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1.
Introduzione 2. Somme devolute al Fondo di cui
all’art. 1, comma 343 della Legge 23 dicembre 2005,
n. 266 – 3. Concetto di “dormienza” – 4. Obblighi
informativi – 5. Incombenti pubblicitari e
devoluzione al Fondo – 6. Rimborso delle somme
versate al Fondo
1. Introduzione
Per
indennizzare i risparmiatori che, investendo sul
mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto
non altrimenti risarcito
[1],
l’art. 1, comma 343, della legge finanziaria del
2006[2]
ha istituito un apposito Fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze (di seguito denominato “MEF”), alimentato
dall'importo dei conti correnti e dei rapporti
bancari definiti come dormienti, con Regolamento
adottato su proposta del MEF, all'interno del
sistema bancario e del comparto assicurativo e
finanziario (art. 1, comma 345 della Legge
finanziaria del 2006), nonché dagli importi degli
assegni circolari non riscossi entro il termine di
prescrizione, dagli importi delle polizze
assicurative prescritte e dagli importi dovuti ai
beneficiari di buoni postali fruttiferi non
reclamati entro il termine di prescrizione del
relativo diritto (cfr. art. 1, commi 345-ter[3],
345-quater[4]
e 345-quinquies[5],
della Legge Finanziaria 2006).
Il
Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 345,
della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di
depositi dormienti è contenuto nel DPR 22 giugno
2007 n. 116[6]
il quale contiene specifici adempimenti per gli
intermediari sia per quanto riguarda le
comunicazioni da effettuare ai titolari dei depositi
dormienti sia circa le modalità da seguire per la
devoluzione al Fondo dei beni relativi ai predetti
depositi.
2. Somme devolute al Fondo di cui all’art. 1,
comma 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266
Il
Fondo è alimentato dagli importi, versati da parte
degli intermediari di cui all’art. 1 del DPR n.
116/2007[7],
relativi a :
- depositi di somme di denaro (conti correnti,
certificati di deposito, libretto di risparmio,
etc.) effettuati presso l'intermediario con
l'obbligo di rimborso (art. 2, comma 1, lett. a),
D.P.R. 116/2007) per i quali il titolare del
rapporto o i terzi delegati non abbiano effettuato
alcuna operazione o movimentazione per un arco di
tempo di 10 anni;
- depositi di strumenti finanziari in custodia
ed amministrazione (art. 2, comma 1, lett. b), DPR
116/2007) per i quali il titolare del rapporto o i
terzi delegati non abbiano effettuato alcuna
operazione o movimentazione per un arco di tempo di
10 anni[8],
previa liquidazione degli strumenti stessi con le
modalità indicate all’art. 345-terdecies della Legge
finanziaria 2006[9];
- assegni circolari non riscossi entro il
termine di prescrizione del relativo diritto, di cui
all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto
21 dicembre 1933, n. 1736, ovvero tre anni
dall’emissione dell’assegno (art. 1, comma 345-ter,
della Legge Finanziaria del 2006)[10];
- contratti di cui all'articolo 2, comma 1,
del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo
vita) in tutti i casi in cui l'assicuratore si
impegna al pagamento di una rendita o di un capitale
al beneficiario ad una data prefissata e le relative
somme non sono reclamati entro il termine di
prescrizione dagli aventi diritto (art. 345-quater
della Legge Finanziaria 2006; art. 2, comma 1, lett.
c), DPR 116/2007);
- buoni fruttiferi postali di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 i
cui importi non sono reclamati entro il termine di
prescrizione di 10 anni dalla data di scadenza del
titolo (art. 1, comma 345-quinquies, legge
finanziaria del 2006).
Dal
campo di applicazione del Regolamento, l’art. 2,
comma 2, esclude i rapporti il cui valore non superi
i 100,00 euro.
Posto che per il libretto di deposito il saldo
contabile potrebbe non corrispondere a quello
indicato sul libretto medesimo, ad esempio nei casi
in cui non sia stato possibile aggiornare il
libretto perché il cliente è da tempo che non si
presenta ad uno sportello bancario, il MEF in
risposta ad un quesito posto dall’Abi[11]
ha precisato che il saldo di riferimento è quello
effettivo, ovvero quello risultante dalle scritture
contabili della banca.
