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In data 22 Dicembre 2010, il Tribunale di Torino si
è pronunciato sulla responsabilità di un
intermediario finanziario, nei confronti di
un’investitrice che aveva acquistato in Italia
obbligazioni della Lehman Brothers Holdings Inc., la
famosa banca d’affari americana colpita dal più
grande crack della storia finanziaria
mondiale, culminato il 15 Settembre 2008 con la
richiesta di ammissione alla procedura del cd.
“fallimento pilotato” innanzi al Tribunale del
Distretto Sud di New York nell’ambito della
procedura concorsuale (case n. 08-1355) prevista dal
Chapter 11 dell’U.S. Bankruptcy Code.
In particolare, l’attrice aveva chiesto di accertare
la violazione, da parte della Banca, dell’obbligo
contenuto nell’ordine di borsa dell’11.10.07,
relativo all’acquisto di nominali Euro 778.000,00 di
obbligazioni Lehman, nonché dell’obbligo di
informare l’investitore circa l’andamento dei titoli
acquistati, contenuto negli artt. 21 e 23 del Testo
Unico della Finanza (c.d. TUF) e 28 Regolamento
Consob 11522/1998, anche in relazione all’art. 1176,
comma II, c.c. e conseguentemente condannare, ai
sensi dell’art. 1218 c.c. ovvero dell’art. 1453
c.c., la convenuta a pagare la somma di Euro
589.009,00, oltre interessi e rivalutazione.
Più
nel dettaglio, la difesa attorea lamentava il
mancato adempimento dell’obbligo di informazione c.d
continuativa in ordine all’andamento dei titoli
Lehman Brothers, precisando che un tal tipo di
dovere discendesse non solo dal disposto dell’art 21
del TUF
(fonte legale), ma direttamente dall’ordine di
investimento (fonte convenzionale), nel quale era
presente la seguente dicitura: “N.B
In base agli andamenti di mercato il titolo potrà
uscire dall’elenco successivamente alla data
dell’ordine, Il cliente sarà tempestivamente
informato se il titolo subisce una variazione
significativa del livello di rischio”.
Al riguardo, va segnalato la particolarità
dell’argomentazione, che rappresenta una novità
assoluta nella casistica giurisprudenziale e che lo
stesso Tribunale, nell’individuazione del thema
decidendum, non ha mancato di sottolineare:
“…l’oggetto del contendere tra le parti è costituito
dal mancato adempimento o meno, da parte della Banca
convenuta, agli obblighi informativi sulla stessa
gravanti e, nello specifico, all’obbligo di
informazione cd. continuativa in ordine
all’andamento dei titoli…In altre parole, dunque,
nella controversia in esame parte attrice del tutto
peculiarmente si duole soltanto di tale mancata
informazione o consulenza successiva…”
Ma procediamo con ordine, precisando che la
succitata clausola contenuta nell’ordine d’acquisto
faceva riferimento all’“elenco delle obbligazioni
basso rischio – basso rendimento”, predisposto
dal Consorzio Patti Chiari, che è un organismo
dell’industria bancaria costituito nel 2003, il
quale - almeno nelle intenzioni iniziali - avrebbe
dovuto promuovere la qualità, l’efficienza del
mercato e l'educazione finanziaria, sviluppando
programmi, strumenti e regole per favorire una
migliore relazione banca-cliente e per aiutare i
cittadini a far scelte consapevoli in materia
economico-finanziaria, offrendo strumenti semplici e
moderni di selezione dei prodotti.
Non è questa la sede per indagare il ruolo del
Consorzio Patti Chiari e le relative conseguenze del
suo non felice operato in danno dei risparmiatori
italiani, che si erano affidati alla correttezza e
veridicità delle notizie dallo stesso diffuse sulle
obbligazioni Lehman sino al giorno del
default.
Al riguardo, è, invece, certamente pertinente
sottolineare che le obbligazioni Lehman, per poter
rientrare nell’Elenco Patti Chiari, dovevano avere:
un rating non inferiore ad un A- ; un basso indice
di VaR, deputato a misurare la potenziale perdita
per il risparmiatore in caso di vendita del bond
prima della scadenza (il rischio di ribassi doveva
essere inferiore all'1% su base settimanale); la
denominazione in euro (nessun rischio cambio); la
provenienza da uno dei 30 Paesi dell'Ocse e la
quotazione su mercati ufficiali; una struttura non
complessa, con esclusione dei bond strutturati.
