva
comunicazione alla Consob allegando il prospetto
destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può
essere pubblicato finché non è approvato dalla
Consob” (art. 94 comma 1 TUF).
L’offerta al pubblico è dunque preceduta da alcuni
passaggi. Anzitutto il prospetto va comunicato alla
Consob. In un secondo momento la Consob approva il
prospetto. Infine il prospetto viene pubblicato. È
solo con la pubblicazione del prospetto che si
pongono problemi di tutela civilistica
dell’investitore, in quanto fino a quel momento il
prospetto è un documento riservato, non a conoscenza
dei risparmiatori.
Il regolamento Consob prevede che “la comunicazione
prevista nell’articolo 94, comma 1, del testo unico
è redatta in conformità al modello in allegato 1A,
contiene la sintetica descrizione dell’offerta e
l’indicazione dei soggetti che la promuovono,
attesta l’esistenza dei presupposti necessari per lo
svolgimento dell’offerta, è corredata dei documenti
indicati nell’allegato 1A ed è sottoscritta da
coloro che in qualità di offerente ed emittente
intendono effettuare l’offerta al pubblico” (art. 4
reg. emittenti). La sottoscrizione è dunque
richiesta per emittente ed offerente, non per
l’intermediario responsabile del collocamento.
La legge continua stabilendo che “il prospetto
contiene, in una forma facilmente analizzabile e
comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda
delle caratteristiche dell’emittente e dei prodotti
finanziari offerti, sono necessarie affinché gli
investitori possano pervenire ad un fondato giudizio
sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui
risultati economici e sulle prospettive
dell’emittente e degli eventuali garanti, nonché sui
prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il
prospetto contiene altresì una nota di sintesi
recante i rischi e le caratteristiche essenziali
dell’offerta” (art. 94 comma 2 TUF).
Questa disposizione si occupa anzitutto di forma del
prospetto, prevedendo che essa debba essere
facilmente analizzabile e comprensibile. Il fine del
prospetto è l’informazione del pubblico, risultato
che può essere raggiunto solo se il prospetto è
facilmente analizzabile e comprensibile. L’art. 94
comma 2 TUF indica, per sommi capi, il contenuto del
prospetto. L’espressione della legge è estremamente
ampia: “tutte le informazioni”. La norma indica
inoltre, soprattutto, la finalità del prospetto:
consentire agli investitori di pervenire a un
fondato giudizio sulla situazione, sui risultati e
sulle prospettive dell’emittente e degli eventuali
garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui
relativi diritti. L’art. 94 comma 2 TUF introduce
poi la distinzione fra prospetto e nota di sintesi
(quale parte del prospetto). La nota di sintesi reca
i rischi e le caratteristiche essenziali
dell’offerta. Una delle critiche di maggior peso
mosse all’istituto del prospetto concerne il fatto
che si tratta di un documento voluminoso. Ciò rende
difficile per l’investitore medio comprendere quali
rischi e circostanze siano effettivamente rilevanti.
Questa funzione dovrebbe allora essere svolta dalla
nota di sintesi.
Come vedremo meglio sotto, per la nota di sintesi vi
è una disposizione speciale (il comma 10 dell’art.
94 TUF) che limita la responsabilità civile.
La
legge prevede poi che “il prospetto per l’offerta di
strumenti finanziari comunitari è redatto in
conformità agli schemi previsti dai regolamenti
comunitari che disciplinano la materia” (art. 94
comma 3 TUF).
I prospetti informativi sono fortemente
standardizzati. La direttiva prospetti ha incaricato
la Commissione di preparare schemi standard.
E ora i prospetti devono essere redatti secondo gli
schemi previsti dal regolamento comunitario n.
809/2004.
Dal punto di vista dei requisiti di forma va infine
menzionata la disposizione secondo cui “l’emittente
o l’offerente può redigere il prospetto nella forma
di un unico documento o di documenti distinti. Nel
prospetto composto di documenti distinti, le
informazioni richieste sono suddivise in un
documento di registrazione, una nota informativa
sugli strumenti e i prodotti offerti e una nota di
sintesi” (art. 94 comma 4 TUF).
Passiamo ora a esaminare in dettaglio i commi 8-11
dell’art. 94 TUF, concernenti specificamente la
materia della responsabilità da prospetto.
4. EMITTENTE, OFFERENTE, GARANTE E PERSONE
RESPONSABILI (ART. 94 COMMA 8 TUF)
In materia di responsabilità da prospetto la legge
prevede che “l’emittente, l’offerente e l’eventuale
garante, a seconda dei casi, nonché le persone
responsabili delle informazioni contenute nel
prospetto rispondono, ciascuna in relazione alle
parti di propria competenza, dei danni subiti
dall’investitore che abbia fatto ragionevole
affidamento sulla veridicità e completezza delle
informazioni contenute nel prospetto, a meno che non
provi di aver adottato ogni diligenza alla scopo di
assicurare che le informazioni in questione fossero
conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali
da alterarne il senso” (art. 94 comma 8 TUF).
