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1.
Premessa.
Come è
noto l’art. 1224 regola il danno nelle obbligazioni
pecuniarie. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto
una somma di denaro sono dovuti, dal giorno della
mora, gli interessi legali. Al creditore che
dimostra di aver subito un maggior danno spetta
l’ulteriore risarcimento.
Mentre
nelle obbligazioni di valore il giudice procede
automaticamente alla rivalutazione delle somme
spettanti, nelle obbligazioni di valuta vale il
principio nominalistico: il debitore è liberato
pagando l’esatto ammontare “nominale”.
Nelle prestazioni pecuniarie vengono riconosciuti al
creditore non soddisfatto solo gli interessi legali
che, per altro, non possono essere liquidati
d’ufficio ma devono essere oggetto di una specifica
richiesta. Nel caso in cui sia configurabile un
“maggior danno”, eccedente gli interessi legali, ne
deve essere fornita specifica prova: in particolare,
il rischio di svalutazione assume rilievo solo come
eventuale “maggior danno”, per la misura che
sopravanza il tasso legale. Il creditore pertanto,
attraverso un esplicito petitum e specifici
elementi di prova può richiedere, distintamente, il
capitale originario, gli interessi legali e, con
adeguati elementi di prova, il maggior danno:
quest’ultimo viene riconosciuto esclusivamente per
la parte non ricoperta dagli interessi legali.
Nel
corso degli anni ’70 e ’80, la notevole lievitazione
del tasso di inflazione aveva determinato una
marcata divergenza di quest’ultimo dal tasso legale:
a fronte di un tasso legale del 5%, l’inflazione
aveva raggiunto punte nell’intorno del 20%.
Sul
riconoscimento del maggior danno, come tutela
rimediale aggiuntiva, la giurisprudenza aveva
assunto posizioni diverse, più flessibili, sino a
che la Cassazione a Sezioni Unite aveva stabilito il
principio che il fenomeno inflattivo non poteva
consentire un automatico adeguamento dell’ammontare
del debito, ma rimaneva in capo al debitore l’onere
di dimostrare il maggior danno ex art. 1224, 2°
comma, c.c. (Cassazione S.U. n. 2368/86). La natura
della prova veniva per altro connessa, in via
presuntiva, alla qualità e condizione della
categoria di appartenenza del creditore (Cassazione
S.U. n. 3776/79; Cassazione n. 2013/90; più
recentemente Cassazione n. 18450/07 e n. 19927/07).
Il
legislatore interveniva prima nel ’90, elevando al
10% il tasso legale, poi nel ’96, riducendo di nuovo
al 5% il tasso legale ma demandandone l’adeguamento
al Ministro dell’Economia “sulla base del
rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto
del tasso di inflazione registrato nell’anno”.
Il
Ministro dell’Economia è intervenuto più volte: il
tasso di intesse legale è stato via via adeguato,
contemperando i tassi di mercato con i tassi di
inflazione.

Negli
anni ’90 e ’00, il ridimensionamento dell’inflazione
si è accompagnato ad una parallela flessione dei
tassi di interesse: il tasso legale è risultato per
lo più superiore al tasso di inflazione, facendo
venir meno i timori di un degrado monetario dei
debiti pecuniari in contestazione.
Tuttavia
il tasso legale è stato mantenuto su livelli
apprezzabilmente inferiori ai livelli di tasso
espressi dal mercato finanziario. Il maggior
rendimento, corrisposto negli ordinari impieghi di
denaro, è venuto così a costituire un incentivo
economico all’inadempimento contrattuale: i lunghi
tempi di definizione delle vertenze giudiziarie,
congiuntamente alla capitalizzazione semplice
associata alla mora legale, oltre che al
risarcimento del maggior danno, hanno reso non
trascurabile i riflessi economici dipendenti dai
tassi, con ricadute in termini di incremento del
contenzioso civile e di parallelo ostacolo
all’ordinato svolgimento dei rapporti economici.
Sulla
problematica è recentemente intervenuta la
Cassazione in Sezioni riunite, con la sentenza n.
