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SOMMARIO: 1. Introduzione e riferimenti normativi. –
2. La rivendita di prodotti finanziari e la nozione
di offerta al pubblico (art. 100-bis, 1° co.,
TUF). – 3. Offerta al pubblico e collocamento
riservato a investitori qualificati (art. 100-bis,
2° co., TUF). – 4. Il caso particolare
dell’emissione all’estero di prodotti finanziari. –
5. I rimedi a disposizione dell’acquirente (art.
100-bis, 3° co., 1a frase ,TUF). –
6. Le sanzioni amministrative e il coordinamento con
il diritto societario (art. 100-bis, 3° co.,
2a frase, TUF). - 7. L’eccezione per i
titoli di Stato (art. 100-bis, 4° co., TUF).
1.
Introduzione e riferimenti
normativi.
All’interno del TUF è
stata inserita da pochi anni una disposizione che,
finora, non ha ricevuto particolare attenzione da
parte della letteratura giuridica: si tratta
dell’art. 100-bis, rubricato «circolazione
dei prodotti finanziari».
L’art. 100-bis, 1° co., TUF prevede che «la
successiva rivendita di prodotti finanziari che
hanno costituito oggetto di un’offerta al pubblico
esente dall’obbligo di pubblicare un prospetto
costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma
offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le
condizioni indicate nella definizione prevista
all’articolo 1, comma 1, lettera t), e non
ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti
dall’articolo 100». La legge continua stabilendo che
«si realizza una offerta al pubblico anche qualora i
prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto
in Italia o all’estero di un collocamento riservato
a investitori qualificati siano, nei dodici mesi
successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti
diversi da investitori qualificati e tale rivendita
non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità
previsti dall’articolo 100» (art. 100-bis, 2°
co., TUF). Il legislatore sancisce poi che
«nell’ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia
stato pubblicato un prospetto, l’acquirente, che
agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale, può far valere la
nullità del contratto e i soggetti abilitati presso
i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti
finanziari rispondono del danno arrecato. Resta
ferma l’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli
2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526,
quarto comma, del codice civile» (art. 100-bis,
3° co., TUF). Infine è previsto che «il comma 2 non
si applica alla rivendita di titoli di debito emessi
da Stati membri dell’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con
classamento creditizio di qualità bancaria (rating
investment grade) assegnato da almeno due
primarie agenzie internazionali di classamento
creditizio (rating), fermo restando
l’esercizio delle altre azioni civili, penali e
amministrative previste a tutela del risparmiatore»
(art. 100-bis, 4° co., TUF).
Per comprendere le
ragioni che hanno spinto il legislatore a introdurre
una disposizione del genere, bisogna considerare che
- negli ultimi anni - si sono verificate
significative crisi finanziarie di alcuni importanti
soggetti pubblici e privati.
I casi più eclatanti riguardano le emissioni di
obbligazioni effettuate dallo Stato argentino e da
società appartenenti ai gruppi Cirio e Parmalat,
emissioni che non sono state adeguatamente
rimborsate, cagionando danni ingenti agli
investitori. Molti risparmiatori sono stati toccati
da questi «scandali» finanziari e la risposta a tali
eventi è stata, anzitutto, di tipo giudiziario.
Nella scelta fra agire
in giudizio nei confronti dell’emittente e agire in
giudizio nei confronti dell’intermediario
finanziario si è frequentemente privilegiata questa
seconda possibilità. Mentre gli emittenti sono in
difficoltà economico-finanziaria, gli intermediari
presentano generalmente una buona solvibilità e
l’investitore che riesca a provare una qualche loro
manchevolezza ha buone probabilità di ottenere il
risarcimento del danno subito. Le norme di
comportamento imposte ai soggetti abilitati,
distribuite fra il TUF
e il regolamento intermediari (prima il reg. n.
11522/1998, ora il reg. n. 16190/2007),
offrono delle comode basi ai clienti che intendono
ottenere ristoro per il nocumento subito. Negli
ultimi anni si è così assistito a una serie di cause
nei confronti degli intermediari finanziari. Le
norme di condotta che sono state più frequentemente
invocate dagli investitori sono quelle che
sanciscono doveri informativi,
quelle che impongono di porre in essere solo
operazioni adeguate (o almeno d’informare
sull’inadeguatezza dell’operazione)
e quelle che vietano di agire in situazioni di
conflitto d’interessi (o almeno d’informare su tale
conflitto).
La risposta
dell’ordinamento ai menzionati gravi eventi
d’insolvenza non è però stata solo di tipo
giudiziario. Se così tanti investitori hanno subito
dei danni, è lecito assumere che qualcosa non abbia
funzionato nel sistema delle regole. Il legislatore
ha cercato, allora, di porre rimedio introducendo
nuove disposizioni, fra le quali rientra l’art. 100-bis
TUF.
Considerata la complessità della materia, è
certamente utile – per iniziare - qualche
indicazione di tipo sistematico. L’art. 100-bis
TUF si colloca nella parte quarta del TUF, dedicata
alla «disciplina degli emittenti» (artt. da 91 a
165-septies TUF). La parte quarta del TUF si
divide nei seguenti titoli: titolo primo
(«disposizioni generali»; artt. da 91 a 93 TUF);
titolo secondo («appello al pubblico risparmio»;
artt. da 93-bis a 112 TUF); titolo terzo
(«emittenti»; artt. da 113 a 165-septies TUF).
Ai fini che qui interessano rileva il titolo secondo
concernente l’appello al pubblico risparmio, il
quale si suddivide nei seguenti due capi:
1)
capo primo («offerta al pubblico di
sottoscrizione e di vendita»; artt. da 93-bis
a 101 TUF);
2)
capo secondo («offerte pubbliche di
acquisto e di scambio»; artt. da 101-bis a
112 TUF).
2.
La rivendita di prodotti finanziari e la nozione
di offerta al pubblico (art. 100-bis,
1° co., TUF).
L’art. 100-bis TUF non è di facile lettura,
in quanto il legislatore si avvale di diversi
termini tecnici specifici della materia. L’esatta
comprensione della portata della disposizione
presuppone la determinazione del significato dei
vocaboli utilizzati dalla legge. Alcuni di essi sono
definiti nello stesso TUF, mentre in altri casi non
si rinviene una definizione legislativa.
