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Conti e rapporti dormienti

Di Ersilia Sicari, Ufficio  Legale e Contenzioso, Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

27 Gennaio 2011

 

1.  Introduzione  2. Somme devolute al Fondo di cui all’art. 1, comma 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 – 3. Concetto di “dormienza” – 4. Obblighi informativi – 5. Incombenti pubblicitari e devoluzione al Fondo – 6. Rimborso delle somme versate al Fondo

 

1.      Introduzione

Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito [1], l’art. 1, comma 343, della legge finanziaria del 2006[2] ha istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito denominato “MEF”), alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti, con Regolamento adottato su proposta del MEF, all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario (art. 1, comma 345 della Legge finanziaria del 2006), nonché dagli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione, dagli importi delle polizze assicurative prescritte e dagli importi dovuti ai beneficiari di buoni postali fruttiferi non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto (cfr. art. 1, commi 345-ter[3], 345-quater[4] e 345-quinquies[5], della Legge Finanziaria 2006).

Il Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti è contenuto nel DPR 22 giugno 2007 n. 116[6] il quale contiene specifici adempimenti per gli intermediari sia per quanto riguarda le comunicazioni da effettuare ai titolari dei depositi dormienti sia circa le modalità da seguire per la devoluzione al Fondo dei beni relativi ai predetti depositi.

 

 

2.      Somme devolute al Fondo di cui all’art. 1, comma 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Il Fondo è alimentato dagli importi, versati da parte degli intermediari di cui all’art. 1 del DPR n. 116/2007[7], relativi a : 

-       depositi di somme di denaro (conti correnti, certificati di deposito, libretto di risparmio, etc.) effettuati  presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (art. 2, comma 1, lett. a), D.P.R. 116/2007) per i quali il titolare del rapporto o i terzi delegati non abbiano effettuato alcuna operazione o movimentazione per un arco di tempo di 10 anni;

-       depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (art. 2, comma 1, lett. b), DPR 116/2007) per i quali il titolare del rapporto o i terzi delegati non abbiano effettuato alcuna operazione o movimentazione per un arco di tempo di 10 anni[8], previa liquidazione degli strumenti stessi con le modalità indicate all’art. 345-terdecies della Legge finanziaria 2006[9];

-       assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto, di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio  decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, ovvero tre anni dall’emissione dell’assegno (art. 1, comma 345-ter, della Legge Finanziaria del 2006)[10];

-       contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita) in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata e le relative somme  non sono reclamati entro il termine di prescrizione dagli aventi diritto (art. 345-quater della Legge Finanziaria 2006; art. 2, comma 1, lett. c), DPR 116/2007);

-       buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 i cui importi  non sono reclamati entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla data di scadenza del titolo (art. 1, comma 345-quinquies, legge finanziaria del 2006).

Dal campo di applicazione del Regolamento, l’art. 2, comma 2, esclude i rapporti il cui valore non superi i 100,00 euro.

Posto che per il libretto di deposito il saldo contabile potrebbe non corrispondere a quello indicato sul libretto medesimo, ad esempio nei casi  in cui non sia stato possibile aggiornare il libretto perché il cliente è da tempo che non si presenta ad uno sportello bancario, il MEF in risposta ad un quesito posto dall’Abi[11] ha precisato che il saldo di riferimento è quello effettivo, ovvero quello risultante dalle scritture contabili della banca.

Ove il libretto sia soggetto a vincolo di scadenza, ma sia stato consentito al cliente di effettuare eventuali prelievi prima della scadenza del vincolo medesimo, trova applicazione la regola ordinaria dell’obbligo di comunicazione decorsi 10 anni dall’ultima movimentazione[12]. Se il libretto è custodito nell’ambito di un dossier titoli è sufficiente che la movimentazione riguardi il dossier titoli[13].


Si ricorda che la disciplina del Regolamento si applica alle persone giuridiche, ma non alle P.A.

 

 

3.      Concetto di “ dormienza”

I criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti sono stati dettati dal DPR 22 giugno 2007 n. 116, il quale all’art. 1, comma 1 lett. b) include nella categoria i rapporti contrattuali in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.

