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Le
opinioni contenute nel presente articolo sono
presentate dall’autore a titolo personale.
A tre anni dall’entrata in vigore della Direttiva
sui mercati degli strumenti finanziari (Direttiva
“MiFID“ 2004/39/CE) - è ancora sentita, specie nel
settore bancario, l’esigenza di confrontarsi con le
Autorità di vigilanza e con il mercato su molteplici
tematiche tutt’ora aperte in merito all’applicazione
delle disposizioni emanate in attuazione della
normativa comunitaria.
Tali tematiche riguardano non solo scelte
organizzative e contrattuali, ma, prima ancora, la
definizione dei processi aziendali che governano
l’adozione delle politiche commerciali con
riferimento all’offerta dei servizi di investimento,
dei servizi accessori ed alla distribuzione di
prodotti finanziari. Su tali questioni, le funzioni
di compliance sono chiamate a confrontarsi,
in presenza di un quadro normativo-regolamentare che
presenta sovente rischi di sovrapposizione tra
disposizioni rivenienti dalla richiamata Direttiva
sui servizi di investimento, dalla “Prospectus
Directive” (Direttiva 2003/71/CE relativa ai
Prospetti informativi) e, più recentemente, dalle
Disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia
di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari”, in attuazione del D.Lgs.
n.385/93 (T.U.B.) e della Delibera del CICR del 4
marzo 2003 che disciplina la trasparenza delle
condizioni contrattuali delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari.
1. I contratti che disciplinano la prestazione dei
servizi e delle attività di investimento, redatti
prendendo a riferimento anche le linee guida
predisposte dall’Associazione Bancaria e validate
dalla Consob[2],
contenenti indicazioni tecnico-giuridiche di
supporto per gli intermediari, possono disciplinare
al proprio interno anche il servizio di “custodia e
amministrazione di strumenti finanziari”[3].
Va rilevato, peraltro, che tale servizio -
attualmente considerato “accessorio” ai sensi del
D.Lgs. n. 58/98 (T.U.F.) - appare altresì
nell’elenco dei prodotti e servizi della Delibera
del CICR del 4 marzo 2003, sottoposti, come noto,
proprio alla disciplina del T.U.B.. Nell’intento di
fugare il campo già qui da un primo possibile
rischio di sovrapposizione tra norme, si deve
considerare che il servizio di custodia e
amministrazione di strumenti finanziari, quando è
finalizzato all’esecuzione di operazioni di
investimento, risulta attratto - in quanto appunto
“accessorio” a uno o più servizi principali - dalla
regolamentazione prevista ai sensi del T.U.F. con
conseguente sottrazione dal campo di applicazione
del T.U.B. A quest’ultimo dovrebbe, invece,
soggiacere, quando il servizio si esplica in un mero
“deposito” di strumenti finanziari non finalizzato
alla negoziazione.
Il contratto c.d. “quadro”, in alcuni casi, può
prevedere al proprio interno il conferimento
dell’incarico da parte dell’investitore alla banca
di tutti i servizi/attività di investimento ai quali
questa è autorizzata. L’impostazione poggia sul
sunto che il cliente non necessariamente è tenuto a
conoscere o distinguere tra i differenti servizi di
investimento, ma piuttosto è interessato all’oggetto
di questi, ossia al prodotto/strumento finanziario.
E’ onere della banca individuare, nel rispetto delle
proprie procedure interne (in particolare, la policy
di esecuzione e/o di trasmissione degli ordini), il
servizio di investimento che permette di realizzare
l’operazione richiesta dal cliente alle migliori
condizioni per quest’ultimo (c.d. best execution).