Per
andare con ordine, bisogna partire dalla definizione
generale di «offerta al pubblico di prodotti
finanziari». Questa nozione è data espressamente dal
TUF: si tratta di «ogni comunicazione rivolta a
persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo,
che presenti sufficienti informazioni sulle
condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari
offerti così da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali
prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite
soggetti abilitati» (art. 1, 1° co., lett. t,
TUF).
È importante rilevare
che gli artt. 94 e 98-ter TUF, in attuazione
della normativa comunitaria,
prescrivono di pubblicare un prospetto d’offerta. In
particolare «coloro che intendono effettuare
un’offerta al pubblico pubblicano preventivamente un
prospetto» (art. 94, 1° co., TUF).
La legge non impone però di pubblicare sempre un
prospetto. In alcuni casi le disposizioni del capo
primo, sulle offerte al pubblico di sottoscrizione e
di vendita (artt. da 93-bis a 101 TUF), non
trovano applicazione. L’art. 100 TUF è rubricato
«casi di inapplicabilità» e contiene un elenco di
fattispecie in cui le norme del capo primo (fra cui
quelle relative all’obbligo di pubblicare un
prospetto) non si applicano. Fra i diversi casi
d’inapplicabilità dell’obbligo di pubblicare un
prospetto, la legge indica le offerte «a)
rivolte ai soli investitori qualificati, comprese le
persone fisiche e le piccole e medie imprese, come
definiti dalla Consob con regolamento in base ai
criteri fissati dalle disposizioni comunitarie»
(art. 100, 1° co., lett. a, TUF).
L’art. 100-bis,
1° co., TUF si occupa della successiva rivendita di
prodotti finanziari
che hanno costituito oggetto di un’offerta al
pubblico esente dall’obbligo di pubblicare un
prospetto. Il termine «rivendita» si riferisce a una
duplice operazione che presenta le seguenti
caratteristiche: in un primo momento i prodotti
finanziari vengono venduti a investitori
qualificati, in un secondo momento («ri-»vendita) a
soggetti diversi dagli investitori qualificati. La
legge non accetta che prodotti finanziari destinati
a investitori qualificati finiscano nel portafoglio
di soggetti diversi: il legislatore «riqualifica»
così l’operazione, che è stata posta in essere
esente da prospetto, in una distinta e autonoma
offerta al pubblico, per la quale va pubblicato il
prospetto. A questo fine devono ricorrere due
condizioni: 1) deve trattarsi di una «offerta al
pubblico » (così come definita nell’art. 1, 1° co.,
lett. t, TUF); 2) non deve ricorrere alcuno
dei casi d’inapplicabilità previsti dall’art. 100
TUF. Il concorso di questi due presupposti dimostra
che ci si trova di fronte, nella sostanza, a
un’offerta al pubblico e che il comportamento degli
investitori qualificati è stato elusivo della legge
(in particolare dell’obbligo di pubblicare il
prospetto).
3.
Offerta al pubblico e collocamento riservato a
investitori qualificati (art. 100-bis,
2° co., TUF).
La
legge prevede che «si realizza una offerta al
pubblico anche qualora i prodotti finanziari che
abbiano costituito oggetto in Italia o all’estero di
un collocamento riservato a investitori qualificati
siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente
rivenduti a soggetti diversi da investitori
qualificati e tale rivendita non ricada in alcuno
dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo
100» (art. 100-bis, 2° co., TUF). Con questa
disposizione il legislatore introduce un caso di
«offerta al pubblico» aggiuntivo rispetto a quella
di carattere generale illustrato sopra.
Anche questo comma utilizza delle espressioni di cui
è importante comprendere il significato al fine di
determinare la reale portata della disposizione. In
particolare è delle offerte rivolte ai soli
«investitori qualificati» che si occupa l’art. 100-bis
, 2° co., TUF; inoltre la rivendita deve avvenire a
«soggetti diversi da investitori qualificati». Nel
testo del TUF non si rinviene, però, una definizione
di «investitore qualificato». Bisogna difatti tenere
presente che la legge rinvia a un regolamento della
Consob per l’identificazione di chi debba
considerarsi investitore qualificato. O meglio: la
legge dà una definizione solo parziale di
investitori qualificati: «comprese le persone
fisiche e le piccole e medie imprese, come definiti
dalla Consob con regolamento in base ai criteri
fissati dalle disposizioni comunitarie» (art. 100,
1° co., lett. a, TUF).
Il legislatore affronta
il caso dei prodotti finanziari, oggetto in Italia o
all’estero di un collocamento riservato, che
circolano successivamente in Italia e vengono
trasferiti a investitori non qualificati. Per questa
evenienza, e al sussistere di certe condizioni, la
nuova disciplina legislativa stabilisce (come
vedremo meglio sotto): 1) la nullità dei contratti e
2) l’obbligo di risarcire il danno. Il meccanismo
che si vuole reprimere è il seguente: l’offerta, da
indirizzata a investitori qualificati (non bisognosi
di particolare protezione), si trasforma in
un’offerta indirizzata a investitori non qualificati
(bisognosi, invece, di speciale tutela). Il
legislatore intravede nella doppia vendita (prima a
investitori qualificati, poi a non qualificati) un
sistema, in sostanza fraudolento, con cui i
risparmiatori più deboli vengono privati della
protezione che – altrimenti - la legge riconosce
loro.
Per evitare un risultato del genere, la rivendita
sistematica a soggetti diversi da investitori
qualificati viene equiparata a un’offerta al
pubblico.
La rivendita, per
rilevare ai fini della disposizione in esame, deve
essere stata «sistematica».
La nozione di «sistematicità» non è data dal
legislatore e spetta dunque alla giurisprudenza
attribuirvi un significato concreto. Si può
escludere che la vendita in pochi casi di prodotti
finanziari nei primi 12 mesi a investitori non
qualificati configuri la sistematicità richiesta
dalla legge. Per il resto bisognerà probabilmente
confrontare ex post l’ammontare della
emissione originaria (si supponga 100 milioni di
euro) e stabilire in che percentuale tale emissione
sia stata rivenduta a investitori non qualificati.
Se tale percentuale supera il 50% (nell’esempio
fatto: sono stati venduti a investitori non
qualificati almeno 50 milioni di euro del prodotto
finanziario nei primi 12 mesi), è altamente
probabile che si sia verificata una rivendita
«sistematica». Per il resto è difficile, in assenza
di parametri precisi forniti dal legislatore,
stabilire quale percentuale basti affinché il
requisito di legge sia soddisfatto.