Il MEF, ai fini della determinazione dello stato di dormienza,  ha fornito alcune precisazioni in merito al concetto di “unitarietà dei rapporti", chiarendo che ove un cliente intrattenga con l’intermediario  più rapporti è sufficiente che lo stesso cliente movimenti anche uno solo affinché la non dormienza si estenda a tutte le posizioni. Così, per esempio, se un cliente è titolare presso una banca  di un deposito a risparmio nominativo dormiente, e nel contempo di un conto corrente non dormiente, anche il deposito a risparmio è da considerarsi non dormiente.

La movimentazione invece di un rapporto al portatore (es. libretto di risparmio, certificato di deposito) non è considerata  idonea ad interrompere la dormienza di un rapporto nominativo dormiente allo stesso collegato a livello di evidenze anagrafiche, ciò perché,  in quanto soggetto alla disciplina della circolazione dei titoli al portatore,  potrebbe essere nella materiale disponibilità di un terzo soggetto.

Nel caso di più rapporti alcuni dei quali cointestati, la mancata movimentazione dei conti individualmente intestati ne comporta l’assoggettamento alla disciplina del Regolamento.

 

4.          Obblighi informativi

Al fine di tutelare i risparmiatori che risultano titolari di depositi che abbiano maturato i requisiti per essere considerati "dormienti" l’art. 3 del DPR n. 116/2007, prevede che al verificarsi delle condizioni di dormienza, l’intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo[14].

Nel caso di depositi al portatore, a causa dell’impossibilità di conoscere il titolare pro-tempore del titolo che può circolare con le semplice consegna,  l’intermediario provvede ad esporre un avviso nei locali della stessa, e sul sito web istituzionale  l'elenco dei depositi al portatore "dormienti" che non siano stati ancora estinti e l'elenco dei depositi "dormienti" che siano già stati estinti ma non ancora trasferiti al Fondo[15].

Come precisato dal MEF in risposta ai quesiti posti dall’ABI del 24/12/2007 la ratio della norma è quella di collegare la dormienza ad una situazione di inerzia del cliente, per cui interrompe la dormienza qualunque operazione o movimentazione capace di eliminare tale inerzia, purché provenga dal titolare o da un suo delegato[16].

Per cui sono indicati, a titolo esemplificativo, quali eventi interruttivi della dormienza la:

-          comunicazione espressa all’intermediario di continuare il rapporto;

-          comunicazioni di variazione di residenza;

-          richiesta di carnet;

-          richiesta di copia della documentazione bancaria;

-          richiesta di aggiornamento contabile;

Non interrompono la dormienza: tutte le operazioni automatiche (rid e altri pagamenti automatici) o le operazioni provenienti da terzi diversi dal soggetto appositamente delegato (bonifici effettuati da un terzo).

 

 

5.          Incombenti pubblicitari e devoluzione al Fondo

I rapporti non “rivitalizzati” entro il termine di 180 giorni dalla data ricezione della raccomandata[17], verranno considerati effettivamente dormienti e, unitamente agli eventuali depositi ad essi collegati, verranno estinti. L’art. 4 del DPR 116/2007 prevede che gli intermediari entro il:

a)  31 marzo di ogni anno, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione. Entro lo stesso termine del 31 marzo di ciascun anno, l'elenco dei rapporti dormienti è pubblicato mediante avviso cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto, a cura dell'intermediario, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, con oneri a carico dei titolari del rapporto. Il MEF ha precisato che per quanto riguarda l’addebito degli oneri derivanti dalla pubblicazione dell’elenco su un quotidiano, è possibile sottrarre l’importo di tali oneri dalla somma complessiva che va riversata al Fondo.

 

In particolare per quanto riguarda i rapporti nominativi, l’elenco indica il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto, mentre per quanto riguarda i rapporti al portatore l’elenco riporta gli estremi identificativi del rapporto in possesso dell’intermediario, quale ad esempio il numero identificativo[18].