Benchè tra le novità introdotte dalla MiFID vi sia
stato, da un lato, l’innalzamento della consulenza
in materia di investimenti a servizio di
investimento e, dall’altro, l’assenza per questo di
un obbligo di redazione di un contratto in forma
scritta, la Consob ha comunque ritenuto opportuno[4]
prevedere che il contratto scritto mediante il quale
gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio
i propri servizi di investimento diversi dalla
consulenza in materia di investimenti, indichi se e
con quali modalità e contenuti in connessione con
detti servizi può essere prestata la consulenza. La
Consob, inoltre, nelle “Prime linee di indirizzo in
tema di consulenza in materia di investimenti”[5],
rileva come il servizio di consulenza, innanzi
tutto, possa diversamente articolarsi secondo un
range più o meno ampio di prodotti oggetto del
servizi: è, infatti, necessario che l’intermediario
che decide di prestare il servizio di consulenza in
materia di investimenti precisi preliminarmente
l’ambito, il set, di prodotti/servizi finanziari sui
quali potranno insistere i “consigli di investimento”,
al fine di rendere pienamente edotto il cliente
circa “l’ampiezza” del relativo servizio. Così, se
ogni servizio di consulenza dovrà garantire il
rispetto della regola di “adeguatezza”, è evidente
come la stessa potrà meglio (e con un maggior valore
aggiunto per il cliente) dispiegarsi in relazione ad
un più ampio range di prodotti che il “consulente”
si impegna a considerare nel rilascio dei relativi
consigli. E’ in coerenza con tale indirizzo che si
può ritenere sostenibile prevedere nel contratto che
la consulenza - da prestarsi inevitabilmente in
connessione con gli altri servizi di investimento
autorizzati - possa avere ad oggetto tipologie di
prodotti/servizi finanziari predeterminati. In altri
termini, la banca individua il set di prodotti e
servizi, l’area degli strumenti e dei prodotti
finanziari cui si estende concretamente la
consulenza da essa prestata nell’ambito del
contratto “quadro”, definendo, ovvero delimitando,
in tal modo le condizioni del servizio e prevedendo
un possibile aggiornamento in relazione ad eventuali
variazioni del servizio offerto.
Una prima criticità che emerge nella valutazione di
ammissibilità di tale impostazione è la
sostenibilità per l’intermediario, che, sulla base
di proprie scelte di business, intende
opportunamente delimitare l’oggetto, l’ambito del
servizio, di poter non considerare le informazioni
comunque raccolte - in quanto necessarie a valutare
l’adeguatezza delle operazioni incluse nel set della
consulenza - qualora le richieste di investimento
riguardino prodotti/strumenti esclusi dal servizio.
Sul punto, infatti, merita osservare, da un lato,
che ancora la Consob, nel già menzionato “Esito
delle consultazioni”, ammette espressamente la
possibilità di prestare ad un cliente il servizio in
modalità di “mera esecuzione” anche qualora
l’intermediario disponga delle informazioni sul
cliente. E’ infatti possibile, ad esempio, che il
cliente richieda di operare in modalità c.d.
“execution only” quando opera attraverso il canale
“internet” su specifici (semplici) strumenti
finanziari, preferendo invece recarsi presso
l’intermediario per lo svolgimento di operazioni su
altri (e più complessi) strumenti finanziari per i
quali intende ricevere prestazioni consulenziali da
parte dell’intermediario; conseguentemente, in tale
ipotesi, l’intermediario non sarà tenuto allo
svolgimento di alcuna valutazione di
appropriatezza/adeguatezza nell’operatività in
modalità di “mera esecuzione”, mentre dovrà
effettuare la valutazione di adeguatezza per lo
svolgimento del servizio di consulenza. Dall’altro,
l’intermediario deve avere ben presente il principio
generale, sancito all’art. 21 del T.U.F., secondo il
quale nella prestazione dei servizi e delle attività
di investimento e accessori i soggetti abilitati
sono tenuti a comportarsi con diligenza, correttezza
e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei
clienti (...) e ad acquisire, le informazioni
necessarie dai clienti e operare in modo che essi
siano sempre adeguatamente informati.