Questa disposizione è piuttosto articolata e,
nell’analizzarla, bisogna distinguere fra:
1)
i
soggetti attivi di un’eventuale azione di
responsabilità civile;
2)
i
soggetti passivi di tale azione;
3)
la condotta sanzionata dalla norma;
4)
l’evento dannoso;
5)
il nesso di causalità fra la condotta e l’evento.
6)
l’onere della prova.
L’art. 94 comma 8 TUF identifica anzitutto i
soggetti attivi e passivi di un’eventuale azione di
responsabilità civile.
Soggetto attivo è l’”investitore”, ossia colui il
quale ha aderito all’offerta relativa agli strumenti
finanziari di cui al prospetto. Questi, al ricorrere
dei presupposti fissati dalla legge, può agire in
giudizio e chiedere il risarcimento del danno.
I
soggetti passivi della disposizione in commento sono
coloro i quali possono essere chiamati a rispondere
civilmente in relazione alla predisposizione del
prospetto. La norma ne individua quattro:
l’emittente, l’offerente, l’eventuale garante, le
persone responsabili delle informazioni contenute
nel prospetto.
Per la definizione di emittente è utile fare
riferimento alla disciplina comunitaria secondo cui
l’emittente è “una persona giuridica che emette o si
proponga di emettere strumenti finanziari” (art. 2
comma 1 lett. h direttiva prospetti). Nel
caso, ad esempio di un’obbligazione societaria, si
tratta della società che emette le obbligazioni. Che
debba rispondere l’emittente è ovvio. L’emittente (o
l’offerente) è la persona su cui incombe l’obbligo
di predisporre il prospetto (“coloro che intendono
effettuare un’offerta al pubblico pubblicano
preventivamente un prospetto”; art. 94 comma 1 TUF).
Si tratta del soggetto che, in cambio degli
strumenti finanziari, ottiene il danaro dagli
investitori. L’emittente ha interesse a collocare i
propri titoli e sussiste pertanto un immanente
pericolo, consistente nel fatto che l’emittente
predilige una rappresentazione particolarmente buona
nel prospetto, al fine d’incentivare la vendita
degli strumenti finanziari. Una rappresentazione non
corrispondente al vero od omissiva può però portare
gli investitori a pagare un prezzo eccessivamente
alto per i titoli, non corrispondente al valore
reale degli stessi. Questo è esattamente il rischio
che il legislatore vuole evitare. Ecco allora che
sanziona l’emittente se questi dice cose non vere o
tace circostanze rilevanti.
Oltre all’emittente, risponde “l’offerente”. Anche
per questa definizione è di aiuto la disciplina
comunitaria: per “offerente” si intende “qualsiasi
persona fisica o giuridica che offra al pubblico
strumenti finanziari” (art. 2 comma 1 lett. i
direttiva prospetti). L’offerente non coincide
necessariamente con l’emittente. Nella fase primaria
vi è coincidenza fra emittente e offerente.
Successivamente l’offerente può essere persona
diversa dall’emittente, cioè il soggetto che nel
frattempo ha comprato gli strumenti finanziari o ora
intende rivenderli. Anche l’offerente è chiamato a
predisporre il prospetto ai sensi dell’art. 94 comma
1 TUF. Sussiste lo stesso rischio illustrato sopra:
quello che, mediante informazioni false o reticenze,
l’offerente possa indurre gli investitori a
convincimenti sbagliati, in particolare che gli
strumenti finanziari abbiano un valore diverso da
quello reale.
Il garante è il terzo soggetto (in aggiunta
all’emittente e all’offerente) che il legislatore
chiama a rispondere per il contenuto del prospetto.
Del garante la direttiva prospetti non offre una
definizione. Si tratta inoltre di un soggetto che
non necessariamente partecipa all’operazione. Il
garante, la cui presenza è eventuale, assicura il
buon esito dell’offerta. Laddove vi sia un garante,
anch’esso risponde di veridicità e completezza del
prospetto. Difatti il garante, in modo simile
all’emittente e all’offerente, potrebbe avere
interesse a un prospetto non veritiero e non
completo, al fine di incentivare gli investitori a
sottoscrivere gli strumenti finanziari. Tramite
l’affermazione della sua possibile responsabilità
questo incentivo viene meno (o, quantomeno, viene
ridotto). Anzi: viene creato esattamente l’incentivo
opposto, quello di essere il più preciso e completo
possibile.
La quarta categoria di potenziali convenuti in
giudizio in un’azione da responsabilità da prospetto
sono “le persone responsabili delle informazioni
contenute nel prospetto”.