Oltre alla difficoltà causata dall’indeterminatezza
della nozione di «sistematicità», dal punto di vista
pratico gli investitori si dovranno confrontare con
significativi problemi di ordine processuale.
Spetterà difatti ai risparmiatori provare il
carattere sistematico della rivendita, prova che può
risultare difficile. Chi agisce in giudizio come
singolo investitore, difatti, non può sapere (e,
comunque, ha difficoltà a provare) se e in che
misura quei prodotti finanziari sono stati rivenduti
in modo sistematico.
Quale ulteriore elemento costitutivo della
fattispecie, la legge prevede che la rivendita non
deve ricadere in «alcuno dei casi di inapplicabilità
previsti dall’articolo 100». Questa disposizione
contiene un’elencazione relativamente lunga di casi
d’inapplicabilità delle norme del capo primo sulla
offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita,
fra le quali l’obbligo di prospetto. L’eccezione
significa che, in alcune ipotesi, i rimedi previsti
dall’art. 100-bis, 3° co., TUF non possono
trovare applicazione nonostante la rivendita avvenga
a investitori non qualificati. Si pensi al caso di
un’offerta rivolta «a un numero di soggetti non
superiore a quello indicato dalla Consob con
regolamento» (art. 100, 1° co., lett. b TUF).
Se la soglia fissata dall’autorità di vigilanza non
è raggiunta, non si applicano le disposizioni del
capo primo. In un caso del genere la rivendita può
avvenire a (un limitato numero di) investitori non
qualificati, senza che questi possano usufruire dei
rimedi della nullità del contratto e del
risarcimento del danno. Del resto, il fatto che il
legislatore escluda dall’ambito di applicazione
della disposizione in commento le rivendite «non
sistematiche» induce a pensare che per la legge ciò
che conti sia non tanto la tutela di singoli
investitori quanto piuttosto il rischio di
collocamenti ingenti a investitori non qualificati.
Ai fini della norma in
commento non ha rilievo da chi provenga la richiesta
di concludere il contratto di compravendita dei
prodotti finanziari.
Tale richiesta può provenire dall’intermediario, che
ha le obbligazioni in portafoglio, oppure dal
cliente. L’origine dell’iniziativa è irrilevante,
cosicché anche nel caso in cui la banca venda i
prodotti finanziari su proposta dell’investitore,
essa può essere chiamata a rispondere del danno che
ne deriva, naturalmente sempre a condizione che la
rivendita presenti caratteri di «sistematicità». La
possibilità di azionare i rimedi di cui all’art.
100-bis, 3° co., TUF dipende in ogni caso dal
carattere di sistematicità della rivendita. Se la
rivendita è occasionale, il singolo cliente non gode
di tutela. Come già accennato, il fine della
disposizione è dunque non tanto quello di proteggere
i singoli investitori, bensì quello di ostacolare le
emissioni di obbligazioni prive di prospetto, se
esse sono – nella realtà delle cose - destinate a un
ampio numero d’investitori non qualificati.
La
rivendita sistematica deve avvenire nel termine di
12 mesi dal momento del collocamento riservato agli
investitori qualificati. Per quale ragione il
legislatore prevede un tale limite temporale? La
previsione di un termine del genere impedisce agli
investitori qualificati, cedendo immediatamente i
prodotti finanziari, di scaricare subito su terzi il
rischio dell’insolvenza dell’emittente. Gli
investitori qualificati perdono così interesse a
cedere i prodotti finanziari di emittenti a rischio
d’insolvenza nei primi 12 mesi dal collocamento,
perché – agendo in questo modo – sarebbero esposti
alla eccezione di nullità del contratto da parte
degli acquirenti. Per un primo periodo di tempo il
rischio insolvenza rimane dunque a carico degli
investitori qualificati (almeno nella misura in cui
gli investitori non qualificati si attivano e
agiscono in giudizio per ottenere soddisfazione
delle proprie ragioni). Decorsi 12 mesi senza che
l’insolvenza si sia verificata, i prodotti
finanziari possono ritenersi come ragionevolmente
sicuri e nulla osta a una loro cessione a
investitori non qualificati.
La
fissazione di un limite temporale da parte della
legge impone di chiedersi cosa succeda se la
rivendita avviene dopo tale termine. Se la rivendita
avviene decorso il periodo di tempo di 12 mesi, non
si ha un’offerta pubblica ai sensi del 2° co. Ne
consegue altresì che non si applica l’art. 100-bis,
3° co., TUF. La soluzione fatta propria dal
legislatore appare equilibrata: come accennato, se
gli investitori qualificati hanno tenuto in
portafoglio per così tanto tempo i prodotti
finanziari senza che si verificasse l’insolvenza
degli emittenti, tali prodotti possono ritenersi
ragionevolmente sicuri e gli investitori qualificati
possono procedere a rivenderli agli investitori non
qualificati senza necessità di prospetto.
Altra caratteristica della fattispecie in esame è
che il legislatore si occupa solo della rivendita
«sistematica» dei prodotti finanziari. Bisogna
allora chiedersi di quale tutela goda il cliente cui
sia stato rivenduto un prodotto finanziario in via
occasionale (e non nel contesto di un’operazione
sistematica di rivendita). Potrebbe cioè accadere
che gli investitori qualificati tengano in
portafoglio il grosso dei prodotti finanziari
originariamente acquistati, salvo – ma solo in
alcuni casi – rivenderli ai risparmiatori nei primi
12 mesi successivi al collocamento riservato. In una
ipotesi del genere, i rimedi previsti dall’art. 100-bis,
3° co., TUF non sono applicabili, considerato il
limite temporale stabilito espressamente dalla
legge.
Ciò
nonostante, gli investitori non sono privi di
tutela. I clienti possono difatti richiamarsi alla
eventuale inosservanza delle norme di comportamento
degli intermediari finanziari fissate dall’art. 21
TUF. In particolare si potrebbe contestare alle
banche la violazione dei generali canoni di
diligenza, correttezza e trasparenza oppure la
violazione di più specifiche regole di condotta,
quali quelle in materia d’informazione, di
adeguatezza e di conflitti d’interessi.
In altre parole è
ragionevole ritenere che l’art. 100-bis TUF
concorra con l’art. 21 TUF.