Ove
il libretto sia soggetto a vincolo di scadenza, ma
sia stato consentito al cliente di effettuare
eventuali prelievi prima della scadenza del vincolo
medesimo, trova applicazione la regola ordinaria
dell’obbligo di comunicazione decorsi 10 anni
dall’ultima movimentazione[12].
Se il libretto è custodito nell’ambito di un dossier
titoli è sufficiente che la movimentazione riguardi
il dossier titoli[13].
Si ricorda che la disciplina del Regolamento si
applica alle persone giuridiche, ma non alle P.A.
3. Concetto di “ dormienza”
I
criteri per individuare, nell’ambito del sistema
finanziario, i conti definibili come dormienti sono
stati dettati dal DPR 22 giugno 2007 n. 116, il
quale all’art. 1, comma 1 lett. b) include nella
categoria i rapporti contrattuali in relazione ai
quali non sia stata effettuata alcuna operazione o
movimentazione ad iniziativa del titolare del
rapporto o di terzi da questo delegati, escluso
l'intermediario non specificatamente delegato in
forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni
decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.
Il
MEF, ai fini della determinazione dello stato di
dormienza, ha fornito alcune precisazioni in merito
al concetto di “unitarietà dei rapporti", chiarendo
che ove un cliente intrattenga con l’intermediario
più rapporti è sufficiente che lo stesso cliente
movimenti anche uno solo affinché la non dormienza
si estenda a tutte le posizioni. Così, per esempio,
se un cliente è titolare presso una banca di un
deposito a risparmio nominativo dormiente, e nel
contempo di un conto corrente non dormiente, anche
il deposito a risparmio è da considerarsi non
dormiente.
La
movimentazione invece di un rapporto al portatore
(es. libretto di risparmio, certificato di deposito)
non è considerata idonea ad interrompere la
dormienza di un rapporto nominativo dormiente allo
stesso collegato a livello di evidenze anagrafiche,
ciò perché, in quanto soggetto alla disciplina
della circolazione dei titoli al portatore,
potrebbe essere nella materiale disponibilità di un
terzo soggetto.
Nel
caso di più rapporti alcuni dei quali cointestati,
la mancata movimentazione dei conti individualmente
intestati ne comporta l’assoggettamento alla
disciplina del Regolamento.
4. Obblighi informativi
Al
fine di tutelare i risparmiatori che risultano
titolari di depositi che abbiano maturato i
requisiti per essere considerati "dormienti" l’art.
3 del DPR n. 116/2007, prevede che al verificarsi
delle condizioni di dormienza, l’intermediario invia
al titolare del rapporto, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
all'ultimo indirizzo comunicato o comunque
conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati,
l'invito ad impartire disposizioni entro il termine
di 180 giorni dalla data della ricezione,
avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto
verrà estinto e le somme ed i valori relativi a
ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo[14].
Nel
caso di depositi al portatore, a causa
dell’impossibilità di conoscere il titolare
pro-tempore del titolo che può circolare con le
semplice consegna, l’intermediario provvede ad
esporre un avviso nei locali della stessa, e sul
sito web istituzionale l'elenco dei depositi al
portatore "dormienti" che non siano stati ancora
estinti e l'elenco dei depositi "dormienti" che
siano già stati estinti ma non ancora trasferiti al
Fondo[15].
Come precisato dal MEF in risposta ai quesiti posti
dall’ABI del 24/12/2007 la ratio della norma è
quella di collegare la dormienza ad una situazione
di inerzia del cliente, per cui interrompe la
dormienza qualunque operazione o movimentazione
capace di eliminare tale inerzia, purché provenga
dal titolare o da un suo delegato[16].
Per
cui sono indicati, a titolo esemplificativo, quali
eventi interruttivi della dormienza la:
- comunicazione espressa all’intermediario
di continuare il rapporto;
- comunicazioni di variazione di residenza;
- richiesta di carnet;
- richiesta di copia della documentazione
bancaria;
- richiesta di aggiornamento contabile;
Non
interrompono la dormienza: tutte le operazioni
automatiche (rid e altri pagamenti automatici) o le
operazioni provenienti da terzi diversi dal soggetto
appositamente delegato (bonifici effettuati da un
terzo).