Una seconda criticità si scorge quando la Consob
precisa che laddove l’ambito del servizio di
consulenza sia circoscritto ad una certa tipologia
di strumenti e/o prodotti finanziari che potranno
essere consigliati, è necessario prevedere e
disciplinare le modalità di eventuale interazione
del consiglio rispetto all’operazione disposta dal
cliente, assicurando che l’investimento consigliato
risulti più adatto all’investitore rispetto
all’operazione che il medesimo aveva autonomamente
individuato. In quale modo l’intermediario deve
gestire l’interazione di operazioni proposte, in
quanto adeguate, rispetto a quelle, disposte o
richieste dal cliente se queste risultano escluse
dal perimetro di consulenza prestato? E qualora il
cliente non abbia individuato autonomamente alcuna
operazione?[6]
A ciò si aggiunge un’ulteriore considerazione in
merito alla necessità - richiamata anche dall’ABI[7]
e ammessa dall’Autorità di vigilanza - che il
contratto disciplini le conseguenze di un eventuale
esito "negativo" della valutazione di adeguatezza
rispetto ad un ordine/richiesta avanzato/a dal
cliente: la finalità, evidentemente, consiste nel
chiarire all’investitore le implicazioni di
un’eventuale giudizio di non adeguatezza espresso
dall’intermediario, specificando se da ciò consegue
l’impossibilità di ottenere dal medesimo
intermediario l’esecuzione dell’operazione, ovvero
se consentire al cliente che ne faccia esplicita
richiesta di procedere comunque all’operazione in
base al regime meno tutelante della valutazione di
appropriatezza. E’ bene chiarire, innanzi tutto, che
la disciplina regolamentare, se da un lato, impone
espressamente all’intermediario di avvertire il
cliente o potenziale cliente, qualora, nell’ambito
della prestazione dei servizi di investimento
diversi dalla consulenza (e dalla gestione i
portafogli), ritenga che lo strumento o il servizio
non sia appropriato[8],
dall’altro non replica tale norma di comportamento
nell’ambito della valutazione di adeguatezza
prevista per il servizio consulenza, limitandosi ad
imporre agli intermediari[9],
in coerenza con il dettato comunitario,
un‘astensione dalla prestazione del servizio (così
pure per la gestione di portafogli) qualora non
abbiano ottenuto le necessarie informazioni. Tale
aspetto può porre alcune criticità applicative ed
operative alla banca che, prestando la consulenza in
connessione con gli altri servizi di investimento,
deve valutare l’opportunità di ammettere il
passaggio al regime di mera valutazione della
appropriatezza a seguito di un’operazione richiesta
dal cliente e valutata come non adeguata. Premessa,
quindi, l’essenzialità che il contratto chiarisca le
condizioni procedurali in base alle quali realizzare
tale "passaggio", al fine di assicurare la
tracciabilità di ciascuna fase dell’interazione tra
l’intermediario ed il cliente e che quest’ultimo ne
sia consapevole, tale passaggio risente comunque
dell’iniziativa del servizio di consulenza e delle
modalità pratiche della tracciabilità.
Ulteriore impostazione contrattuale che le banche,
in particolare, sono chiamate ad adottare per
disciplinare la prestazione della consulenza è
rappresentata dalla periodicità del servizio; la
Consob, nelle proprie Linee di indirizzo sulla
consulenza, riconosce, tra i fattori in base ai
quali questa può diversamente articolarsi, accanto
alla possibilità di svolgimento in associazione ai
servizi di collocamento o di ricezione e
trasmissione ordini (che – ad avviso di chi scrive -
per le banche è, per certi versi, un obbligo), anche
la periodicità di tale attività, la quale può
atteggiarsi come “continuativa” o “episodica”.
L’ABI traduce in modo efficace tali “fattori”[10],
quando, nell’ambito dei contenuti e delle modalità
di prestazione del servizio di consulenza, afferma
che il contratto deve precisare: 1. i presupposti al
ricorrere dei quali l’intermediario è obbligato a
fornire la consulenza. In particolare, nel caso di
abbinamento della consulenza agli altri servizi di
investimento, occorrerà specificare l’impegno
dell’intermediario a fornire dette raccomandazioni a
fronte di qualsiasi ordine e/o richiesta di
un’operazione avanzata dal cliente; in assenza di
detto abbinamento, invece, la prestazione della
consulenza necessiterà di specifica richiesta del
cliente, da avanzare secondo modalità appositamente
definite dal contratto. 2. la natura continuativa
(laddove l’intermediario abbia deciso di abbinare la
consulenza agli altri servizi) ovvero episodica del
servizio (laddove in assenza di detto abbinamento,
la prestazione della consulenza sia rimessa alla
specifica richiesta del cliente da avanzare di volta
in volta).