La direttiva prospetti non specifica chi siano tali
persone.
Nemmeno il reg. n. 809/2004, di attuazione della
direttiva prospetti, è chiaro nello stabilire cosa
si debba intendere per “persona responsabile” ai
fini del prospetto. Negli allegati a tale
regolamento si indica il contenuto minimo dei
documenti da predisporre e si fa riferimento alle
persone responsabili, senza peraltro definirle. Ad
esempio l’allegato I prevede che, fra le
informazioni minime da includere nel documento di
registrazione relativo ad azioni, si debba indicare
“ogni persona responsabile delle informazioni
fornite nel documento di registrazione e,
eventualmente, di talune parti di esso. In
quest’ultimo caso, indicare le relative parti. Nel
caso di persone fisiche, inclusi i membri degli
organi di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell’emittente, fornire il nome e la
qualifica della persona; nel caso di persone
giuridiche, fornire la denominazione e la sede”
(art. 1.1 allegato I al reg. n. 809/2004). Inoltre
occorre una “dichiarazione delle persone
responsabili del documento di registrazione
attestante che, avendo esse adottato tutta la
ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni
in esso contenute sono, per quanto a loro
conoscenza, conformi ai fatti e non presentano
omissioni tali da alterarne il senso” (art. 1.2
allegato I al reg. n. 809/2004). Infine serve una
“eventuale dichiarazione delle persone responsabili
di talune parti del documento di registrazione
attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole
diligenza a tale scopo, le informazioni contenute
nella parte del documento di registrazione di cui
sono responsabili sono, per quanto a loro
conoscenza, conformi ai fatti e non presentano
omissioni tali da alterarne il senso” (art. 1.1.2
allegato I al reg. n. 809/2004). Disposizioni simili
sono contenute in altri allegati al regolamento
comunitario. Nulla viene però detto in merito alla
identità della persona responsabile. Il reg. n.
809/2004 dice solo che può trattarsi sia di una
persona fisica sia di una persona giuridica. Di
norma è un soggetto che opera in seno all’emittente.
Non si deve però necessariamente trattare del
rappresentante dell’emittente (tipicamente il
presidente del consiglio di amministrazione o
l’amministratore delegato); può anche essere un
dipendente (ad esempio il direttore finanziario). In
ipotesi può essere indicato nel prospetto come
responsabile anche un mero consulente
dell’emittente. Nella prassi non è raro che i
prospetti vengano predisposti da dei consulenti
esterni, tipicamente degli studi legali. Se tali
soggetti vengono indicati nel prospetto come
responsabili, essi possono essere chiamati dagli
investitori a rispondere civilmente.
Anche l’art. 94 TUF è silente in merito a chi siano
i responsabili per il prospetto.
Complessivamente dunque né la direttiva prospetti né
il regolamento n. 809/2004 né l’art. 94 TUF
identificano chi siano le persone responsabili delle
informazioni contenute nel prospetto.
Siccome il prospetto è atto dell’emittente, spetta
in definitiva a questi individuare i responsabili.
Qui si apre però un conflitto fra l’emittente e i
soggetti dichiarabili responsabili. Difatti
l’emittente ha interesse ad avere responsabili
aggiuntivi, oltre a sé, che rispondono nei confronti
degli investitori. Le altre persone che collaborano
alla redazione del prospetto invece, non essendovi
obbligate per legge, in genere non vogliono essere
indicate nel prospetto come responsabili. Ad esempio
uno studio legale, che pure viene pagato
dall’emittente per preparare il prospetto, non ha
evidentemente alcun interesse ad essere elencato fra
i soggetti responsabili.
L’art. 6 della direttiva prospetti lascia agli Stati
membri l’alternativa di prevedere una responsabilità
dell’emittente oppure (= alternativa) dei
suoi organi (di amministrazione, direzione o
controllo). Tale disposizione usa il termine
“almeno” anche per indicare che è possibile
prevedere una responsabilità congiunta: sia
dell’emittente sia dei suoi organi. Bisogna dire
che, sotto questo profilo, la direttiva prospetti si
espone a una critica. È difatti evidente come ben
diversa possa essere la consistenza patrimoniale
dell’emittente rispetto ai suoi organi. Lo Stato
membro che escludesse l’emittente dalla
responsabilità da prospetto dovrebbe attribuire tale
responsabilità a entità (come gli organi di
amministrazione, direzione o controllo) che -
potenzialmente – sono nullatenenti. Nel diritto
italiano di attuazione l’art. 94 comma 8 TUF ha
invece previsto la responsabilità congiunta di
emittente, offerente, garante e persone responsabili
(potenzialmente anche gli organi di amministrazione,
direzione o controllo). La disciplina italiana
risulta pertanto più severa di quella comunitaria
che prevede come possibilità la responsabilità
dell’emittente oppure, in alternativa, quella
degli organi.