5. Incombenti pubblicitari e devoluzione al
Fondo
I
rapporti non “rivitalizzati” entro il termine di 180
giorni dalla data ricezione della raccomandata[17],
verranno considerati effettivamente dormienti e,
unitamente agli eventuali depositi ad essi
collegati, verranno estinti. L’art. 4 del DPR
116/2007 prevede che gli intermediari entro il:
a)
31 marzo di ogni anno, comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i rapporti per i
quali, nell'anno precedente, si siano verificate le
condizioni per l'estinzione. Entro lo stesso termine
del 31 marzo di ciascun anno, l'elenco dei rapporti
dormienti è pubblicato mediante avviso cumulativo,
indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di
ciascun titolare del rapporto, a cura
dell'intermediario, su un quotidiano a diffusione
nazionale e sul sito web del Ministero dell'economia
e delle finanze, con oneri a carico dei titolari del
rapporto. Il MEF ha precisato che per quanto
riguarda l’addebito degli oneri derivanti dalla
pubblicazione dell’elenco su un quotidiano, è
possibile sottrarre l’importo di tali oneri dalla
somma complessiva che va riversata al Fondo.
In
particolare per quanto riguarda i rapporti
nominativi, l’elenco indica il nome, la data ed il
luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto,
mentre per quanto riguarda i rapporti al portatore
l’elenco riporta gli estremi identificativi del
rapporto in possesso dell’intermediario, quale ad
esempio il numero identificativo[18].
Il
MEF ha fornito istruzioni applicative con riguardo
agli incombenti pubblicitari a carico degli
intermediari nella fase che precede il trasferimento
dei relativi importi al Fondo per quanto concerne i
rapporti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b),
del Regolamento
[19].
La comunicazione al MEF dei predetti rapporti
rispetto ai quali si siano verificate le condizioni
per la dormienza - valida anche per la
pubblicazione sul sito web del MEF ai sensi
dell’art. 4, comma 2 del Regolamento – dovrà essere
effettuata, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del relativo termine, esclusivamente in
formato elettronico, mediante posta elettronica
certificata (PEC), al seguente indirizzo:
depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it. Per la
comunicazione dovrà utilizzarsi esclusivamente il
modello scaricabile da
www.tesoro.it sul quale va apposta la firma
digitale.
Gli
intermediari possono adempiere ai propri obblighi
comunicativi pubblicando su almeno un quotidiano a
diffusione nazionale un avviso della avvenuta
pubblicazione dell’elenco dei rapporti dormienti sul
sito web del MEF. A tal adempimento può provvedere
la società capogruppo per tutti gli intermediari
ricompresi nel gruppo, nonché per quanto riguarda le
banche di credito cooperativo, in forma aggregata,
la relativa Federazione nazionale (BCC Federcasse).
Per
consentirne la più ampia conoscibilità, secondo
quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è
resa possibile la consultazione sul sito del MEF
dell’elenco dei conti considerati dormienti, così
come comunicati dagli intermediari.
L’art. 345-sexies della legge finanziaria 2006
prevede che in caso di omessa comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini
prescritti, degli importi di cui ai commi 345,
345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la
sanzione amministrativa nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con
riferimento agli importi da versare al Fondo. La
sanzione è ridotta della metà se gli importi sono
comunicati entro venti giorni dalla scadenza del
termine. In caso di falsa comunicazione degli
importi, si applica la sanzione amministrativa nella
misura prevista dall'articolo 1, comma 2, primo
periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del
1997, con riferimento agli importi da versare al
Fondo. In caso di omesso versamento dei citati
importi, si applica la sanzione amministrativa di
cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo
n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non
versato.
Con
circolare del 3 novembre 2010 prot. 87062 avente
ad oggetto “Modalità di adempimento degli obblighi
informativi gravanti sugli Intermediari ex art. 4,
comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116” il MEF
ha disposto che per i trasferimenti al Fondo che
saranno effettuati a far tempo dal 1 gennaio 2011,
Consap curerà la ricezione e la pubblicazione sul
proprio sito web degli elenchi di cui all’art. 4,
comma 2, del DPR 22 giugno 2007, n. 116. Gli
intermediari adempiranno agli obblighi informativi
previsti dalla predetta norma con le modalità
indicate da Consap.
b)
31 maggio di ogni anno a effettuare i versamenti al
Fondo[20].
