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Mancata sottoscrizione e forma del contratto di intermediazione finanziaria

Di Valerio Sangiovanni, Avvocato e Rechtsanwalt

10 marzo 2011

 

Si riproduce per gentile concessione dell’autore Avv. Valerio Sangiovanni e dell’editore Ipsoa Wolters Kluwer

 

Contratti derivati

TRIBUNALE DI RIMINI, 12 ottobre 2010, n. 1523 – Pres. Fazzini - Rel. Cortesi – Comune di Rimini c. Unicredit s.p.a. e Unicredit Corporate Banking s.p.a.

 

La mancata sottoscrizione, da parte della banca, del contratto d’intermediazione finanziaria determina la nullità di tale contratto ai sensi dell’art. 23 TUF, senza che sia possibile una successiva ratifica o sanatoria del medesimo.

 

Il commento

Il Tribunale di Rimini si occupa del requisito di forma scritta che il contratto d’intermediazione finanziaria deve necessariamente rivestire. L’assenza della firma dell’intermediario viene equiparata a difetto di forma del contratto. La sentenza, considerato che la forma scritta è prescritta dalla legge per la validità, afferma che la sua mancanza non può in alcun modo essere ratificata o sanata.

 

Introduzione

Come è noto, le ragioni per cui si può chiedere la nullità di un contratto sono diverse: il catalogo delle cause di nullità è contenuto nell’art. 1418 c.c.

Nello specifico contesto dei contratti d’intermediazione finanziaria vengono in particolare considerazione due possibili ipotesi di nullità del contratto: 1) per contrarietà a norma imperativa (art. 1418, comma 1, c.c.); 2) per mancanza di forma (art. 1418, comma 2, c.c.).

Buona parte del contenzioso fra investitori e intermediari finanziari si basa sull’asserita inosservanza di disposizioni imperative[1]. Fra tali norme inderogabili rientrano le c.d. “norme di comportamento” previste dall’art. 21 TUF.

La materia è stata oggetto di recenti rivisitazioni, in attuazione della direttiva comunitaria nota – in forma abbreviata – come Mifid[2]. Nella presente nota ci occuperemo prevalentemente della disciplina di rango primario e secondario vigente prima della riforma, dal momento che si tratta della normativa applicata dal Tribunale di Rimini nel caso di specie.

Le norme di comportamento degli intermediari finanziari si lasciano schematizzare in tre categorie: il dovere informativo nei confronti dell’investitore[3], il dovere di compiere operazioni adeguate[4] nonché il dovere di evitare e gestire i conflitti d’interessi[5].

La questione del “giusto” rimedio a fronte della violazione delle norme di comportamento degli intermediari finanziari è stata affrontata (anche se, probabilmente, non definitivamente risolta) dalla Corte di cassazione. Con due sentenze a sezioni unite è stato affermato che la nullità non è il rimedio appropriato per l’inosservanza delle regole di condotta[6]. A seconda dei casi potrà aversi annullamento oppure risoluzione del contratto e, in ogni caso, il risarcimento del danno. Più precisamente la Corte di cassazione ha affermato che la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti; può invece dar luogo a responsabilità precontrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto d’intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418, comma 1, c.c.

Fatta questa doverosa premessa, bisogna però segnalare che la sentenza del Tribunale di Rimini in commento concerne un profilo diverso dalla possibile contrarietà a disposizione imperativa del comportamento posto in essere dagli intermediari finanziari: essa si occupa di nullità del contratto-quadro d’intermediazione finanziaria per inosservanza di forma. Sarà pertanto di questa distinta materia che ci si occuperà in questa nota.

 

La necessità di forma scritta per i contratti d’intermediazione finanziaria

In aggiunta al caso della violazione delle norme di comportamento, la seconda ipotesi - rilevante dal punto di vista pratico - in cui i contratti d’intermediazione finanziaria risultano nulli si ha nel caso d’inosservanza di requisiti formali[7].

Una parte non irrilevante del contenzioso fra investitori e intermediari finanziari si risolve velocemente per il fatto che manca la forma scritta del contratto d’intermediazione finanziaria. La nullità del contratto per tale ragione è, difatti, assorbente rispetto ad ogni altra problematica, ad esempio rispetto alla questione della possibile inosservanza delle norme di comportamento degli intermediari finanziari. È proprio ciò che è successo nella sentenza del Tribunale di Rimini in commento. Nella pronuncia dell’autorità giudiziaria riminese sono così passate in secondo piano altre questioni che, in presenza di un valido contratto-quadro, avrebbero avuto ben altra rilevanza[8].