19499/08. Abbandonando i criteri presuntivi
collegati alla categoria del creditore, la sentenza
si pone l’obiettivo di un miglior accostamento del
risarcimento al danno, intervenendo sulla
differenza, lucrata dal debitore, tra quello
che è agevolmente in grado di ricavare dal denaro
non versato al creditore durante la mora debendi e
quello che dovrà al creditore quando adempirà la
propria obbligazione, mirando, per tale via, ad
ottenere un effetto di disincentivazione
dell’inadempimento, con sinergici riflessi sul
numero e durata dei giudizi e, più in generale,
sull’ordinato svolgimento dei rapporti economici.
Le
modifiche introdotte con la sentenza appaiono
tuttavia di scarso rilievo economico e di debole
effetto disincentivante. Il diritto riconosciuto, a
titolo di maggior danno, risulta per lo più di
contenuto economico irrisorio, con il risvolto non
trascurabile di precludere, in via presuntiva, forme
alternative di riconoscimento del maggior danno.
2. La
Sentenza della Cassazione, Sezioni unite civili, 16
luglio 2008, n. 19499.
La
Sentenza della Cassazione parte dall’osservazione
che “la più comune e prudente forma di
investimento del denaro ha una redditività superiore
al tasso dell'interesse legale, con la conseguenza
che, per il debitore di un'obbligazione pecuniaria,
in linea di massima continua a poter essere
economicamente conveniente non adempiere
tempestivamente, così lucrando la differenza tra
quello che è agevolmente in grado di ricavare dal
denaro non versato al creditore durante la mora
debendi e quello che dovrà al creditore quando
adempirà la propria obbligazione.”.
A
riprova di tale considerazione, si riportano i
rendimenti dei titoli di Stato accostati al tasso
legale, per evidenziare come il tasso di rendimento
lordo delle più comuni forme d’investimento
free-risk risulti apprezzabilmente più elevato del
tasso di interesse legale.

Si
sottolinea che, nell’intenzione del legislatore,
l’effetto di disincentivazione dell’inadempimento
(e, di riflesso, la positiva ricaduta della
diminuzione del contenzioso civile e sulla
semplificazione del processo) è appunto collegato ad
una soluzione che renda il debitore consapevole del
fatto che la promozione di una causa da parte del
creditore insoddisfatto si risolverebbe, comunque,
nel riconoscimento a suo favore di un maggior
importo corrispondente quantomeno all’utile
economico minimo che il debitore ha tratto o che
avrebbe potuto trarre dalla conservazione, medio
tempore, del denaro che doveva dare e che non ha
dato.
Si
richiama inoltre il primario rilievo che il
legislatore del ’96, nell’attribuire al Ministro
dell’Economia il compito di adeguare il tasso
legale, ha espressamente conferito al parametro di
riferimento, costituito dal rendimento medio lordo
dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici
mesi, attribuendogli in tal modo un significativo
apprezzamento della normale redditività del denaro.
Tale apprezzamento viene compiutamente utilizzato
dalla Cassazione nel fornire una coerente
interpretazione dell’art. 1224, comma 2, c.c..
Superando le distinzioni di categoria – riportate in
precedenti sentenze – al creditore di somme di
denaro non corrisposte dal debitore in mora si
riconosce un maggior danno – ex art. 1224, comma 2,
c.c. – corrispondente alla differenza tra il tasso
di rendimento netto (dedotta l’imposta) dei titoli
di Stato di durata non superiore a dodici mesi e
quello degli interessi legali (se inferiori).
Il riconoscimento, per una prova che si presenta
particolarmente complessa e costosa, interviene in
via presuntiva, come rimedio equitativo ex art.
1226, sulla fondata presunzione che il denaro non è
quasi mai destinato alla mera conservazione
improduttiva, ma viene normalmente investito in
forme di impiego remunerative.
Nella
sentenza si ribadisce infine che, così come rimane
ferma la possibilità per il debitore di provare che,
dal proprio ritardo nell’adempimento, il creditore
non ha subito un danno, anche per il creditore, che
abbia subito un danno maggiore del rendimento dei
titoli di Stato, potrà essere sufficiente la
produzione di documentazione dalla quale si evinca
che, ad esempio, durante la mora del debitore, egli
aveva fatto ricorso al credito bancario, con la
dimostrazione dei relativi costi.