Più precisamente il rapporto fra le due disposizioni
pare essere quello di legge speciale e legge
generale. Laddove ne ricorrano gli specifici
presupposti, si applicano i rimedi (nullità +
risarcimento) previsti dall’art. 100-bis TUF.
Laddove non ne siano soddisfatti gli specifici
presupposti, il cliente può far valere l’eventuale
violazione delle norme di comportamento degli
intermediari finanziari.
4.
Il caso particolare
dell’emissione all’estero di prodotti finanziari.
Giova soffermarsi
sull’inciso, contenuto nell’art. 100-bis, 2°
co., TUF, secondo cui la responsabilità sussiste con
riferimento a prodotti finanziari che abbiano
costituito oggetto in Italia o «all’estero» di un
collocamento riservato a investitori qualificati. Vi
sono difatti ragioni ben precise che hanno spinto il
legislatore a inserire una precisazione del genere
(«all’estero») nel testo normativo. Per comprenderle
è necessaria una digressione sulla giurisprudenza in
materia di violazione delle disposizioni imperative
che regolavano la sollecitazione all’investimento.
La
giurisprudenza si è occupata di un interessante
profilo di nullità per contrarietà a disposizione
imperativa (art. 1418 c.c.). Si tratta della
possibile violazione di quelle norme cogenti che
regolavano la sollecitazione all’investimento (artt.
94 ss. TUF previgente).
L’art. 100 TUF vigente prima della riforma del 2007
escludeva l’applicazione delle disposizioni sulla
sollecitazione all’investimento in una serie di
casi, fra cui – tra l’altro – nell’ipotesi di
sollecitazioni rivolte ai soli investitori
qualificati. La ratio della disposizione
risiede nel fatto che se la sollecitazione si
rivolge a soggetti esperti non è necessario
osservare le disposizioni relative alla
predisposizione e alla pubblicazione del prospetto.
Si vuole in questo modo semplificare l’operazione.
L’osservanza di tutti gli adempimenti in materia di
sollecitazione richiede tempi lunghi e costi
elevati. Quando gli investitori cui è rivolta
l’offerta sono esperti del settore, il legislatore
ritiene insensato imporre una procedura complicata e
costosa. Il fine degli adempimenti connessi al
prospetto (= l’appropriata informazione di un
destinatario medio) perde d’importanza quando gli
investitori sono qualificati.
La
prassi ha però escogitato dei meccanismi con i quali
venivano aggirate le disposizioni sulla
sollecitazione all’investimento, al fine di produrre
l’effetto di vendere a investitori non qualificati
titoli che erano invece originariamente destinati a
investitori qualificati. Lo stratagemma che veniva
utilizzato in passato, con una certa frequenza, era
il seguente: gli strumenti finanziari venivano
dapprima acquistati da investitori qualificati,
senza necessità di prospetto in virtù dell’art. 100,
1° co., lett. a, TUF previgente;
immediatamente dopo i titoli venivano venduti a
investitori non qualificati.
Il Tribunale di Milano
si è espresso in modo critico nei confronti di
questa prassi in un’importante sentenza del 2006.
La conclusione cui giunge l’autorità giudiziaria
milanese è che la violazione delle disposizioni
sulla sollecitazione all’investimento tramite la
c.d. offerta indiretta (= meccanismo di immediata
rivendita a investitori non qualificati) è idonea a
fondare una declaratoria di nullità dei contratti
per violazione del superiore principio della
integrità dei mercati. Il Tribunale di Milano
ritiene che sussistano i presupposti per considerare
unitariamente le due operazioni (prima vendita
dall’emittente all’intermediario e seconda vendita
dall’intermediario ai clienti della banca).
La vicenda di cui si è
occupato il Tribunale di Milano è quella, nota,
delle obbligazioni emesse da società facenti parte
del gruppo Cirio. Nel periodo 1999-2000 tale gruppo
si trovò ad affrontare forti difficoltà finanziarie,
aggravate da un’esposizione particolarmente elevata
nei confronti di numerosi gruppi bancari italiani e
stranieri. Per far fronte a tali difficoltà, le
società del gruppo deliberarono di dar luogo a un
consistente prestito obbligazionario di complessivi
1.125.000.000 di euro, suddiviso in varie emissioni.
Tutte le emissioni furono effettuate da emittenti di
diritto lussemburghese, create ad hoc ed
estranee alla Cirio italiana operante nel settore
dell’industria agro-alimentare. Secondo il Tribunale
di Milano il ricorso all’euro-mercato ha consentito
l’elusione del controllo delle preposte autorità
nazionali e del rigido limite quantitativo previsto
per le emissioni obbligazionarie dal nostro
ordinamento. Considerati i limiti previsti dalla
legge all’emissione di obbligazioni (fissate
nell’art. 2412, 1° co., c.c.),
operazioni come quelle poste in essere dal gruppo
Cirio sarebbero state improponibili in Italia e per
questa ragione si è fatto ricorso, attraverso
società-«veicolo», a un ordinamento - come quello
lussemburghese - dove è consentita l’emissione di
titoli obbligazionari in misura pressoché illimitata
da parte di società a ridotta capitalizzazione, con
l’adozione di adempimenti minori presso le autorità
di vigilanza.
Secondo il Tribunale di Milano bisogna dare rilievo
alle finalità complessive dell’operazione. Se
risulta che i titoli vengono emessi dall’emittente e
comprati dall’intermediario al fine di collocarli
presso investitori non qualificati non può operare
l’esenzione dall’obbligo di pubblicare il prospetto.
Secondo l’autorità giudiziaria milanese si può
ritenere che le offerte indirette violino sia la
ratio sia la sostanza della legge e che, in
determinate circostanze, simulino una sollecitazione
all’investimento. Nella maggior parte di esse appare
difatti ravvisabile un tacito accordo fra emittente
e intermediario o, quantomeno, la consapevolezza che
gli strumenti finanziari saranno offerti ai clienti
in tempi assai brevi, se non addirittura
immediatamente. L’intera operazione (primo
passaggio: emissione; secondo passaggio: acquisto da
parte dell’intermediario; terzo passaggio: acquisto
da parte dei clienti della banca) era finalizzata al
collocamento degli strumenti finanziari presso
investitori non qualificati. Il Tribunale di Milano
giunge alla conclusione che i contratti sono nulli.
Ne consegue l’obbligo dell’intermediario di
restituire le somme messe a disposizione per
l’investimento. Formalmente l’offerta delle
società del gruppo Cirio era rivolta a intermediari
finanziari, ossia a investitori qualificati.
