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CASS. CIV., SEZ. UN., 2 dicembre 2010, n. 24418 –
Pres. DE LUCA – REL. RORDORF
Anatocismo - Nullità – Ripetizione dell’indebito –
Prescrizione
(c.c. artt. 1418, 1283, 2033, 2935)
Tutte le volte in cui i versamenti in conto non
superino il passivo ed in particolare il limite
dell'affidamento concesso al cliente si tratterà di
atti ripristinatori della provvista, della quale il
correntista può ancora continuare a godere, e non di
pagamenti. In questi casi il termine di prescrizione
decennale per il reclamo delle somme trattenute
dalla banca indebitamente, a titolo di interessi su
un'apertura di credito in conto corrente, decorre
dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi
di un contratto unitario che dà luogo ad un unico
rapporto giuridico, anche se articolato in una
pluralità di atti esecutivi.
(In senso conforme Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile
1984, n. 2262, App. Lecce, 19 febbraio 2009, Trib.
Torino 21 gennaio 2010, Trib. Lecce 15 dicembre
2009, Trib. Mondovì, 17 febbraio 2009, App. Torino,
14 novembre 2007, App. Lecce 22 ottobre 2001; in
senso contrario Trib. Mantova 2 febbraio 2009, Trib.
Mantova 12 luglio 2008)
La
decisione delle Sezioni Unite
ribadisce l’assenza di qualsivoglia dubbio circa la
nullità delle clausole anatocistiche, ex art.
1418, primo comma c.c., per contrarietà all’art.
1283 c.c. e conferma che il termine di prescrizione
decennale per il reclamo delle somme trattenute
dalla banca indebitamente, a titolo di interessi su
un'apertura di credito in conto corrente, decorre
dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi
di un contratto unitario che dà luogo ad un unico
rapporto giuridico, anche se articolato in una
pluralità di atti esecutivi. Per i giudici nel caso
di conto assistito da apertura di credito, essendo
il conto soltanto passivo ma non scoperto, il debito
del correntista non è immediatamente esigibile e le
rimesse non hanno, perciò, funzione solutoria.
Sommario 1. Premessa. - 2. La prescrizione e il
“colpo di scena. - 3. Le prospettive del
contenzioso.
1.
Premessa.
Le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione tentano di
far calare il sipario su di una problematica,
quella dell’anatocismo
(ovvero la capitalizzazione degli interessi di un
capitale allo scopo di renderli alla loro volta
produttivi di altri interessi) che ha
particolarmente arricchito il dibattito dottrinario
e giurisprudenziale degli ultimi anni vuoi per le
rilevanti implicazioni di carattere
tecnico-giuridico, vuoi per le inevitabili ricadute
sul piano economico ed in particolare sui bilanci
degli Istituti di Credito. Prova a stoppare questo
tentativo il recentissimo decreto Milleproroghe,
convertito con la legge n. 10/2011 del 26 febbraio
2011
che, con una sorprendente, quanto particolarmente
tempestiva previsione (attraverso un emendamento nel
passaggio al Senato), prova a tendere un salvagente
al sistema bancario in relazione alle situazioni
pregresse alimentando il tormentato iter
giurisprudenziale che ha reso la materia oggetto di
indagine un inesauribile contenitore di problemi.
Va
innanzitutto ricordato l’orientamento sfavorevole al
sistema bancario che si è andato affermando in
giurisprudenza e che aveva, già in passato, indotto
il Governo, (approfittando della delega per il
riordino del T.U.B.) con il d.lgs. 342/1999, a
salvare le vecchie clausole anatocistiche,
consentendone l’applicabilità se adeguate alle nuove
regole dettate dalla delibera del CICR del 9
febbraio 2000. E’ noto che la Corte Costituzionale
con la decisione del 17 ottobre 2000
ha dichiarato incostituzionale l’art. 25 del decreto
legislativo che introduceva un terzo comma all’art.
