Si riproduce per gentile concessione di Ipsoa
Gruppo Wolters Kluwer l’articolo già pubblicato
in Il Fallimento e le altre procedure
concorsuali, 2010/11
Tribunale di Roma,
Sez. X, 21 aprile 2010 - G.U. Pedrelli -
I.C.E.T. S.r.l. c. Banca I.S. S.p.a.
Concordato preventivo - Effetti sui rapporti
giuridici preesistenti - Anticipazione su
crediti regolata in conto corrente - Mandato
all’incasso - Riscossione dei crediti anticipati
successiva all’ammissione alla procedura -
Compensazione del credito preesistente con il
debito di restituzione delle somme riscosse
verso il mandante - Legittimità - Preesistenza
di un patto di compensazione o di annotazione ed
elisione di partite di segno opposto - Necessità
(legge
fallimentare artt. 56, 78, 169; cod. civ. artt.
1242, 1243)
Nell’ipotesi che
tra la banca ed il cliente intervenga
un’operazione di anticipo su fatture regolata in
conto corrente e la banca, in forza di mandato,
incassi i crediti anticipati successivamente
alla data di ammissione alla procedura di
concordato preventivo, occorre distinguere,
ferma restando la prosecuzione del rapporto
durante la procedura concorsuale, se la
convenzione relativa all’anticipazione abbia
previsto il diritto della banca di incamerare le
somme riscosse, posto che in tal caso la banca
medesima ha il diritto di compensare il proprio
debito restitutorio con il credito vantato verso
il correntista, ancorché tale credito sia
anteriore all’ammissione alla procedura e il
debito posteriore. Il presupposto di tale
principio consiste nel fatto che in tale caso
non opera il principio della cristallizzazione
dei crediti e che la prosecuzione del conto
corrente investe il rapporto nella sua interezza
comprendendovi tutte le clausole che lo
regolano, ivi compresa quella attributiva del
diritto d’ incamerare le somme riscosse per
conto del cliente.
Il Commento:
1. Premessa
La sentenza
del Tribunale di Roma qui annotata, seppur
corredata di succinta motivazione, ripercorre in
termini inequivoci un iter interpretativo
che la Suprema Corte, con alcune decisioni degli
anni novanta, aveva fatto proprio e che, nel
contesto delle procedure concorsuali minori
(oggi ristretto alla sola tipologia del
concordato preventivo dopo l’abrogazione
dell’amministrazione controllata), costituisce
punto di intersezione tra una delle operazioni
più diffuse nella prassi bancaria, lo smobilizzo
dei crediti d’impresa, e talune questioni
giuridiche di sicuro rilievo, quali la sorte dei
contratti pendenti[1]
e l’istituto della compensazione[2].
E ciò a prescindere dalle più specifiche
modalità attuativeatdell’operazione
di anticipazione di crediti verso terzi posta in
essere dalla banca (cioè se in forma di
castelletto s.b.f. o anticipo fatture o altro,
con disponibilità immediata o differita …),
giacché la caratteristica dirimente ai nostri
fini è la vocazione «autoliquidante» di tali
rapporti che, attraverso il fisiologico rimborso
del finanziamento con l’incasso dei crediti
smobilizzati dai terzi debitori, anziché
mediante pagamento da parte del cliente
sovvenuto, va a soddisfare le esigenze di
efficiente gestione (con funzione di garanzia
per il finanziatore) della facilitazione
accordata[3].
Nella fattispecie
analizzata dal giudice capitolino, si trattava
di un anticipo fatture, regolato in conto
corrente, con canalizzazione dei pagamenti
presso la banca mandataria per l’incasso e con
espresso patto di compensazione (frammisto a
vari riferimenti al diverso istituto della
cessione di credito) delle somme riscosse con
l’esposizione maturata in capo alla banca
stessa.
In aderenza al
menzionato orientamento della Cassazione, il
giudice rigettava la domanda avanzata dalla
procedura di concordato tesa ad ottenere la
restituzione degli importi incassati dai terzi
debitori.
2. Mandato
all’incasso e compensazione nel concordato
preventivo
Come anticipato, la
soluzione che il Tribunale ha ritenuto di
privilegiare rinviene i suoi precedenti
fondamentali in tre pronunce della Cassazione[4].
Già con la sentenza
n. 6870/94 la Suprema Corte aveva avuto modo di
esaminare un’ipotesi di anticipazione di
ricevute bancarie con successivo incasso da
parte della banca durante la procedura di
concordato cui, nel frattempo, la società
mandante era stata ammessa; nell’occasione, la
Corte aveva concluso per la necessità di
indagare se la banca, incaricata della
riscossione, fosse munita di un semplice mandato
a riscuotere (comportante l’obbligo di rimettere
al cliente quanto incassato a norma dell’art.
1713 c.c.)
[5]
oppure se, a parte il caso della cessione dei
crediti anticipati, la banca medesima potesse
comunque vantare, in base al contratto, un
diritto ad incamerare le somme riscosse[6],
essendo in tale ipotesi legittimata a compensare
il suo debito di riversare le somme al cliente
con i crediti vantati verso il medesimo,
ancorché sorti prima della domanda di
concordato, cioè quando il cliente era in
bonis.
