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Si riproduce per gentile concessione dell’autore,
Avv. Valerio Sangiovanni, e dell’editore, Giuffrè,
l’articolo in materia di conciliazione presso la
Consob, già apparso in Rivista dell’arbitrato, 2010,
pp. 213-232
1.
Mediazione e conciliazione. – 2. Le parti del
procedimento. – 3. L’istanza di conciliazione. – 4.
Il procedimento di conciliazione. – 5. Gli esiti
della conciliazione.
1.
Gli scandali finanziari che hanno colpito duramente
gli investitori negli ultimi anni hanno indotto il
legislatore a reagire introducendo diverse
disposizioni miranti a tutelare i risparmiatori sia
dal punto di vista sostanziale sia da quello
processuale.
Sotto il profilo della tutela processuale, il D.Lgs.
n. 179/2007 ha istituito procedure di conciliazione
e di arbitrato presso la Consob per i risparmiatori
e gli investitori.
In questo articolo ci soffermeremo in particolare
sulla conciliazione stragiudiziale. L’assetto
normativo in materia si è peraltro recentemente
complicato per effetto dell’emanazione del D.Lgs. n.
28/2010 in materia di mediazione.
Si tratta pertanto, in limine, di comprendere
l’esatto ambito di applicazione dei due decreti
legislativi. Come vedremo, tali testi normativi si
pongono in rapporto da legge speciale (il D.Lgs. n.
179/2007) a legge generale (il D.Lgs. n. 28/2010).
In
via introduttiva si deve osservare che
“conciliazione” e “mediazione” non vanno confuse. La
mediazione è l’attività che precede la conciliazione
ed è finalizzata a conseguire tale conciliazione.
Secondo la definizione legislativa per mediazione si
intende “l’attività, comunque denominata, svolta da
un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o
più soggetti sia nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia,
sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa” (art. 1, lett. a,
D.Lgs. n. 28/2010). La conciliazione invece è “la
composizione di una controversia a seguito dello
svolgimento della mediazione” (art. 1, lett. c,
D.Lgs. n. 28/2010).
Vi
è da chiedersi se il D.Lgs. n. 28/2010 e il D.Lgs.
n. 179/2007 riguardino la stessa tipologia di
controversie. L’ambito di applicazione del primo
decreto è molto ampio, riferendosi a controversie in
materia di “condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia,
locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante dalla circolazione
di veicoli o natanti, da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari
e finanziari” (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010).
Come si può notare, rientrano nella definizione di
controversie mediabili quelle concernenti i
contratti finanziari. L’espressione “contratti
finanziari”, a dire il vero, non pare essere molto
precisa, in quanto i contratti cui il legislatore
vuole qui fare riferimento andrebbero meglio
denominati come “contratti relativi alla prestazione
dei servizi di investimento”
(così letteralmente l’art. 23, comma 1, t.u.f.)
oppure “contratti di intermediazione finanziaria”.
Il termine “finanziari” ricorda un rapporto di
finanziamento, che non sussiste invece fra
l’investitore e l’intermediario, dove la relazione è
di “intermediazione” e non di finanziamento.
Comunque, al di là della imprecisione lessicale,
pare fuori di dubbio che il legislatore volesse
riferirsi in questa sede ai contratti disciplinati
dall’art. 23, comma 1, t.u.f. Il D.Lgs. n. 179/2007
concerne invece le controversie insorte fra gli
investitori e gli intermediari “per la violazione da
parte di questi degli obblighi di informazione,
correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali
con gli investitori” (art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
179/2007). I rapporti contrattuali cui si fa
riferimento qui sono quelli regolati dall’art. 23
t.u.f. Dalla nostra analisi risulta pertanto che,
con riferimento ai contratti d’intermediazione
finanziaria, l’ambito di applicazione dei due
decreti legislativi è coincidente.
A
questo punto sorge allora la domanda di quale sia il
rapporto fra i due procedimenti di
conciliazione-mediazione. Fortunatamente la
questione è risolta espressamente dal legislatore,
laddove chiarisce che chi intende esercitare
un’azione “è tenuto preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente
decreto ovvero il procedimento di conciliazione
previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.
179, ovvero il procedimento istituito in attuazione
dell’articolo 128-bis del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazione, per le materi ivi
regolate” (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010).
Nelle materie specifiche (intermediazione
finanziaria) coperte dal D.Lgs. n. 179/2007,
l’investitore ha dunque una facoltà di scelta:
avvalersi del procedimento di conciliazione speciale
previsto da tale decreto oppure avvalersi del
procedimento di mediazione generale previsto dal
D.Lgs. n. 28/2010.
Dal
punto di vista della collocazione sistematica, la
materia della conciliazione stragiudiziale presso la
Consob risulta distribuita su due livelli di fonti:
al già menzionato D.Lgs. n. 179/2007 bisogna difatti
aggiungere il reg. Consob n. 16763/2008.
Si tratta di una tecnica normativa ampiamente
diffusa nei settori assicurativo, bancario e
finanziario: essa consente di conciliare
l’indicazione di principi generali nel testo di
rango legislativo con regole di dettaglio nel testo
di rango regolamentare.
Con
riferimento agli obiettivi che il legislatore
persegue con il D.Lgs. n. 179/2007, la previsione di
un sistema di conciliazione stragiudiziale vuole
avere un effetto deflattivo della giustizia
ordinaria. Come è noto, nel settore degli
investimenti si è assistito - negli ultimi anni - a
un ampio contenzioso fra risparmiatori e
intermediari finanziari. Tale litigiosità ha avuto a
oggetto, principalmente, la inosservanza di norme di
comportamento da parte degli intermediari. Le regole
di condotta sono indicate nell’art. 21 t.u.f. A
livello regolamentare il testo di riferimento è ora
il reg. Consob n. 16190/2007,
il quale ha abrogato e sostituito il previgente reg.
Consob n. 11522/1998.
Le
norme di comportamento degli intermediari finanziari
si lasciano ricondurre a tre gruppi principali: i
doveri informativi, il divieto di compiere
operazioni inadeguate e il dovere di gestire i
conflitti d’interessi.