120 T.U.B.
I
giudici delle Sezioni Unite nella sentenza che si
annota confermano il precedente indirizzo delle
Sezioni Unite del 2004
che aveva posto la parola fine sulla querelle
circa la legittimità delle clausole anatocistiche
trimestrali, relativamente ai contratti conclusi
fino all'entrata in vigore della delibera CICR del 9
febbraio 2000.
La
decisione in commento conferma l’assenza di
qualsivoglia dubbio circa la nullità di tali
clausole, ex art. 1418, primo comma c.c., per
contrarietà all’art. 1283 c.c. Dunque le Sezioni
Unite ribadiscono che la clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi
corrisponde ad un uso negoziale imposto al
correntista e non ad un uso normativo, con
conseguente impossibilità di derogare alla regola
contenuta all’art. 1283 c.c. Come già evidenziato il
“tentativo” legislativo del 1999 caduto sotto la
scure della Consulta fa sì che la capitalizzazione
degli interessi (in base alla delibera del CICR) sia
consentita solo per i contratti successivi
all’entrata in vigore alla delibera del CICR ovvero
stipulati a far data dal 22 aprile 2000.
2.
La prescrizione e il “colpo di scena”
Successivamente, la decisione in commento affronta
il problema collegato alle conseguenze della
declaratoria di nullità. Si precisa, nella
motivazione della decisione, come la giurisprudenza
già in passato avesse avuto occasione di affermare
che il termine di prescrizione decennale per il
reclamo delle somme trattenute dalla banca
indebitamente,
a titolo di interessi su un'apertura di credito in
conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva
del rapporto, trattandosi di un contratto unitario
che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche
se articolato in una pluralità di atti esecutivi.
Ed
in effetti già nel 1984 la Cassazione
aveva affermato che il momento iniziale del
termine prescrizionale decennale per il reclamo
delle somme indebitamente trattenute dalla banca a
titolo di interessi decorre dalla chiusura
definitiva del rapporto, ove siano previste più
prestazioni del mandatario e qualora le parti non
abbiano pattuito diversamente. In particolare, i
giudici precisavano che i contratti bancari di
credito, con esecuzione ripetuta di più prestazioni,
sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico
rapporto giuridico, anche se articolato in una
pluralità di atti esecutivi; perciò la serie
successiva di versamenti, prelievi ed accreditamenti
non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od
estintivi), ma determina variazioni quantitative
dell’unico originario rapporto costituito tra banca
e cliente, con la conseguenza che solo con il conto
finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i
debiti delle parti.
Dunque, il termine prescrizionale in questione
inizia a decorrere soltanto dalla chiusura
definitiva del rapporto.
E’ solo in questo momento che si produce
definitivamente il saldo dei crediti e debiti tra le
parti, trattandosi di un rapporto giuridico di
durata,
unitario, seppur articolato in una pluralità di atti
esecutivi. Trattasi di contratti funzionalmente
preordinati ad assicurare ad una o entrambe le parti
una utilità durevole proporzionale alla durata del
rapporto, che tale utilità procurano non mediante -
o, a seconda dei casi, non solo mediante -
l’adempimento (continuativo o reiterato) di una
obbligazione, bensì per mezzo di altri tipi di
effetti giuridici o situazioni giuridiche. In questa
direzione legittimamente il cliente ha il diritto di
esercitare l'azione di ripetizione degli interessi
indebitamente trattenuti dalla banca nell'arco di
durata dell'intero rapporto, finché quest'ultimo non
si sia chiuso.
Si
abbandona - da parte delle Sezioni Unite -
definitivamente il punto di vista di una parte della
giurisprudenza di merito che aveva ritenuto che nei
contratti di durata ogni singola prestazione avesse
una sua autonomia,
sicché ognuna di esse resterebbe soggetta alle
regole comuni e, quindi, anche a quelle sulla
decorrenza della prescrizione con la conseguenza che
l'azione di ripetizione, per la restituzione delle
somme illegittimamente addebitate dalla banca sul
conto corrente, decorrerebbe dall'esecuzione di ogni
singolo addebitamento e non dalla chiusura del conto.
