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Con la circolare n. 1 del 17 gennaio 2011,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio
scorso (la “Circolare”), il Ministero dell’Economia
e delle Finanze ha dettato una serie di istruzioni
in relazione all’istituto della delegazione di
pagamento da parte dei dipendenti pubblici.
Cosa si intende per delegazione di pagamento da
parte dei dipendenti pubblici – Fonti normative
Per delegazione di pagamento da parte del dipendente
si intende l’incarico conferito da un dipendente al
proprio datore di lavoro affinché questi effettui
pagamenti a favore di un istituto di credito o di
una società di assicurazione, nel caso in cui il
dipendente abbia sottoscritto un contratto di
finanziamento o una polizza assicurativa.
La delegazione di pagamento è possibile sia nel caso
di dipendenti pubblici, che nel caso di dipendenti
privati; ai fini di questo articolo tratteremo,
specificamente, della delegazione di pagamento dei
dipendenti pubblici, su cui è intervenuta la
Circolare.
La delegazione di pagamento trova il proprio
fondamento giuridico negli articoli 1269 c.c.[2]
e seguenti e nel D.P.R. 180/1950.
La delegazione di pagamento è, evidentemente, un
istituto che rafforza la posizione del creditore,
garantito nella regolarità dei pagamenti, ma offre
vantaggi anche per il debitore, liberandolo dagli
oneri amministrativi collegati al pagamento (di
solito su base mensile) di rate di mutui.
Come correttamente sottolineato dalla Circolare, la
delegazione di pagamento non va confusa con la
cessione del quinto dello stipendio; piuttosto, la
delegazione di pagamento permette al dipendente, che
abbia già ceduto il quinto dello stipendio, di
ricevere un ulteriore finanziamento.
In ogni caso, va da subito chiarito come il D.P.R.
180/1950 preveda, al fine di tutelare il lavoratore,
dei limiti alla possibilità di cumulare cessione del
quinto e delegazione di pagamento. In particolare,
se è vero che la delegazione di pagamento può
sommarsi alla cessione del quinto, tuttavia il
cumulo dei due istituti non può oltrepassare il 40%
dello stipendio netto del pubblico dipendente.
Diversa è, comunque, la disciplina dei due istituti:
la maggior differenza risiede nel fatto che la
cessione del quinto, a differenza della delegazione
di pagamento, non deve essere accettata dalla
pubblica amministrazione.
Delegazione di pagamento convenzionale e legale
Accanto alla delegazione di pagamento c.d.
“convenzionale” (in quanto è rimesso alla
discrezionalità dell’amministrazione interessata
decidere se obbligarsi verso l’istituto di
credito/la società assicuratrice o meno), l’articolo
58 del D.P.R. 180/1950 prevede la c.d. “delegazione
legale”, intendendosi con tale termine che
l’amministrazione ha, nei casi ivi individuati, un
vero e proprio obbligo di legge di accettare la
delegazione. Tale norma, in particolare, prevede che
gli impiegati e salariati ed i pensionati delle
pubbliche amministrazioni abbiano facoltà di
rilasciare delega, fino alla metà dello stipendio o
salario o della pensione, per il pagamento delle
quote del prezzo o della pigione afferenti ad
alloggi popolari od economici.
La natura, legale o convenzionale, della delegazione
di pagamento ha una diretta incidenza sul regime
delle spese: come è pacifico che, nel caso della
delegazione legale, la pubblica amministrazione non
abbia diritto a ricevere alcun rimborso, allo stesso
modo è pacifico che, nel caso di delegazione
convenzionale, la pubblica amministrazione coinvolta
abbia diritto al rimborso dei costi amministrativi
sostenuti in relazione alla delegazione di
pagamento.
Il contenuto della Circolare
Fino ad oggi, la materia della delegazione di
pagamento da parte dei dipendenti pubblici era
regolata, oltre che dalla anzidette norme
codicistiche, da una serie di circolari che,
succedutesi nel tempo, avevano – come rilevato dalla
stessa Circolare – creato una serie di problemi
interpretativi, anche a causa di sovrapposizioni.
Lo scopo della Circolare è, pertanto, quello di
fornire nuove, e più chiare, istruzioni applicative,
abrogando la maggior parte delle precedenti
circolari.