Nella sostanza l’offerta era rivolta ai clienti
delle banche, vale a dire a investitori non
qualificati. L’esenzione di cui all’art. 100, 1° co.,
lett. a, TUF previgente non poteva trovare
applicazione. L’emittente ha violato disposizioni
imperative: quelle che impongono la predisposizione
e la pubblicazione del prospetto.
La
sentenza del tribunale di Milano del marzo 2006
conclude nel senso che sono stati posti in essere
contratti in frode alla legge. Il riferimento è a
quanto previsto dall’art. 1344 c.c., secondo cui «si
reputa altresì illecita la causa quando il contratto
costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di
una norma imperativa». L’illiceità della causa
produce nullità del contratto ai sensi dell’art.
1418, 2° co., c.c. Se la causa del contratto è
illecita, l’operazione è nulla e i contraenti sono
obbligati alle restituzioni.
Cerchiamo di esaminare criticamente il ragionamento
del Tribunale di Milano. Gli elementi costitutivi
della fattispecie della frode alla legge sono due:
una «norma imperativa» e un «contratto».
La
«disposizione imperativa», nel caso affrontato dal
Tribunale di Milano, è data dall’art. 94 TUF
previgente (obbligo di pubblicare il prospetto). Il
prospetto è finalizzato all’informazione degli
investitori. Tramite la sua pubblicazione si
realizza, oltre all’informazione dei singoli
investitori, un mercato finanziario informato e -
così facendo - si garantisce il buon funzionamento
dello stesso. Le disposizioni sulla sollecitazione
all’investimento si devono ritenere imperative
poiché il bene tutelato dalla norma (il buon
funzionamento del mercato finanziario) è di
carattere pubblico.
Per
l’applicazione dell’art. 1344 c.c. occorre poi un
«contratto». Qual è, nel caso affrontato dal
Tribunale di Milano, il contratto? La pronuncia
dell’autorità giudiziaria milanese dichiara «la
nullità dei contratti di investimento di cui è
causa». Dal testo della sentenza non si comprende
però con certezza se la declaratoria di nullità
riguardi il contratto di collocamento oppure quello
d’intermediazione oppure quello di compravendita.
Sono in effetti intercorse tre relazioni
contrattuali:
1)
il contratto di collocamento fra emittente e
intermediario finanziario;
2)
il contratto d’intermediazione (contratto-quadro)
fra banca e cliente;
3)
lo specifico contratto di compravendita delle
obbligazioni Cirio fra intermediario e cliente.
Analizziamo qui di seguito, partitamente, questi tre
rapporti contrattuali.
Anzitutto fra emittente e intermediario è stato
concluso un contratto di collocamento. Ci si può
dunque chiedere se tale rapporto contrattuale fra
società lussemburghese (emittente) e banca italiana
(intermediario) sia in frode alla legge. Emittente e
intermediario sembrano, in effetti, strutturare una
doppia vendita degli strumenti finanziari
(dall’emittente all’intermediario e, subito dopo,
dall’intermediario agli investitori privati)
finalizzata all’aggiramento delle disposizioni sulla
sollecitazione all’investimento. Ciò nonostante non
dovrebbe ricorrere una «frode alla legge». Difatti
era il legislatore stesso che, nel rapporto fra
emittente e intermediario, esentava dalla
pubblicazione del prospetto. Dal momento che
l’emittente (società Cirio di diritto
lussemburghese) ha venduto gli strumenti finanziari
a un investitore qualificato (banca italiana), non
vi era necessità di prospetto ai sensi dell’art.
100, 1° co., lett. a, TUF previgente.
Il rapporto contrattuale
fra emittente e intermediario potrebbe invece essere
configurato come contratto «in frode ai terzi». La
Corte di cassazione ha avuto modo di occuparsi di
questa fattispecie, stabilendo che l’intento di
recare pregiudizio ad altri soggetti (nel caso
affrontato dalla sentenza del Tribunale di Milano si
tratterebbe degli investitori non qualificati) non
rientra di per sé nella fattispecie del contratto in
frode alla legge, sia perché il negozio in frode
alla legge è ipotesi distinta da quella del negozio
in frode ai terzi, sia perché non si rinviene
nell’ordinamento una norma che stabilisca in via
generale l’invalidità del contratto stipulato in
frode ai terzi, ai quali ultimi, invece,
l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati
alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possono
risentire dall’altrui attività negoziale.
Nel
contesto che qui interessa bisogna attribuire la
giusta rilevanza al fatto che l’emittente versava in
una grave situazione debitoria. Il gruppo Cirio era
indebitato nei confronti di diverse banche italiane
e straniere e fra tali istituti di credito
rientravano anche gli intermediari chiamati a
collocare le obbligazioni. Ecco allora profilarsi un
conflitto d’interessi. Le banche collocano gli
strumenti finanziari poiché, così facendo,
consentono all’emittente d’incassare danari, i quali
vengono poi utilizzati per ripianare i debiti nei
confronti dell’intermediario. L’interesse alla
complessiva operazione finanziaria è comune a
emittente e intermediario: entrambi vogliono che gli
strumenti finanziari vengano collocati presso
investitori non qualificati e per il raggiungimento
di tale fine accettano di cagionare un danno ai
risparmiatori. Sotto questo profilo il contratto di
collocamento fra emittente e intermediario è in
frode agli acquirenti finali delle obbligazioni.
Vi è
poi un secondo livello contrattuale: si tratta del
contratto d’intermediazione finanziaria fra banca e
cliente. È il contratto-quadro, in esecuzione del
quale è stata poi posta in essere la compravendita.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Milano non pare
sussistano i presupposti per ritenere che il
contratto d’intermediazione sia stato posto in
essere in frode alla legge. La ragione sta nel fatto
che il cliente non intendeva eludere l’applicazione
di una norma imperativa. È possibile che
l’investitore non qualificato non fosse nemmeno a
conoscenza dell’esistenza di disposizioni cogenti
che imponevano la redazione e la pubblicazione del
prospetto. Non si può dimenticare che il contratto
d’intermediazione intercorre fra l’intermediario
finanziario e i clienti: affinché vi sia frode in
questo contratto occorrerebbe un accordo fra
intermediario e cliente con il quale si aggira una
disposizione imperativa. Ma nel caso di specie non
vi è alcun accordo in tal senso.