In
quest’ultima prospettiva, in modo arbitrario, si è
attribuita del tutto illegittimamente, alle
operazioni contabili di accreditamento (come il
versamento nel conto) quella funzione solutoria (di
pagamento) che, invece, non hanno.
Va
dunque azzerata l’idea che il termine di
prescrizione inizi a decorrere dal giorno della
chiusura periodica del conto, potendo da quel
momento il cliente esercitare il diritto di
ripetizione, sul presupposto che la banca abbia
esatto gli interessi, e, dunque, il cliente abbia il
diritto ed il potere di agire in giudizio, ex
art. 2935 cod. civ., per ripetere quanto
indebitamente annotato.
Di
fronte al definitivo chiarimento delle Sezioni Unite
arriva ancora un colpo di scena o se si preferisce
un tentativo di colpo di spugna. Il decreto
Milleproroghe sembrerebbe annientare la posizione di
vantaggio che i clienti avevano maturato nei
confronti delle banche per effetto della decisione
in esame. Se dunque, per le ragioni già specificate,
la Cassazione aveva affermato che il termine
prescrizionale di dieci anni dovesse decorrere dal
giorno di chiusura del conto corrente, la versione
appena licenziata prevede che la prescrizione
relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in
conto inizi a decorrere dal giorno dell’annotazione
stessa.
Stando al dato normativo, indubbiamente più
favorevole alle banche, l'azione di ripetizione
degli interessi anatocistici dovrebbe essere
proposta nell'arco di dieci anni tra la data di
ciascun singolo accreditamento (o versamento) in
favore della banca e la data di proposizione della
domanda giudiziale, e, quindi, anche durante lo
svolgimento del rapporto. Di conseguenza, il
contenzioso giudiziario, avente ad oggetto la
ripetizione degli interessi relativi ai rapporti
instaurati prima della delibera CICR, sarebbe
considerevolmente ridimensionato in barba
all’analisi tecnico giuridica delle Sezioni Unite.
In
realtà quella che in prima battuta potrebbe apparire
una pietra tombale sul contenzioso in materia è
candidamente annientata dalla stessa decisione delle
Sezioni Unite e dalla disciplina codicistica
(indubbiamente non superata dal recente intervento
normativo). Nella sentenza si afferma testualmente
che il pagamento avviene solo con la chiusura del
conto e non con l’annotazione. Ne consegue, ex art.
2033 c.c., che solo al momento della chiusura del
conto sorge il diritto di ripetere ciò che si è
pagato e dunque da questo momento inizia a decorrere
il termine prescrizionale. Da qui l’assoluta
irrilevanza giuridica della previsione contenuta nel
mille proroghe dato che presupposto della decorrenza
del termine prescrizionale è ovviamente il pagamento
e non l’annotazione.
Con molta probabilità sarà sfuggito, nella
redazione del testo normativo, il contenuto della
decisione delle Sezioni Unite che
chiarisce un ulteriore aspetto della questione
circa le ipotesi in cui, durante lo svolgimento del
rapporto, il correntista abbia effettuato non solo
prelevamenti ma anche versamenti, laddove questi
ultimi possano essere considerati alla stregua di
pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione
(ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo
scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in
favore della banca. Per i giudici di legittimità ci
si trova in situazioni di questo tipo tutte le volte
in cui si tratti di versamenti eseguiti su un conto
in passivo (o, come in simili situazioni si
preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna
apertura di credito a favore del correntista, o
quando i versamenti siano destinati a coprire un
passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Diversamente, osservano le Sezioni Unite, tutte le
volte in cui i versamenti in conto non superino il
passivo ed in particolare il limite dell'affidamento
concesso al cliente si tratterà di atti
ripristinatori della provvista, della quale il
correntista può ancora continuare a godere, e non di
pagamenti.
