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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23974 del
25/11/2010, ha espresso il principio per cui nei
rapporti bancari in conto corrente, una volta che
sia stata dichiarata l’invalidità di clausole
bancarie che abbiano comportato l’addebito di
interessi, spese o commissioni a carico del
correntista, la banca ha sempre l'onere di produrre
gli estratti conto integrali, a far data
dall'apertura del conto e sino alla data per cui
pretenda il pagamento.
La Corte ha affermato a tal riguardo che la banca
non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere
invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare
le scritture contabili oltre dieci anni, perché non
si deve confondere l'onere di conservazione della
documentazione contabile con quello di prova del
proprio credito, ed ogni qualvolta la banca chiede
il pagamento di un proprio credito ha l’onere di
produrre la completa documentazione di rapporto di
conto corrente. In mancanza di questa produzione la
domanda di condanna portata dalla banca nei
confronti del cliente non può essere difatti
accolta.
Nel caso sottoposto alla decisione della Corte era
stata dichiarata la nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi e di
quella di determinazione del tasso (nella specie
perché determinato in relazione agli usi di piazza)
e la Corte ha, per i motivi anzidetti, affermato
l'onere per la banca di provare l'effettiva entità
del proprio credito non essendo a tal fine
sufficiente la produzione dell’estratto di
saldaconto.
Tale affermazione è peraltro conforme
all'orientamento espresso dalla stessa Corte in
precedenti pronunzie, secondo cui una volta esclusa
la validità della clausola sulla cui base sono stati
calcolati gli interessi, soltanto la produzione
degli estratti a partire dall'apertura del conto
corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà
del rapporto, da tale momento decorre la
prescrizione del credito di restituzione per somme
indebitamente trattenute dalla banca a titolo di
interessi (Cass. 2262/1984 nonché la recente
sentenza a sezioni unite n. 24418 del 2 dicembre
2010) - consente, attraverso una integrale
ricostruzione del dare e dell'avere con
l'applicazione del tasso legale, di determinare il
credito della banca, sempre che la stessa non
risulti addirittura debitrice, una volta depurato il
conto dalla capitalizzazione degli interessi non
dovuti.
Allo stesso risultato, evidentemente, non si può
pervenire con la prova del solo saldo, comprensivo
di capitali ed interessi, al momento della chiusura
del conto. Infatti, tale saldo non solo non consente
di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di
contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni
passive per il cliente e quali alla capitalizzazione
degli interessi, ma a sua volta discende da una base
di computo che è il risultato di precedenti
capitalizzazioni degli interessi (tra le altre Cass.
10692/07; Cass. 16679/09).
D'altra parte, per ciò che concerne la mancata
contestazione degli estratti conto da parte del
correntista, si deve osservare che è principio
pacifico in giurisprudenza di legittimità quello
secondo cui l'approvazione dell'estratto conto rende
incontestabili soltanto le registrazioni a debito e
credito nella loro realtà contabile, ma non anche
l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali.
Solo ove sia accertata l'efficacia e la validità dei
rapporti sottostanti "l'approvazione ripetuta di
estratti-conto può valere, per la sua natura
confessoria, a far ritenere che il concreto
ammontare degli interessi computati dalla banca sia
avvenuto in conformità del criterio dettato in via
preventiva con la clausola" (così Cass. 4605/96).
Quindi, nel caso in cui siano contestate le clausole
relative alla determinazione del saldo di conto
corrente, spetta sempre alla banca fornire la prova
dell'andamento dei rapporti di conto corrente, e
questo a partire dalla loro origine.
La Corte di Cassazione - nella sentenza n. 23974/10
- afferma pure che, nel caso ad essa sottoposto, la
banca confonde l'onere di conservazione della
documentazione contabile con l'onere della prova del
credito.
Il fatto di non essere tenuta a conservare le
scritture contabili oltre i dieci anni dalla loro
ultima registrazione non esonera difatti la parte
che vi è tenuta dall'onere di provare il proprio
credito.
Pertanto, incombendo tale onere sulle sola banca, il
fatto che la stessa non abbia conservato le
scritture contabili relative ai rapporti di conto
corrente per il periodo anteriore all’ultimo
decennio, ricade esclusivamente a suo danno non
essendo - per tale motivo - in condizione di provare
il proprio credito.
Per quanto sopra scritto pertanto, nei rapporti
bancari in conto corrente, una volta che sia stata
dichiarata l’invalidità di clausole bancarie che
abbiano comportato l’addebito di interessi, spese o
commissioni a carico del correntista, la banca ha
sempre l'onere di produrre gli estratti conto
integrali, a far data dall'apertura del conto e sino
alla data per cui pretenda il pagamento e non potrà
sottrarsi a tale onere dichiarando di avere
proceduto alla distruzione della documentazione
anteriore al decennio.
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