Come chiarito dal MEF, ove l’intermediario abbia
entro il 31 marzo effettuato l’avviso cumulativo (ai
sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento), e
successivamente alla predetta pubblicazione siano
intervenute rivendicazioni da parte del cliente, le
somme relative a tali rapporti non vanno riversate
al Fondo ma va data comunicazione allo stesso.
Quanto agli importi relativi a assegni circolari,
polizze assicurative, buoni postali fruttiferi,
dovrà ugualmente essere effettuata la comunicazione
al MEF entro il 31 marzo di ciascun anno ed i
relativi versamenti dovranno essere effettuati entro
il successivo 31 maggio.
6. Rimborso delle somme versate al Fondo
Come precisato dal MEF la qualificazione come
“dormiente” di un determinato conto non pregiudica
il diritto alla restituzione del titolare il quale
potrà richiedere il rimborso delle relative somme
all’intermediario presso cui risulta il rapporto o
direttamente al Ministero, entro il normale termine
prescrizionale, nel caso i relativi importi siano
già stati trasferiti al Fondo.
Con circolare 3 novembre 2010 il MEF ha fornito
“Istruzioni in materia di rimborso delle somme
versate al Fondo di cui all’art. 1, comma 343 della
Legge 23 dicembre 2005, n. 266”[21],
individuando quali soggetti legittimati a presentare
istanza di rimborso delle somme versate al Fondo,
purché non sia decorso il termine di prescrizione
decennale:
· i titolari dei rapporti di cui
all'art. 2 del DPR 22 giugno 2007, n. 116, (depositi
di somme di denaro e depositi di strumenti
finanziari) e i loro aventi causa (es. eredi). Il
termine decorre dalla data di devoluzione delle
somme al Fondo;
· i richiedenti l'emissione degli
assegni circolari di cui all'art. 1, comma 345-ter
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e i loro aventi
causa. Il termine decorre dalla data di emissione
dell’assegno.
non
è previsto il rimborso ai beneficiari
· degli assegni circolari, una
volta decorso il termine di prescrizione triennale
di cui all'art. 84, comma 2 , del regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736;
· degli importi relativi ai
contratti di assicurazione sulla vita, non riscossi
entro il termine di prescrizione biennale;
· dei buoni fruttiferi postali
non riscossi entro il termine di prescrizione
decennale.
Il
Ministero dell’economia e delle finanze ha affidato
a Consap, a decorrere dal 14 giugno 2010, la
gestione delle domande di rimborso di somme affluite
al Fondo.
Pertanto, a far tempo dal predetto 14 giugno, le
domande di rimborso, da redigere in conformità al
modello disponibile anche sul sito web
www.consap.it
devono essere inviate direttamente a Consap[22],
anche per via telematica (e-mail: rapporti
dormienti@consap.it), trasmettendo la
documentazione originale con plico a parte.
Alla domanda, recante l’indicazione della somma
richiesta devono essere allegati i seguenti
documenti:
I.
copia del documento di riconoscimento del
richiedente avente titolo al rimborso[23];
se la richiesta è presentata nell’interesse di altra
persona, deve essere corredata di idonea delega[24]
nonché di copia del documento identificativo del
delegante (per l’incasso è comunque necessario
produrre idonea procura notarile o delega
all’incasso in cui sia indicato anche il codice
fiscale del delegato);
II.
copia del codice fiscale dell’avente titolo al
rimborso;
III.
nel caso di titoli al portatore e di assegni
circolari, copia del libretto di deposito o
dell’assegno circolare; il titolo originale deve
comunque essere prodotto a Consap prima del
rimborso. Dopo il rimborso il titolo viene
restituito all’istante previo annullamento. In caso
di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo
originale è necessario produrre l’originale del
decreto di ammortamento emesso ai sensi dell’art.
2016 del c.c.;
IV.
attestazione rilasciata dagli intermediari di cui
all’art. 1 del DPR 22 giugno 2007, n. 116, conforme
al modello pubblicato sul sito
www.consap.it, in
cui l’intermediario dichiara di aver estinto il
rapporto – previo accertamento della sussistenza dei
requisiti di dormienza – e di aver conseguentemente
trasferito le relative somme al Fondo;
l’attestazione deve contenere il numero
identificativo del rapporto, indicato nella
comunicazione al Ministero dell’economia e delle
finanze di cui all’art. 4, comma 1, del citato DPR,
nonché gli estremi del trasferimento al Fondo (data
del versamento, importo e CRO); nell’attestazione
l’intermediario deve altresì dichiarare di non aver
già provveduto al rimborso delle somme richieste e
di aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica
del cliente cui al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231[25].