In
questi ultimi casi, un versamento eseguito dal
cliente su un conto il cui passivo non abbia
superato il limite dell'affidamento concesso dalla
banca con l'apertura di credito non ha nè lo scopo
nè l'effetto di soddisfare la pretesa della banca di
vedersi restituire le somme date a mutuo (credito
che, in quel momento, non sarebbe scaduto nè
esigibile) ma esclusivamente l’effetto di
ripristinare la misura dell'affidamento utilizzabile
nuovamente in futuro dal correntista: dunque, non
costituisce un pagamento ex art. 2033 c.c.
In
questa prospettiva, la circostanza che, in quel
momento, il saldo passivo del conto sia influenzato
da interessi illegittimamente fin lì computati si
traduce in un'indebita limitazione della facoltà di
maggior indebitamento, ma non si tratta mai di
pagamento anticipato di interessi. Di pagamento,
nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi
soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di
apertura di credito in conto corrente, la banca
abbia esatto dal correntista la restituzione del
saldo finale, nel computo del quale risultino
compresi interessi non dovuti e, perciò, da
restituire se corrisposti dal cliente al'atto della
chiusura del conto.
La
chiarezza della motivazione in ordine alla nozione
di pagamento fa sì che la previsione del mille
proroghe circa la decorrenza del termine
prescrizionale “dal momento dell’annotazione” sia
del tutto inidonea ad impedire il meccanismo ex art.
2033 c.c..
Se la ratio posta a fondamento della norma,
da ultimo richiamata, è proprio quella di apprestare
un rimedio giuridico completo per tutte le
situazioni in cui un’attribuzione patrimoniale sia
stata eseguita senza una giustificata ragione, è del
tutto ovvio che sino alla chiusura del conto, e nei
limiti dell’affidamento, non ci sia alcun
adempimento (avente natura solutoria) in senso
tecnico giuridico.
Non esiste infatti alcuna percezione
effettiva di denaro da parte dell'istituto di
credito, ma solo un eventuale incremento del credito
utilizzabile; non può, quindi, decorrere alcun
termine di prescrizione dal giorno dell'addebito in
conto. Del resto, agli addebiti eseguiti sul conto
corrente dall'istituto di credito "per soddisfare le
proprie ragioni creditorie" non consegue un credito
esigibile della banca verso il correntista. Soltanto
con la chiusura del rapporto e la formazione del
saldo finale il credito bancario diventa esigibile.
Non è possibile
sovrapporre il concetto di “disponibilità” che
assicura al correntista una facoltà di disposizione,
all’esigibilità e non vi è dubbio che il presupposto
per l’esigibilità del credito della banca è la
chiusura del rapporto. Fino alla sua chiusura, il
conto corrente, è un mero prospetto contabile in cui
sono annotate reciproche poste di dare ed avere con
la periodica trimestrale formazione di un saldo
differenziale meramente fattuale, da cui deriva la
facoltà del correntista di disporre in qualsiasi
momento delle somme risultanti a suo credito: solo
con il saldo finale – giova ribadirlo - si giungerà
ad un saldo esigibile con un unico risultato
solutorio. Infatti, nel corso del rapporto non si ha
un pagamento in senso tecnico degli interessi e del
capitale, non vi è un debitore che imputi un
pagamento, ma vi è un correntista che effettua un
versamento ottenendo una mera registrazione a
credito sul conto priva di qualsiasi imputazione di
pagamento per interessi e competenze eventualmente
maturati.
Le
Sezioni Unite applicano ciò che e’ ormai ius
receptum con riferimento ai pagamenti
revocabili, ex art. 67, II co., L.F. – RD n.
267/1942; il pagamento, rilevante ai fini di detta
norma, va ravvisato in tutti i casi in cui venga
superato il limite del fido, ovvero non sussista
neppure un rapporto derivante da apertura di
credito, o ancora il conto sia diventato scoperto
per recesso della banca o, infine, i versamenti
concernano un conto corrente per il quale
quest'ultima abbia disposto la sospensione, anche
solo di fatto, dell'affidamento concesso: in tutti
questi casi i versamenti concernenti un conto
corrente vengono, a seguito di una delle predette
vicende, ad assumere un'evidente funzione solutoria,
essendo in tale ipotesi il debito certo ed
esigibile.