Con due successive
decisioni, le nn. 7194/97 e 2359/98, la Corte
regolatrice, chiamata a pronunciarsi su
fattispecie analoghe in costanza di
amministrazione controllata (il che, ai nostri
fini, è ipotesi sostanzialmente assimilabile al
concordato preventivo), ebbe modo di completare
il proprio percorso interpretativo; veniva
infatti affermato che se la convenzione relativa
all’operazione di anticipazione, regolata in
conto corrente che prosegua durante la
procedura, era munita di clausola attributiva
del diritto di incamerare le somme riscosse,
«ossia il cosiddetto patto di compensazione ed
elisione o, secondo altra definizione, il patto
di annotazione ed elisione nel conto di partite
di segno opposto», ciò avrebbe consentito alla
banca mandataria di legittimamente «compensare»
il suo debito per il versamento al cliente di
quanto riscosso con il credito pregresso per le
anticipazioni concesse, a nulla rilevando
l’anteriorità del credito e la posteriorità del
debito rispetto alla procedura.
Tale argomentare
poggia sostanzialmente su due capisaldi :
1) il rapporto di
conto corrente (sempre che non sia oggetto di
recesso) prosegue durante la procedura
concorsuale minore (non applicandosi le norme di
cui agli artt. 72 ss. l.fall. per il mancato
richiamo da parte dell’art. 169) comportando la
sopravvivenza di tutte le clausole pattizie
accessorie che regolano le operazioni in esso
confluenti, fra cui la «operazione creditizia»
di anticipazioni su ricevute (o comunque di
crediti verso terzi, diremmo noi). Il conto
corrente deve così essere inteso in modo
unitario, risultando essenzialmente
interdipendente il patto - collegato al mandato
a riscuotere - attributivo del diritto ad
incamerare le somme incassate, in quanto, in sua
assenza, l’operazione non sarebbe stata posta in
essere. L’inscindibilità strutturale di tale
connessione renderebbe inammissibile qualsiasi
prospettazione, in una procedura concorsuale
minore, fondata sulla prosecuzione del complesso
unitario rapporto di conto corrente, ma con
esclusione del c.d. «patto di compensazione»
attraverso il mezzo tecnico della annotazione in
conto delle somme riscosse ed elisione dei
crediti della banca;
2) una ricostruzione
così orientata non può che presupporre, e
giustificare, per il concordato preventivo, il
superamento del disposto di cui all’art. 56
l.fall. che richiede, ai fini della
compensazione, la preesistenza[7]
alla procedura di entrambe le reciproche
obbligazioni nonché, più in generale, del
principio di «cristallizzazione» del patrimonio
del debitore, che impedisce il pagamento (e men
che meno «l’autopagamento») dei crediti
anteriori, che diventano inesigibili, in
osservanza ai dettami della par condicio,
talché nemmeno il curatore dell’eventuale
fallimento successivo avrebbe il diritto di
pretendere che la banca riversi nella casse
della procedura quanto riscosso dai terzi
debitori.
3. (Segue):
la sopravvivenza del rapporto di conto corrente
Riguardo al primo
punto, è noto come il legislatore della riforma
non abbia ridisegnato la sorte dei rapporti
pendenti nel concordato preventivo, omettendo
sia una disciplina diretta che un rinvio alla
norme già previste per il fallimento.
Il persistente
mancato richiamo degli artt. 72 ss. l.fall., fa
sì quindi che il debitore assoggettato a
concordato - simmetricamente con l’assenza di
spossessamento e con la conservazione
dell’amministrazione dei beni e dell’esercizio
dell’impresa - rimanga, in linea di principio,
vincolato dalle obbligazioni contrattuali sorte
prima del concordato stesso, salvo che la
prosecuzione del rapporto debba considerarsi
atto di straordinaria amministrazione, soggetto
a debita previa autorizzazione[8].
In conseguenza,
anche la norma di cui all’art. 78 l.fall.,
prevedente lo scioglimento ex lege del
contratto di conto corrente in caso di
fallimento di una delle parti[9],
risulterà inapplicabile nella procedura minore,
comportando la persistenza del rapporto di
conto, qualora naturalmente, come anticipato,
non vi sia stato esercizio della facoltà di
recesso[10].
Dal principio di
regolare adempimento dei contratti in corso,
prende le mosse la più specifica opzione
interpretativa in esame, che ne fa conseguire
l’obbligo per le parti di dare esecuzione
integrale al complesso delle clausole pattizie
che, regolando (anche) le modalità satisfattive
del credito della banca mandataria, imprimono un
indissolubile vincolo di destinazione alle somme
riscosse, esplicantesi mediante un fenomeno
«compensativo» - in senso proprio o quantomeno
atecnico, quale semplice elisione fra le partite
in dare e avere contabilizzate in conto - che,
come tale, appare porsi al di qua della linea di
discrimine rappresentata dagli effetti
traslativi ed abdicativi, a vantaggio della
banca, dei crediti smobilizzati e poi riscossi[11].