Nel
caso di erede:
I.
eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà che attesti la qualifica di erede del
titolare del rapporto dormiente;
II.
eventuale certificato di morte dell’avente diritto.
Nel
caso di società:
I.
estratto dal registro Imprese Nazionale, rilasciato
dalla Camera di Commercio.
Nel
caso di rimborso delle somme a minori o terzi
rispetto al titolare del rapporto dovrà, inoltre – a
seconda dei casi – essere inviata la seguente
documentazione in originale:
I.
autorizzazione del giudice tutelare con
autorizzazione all’incasso oppure delega alla
riscossione dei benefici economici da parte di terzi
(art. 21, comma 2 e art. 47, DPR 445/2000);
II.
delega alla riscossione dei benefici economici da
parte di terzi (art. 21, comma 2 e art. 47, DPR
445/2000);
III.
procura notarile all’incasso.
Consap esaminerà le domande secondo l’ordine
cronologico di presentazione e provvederà a
richiedere una integrazione della documentazione
presentata ove necessaria al fine di verificare la
sussistenza dei presupposti per il rimborso.
Provvederà altresì a dare comunicazione della presa
in carico a ciascun richiedente, delle domande
indirizzate al Ministero dell’economia e a questa
trasmesse.
Accertati i presupposti per il rimborso,
successivamente all’accredito delle somme occorrenti
da parte del Ministero dell’economia, Consap dispone
il pagamento, in favore della persona legittimata
all’incasso, dell’importo che risulti devoluto al
Fondo in base agli elenchi di cui all’art. 4 del DPR
n. 116/2007, con le modalità indicate
dall’interessato (bonifico bancario o postale o
assegno circolare).
Nel
caso in cui la domanda di rimborso non venga
accolta, Consap è tenuta a riscontrarla comunicando
i motivi del diniego.
Nel
caso in cui la domanda riguardi il rimborso di somme
erroneamente trasferite al Fondo da parte
dell’intermediario (quali, ad es. gli importi
inferiori ad euro 100,00) Consap comunica al
richiedente, informandone l’intermediario, di
rivolgersi direttamente all’intermediario stesso
per ottenere la restituzione dell’importo ovvero il
ripristino delle condizioni antecedenti la data di
versamento al Fondo[26].
Quindi ove l’intermediario abbia versato al Fondo
somme di rapporti in assenza delle condizioni per la
dormienza, è tenuto a soddisfare direttamente le
richieste di rimborso o di ripristino delle
condizioni antecedenti la data di versamento,
secondo modalità operative che verranno
successivamente rese note da Consap.
Successivamente lo stesso intermediario potrà
avanzare al Fondo richiesta di rimborso delle somme
restituite ai titolari dei rapporti o loro aventi
causa.
Per
agevolare le operazioni di rimborso delle somme
versate al Fondo è previsto che gli intermediari
segnalino a Consap il nominativo di un referente
centrale in materia.
[1]
Ai benefici sono ammessi anche i
risparmiatori che hanno sofferto il predetto
danno in conseguenza del default dei titoli
obbligazionari della Repubblica argentina.
[2]
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006 ) " pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2005 - Supplemento ordinario n. 211.
[3]
Comma aggiunto dal comma 2-bis dell'art. 3,
D.L. 28 agosto 2008, n. 134, nel testo
integrato dalla relativa legge di
conversione, e poi così
modificato dalla lettera a) del
comma 1-bis dell'art. 4, D.L. 9 ottobre
2008, n. 155, aggiunto dalla relativa
legge di conversione.
[4]
Comma aggiunto dal comma 2-bis dell'art. 3,
D.L. 28 agosto 2008, n. 134, nel testo
integrato dalla relativa legge di
conversione, e poi così modificato dalla
lettera b) del comma 1-bis dell'art. 4, D.L.
9 ottobre 2008, n. 155, aggiunto dalla
relativa legge di conversione.
Sull'applicabilità delle disposizioni
contenute nel presente comma vedi il comma 4
dell'art. 2, D.L. 25 marzo 2010, n. 40.