In
altre parole, affinchè il pagamento possa essere
considerato, sulla base dell’art. 1191 c.c. , atto
materiale per il quale non è necessario l'animus
solvendi, deve reputarsi il versamento atto
diverso dal pagamento, allorquando risulti la
volontà delle parti di rivolgerlo ad uno scopo
diverso dal pagamento del debito. E’ ovvio che tale
volontà possa risultare per facta concludentia
dallo stesso comportamento della banca, ossia
dalle risultanze del conto corrente.
Proprio per questo i giudici ribadiscono la
distinzione tra "conto scoperto" e "conto
semplicemente passivo". Per scoperto di conto
s'intende sia l'ipotesi dell'assenza di un rapporto
avente per effetto quello di costituire, a favore
del correntista, un credito disponibile verso la
banca (anticipazione bancaria o apertura di
credito), sia l'ipotesi del cosiddetto
"sconfinamento" dal fido concesso; in entrambi i
casi le rimesse che affluiscono sul conto vengono ad
avere un carattere solutorio, nel limite in cui
eliminano lo scoperto.
Diversamente, nel caso di conto assistito da
apertura di credito, essendo il conto soltanto
passivo ma non scoperto, il debito del correntista
non è immediatamente esigibile e le rimesse non
hanno, perciò, funzione solutoria.
In
questi casi, come già detto, le rimesse hanno la
funzione di ripristino della disponibilità. In buona
sostanza la Corte ribadisce e mette un punto fermo
sulla diatriba che ha agitato dottrina e
giurisprudenza in merito alla concezione stessa del
pagamento quale semplice atto materiale, trasformato
in atto in cui comunque rileva la causa, costituita
dalla volontà delle parti di qualificare tale
attività, colorandola ben oltre la semplice
neutralità con l'animus solvendi, ovvero con
la semplice volontà ripristinatoria.
In
conclusione le annotazioni operate dall’azienda in
un conto corrente bancario) non costituiscono la
conseguenza di reciproche rimesse e non esprimono
l’esistenza di debiti e crediti di ciascun
contraente nei confronti dell’altro ma rappresentano
semplici variazioni quantitative dell’ordinario
rapporto di credito o di debito con la banca.
Il cliente non effettua nessun pagamento indebito ma
semplicemente è uno spettatore che “subisce una
annotazione”.
3.
Le prospettive del contenzioso.
Il
dato più problematico è senz’altro rappresentato
dall’elevato contenzioso in materia che,
ovviamente, ha ispirato la confusa disposizione nel
decreto mille proroghe. Ci si trova in una
situazione paradossale e cioè alla fine di un
percorso segnato dalla decisione delle Sezioni Unite
e l’avvio di un dibattito sul contenuto della norma
ribattezzata salva-banche. Va detto sin d’ora che un
ordine del giorno approvato alla Camera impegna il
Governo a mettere nuovamente mano alla questione
anche se, giova ribadirlo, il tenore letterale della
norma non è in grado di incidere sul contenzioso in
atto dato che le Sezioni Unite fanno espresso
riferimento (ai fini del dies a quo del
termine prescrizionale) alla nozione di pagamento e,
per le ragioni già spiegate e nei limiti di quanto
esplicitato dagli stessi giudici, l’annotazione non
ha carattere solutorio e come tale è inidonea a
determinare la decorrenza del termine
prescrizionale. Quindi la formulazione della norma
sul piano tecnico giuridico è sbagliata e come tale
non idonea a raggiungere gli obiettivi per i quali è
stata introdotta.