In materia di nullità per difetto di forma, la disposizione di riferimento è l’art. 1418, comma 2, c.c., il quale prevede che produce nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 c.c. L’art. 1325 c.c. recita: “i requisiti del contratto sono: 1) l’accordo delle parti; 2) la causa; 3) l’oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”. Dunque l’assenza di forma, se prescritta dalla legge sotto pena di nullità, determina tale effetto.

Bisogna allora chiedersi se la legge prescriva una certa forma per i contratti d’intermediazione finanziaria e se tale forma sia prescritta a pena di nullità. La risposta a entrambi i quesiti è positiva.

L’art. 23, comma 1, TUF recita: “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti… Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”[9]. La forma dei contratti d’intermediazione finanziaria è disciplinata anche a livello regolamentare: l’art. 37, comma 1, reg. n. 16190/2007 stabilisce che “gli intermediari forniscono a clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente”[10].

Complessivamente risulta dunque che il legislatore primario e il regolatore secondario prescrivono la forma scritta per i contratti d’intermediazione finanziaria, forma che svolge una serie di funzioni.

 

Le finalità della forma scritta

A fronte di una disposizione di legge che prescrive la forma scritta di un determinato contratto a pena di nullità, è utile chiedersi quali siano gli obiettivi perseguiti dal legislatore. Mi pare che si possano evidenziare le seguenti finalità: 1) trasmissione d’informazioni; 2) riflessione sul significato dell’atto che si sta per compiere; 3) facilitazione della negoziazione delle clausole contrattuali; 4) facilitazione della prova degli accordi.

La prima importante funzione della forma scritta del contratto d’intermediazione finanziaria è quella di assicurare la trasmissione d’informazioni. Le circostanze di cui si dà atto nel testo scritto del contratto sono a conoscenza di entrambe le parti che lo sottoscrivono. Il contratto d’intermediazione finanziaria viene predisposto dall’intermediario e viene fatto sottoscrivere dall’investitore. Questi non può fare altro che accettarlo totalmente oppure rifiutarne la sottoscrizione, potendo al più negoziare alcuni marginali aspetti di tipo economico. Si tratta di un contratto per adesione, il cui contenuto non è conosciuto anticipatamente dall’investitore. Ecco allora l’importanza di trasmettere - mediante il contratto - informazioni dall’intermediario all’investitore, finalità particolarmente rilevante in un’area tecnicamente così complessa come quella degli investimenti. Tanto più esteso è il contratto, tanto maggiore è la quantità di dati e notizie che viene comunicata. Tanto più ampio è l’obbligo risultante da legge e da regolamento d’inserire nel testo contrattuale certe informazioni (= prescrizione del contenuto minimo del contratto d’intermediazione finanziaria), tanto maggiore è la quantità di dati e notizie che giunge al cliente. Sotto questo profilo la forma scritta svolge una funzione di protezione informativa dell’investitore che, di regola, è il soggetto debole del rapporto contrattuale. Mettere nero su bianco significa per il cliente conoscere prima, e con certezza, le condizioni che regoleranno il rapporto. Al riguardo si obietta peraltro, correttamente, che l’eccesso d’informazioni può andare a discapito dell’appropriata comprensione del testo contrattuale.

La seconda importante funzione della forma scritta del contratto d’intermediazione finanziaria è quella di far riflettere l’investitore sul significato dell’atto che sta per compiere. Apporre una sottoscrizione richiede più tempo di quanto serva a dare il proprio consenso oralmente. I contratti relativi alla prestazione dei servizi d’investimento incidono sul patrimonio degli investitori. Talvolta una parte considerevole delle ricchezze del soggetto interessato può essere coinvolto nell’operazione. Di qui la necessità di un’appropriata riflessione preventiva sugli effetti dell’atto che si sta per compiere.