Le banche, quindi, dovrebbero individuare nel
contratto “quadro” la sede nella quale il cliente
può conferire l'incarico alla prestazione della
consulenza, in quanto - almeno a parere di chi
scrive - difficilmente possono prestare detto
servizio in assenza di una connessione con gli altri
servizi di investimento ai quali risultano
autorizzate. Di conseguenza, anche la periodicità
dell’attività di consulenza non può che risultare
“continuativa”, con riferimento, se del caso, al set
di prodotti e servizi, all’area degli strumenti e
dei prodotti finanziari cui si estende concretamente
il servizio prestato e specificati nel contratto
medesimo. In quest’ultimo è necessario, altresì,
specificare la validità temporale delle valutazioni
fornite, nonchè i doveri della banca in merito alle
valutazioni fornite nell’espletamento del servizio
di consulenza, al fine di chiarire al cliente che
essi attengono all’agire con diligenza e
professionalità e non già alla garanzia di alcun
risultato in termini di rendimenti finanziari. In
altri termini, poichè anche per la Consob rientra
nella piena discrezionalità operativa degli
intermediari configurare servizi di “consulenza” a
diverso valore aggiunto per il cliente, in ragione,
non solo, dell’ampiezza dei prodotti considerabili
dal consulente, ma anche della profondità stessa del
consiglio e dell’articolazione dei parametri che il
consulente si impegna, nei confronti
dell’investitore, a valutare (conseguentemente,
anche i livelli commissionali potranno registrare i
diversi “contenuti” del servizio di consulenza),
sembrerebbe ammissibile una valutazione di
adeguatezza che: si esplichi nel rispetto di
procedure e di strumenti di cui l’intermediario si è
dotato al momento della sua esecuzione; sia di
natura continuativa, ma non necessariamente di
durata, eccezion fatta per talune ipotesi
espressamente previste, quali ad esempio i contratti
derivati Over The Counter che vengono distribuiti
con finalità di copertura[11].
2. Come specificato in premessa, un ulteriore
ambito, particolarmente sentito dal settore Credito
Cooperativo, nel quale può scorgersi il rischio di
sovrapposizione tra norme regolamentari distinte,
interessa l’attività di distribuzione di certificati
di deposito emessi dalle banche.
E’ noto che il T.U.B., in particolare l’art. 10,
riconosce nell’ambito dell’attività bancaria, la
raccolta del risparmio tra il pubblico, la quale può
esplicarsi in diverse forme che comportano
l'emissione di titoli. Dette forme sono disciplinate
- in tutto o in parte - dalla Banca d’Italia che,
con particolare riferimento, appunto, ai certificati
di deposito, definisce nell’ambito delle “Istruzioni
di vigilanza per le banche”[12]
le caratteristiche tipiche minimali.
I certificati di deposito vengono, in tale sede,
definiti come titoli di credito emessi per la
raccolta di risparmio a breve e medio termine. Essi
costituiscono "titoli individuali" in quanto ogni
titolo, rappresentando una specifica operazione di
prestito, può essere emesso su richiesta del singolo
cliente delle cui specifiche esigenze può quindi
tener conto; sono emessi generalmente "a flusso
continuo" e possono, altresì, essere offerti in
blocco certificati identici tra loro.
L’attività bancaria di raccolta del risparmio tra il
pubblico attraverso tali strumenti deve, pertanto,
avvenire nel rispetto di tale disciplina;
l'emissione di certificati di deposito, in
particolare, deve prevedere la consegna materiale di
titoli che riportano le informazioni volute
dall’Autorità di vigilanza, volte a “tipizzare” e,
appunto, a consentire di distinguere tali strumenti
di raccolta da altri potenzialmente fungibili: la
denominazione, l'oggetto e la sede della banca, con
l'indicazione dell'ufficio del registro delle
imprese presso il quale essa è iscritta; il capitale
sociale della banca versato ed esistente al momento
dell'emissione; il valore nominale, gli elementi
necessari per la determinazione della remunerazione
del prestito, le modalità di rimborso, le eventuali
garanzie. Le Istruzioni prevedono, peraltro,
l'emissione di certificati di deposito senza la
consegna materiale dei titoli, escludendo, in tal
caso, ulteriori obblighi quali l'automatico
instaurarsi di un contratto di deposito titoli,
salva diversa espressa volontà delle parti, ma
imponendo il rilascio al cliente di una ricevuta non
cedibile a terzi e la garanzia circa la possibilità
di ottenere il titolo senza oneri aggiuntivi[13].
In coerenza con il ruolo di regolatore dell’attività
di raccolta del risparmio svolto dalla Banca
d’Italia, il CICR[14],
con deliberazione del 4 marzo 2003 – tutt’ora
vigente - recante “Disciplina della trasparenza
delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari”, emanata ai sensi dei
titoli I e VI del T.U.B., ha incluso tra le
operazioni e i servizi destinatari della delibera,
proprio i certificati di deposito (accanto alle
obbligazioni, alla custodia e amministrazione di
strumenti finanziari e alla locazione di cassette di
sicurezza).
Mentre l’art. 1, comma 6 del T.U.F. annovera la
custodia e amministrazione di strumenti finanziari e
la locazione di cassette di sicurezza tra i servizi
c.d. “accessori”, l’art. 1, co. 1, lett. u) precisa
che i depositi bancari non rappresentati da
strumenti finanziari non rientrano tra i “prodotti
finanziari".