4. (Segue):
il patto di compensazione
Può essere
discutibile, quindi, se il meccanismo
configurato integri una fattispecie di natura
compensativa in senso proprio o meno.
La stessa Cassazione
ne accoglie, come detto, l’alternativa
definizione di «patto di annotazione ed
elisione» nel conto di partite di segno opposto,
ma è certo che più si voglia tendere a collocare
il fenomeno nell’area della compensazione
propriamente detta, e più occorre «fare i conti»
con l’art. 56 l.fall.
L’applicazione al
concordato preventivo, in forza del rinvio ex
art. 169 l.fall., di tale norma - che invece non
era richiamata dalla disciplina della abrogata
amministrazione controllata, in relazione alla
quale le tesi avverse all’orientamento in
discorso facevano leva sulla cristallizzazione,
e quindi inesigibilità, dei crediti
preesistenti, così da impedire che durante la
procedura si realizzassero i requisiti richiesti
per la compensazione legale - comporta che la
compensazione incontri in tale contesto gli
stessi spazi e gli stessi limiti che dottrina e
giurisprudenza hanno riconosciuto al creditore
concorsuale nell’ambito del fallimento[12],
così rispondendo, concorrendone i presupposti,
alla medesima esigenza di equità sostanziale,
per cui il terzo creditore che sia anche
portatore di un debito nei confronti
dell’imprenditore in procedura, non debba subire
una soddisfazione in moneta concorsuale del
diritto vantato a fronte invece di un
adempimento integrale della propria obbligazione[13].
Si tratta di una
indubbia deroga alla regola generale della
par condicio che, quale ipotesi particolare
della compensazione legale già prevista dal
diritto comune ex art. 1243 c.c., funge
da norma di adattamento alle peculiarità poste
dal contesto concorsuale, consentendo la
compensabilità delle obbligazioni contrapposte
anche qualora il credito vantato dal terzo non
sia ancora scaduto ed esigibile al momento della
dichiarazione di fallimento o di presentazione
della domanda di concordato preventivo.
L’interpretazione
giurisprudenziale sul punto, originariamente
attestata su posizioni restrittive, ha poi
registrato una significativa apertura, facendo
cadere l’ostacolo posto dal requisito di
esigibilità ante procedura del credito
del fallito (per il quale non vi è espressa
deroga nell’art. 56 l.fall.), cosicché, secondo
decisioni consolidatesi nel corso del tempo[14],
si è assunto che anche il debito verso il
fallito può essere portato in compensazione pur
se non scaduto prima della dichiarazione di
insolvenza (o dell’istanza di cui all’art. 161
l.fall., ritrasferendo il tutto nell’ambito
concordatario).
Proprio in tale
occasione, tuttavia, è stato rimarcato il
principale limite all’eccepibilità della
compensazione, cioè la preesistenza (alla
procedura concorsuale) dei contrapposti crediti,
più precisamente intesa quale anteriorità del
«fatto genetico», cioè della radice causale,
della situazione giuridica estintiva delle
obbligazioni[15].
È quindi sotto tale
profilo che si misura il confronto con il
diverso orientamento, se vogliamo
«tradizionale», secondo il quale è preclusa ogni
possibilità di compensazione del credito vantato
dalla mandataria, seppure in rem propriam,
con il debito di restituzione di quanto riscosso
dopo l’apertura del concorso, giacché per
valutare l’anteriorità di quest’ultima
obbligazione sarebbe rilevante non il momento di
perfezionamento del contratto, bensì quello del
successivo incasso: ciò posto, la situazione che
ne deriva sarebbe quella di un credito anteriore
ed uno posteriore alla procedura, che non rende
possibile la loro estinzione per compensazione[16].
L’altra faccia
dell’anteriorità dei crediti contrapposti,
sarebbe poi costituita dal requisito della
«reciprocità», in ragione della quale, ai fini
della compensazione, i debiti devono
intercorrere fra i medesimi soggetti, cosa che
non si verificherebbe se il debito di
restituzione della banca, creditrice nei
confronti del mandante, debba intendersi diretto
non verso quest’ultimo bensì verso la massa.
Sono numerose
infatti le prese di posizione giurisprudenziali
e dottrinali in questo senso, tanto da far
apparire talora quasi obliterato l’indirizzo
accolto dal Tribunale di Roma, in sostanziale
omaggio al principio della par condicio,
a detrimento del quale non potrebbero andare
nemmeno le implicanze sottese alla continuazione
dei rapporti pendenti nella procedura
concorsuale minore, per cui, pur in
sopravvivenza del mandato in rem propriam,
sarebbe precluso alla banca il trattenimento
delle somme acquisite durante il concordato ai
fini della compensazione con i propri crediti[17].
In tale schema,
l’anteriorità alla procedura delle radici
causali delle posizioni obbligatorie, assicura
la dualità dei patrimoni cui sono imputabili,
rispondendo al presupposto essenziale e
costitutivo della fattispecie compensativa (sia
legale che giudiziale o volontaria) cioè la
reciprocità dei debiti e crediti, non
soddisfatto se si considera la banca diventare
debitrice del mandante solo dopo la domanda di
concordato, con la riscossione dei crediti
anticipati[18].