L’intervento normativo crea ulteriore confusione
rispetto ad una vicenda definitivamente chiarita
grazie alla Cassazione e si qualifica come una forma
di sanatoria del periodo pregresso che, per ovvie
ragioni’ ha suscitato e susciterà posizioni molto
critiche da parte di coloro che hanno attivato
contenziosi con le Banche. Bisognerà vedere se il
legislatore avrà il coraggio di correggere il tiro o
se, ancora una volta, assisteremo ad un ulteriore
inasprimento nel match tra correntisti e
banche.
In argomento, senza alcuna pretesa di
completezza, DALEFFE, Credito fondiario e
anatocismo, in Dir. fall., 2008,
II, 380; MALAGRIDA, La capitalizzazione
degli interessi e l'anatocismo bancario: usi
normativi ed usi negoziali, ivi,
2008, II, 176; R. CONTI, Anatocismo
bancario e inibitoria collettiva. Una
sentenza consumerista, in Corriere
giur., 2006, 1275; COTTINO,
Sull'anatocismo intervengono anche le
Sezioni unite, in Giur. it.,
2005, 68; INZITARI, Le sezioni unite e il
divieto di anatocismo: l'asimmetria
contrattuale esclude la formazione dell'uso
normativo, in Corriere giur.,
2005, 214; F.A. MAGNI, Illegittima
corresponsione di interessi nel rapporto di
conto corrente, anatocismo bancario e
prescrizione dell'azione di ripetizione,
in Corriere merito, 2005, 155; Id.,
Le regole sull'anatocismo, in Il
mutuo e le altre operazioni di finanziamento,
diretto da Cuffaro, Bologna, 2005, 137 ss.;
NIVARRA, La tutela collettiva dei
consumatori a l'anatocismo bancario, in
Corriere giur., 2005, 1127; RAZZANTE,
La Cassazione ha «tumulato» l'anatocismo?,
in Giur. it., 2005, 741; SCOTTI
CAMUZZI, Anatocismo: i giudici aprono la
strada ai rimborsi degli interessi anteriori
al 2000, in Guida dir., 2005, 28,
110; DI STASI, Anatocismo ed usura: il
nuovo orientamento in tema di
capitalizzazione degli interessi, in
Arch. civ., 2004, 837; A. PALMIERI - R.
PARDOLESI, L'anatocismo bancario e la
bilancia dei Balek, in Foro it.,
2004, I, 3294; POLLIO, Rapporto di conto
corrente e problemi tecnici dell'"anatocismo
bancario", in Amm. e fin., 2004,
5, Ins.; PORCELLI, La disciplina degli
interessi bancari tra autonomia ed
eteronomia, Napoli, 2003; L. ABETA,
Brevi note in tema di anatocismo bancario,
in Dir. fall., 2003, I, 1473;
BASTIANON, Tassi bancari ultralegali e
anatocismo: il punto di vista della
giurisprudenza di merito e della Cassazione,
in Corriere giur., 2003, 889; CASALI
e FALCONE, Delle fideiussioni prestate da
più persone nell'interesse del medesimo
debitore e a garanzia del medesimo debito, e
dell'anatocismo annuale, in Dir.
banca e mercato fin., 2003, 116; V.