In
connessione con il prospetto può inoltre essere
affermata la responsabilità degli amministratori
dell’emittente sulla base di disposizioni di legge
diverse dall’art. 94 comma 8 TUF. Il riferimento è
in particolare all’art. 2395 comma 1 c.c., secondo
cui le disposizioni dei precedenti articoli (cioè
quelle sulla responsabilità degli amministratori)
“non pregiudicano il risarcimento del danno
spettante al singolo socio o al terzo che sono stati
direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi
degli amministratori”. In questo caso, però, non si
ha la stessa presunzione di colpevolezza (“a meno
che non provi …”) che opera invece nella
responsabilità da prospetto.
Secondo le regole generali spetta all’investitore
che agisce in giudizio provare che l’amministratore
non ha osservato la dovuta diligenza nella
predisposizione del prospetto. L’attore deve provare
il dolo o, almeno, la colpa.
La legge specifica che le persone responsabili delle
informazioni contenute nel prospetto rispondono,
“ciascuno in relazione alle parti di propria
competenza”. Si è visto sopra come la legge
italiana, in conformità al diritto comunitario,
consenta che per ogni parte del prospetto sia
indicato un distinto responsabile. Ciascun
responsabile risponde per la parte di prospetto
predisposta.
La condotta vietata e sanzionata dalla disposizione
consiste nella predisposizione di un prospetto
carente sotto il profilo della “veridicità” e/o
della “completezza”. Un prospetto è veritiero quando
contiene solo affermazioni che trovano riscontro
conforme nella realtà delle cose. Un prospetto è
completo quando non omette circostanze rilevanti.
L’evento che deve essere dedotto in giudizio
consiste nell’adesione da parte dell’investitore
all’operazione indicata nel prospetto (acquisto
oppure vendita degli strumenti finanziari).
Dall’adesione all’operazione deriva un danno. Questo
danno consiste nel fatto che il prezzo degli
strumenti finanziari, che sono stati comprati oppure
venduti sulla base del prospetto, non riflette il
loro valore reale. Se il prospetto fosse stato
veritiero e completo, l’investitore non avrebbe
acquistato i titoli oppure sarebbe stato disposto ad
acquistarli ma solo a un prezzo diverso.
Deve inoltre sussistere un legame di causalità fra
la condotta (prospetto non veritiero o non completo)
e l’evento (compimento dell’operazione finanziaria).
Questo nesso è espresso dalla legge con le parole
“che abbia fatto ragionevole affidamento”. Al fine
di accertare se si è verificato tale affidamento è
decisiva la gravità delle falsità e delle omissioni
del prospetto. Non pare invece necessario che
l’investitore provi di avere effettivamente letto il
prospetto e di essere stato tratto in inganno dallo
stesso. Questa prova non è necessaria in quanto
l’art. 94 comma 8 TUF (come vedremo meglio più
avanti) inverte, in via generale, l’onere della
prova. Si tratterebbe inoltre di una prova veramente
difficile da rendere. Ciò che il legislatore punta a
ottenere con la responsabilità civile da prospetto è
un comportamento corretto da parte di emittenti e
intermediari. A questo fine impone la pubblicazione
di un prospetto veritiero e completo. Nell’ipotesi
in cui tale prospetto non è veritiero e completo (e
si tratti di falsità e omissioni rilevanti), si
presume che esso sia idoneo ad alterare la scelta
dell’investitore.
La
legge stabilisce che i soggetti indicati nell’art.
94 comma 8 TUF possono andare esenti da
responsabilità se forniscono la prova “di aver
adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che
le informazioni in questione fossero conformi ai
fatti e non presentassero omissioni tali da
alterarne il senso”. Si verifica pertanto
un’inversione dell’onere della prova. Data la
sussistenza delle circostanze esaminate sopra (non
veridicità o non completezza del prospetto,
compimento dell’operazione e danno), si presume che
la colpa sia di emittente, offerente, garante e
persone responsabili. Tale presunzione di colpa non
è prevista dalla direttiva prospetti. Anche sotto
questo profilo, dunque, il legislatore italiano ha
reso più stringente la disciplina di attuazione.
Spetterà a emittente, offerente, garante e persone
responsabili, al fine di liberarsi da
responsabilità, dimostrare di avere verificato con
la massima diligenza possibile (“ogni” diligenza,
recita la legge) veridicità e completezza del
prospetto. Si tratta di una prova difficile da
rendere. In definitiva la scelta del legislatore
d’invertire l’onere della prova dovrebbe avere
l’effetto di favorire azioni in giudizio ex
art. 94 TUF, invertendo la rotta rispetto al passato.