5. Riflessioni
critiche
Emerge quindi, con
una certa nitidezza, la riluttanza presente in
altra giurisprudenza, anche nei suoi interventi
più recenti[19],
ad accogliere la spinta possibilista e
innovativa che deriva dall’orientamento in
discorso, con una chiusura pregiudiziale
attestata a difesa del mero divieto di
compensazione.
Da tale punto di
vista, il menzionato requisito di anteriorità
dei contrapposti crediti - cui non risponde il
credito del debitore concordatario in quanto
venuto ad esistenza in costanza di procedura -
appare come un solido presidio.
In una prospettiva
ermeneutica meno rigida, tuttavia, è forse
lecito fare un distinzione.
È indubitabile
infatti che una cosa è il credito del mandante
verso i terzi debitori, oggetto di smobilizzo da
parte della banca con l’operazione di
anticipazione, ed altra è il debito di
restituzione che sul mandatario gravi in forza
della riscossione dei crediti anticipati.
Ma potrebbe essere
non del tutto irrilevante il fatto che, al
momento della stipula del contratto e del
conferimento del mandato, il credito del
mandante verso terzi debba ancora sorgere oppure
sia già esistente e, proprio in quanto tale
(cioè già sussistente) venga inserito nel
meccanismo di autoliquidazione connesso al
mandato stesso (in un rapporto così organico
che, in assenza di tale patto, l’operazione
creditizia non sarebbe stata posta in essere).
In tal caso, la già
compiuta venuta ad esistenza del credito,
apparirebbe fungere da «momento di collegamento»
tra la richiesta anteriorità alla procedura del
«fattore genetico» (la fonte delle situazioni
giuridiche contrapposte) e l’unitarietà
strutturale dell’operazione creditizia, regolata
in conto corrente, che della successiva
compensazione è inscindibile presupposto e che,
stipulata prima, sopravvive nei suoi effetti al
concordato[20].
La fattispecie
negoziale, così come descritta, ove la volontà
delle parti è sin dall’inizio inequivocabilmente
diretta a costituire un effetto estintivo, in
via compensativa, dello specifico credito da
anticipazione con lo specifico debito da
restituzione, sembrerebbe tale da consentire di
identificare, in «via genetica», l’atto capace
di effetti solutori nella originaria previsione
contrattuale, senza rinvio al momento della
successiva riscossione delle somme da parte
della banca.
Da questo punto di
vista, naturalmente, si presuppone, come detto,
la «specificità» delle contrapposte
obbligazioni, giacché se si volesse portare in
compensazione il debito di restituzione con un
credito diverso da quello anticipato,
l’organicità della struttura negoziale ne
risulterebbe pregiudicata.
In ogni caso, anche
a prescindere da tale profilo, l’orientamento
giurisprudenziale che il Tribunale di Roma ha
ritenuto di privilegiare - orientamento
elaborato negli anni novanta e quindi prima che,
con Cass., sez. un., n. 775/1999, si completasse
il percorso interpretativo volto a consentire
comunque la compensazione qualora il «fatto
genetico» dei crediti si sia verificato ante
procedura - comporta che il principio di
cristallizzazione dei crediti, desumibile dagli
artt. 167 e 168 l.fall. (che si sostanzia nel
divieto di soddisfare i creditori anteriori alla
presentazione dell’istanza di ammissione al
concordato) non debba operare, e ciò come
diretto effetto della prosecuzione del rapporto
bancario, per cui non si ravvisa ostacolo alla
compensabilità anche con un credito posteriore.
Non può quindi che
essere implicito un apprezzamento comparativo
fra le esigenze conservative della par
condicio concordataria ed il contemporaneo
persistente dinamismo che caratterizza i
rapporti giuridici preesistenti, cui si
accompagna, di conseguenza, la necessità di una
valutazione non astratta ma specifica del
contesto negoziale al quale si riferisce il
credito, la cui esecuzione, nel caso specifico,
prevale (ponendovi un limite) sulla generale
regola di cristallizzazione della massa
debitoria.
Ciò richiede,
evidentemente, lo sforzo di una visione degli
istituti contrattuali non dominata dall’ottica
concorsuale bensì maggiormente volta alla
ricerca di un equilibrio con la fisiologica
disciplina civilistica delle fattispecie, il cui
ruolo non va obliterato ma posto nella giusta
dimensione.
Si è accennato[21]
inoltre al fatto, secondo quanto messo in luce
da Cass. n. 775/1999, che, ai sensi dell’art.
1246 c.c. e delle altre norme che disciplinano
l’istituto, la compensazione può operare anche
tra obbligazioni scaturenti da una unica fonte
negoziale, trovando impedimento solo quando tali
obbligazioni siano legate da un vincolo di
corrispettività (nesso sinallagmatico) che ne
escluda effettivamente l’autonomia, giacché se
si ammettesse la reciproca elisione tra le
prestazioni, si verrebbe ad incidere
sull’efficacia del negozio, paralizzandone gli
effetti, in contrasto con la funzione del
contratto che è invece quella di assicurare alle
parti le prestazioni medesime reciprocamente
pattuite.