I
doveri informativi degli intermediari finanziari
trovano riscontro nel testo legislativo, laddove si
dice che i soggetti abilitati devono “acquisire le
informazioni necessarie dai clienti e operare in
modo che essi siano sempre adeguatamente informati”
(art. 21, comma 1, lett. b, t.u.f.).
Essi vengono poi specificati negli artt. 27-36 reg.
n. 16190/2007.
Il
dovere di adeguatezza delle operazioni
d’investimento non trova invece riscontro normativo
diretto nel testo della legge.
Sono ora gli artt. 39-44 reg. n. 16190/2007 a
disciplinare l’adeguatezza e l’appropriatezza degli
investimenti finanziari.
La
terza norma di comportamento consiste nel dovere di
gestire i conflitti d’interessi.
Al riguardo la legge prevede che gli intermediari: “a)
adottano ogni misura ragionevole per identificare i
conflitti di interesse che potrebbero insorgere con
il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche
adottando idonee misure organizzative, in modo da
evitare che incidano negativamente sugli interessi
dei clienti; b) informano chiaramente i
clienti, prima di agire per loro conto, della natura
generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse
quando le misure adottate ai sensi della lettera
a) non sono sufficienti per assicurare, con
ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli
interessi dei clienti sia evitato” (art. 21, comma
1-bis, t.u.f.).
Se
i doveri informativi nei confronti degli
investitori, di adeguatezza nel compimento delle
operazioni finanziarie e di gestione dei conflitti
d’interesse sono le principali norme di
comportamento cui sono sottoposti gli intermediari
finanziari, sorprende che nel testo del decreto qui
in esame sulla conciliazione presso la Consob si
faccia riferimento solo agli “obblighi di
informazione, correttezza e trasparenza” (art. 2,
comma 1, D.Lgs. n. 179/2007). Il testo dell’art. 2,
comma 1, D.Lgs. n. 179/2007 menziona solo i doveri
informativi (mentre non menziona il dovere di
adeguatezza, che costituisce la più importante fra
le norme di comportamento cui sono tenuti gli
intermediari, né l’obbligo di gestire i conflitti
d’interessi). Sotto questo profilo si potrebbe
arguire che l’inosservanza della regola di
adeguatezza (e di gestione dei conflitti
d’interessi) non consenta di attivare il
procedimento di conciliazione davanti alla Consob.
Questa soluzione interpretativa basata sul dato
testuale lascia però insoddisfatti, non essendo
evidenti le ragioni per cui tali violazioni non
potrebbero essere oggetto di un procedimento
conciliativo. È vero che rimane ferma la possibilità
(anzi il dovere) di avvalersi del meccanismo di
mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, ma non si
capisce perché si debba ricorrere al sistema
generale e non a quello specializzato della Consob.
A
ciò si aggiunga che una parte significativa delle
controversie fra investitori e intermediari
finanziari verte sull’asserita inosservanza del
dovere di rispettare la forma scritta per i
contratti d’intermediazione finanziaria. L’art. 23,
comma 1, t.u.f. esige che tali contratti vengano
redatti per iscritto e, in caso di inosservanza
della forma prescritta, sancisce la nullità dei
contratti.
Questo genere di controversie non paiono coperte dal
dato letterale dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
179/2007, che sembra limitato alle sole liti
concernenti l’inosservanza di (alcune delle) norme
di comportamento degli intermediari finanziaria. Se
è corretta questa interpretazione, l’ambito di
applicazione del procedimento di conciliazione
Consob si riduce parecchio.
Si
tratta poi di comprendere quale sia l’esatto
significato da attribuirsi al richiamo, operato dal
legislatore dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n.
179/2007, ai criteri della “correttezza” e della
“trasparenza”. Intendendo in senso ampio la nozione
di “trasparenza”, vi si potrebbe far rientrare anche
il requisito di forma scritta dei contratti. Dal
momento che il contratto d’intermediazione
finanziaria viene generalmente predisposto
dall’intermediario e deve avere un contenuto minimo,
la sua assenza configura un assenza di trasparenza
nei confronti dell’investitore. A ciò si aggiunga
che la parte II del libro III del reg. n. 16190/2007
è rubricato “trasparenza e correttezza nella
prestazione dei servizi/attività di investimento e
dei servizi accessori” e si compone degli artt. da
27 a 59, comprendendo fra l’altro l’art. 37 che
prescrive il requisito di forma scritta. Questa
interpretazione può forse essere sostenuta, ma non
si può non rilevare come il tenore letterale
dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 179/2007 non sia
particolarmente riuscito. Al fine di ampliare
l’ambito di applicazione della conciliazione Consob,
invece dell’inciso “per la violazione da parte di
questi degli obblighi di informazione, correttezza e
trasparenza” ci si sarebbe potuti avvalere del
diverso inciso “per la violazione da parte di questi
dei loro obblighi”. Senza specificazione di quali
obblighi possono essere violati dagli intermediari
finanziari si avrebbe avuto la possibilità di far
ricorso alla conciliazione a tutto tondo.
Tornando a esaminare la ratio della
previsione di un procedimento conciliativo nel
contesto dell’intermediazione finanziaria, è chiaro
che tutte le volte in cui il procedimento di
conciliazione consente di evitare il ricorso
all’autorità giudiziaria si è raggiunto l’auspicato
obiettivo di deflazione della giustizia ordinaria.
Tale effetto può risultare particolarmente
significativo proprio nelle aree, come quella
dell’intermediazione finanziaria, che hanno mostrato
un alto livello di contenzioso negli ultimi anni.
2.
La legge prevede anzitutto che “gli investitori
possono attivare la procedura di conciliazione,
presentando, anche personalmente, istanza alla
Camera di conciliazione e arbitrato presso la
Consob” (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 179/2007).
L’esame di questa disposizione impone dapprima di
soffermarsi su quelle che sono le parti del
procedimento di conciliazione: gli investitori, da
un lato, e gli intermediari, dall’altro.