Anche con riferimento al terzo livello contrattuale
(contratto di vendita delle obbligazioni
dall’intermediario finanziario all’investitore non
qualificato) non vi dovrebbe essere stata frode alla
legge. Come nel caso del contratto
d’intermediazione, la ragione risiede nel fatto che
parte del contratto è il cliente finale, e questi
non è l’autore, bensì – semmai - la vittima del
raggiro architettato da emittente e banca.
L’utilizzo di società
estere offre un vantaggio agli emittenti: i veicoli
stranieri possono essere assoggettati a una
disciplina meno stringente di quella italiana in
materia di emissione di obbligazioni. È il caso, ad
esempio, delle società di diritto lussemburghese. In
una fattispecie del genere, l’operazione è
assoggettata alla legge del Lussemburgo.
Il diritto lussemburghese prevede la possibilità di
emettere obbligazioni oltre i limiti fissati
dall’ordinamento italiano. Se ci si avvale di una
società estera, il limite italiano fissato dall’art.
2412, 1° co., non è applicabile. Ciò costituisce un
vantaggio competitivo di cui le imprese vogliano
beneficiare.
L’utilizzo di veicoli esteri per l’emissione di
obbligazioni, per quanto benefico per le società che
se ne avvalgono, comporta rischi maggiori per gli
investitori. La presenza di limiti meno stringenti
fa sì che possano essere emessi strumenti finanziari
più rischiosi. A garanzia del pagamento degli
interessi e della restituzione della somma investita
vi può essere meno del doppio del capitale sociale e
delle riserve, come richiesto dal diritto italiano.
Il rischio che si verifichi un’incapacità di
pagamento dell’emittente è maggiore. Si comprendono
così le ragioni per cui è stata introdotta una
disposizione come il nuovo art. 100-bis TUF:
per ridurre il rischio cui sono esposti gli
investitori, tale norma prevede la nullità dei
contratti e un’ipotesi di responsabilità civile in
capo ai soggetti abilitati presso i quali è avvenuta
la rivendita dei prodotti finanziari.
5.
I rimedi a disposizione dell’acquirente (art.
100-bis, 3° co., 1a
frase, TUF).
Per
il caso di omessa pubblicazione del prospetto
(quando invece si sarebbe dovuto pubblicare), la
legge prevede due rimedi: «l’acquirente, che agisce
per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale, può far valere la nullità del
contratto e i soggetti abilitati presso i quali è
avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari
rispondono del danno arrecato» (art. 100-bis,
3° co., TUF).
Va sottolineato che la
fattispecie in esame (concorrenza del duplice
rimedio della nullità del contratto e del
risarcimento del danno) non ha nulla a che fare con
il diverso tema della responsabilità degli
intermediari finanziari per violazione di norme di
comportamento. Al riguardo sono state pronunciate,
nel dicembre del 2007, due importanti sentenze della
Corte di cassazione, le quali hanno stabilito che la
violazione delle regole di condotta non può mai dare
luogo a nullità del contratto, bensì solo
all’applicazione degli altri rimedi (risarcimento
del danno, annullamento e risoluzione del contratto)
previsti dall’ordinamento.
Più precisamente la massima pronunciata è nel senso
che la violazione dei doveri d’informazione del
cliente e di corretta esecuzione delle operazioni
che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati
alla prestazione dei servizi d’investimento
finanziario può dar luogo a responsabilità
precontrattuale, con conseguente obbligo di
risarcimento dei danni, ove tali violazioni
avvengano nella fase precedente o coincidente con la
stipulazione del contratto d’intermediazione
destinato a regolare i successivi rapporti fra le
parti; può invece dar luogo a responsabilità
contrattuale, ed eventualmente condurre alla
risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di
violazioni riguardanti le operazioni d’investimento
o disinvestimento compiute in esecuzione del
contratto d’intermediazione finanziaria in
questione. In nessun caso, in difetto di previsione
normativa in tal senso, la violazione dei
suaccennati doveri di comportamento può però
determinare la nullità del contratto
d’intermediazione, o dei singoli atti negoziali
conseguenti, a norma dell’art. 1418, 1° co., c.c..
La
fattispecie oggetto dell’art. 100-bis TUF è
diversa da quella dell’art. 21 TUF. Nel primo caso
il legislatore sanziona non tanto la violazione di
norme di comportamento, bensì la strutturazione di
un’operazione (fraudolentemente) finalizzata a
vendere prodotti finanziari a investitori non
qualificati in assenza di prospetto. Inoltre
un’altra differenza consiste nel fatto che la
nullità per violazione di norme di comportamento è
una nullità virtuale (non testuale), mentre nel caso
dell’art. 100-bis, 3° co., TUF la nullità è
testuale.
Tornando all’esame dell’art. 100-bis, 3° co.,
TUF, la nullità del contratto e il risarcimento del
danno non possono essere chiesti da qualsiasi
acquirente dei prodotti finanziari, ma solo
dall’acquirente «che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale».
L’approccio è simile a quello utilizzato nel codice
del consumo, in cui si distingue fra «consumatore o
utente» («la persona fisica che agisce per scopi
estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta») e
«professionista» («la persona fisica o giuridica che
agisce nell’esercizio della propria attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale, ovvero un suo intermediario») (art. 3
cod. cons.). Il legislatore, seguendo l’impostazione
comunitaria, non vuole porre sullo stesso piano
tutti gli investitori. I rimedi previsti dall’art.
100-bis, 3° co., TUF sono riservati ai soli
acquirenti reputati deboli: quelli che agiscono per
scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale.
Bisogna peraltro rilevare che, in un’ottica di
protezione del contraente debole, la distinzione
operata dal legislatore non convince appieno: anche
chi agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale rimane un
investitore non qualificato e, come tale, molto
probabilmente bisognoso di tutela. La legge ha
tuttavia ritenuto opportuno operare questa
catalogazione, che distingue in base agli scopi per
cui un soggetto agisce, al fine di separare il più
chiaramente possibile i soggetti (presumibilmente)
deboli da quelli (presumibilmente) forti.
La
scelta del legislatore determina inoltre un vuoto di
tutela, nel senso che gli investitori non
qualificati che agiscono per scopi attinenti
all’attività imprenditoriale o professionale non
possono fare affidamento sulla disposizione in
commento. Ne consegue che tali soggetti - comprati i
prodotti finanziari da investitori qualificati -
sono costretti a tenerseli (non potendo invocare la
nullità del contratto), nonostante li abbiamo
comprati in assenza di prospetto e dunque
d’informazioni sulle loro caratteristiche.