Un eventuale vaglio
che si voglia effettuare della fattispecie in
esame (per misurarne la capacità di resistenza)
alla luce di questo criterio «impeditivo» di
sinallagmaticità (criterio pienamente
condivisibile e immediatamente percepibile nella
sua essenza), dovrebbe tuttavia trovare argine
nella considerazione che, in concreto,
l’eccepibilità della compensazione non paralizza
affatto, nel caso specifico, gli effetti del
negozio stipulato dalle parti, ed anzi la
previsione contrattuale di compensazione, posta
in essere sin dall’inizio, appare risultare
funzionale, anziché ostativa, alla realizzazione
dell’assetto di interessi voluto dalle parti
stesse.
Al più, a tutto
concedere, si sortirebbe l’effetto di traslare
il fenomeno dal terreno della compensazione vera
e propria a quello della compensazione in senso
atecnico, quale semplice elisione di partite
contrapposte, mediante imputazione dei
pagamenti, ai fini dell’estinzione dei debiti,
che pure pare ampiamente compatibile con la
natura e le finalità (nonché i limiti) della
soluzione interpretativa in discorso, così come
delineata dalle pronunce del Supremo Collegio.
6. Considerazioni
conclusive
In definitiva, la
scelta di fondo preliminare ed ineludibile che
sola consente di dare risposta all’interrogativo
sulla sopravvivenza o meno del patto di
compensazione nel concordato preventivo, risiede
nella priorità che si voglia assegnare al
principio della regolare prosecuzione dei
contratti in corso o, piuttosto, alle regole
della concorsualità più rigorosamente intese[22].
Oltre a quanto sopra
esposto, va preso atto che il reiterato mancato
assoggettamento, neppure parziale e con gli
adattamenti imprescindibili[23],
al regime degli artt. 72 ss. l.fall. - e
peraltro in una cornice di più generale
duttilità dell’opzione concordataria - di fatto
pare porsi più in coerenza con l’impostazione
del problema nel primo senso piuttosto che nel
secondo.
L’insieme delle
tappe giurisprudenziali più significative sulla
tematica nel suo complesso, fra cui spicca anche
Cass. n. 775/1999, appare aver segnato un
iter di lenta ma progressiva erosione di
taluni limiti alla compensazione nel settore
concorsuale, ponendo qualche correttivo alla
comunque fondamentale regola della
indisponibilità del patrimonio del debitore: si
tratterà di verificare, nel prosieguo, se
nell’ambito del rinnovato interesse per lo
strumento concordatario a seguito della novella,
giudici e dottrina sentiranno nuovamente il
bisogno di un vaglio critico della problematica,
alla luce di un quadro nel suo complesso
evolutosi.
La sentenza in
commento:
Il Tribunale
(omissis).
È circostanza pacifica e
non contestata che tra le parti sia intervenuta
un’operazione di «anticipazione su fatture regolata
in conto corrente» stipulata con la Banca prima
dell’ammissione del correntista al concordato
preventivo.
Si evince infatti dalla
documentazione prodotta che la Banca aveva accordato
all’ICET vari anticipi su alcune fatture
specificamente individuate con canalizzazione dei
pagamenti delle stesse sul conto corrente in essere
presso la Banca e che l’ICET con quattro lettere in
data 19 dicembre 2002 aveva riconosciuto che le
somme in tal modo incassate sarebbero state
utilizzate «a decurtazione e/o estinzione di ogni
credito» vantato dalla Banca stessa nei confronti
dell’ICET «anche derivante da precedenti analoghe
operazioni di anticipi su fatture non ancora
estinte, ed in particolare di ogni ragione di
credito derivante dall’anticipo di cui in premessa,
oltre interessi spese e accessori tutti quali
figuranti dal conto sovvenzioni» (v. nel fascicolo
di parte attrice doc. n. 6,7,8 e 9, copia delle
lettere in data 19 dicembre 2002 inviate da ICET
alla Banca).
Nelle suddette lettere,
denominate quanto all’oggetto «Cessione di credito»
inviate alla Banca dall’ICET, quest’ultima precisava
inoltre: «siete sin d’ora autorizzati
irrevocabilmente a compensare in qualsiasi momento,
senza bisogno di preavviso o di altra formalità,
ogni Vostra esposizione come sopra determinatasi,
con le giacenze esistenti nel nostro conto corrente
ordinario ... presso di Voi».
Del pari non ha formato
oggetto di contestazione tra le parti la circostanza
che il contratto di conto corrente de quo sia
proseguito anche nel corso della suddetta procedura.