Nella
formulazione conclusiva la sentenza stabilisce i
seguenti principi di diritto:
"-
nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di
discipline particolari dettate da norme speciali, il
maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2
(rispetto a quello già coperto dagli interessi
legali moratori non convenzionali che siano comunque
dovuti) è in via generale riconoscibile in
via presuntiva, per qualunque creditore che ne
domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata
l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in
una delle categorie a suo tempo individuate - nella
eventuale differenza, a decorrere dalla data di
insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento
medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi
legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art.
1284 cod. civ., comma 1;
- è
fatta salva la possibilità del debitore di provare
che il creditore non ha subito un maggior danno o
che lo ha subito in misura inferiore a quella
differenza, in relazione al meno remunerativo uso
che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse
stata tempestivamente versata;
- il
creditore che domandi a titolo di maggior danno una
somma superiore a quella differenza è tenuto ad
offrire la prova del danno effettivamente subito,
quand'anche sia un imprenditore, mediante la
produzione di idonea e completa documentazione, e
ciò sia che faccia riferimento al tasso
dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito
bancario sia che invochi come parametro l'utilità
marginale netta dei propri investimenti;
- in
entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per
l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni
dell'impresa ed all'entità del credito, sia
presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il
maggior ricorso al credito bancario abbia
effettivamente costituito conseguenza
dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento
tempestivo si sarebbe risolto nella totale o
parziale estinzione del debito contratto verso le
banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata
impiegata utilmente nell'impresa".
3.
Considerazioni e riflessioni.
La
sentenza in parola apporta, senza dubbio, elementi
di trasparenza, semplificazione e chiarezza nei
presidi posti a tutela dei diritti economici del
creditore, ma, nonostante gli obiettivi enunciati,
non sembra introdurre modifiche agli equilibri
economici tali da indurre sostanziali disincentivi
all’inadempimento.
La
sentenza presenta talune discrasie che, nei riflessi
economici, vanificano in buona parte gli intenti
perseguiti; incorre, in particolare, in
un’incongruenza che potrebbe aver indotto deduzioni
distorte nella disamina del problema.
Infatti,
nel rilevare l’apprezzabile divario fra il
rendimento medio dei titoli di Stato e il tasso
legale, ne riporta i rispettivi valori dal 1991 al
2008, ma i rendimenti assunti per i titoli di Stato
si riferiscono al Rendistato,
indice elaborato dalla Banca d’Italia esclusivamente
sulla base delle quotazioni dei BTP di durata
superiore a dodici mesi,
al
lordo dell’imposizione fiscale.
Al contrario, nei principi giuridici riportati a
conclusione della sentenza si fa riferimento ai
titoli di durata non superiore a dodici mesi,
richiamati nei poteri di adeguamento attribuiti
dalla legge al Ministero dell’Economia, assumendoli
tuttavia al netto dell’imposizione fiscale.
Di fatto
il Rendistato, cogliendo il rendimento medio di
mercato relativo a titoli di media-lunga scadenza,
presenta – salvo particolari circostanze
congiunturali – rendimenti normalmente maggiori di
quelli che si riscontrano nel segmento a breve
termine. Fisiologicamente la curva dei rendimenti
presenta una pendenza positiva, premiando con tassi
più elevati gli impieghi a più lungo termine.
Nella Tavola seguente sono riportati i valori del
Rendistato riportati in sentenza, nonché i
rendimenti dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi (BOT).

Se, per
il maggior danno, si fosse assunto a riferimento il
Rendistato – che risulterebbe per altro più consono
alla durata media dei giudizi - effettivamente il
divario con il tasso legale risulterebbe
significativo ed il contenuto economico del maggior
danno potrebbe assumere, a seconda del periodo
interessato, una misura moderata ma tangibile.
Assumendo invece a riferimento i rendimenti dei
titoli di Stato pari o inferiori a dodici mesi (BOT)
– siano essi rilevati sul mercato o in asta - il
divario con il tasso legale, risulta modesto e
frequentemente negativo.