[5]
Comma aggiunto dal comma 2-bis dell'art. 3,
D.L. 28 agosto 2008, n. 134, nel testo
integrato dalla relativa legge di
conversione, e poi così modificato dalla
lettera c) del comma 1-bis dell'art. 4, D.L.
9 ottobre 2008, n. 155, aggiunto dalla
relativa legge di conversione.
[6]
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 2 agosto
2007, n. 178.
[7]
Ai fini del presente Regolamento si
intendono per "intermediari":
- le banche italiane e le
succursali in Italia di banche comunitarie
ed extracomunitarie, come definite dal
decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
- gli intermediari
finanziari di cui agli articoli 106 e 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385;
- le imprese
di assicurazione operanti in Italia di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
- le società di intermediazione mobiliare di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera e),
del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
le succursali in Italia di imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie
di cui al medesimo decreto;
- le società di gestione del risparmio di
cui all'articolo 1, lettera o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le
succursali in Italia delle società di
gestione armonizzate di cui al medesimo
decreto;
- la società per azioni
Poste italiane - Divisione Bancoposta di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
n. 144.
[8]
Rientrano nel campo di applicazione del
Regolamento i rapporti contrattuali di
deposito di strumenti finanziari e gestioni
patrimoniali, a prescindere dalla durata
degli stessi strumenti (Cfr. lettera MEF
prot. 12848 del 01/02/2008 risposta ai
quesiti ABI del 24/12/2007). A prescindere,
quindi, dalla scadenza degli strumenti
finanziari compresi in un dossier titoli
essi andranno liquidati ove lo stesso non
venga movimentato per un periodo di anni 10.
[9]
Cfr. lettera - circolare ABI prot. LG/FC/006105
11 dicembre 2008 “Conti dormienti – Assegni
circolari non riscossi. Art. 1 legge n.
266/2005 – DPR n. 116/2007. Art. 4 DL n.
155/2008”
[10] Cfr. lettera - circolare ABI prot.
LG/005002 30 settembre 2008 “Normativa sui
conti e rapporti dormienti – DdL n. 999 di
conversione in legge del DL n. 134/2008”;
lettera - circolare ABI prot. LG/005608 3
novembre 2008 “Conti e rapporti dormienti.
Art. 1 legge n. 266/2005 – DPR n. 116/2007.
Art. 3, comma 2 bis, DL n. 134/2008 –
Adempimenti degli intermediari”; lettera -
circolare ABI prot. LG/005737 13 novembre
2008 “Conti e rapporti dormienti. Art. 1
legge n. 266/2005 – DPR n. 116/2007. Art. 3,
comma 2 bis, DL n. 134/2008 – Assegni
circolari prescritti – Trasferimento dei
dossier titoli dormienti. Adempimenti degli
intermediari”; lettera - circolare ABI prot.
LG/FC/006105 11 dicembre 2008 “Conti
dormienti – Assegni circolari non riscossi.
Art. 1 legge n. 266/2005 – DPR n. 116/2007.
Art. 4 DL n. 155/2008”.
[11] Cfr. lettera - circolare ABI Prot.
LG/000836 4 febbraio 2008 “Conti e rapporti
“dormienti”. Art. 1 legge n. 266/2005 – DPR
n. 116/2007”.
[12] Regola che vale anche nel caso di
depositi soggetti a rinnovo tacito.
[13] Per le altre tipologie di deposito
(per cauzioni, garanzie e pignoramenti)
stante l’indisponibilità assoluta della
somma da parte del titolare, il termine di
dieci anni decorre solo dalla data di libera
disponibilità.
[14] Nel caso in cui la raccomandata sia
ritornata all’intermediario con causale
“destinatario deceduto”, “trasferito”,
“indirizzo sconosciuto”, o “compiuta
giacenza” l’intermediario dovrà comunque
attendere 180 giorni.
[15] Cfr. circolare ABI – Serie Legale
n. 16 - 6 agosto 2007.
[16] Con lettera prot. 425/2008, la
Federazione Calabrese – Direttore Avv.
Pierfilippo Verzaro, referente Biagio De
Vita avente ad oggetto “D.P.R. n. 116 del 22
giugno del 2007. Depositi dormienti.