Ciò posto, come espresso
da orientamento del Supremo Collegio di cui si
condivide l’impostazione, ferma restando la
proseguibilità e la concreta prosecuzione del
rapporto bancario durante la procedura concorsuale,
occorre distinguere a seconda che la convenzione
relativa all’operazione di anticipazione di ricevute
bancarie regolata in conto corrente preveda o meno
una clausola che attribuisca alla banca il diritto
di incamerare le somme riscosse, ossia il c.d. patto
di compensazione o, secondo altra definizione, il
patto di annotazione e di elisione nel conto delle
partite di segno opposto (cfr: Cass. n. 2359/1998;
Cass. n. 4205/2001; Cass. n. 7194/1997; Cass. n.
6870/1994). Secondo l’orientamento richiamato,
nell’ipotesi affermativa la Banca ha diritto di
compensare il suo debito per il versamento al
cliente delle somme riscosse, con il proprio credito
verso lo stesso cliente conseguente a operazioni
regolate nel medesimo conto corrente, a nulla
rilevando che il suo credito sia anteriore
all’ammissione alla procedura ed il suo debito
posteriore, dovendo ritenersi che in tale ipotesi
non operi il principio della cristallizzazione dei
crediti con la conseguenza che la società, pur in
pendenza dell’ammissione a concordato preventivo,
non ha il diritto a che la Banca riversi a suo
favore le somme riscosse omettendo di porle in
compensazione.
In particolare, poiché
l’ammissione al concordato preventivo non determina
lo scioglimento del rapporto di conto corrente
bancario e di quelli in esso confluenti, deve
ritenersi che la prosecuzione investa il rapporto
nella sua interezza estendendosi a tutte le clausole
che lo regolano, ivi inclusa quella con la quale le
parti abbiano attribuito alla banca il diritto di
incamerare le somme riscosse per conto del
correntista (cfr: Cass. n. 7194/1997).
Secondo l’orientamento
richiamato, cui si ritiene di aderire, il negozio di
credito bancario è strutturalmente collegato al
potere conferito alla banca (in forza di mandato o
in virtù di una cessione di credito) di riscuotere
il credito del correntista in quanto configura la
regolamentazione delle modalità di satisfazione del
credito della Banca.
Peraltro, nella specie
risulta dalla documentazione già sopra indicata che,
a fronte degli anticipi su fatture concessi dalla
Banca, l’ICET aveva riconosciuto che le somme in tal
modo incassate sarebbero state utilizzate «a
decurtazione e/o estinzione di ogni credito» vantato
dalla Banca stessa nei confronti dell’ICET «ed aveva
autorizzato “sin d’ora” ... irrevocabilmente a
compensare in qualsiasi momento, senza bisogno di
preavviso o di altra formalità ogni... esposizione”
come sopra determinatasi, con le giacenze esistenti
nel suo conto corrente ordinario».
Quanto sopra induce a
ravvisare nel caso in esame la sussistenza di una
compensazione intesa quale «patto di elisione in
conto delle partite di segno opposto» in virtù del
quale la Banca ha il diritto di compensare il suo
debito per il versamento al cliente delle somme
riscosse con il proprio credito nei confronti dello
stesso cliente conseguente alle operazioni regolate
sul conto corrente.
(omissis).
[1]
Ai fini di una disamina generale in
argomento, alla luce degli interventi
legislativi di riforma dell’istituto
concordatario: A. Patti, La disciplina
dei rapporti giuridici preesistenti nel
nuovo concordato preventivo, in questa
Rivista, 2010, 261 ss. Per utili
approfondimenti si veda anche: A. Dimundo -
A. Patti, I rapporti giuridici
preesistenti nelle procedure concorsuali
minori, Milano, 1999. Con riguardo alla
sorte dello specifico contratto di conto
corrente, va ricordato lo studio di F. Di
Sabato, Il conto corrente bancario nel
concordato preventivo e nell’amministrazione
controllata, Milano, 1982.
[2]
Per una esauriente rassegna sul tema, tra le
numerose trattazioni, si veda il contributo
(cui si rinvia anche per l’ampiezza dei
riferimenti bibliografici) di G. Rago, La
compensazione e le procedure concorsuali,
in Dir. fall., 2004, I, 1003 ss.
[3]
Non si tratta quindi della diversa ipotesi
in cui la banca, come è tipica funzione del
conto corrente bancario, svolga un mero
servizio incassi, riscuotendo i crediti
verso terzi per conto del cliente.
[4]
Si tratta di Cass. 23 luglio 1994, n. 6870,
in questa Rivista, 1995, 262; Cass. 2
agosto 1997, n. 7194, ivi, 1998, 56,
con nota di G. Tarzia, Anticipazioni su
ricevute bancarie ed accredito in conto
delle somme riscosse durante
l’amministrazione controllata; Cass. 7
marzo 1998, n. 2359, ivi, 1998, 1254.
Gli stessi principi sembrano peraltro
anticipati in Cass. 18 dicembre 1990, n.
11988, ivi, 1991, 467.
[5]
Un tale tipo di mandato all’incasso,
collegato ad una operazione di
anticipazione, viene qualificato normalmente
in rem propriam, irrevocabile ai
sensi dell’art. 1723, secondo comma c.c.,
poiché il rapporto creditorio con il cliente
comporta un interesse giuridico della banca
all’esecuzione del mandato stesso.