Mentre
nel confronto con il Rendistato, si rileva in
sentenza un solo anno (1994) nel quale il tasso
legale sopravanza il rendimento dei titoli di Stato,
nel confronto con il rendimento lordo dei BOT, per
ben sette anni, quest’ultimo risulta inferiore al
tasso legale. Anche il divario complessivo,
nell’arco di quasi un ventennio, si riduce
apprezzabilmente: da 26,3% del Rendistato al 9,63%
del BOT.
Il
divario con il tasso legale si riduce ulteriormente
se per i BOT si assume il valore netto in luogo del
valore lordo.

Nel
confronto del rendimento netto dei BOT con il tasso
legale si riscontrano dieci anni nei quali il
rendimento netto dei BOT è inferiore al tasso
legale, contro i 9 nei quali è superiore. Negli anni
in cui lo scostamento del rendimento dei BOT dai
tassi legali è positivo, il divario è per lo più
assai modesto: ne risulta un contenuto economico del
maggior danno, riconosciuto in via presuntiva, che,
a seconda del periodo considerato, o è nullo, oppure
è di misura irrisoria.
Come si
rileva dal grafico il tasso legale, mentre risulta –
ad eccezione del ’94 – sistematicamente inferiore al
Rendistato, si muove abbastanza accostato al
rendimento netto dei BOT, intersecandosi più volte
nel periodo considerato: ad anni nei quali è
inferiore seguono anni nei quali risulta superiore
in un’alternanza ricorrente. Nel periodo considerato
i rendimenti netti dei BOT presentano, come detto,
rispetto al tasso legale più scostamenti negativi
che positivi.

La
circostanza che in sentenza siano riportati, per
tutto il periodo dal 1991 al 2008, i tassi del
Rendistato accostati ai tassi legali, potrebbe
indurre, sia la parte che il giudice, a far
riferimento alle rispettive differenze per la
determinazione del maggior danno di cui all’art.
1224, comma 2, c.c..
Al contrario, secondo i principi di diritto ribaditi
nella stessa sentenza, occorre far riferimento ai
titoli di Stato di durata pari o inferiore a dodici
mesi, vale a dire il valore medio dei rendimenti
netti dei BOT.
In
definitiva, nella determinazione del maggior danno,
ex art. 1224 c.c., i tassi da impiegare anno per
anno, secondo i principi dettati dalla sentenza,
saranno dati dai valori qui di seguito riportati.

Occorre
osservare che la sentenza parte dalla considerazione
che “la promozione di una causa da parte del
creditore insoddisfatto si risolverebbe, comunque,
nel riconoscimento a suo favore di un maggior
importo corrispondente quantomeno all'utile
economico minimo che il debitore ha tratto o che
avrebbe potuto trarre dalla conservazione, medio
tempore, del denaro che doveva dare e che non ha
dato” e aggiunge “il risarcimento va sempre
tendenzialmente adeguato al danno effettivamente
subito, nei limiti in cui tale risultato sia
perseguibile”.
Mentre
si precisa il riferimento al rendimento netto
dei titoli di Stato - anche se la legge 662/96, che
demanda al Ministero dell’Economia l’adeguamento del
tasso legale, ne richiama il rendimento lordo
– si trascura di considerare che l’utile economico
minimo che trae il debitore dall’impiego nei titoli
di Stato si incrementa, in una sorta di regime di
capitalizzazione composta, potendo reimpiegare
periodicamente le cedole percepite. La circostanza
non è di scarso rilievo per periodi che si
protraggono nel tempo e/o nell’eventualità di tassi
elevati.

Come si
può rilevare dalla Tavola, il maggior importo
derivante dal reinvestimento delle cedole, già dopo
pochi anni, sopravanza ampiamente il beneficio che
consegue dall’impiego dei rendimenti netti dei
titoli di Stato di durata pari o inferiore a dodici
mesi (BOT). € 100 lievitano, nel periodo riportato
in tabella, a € 200,50 con il tasso legale, a €
207,78 con il tasso maggiore fra legale e BOT, a €
282,45 se la rivalutazione avviene in via composta.