Finora difatti nell’ordinamento italiano le azioni
per responsabilità da prospetto sono state
rarissime.
5. L’INTERMEDIARIO RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO
(ART. 94 COMMA 9 TUF)
La legge prevede poi che “la responsabilità per
informazioni false o per omissioni idonee ad
influenzare le decisioni di un investitore
ragionevole grava sull’intermediario responsabile
del collocamento, a meno che non provi di aver
adottato la diligenza prevista dal comma precedente”
(art. 94 comma 9 TUF).
La disposizione aggiunge dunque un responsabile:
mentre il comma 8 si occupa di emittente, offerente,
garante e persone responsabili, il comma 9 si occupa
dell’intermediario.
Si deve trattare non di un intermediario qualsiasi,
ma dell’intermediario “responsabile del
collocamento”. La legge si premura di definire
questa figura come “il soggetto che organizza e
costituisce il consorzio di collocamento, il
coordinatore del collocamento o il collocatore
unico” (art. 93-bis comma 1 lett. e
TUF).
Al
fine di comprendere il significato di questa
disposizione bisogna riflettere sul fatto che gli
strumenti finanziari emessi dall’emittente vengono
collocati avvalendosi di un intermediario.
L’emittente ha insomma bisogno di un soggetto
professionale il quale curi il collocamento dei
titoli. Il primo intermediario assume il ruolo di
responsabile del collocamento (lead manager).
Nella prassi però gli intermediari che collocano gli
strumenti finanziari sono, di norma, una pluralità e
affiancano il responsabile del collocamento
componendo il c.d. consorzio di collocamento. Gli
strumenti finanziari vengono di norma dapprima
sottoscritti dagli appartenenti al consorzio di
collocamento per essere poi ceduti ad altri
intermediari. Infine i titoli vengono collocati
presso i destinatari finali.
L’art. 94 comma 9 TUF fa ricadere la responsabilità
da prospetto solo sul responsabile del collocamento
e non sugli altri intermediari che intervengono
nell’operazione. Questa soluzione parrebbe non del
tutto soddisfacente dal punto di vista della tutela
degli investitori. Gli intermediari diversi dal
responsabile del collocamento vanno difatti esenti
da responsabilità nonostante essi abbiano
collaborato con il lead manager nel
collocamento degli strumenti finanziari.
Complessivamente pare però sensato escludere gli
intermediari diversi dal responsabile del
collocamento dalla responsabilità da prospetto. La
responsabilità “da prospetto” deve difatti essere
ascritta a chi predispone il prospetto e, in linea
di principio, non può essere attribuita ad altri
soggetti. Nemmeno il responsabile del collocamento
scrive il prospetto. Questi però è legato da uno
stretto rapporto con l’emittente. In aggiunta al
ruolo organizzativo nella distribuzione degli
strumenti finanziari, il compito del responsabile
del collocamento è infatti quello di controllare i
contenuti del prospetto, verificandone veridicità e
completezza. La funzione di controllo del prospetto
predisposto dall’emittente non è invece attribuita
agli intermediari diversi dal responsabile del
collocamento, in quanto essi – nella catena
distributiva - sono troppo “lontani” dall’emittente
per essere investiti da tale compito.
Se gli intermediari diversi dal responsabile del
collocamento non rispondono ai sensi dell’art. 94
comma 9 TUF (e tantomeno ai sensi dell’art. 94 comma
8 TUF), bisogna capire se essi rispondono alla luce
di altre disposizioni. La risposta a questa
questione è affermativa. Vi sono difatti norme che
consentono di affermare la loro responsabilità. Va
citato in particolare l’art. 34-sexies reg.
emittenti, secondo cui “i soggetti indicati
nell’articolo 95, comma 2, del testo unico si
attengono a principi di correttezza, trasparenza e
parità di trattamento dei destinatari dell’offerta
al pubblico e si astengono dal diffondere notizie
non coerenti con il prospetto o idonee a influenzare
l’andamento delle adesioni” (art. 34-sexies
comma 1 reg. emittenti). Inoltre “l’offerente e i
soggetti incaricati del collocamento, in
particolare: a) rispettano le modalità
operative indicate nel prospetto; b)
compiono, con la massima tempestività, le attività
necessarie per il perfezionamento dell’investimento
e quelle comunque connesse all’esercizio di diritti
degli investitori” (art. 34-sexies comma 2
reg. emittenti).
Si potrebbe anche ipotizzare una responsabilità
degli intermediari sulla base del disposto dell’art.