[6]
Qualora sia attribuito alla banca il diritto
ulteriore di incamerare le somme riscosse,
compensandole con il proprio credito (pactum
de compensando) il mandato all’incasso
in rem propriam è definito
«rafforzato».
[7]
«Preesistenza» che, in certo modo, in ambito
fallimentare, si sostituisce alla
“coesistenza” dei debiti di cui all’art.
1242, primo comma c.c., per cui la
compensazione si realizzerebbe in via
ordinaria se prima della procedura entrambi
i crediti fossero già esigibili.
[8]
Cfr. P.G. De Marchi, Gli effetti
dell’ammissione al concordato, in S.
Ambrosini - P.G. De Marchi - M. Vitiello,
Il Concordato preventivo e la transazione
fiscale, Bologna, 2009, 99; F. Fimmanò,
Gli effetti del concordato preventivo sui
rapporti in corso di esecuzione, in
questa Rivista, 2006, 1050 ss.; si
veda anche G. Lo Cascio, Il concordato
preventivo, Milano, 1997, 556 ss.
[9]
La norma contiene, dopo la novella, espressa
menzione del conto corrente bancario, seppur
già nel regime previgente era pacifica
l’applicazione in via analogica della
disposizione prima riferita al solo conto
corrente ordinario. La nuova formulazione
dell’art. 78, in più, prevede ora una
distinzione riguardo al contratto di mandato
che si scioglie automaticamente solo per il
fallimento del mandatario, mentre in caso di
fallimento del mandate il curatore ha
facoltà di subentro.
[10]
Facoltà di recesso cui soccorrono l’art.
1833 c.c. - riguardante il conto corrente
ordinario ma applicabile anche al conto
corrente bancario - e, più nello specifico,
la disciplina convenzionale prevista dalle
Nome Bancarie Uniformi.
[11]
Oltre tale linea di discrimine si verserebbe
in ipotesi di cessione di credito,
escludente in radice la possibilità di
compensazione poiché con il trasferimento
della posizione attiva del rapporto ad un
nuovo e diverso soggetto, questi diviene
l’unico legittimato a pretendere la
prestazione, facente ora capo direttamente
al proprio patrimonio. La diversità
strutturale rispetto al mandato - ove invece
la titolarità del credito resta al mandante,
dando luogo alla contrapposizione di
obbligazioni passibili di estinzione in via
compensativa - è quindi netta, concordandovi
giurisprudenza e dottrina prevalenti, di là
dalle possibili incertezze derivanti da
espressioni contrattuali o qualifiche del
rapporto ad opera dei contraenti di
carattere talora ambiguo. Sulla distinzione
tra le due figure si veda, ad esempio, Cass.
30 gennaio 2003, n. 1391, in questa
Rivista, 2003, 796; Cass. 20 settembre
2002, n. 13779, in I contratti, 2003,
288; Cass. 5 aprile 2001, n. 506, in Foro
it., Rep. 2001, voce Fallimento,
n. 463; in dottrina cfr., tra gli altri, E.
Ginevra, Il c.d. ”mandato irrevocabile
all’incasso” della prassi bancaria, in
Banca borsa, 2000, II, 173; A.A.
Dolmetta - G.B. Portale, Cessione del
credito e cessione in garanzia
nell’ordinamento italiano, ivi,
1999, I, 78; B. Inzitari, La cessione del
credito a scopo di garanzia: inefficacia ed
inopponibilità ai creditori dell’incasso del
cessionario nel fallimento, nel
concordato preventivo e nell’amministrazione
controllata, ivi, 1997, I, 153 ss.
[12]
Così P.F. Censoni, sub art. 169,
in
A. Jorio - M. Fabiani, Il nuovo
diritto fallimentare, Bologna, 2006,
2431.
[13]
La ratio sottesa all’art. 56 l.fall.
è infatti ritenuta consistere proprio in
questa funzione equitativa, allo scopo di
evitare che il creditore - debitore del
fallito non sia pregiudicato dall’ossequio
rigoroso alle regole del concorso. Si rilevi
inoltre, più in generale, che parte della
dottrina ha sottolineato come il meccanismo
compensativo esplichi una funzione di
garanzia per il creditore, tutelandolo dal
rischio di dover adempiere senza ricevere in
contropartita la soddisfazione del suo
credito: cfr. P. Perlingeri, Dei modi di
estinzione dell’obbligazione diversi
dall’adempimento, in Commentario
Scialoja-Branca, Bologna, 1975, 258; A.
Jorio, Fallimento e altre procedure
concorsuali, diretto da G. Fauceglia -
L. Panzani, 1, Torino, 2009, 529 ss.
[14]
E culminate con Cass., sez. un., 16 novembre
1999, n. 775, in questa Rivista,
2000, 524, con nota di L. Panzani,
Compensazione e fallimento: esigibilità e
liquidità del credito e obbligazioni
restitutorie in caso di scioglimento del
contratto pendente, nonché in Banca
borsa, 2001, II, 278, con nota di L.
Picardi, Nuove aperture delle Sezioni
Unite in tema di compensazione nel
fallimento.