La
legge si premura di dare la definizione di
“investitori”: “gli investitori diversi dai clienti
professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies
e 2-sexies, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni”
(art. 1, lett. a, D.Lgs. n. 179/2007). Come
si può notare, la tecnica legislativa è quella di
rinviare al t.u.f., il quale – a dire il vero - a
sua volta rinvia ai regolamenti attuativi. Difatti
l’art. 6, comma 2-quinquies, t.u.f. prevede
solo che “la Consob, sentita la Banca d’Italia,
individua con regolamento i clienti professionali
privati nonché i criteri di identificazione dei
soggetti privati che su richiesta possono essere
trattati come clienti professionali e la relativa
procedura di richiesta”.
Il
regolamento Consob di riferimento per la
suddivisione nelle differenti categorie di
investitori è il reg. n. 16190/2007. Tale
regolamento definisce in primo luogo in via generale
il “cliente” come “persona fisica o giuridica alla
quale vengono prestati servizi di investimento o
accessori” (art. 26, lett. c, reg. n.
16190/2007). Il regolamento distingue poi fra
“cliente professionale” e “cliente al dettaglio”. Il
cliente professionale è “il cliente professionale
privato che soddisfa i requisiti di cui all’allegato
n. 3 al presente regolamento” (art. 26, lett. d,
reg. n. 16190/2007), mentre il cliente al dettaglio
è “il cliente che non sia cliente professionale o
controparte qualificata” (art. 26, lett. e,
reg. n. 16190/2007).
L’allegato n. 3 al reg. n. 16190/2007 è dedicato
interamente alla definizione di cliente
professionale privato: tale soggetto si caratterizza
per il fatto di essere “un cliente che possiede
l’esperienza, le conoscenze e la competenza
necessarie per prendere consapevolmente le proprie
decisioni in materia di investimenti e per valutare
correttamente i rischi che assume”. I clienti
professionali vengono poi distinti dall’allegato n.
3 in “clienti professionali di diritto” e in
“clienti professionali su richiesta”. Non è questa
la sede per entrare in dettaglio nella definizione
di cliente professionale. Quello che preme
sottolineare qui è solo che il procedimento di
conciliazione è riservato ai clienti non
professionali. I clienti al dettaglio sono più
deboli dal punto di vista del patrimonio informativo
di cui dispongono, oltre che sotto il profilo
economico. Essi necessitano di una maggiore tutela,
che trova espressione anche nel fatto di poter
avviare – diversamente dagli intermediari finanziari
(che possono solo resistere) – il procedimento di
conciliazione.
Abbiamo visto come la nozione di “investitore”
risulti di non facile ricostruzione, in quanto
obbliga all’esame di più testi, legislativi e
regolamentari. Più semplice risulta invece la
ricostruzione della nozione di “intermediario”,
quale controparte dell’investitore nel procedimento
di conciliazione. La legge definisce gli
“intermediari” come: “i soggetti abilitati alla
prestazione di servizi e attività di investimento di
cui all’articolo 1, comma 1, lett. r), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni” (art. 1, lett. b,
D.Lgs. n. 179/2007). Come per la definizione di
“investitore”, si trova anche per quella di
“intermediario” un rinvio al t.u.f. Questo testo
normativo però definisce subito, senza ulteriore
rinvio a un regolamento, i soggetti abilitati nel
modo che segue: “le SIM, le imprese di investimento
comunitarie con succursale in Italia, le imprese di
investimento extracomunitarie, le SGR, le società di
gestione armonizzate, le SICAV nonché gli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco
previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario
e le banche italiane, le banche comunitarie con
succursale in Italia e le banche extracomunitarie,
autorizzate all’esercizio dei servizi e delle
attività di investimento” (art. 1, lett. r,
t.uf.). A questa elencazione l’art. 1, lett. c,
reg. n. 16763/2008, aggiunge “la società Poste
Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta”.
Il
fatto che la legittimazione attiva al procedimento
di conciliazione spetti solo agli investitori (e non
agli intermediari) è espressione di un trattamento
privilegiato nei confronti del contraente debole del
rapporto. Fra l’investitore e l’intermediario viene
concluso un contratto d’intermediazione finanziaria,
sulla base del quale vengono posti in essere i
successivi investimenti. Tale contratto è quasi
sempre predisposto dalla banca, la quale si trova
pertanto nella condizione di pre-determinarne il
contenuto. Inoltre l’intermediario dispone, nella
quasi totalità dei casi, di un patrimonio
informativo superiore rispetto alla controparte. Il
legislatore ritiene che questi rapporti di forza
sbilanciati debbano essere riequilibrati. Per
raggiungere questo risultato la legge si avvale di
diversi strumenti. Uno di essi consiste nell’aprire
la strada della conciliazione solo alla parte debole
del rapporto contrattuale.
3.
Proseguendo nell’analisi dell’art. 4, comma 1,
D.Lgs. n. 179/2007, si nota come questa preveda che
gli investitori “possono” presentare l’istanza di
conciliazione. In questo modo si chiarisce che il
ricorso alla conciliazione Consob non è affatto
obbligatorio ed è rimesso alla prudente valutazione
dell’investitore.
Dal momento che il meccanismo della conciliazione
non è obbligatorio, si sarebbe portati a pensare che
l’investitore possa agire immediatamente in
giudizio. In realtà questa soluzione non coglie nel
segno, in quanto la facoltatività del procedimento
di conciliazione davanti alla Consob non esclude
l’obbligatorietà del procedimento di mediazione
disciplinato in via generale dal D.Lgs. n. 28/2010.
Ne consegue che l’investitore che non vuole
avvalersi del meccanismo previsto dal D.Lgs. n.
179/2007, deve esperire il procedimento di
mediazione del D.Lgs. n. 28/2010. In caso negativo,
l’investitore si trova esposto all’eccezione di
improcedibilità (art. 5, comma 1, D.Lgs. n.
28/2010).