 

 Il MEF ha fornito istruzioni applicative con riguardo agli incombenti pubblicitari a carico degli intermediari nella fase che precede il trasferimento dei relativi importi al Fondo per quanto concerne  i rapporti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del Regolamento [19]. La comunicazione al MEF dei predetti rapporti rispetto ai quali si siano verificate le condizioni per la dormienza -  valida anche per la pubblicazione sul sito web del MEF ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Regolamento – dovrà essere effettuata, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del  relativo termine, esclusivamente in formato elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it. Per la comunicazione dovrà utilizzarsi esclusivamente il modello scaricabile da www.tesoro.it sul quale va apposta la firma digitale.

Gli intermediari possono adempiere ai propri obblighi comunicativi pubblicando su almeno un quotidiano a diffusione nazionale un avviso della avvenuta pubblicazione dell’elenco dei rapporti dormienti sul sito web del MEF. A tal adempimento può provvedere la società capogruppo per tutti gli intermediari ricompresi nel gruppo, nonché per quanto riguarda le banche di credito cooperativo, in forma aggregata, la relativa Federazione nazionale (BCC Federcasse).

Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione sul sito del MEF dell’elenco dei conti considerati dormienti, così come comunicati dagli intermediari.

L’art. 345-sexies della legge finanziaria 2006 prevede che in caso di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento agli importi da versare al Fondo. La sanzione è ridotta della metà se gli importi sono comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli importi, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare al Fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non versato.

Con  circolare del 3 novembre 2010  prot. 87062 avente ad oggetto “Modalità di adempimento degli obblighi informativi gravanti sugli Intermediari ex art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116” il MEF ha disposto che per i trasferimenti al Fondo che saranno effettuati a far tempo dal 1 gennaio 2011, Consap curerà la ricezione e la pubblicazione sul proprio sito web degli elenchi di cui all’art. 4, comma 2, del DPR 22 giugno 2007, n. 116. Gli intermediari adempiranno agli obblighi informativi previsti dalla predetta norma con le modalità indicate da Consap.

 

 

b) 31 maggio di ogni anno  a effettuare i versamenti al Fondo[20].

 

Come chiarito dal MEF, ove l’intermediario abbia entro il 31 marzo effettuato l’avviso cumulativo (ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento), e successivamente alla predetta pubblicazione  siano intervenute rivendicazioni da parte del cliente, le somme relative a tali rapporti non vanno riversate al Fondo ma va data comunicazione allo stesso.

 

Quanto agli importi relativi a assegni circolari, polizze assicurative, buoni postali fruttiferi, dovrà ugualmente essere effettuata la comunicazione al MEF  entro il 31 marzo di ciascun anno ed i relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il successivo 31 maggio.

 

 

6.          Rimborso delle somme versate al Fondo

Come  precisato dal MEF  la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione del titolare il quale potrà richiedere il rimborso delle relative somme all’intermediario presso cui risulta il rapporto o direttamente al Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti al Fondo.

Con  circolare 3 novembre 2010 il MEF ha fornito “Istruzioni in materia di rimborso delle somme versate al Fondo di cui all’art. 1, comma 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”[21], individuando quali soggetti legittimati a presentare istanza di rimborso delle somme versate al Fondo, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale:

·                    i titolari dei rapporti di cui all'art. 2 del DPR 22 giugno 2007, n. 116, (depositi di somme di denaro e depositi di strumenti finanziari) e i loro aventi causa (es. eredi). Il termine decorre dalla data di devoluzione delle somme al Fondo;

·                    i richiedenti l'emissione degli assegni circolari di cui all'art. 1, comma 345-ter della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e i loro aventi causa. Il termine decorre dalla data di emissione dell’assegno.

non è previsto il rimborso ai beneficiari

·                    degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 84, comma 2 , del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

·                    degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita, non riscossi entro il termine di prescrizione biennale;

·                    dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha affidato a Consap, a decorrere dal 14 giugno 2010, la gestione delle domande di rimborso di somme affluite al Fondo.