La Circolare individua, anzitutto, i presupposti per
aversi delegazione di pagamento:
1)
esistenza di una rapporto di pubblico
impiego;
2)
nel caso di assicurazione, il contratto deve
essere finalizzato a (i) risarcire, in tutto o in
parte, i danni cagionati da eventi legati alla vita
umana (assicurazione contro gli infortuni,
assicurazione sulla vita) oppure (ii) a coprire i
rischi professionali derivanti dall'attività'
lavorativa svolta o (iii) a costituire una posizione
previdenziale integrativa dell'assicurazione
generale obbligatoria. Sono, quindi escluse, a
titolo esemplificativo, le assicurazioni sulla
responsabilità civile per gli autoveicoli, contro
l'incendio o il furto, ecc.;
3)
nel caso del mutuo, la regola generale è
quella per cui non rilevano i motivi per cui il
mutuo viene contratto. Una rilevante eccezione è,
peraltro, costituita dall’ipotesi in cui il
delegante intenda oltrepassare, in caso di concorso
con la cessione del quinto, la quota del 20% del
proprio stipendio mensile. In tal caso infatti, al
fine di tutelare il dipendente contro il rischio di
un eccessivo indebitamento, l’amministrazione
competente dovrà valutare attentamente le richieste
pervenute, non accogliendo quelle fondate su motivi
non ritenuti meritevoli di tutela (quali, ad
esempio, le richieste di finanziamento per
acquistare beni voluttuari o per vacanze o per
partecipare a giochi).
Successivamente, la Circolare specifica,
opportunamente, i requisiti necessari affinché una
richiesta di delegazione di pagamento possa essere
accolta:
1)
devono sussistere i requisiti soggettivi
previsti dalla legge in capo alla società
assicuratrice o all’istituto finanziatore. Per
quanto concerne l’istituto finanziatore, in
particolare, dovrà trattarsi, come previsto
dall’art. 15 del D.P.R. 180/1950, di: a) istituti di
credito o di previdenza costituiti tra impiegati e
salariati delle pubbliche amministrazioni (casse
mutue, casse sovvenzioni ed istituti similari);
oppure di b) istituti e società esercenti il
credito, nonché casse di risparmio e monti di
credito su pegno;
2)
la richiesta di delegazione di pagamento non
può avere ad oggetto un periodo inferiore ad un
anno;
3)
nel caso di un finanziamento (salvo il caso
di mutuo stipulato per pagare il prezzo
dell’alloggio, ai sensi dell’art. 58, sopra citato,
del D.P.R. 180/1950), la durata massima della
delegazione non può superare i dieci anni;
4)
salvo il caso del concorso con la cessione
del quinto dello stipendio, la quota oggetto di
delegazione non può superare il 20% dello stipendio
mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo
previdenziale e fiscale.
Il ricorso a tale strumento è, inoltre, subordinato
all’esistenza di un’apposita convenzione tra
l’istituto delegatario e l’amministrazione
competente.
A tale proposito, la Circolare detta il contenuto
minimo obbligatorio della convenzione (tra cui la
facoltà di recesso ed il divieto di rinnovo tacito),
allegando altresì due schemi di convenzione-tipo
(uno per i contratti di finanziamento, l’altro in
caso di polizze assicurative).
La Circolare detta altresì, minuziosamente, la
procedura che dovrà essere seguita per l’ottenimento
della delegazione di pagamento.
Come già accennato, la delegazione convenzionale,
comportando oneri burocratici a carico
dell’amministrazione delegata, origina un diritto in
capo alla stessa amministrazione al rimborso dei
costi amministrativi sostenuti.
Da questo punto di vista, la Circolare, oltre a
rideterminare gli oneri amministrativi (più bassi
nel caso di polizze assicurative data la minore
attività richiesta, in tali ipotesi, alla pubblica
amministrazione delegata) introduce un’importante
novità. Mentre, fino ad oggi, il versamento degli
oneri dovuti era effettuato dagli istituti
delegatari a mezzo pagamento anticipato mediante
bollettino di conto corrente postale (con successive
operazioni di conguaglio), dal prossimo 1° luglio
gli oneri amministrativi saranno, invece, oggetto di
ritenuta diretta da parte dell’amministrazione
interessata, che poi li verserà al pertinente
capitolo di entrata del bilancio statale.
[2] Delegazione di pagamento
[I]. Se il debitore per eseguire il
pagamento ha delegato un terzo, questi può
obbligarsi verso il creditore, salvo che il
debitore l'abbia vietato.
[II]. Il terzo delegato per eseguire il
pagamento non è tenuto ad accettare
l'incarico, ancorché sia debitore del
delegante. Sono salvi gli usi diversi.
La delegazione di pagamento consiste,
quindi, nell’incarico che un soggetto
(delegante) dà ad un altro (delegato) di
pagare (c.d. delegatio solvendi) o di
promettere di pagare (delegatio promittendi)
un terzo creditore (delegatario).
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