L’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 179/2007 specifica
ulteriormente che l’istanza può essere presentata
anche “personalmente”. Ne consegue che non è
necessario l’intervento di un avvocato. Uno degli
obiettivi del meccanismo della conciliazione è
quello di ridurre i costi della soluzione delle
controversie e questo risultato si raggiunge, fra le
altre cose, eliminando la necessità della difesa
tecnica. Bisogna, del resto, dire che la difesa
tecnica nel procedimento di conciliazione non è
necessaria, anche in quanto in tale procedimento si
cerca solo di raggiungere un accordo transattivo fra
le parti e non si mira a stabilire chi abbia torto o
ragione. Non vi è dunque necessità di un tecnico del
diritto che assista le parti. Ciò non significa,
naturalmente, che l’investitore non possa farsi
assistere da un avvocato.
L’istanza va indirizzata alla Camera di
conciliazione e arbitrato presso la Consob.
La
legge prevede due casi in cui la domanda di avviare
il procedimento di conciliazione non può essere
accolta: “l’istanza di conciliazione non può essere
presentata qualora: a) la controversia sia
già stata portata su istanza dell’investitore,
ovvero su istanza dell’intermediario a cui
l’investitore abbia aderito, all’esame di altro
organismo di conciliazione; b) non sia stato
presentato reclamo all’intermediario ovvero non
siano decorsi più di novanta giorni dalla sua
presentazione senza che l’intermediario abbia
comunicato all’investitore le proprie
determinazioni” (art. 4, comma 2, D.Lgs. n.
179/2007). In ambedue i casi sono ragioni di
economia processuale che impongono di non trattare
la domanda di conciliazione.
Il
primo evento che rende improponibile la domanda si
verifica quando un altro organismo di conciliazione
sia già stato investito della medesima problematica.
Se anche la Camera di conciliazione presso la Consob
potesse occuparsi – in via aggiuntiva - della stessa
questione, vi sarebbe un inutile spreco di risorse,
nel senso che due soggetti diversi si occuperebbero
del medesimo caso. Vi sarebbe inoltre il rischio di
decisioni contrastanti. Tipicamente il ricorso alla
conciliazione di cui al D.Lgs. n. 179/2007 può
essere escluso quando una delle parti si avvalga del
procedimento di mediazione previsto in via generale
dal D.Lgs. n. 28/2010. La disposizione prevede la
possibilità che sia stato l’intermediario a chiedere
la conciliazione in altra sede; però – in questo
caso – occorre che l’investitore abbia dato il
proprio consenso. Mentre dunque il procedimento di
conciliazione dinanzi alla Consob può essere avviato
solo dall’investitore, in altri contesti può
accadere che la conciliazione venga avviata
dall’intermediario. Se, però, il procedimento è
stato avviato in altra sede senza il consenso
dell’investitore, questi rimane libero di avvalersi
del procedimento Consob.
Il
secondo caso in cui l’istanza di conciliazione non
può essere accolta si verifica quando non sia stato
previamente presentato reclamo dell’investitore nei
confronti dell’intermediario finanziario. Sussiste
dunque una progressiva graduazione della gravità dei
rimedi esperibili dall’investitore: il meccanismo
meno invasivo è quello del reclamo; se il reclamo
non produce effetti può essere avviato il
procedimento di conciliazione. Naturalmente può
succedere che l’intermediario non prenda posizione
sul reclamo e questo atteggiamento di passività non
può produrre l’effetto di ridurre la tutela di cui
gode l’investitore. Per questa ragione la legge
prevede espressamente che l’istanza di conciliazione
possa essere presentata anche quando il reclamo non
sia stato trattato dall’intermediario entro il
termine di novanta giorni. Decorso un tale lasso di
tempo, si presume che l’intermediario non voglia
rispondere al reclamo e si lascia libero
l’investitore di avviare il procedimento di
conciliazione.
Non è risolto espressamente dal legislatore del
D.Lgs. n. 179/2007 il rapporto che intercorre fra il
procedimento di conciliazione e il giudizio civile.
Sotto un primo profilo il problema è se le parti
possano iniziare un procedimento civile in pendenza
del procedimento di conciliazione. A questa domanda
deve essere data risposta negativa. Il D.Lgs. n.
179/2007 deve difatti essere raccordato con le
disposizioni del D.Lgs. n. 28/2010. Secondo questo
testo normativo di carattere generale, l’azione in
giudizio presuppone l’esperimento di un tentativo di
mediazione (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010).
L’investitore, accortosi che l’intermediario non è
disponibile a giungere a un accordo a condizioni
gradite al risparmiatore, può sì rivolgersi
all’autorità giudiziaria, ma solo dopo avere
esperito un tentativo di conciliazione (oppure di
mediazione).
Sotto un secondo profilo la questione è se ci si
possa rivolgere alla Camera di conciliazione presso
la Consob anche quando è già stato instaurato un
processo civile. A me pare che a questo secondo
quesito si possa dare risposta positiva, se si vuole
interpretare la normativa in un’ottica più ampia
possibile di deflazione del contenzioso civile.
Bisogna peraltro dire che è improbabile che,
instaurato un giudizio civile, le parti ricorrano
alla conciliazione Consob. Difatti, se volessero
giungere a un accordo transattivo potrebbero ben
farlo nel corso del processo civile. Inoltre si noti
che l’eventuale esperimento di un tentativo di
conciliazione non avrebbe l’effetto di sospendere o
interrompere il processo civile. Il carattere solo
teorico del possibile ricorso alla conciliazione
Consob a processo civile già avviato risulta dal
fatto che, ai sensi della disposizione generale
dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010, un
tentativo di mediazione è condizione di
procedibilità dell’azione. Si dovrebbe dunque
pensare all’ipotesi che, inizialmente le parti siano
ricorse inutilmente a un tentativo di mediazione di
carattere generale (fallito); e, solo una volta
avviata l’azione in giudizio, tentino la
conciliazione Consob. Teoricamente questo ordine di
avvenimenti è possibile, ma altamente improbabile
nella prassi.
Finora ci siamo occupati solo di quanto prevede
direttamente la legge in materia di presentazione
dell’istanza di conciliazione. L’art. 8 reg. n.
16763/2008 interviene però a precisare i dettagli
concernenti l’avvio del procedimento.