Se anche uno solo dei detti parametri non fosse
stato rispettato, secondo il Regolamento, doveva
essere data comunicazione agli investitori: tale
informativa doveva avvenire, ad opera delle banche,
al primo estratto conto successivo o comunicazione
periodica qualora l’aumento del rischio fosse stato
modesto ovvero nel termine di 2 giorni, qualora il
rischio fosse divenuto rilevante.
Dunque, secondo quanto riportato nel Regolamento
Patti Chiari, la banca aderente al Consorzio era
chiamata ad un dovere di informazione e
comunicazione costante e periodica nei confronti del
cliente.
Ebbene, il Tribunale di Torino, nella sentenza in
commento, individuava la configurabilità di un
obbligo di informazione continuativa in capo alla
Banca derivante da un’ulteriore fonte convenzionale
(appunto la clausola contenuta nell’ordine
d’acquisto).
Invero, secondo il giudicante tale obbligo
informativo doveva considerarsi ancora più
stringente, proprio in ragione della citata
clausola, che stabiliva testualmente “… Il
cliente sarà tempestivamente informato se il titolo
subisce una variazione significativa del livello di
rischio”.
Sul punto, il passaggio motivazionale appare scevro
da vizi logici ed assolutamente coerente sul piano
giuridico, tanto da meritare un meritato plauso, con
riferimento al punto in cui “…ritiene pertanto il
Tribunale di dover anzitutto rilevare come, per il
fatto in sé della adesione al Consorzio Patti
Chiari… gli istituti di credito abbiano assunto nei
confronti dei propri clienti specifici obblighi
informativi, che risultano essere diversi ed
ulteriori da quelli contenuti dalla normativa in
materia di intermediazione finanziaria…”.
A ciò aggiungasi – secondo il giudice unico
torinese - che la presenza della clausola
nell’ordine di acquisto, con la quale la banca si
obbligava ad informare “tempestivamente” il cliente
circa una variazione significativa del livello del
rischio, comportava un quid pluris sotto il
profilo informativo a beneficio dell’investitrice,
anche rispetto al termine previsto dal Regolamento
Patti Chiari.
Al riguardo, il Tribunale di Torino operava un
raffronto tra le due clausole sopra citate,
affermando che a) il concetto espresso dall’avverbio
“tempestivamente” indicava, in rapporto alle
caratteristiche della fattispecie concreta, un
termine anche più breve dei due giorni (rispetto al
quale comunque il detto avverbio non costituisce
certo un sinonimo); b) che con la clausola contenuta
nell’ordine di investimento oggetto di causa, la
banca odierna convenuta, già aderente al Consorzio
Patti Chiari si era ulteriormente autolimitata nel
rapporto con il cliente, ponendosi un termine più
severo (rispetto a quello di due giorni si cui al
Regolamento Patti Chiari) per assolvere all’obbligo
di cd. informazione continuativa sull’andamento del
titolo.
Ebbene, la valorizzazione in chiave negoziale
dell’ordine d’acquisto operata dal giudicante viene
salutata con grande favore dagli scriventi, nella
misura in cui attribuisce concretezza alla dinamica
del rapporto di intermediazione, evitando di
incorrere in valutazioni - spesso meramente
formalistiche della modulistica bancaria - che
portano alcuni magistrati a mortificare i drammi del
risparmio tradito.
Com’è noto, infatti, l’ordine d’acquisto rappresenta
per la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria un
rapporto contrattuale aggiuntivo e non autonomo, che
trova la sua fonte principale nel contratto di
intermediazione finanziaria, che deve essere
necessariamente sottoscritto prima
dell’investimento, a pena di nullità.
Appare piuttosto evidente, che qualora all’interno
dei singoli ordini siano presenti clausole che
impegnano le parti, esse avranno, senza dubbio,
efficacia vincolante, come correttamente rilevato
dal Tribunale di Torino.
Pertanto, a fronte dell’impegno espresso di
informare tempestivamente la cliente in caso di
variazione dei titoli in elenco Patti Chiari, la
banca – direttamente ovvero tramite il Consorzio cui
aveva aderito – aveva sicuramente l’obbligo di
verificare se anche uno solo dei parametri di
rischio si fosse alterato.
Poichè, nel caso delle obbligazioni Lehman, il
titolo non poteva entrare ovvero doveva uscire
dall'Elenco Patti Chiari e la verifica rigorosa di
tali condizioni doveva essere garantita, come si
leggeva sempre sulla guida, da una metodologia di
selezione dei titoli.