Pertanto, a far tempo dal predetto 14 giugno, le domande di rimborso, da redigere  in conformità al modello disponibile anche sul sito web www.consap.it  devono essere inviate direttamente a Consap[22], anche per via telematica (e-mail: rapporti dormienti@consap.it), trasmettendo la documentazione originale con plico a parte.

Alla domanda, recante l’indicazione della somma richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

I. copia del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso[23]; se la richiesta è presentata nell’interesse di altra persona, deve essere corredata di idonea delega[24] nonché di copia del documento identificativo del delegante (per l’incasso è comunque necessario produrre idonea procura notarile o delega all’incasso in cui sia indicato anche il codice fiscale del delegato);

II. copia del codice fiscale dell’avente titolo al rimborso;

III.     nel caso di titoli al portatore e di assegni circolari, copia del libretto di deposito o dell’assegno circolare; il titolo originale deve comunque essere prodotto a Consap prima del rimborso. Dopo il rimborso il titolo viene restituito all’istante previo annullamento. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo originale è necessario produrre l’originale del decreto di ammortamento emesso ai sensi dell’art. 2016 del c.c.;

IV.    attestazione rilasciata dagli intermediari di cui all’art. 1 del DPR 22 giugno 2007, n. 116, conforme al modello pubblicato sul sito www.consap.it, in cui l’intermediario dichiara di aver estinto il rapporto – previo accertamento della sussistenza dei requisiti di dormienza – e di aver conseguentemente trasferito le relative somme al Fondo; l’attestazione deve contenere il numero identificativo del rapporto, indicato nella comunicazione  al Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 4, comma 1, del citato DPR, nonché gli estremi del trasferimento al Fondo (data del versamento, importo e CRO); nell’attestazione l’intermediario deve altresì dichiarare di non aver già provveduto al rimborso delle somme richieste e di aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica del cliente cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231[25].

 

Nel caso di erede:

I. eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la qualifica di erede del   titolare del rapporto dormiente;

II.       eventuale certificato di morte dell’avente diritto.

 

Nel caso di società:

I. estratto dal registro Imprese Nazionale, rilasciato dalla Camera di Commercio.

Nel caso di rimborso delle somme a minori o terzi rispetto al titolare del rapporto dovrà, inoltre – a seconda dei casi – essere inviata la seguente documentazione in originale:

I. autorizzazione del giudice tutelare con autorizzazione all’incasso oppure delega alla riscossione dei benefici economici da parte di terzi (art. 21, comma 2  e art. 47, DPR 445/2000);

II.    delega alla riscossione dei benefici economici da parte di terzi (art. 21, comma 2  e art. 47, DPR 445/2000);

III.     procura notarile all’incasso.

Consap esaminerà le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione  e provvederà a richiedere una integrazione della documentazione presentata ove necessaria al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il rimborso.

Provvederà altresì a dare comunicazione della presa in carico a ciascun richiedente, delle domande indirizzate al Ministero dell’economia e a questa trasmesse.

Accertati i presupposti per il rimborso, successivamente all’accredito delle somme occorrenti da parte del Ministero dell’economia, Consap dispone il pagamento, in favore della persona legittimata all’incasso, dell’importo che risulti devoluto al Fondo in base agli elenchi di cui all’art. 4 del DPR n. 116/2007, con le modalità indicate dall’interessato (bonifico bancario o postale o assegno circolare).

Nel caso in cui la domanda di rimborso non venga accolta, Consap è tenuta a riscontrarla comunicando i motivi del diniego.

Nel caso in cui la domanda riguardi il rimborso di somme erroneamente trasferite al Fondo da parte dell’intermediario (quali, ad es. gli importi inferiori ad euro 100,00) Consap comunica al richiedente, informandone l’intermediario, di rivolgersi  direttamente all’intermediario stesso per ottenere la restituzione dell’importo ovvero il ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo[26].

Quindi ove l’intermediario abbia versato al Fondo somme di rapporti in assenza delle condizioni per la dormienza, è tenuto a soddisfare direttamente le richieste di rimborso o di ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento, secondo modalità operative che verranno successivamente rese note da Consap.