Tuttavia, proprio la Banca d’Italia, ancora nel
luglio del 2006[15],
ha ritenuto che le innovazioni in materia di
trasparenza sui prodotti finanziari commercializzati
dalle banche introdotte con Legge 28 dicembre 2005,
n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e
la disciplina dei mercati finanziari)[16]
hanno comportato un’attrazione delle fattispecie
disciplinate dalle relative disposizioni nella
regolamentazione prevista ai sensi del T.U.F., con
conseguente sottrazione delle medesime dal campo di
applicazione del T.U.B.. Conseguentemente - precisa
la nota - ai certificati di deposito (...) e agli
altri titoli di debito emessi dalle banche non si
applicano (...) il titolo VI del TUB e le relative
disposizioni di attuazione (deliberazione del CICR
del 4 marzo 2003; Istruzioni di vigilanza per le
Banche, titolo X, capitolo I (...). Si noti, tra
l’altro, che in tale elenco non figurerebbe il
menzionato titolo V, capitolo 3 delle medesime
Istruzioni che, come ricordato, disciplina le
diverse forme bancarie di raccolta del risparmio.
Se ci limitiamo, in questa sede, a richiamare alcune
interessanti disposizioni in materia di offerta al
pubblico che paiono coinvolgere l’offerta di
certificati di deposito, possiamo osservare, innanzi
tutto, che la normativa primaria non esclude, in
linea generale, l’assoggettamento delle fattispecie
sopra elencate alle norme in materia di prospetto
informativo. A tale proposito, richiamando anche le
considerazioni espresse a suo tempo dalla Consob[17]
circa le modalità di offerta proprio dei certificati
di deposito e, più in particolare, con riferimento
allo schema da adottare per la redazione del
prospetto da pubblicarsi in relazione alle offerte
di certificati di deposito (al portatore), in
mancanza di una specifica previsione normativa,
l’Autorità di vigilanza ha ritenuto che per detti
strumenti finanziari (…) siano da utilizzare gli
schemi per i titoli obbligazionari previsti dal
Regolamento 809 tenuto conto che gli stessi, con i
limitati adattamenti del caso, risultano idonei a
rappresentare anche la tipologia dei certificati di
deposito.
In quella sede, la Consob non dubitava circa
l’insussistenza di un obbligo di redazione del
prospetto in tutti quei casi in cui manchi il
requisito dell’“offerta al pubblico” richiesto
dall’articolo 1, paragrafo 1, della Direttiva sul
Prospetto per l’applicabilità delle disposizioni
dalla stessa dettate, ossia nelle ipotesi
specificate proprio dalle Istruzioni di Vigilanza[18].
Tuttavia, non condivideva l’inapplicabilità tout
court della disciplina in materia di sollecitazione
ai certificati di deposito[19],
sul presupposto che le medesime Istruzioni di
Vigilanza non escludevano e non escludono
tutt’ora“che la banca possa offrire, in blocco,
certificati […] tra loro identici” e che la stessa
Direttiva sul Prospetto considera “strumenti
finanziari” i titoli negoziabili definiti
nell’articolo 1, punto 4) della Direttiva 93/22/CEE[20],
a eccezione degli strumenti del mercato monetario
definiti nell’articolo 1, punto 5), [della medesima
direttiva] – vale a dire le categorie di strumenti
normalmente negoziati sul mercato monetario - aventi
una scadenza inferiore a 12 mesi”[21].
Proprio l’art. 100, comma 1, lett. f) del T.U.F.
prevede oggi la non applicabilità delle disposizioni
in materia di offerta al pubblico sia in caso di
offerte di strumenti diversi dai titoli di capitale
emessi in modo continuo o ripetuto da banche che
diano veste materiale al ricevimento di depositi
rimborsabili e siano coperti da un sistema di
garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a
96- quater [del T.U.B.][22],
sia per le offerte aventi ad oggetto strumenti del
mercato monetario emessi da banche con una scadenza
inferiore a 12 mesi.
Infatti, poiché la MIFID, e conseguentemente anche
il T.U.F., includono tra le categorie di strumenti
normalmente negoziati nel mercato monetario, i buoni
del tesoro, i certificati di deposito e le carte
commerciali, ad esclusione degli strumenti di
pagamento, la Consob[23]
ha ritenuto inequivocabile l’inclusione dei
certificati di deposito aventi una scadenza
superiore ai 12 mesi nella nozione di strumenti
finanziari rilevante ai fini della Direttiva sul
Prospetto e, come tali, non sottraibili
dall’ordinamento interno all’obbligo di prospetto,
fatti salvi i richiamati casi di inapplicabilità già
contemplati della Direttiva medesima.