In una situazione del
genere potrebbe forse essere utilizzata, quale base
normativa al fine di tutelare gli investitori,
l’art. 94 (8° e 9° co.) TUF.
Perplessità in merito all’applicabilità di tali
disposizioni sorgono però in considerazione del
fatto che si tratta di norme che si occupano di
responsabilità «da prospetto», mentre nel caso che
qui interessa ricorre una responsabilità «da omesso
prospetto». L’art. 94 TUF presuppone l’esistenza di
un prospetto (seppure non veritiero e/o non
completo), mentre l’art. 100-bis TUF
presuppone l’assenza totale di un prospetto. Bisogna
peraltro considerare che l’art. 100-bis, 1°
co., TUF qualifica la vendita sistematica di
prodotti finanziari ingiustamente esentati da
prospetto come un’offerta pubblica, con conseguente
obbligo di pubblicazione del prospetto. Ne deriva
che gli offerenti devono procedere alla
pubblicazione. Nel caso in cui il prospetto fosse
non veritiero e/o non completo, si potrebbe far
valere la responsabilità ex art. 94 TUF.
Occorre tuttavia rilevare che il prospetto
pubblicato dopo la rivendita sistematica tenderebbe
a essere veritiero e completo in quanto i prodotti
finanziari sono già stati rivenduti e, dunque, non
vi è più alcuna necessità d’ingannare il pubblico al
fine di facilitare la vendita dei prodotti. Nel
complesso è quindi dubbio che il meccanismo previsto
dall’art. 94 TUF possa risultare di una qualche
utilità per gli investitori non qualificati che,
agendo per scopi connessi all’attività
imprenditoriale o professionale, non possono fare
affidamento sull’art. 100-bis TUF.
Come
si è però già scritto sopra, in aggiunta alla
teorica possibilità di richiamare l’art. 94 TUF,
rimane ferma la possibilità di far valere la
responsabilità degli intermediari finanziari per
inosservanza delle norme di comportamento (art. 21
TUF). Anche l’acquirente che agisce per scopi
connessi all’attività imprenditoriale o
professionale può pertanto invocare la violazione
delle regole di condotta e far valere la
responsabilità degli intermediari. Mentre l’azione
in giudizio ex art. 100-bis, 3° co.,
TUF viene riservata solo a certi soggetti (chi ha
agito per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale), non paiono
rinvenirsi limiti di tipo soggettivo all’esperibilità
delle azioni in giudizio derivanti dall’inosservanza
di norme di comportamento.
La
nullità che può essere fatta valere da alcuni
soggetti soltanto (e non da qualunque persona), così
come è quella prevista dall’art. 100-bis, 3°
co., TUF, è detta «relativa». Secondo la regola
generale del codice civile, «la nullità può essere
fatta valere da chiunque vi ha interesse» (art. 1421
c.c.). Se si applicasse questo principio al caso qui
in esame, si avrebbe l’effetto che anche gli
investitori qualificati potrebbero eccepire la
nullità del contratto. Il legislatore desidera
evitare questo risultato in quanto ritiene che gli
investitori qualificati, avendo posto in essere un
comportamento scorretto (ossia la rivendita
sistematica dei prodotti finanziari a investitori
non qualificati in assenza di prospetto), non siano
degni di tutela. La legge prevede allora
espressamente che solo i soggetti deboli del
rapporto contrattuale (gli acquirenti) possano far
valere la nullità.
Al
rimedio della nullità del contratto si affianca la
possibilità di chiedere il risarcimento del danno:
la legge stabilisce che «i soggetti abilitati presso
i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti
finanziari rispondono del danno arrecato» (art. 100-bis,
3° co., TUF). «Soggetti abilitati» sono «le SIM, le
imprese di investimento comunitarie con succursale
in Italia, le imprese di investimento
extracomunitarie, le SGR, le società di gestione
armonizzate, le SICAV nonché gli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco previsto
dall’articolo 107 del testo unico bancario e le
banche italiane, le banche comunitarie con
succursale in Italia e le banche extracomunitarie,
autorizzate all’esercizio dei servizi o delle
attività di investimento» (art. 1, 1° co., lett.
r, TUF).
Nel
caso più lineare i passaggi dei prodotti finanziari
sono due: 1) dall’emittente all’investitore
qualificato; 2) dall’investitore qualificato agli
acquirenti finali che agiscono per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale. In una
fattispecie così semplice la responsabilità è
evidentemente in capo all’unico investitore
qualificato che agisce. Nella prassi può tuttavia
capitare che si abbia l’intervento di una pluralità
di soggetti abilitati: i prodotti finanziari passano
da un primo gruppo di investitori qualificati a un
secondo gruppo di investitori qualificati per
essere, solo alla fine, ceduti da questo secondo
gruppo a investitori non qualificati. In un’ipotesi
del genere la responsabilità deve ritenersi
sussistere in capo all’ultimo anello della catena
distributiva, vale a dire a quegli investitori
qualificati che hanno venduto a investitori non
qualificati. È difatti chi vende a investitori non
qualificati ad alterare la natura di collocamento
riservato.
La responsabilità per
danni affermata dall’art. 100-bis, 3° co., 1a
frase, TUF, pare avere natura oggettiva.
Non sembra cioè rilevare lo stato soggettivo dei
rivenditori. Questa interpretazione è plausibile se
si riflette sul fatto che un investitore
qualificato, ossia un soggetto professionale,
esercitando la diligenza che deve connotare il suo
comportamento (art. 1176, 2° co., c.c.), non può non
sapere che i prodotti finanziari sono destinati a
investitori qualificati e non a investitori non
qualificati. Dunque il mero atto della rivendita
rende l’investitore qualificato civilmente
responsabile. Naturalmente l’investitore non
qualificato dovrà dimostrare la sussistenza di un
danno, normalmente coincidente con la differenza fra
il prezzo di acquisto dello strumento finanziario e
il prezzo di rivendita dello stesso.
L’art. 100-bis,
3° co., TUF prevede il concorso di due rimedi:
nullità del contratto e risarcimento del danno.
Tuttavia, probabilmente, gli investitori tenderanno
a orientarsi verso il primo di tali rimedi: la
nullità è difatti uno strumento più efficace del
risarcimento.