Successivamente lo stesso intermediario potrà avanzare al Fondo richiesta di rimborso delle somme restituite ai titolari dei rapporti o loro aventi causa.

Per agevolare le operazioni di rimborso delle somme versate al Fondo è previsto che gli intermediari segnalino a Consap il nominativo di un referente centrale in materia.

 


 

[1] Ai benefici sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

[2] Legge 23 dicembre 2005, n. 266 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006 ) " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211.

[3] Comma aggiunto dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione,   e    poi  così    modificato   dalla lettera   a)   del   comma 1-bis   dell'art. 4, D.L. 9 ottobre 2008, n. 155, aggiunto dalla relativa  legge   di conversione.

[4] Comma aggiunto dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1-bis dell'art. 4, D.L. 9 ottobre 2008, n. 155, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 4 dell'art. 2, D.L. 25 marzo 2010, n. 40.

[5] Comma aggiunto dal comma 2-bis dell'art. 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dalla lettera c) del comma 1-bis dell'art. 4, D.L. 9 ottobre 2008, n. 155, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

[6] Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 2 agosto 2007,  n. 178.

[7] Ai fini del presente Regolamento si intendono per "intermediari":

- le banche italiane e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, come definite dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

- gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

- le imprese di assicurazione operanti in Italia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le succursali in Italia di imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie di cui al medesimo decreto;
-  le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le succursali in Italia delle società di gestione armonizzate di cui al medesimo decreto;

- la società per azioni Poste italiane - Divisione Bancoposta di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144.

[8] Rientrano nel campo di applicazione del Regolamento i rapporti contrattuali di deposito di strumenti finanziari e gestioni patrimoniali, a prescindere dalla durata degli stessi strumenti (Cfr. lettera MEF prot. 12848 del 01/02/2008 risposta ai quesiti ABI del 24/12/2007). A prescindere, quindi, dalla scadenza degli strumenti finanziari compresi in un dossier titoli essi andranno liquidati ove lo stesso non venga movimentato per un periodo di anni 10.

[9] Cfr. lettera - circolare ABI  prot. LG/FC/006105 11 dicembre 2008  “Conti dormienti – Assegni circolari non riscossi. Art. 1 legge n. 266/2005 – DPR n. 116/2007. Art. 4 DL n. 155/2008” 

[10] Cfr. lettera - circolare ABI prot. LG/005002 30 settembre 2008 “Normativa sui conti e rapporti dormienti – DdL n. 999 di conversione in legge del DL n. 134/2008”; lettera - circolare ABI prot. LG/005608 3 novembre 2008 “Conti e rapporti dormienti. Art. 1 legge n. 266/2005 – DPR n. 116/2007. Art. 3, comma 2 bis, DL n. 134/2008 – Adempimenti degli intermediari”;  lettera - circolare ABI prot. LG/005737 13 novembre 2008 “Conti e rapporti dormienti. Art. 1 legge n. 266/2005 – DPR n. 116/2007. Art. 3, comma 2 bis, DL n. 134/2008 – Assegni circolari prescritti – Trasferimento dei dossier titoli dormienti. Adempimenti degli intermediari”; lettera - circolare ABI prot. LG/FC/006105 11 dicembre 2008  “Conti dormienti – Assegni circolari non riscossi. Art. 1 legge n. 266/2005 – DPR n. 116/2007. Art. 4 DL n. 155/2008”.

[11] Cfr. lettera - circolare ABI Prot. LG/000836 4 febbraio 2008  “Conti e rapporti “dormienti”. Art. 1 legge n. 266/2005 – DPR n. 116/2007”.

[12] Regola che vale anche nel caso di depositi soggetti a rinnovo tacito.

[13] Per le altre tipologie di deposito (per cauzioni, garanzie e pignoramenti) stante l’indisponibilità assoluta della somma da parte del titolare, il termine di dieci anni decorre solo dalla data di libera disponibilità.