La Consob rileva altresì che la nozione di prodotti
finanziari, rilevante ai fini della disciplina
nazionale sulla sollecitazione all’investimento,
ricomprende al suo interno - fatte salve le dovute
esenzioni previste dalla Direttiva sul Prospetto -
non solo tutti gli strumenti finanziari, ivi inclusi
gli strumenti del mercato monetario, ma anche ogni
altra forma di investimento di natura finanziaria,
categoria alla quale per la Commissione non pare
doversi sottrarre quella riferita proprio ai
certificati di deposito.
L’Autorità di vigilanza, poi, con comunicazione n.
7007352 del 25 gennaio 2007 ha esteso l’esenzione
anche all’emissione di certificati di deposito al
portatore, con scadenza superiore ai dodici mesi,
qualora tuttavia l’offerta sia effettuata su
richiesta di singoli clienti e in assenza di un
programma di emissione in blocco di certificati, tra
loro identici, a favore della clientela indistinta
di una banca.
La motivazione addotta a sostegno di tale ulteriore
esenzione è l’insussistenza, a parere della Consob,
di un’attività promozionale, caratteristica tipica
dell’attività di sollecitazione, sulla base della
definizione data allora alla “sollecitazione
all’investimento” dal T.U.F.[24]
e di quella di “offerta al pubblico di strumenti
finanziari” fornita dalla Direttiva sul Prospetto[25]:
non riscontrandosi elementi che connotano la
sollecitazione al pubblico risparmio – concludeva la
Consob – mancano, pertanto, i presupposti per
l'applicazione della disciplina relativa all'obbligo
di pubblicazione del prospetto informativo.
Anche nel richiamato Regolamento in materia di
Intermediari, emanato a seguito dell’entrata in
vigore della Direttiva Mifid, la Consob ha
introdotto, in base alla potestà di vigilanza
attribuitale dall’art. 25-bis del T.U.F., una
specifica sezione, al Libro VI, volta a
regolamentare tra l’altro la distribuzione di
prodotti finanziari emessi da banche. L’intenzione
dell’Autorità di vigilanza - così si legge
nell’Esito delle consultazioni al Regolamento - era
quello di fornire certezza al mercato in merito al
quadro giuridico di riferimento per la
commercializzazione di prodotti finanziari (...)
bancari, (...) di estendere le regole che governano
la prestazione di servizi d’investimento anche
all’area della distribuzione dei prodotti in esame e
di consentire, in ultima analisi, almeno ai soggetti
abilitati (banche in primis), di applicare un
unitario modello di regole evitando regimi
sovrapposti o non coordinati.
Tuttavia, la certezza interpretativa - qualora ci
sia stata - pare sia venuta meno nuovamente quando
la Banca d’Italia, nell’ambito delle nuove
Disposizioni in materia di trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari, in
vigore dal 1° gennaio 2010, ha voluto precisare[26]
che la disciplina ivi contenuta ed emanata ai sensi
del T.U.B., si applica – si noti - oltre che ai
depositi, anche ai certificati di deposito
consistenti in titoli individuali non negoziati nel
mercato monetario[27],
ma non al collocamento di prodotti finanziari aventi
finalità di investimento, quali, ad esempio,
obbligazioni e altri titoli di debito, certificati
di deposito, contratti derivati, pronti contro
termine. Quasi a voler chiarire un’affermazione che
poteva apparire paradossale, l’Autorità di vigilanza
è tornata sul tema[28],
precisando che la norma (contenuta nella richiamata
nota delle Disposizioni) tiene conto della
definizione di “strumenti del mercato monetario”
contenuta nel T.U.F. (art. 1, comma 1 ter), che
richiama i certificati di deposito tra le categorie
di strumenti finanziari normalmente negoziati nel
mercato monetario, compresi tra gli strumenti
finanziari ai quali non si applicano le regole del
T.U.B.. Conseguentemente, rientrano nel campo di
applicazione delle Disposizioni [della Banca
d’Italia] solo quelle particolari tipologie di
certificati di deposito consistenti in titoli
individuali che non vengono negoziati nel mercato
monetario e, quindi, non sono strumenti finanziari.