Sotto un primo profilo, conseguenza della nullità
del contratto è la restituzione delle prestazioni
che sono state effettuate dai contraenti senza
titolo. L’investitore qualificato riceve dunque in
restituzione i prodotti finanziari (che aveva
precedentemente venduto), mentre l’acquirente
ottiene la restituzione della somma originariamente
pagata per l’investimento. I prodotti finanziari
hanno di norma, al momento della restituzione, un
valore inferiore a quello che avevano all’inizio;
altrimenti l’acquirente non avrebbe avuto
l’interesse economico a chiedere la nullità del
contratto. Sotto un secondo profilo, l’esperimento
dell’azione di nullità è vantaggiosa in quanto essa
non richiede la soddisfazione di particolari oneri
probatori. Nel caso del risarcimento del danno può
invece essere difficile provare il danno nonché,
soprattutto, il nesso di causalità fra il
comportamento degli investitori qualificati e il
nocumento.
Per le ragioni esposte è
dunque probabile che le azioni che verranno
intentate dagli investitori sulla base dell’art.
100-bis, 3° co., 1a frase, TUF
mireranno a ottenere la nullità del contratto.
L’attore potrebbe chiedere, in aggiunta, il
risarcimento del danno. Da un lato si potrebbe
chiedere all’autorità giudiziaria di ottenere il
ristoro delle spese subite in connessione con la
conclusione del contratto. Si tratta però, di norma,
di somme trascurabili. Di maggiore importanza
potrebbe invece essere la richiesta di ottenere il
ristoro del mancato guadagno.
L’investitore dovrebbe dimostrare che, se avesse
avuto la disponibilità delle somme, avrebbe
effettuato altri investimenti che gli avrebbero dato
un certo rendimento. La prova non è facile da
rendere, anche se – nel dubbio – l’autorità
giudiziaria potrebbe orientarsi al rendimento dei
titoli di Stato. Inoltre tale mancato guadagno è
coperto, almeno in parte, dagli interessi che
vengono corrisposti all’investitore non qualificato
in conseguenza della declaratoria di nullità. Ne
consegue che il risparmiatore deve dimostrare che,
se non avesse comprato i prodotti finanziari
riservati agli investitori qualificati, avrebbe
effettuato un determinato e specifico investimento
che - ex post - si è rivelato produrre un
rendimento maggiore di quello degli interessi
legali.
6.
Le sanzioni amministrative
e il coordinamento con il diritto societario (art.
100-bis, 3° co., 2a frase, TUF).
Il
legislatore specifica poi che «resta ferma
l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo
191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo
comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma,
del codice civile» (art. 100-bis, 3° co., 2a
frase, TUF).
A
scanso di equivoci il legislatore si premura di
ricordare che operano le sanzioni di tipo
amministrativo previste dall’art. 191 TUF. Questa
disposizione statuisce che «chiunque effettua
un’offerta al pubblico in violazione degli articoli
94, comma 1 e 98-ter, comma 1 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di importo non
inferiore ad un quarto del controvalore offerto e
fino ad un massimo di due volte in controvalore
stesso e, ove quest’ultimo non sia determinabile, di
importo minimo di centomila euro e massimo di due
milioni di euro» (art. 191, 1° co., TUF). Il
meccanismo previsto dal legislatore italiano è
quello di affiancare a sanzioni civili sanzioni
amministrative. I beni tutelati da certe
disposizioni sono di rango pubblicistico. Chi omette
di pubblicare un prospetto danneggia non solo i
singoli investitori che comprano i prodotti
finanziari, ma mette a repentaglio il buon
funzionamento dei mercati finanziari; di qui la
previsione di sanzioni amministrative. La
statuizione di sanzioni civilistiche nell’art. 100-bis,
3° co., 1a frase, TUF avrebbe potuto
condurre all’interpretazione che non è possibile
sanzionare gli autori del fatto anche
amministrativamente. Per evitare un esito
interpretativo del genere, il legislatore afferma
espressamente – nella 2a frase - la
possibilità di applicare sanzioni amministrative.
L’art. 100-bis,
3° co., frase 2, TUF, fa poi salva l’applicazione di
tre disposizioni specifiche in materia societaria:
l’art. 2412, 2° co.,
l’art. 2483, 2° co.,
e l’art. 2526, 4° co..
Le prime due norme prevedono, rispettivamente nella
s.p.a. e nella s.r.l., che chi trasferisce le
obbligazioni o i titoli di debito risponde della
solvenza della società nei confronti degli
acquirenti che non siano investitori professionali.
7.
L’eccezione per i titoli di
Stato (art. 100-bis, 4° co., TUF).
La
legge prevede infine che «il comma 2 non si applica
alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati
membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio
di qualità bancaria (rating investment grade)
assegnato da almeno due primarie agenzie
internazionali di classamento creditizio (rating),
fermo restando l’esercizio delle altre azioni
civili, penali e amministrative previste a tutela
del risparmiatore» (art. 100-bis, 4° co., TUF).
La
finalità dell’art. 100-bis TUF è quella di
tutelare l’investitore non qualificato contro il
pericolo di comprare prodotti finanziari che sono
riservati a investitori qualificati. Il rischio
economico sussiste in quanto il cattivo andamento
dell’emittente può determinare un evento
d’insolvenza e un danno in capo al risparmiatore. Vi
sono dei casi in cui il rischio di danno è
particolarmente ridotto. Per queste ipotesi il
legislatore detta una disciplina particolare.
Importante è difatti la figura dell’emittente, che
deve essere uno Stato membro dell’OCSE: si tratta
degli Stati maggiormente sviluppati, che
garantiscono solidità. In aggiunta bisogna che
almeno due primarie agenzie di rating
attestino l’elevato rating degli Stati. A
queste condizioni un’insolvenza è altamente
improbabile.
Ma
allora cosa succederebbe nel caso (altamente
improbabile) d’insolvenza di questi Stati? La
disposizione di legge esclude la possibilità di far
valere i rimedi di cui al 3° co. Non si potrà
pertanto chiedere la nullità del contratto né
ottenere il risarcimento del danno dai soggetti
abilitati. Rimane però ferma la possibilità di
esercitare le altre azioni civili, penali e
amministrative previste a tutela del risparmiatore.
La legge non specifica quali siano tali azioni, ma –
probabilmente – l’azione civile destinata al maggior
successo sarà quella fondata sulla inosservanza
delle norme di comportamento degli intermediari
finanziari.
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