FARINA, Anatocismo e mutuo bancario,
in Dir. fall., 2003, II, 538;
Tardivo, Divieto di anatocismo e mutui
bancari. Riflessi per i finanziamenti
fondiari, in Vita notarile, 2003,
152; Niutta e Jovino, La giurisprudenza
di merito "corregge il tiro" della
cassazione... a proposito della c.d. "usurarietà
sopravvenuta" dei tassi d'interesse
convenzionali e di mora sui mutui a tasso
fisso, applicando (solo a questi ultimi) il
divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c
in Riv. dir. comm., 2002, II, 8;
NIUTTA, Sul c.d. "anatocismo bancario" il
Tribunale di Roma non si adegua... e
riafferma la legittimità dell'annotazione
trimestrale degli interessi a debito del
cliente nei rapporti regolati in conto
corrente bancario, in Dir. banca e
mercato fin., 2002, I, 310; SINESIO,
Il recente dibattito sull'anatocismo nel
conto corrente bancario: profili
problematici, in Dir. e giur.,
2000, 245; PANGARO Anatocismo bancario: i
giudici di merito contrastano la Cassazione,
in Nuova giur. comm., 2001, I, 630;
VACCARO BELLUSCIO e PIANA, Interessi "uso
piazza", anatocismo trimestrale e
commissione di massimo scoperto, in
Contr., 2002, 375; DE SINNO,
L'anatocismo nei contratti bancari: profili
di costituzionalità della disciplina
transitoria e linee evolutive
dell'interpretazione giurisprudenziale,
in Rass. dir. civ., 2000, 728; DI
PIETROPAOLO, Osservazioni in tema di
anatocismo, in Nuova giur. comm.,
2001, II, 96; FARINA, Le questioni
dell'anatocismo e del conto corrente
bancario nel corso dei procedimenti monitori,
in Dir. banca e mercato fin., 2001,
494; P. FERRO LUZZI, Una nuova
fattispecie giurisprudenziale: "l'anatocismo
bancario"; postulati e conseguenze, in
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Ancora su anatocismo, usi e contratti
bancari, in Foro it., 2001, I,
2362; A. LAZZARA, Contratto di conto
corrente bancario e calcolo composto degli
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cassazione in materia di anatocismo e la
successiva contrastante giurisprudenza di
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Riflessioni sulla nuova derogabilità del
divieto di anatocismo, in Giur. comm.,
2001, II, 190; A. SCARPA, La disciplina
sulla misura e sulla capitalizzazione degli
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anatocismo, in Arch. civ., 2001,
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interessi anatocistici corrisposti sulla
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anteriormente al mutamento dell'indirizzo
della S.C. che ne sanciva la legittimità,
in Contratto e impresa, 2000, 1167;
V. CARBONE, L'anatocismo bancario dopo
l'intervento della Corte costituzionale,
in Corriere giur., 2000, 1457; Id.,
Il salvataggio normativo dell'attuale
prassi bancaria sull'anatocismo al centro di
un acceso dibattito, ivi, 366; DE
GIOIA CARABELLESE, L'anatocismo nei
rapporti fra banca e cliente: la
deliberazione del CICR, in Contr.,
2000, 411; De NISI e GIAMPICCOLO,
L'anatocismo bancario tra interventi
giurisprudenziali e legislativi, in
Fisco, 2000, 12460; DI BENEDETTO,
Anatocismo e costo della disponibilità nei
vecchi contratti e nei sistemi di pagamento
elettronici. Tre domande sui futuri
contratti di conto corrente, in Dir.
banca e mercato fin., 2000, I, 588;
FAUCEGLIA, Anatocismo bancario: la
consulta boccia la disposizione di sanatoria,
in Dir. e prat. soc., 2000, 21, 66;
GRASSO,, Concessione di mutuo, a seguito
di proroga della scadenza di crediti agrari,
e anatocismo praticato dalle banche anche
dopo la chiusura finale del conto corrente:
due questioni affrontate dalla Corte di
cassazione, in Dir. e giur. agr. amb.,