Ciò detto, potrebbe darsi che l’incertezza
interpretativa riaffiorata possa condurre – allo
stato attuale e in attesa di ulteriori auspicabili
pronunciamenti ufficiali da parte delle Autorità di
vigilanza coinvolte - alla prassi del c.d. “doppio
binario” nell’applicazione delle norme, con indubbi
problemi di carattere operativo: a quale disciplina
devono soggiacere i certificati di deposito bancari?
Per chi scrive, prevale la considerazione che non
tutti quelli emessi dalle banche sono da
considerarsi strumenti/prodotti finanziari: spesso,
infatti[29],
si tratta di titoli individuali, non soggetti, in
genere, a negoziazione e la cui offerta avviene per
lo più su richiesta del singolo cliente - tenuto
conto, quindi, delle specifiche esigenze di
quest’ultimo - e comunque in assenza di un programma
di emissione in blocco di certificati, sebbene le
condizioni standard di offerta siano rese note
nell’ambito dei “fogli informativi”[30]
messi a disposizione dalla banca. Tale constatazione
appare, sempre a parere di chi scrive, determinante
per poterli considerare non strumenti finanziari,
bensì titoli di credito emessi per la raccolta di
risparmio a breve e medio termine e, come tali,
sottoposti al regime regolamentare emanato ai sensi
del T.U.B..
[1]
Le questioni trattate nel lavoro che segue
sono state presentate nella Tavola rotonda
tenutasi a Milano nel corso del Seminario
“Banche, servizi di investimento e clientela
retail”, organizzato dall’Abi, da Assosim e
da Federcasse il 27 e 28 ottobre 2009.
[2]
Le Linee guida contenenti indicazioni
tecnico-giuridiche per “I contratti per i
servizi di investimento con i clienti retail
dopo la MiFID” sono state validate dalla
Consob con comunicato del 24 marzo 2009
pubblicato sul proprio sito internet, in
esito alla procedura pubblicata il 2 maggio
2008 (“Policy per la validazione delle
Linee-guida elavorate dalle Associazioni
degli intermediari”).
[3]
Tale scelta si riscontra, peraltro,
frequentemente nel settore del Credito
Cooperativo.
[4]
Art. 37 lett. del Regolamento Consob n.
16190/07 in materia di Intermediari.
[5]
Esito delle consultazioni sul Nuovo
Regolamento Intermediari del 30-10-07.
[6]
Cfr. a tale proposito, il Notiziario
settimanale Consob - anno XIV - N° 20
- 19 maggio 2008 – Adesione alla Disciplina
MIFID.
[7]
Cfr. circolare serie Tecnica n. 25 del
28.04.2008.
[8]
Art. 42, co. 3 del Regolamento Intermediari.
[9]
Art. 39, co. 6, del Regolamento
Intermediari.
[10]
Cfr. già citata circolare.
[11]
Cfr. Comunicazione Consob n. 9019104 del 2
marzo 2009 inerente al “dovere
dell’intermediario di comportarsi con
correttezza e trasparenza in sede di
distribuzione di prodotti finanziari
illiquidi” nei confronti della clientela al
dettaglio. La comunicazione si inserisce
nell’ambito delle misure di cd. "livello 3"
sul Regolamento Consob n. 16190/07 in
materia di Intermediari, con cui l'Autorità
di vigilanza fornisce orientamenti
interpretativi di dettaglio, ai fini della
concreta applicazione della disciplina MiFID.
[12]
Titolo V, capitolo 3, Sezione I, Paragrafo
3.
[13]
Peraltro, le esigenze soddisfatte tramite il
rilascio della ricevuta sostitutiva (assenza
degli oneri connessi alla stipula di un
contratto di custodia e amministrazione e di
emissione del certificato e la garanzia
rappresentata dall’instaurazione un rapporto
nominativo) già da tempo potevano trovare
riscontro nell’emissione e consegna di un
certificato nominativo, contenente le
informazioni relative al rapporto di
prestito, in grado non solo di “tipizzare”
lo strumento di raccolta in esame, ma anche
di assolvere anche alla finalità di
informativa al cliente, rendendo, pertanto,
ridondante l’ulteriore obbligo di redazione
di un contratto in forma scritta.
[14]
Comitato Interministeriale per il Credito ed
il Risparmio.
[15]
Cfr. nota n. 799392 del 14 luglio 2006.
