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I fideiussori che hanno pagato parzialmente i loro
debiti non hanno diritto a
partecipare al passivo del fallimento del debitore
principale, fino a quanto in questo rimane insinuato
il creditore per l'intero, e la loro eventuale domanda
deve essere respinta
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Qualora il creditore ottenga pagamenti parziali nel
corso della procedura dal fideiussore, egli ha
comunque il diritto di essere insinuato al passivo
per l'intera somma, fino ad integrale pagamento.
È doveroso in questo caso ammettere con riserva il
credito del fideiussore nei confronti del fallito,
non determinandosi alcun svantaggio per la massa in
quanto solo una volta avvenuto il pagamento
integrale del creditore tale riserva potrà essere
sciolta ed il fideiussore potrà partecipare ai
riparti.
La previsione dell'art. 61 co.1 impone infatti
solamente che il regresso avvenga dopo l'integrale
pagamento del creditore, condizione che non viene
violata dall'ammissione con riserva del credito del
fideiussore che rispetto all'azione di regresso
costituisce solo un'attività prodromica, diretta
all'accertamento del credito e non al suo
soddisfacimento, e che non esime dall'effettiva
prova, al momento dello scioglimento della riserva,
dell'avvenuto integrale pagamento del creditore
Il creditore, una volta insinuato il credito al
passivo del fallimento del coobbligato solidale con
riferimento all'effettivo credito residuato al
momento del fallimento (e non alla data
dell'insinuazione), continua a concorrere per
l'importo del credito ammesso, sia che non abbia
ricevuto alcun pagamento, sia che abbia ricevuto dei
pagamenti parziali da altri coobbligati.
Questa regola non è espressa in questi termini
espliciti, ma si ricava dall'art. 61 e dalla lettura
a contrario del primo comma dell'art. 62. Invero, il
primo comma dell'art. 61, che fa riferimento, come
previsione tipica, all'ipotesi che il creditore non
abbia ricevuto alcun pagamento prima della
dichiarazione di fallimento, stabilisce che il
creditore concorre in quel fallimento "per l'intero
credito per capitale e accessori, sino al totale
pagamento"; il secondo comma dello stesso articolo,
nel prevedere il regresso fra condebitori solo dopo
l'integrale soddisfazione del creditore evidenzia
l'irrilevanza dei pagamenti non completamente
satisfattivi ex parte creditoris e il primo
comma dell'art. 62, nel limitare il concorso alla
parte di credito non riscossa prima della
dichiarazione di fallimento, fa chiaramente
intendere che i pagamenti parziali eseguiti da uno
dei coobbligati dopo la dichiarazione di fallimento
di altri coobbligati non sono idonei a ridurre il
credito già ammesso al passivo.
Dal coordinamento delle stesse norme si ricava,
altresì, che l'inalterabilità dell'insinuazione
permane fino al totale pagamento del creditore;
fino, cioè, alla sua integrale soddisfazione,
sicché, anche per quanto riguarda l'esercizio del
regresso, è da considerare parziale il pagamento
fatto dal coobbligato che non estingue il credito,
anche se esaurisce la sua obbligazione (ipotesi del
fideiussore parziale o pro quota, come nel suo
caso); ossia, l'integralità del pagamento deve
essere valutato ex parte creditoris.
Il divieto di regresso parziale trova, quindi,
spiegazione nella presenza al passivo del creditore
per l'intero credito risultante alla data del
fallimento, per cui esso non è la causa
dell'insensibilità dell'obbligazione solidale alle
riduzioni determinate dai pagamenti parziali
intervenuti durante il fallimento, ma ne è la
conseguenza. Cioè, una volta stabilita
l'inalterabilità del credito insinuato ai pagamenti
parziali, necessariamente si doveva impedire il
regresso parziale, altrimenti si sarebbe avuto un
ingiustificato aumento del passivo fallimentare,
concorrendo due volte lo stesso credito.
A sua volta, la ratio dell'intangibilità
dell'insinuazione va ricercata nella funzione stessa
della solidarietà (che è quella di assicurare il
pagamento dell'intero credito), rapportata alla
situazione di insolvenza in cui si vengono a trovare
uno o più dei debitori solidali, cioè, nell'intento
del legislatore di apportare un ulteriore
rafforzamento della funzione stessa della
solidarietà, tale da porre il creditore al riparo
dell'insolvenza. E l’unico mezzo efficace per
raggiungere tale scopo era quello di consentirgli di
mantenere artificialmente inalterata l'insinuazione,
nonostante la parziale soddisfazione, giacché è
evidente che, se il creditore può insinuare il
proprio credito nel fallimento di tutti i
coobbligati falliti e mantenere l'insinuazione per
l'intero, indipendentemente dalla percentuale
ricevuta in un fallimento o da un coobbligato in
bonis, ha maggiori possibilità di essere
soddisfatto che non riducendo le sue pretese alla
parte residua del credito non pagato.
Da questi principi si ricava che i fideiussori che
hanno pagato i loro debiti, ma non hanno
integralmente il credito, non hanno diritto a
partecipare al passivo del fallimento del debitore
principale, fino a quanto in questo rimane insinuato
il creditore per l'intero, e se fanno domanda la
stessa va respinta. Non è configurabile neanche una
ammissione condizionata perchè lo impedisce la
presenza del creditore (in dottrina è stata
prospettata questa possibilità proprio per il caso
che il creditore principale non si sia insinuato),
né potrebbe il curatore chiedere la revocazione del
credito iniziale (che è la strada per stralciare il
credito ammesso) perchè quel creditore ha diritto a
mantenere l'insinuazione per l'intero. |
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