Pagamenti parziali del fideiussore nel corso della procedura

Sul diritto del creditore di insinuare il proprio credito nel fallimento dei coobbligati falliti e mantenere l'insinuazione per l'intero, indipendentemente dalla percentuale ricevuta in un fallimento o da un coobbligato in bonis

Di Fabrizio Falasconi

19 maggio 2010

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

I fideiussori che hanno pagato parzialmente i loro debiti non hanno diritto a partecipare al passivo del fallimento del debitore principale, fino a quanto in questo rimane insinuato il creditore per l'intero, e la loro eventuale domanda deve essere respinta

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Qualora il creditore ottenga pagamenti parziali nel corso della procedura dal fideiussore, egli ha comunque il diritto di essere insinuato al passivo per l'intera somma, fino ad integrale pagamento.

È doveroso in questo caso ammettere con riserva il credito del fideiussore nei confronti del fallito, non determinandosi alcun svantaggio per la massa in quanto solo una volta avvenuto il pagamento integrale del creditore tale riserva potrà essere sciolta ed il fideiussore potrà partecipare ai riparti.
La previsione dell'art. 61 co.1 impone infatti solamente che il regresso avvenga dopo l'integrale pagamento del creditore, condizione che non viene violata dall'ammissione con riserva del credito del fideiussore che rispetto all'azione di regresso costituisce solo un'attività prodromica, diretta all'accertamento del credito e non al suo soddisfacimento, e che non esime dall'effettiva prova, al momento dello scioglimento della riserva, dell'avvenuto integrale pagamento del creditore

Il creditore, una volta insinuato il credito al passivo del fallimento del coobbligato solidale con riferimento all'effettivo credito residuato al momento del fallimento (e non alla data dell'insinuazione), continua a concorrere per l'importo del credito ammesso, sia che non abbia ricevuto alcun pagamento, sia che abbia ricevuto dei pagamenti parziali da altri coobbligati.

Questa regola non è espressa in questi termini espliciti, ma si ricava dall'art. 61 e dalla lettura a contrario del primo comma dell'art. 62. Invero, il primo comma dell'art. 61, che fa riferimento, come previsione tipica, all'ipotesi che il creditore non abbia ricevuto alcun pagamento prima della dichiarazione di fallimento, stabilisce che il creditore concorre in quel fallimento "per l'intero credito per capitale e accessori, sino al totale pagamento"; il secondo comma dello stesso articolo, nel prevedere il regresso fra condebitori solo dopo l'integrale soddisfazione del creditore evidenzia l'irrilevanza dei pagamenti non completamente satisfattivi ex parte creditoris e il primo comma dell'art. 62, nel limitare il concorso alla parte di credito non riscossa prima della dichiarazione di fallimento, fa chiaramente intendere che i pagamenti parziali eseguiti da uno dei coobbligati dopo la dichiarazione di fallimento di altri coobbligati non sono idonei a ridurre il credito già ammesso al passivo.
Dal coordinamento delle stesse norme si ricava, altresì, che l'inalterabilità dell'insinuazione permane fino al totale pagamento del creditore; fino, cioè, alla sua integrale soddisfazione, sicché, anche per quanto riguarda l'esercizio del regresso, è da considerare parziale il pagamento fatto dal coobbligato che non estingue il credito, anche se esaurisce la sua obbligazione (ipotesi del fideiussore parziale o pro quota, come nel suo caso); ossia, l'integralità del pagamento deve essere valutato ex parte creditoris.

Il divieto di regresso parziale trova, quindi, spiegazione nella presenza al passivo del creditore per l'intero credito risultante alla data del fallimento, per cui esso non è la causa dell'insensibilità dell'obbligazione solidale alle riduzioni determinate dai pagamenti parziali intervenuti durante il fallimento, ma ne è la conseguenza. Cioè, una volta stabilita l'inalterabilità del credito insinuato ai pagamenti parziali, necessariamente si doveva impedire il regresso parziale, altrimenti si sarebbe avuto un ingiustificato aumento del passivo fallimentare, concorrendo due volte lo stesso credito.

A sua volta, la ratio dell'intangibilità dell'insinuazione va ricercata nella funzione stessa della solidarietà (che è quella di assicurare il pagamento dell'intero credito), rapportata alla situazione di insolvenza in cui si vengono a trovare uno o più dei debitori solidali, cioè, nell'intento del legislatore di apportare un ulteriore rafforzamento della funzione stessa della solidarietà, tale da porre il creditore al riparo dell'insolvenza. E l’unico mezzo efficace per raggiungere tale scopo era quello di consentirgli di mantenere artificialmente inalterata l'insinuazione, nonostante la parziale soddisfazione, giacché è evidente che, se il creditore può insinuare il proprio credito nel fallimento di tutti i coobbligati falliti e mantenere l'insinuazione per l'intero, indipendentemente dalla percentuale ricevuta in un fallimento o da un coobbligato in bonis, ha maggiori possibilità di essere soddisfatto che non riducendo le sue pretese alla parte residua del credito non pagato.

Da questi principi si ricava che i fideiussori che hanno pagato i loro debiti, ma non hanno integralmente il credito, non hanno diritto a partecipare al passivo del fallimento del debitore principale, fino a quanto in questo rimane insinuato il creditore per l'intero, e se fanno domanda la stessa va respinta. Non è configurabile neanche una ammissione condizionata perchè lo impedisce la presenza del creditore (in dottrina è stata prospettata questa possibilità proprio per il caso che il creditore principale non si sia insinuato), né potrebbe il curatore chiedere la revocazione del credito iniziale (che è la strada per stralciare il credito ammesso) perchè quel creditore ha diritto a mantenere l'insinuazione per l'intero.

Partecipi al Convegno:

La Prova della Trasparenza nei Servizi di Investimento

Vizi, Responsabilità e Rimedi per la Banca

 

Si iscriva alla Newsletter

( Premium)

Riceverà gratuitamente materiali ed approfondimenti in anteprima

Visiti il Bookstore con i Libri di Diritto bancario e finanziario

Acquisti il Libro:

Il Testo Unico Bancario Annotato con la Giurisprudenza - 2010

Il Testo Unico Bancario Annotato con la Giurisprudenza - Tidona Comunicazione Editore

Acquisti il Libro:

Il Testo Unico Finanziario Annotato con la Giurisprudenza

Il Testo Unico Finanziario Annotato con la Giurisprudenza - Tidona Comunicazione Editore

Richieda gratuitamente il Documento:

Delibera Consob n. 16190 - Regolamento Intermediari

71 Pagine

Richieda gratuitamente il Dossier:

Rassegna di Giurisprudenza sul Tasso di Interesse bancario

Settembre 2009 - 55 Pagine

Si abboni a:

Tidona Giuridica. Banca-dati di giurisprudenza e pubblicazioni di diritto bancario e finanziario

 

 

Note obbligatorie per la citazione o riproduzione di questo articolo

Vai alla prima pagina della rivista

Vai alla Pagina PrecedenteTorna Su

stampa questa pagina

© copyright 1998-2009 Studio Legale Tidona e Associati | Tidona.com |