L’istanza deve essere sottoscritta dall’investitore
e “corredata della documentazione attestante le
condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 7”
(art. 8, comma 1, reg. n. 16763/2008). L’art. 7 reg.
n. 16763/2008 riproduce le condizioni di
ammissibilità di cui all’art. 4, comma 2, D.Lgs. n.
179/2007 appena esaminate. Le condizioni di
ammissibilità sono una negativa (non avere avviato
altre procedure di conciliazione), l’altra positiva
(avere presentato reclamo senza avere ottenuto
risposta). Con riferimento alla prima condizione, è
ragionevole assumere che l’investitore potrà
limitarsi ad affermare di non avere avviato altre
procedure di conciliazione, e sarà semmai
l’intermediario convenuto in conciliazione davanti
alla Consob a eccepire che è pendente un’altra
procedura di conciliazione. Con riferimento alla
seconda condizione, l’investitore dovrebbe produrre
copia del reclamo presentato alla banca (anche se si
deve rilevare che un tale onere fa capo
all’intermediario ai sensi dell’art. 8, comma 5,
reg. n. 16763/2008). L’istanza deve inoltre essere
corredata della documentazione attestante il
pagamento delle spese di avvio del procedimento.
L’istanza “può essere formulata utilizzando
l’apposito modulo predisposto dalla Camera”.
L’utilizzo del modulo non è obbligatorio. Si tratta
di una scelta che può essere preferibile nel caso in
cui la controversia sia relativamente semplice e non
richieda particolari esplicazioni.
Il
regolamento fissa il contenuto minimo dell’istanza,
consistente nella identificazione delle parti (“il
nome, il cognome, il domicilio dell’istante persona
fisica ovvero, per le persone giuridiche, la
denominazione, la sede legale e il nome del legale
rappresentante; gli indirizzi postali ed
elettronici, i numeri telefonici e di telefax
da utilizzare nel corso del procedimento;
l’eventuale nomina di procuratori”), nella
definizione dell’oggetto del contendere (“la
descrizione della controversia e delle pretese, con
indicazione del relativo valore”)
e nell’impegno a rispettare le regole della
conciliazione (“l’impegno a osservare gli obblighi
di riservatezza e le altre norme del presente
regolamento”).
Come si è visto, l’istanza di conciliazione Consob
può essere presentata dal solo investitore (e non
dall’intermediario finanziario). Essa, al fine di
realizzare il necessario contraddittorio, deve però
essere portata a conoscenza dell’intermediario. Al
riguardo il regolamento prevede che “l’istanza deve
essere comunicata all’intermediario con mezzo idoneo
a dimostrarne l’avvenuta ricezione e depositata nei
successivi trenta giorni presso la Camera” (art. 8,
comma 2, reg. n. 16763/2008). Si possono considerare
mezzi idonei a dimostrare l’avvenuta ricezione –
classicamente - la raccomandata con ricevuta di
ritorno, ma anche il fax e la posta
elettronica certificata.
Sarebbe inutile assoggettare l’istanza di
conciliazione a condizioni di ammissibilità se poi
nessuno si premura di verificare il rispetto di tali
presupposti. Per questa ragione si prevede che “la
Camera valuta l’ammissibilità dell’istanza entro
cinque giorni dal suo deposito, invitando l’istante
a procedere entro un congruo termine ad eventuali
integrazioni e correzioni. Decorso inutilmente il
termine assegnato, la Camera dichiara la
inammissibilità dell’istanza dandone tempestiva
comunicazione all’investitore e all’intermediario”
(art. 8, comma 3, reg. n. 16763/2008). Anche questa
disposizione rivela il favore del regolatore per
l’istituto della conciliazione. Non si deve
dimenticare che chi promuove il procedimento di
conciliazione è un investitore non professionale e,
dunque, un soggetto strutturalmente debole. A ciò si
aggiunga che il risparmiatore non è obbligato ad
avvalersi della difesa tecnica prestata da un
avvocato. Per queste ragioni non si possono di certo
escludere errori nella presentazione dell’istanza.
La Camera opera allora in ausilio dell’investitore,
indicando quanto debba essere ancora fatto per
rendere la domanda ammissibile. A tal fine fissa un
termine per tutti i necessari adempimenti.
Oltre che l’investitore è anche la Camera a
rivolgersi direttamente all’intermediario
finanziario. Difatti “la Camera, ritenuta
l’ammissibilità dell’istanza, entro cinque giorni
dal suo deposito ovvero dalle integrazioni e
correzioni richieste, invita l’intermediario ad
aderire al tentativo di conciliazione, trasmettendo
le eventuali integrazioni e correzioni” (art. 8,
comma 4, reg. n. 16763/2008).
Nel procedimento il ruolo del convenuto viene
assunto dall’intermediario. Questi “comunica alla
Camera e all’investitore, con mezzo idoneo a
dimostrarne l’avvenuta ricezione, non oltre i cinque
giorni successivi alla comunicazione dell’invito
della Camera, la propria adesione al tentativo di
conciliazione con apposito atto contenente l’impegno
a osservare gli obblighi di riservatezza” (art. 8,
comma 5, reg. n. 16763/2008). L’atto deve essere
corredato: “a) dei documenti attestanti il
pagamento delle spese di avvio della procedura; b)
della documentazione afferente al rapporto
contrattuale controverso, ivi compreso il reclamo
proposto dall’investitore e le eventuali
determinazioni assunte al riguardo”. L’inosservanza
di norme di comportamento presuppone l’instaurazione
di un rapporto contrattuale fra le parti. Il
regolamento esige che sia l’intermediario a produrre
la relativa documentazione. A ben vedere,
l’investitore dovrebbe essere in possesso di una
copia del contratto (l’art. 23, comma 1, t.u.f.
impone difatti alla banca di consegnare un esemplare
del contratto al cliente). Tuttavia, in un’ottica di
semplificazione per il risparmiatore, l’onere di
produrre in conciliazione la documentazione
contrattuale viene imposto all’intermediario.