2339 comma 2 c.c. Si tratta di disposizione dettata
nel contesto della costituzione di s.p.a. per
pubblica sottoscrizione. Il programma presentato dai
promotori viene accettato dai soci fondatori che
sottoscrivono il capitale iniziale. Al riguardo la
legge prevede che sono “solidalmente responsabili
verso la società e verso i terzi coloro per conto
dei quali i promotori hanno agito” (art. 2339 comma
2 c.c.). Si tratta in sostanza dello stesso ruolo
assunto dagli intermediari, i quali agiscono per
conto dell’emittente nel collocare i prodotti. Essi
possono rispondere nei confronti dei terzi, cioè
degli investitori che hanno fatto affidamento sulle
informazioni contenute nel prospetto.
Infine la responsabilità dell’intermediario che
colloca ai compratori al dettaglio gli strumenti
finanziari può essere affermata sulla base delle
norme di comportamento degli intermediari finanziari
(art. 21 TUF).
Si tratta però di una tipologia di responsabilità
diversa da quella da prospetto. La Corte di
cassazione, nelle sentenze nn. 26724 e 26725 del
2007,
ha affermato che la violazione dei doveri
d’informazione del cliente e di corretta esecuzione
delle operazioni che la legge pone a carico dei
soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi
d’investimento finanziario può dar luogo a
responsabilità precontrattuale, con conseguente
obbligo di risarcimento dei danni, ove tali
violazioni avvengano nella fase precedente o
coincidente con la stipulazione del contratto
d’intermediazione destinato a regolare i successivi
rapporti fra le parti; può invece dar luogo a
responsabilità contrattuale, ed eventualmente
condurre alla risoluzione del predetto contratto,
ove si tratti di violazioni riguardanti le
operazioni d’investimento o disinvestimento compiute
in esecuzione del contratto d’intermediazione
finanziaria.
Dunque il responsabile del collocamento risponde nei
confronti degli investitori ai sensi dell’art. 94
comma 9 TUF e questa responsabilità si aggiunge a
quella di emittente, offerente, garante e persone
responsabili di cui all’art. 94 comma 8 TUF. Per
completezza si deve però notare che, se è vero che
la responsabilità del responsabile del collocamento
sussiste nei confronti degli investitori, è
altrettanto vero che essa sussiste anche nei
confronti dell’emittente. Fra l’emittente e il
responsabile del collocamento viene difatti concluso
un contratto (“contratto di collocamento”) con il
quale il responsabile si assume l’obbligo di
collocare gli strumenti finanziari.
La violazione di questi obblighi contrattuali può
determinare responsabilità nei confronti
dell’emittente. Si tratta però, all’evidenza, di
materia diversa dalla responsabilità da prospetto.
Passando ad analizzare il contenuto della
responsabilità del responsabile del collocamento,
essa sussiste anzitutto per “informazioni false”. Si
deve trattare della rappresentazione di circostanze
che non corrispondono al vero. La responsabilità
dell’intermediario sussiste inoltre per “omissioni
idonee ad influenzare le decisioni di un investitore
ragionevole”. Omettere vuol dire tacere qualcosa che
andava invece scritto. Non ogni omissione è in grado
di fondare la responsabilità civile
dell’intermediario. Si deve trattare di omissioni
che sono idonee a influenzare le decisioni di un
investitore ragionevole, ossia di reticenze
concernenti circostanze importanti.
Nel caso dell’intermediario responsabile del
collocamento di cui al comma 9 dell’art. 94 TUF
informazioni false e omissioni non hanno a che fare
direttamente con il prospetto. Mentre difatti il
comma 8 si richiama alle informazioni contenute nel
prospetto, tale richiamo non è contenuto nel comma
9. Ciò è comprensibile in quanto l’intermediario non
predispone in senso stretto il prospetto, ma si
limita a collocare gli strumenti finanziari. Come si
è accennato sopra, al responsabile del collocamento
può invece essere mossa la diversa contestazione di
non avere controllato adeguatamente il prospetto.
Al fine di andare esente da responsabilità,
l’intermediario responsabile del collocamento deve
provare di avere adottato ogni diligenza allo scopo
di assicurare che le informazioni fossero conformi
ai fatti e non presentassero omissioni tali da
alterarne il senso (il comma 9 dell’art. 94 TUF
richiama il comma 8 dello stesso articolo).
6. LA RESPONSABILITÀ EX ART. 113 TUF E LA
FIGURA DELLO SPONSOR
Buona parte dell’art. 94 TUF si applica anche nel
caso di ammissione alle negoziazioni di strumenti
finanziari comunitari. Prevede difatti la legge che
“prima della data stabilita per l’inizio delle
negoziazioni degli strumenti finanziari comunitari
in un mercato regolamentato l’emittente o la persona
che chiede l’ammissione alle negoziazioni pubblica
un prospetto.
Si applicano gli articoli 94, commi 1, 2, 3, 4, 5,
8, 10 e 11 e 94-bis, commi 1, 2, 3 e 5 anche
nei confronti della persona che chiede l’ammissione
alle negoziazioni” (art. 113 comma 1 TUF).