[14] Nel caso in cui la raccomandata sia ritornata all’intermediario con causale “destinatario deceduto”, “trasferito”, “indirizzo sconosciuto”, o “compiuta giacenza” l’intermediario dovrà comunque attendere 180 giorni.

[15] Cfr. circolare ABI – Serie Legale n. 16 -  6 agosto 2007.

[16] Con lettera prot. 425/2008, la Federazione Calabrese – Direttore Avv. Pierfilippo Verzaro, referente Biagio De Vita avente ad oggetto “D.P.R. n. 116 del 22 giugno del 2007. Depositi dormienti. Obblighi degli intermediari”, nell’esercizio della sua attività di assistenza e consulenza ha trasmesso alle Banche di Credito Cooperativo, aventi sede legale nella Regione Calabria,  una sintesi dell’incontro tenutosi il 25 giugno presso l’Abi cui ha preso parte Federcasse,  nella quale si riporta quanto precisato dal MEF, ovvero che, “una volta individuati i rapporti rispetto ai quali si sono verificati i termini di dormienza, l’invio della raccomandata deve rappresentare l’ultimo strumento da impiegare per allertare la clientela; il principio di buona fede invocato dal Ministero, imporrebbe infatti di utilizzare in via preventiva tutti i canali di contatto con la clientela a disposizione della banca (comunicazioni allo sportello, telefonate, e.mail, etc…) “.

[17] Per i depositi al portatore la data di decorrenza del termine di 180 giorni coincide con il giorno di pubblicazione presso le filiali e sul sito web dell’elenco.

[18] Cfr. lettera - circolare ABI Prot. LG/003740 8 luglio 2008 “Conti e rapporti “dormienti”. Art. 1 legge n. 266/2005 – DPR n. 116/2007 – Adempimenti degli intermediari”.

[19] Cfr. circolare MEF del 08 agosto 2008, prot. n. 82165 “Articoli 4 (Modalità di devoluzione al Fondo) e 7 (Disciplina transitoria) del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 recante il Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti”,  integrata dalla circolare 11 marzo 2009 prot. 19677 “Articolo 1, commi 345-ter - 345-quinpies e 345-octies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e articolo 4 (Modalità di devoluzione a1 fondo) del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 recante il Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti. Istruzioni applicative”.

[20] L’art. 1, commi da 345-ter a 345-quinquies e 345-octies della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l’art. 4 del DPR 22 giugno 2007, n. 116 prevedono il versamento all’apposito Fondo delle disponibilità liquide relative ai rapporti dormienti, del controvalore degli strumenti finanziari, dell’importo delle polizze vita e degli assegni circolari prescritti.

Il versamento va effettuato all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all’apposito capitolo n. 3382 del capo X, con indicazione della causale (versamento disponibilità liquide conti dormienti, ovvero controvalore strumenti finanziari, polizze o assegni) tramite la Tesoreria Provinciale dello Stato con una delle seguenti modalità:

− bonifico bancario;

− versamento diretto presso le tesorerie provinciali competenti;

− conto corrente postale intestato alle tesorerie medesime.

[21] La presente circolare integra e modifica le precedenti comunicazioni del Ministero aventi ad oggetto istruzioni applicative in materia di rapporti dormienti (prot. n. 82165 dell’8 agosto 2008, prot. n. 11439 del 13 febbraio 2009 e prot. n. 19677 dell’11 marzo 2009).

[22] Consap S.p.a. Rif. Rapporti Dormienti – Via Yser, 14 – 00198 Roma.

[23] A tal fine sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni. Per l’identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d’età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e concepiti, l’identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale.

[24] Tale delega deve contenere espressa  e completa liberatoria del delegante in favore di Consap.

[25] Cfr. lettera - circolare ABI prot. LG/003015 2 novembre 2010 “Conti e rapporti dormienti – Art. 1 legge n. 266/2005 – DPR n. 116/2007 – adempimenti degli intermediari – documento di attestazione delle somme devolute al Fondo”.

[26] Cfr. circolare MEF del 13 febbraio 2009 prot. 11439 “Istruzioni applicative in materia di rimborso delle somme relative a conti dormienti, versate a1 fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

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