Naturalmente può capitare che l’intermediario non
intenda aderire alla conciliazione e ciò rende vano
il procedimento previsto dal legislatore. Per questo
caso la Camera attesta la mancata, tempestiva,
adesione dell’intermediario al tentativo di
conciliazione (art. 8, comma 6, reg. n. 16763/2008).
Questa attestazione è utile perché consente
all’investitore di adire le vie giudiziarie senza
essere esposto all’eccezione di improcedibilità.
Alla luce dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010
l’esperimento di un tentativo di mediazione è
condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
Il deposito di tale attestazione in allegato
all’atto di citazione soddisfa senz’altro il
requisito di legge e impedisce all’intermediario
convenuto di sollevare con successo l’eccezione di
improcedibilità.
A
questo punto le parti si possono considerare
“costituite” nel procedimento. Successivamente si
tratta allora di procedere alla nomina del
conciliatore. Non ci soffermeremo in questa sede
sulle disposizioni di dettaglio che regolano la
nomina del conciliatore (art. 9 reg. n. 16763/2008)
e determinano i suoi obblighi (art. 10 reg. n.
16763/2008).
4.
Una volta costituitesi le parti e nominato il
conciliatore, l’istanza di conciliazione deve essere
esaminata nel corso di un apposito procedimento.
In
materia di procedimento, la legge si limita a
enunciare alcune regole di fondo, prevedendo che “il
regolamento di cui all’articolo 2, comma 5, lettera
f), disciplina le norme di procedura nel
rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità,
celerità e di garanzia del contraddittorio, fatta
salva la possibilità di sentire le parti
separatamente” (art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 179/2007).
Tale delega al regolamento ha trovato espressione
nell’art. 11 reg. n. 16763/2008, che stabilisce i
principi generali della procedura.
Secondo tale disposizione “la procedura di
conciliazione si ispira ai principi
dell’immediatezza, della concentrazione e
dell’oralità ed è coperta da riservatezza in tutte
le sue fasi” (art. 11, comma 1, reg. n. 16763/2008).
Con particolare riferimento alla riservatezza si
prevede che “la Camera assicura adeguate modalità di
conservazione e di riservatezza degli atti
introduttivi della procedura di conciliazione nonché
di ogni altro documento proveniente dai soggetti che
hanno partecipato a qualsiasi titolo alla procedura
di conciliazione o formatosi nel corso della
procedura stessa” (art. 11, comma 2, reg. n.
16763/2008). Infine “la procedura di conciliazione
si ispira a principi di imparzialità e garanzia del
contraddittorio, fatta salva la possibilità per il
conciliatore di sentire le separatamente le parti”
(art. 11, comma 3, reg. n. 16763/2008).
Potrebbe apparire sorprendente la disposizione
secondo cui “la conciliazione si svolge, di regola,
nel luogo in cui è il domicilio del conciliatore”
(art. 12, comma 1, reg. n. 16763/2008). Normalmente
difatti, quando una delle parti (nel caso di specie,
l’investitore) si trova in una posizione di
debolezza nei confronti dell’altra (nel caso di
specie, l’intermediario), tale situazione viene per
così dire “compensata” con il fatto che la parte
debole viene favorita sotto il profilo della
competenza per territorio. In questo senso va
interpretato il fatto che la legge presuma come
vessatoria, fino a prova contraria, la clausola con
cui si stabilisce “come sede del foro competente
sulle controversie località diversa da quella di
residenza o domicilio elettivo del consumatore”
(art. 33, comma 2, lett. u, cod. cons.). Nel
caso di specie bisogna peraltro dire che il
procedimento di conciliazione non può essere
equiparato a un giudizio né il regolamento Consob
può essere equiparato a un contratto. Inoltre il
regolamento non è che privilegi la posizione
dell’intermediario, avendo il regolatore scelto
un’alternativa neutrale: il domicilio del
conciliatore. Infine si osservi che la tutela
“territoriale” dell’investitore si realizza
comunque, in quanto la Camera - nel nominare il
conciliatore - deve attenersi al criterio della
“vicinanza territoriale all’investitore” (art. 9,
comma 1, reg. n. 16763/2008). Non è pertanto
garantito che investitore e conciliatore siano
domiciliati esattamente nello stesso comune, ma è
probabile che non distino di molto, realizzandosi
così – nei fatti – quell’esigenza di tutela cui si è
accennato. Bisogna anche rilevare che, se il
conciliatore dovesse raggiungere una località
distante da quella del proprio domicilio, andrebbe
incontro a costi che le parti sarebbero poi tenuti a
rimborsare. La soluzione fatta propria dalla Consob
appare, dunque, complessivamente equilibrata.
Ispirata alla regola delle celerità è la
disposizione secondo cui “il conciliatore fissa la
data e la sede per la prima riunione non prima di
cinque e non oltre dieci giorni dalla data di
accettazione, dandone tempestiva comunicazione alle
parti e alla Camera” (art. 12, comma 2, reg. n.
16763/2008). Il tempo minimo concesso alle parti è
dunque di una settimana, mentre il tempo massimo è
di due settimane. Mi pare che il termine minimo sia
ragionevolmente equo per consentire alle parti una
sufficiente preparazione in vista dell’incontro con
il conciliatore. Va di nuovo sottolineato che la
preparazione non concerne elementi di diritto (non
rilevanti per la decisione del conciliatore), ma la
esposizione dei fatti e le condizioni alle quali si
è disposti a conciliare.
Il
regolamento prevede che il conciliatore “conduce gli
incontri senza formalità di procedura e senza
obbligo di verbalizzazione e nel modo che ritiene
più opportuno, tenendo conto delle circostanze del
caso, della volontà delle parti e della necessità di
trovare una rapida soluzione della lite” (art. 12,
comma 3, reg. n. 16763/2008). Il procedimento è
dunque ispirato alla massima informalità e
all’oralità. Ovviamente il compito del conciliatore
è, dapprima, quello di ricostruire gli accadimenti,
basandosi sul racconto effettuato dalle parti e – se
necessario – sulla visione della documentazione
prodott. In un secondo momento la funzione del
conciliatore è quella di proporre una soluzione alla
controversia che possa andare bene ad ambedue le
parti. Il conciliatore non deve invece ricondurre i
fatti esposti a diritto, in quanto il suo compito –
diversamente da quello di un giudice - non è di
determinare chi abbia ragione e chi torto, ma solo
quella di proporre una soluzione che vada bene alle
parti.