Ai fini che qui interessano della materia della
responsabilità civile vengono richiamati i commi 8,
10 e 11 dell’art. 94 TUF. Non viene invece
dichiarato applicabile il comma 9. Dal punto di
vista soggettivo, il richiamo all’art. 94 comma 8
TUF fa sì che rispondano i soggetti ivi indicati,
cioè l’emittente, l’offerente, l’eventuale garante e
le persone responsabili. Il mancato richiamo
all’art. 94 comma 9 TUF ha invece per conseguenza
che non risponde l’intermediario responsabile del
collocamento.
L’intermediario che si occupa della quotazione viene
definito dal regolamento emittenti come “sponsor”
o “listing partner”; più precisamente è
“l’intermediario che collabora con l’emittente nella
procedura di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato degli strumenti finanziari
comunitari” (art. 51 lett. a reg. emittenti).
I poteri/doveri dello sponsor sono indicati
nel Regolamento di Borsa Italiana s.p.a..
Il listing partner assume specifiche
responsabilità nei confronti di Borsa Italiana,
rilasciando apposite dichiarazioni.
Pur nella similitudine delle funzioni svolte dal
responsabile del collocamento e dallo sponsor,
è però difficile prescindere dal fatto che - per il
prospetto di quotazione - l’art. 113 comma 1 TUF non
richiama l’art. 94 comma 9 TUF. Pare dunque doversi
escludere una responsabilità del listing partner
da prospetto.
7. LA NOTA DI SINTESI (ART. 94 COMMA 10 TUF) E IL
TERMINE DI DECADENZA (ART. 94 COMMA 11 TUF)
La legge prevede poi che “nessuno può essere
chiamato a rispondere esclusivamente in base alla
nota di sintesi, comprese le eventuali traduzioni, a
meno che la nota di sintesi possa risultare
fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme
ad altre parti del prospetto” (art. 94 comma 10 TUF).
Secondo la disciplina attuativa della Consob, “la
nota di sintesi, prevista dall’articolo 94, comma 2,
del testo unico, è redatta in linguaggio non tecnico
e in conformità all’articolo 24 del regolamento n.
809/2004/CE. La nota di sintesi illustra brevemente
le caratteristiche essenziali dei prodotti
finanziari, dell’emittente e degli eventuali garanti
nonché i fattori di rischio connessi a ciascuno di
essi e contiene un’avvertenza secondo cui: a)
va letta come un’introduzione al prospetto; b)
qualsiasi decisione di investire nei prodotti
finanziari dovrebbe basarsi sull’esame da parte
dell’investitore del prospetto completo; c)
qualora sia proposta un’azione dinanzi all’autorità
giudiziaria in merito alle informazioni contenute
nel prospetto, l’investitore ricorrente potrebbe
essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del
prospetto prima dell’inizio del procedimento e d)
la responsabilità civile incombe sulle persone che
hanno redatto la nota di sintesi, soltanto qualora
la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o
incoerente se letta congiuntamente alle altre parti
del prospetto” (art. 5 comma 3 reg. emittenti).
Sia in base alla normativa di rango primario sia in
base alla normativa di rango secondario bisogna
dunque distinguere fra il prospetto e la nota di
sintesi. Mentre per il prospetto la responsabilità è
quella illustrata sopra, per la nota di sintesi i
margini per far valere la responsabilità sono più
stretti. Addirittura l’art. 94 comma 10 TUF esclude
che possa essere fatta valere la responsabilità in
base alla sola nota di sintesi. La responsabilità
può essere data solo dall’effetto congiunto di nota
di sintesi e altre parti del prospetto.
La legge prevede infine che “le azioni risarcitorie
sono esercitate entro cinque anni dalla
pubblicazione del prospetto, salvo che l’investitore
provi di avere scoperto le falsità delle
informazioni o le omissioni nei due anni precedenti
l’esercizio dell’azione” (art. 94 comma 11 TUF). La
legge fissa dunque un termine di cinque anni per
l’esercizio dell’azione. Questo termine può essere
superato nel caso in cui le falsità o le omissioni
siano state scoperte successivamente, con
un’estensione massima di due anni prima dell’azione.
In questo caso spetta però all’investitore
dimostrare di avere scoperto falsità o omissioni
dopo il termine di cinque anni.