Obblighi degli intermediari”, nell’esercizio
della sua attività di assistenza e
consulenza ha trasmesso alle Banche di
Credito Cooperativo, aventi sede legale
nella Regione Calabria, una sintesi
dell’incontro tenutosi il 25 giugno presso
l’Abi cui ha preso parte Federcasse, nella
quale si riporta quanto precisato dal MEF,
ovvero che, “una volta individuati i
rapporti rispetto ai quali si sono
verificati i termini di dormienza, l’invio
della raccomandata deve rappresentare
l’ultimo strumento da impiegare per
allertare la clientela; il principio di
buona fede invocato dal Ministero,
imporrebbe infatti di utilizzare in via
preventiva tutti i canali di contatto con la
clientela a disposizione della banca
(comunicazioni allo sportello, telefonate,
e.mail, etc…) “.
[17] Per i depositi al portatore la data
di decorrenza del termine di 180 giorni
coincide con il giorno di pubblicazione
presso le filiali e sul sito web
dell’elenco.
[18] Cfr. lettera - circolare ABI Prot.
LG/003740 8 luglio 2008 “Conti e rapporti
“dormienti”. Art. 1 legge n. 266/2005 – DPR
n. 116/2007 – Adempimenti degli
intermediari”.
[19] Cfr. circolare MEF del 08 agosto
2008, prot. n. 82165 “Articoli 4 (Modalità
di devoluzione al Fondo) e 7 (Disciplina
transitoria) del D.P.R. 22 giugno 2007, n.
116 recante il Regolamento di attuazione
dell’articolo 1, comma 345, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, in materia di
depositi dormienti”, integrata dalla
circolare 11 marzo 2009 prot. 19677
“Articolo 1, commi 345-ter - 345-quinpies e
345-octies, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 e articolo 4 (Modalità di devoluzione a1
fondo) del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116
recante il Regolamento di attuazione
dell'articolo 1, comma 345, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, in materia di
depositi dormienti. Istruzioni applicative”.
[20] L’art. 1, commi da 345-ter a
345-quinquies e 345-octies della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e l’art. 4 del DPR 22
giugno 2007, n. 116 prevedono il versamento
all’apposito Fondo delle disponibilità
liquide relative ai rapporti dormienti, del
controvalore degli strumenti finanziari,
dell’importo delle polizze vita e degli
assegni circolari prescritti.
Il versamento va
effettuato all’entrata del bilancio dello
Stato, con imputazione all’apposito capitolo
n. 3382 del capo X, con indicazione della
causale (versamento disponibilità liquide
conti dormienti, ovvero controvalore
strumenti finanziari, polizze o assegni)
tramite la Tesoreria Provinciale dello Stato
con una delle seguenti modalità:
− bonifico bancario;
− versamento diretto
presso le tesorerie provinciali competenti;
− conto corrente postale
intestato alle tesorerie medesime.
[21] La presente circolare integra e
modifica le precedenti comunicazioni del
Ministero aventi ad oggetto istruzioni
applicative in materia di rapporti dormienti
(prot. n. 82165 dell’8 agosto 2008, prot. n.
11439 del 13 febbraio 2009 e prot. n. 19677
dell’11 marzo 2009).
[22] Consap S.p.a. Rif. Rapporti
Dormienti – Via Yser, 14 – 00198 Roma.
[23] A tal fine sono considerati validi
per l’identificazione i documenti d’identità
e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e
35 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive integrazioni e modificazioni. Per
l’identificazione di soggetti non comunitari
e di soggetti minori d’età si applicano le
disposizioni vigenti; con riferimento a
nascituri e concepiti, l’identificazione è
effettuata nei confronti del rappresentante
legale.
[24] Tale delega deve contenere
espressa e completa liberatoria del
delegante in favore di Consap.
[25] Cfr. lettera - circolare ABI prot.
LG/003015 2 novembre 2010 “Conti e rapporti
dormienti – Art. 1 legge n. 266/2005 – DPR
n. 116/2007 – adempimenti degli intermediari
– documento di attestazione delle somme
devolute al Fondo”.
[26] Cfr. circolare MEF del 13 febbraio
2009 prot. 11439 “Istruzioni applicative in
materia di rimborso delle somme relative a
conti dormienti, versate a1 fondo di cui
all'articolo 1, comma 345, della legge 23
dicembre 2005, n. 266”.
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