Tuttavia, dimostrando un atteggiamento ritenuto
negligente dal Tribunale piemontese, la banca non
segnalava alla risparmiatrice che per i Titoli
Lehman il rischio di credito era diventato altissimo
ed ancora di più il rischio di mercato, tanto è vero
che tutti gli operatori finanziari si erano
assicurati dal fallimento dell’emittente attraverso
i ricorso ai credit defaul swap (cds), i cui
premi avevano registrati fortissimi rialzi.
Del resto, la necessità di eliminare per tempo i
Titoli Lehman dall’Elenco Patti Chiari – e nel caso
qui in commento di avvisare la convenuta - risultava
dalle prescrizioni indicate nella stessa guida
pratica rilasciata ai clienti, dove si ribadiva che
l’Elenco era composto da titoli, il cui VaR
esprimeva oscillazioni di valore che, nel 99% dei
casi, non superavano l’1% su base settimanale
(corrispondente ad un VaR giornaliero inferiore o
uguale allo 0,003125, ossia allo 0,3125%).
Tutto ciò confermava che il processo di compilazione
e gestione dell’Elenco non fosse statico, ma
dinamico e avrebbe dovuto essere sottoposto a
quotidiane verifiche e a costante aggiornamento sul
rispetto dei requisiti di classificazione e
rischiosità dei titoli.
Se tali verifiche fossero state correttamente
effettuate, i Titoli Lehman non sarebbero dovuti
restare nell’Elenco Patti Chiari, in quanto la
procedura, così come pubblicizzata ed espressamente
dichiarata, avrebbe dovuto prevenire spiacevoli
sorprese per i risparmiatori.
Purtroppo, però, addirittura nel giorno del
default, i Titoli Lehman mantenevano la loro
posizione all’interno dell’Elenco Patti Chiari e
venivano presentati come a basso rischio, nello
stesso momento in cui gli amministratori della
Lehman Brothers Hondings Inc. presentavano al
Tribunale Fallimentare di New York la richiesta di
“fallimento”.
Opportunamente, quindi, al Tribunale di Torino non
mancava la sensibilità di valutare quanto sopra
illustrato, prendendosi la responsabilità di
tutelare quel bene costituzionalmente protetto
rappresentato dal pubblico risparmio, facendo
corretta applicazione dell’art. 35 del Codice del
Consumo (oltre che degli artt. 1369 e 1370 c.c.) per
dirimere qualche dubbio interpretativo sul
significato dell’avverbio “tempestivamente” in
termini più favorevoli all’investitore.
Pertanto, accertata l’esistenza di un obbligo
informativo di fonte negoziale, particolarmente
incisivo per la banca intermediaria e maggiormente
favorevole per l’investitore, il Tribunale riteneva
effettivamente verificate le condizioni di
informazione “tempestiva”, osservando la curva dei
prezzi del titolo Lehman tra il 10 e il 12 settembre
2008 e considerando la notevole dimensione
dell’investimento e la dichiarata volontà della
cliente di ridurre progressivamente il volume del
medesimo.
Ne conseguiva l’accertamento della responsabilità
della banca, che veniva condannata a risarcire il
danno - pari ad Euro 474.083,41, oltre interessi
legali e rivalutazione con decorrenza dal default
e detratte le cedole già incassate - commisurato a
quanto l’attrice avrebbe potuto ricavare vendendo i
residui titoli in suo possesso il giorno 12
settembre 2008, se fosse stata “tempestivamente”
avvertita.
Sicuramente la sentenza in commento può definirsi
una saggia ed equa decisione, che ha approcciato un
delicato tema con concretezza e coerenza, andando a
rafforzare l’orientamento in questa direzione già
inaugurato dal Tribunale di Udine lo scorso anno.
Certo in merito all’iniziativa Patti Chiari, su cui
tanto affidamento incolpevole avevano riposto i
risparmiatori italiani, restano degli interrogativi
privi di risposta: ma l’Elenco Patti Chiari non
avrebbe dovuto ospitare titoli a basso rischio? Il
titolo di una banca in default, secondo quali
parametri può rientrare nel novero di obbligazioni a
rischio basso? Come potevano i Titoli Lehman,
addirittura il giorno del crack, essere
presenti nell’Elenco Patti Chiari, che era nato
proprio con lo scopo di fornire informazioni ai
risparmiatori per evitare scelte azzardate di
investimento? Cosa ne è stato dei meccanismi di
controllo e selezione dei parametri, tanto
pubblicizzati sulle guide distribuite agli ignari
investitori? Come è possibile che tutti gli
indicatori di mercato (tra cui i cds e l’elevata
volatilità del titolo) e le notizie allarmanti
diffuse dalla stampa specialistica riservata agli
addetti ai lavori non siano state prese in
considerazione nella valutazione del rischio di
credito?