Pertanto il margine riconosciuto al creditore in via
presuntiva, per il maggior danno, risulta pari, per
l’intero periodo considerato, all’8,9% (7,28 di
81,95) del maggior beneficio lucrato
complessivamente dal debitore con il reimpiego di
cedole annuali; tale modesto beneficio si riduce
ulteriormente considerando gli ultimi anni.
La
sentenza della Cassazione trascura l’effetto del
reimpiego delle cedole,
soffermandosi esclusivamente sulla differenza fra il
tasso legale e il rendimento dei titoli di Stato.
Pur
tralasciando i diversi e più consistenti benefici,
che al debitore derivano quando l’inadempimento è
impiegato come forma integrativa o sostitutiva del
credito bancario – la cui prova è di regola preclusa
al creditore – anche considerando gli usuali
impieghi free-risk, il riferimento di calcolo
indicato in sentenza, risulta talmente lasco che
solo una quota assai modesta dei benefici lucrati
dal debitore viene, in via presuntiva, trasferito al
creditore.
Occorre
infine non trascurare il tasso di inflazione: se al
momento si mantiene su livelli assai modesti –
presidiati con particolare attenzione dalla BCE –
pur tuttavia risulta nell’ultimo anno superiore al
rendimento BOT e potrebbe in prospettiva
sopravanzare il tasso legale. Gli adeguamenti del
Ministero dell’Economia, ai sensi della legge
662/96, sono adottati in via preventiva: non si può
escludere che l’effettivo tasso di inflazione si
discosti da quello stimato preventivamente,
superando il tasso legale.
Nel
corso dell’argomentazione, la sentenza riconosce
l’opportunità che il maggior danno sia posto in
corrispondenza della differenza fra il rendimento
dei titoli di Stato – o fra il tasso di inflazione
se superiore – e il tasso legale, ma nei principi di
diritto enunciati in conclusione si fa esclusivo
riferimento al solo rendimento dei titoli di Stato.
4.
Sintesi e conclusioni.
Con la sentenza in argomento vengono
apportate significative modifiche ai principi
giurisprudenziali dettati in passato:
•
vengono abbandonati i criteri presuntivi ricollegati
alle categorie dei creditori, riconoscendo, in un
regime generalizzato e in via presuntiva, a
qualunque creditore il maggior danno, stabilito
nella differenza fra il tasso di rendimento netto
annuo dei titoli di Stato di durata non superiore a
dodici mesi e il tasso legale;
•
vengono meglio puntualizzate le possibilità, sia del
debitore che del creditore, di fornire la prova
rispettivamente di un minore o maggior danno.
Il
provvedimento induce apprezzabili elementi di
semplificazione, riconoscendo su richiesta, in via
generale e presuntiva, il maggior danno di cui
all’art. 1224, comma 2, c.c.
Tuttavia, in considerazione dei valori assunti
nell’ultimo ventennio dai rendimenti dei titoli di
Stato di durata non superiore a dodici mesi e, ancor
più, di quelli assunti più recentemente, il
principio giuridico fissato dalla Cassazione non
appare suscettibile di realizzare un tangibile
accostamento del risarcimento al danno e costituire
un disincentivo ad una proliferazione degli
inadempimenti che la sentenza invece si propone di
perseguire.
Il
valore del rendimento netto dei BOT risulta
frequentemente inferiore al tasso legale e
quest’ultimo è anch’esso troppo spesso inferiore
agli usuali benefici economici che il debitore può
ricavare dall’impiego delle somme non riconosciute.
E’
singolare la circostanza che la Cassazione prima
impiega il Rendistato come indicatore del rendimento
lordo derivante dalle più comuni forme di
investimento free-risk, per evidenziarne il maggior
livello rispetto al tasso legale, poi adotta il
rendimento netto dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi, per stabilire il maggior
danno da riconoscere in via presuntiva.
Volendo
presidiare e tutelare l’ordinato svolgimento dei
rapporti economici, non si può trascurare la
circostanza che l’inadempimento costituisce spesso
una forma implicita di finanziamento, al quale
l’operatore economico scarsamente patrimonializzato
ricorre per surrogare ed integrare il ricorso al
credito bancario. In tali occorrenze il beneficio
conseguito dal debitore è assai più ampio di quello
che la sentenza riconosce con la mora e il maggior
danno.