[16]
Una delle novità introdotte dalla Legge
n.262 è stata l’estensione alle banche
dell’obbligo di redigere un prospetto
informativo in caso di emissione di prestiti
obbligazionari, per effetto dell’abrogazione
- ad opera dell’art. 11, comma 2, lett. b)
della Legge – dell’art. 100 comma 1. lett.
f), del T.U.F. che prevedeva, in
particolare, l’inapplicabilità delle
disposizioni relative alla “sollecitazione
all’investimento” ai prodotti finanziari
emessi da banche, diversi dalle azioni o
dagli strumenti finanziari che permettono di
acquisire o sottoscrivere azioni. Per
effetto di tale abrogazione, le banche che
emettono proprie obbligazioni sono tenute ad
osservare la normativa sull’offerta al
pubblico e, pertanto, obbligate a redigere
un prospetto.
[17]
Cfr. “Esito delle consultazioni” del 24
luglio 2006 attinenti le “Modifiche al
Regolamento n. 11971/1999 ai fini
dell’introduzione nell’articolo 33, comma 1,
dei casi di inapplicabilità dalla disciplina
della sollecitazione per emissioni
bancarie”, ora trasfusi in parte nell’art.
100 del T.U.F., in parte nell’art. 34-ter
del Regolamento medesimo.
[19]
La richiesta alla Consob di estendere
l’inapplicabilità della disciplina sulla
sollecitazione all'investimento a tutte le
offerte di certificati di deposito muoveva
dal sunto che si tratta di titoli non “di
massa”, bensì di titoli individuali, dotati
di propria individualità e numerazione
progressiva.
[20]
La Direttiva 10 maggio 1993, n. 93/22/CE
(c.d. “ISD”) è stata abrogata dall'art. 69
della Direttiva 2004/39/CE (c.d. “MiFID).
[21]
L’esclusione degli strumenti del mercato
monetario aventi una scadenza inferiore ai
12 mesi dall’ambito di applicabilità della
Direttiva sul Prospetto ha reso opportuno
per la Consob prevedere una specifica
esenzione, coerentemente con quanto previsto
dall’ art. 2, par. 1, lettera a) della
Direttiva che consente l’applicazione della
legislazione nazionale e in considerazione
della bassa rischiosità di tali prodotti,
tipici e di durata limitata nel tempo, ma,
sebbene non richiesto dalla Direttiva sul
Prospetto, per maggiore prudenza,
limitatamente ai soli strumenti del mercato
monetario emessi da banche.
[22]
Ossia, i certificati di deposito nominativi,
in quanto coperti da un sistema di garanzia
dei depositi ai sensi della normativa
comunitaria e interna. La previsione di tale
ipotesi di inapplicabilità dell’obbligo di
prospetto è coerente con quella contemplata
dalla Direttiva comunitaria la quale si
riferisce ai certificati di deposito
“coperti da un sistema di garanzia dei
depositi a norma della direttiva 94/19/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 1994, relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi”.
[24] La definizione di “sollecitazione
all'investimento” (ogni offerta,
invito a offrire o messaggio promozionale,
in qualsiasi forma rivolti al pubblico
finalizzati alla vendita o alla
sottoscrizione di prodotti finanziari)
prevista dall’art.
1, co. 1, lettera t) del T.U.F. è stata
sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 51 del
28 marzo 2007 con quella di “offerta al
pubblico di prodotti finanziari” (ogni
comunicazione rivolta a persone, in
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che
presenti sufficienti informazioni sulle
condizioni dell’offerta e dei prodotti
finanziari offerti così da mettere un
investitore in grado di decidere di
acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite
soggetti abilitati).
[25]
Art 2, co. 1, lett. d) della Direttiva
Comunitaria 2003/71/CE “Una comunicazione
rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti
informazioni sulle condizioni dell'offerta e
degli strumenti finanziari offerti così da
mettere un investitore in grado di decidere
di acquistare o di sottoscrivere tali
strumenti finanziari".
[26]
Cfr. nota alla Sezione 1, par. 1.
[27]
Cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F..
[28]
Domande frequenti sul Provvedimento del 29
luglio 2009 e successive integrazioni,
emanate dalla Banca d'Italia il 28 luglio
2010.
[29]
Preme precisare che l’analisi qui condotta
ha preso a riferimento l’offerta di
certificati di deposito nell’ambito del
Sistema del Credito Cooperativo.
[30]
I fogli informativi, si ricorda, rientrano
tra gli strumenti di pubblicità delle
operazioni e dei servizi previsti dalla già
citata Deliberazione del CICR del 4 marzo
2003 (art. 5) e dalle vigenti “Disposizioni
sulla trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari” emanate dalla
Banca d’Italia il 29 luglio 2009 e
pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 10
settembre 2009 (sezione II, paragrafi 1 e
3).
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