2000, 475; A. NIGRO, L'anatocismo nei
rapporti bancari tra passato e futuro,
in Foro it., 2000, I, 460; ACCORDINO,
Capitalizzazione trimestrale degli
interessi e divieto di anatocismo, in
Arch. civ., 1999, 1228; BOSI,
Estensione soggettiva degli usi di
anatocismo e loro applicabilità agli
intermediari finanziari non bancari, in
Banca borsa tit. cred., 1999, II,
507; COSTANZA, Anatocismo: la svolta
della Cassazione, in Giust. civ.,
1999, I, 1585; COTTINO, La Cassazione
muta indirizzo in tema di anatocismo, in
Giur. it., 1999, 1221; DOLMETTA e
PERRONE, Risarcimento dei danni da
inadempimento di obbligazioni di interessi e
anatocismo, in Banca borsa tit. cred.,
1999, II, 408; PORZIO, , Rilievi critici
sulle recenti sentenze della Cassazione in
materia di anatocismo, in Banca borsa
tit. cred., 1999, II, 650; PETRAGLIA,
Le modifiche al t.u. bancario e
l'anatocismo: qualche considerazione "a
caldo", in Corriere giur., 1999,
1323; RIZZINI BISINELLI, Le novità in
tema di raccolta del risparmio, mutui
fondiari e anatocismo, in Contr.,
1999, 1142; SFORZA, Ancora sulla "vexata
quaestio" dell'anatocismo bancario, in
Nuovo dir., 1999, 777; TENCATI,
Inapplicabilità dell'anatocismo ai debitori
morosi, in Arch. civ., 1999,
1089; Inzitari, Convenzione di
capitalizzazione trimestrale degli interessi
e divieto d'anatocismo ex art. 1283
c.c., in Giur. it., 1995, I, 2, 409;
MIGNOSI, L'anatocismo è inapplicabile in
materia tributaria, in Tributi,
1995, 19; CLAUDIANI, Anatocismo ed
obbligazione risarcitoria, in Riv.
notariato, 1993, 413; V. FARINA,
Recenti orientamenti in tema di anatocismo,
in Rass. dir. civ., 1991, 757.
Pubblicata
sul Supplemento Ordinario n. 53 della
Gazzetta Ufficiale n.
47 del 26 febbraio 2011.
In questi termini, BARBA,
Obbl. e Contr.,
2009, 6, 535
Anatocismo
Cass. Civ., Sez. Unite, 4 novembre 2004, n.
21095, in
Corriere Giur., 2005, 3.
Per la giurisprudenza precedente contraria
v., tra le altre, Trib. Napoli, 5 novembre
2001, in Banca borsa tit. cred., II,
2002, 580 ss. secondo cui “ è legittima la
capitalizzazione degli interessi passivi
maturati nei rapporti bancari, in virtù di
un uso normativo vigente in materia e
riconosciuto dall'art. 1283"; Trib. Firenze,
11 luglio 2001, in Gius, 2002, 4, 440
ss.; Trib. Catanzaro, 12 luglio 2001, in
Iusletter, 2001, 9, 22, Trib. Roma, 24
gennaio 2001, in Dir. banca e mercato fin.,
cit., 303 ss.
La disciplina del 1999 ha, per il futuro,
disciplinato la capitalizzazione degli
interessi, ricollegando la validità delle
clausole alla delibera del Cicr. Il 22
aprile 2000 è entrata in vigore tale
normativa secondaria che ha dettato le
modalità e i criteri per la produzione di
interessi sugli interessi scaduti; l'art. 2
(della delibera) consente alle parti di
pattuire la capitalizzazione degli interessi
accreditati o addebitati (vietandola solo
sugli interessi prodotti sul saldo finale),
purché venga stabilita la medesima
periodicità nel conteggio degli interessi
creditori e debitori.
In questa direzione v. Trib. Torino 21
gennaio 2010, in www.ilcaso.it; Trib.
Brescia 18 gennaio 2010, cit.; Trib. Lecce
15 dicembre 2009, cit.; Trib. Torino 6
ottobre 2009, cit.; Trib. Mondovì 17
febbraio 2009, cit.; Trib. Torino 18
novembre 2008, in ilcaso.it; App.
L’Aquila 16 luglio 2008, in ilcaso.it;
Trib. Benevento 18 febbraio 2008, cit.; App.
Brescia 13 febbraio 2008, cit.; App. Torino
14 novembre 2007, cit.; Trib. Isernia 29
giugno 2005, in Riv. giur. Molise e
Sannio, 2005, fasc. 3, 32, nota di
RICCIO.
TANZA, NUZZACI,
Ancora un passo in avanti verso il difficile
transito dal dal "diritto delle banche" al
"diritto bancario",
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