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L’art. 94 TUF, nella versione vigente che
prevede espressamente la responsabilità da
prospetto, è disposizione recente e non
constano precedenti giurisprudenziali. A
dire il vero anche prima della recente
riforma sono stati rari i casi in cui è
stata fatta valere la responsabilità da
prospetto. L’unica fattispecie che risulta
decisa dalla giurisprudenza concerne la
vicenda che ha visto condannata Banca
Manusardi (App. Milano, 2 febbraio 1990, in
Giur. it., 1992, I, II, 49 ss., con
nota di ARIETTI). Al riguardo la Corte di
appello di Milano ha affermato che la
responsabilità da prospetto, che grava sulla
banca intermediaria nel collocamento di
obbligazioni, rientra nell’area della
responsabilità precontrattuale, la quale ha
natura contrattuale Tale autorità
giudiziaria ha deciso che la banca
intermediaria nel collocamento di
obbligazioni, pur non essendo parte
sostanziale del concludendo contratto, è
destinataria del dovere precontrattuale di
buona fede. La buona fede precontrattuale si
sostanza, nei confronti della banca
intermediaria, nel dovere di fornire ai
risparmiatori informazioni veritiere in
relazione all’investimento proposto.
Per “offerta al pubblico di prodotti
finanziari” si intende “ogni comunicazione
rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti
informazioni sulle condizioni dell’offerta e
dei prodotti finanziari offerti così da
mettere un investitore in grado di decidere
di acquistare o di sottoscrivere tali
prodotti finanziari, incluso il collocamento
tramite soggetti abilitati” (art. 1 comma 1
lett. t TUF).
Regolamento (CE) n. 809/2004 della
Commissione del 29 aprile 2004 recante
modalità di esecuzione della direttiva
2003/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le
informazioni contenute nei prospetti, il
modello dei prospetti, l'inclusione delle
informazioni mediante riferimento, la
pubblicazione dei prospetti e la diffusione
di messaggi pubblicitari (testo rilevante ai
fini del SEE), in GUUE L 215 del 16 giugno
2004, 3 ss.
Fra l’altro i collocatori vengono indicati
nei documenti che compongono il prospetto.
Il regolamento comunitario prevede difatti
che fra le informazioni minime da includere
nella nota informativa sugli strumenti
finanziari relativa ad azioni rientrano “nome
e indirizzo dei soggetti che accettano di
sottoscrivere l'emissione sulla base di un
impegno di assunzione a fermo e nome e
indirizzo dei soggetti che accettano di
collocare l'emissione senza un impegno di
assunzione a fermo o nell'ambito di un
accordo di «vendita al meglio». Indicazione
degli elementi essenziali degli accordi,
comprese le tranche. Se la
sottoscrizione non riguarda la totalità
dell'emissione, indicare la parte non
coperta. Indicazione dell'ammontare
complessivo della commissione di
sottoscrizione e della commissione di
collocamento” (art. 5.4.3 allegato III al
reg. n. 809/2004). Disposizioni simili sono
contenute in altri allegati.
Nello specifico lo sponsor: “a)
attesta di avere comunicato a Borsa Italiana
tutti i dati e i fatti di cui egli è venuto
a conoscenza nel corso della propria
attività e che dovrebbero essere presi in
considerazione da Borsa Italiana stessa ai
fini dell’ammissione alla quotazione … b)
assicura che l’organo amministrativo e
l’organo di controllo sono stati
adeguatamente informati in ordine alle
responsabilità e agli obblighi derivanti
dalle leggi e dai regolamenti in vigore e
conseguenti all’ammissione alla quotazione
degli strumenti finanziari della società
stessa; c) dichiara di essersi
formato il ragionevole convincimento, anche
sulla base di apposite verifiche condotte
secondo le modalità indicate nelle
Istruzioni da una società di revisione o da
altro soggetto qualificato indicato dallo
sponsor e accettato dall’emittente, che
la società emittente e le principali società
del gruppo ad essa facente capo abbiano
attualmente in funzione al proprio interno
un sistema di controllo di gestione tale da
consentire ai responsabili di disporre
periodicamente e con tempestività di un
quadro sufficientemente esaustivo della
situazione economica e finanziaria della
società e dell’eventuale gruppo a essa
facente capo; d) dichiara di essersi
formato il convincimento che i dati
previsionali esibiti nell’ambito del piano
industriale, relativi all’esercizio in corso
alla data di presentazione della domanda di
quotazione, sono stati determinati
dall’emittente dopo attento e approfondito
esame documentale delle prospettive
economiche e finanziarie dell’emittente e
del gruppo ad esso facente capo. Qualora il
giorno in cui è stata completata la
documentazione da allegare alla domanda di
ammissione alla quotazione sia successiva al
15 settembre, la dichiarazione deve
estendersi ad almeno i primi sei mesi
dell’esercizio successivo. Ai fini del
rilascio della dichiarazione, lo sponsor
potrà avvalersi di un’apposita verifica
condotta da una società di revisione o da
altro soggetto qualificato indicato dallo
sponsor e accettato dall’emittente”
(art. 2.3.4 reg. Borsa Italiana).
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