I
maggiori margini economici che derivano al
creditore, nel vedersi riconosciuto - tra mora e
maggior danno – il tasso più elevato fra quello
legale e quello dei BOT, risultano alquanto modesti:
i valori riportati nelle precedenti Tavole ne danno
un’esatta misura.
Anche
quando il debitore non è un operatore economico che
ricorre al credito bancario, conserva un margine di
beneficio economico, con il protrarsi della mora,
commisurato al reinvestimento del fruttato dei BOT,
che – per i tempi prolassati della giustizia e/o per
tassi elevati – può sopravanzare ampiamente quanto
riconosciuto, in via presuntiva, dalla sentenza in
parola: un debito del ’90 di € 100, comporterebbe ad
oggi, dopo un ventennio circa, con la mora, un
montante di € 200,5 e un maggior danno di € 7,78,
mentre con il reimpiego dei rendimenti conseguiti
dai BOT, il capitale di € 100 del debitore
lieviterebbe sino ad un valore di € 282,45 nel ’09.
Per periodi inferiori le proporzioni non mutano
sensibilmente.
Tali
circostanze, non certamente trascurabili,
considerato il ricorso ad argomentazioni sociali,
oltre che giuridiche, avrebbero potuto sospingere la
Cassazione ad assumere una posizione più coraggiosa.
Volendosi anche limitare all’utile economico minimo
che il debitore ha tratto o avrebbe potuto trarre
dalla conservazione, medio tempore, del denaro che
doveva dare e che non ha dato, si sarebbe potuto
lasciare al creditore, per il maggior danno, in via
generale e presuntiva, quanto meno il Rendistato, a
cui la stessa sentenza ha fatto ricorso per motivare
il proprio intervento innovativo.
Con tale
parametro di riferimento si sarebbe pervenuti a
valori sempre moderati, ma più tangibili di un
maggior accostamento del risarcimento al danno
effettivamente subito. Con la soluzione
prospettata, invece, il diritto al maggior danno
rischia di divenire, a seconda del periodo, privo di
contenuto o di misura irrisoria. Con il risvolto,
non trascurabile, di precludere, in via presuntiva,
alternative diverse di riconoscimento del maggior
danno.
Rimane
rimessa alla valutazione del Giudice - nell’esame
delle prove prodotte dal creditore che domandi, a
titolo di maggior danno, una somma superiore alla
differenza indicata in sentenza - una corretta
considerazione dei riflessi economici sopra
descritti, che, seppur esclusi da una via generale e
presuntiva, ricorrono pressoché sistematicamente
nelle fattispecie di inadempimento. Dovrebbe
risultare per il creditore di agevole praticità
produrre documentazione bancaria, attestante gli
oneri bancari, nel frattempo subiti, e conseguire,
per tale guisa, più che l’utile economico minimo
tratto dal debitore, il maggior costo effettivamente
subito nel periodo della mora.
Cosicché, in definitiva, un efficace presidio e
disincentivazione ai fenomeni di proliferazione dei
casi di inadempimento, rimane rimesso all’opera del
Giudice stesso.
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La Banca d’Italia calcola giornalmente il
rendimento effettivo a scadenza di un
campione di titoli di Stato a tasso fisso
quotati sul Mercato Obbligazionario
Telematico (di seguito MOT). Il rendimento
medio di tale campione viene denominato
“Rendimento dei titoli pubblici” o “Rendistato”.
Il paniere su cui si calcola il Rendistato è
composto da tutti i Buoni del Tesoro
Poliennali (BTP) quotati sul MOT e aventi
vita residua superiore ad un anno. Sono
esclusi i BTP indicizzati all’inflazione
dell’area euro. I BTP sono titoli di Stato a
medio-lungo termine a tasso fisso, emessi
con cinque scadenze: 3, 5, 10, 15 e 30 anni.
Gli interessi vengono corrisposti con cedola
semestrale posticipata; il rimborso avviene
alla pari in unica soluzione alla scadenza.
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