[15]
Per un recentissimo precedente di merito,
cfr. App. Torino 20 gennaio 2010, in questa
Rivista, 2010, 496.
[16]
Solo per citare una delle più recenti
pronunce, si veda Cass. 7 maggio 2009, n.
10548, in questa Rivista, 2009, 787,
ove si precisa, inoltre, che nella nozione
di «anticipazioni» di cui all’art. 1720
c.c., che devono essere rimborsate dal
mandante al mandatario, non possono
rientrarvi le somme che la banca mandataria
abbia riscosso dai terzi, poiché con tale
espressione la norma fa esclusivo
riferimento alle spese affrontate per
l’espletamento dell’incarico. Allo stesso
modo, non può ricorrersi all’art. 1721 c.c.,
, poiché il diritto del mandatario di
soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti
dagli affari che ha concluso, riguarda gli
affari da cui derivi un «nuovo» credito per
il mandante e deve comunque intendersi
circoscritto alle «anticipazioni», cioè alle
spese, di cui all’articolo precedente.
[17]
Accolgono il citato orientamento contrario
alla compensabilità, sulla scorta delle
svariate motivazioni esposte, Cass. 7 maggio
2009, n. 10548, cit.; Cass. 12 gennaio 2007,
n. 578, in Foro it., 2007, I, 2466;
App. Milano 2 marzo 2001, in Banca borsa,
2002, II, 552, con nota di W. Romagno, Lo
sconto di ricevute bancarie nel concordato
preventivo; App. Roma 15 marzo 1999, in
questa Rivista, 1999, 815; Trib.
Milano 1 giugno 2000, ivi, 2000,
1302; App. Milano 29 dicembre 1998, in
Banca borsa, 2000, II, 51; Trib. Milano
27 novembre 1997, ivi , 1999, II,
344, con nota adesiva di M. Melina,
Compensazione ed autopagamento nel
concordato preventivo; Cass. 28 agosto
1995, n. 9030, in Giust. civ. Mass.,
1995, 1541. Si veda anche Trib. Brescia 15
giugno 1989, in questa Rivista, 1989,
1256, con nota di M. Vacchiano, Sulla non
compensabilità dei debiti sorti durante la
procedura concordataria con crediti ad essa
anteriori. In senso invece favorevole
alla tesi della compensazione (nella
giurisprudenza di merito) in presenza di
apposito «patto»: Trib. Milano 27 giugno
2002, in questa Rivista, 2002, 1377;
Trib. Treviso 25 ottobre 2000 (due
sentenze), in Dir. fall. , 2001, II,
414, con nota adesiva di M. Lembo, Lo
smobilizzo dei crediti commerciali ed il
concordato preventivo del cliente bancario;
si veda anche Trib. Genova, decr., 11
ottobre 1993, in questa Rivista,
1994, 435.
[18]
La S.C. ha precisato (Cass., sez. un., 16
novembre 1999, n. 775, cit.) che non può
escludersi la possibilità di compensazione
anche tra obbligazioni scaturenti da
un’unica fonte negoziale, ferma restando la
necessità che le obbligazioni derivanti da
un unico negozio non siano tra loro legate
da un vincolo corrispettività che ne escluda
l’autonomia, perché se si ammettesse in tale
ipotesi la reciproca elisione delle
obbligazioni in conseguenza della
compensazione, si verrebbe ad incidere
sull’efficacia stessa del negozio,
paralizzandone gli effetti. Sotto tale
profilo, si è segnalata la necessità di
indagare se sia ravvisabile, nei casi della
specie, una unicità di rapporto che implichi
quindi un vincolo di sinallagmaticità tra
l’erogazione del credito e l’altra
prestazione, cioè la facoltà della banca di
rendersi debitrice di quanto riscosso in
forza del mandato preordinato al
soddisfacimento del credito derivante
dall’anticipazione, poiché in tale ipotesi
si ravviserebbe mancanza di autonomia tra le
obbligazioni, ostativa della compensabilità.
[19]
Cass. 7 maggio 2009, n. 10548, cit.
[20]
Cfr. C. Proto, I limiti di operatività
della garanzia costituita dal credito
dell’imprenditore nell’amministrazione
controllata, in questa Rivista,
2001, 800, nota a Cass. 10 gennaio 2001, n.
208, il quale, nel ribadire la certezza che
gli obblighi del mandatario, quando il
credito oggetto del mandato a riscuotere non
sia ancora sorto al momento del fallimento,
non possano che sorgere a loro volta quando
viene ad esistenza il credito, evidenzia
«alcuni margini di opinabilità» nel caso
inverso.
[21]
V. supra, par. 4, nt. 18.
[22]
Cfr. G. Tarzia, Le azioni revocatorie
nelle procedure concorsuali, Milano,
2003, 284.
[23]
Ad esempio in relazione alla problematica
configurabilità nel concordato preventivo di
un soggetto terzo che, al pari del curatore
fallimentare, possa compiere scelte gestorie
riguardanti i rapporti giuridici
preesistenti in rappresentanza della massa
dei creditori.
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