Con riferimento all’obiettivo della celerità, la
legge prevede che “in ogni caso il procedimento deve
essere concluso nel termine massimo di sessanta
giorni dalla data di presentazione dell’istanza di
conciliazione” (art. 4, comma 4, D.Lgs. n.
179/2007). Si tratta, evidentemente, di una
disposizione mirante a garantire una veloce
soluzione della controversia. Il termine previsto
dalla legge appare peraltro piuttosto breve e quindi
forse destinato nella prassi a essere superato con
una certa frequenza. Si pone così il problema di
comprendere cosa succeda una volta decorso
inutilmente tale termine.
Con riguardo al possibile superamento del termine
massimo di durata del procedimento, il regolamento
prevede che “il conciliatore, con il consenso delle
parti, proroga il termine per la conclusione della
procedura per un periodo non superiore a sessanta
giorni, comunicandolo alla Camera, quando: a)
ricorrono oggettivi impedimenti del conciliatore o
delle parti; b) è necessario acquisire
informazioni e documenti indispensabili ai fini
dell’esperimento del tentativo di conciliazione;
c) vi è la ragionevole possibilità di un esito
positivo della procedura” (art. 13, comma 2, reg. n.
16763/2008). Anzitutto si noti che la proroga del
termine è possibile solo con il consenso di ambedue
le parti. Questa disposizione è evidentemente posta
a vantaggio dell’investitore, il quale – se ritiene
che il procedimento di conciliazione non lo tuteli
adeguatamente – può negare il proprio consenso alla
proroga e, dovendosi così considerare fallito il
tentativo di conciliazione, rimane libero di
rivolgersi all’autorità giudiziaria. Dalla lettura
della disposizione regolamentare non si riesce
peraltro a comprendere con certezza se i requisiti
fissati per la proroga siano previsti in via
alternativa (nel senso che basta uno di essi per la
proroga) o cumulativa (nel senso che devono
ricorrere tutti e tre). Nel caso in cui il termine
non venga prorogato, il tentativo di conciliazione
deve considerarsi come fallito, con la conseguenza
che le parti possono rivolgersi all’autorità
giudiziaria.
5.
Una volta ascoltate le parti, ci si avvia verso
l’esito del procedimento. I possibili esiti della
conciliazione sono delineati nel regolamento
attuativo: l’alternativa è fra la possibilità che la
conciliazione riesca oppure che essa non vada in
porto.
Con riferimento al possibile esito positivo della
conciliazione, il regolamento prevede che “se la
conciliazione riesce, i contenuti dell’accordo sono
riportati in apposito processo verbale, sottoscritto
dalle parti e dal conciliatore. Se le parti non
danno spontanea esecuzione alle previsioni
dell’accordo conciliativo, il verbale, previo
accertamento della sua regolarità formale, è
omologato con decreto del presidente del tribunale
nel cui circondario ha avuto luogo la conciliazione
e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione
forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale” (art. 14, comma
1, reg. n. 16763/2008). Questa disposizione prevede
anzitutto la formalizzazione dell’accordo raggiunto
fra le parti in un testo scritto. L’utilità del
ricorso alla forma scritta è di tutta evidenza: essa
serve a suggellare gli accordi intercorsi, evitando
successivi ripensamenti delle parti nonché possibili
successive difformità di visione sull’esatto
contenuto degli accordi raggiunti. È significativo
che l’accordo, pur redatto dal conciliatore, venga
sottoscritto dalle parti. Successivamente le parti
devono dare esecuzione a tale accordo. Può però
naturalmente capitare che la parte tenuta a un certo
adempimento in esecuzione dell’accordo conciliativo
non vi proceda spontaneamente, rendendo così
necessaria l’esecuzione forzata. A tal fine viene
attribuito al presidente del tribunale il potere di
omologare il verbale di conciliazione. In questo
contesto il potere del presidente del tribunale si
limita all’accertamento della regolarità formale del
verbale. Una volta conseguita l’omologazione, il
verbale costituisce titolo esecutivo.
Con riferimento al possibile esito negativo del
procedimento di conciliazione, il regolamento
prevede che “quando non è raggiunto l’accordo, su
istanza congiunta delle parti il conciliatore
formula una proposta rispetto alla quale ciascuna
delle parti, se la conciliazione non ha luogo,
indica la propria definitiva posizione ovvero le
condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di
tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito
verbale di fallita conciliazione” (art. 14, comma 2,
reg. n. 16763/2008). È probabile che questa
disposizione sia destinata a non assumere
particolare rilevanza pratica, in quanto essa
presuppone un’istanza congiunta delle parti. Dal
momento che le parti non sono riuscite a
conciliarsi, esse – di norma - non presteranno il
proprio consenso all’espressione di proposte
conciliative.
Il
procedimento di conciliazione produce i suoi effetti
solo in ambito civilistico. Per escludere qualsiasi
rilevanza dal punto di vista amministrativo, la
legge specifica che “le dichiarazioni rese dalle
parti nel procedimento di conciliazione non possono
essere utilizzate nell’eventuale procedimento
sanzionatorio nei confronti dell’intermediario
avanti l’autorità di vigilanza competente per
l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste
per le medesime violazioni” (art. 4, comma 7, D.Lgs.
n. 179/2007). Al fine di comprendere appieno il
significato di questa disposizione, bisogna
riflettere sul fatto che - nella materia
dell’intermediazione finanziaria - convivono norme
di rilevanza civile con regole di rilievo
amministrativo. Se, ad esempio, il cliente
dell’intermediario contesta l’inosservanza dei
doveri informativi dell’intermediario finanziario
(art. 21 t.u.f.) e pretende il risarcimento del
danno che ne è derivato,
tale richiesta si gioca sul piano meramente
civilistico del rapporto fra due soggetti privati.