Attendiamo curiosi le risposte, ma francamente il
silenzio è assordante è può solo essere rotto da
sentenze come quella commentata.
In conclusione, le norme che il legislatore ha
tessuto a tutela del risparmiatore non possono
rimanere prive di efficacia: se la legge parla di
dovere delle banche di informarsi sui prodotti
finanziari ed informare il cliente, non è poi
possibile ritenere esenti da responsabilità
quell’intermediario che, trascurando i fatti notori
verificatisi dall’Agosto 2007, nonché quegli
ulteriori indicatori come i CDS, rimanga inerte
affidandosi acriticamente a giudizi sul merito del
credito espresso da soggetti terzi.
Ciò, soprattutto, quando, come nel caso di specie,
esiste un ulteriore obbligo informativo di fonte
convenzionale rappresentato dalla clausola contenuta
nell’ordine di acquisto (peraltro presente nella
gran parte dei casi di acquisti in Italia di
obbligazioni Lehman).
In definitiva, la sentenza del Tribunale di Torino –
a sommesso avviso degli scriventi – ha avuto il
pregio di evitare due effetti iniqui sul piano
giuridico e sociale, cioè quello di privare
l’intermediario del proprio fondamentale ruolo di
garante del pubblico risparmio e di abbandonare il
risparmiatore al proprio destino, senza un’effettiva
tutela.
[1]
Art. 21 Tuf: “1. Nella prestazione dei
servizi e delle attività di investimento e
accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, per servire al meglio
l’interesse dei clienti e per l’integrità
dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai
clienti e operare in modo che essi siano
sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e
promozionali corrette, chiare e non
fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare
l’efficiente svolgimento dei servizi e delle
attività
136 .
1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle
attività di investimento e dei servizi
accessori, le Sim, le imprese di
investimento extracomunitarie, le Sgr, le
società di gestione armonizzate, gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 107 del testo unico
bancario, le banche italiane e quelle
extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per
identificare i conflitti di interesse che
potrebbero insorgere con il cliente o fra
clienti, e li gestiscono, anche adottando
idonee misure organizzative, in modo da
evitare che incidano negativamente sugli
interessi dei clienti; b) informano
chiaramente i clienti, prima di agire per
loro conto, della natura generale e/o delle
fonti dei conflitti di interesse quando le
misure adottate ai sensi della lettera a)
non sono sufficienti per assicurare, con
ragionevole certezza, che il rischio di
nuocere agli interessi dei clienti sia
evitato; c) svolgono una gestione
indipendente, sana e prudente e adottano
misure idonee a salvaguardare i diritti dei
clienti sui beni affidati
137. 2. Nello svolgimento dei servizi le
imprese di investimento, le banche e le
società di gestione del risparmio possono,
previo consenso scritto, agire in nome
proprio e per conto del cliente.
[2]
Art. 23 Tuf: “1. I contratti relativi alla
prestazione dei servizi di investimento,
escluso il servizio di cui all’articolo 1,
comma 5, lettera f), e, se previsto, i
contratti relativi alla prestazione dei
servizi accessori sono redatti per iscritto
e un esemplare è consegnato ai clienti. La
Consob, sentita la Banca d'Italia, può
prevedere con regolamento che, per motivate
ragioni o in relazione alla natura
professionale dei contraenti, particolari
tipi di contratto possano o debbano essere
stipulati in altra forma. Nei casi di
inosservanza della forma prescritta, il
contratto è nullo.
2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli
usi per la determinazione del corrispettivo
dovuto dal cliente e di ogni altro onere a
suo carico. In tali casi nulla è dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la
nullità può essere fatta valere solo dal
cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I,
del T.U. bancario non si applicano ai
servizi e attività di investimento, al
collocamento di prodotti finanziari nonché
alle operazioni e ai servizi che siano
componenti di prodotti finanziari
assoggettati alla disciplina dell’articolo
25-bis ovvero della parte IV, titolo II,
capo I. In ogni caso, alle operazioni di
credito al consumo si applicano le
pertinenti disposizioni del titolo VI del
T.U. bancario.
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi
e attività di investimento, agli strumenti
finanziari derivati nonché a quelli analoghi
individuati ai sensi dell'articolo 18, comma
5, lettera a), non si applica l'articolo
1933 del codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni
cagionati al cliente nello svolgimento dei
servizi di investimento e di quelli
accessori, spetta ai soggetti abilitati
l'onere della prova di aver agito con la
specifica diligenza richiesta”.
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