Sarebbe tuttavia insufficiente limitarsi al lato
privatistico del rapporto (relazione diretta
investitore-intermediario finanziario). In effetti
un’altra disposizione del t.u.f. (l’art. 190)
prevede sanzioni amministrative (la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento
a euro duecentocinquantamila) nei confronti dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o
di direzione e dei dipendenti di società o enti
abilitati i quali violino – fra le altre norme –
l’art. 21 t.u.f. Il legislatore si ispira al
principio del favore del meccanismo conciliativo. A
questo fine vuole evitare che l’intermediario possa
essere reticente in sede di conciliazione nel timore
di subire successivamente delle sanzioni
amministrative. Grazie alla disposizione in esame,
gli intermediari possono conciliare “liberamente”,
facendo anche ammissioni relative a proprio
comportamenti in violazione di disposizioni di
legge. Se successivamente la conciliazione non
dovesse riuscire, tali dichiarazioni non producono
effetti nel possibile separato procedimento
amministrativo.
Le
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 179/2007 in
materia di conciliazione stragiudiziale si
concludono prevedendo che “con il predetto
regolamento sono determinate le modalità di nomina
del conciliatore per la singola controversia e il
compenso a questi spettante … nonché l’importo posto
a carico degli utenti per la fruizione del servizio
di conciliazione stragiudiziale” (art. 4, comma 8,
D.Lgs. n. 179/2007). Appare utile spendere qualche
parola sui costi della conciliazione, tema
evidentemente sensibile per chi si avvicina a questo
meccanismo di risoluzione delle controversie. Al
riguardo si tenga presente che il rapporto di forza
fra i contraenti non è certo identico, dal momento
che si confrontano un investitore (normalmente una
persona fisica) e un intermediario finanziario
(ossia una persona giuridica), soggetti dotati di
ben diversa capacità economica. Il legislatore non
può essere insensibile a questo aspetto se vuole
rendere efficiente lo strumento della conciliazione.
Il
regolamento prevede che “le indennità per la
fruizione del servizio di conciliazione sono
costituite dalle spese di avvio della procedura, da
corrispondere alla Camera, dal compenso del
conciliatore e dalle spese da questi sostenute,
rimborsabili ai sensi del comma 5” (art. 16, comma
1, reg. n. 16763/2008).
Per quanto riguarda le spese di avvio della
procedura, queste “sono versate dalle parti all’atto
del deposito, rispettivamente, dell’istanza e
dell’atto di replica” (art. 16, comma 2, reg. n.
16763/2008). Bisogna considerare che tali spese sono
veramente modeste, prevedendo l’allegato al reg. n.
16763/2008 che si tratti di 30 euro per ciascuna
parte.
Più consistente è l’ammontare di quanto dovuto a
titolo di compenso del conciliatore. Al riguardo il
regolamento prevede che “quando la conciliazione
riesce, il pagamento del compenso del conciliatore
grava in capo alle parti, che vi sono tenute
solidalmente fra loro. In caso di mancata
conciliazione, la metà del compenso è posta a carico
della camera” (art. 16, comma 3, reg. n.
16763/2008). L’allegato del regolamento determina
l’ammontare del compenso del conciliatore in
relazione al valore della controversia. Curiosa è la
previsione che, in caso di mancata conciliazione,
spetta alla Camera pagare la metà delle spese del
conciliatore (l’altra metà del compenso continua a
gravare sulle parti in via solidale). Questa
previsione produce due effetti. Da un lato si
incentiva la conciliazione: l’investitore sa che, se
non si giungerà a un accordo, sarà tenuto a pagare
solo la metà della metà del compenso. Trattandosi di
importi relativamente modesti, il costo della
fruizione del servizio non dovrebbe disincentivare i
risparmiatori. Contemporaneamente si è però scelto
di non rendere il servizio gratuito in quanto tale
soluzione avrebbe aperto la strada a tentativi di
conciliazione strumentali. Sotto un altro profilo,
il fatto che la Camera debba reggere la metà del
compenso del conciliatore in caso di esito negativo
della conciliazione spinge la Camera a scegliere
conciliatori particolarmente abili. La Camera è
co-interessata al buon esito della conciliazione.
Infine il conciliatore ha diritto al rimborso delle
spese: “la Camera, con atto sottoposto
all’approvazione della Consob secondo quanto
previsto dall’articolo 3, comma 3, determina in via
generale le spese necessarie per l’esecuzione
dell’incarico, rimborsabili al conciliatore” (art.
16, comma 5, reg. n. 16763/2008). Con questa
disposizione viene attribuito alla Camera il potere
di determinare quali siano, in generale, le spese
rimborsabili. Evidentemente si deve trattare di
spese direttamente connesse con lo svolgimento
dell’incarico. Con riferimento poi alla liquidazione
delle spese concretamente affrontate dal
conciliatore nel caso specifico “la Camera, dietro
proposta del conciliatore, liquida il compenso ad
esso spettante e il rimborso delle spese sostenute
per l’esecuzione dell’incarico, ove opportunamente
documentate. La liquidazione così effettuata è
vincolante per le parti” (art. 16, comma 6, reg. n.
16763/2008).
L’art. 2 D.Lgs. n. 179/2007, richiamato
dalla disposizione in esame, istituisce la
Camera di conciliazione e arbitrato. La
norma richiamata si limita peraltro a
dettare alcune regole di fondo
dell’organizzazione e del funzionamento
della medesima, rinviando per il resto a un
regolamento della Consob. In particolare il
regolamento della Consob definisce: “a.
l’organizzazione della Camera di
conciliazione e arbitrato; b. le
modalità di nomina dei componenti
dell’elenco dei conciliatori e degli arbitri
…; c. i requisiti di imparzialità,
indipendenza, professionalità e onorabilità
dei componenti dell’elenco dei conciliatori
e degli arbitri; d. la periodicità
dell’aggiornamento dell’elenco dei
conciliatori e degli arbitri; e. le
altre funzioni attribuite alla Camera di
conciliazione e arbitrato; f. le
norme per i procedimenti di conciliazione e
di arbitrato” (art. 2, comma 5, D.Lgs. n.
179/2007).
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