Prima di firmare il testo contrattuale, sarebbe auspicabile che l’investitore lo leggesse attentamente. Al fine di garantire un consenso realmente informato del cliente bisognerebbe consegnargli il testo in anticipo rispetto alla firma, per lasciargli il tempo di studiarselo con attenzione[11]. È dubbio che ciò avvenga sempre nella prassi e non risulta che ci sia della giurisprudenza che abbia affermato un dovere del genere. Un obbligo di consegna “anticipata” rispetto alla firma non è statuito dall’art. 23, comma 1, TUF, che si limita a prescrivere che un esemplare del contratto sia consegnato al cliente: probabilmente questa disposizione si riferisce alla consegna di una copia del contratto già firmata dalle parti. Ciò nonostante, mi pare che una giurisprudenza lungimirante potrebbe ricavare l’obbligo di consegna anticipata del contratto dai principi che devono governare l’operato degli intermediari finanziari. Mi riferisco a quanto dispone l’art. 21, comma 1, TUF sia alla lettera a sia alla lettera b. La lettera a impone ai soggetti abilitati di “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”, mentre la lettera b impone ai medesimi soggetti di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”.

Questa tesi che sto sostenendo trova anche un appiglio testuale, seppure in un contesto completamente diverso. Il riferimento è alla legge sul contratto di franchising, secondo cui “almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere” (art. 4, comma 1, l. 129/2004). Si tratta, ovviamente, di contratti completamente diversi, anche se accomunati da alcune circostanze significative. Anzitutto ambedue le prescrizioni sono contenute in leggi speciali (rispettivamente il d.lgs. n. 58/1998 e la l. n. 129/2004). A ciò si aggiunga che entrambe le leggi sono successive al codice civile e sono dedicate alla tutela del contraente debole. Inoltre sia il d.lgs. n. 58/1998 (art. 23, comma 1) sia la l. n. 129/2004 (art. 3, comma 1) prevedono la nullità del contratto che difetti della forma scritta. A mio avviso non si può pertanto escludere che un giudice, alla luce dell’art. 21 TUF indicato sopra nonché delle menzionate affinità fra i due tipi contrattuali, possa enucleare un dovere dell’intermediario finanziario di consegnare anticipatamente il testo contrattuale all’investitore.

Nell’ipotesi in cui si potesse ricavare in via interpretativa un dovere del genere, rimarrebbe il problema della prova. Bisognerebbe difatti venissero creati dei presidi organizzativi atti a dimostrare che la consegna del testo contrattuale è avvenuta con un debito anticipo rispetto alla firma.

Infine si noti che, anche in ipotesi di consegna anticipata del testo contrattuale, rimangono perplessità in merito alla reale capacità di tutti gli investitori di comprendere l’effettiva rilevanza di ogni informazione contenuta nel contratto. Tuttavia la preoccupazione del legislatore non può essere quella di garantire che qualsiasi destinatario comprenda nel caso concreto ogni dettaglio del testo contrattuale; si tratterebbe di un obiettivo destinato all’insuccesso. Il fine del regolatore è diverso: è quello di far sì che un destinatario “medio” comprenda gli elementi “essenziali” del rapporto contrattuale.

Sotto un terzo profilo, il requisito della forma scritta dovrebbe facilitare fra le parti la negoziazione del testo contrattuale. Le condizioni del contratto d’intermediazione finanziaria possono, teoricamente, essere negoziate con l’intermediario, anche se - nella realtà dei fatti - spesso gli investitori non si premurano nemmeno di leggere attentamente i contratti; ancor meno di trattarne le condizioni. Quasi sempre il testo contrattuale viene predisposto dalla banca. Non di rado capita che gli investitori si limitino a farsi spiegare velocemente i termini essenziali del rapporto, per poi firmare un lungo testo, senza avere realmente preso conoscenza di tutte le condizioni che regolano la relazione.

Vista da una quarta prospettiva, la forma scritta - richiesta da legge e regolamento per il contratto d’intermediazione finanziaria - può essere utile a fini probatori. Nel caso in cui sorgano contestazioni fra le parti, il fatto di avere un testo scritto consente di ricostruire quelle che sono state le pattuizioni fra i contraenti. La forma scritta può dunque giocare un ruolo importante ex post, nel momento in cui sorgono dissidi fra le parti. Ecco allora che, contratto alla mano, si può chiedere il rispetto di certe clausole che vi erano state inserite oppure si può contestare la validità di determinate pattuizioni. Sotto questo profilo il requisito della forma scritta serve anche a diminuire il pericolo di controversie fra i contraenti. Se l’assetto contrattuale è pre-determinato per iscritto, si riduce il rischio di divergenze fra le parti. Si può cosi, almeno talvolta, evitare di dare corso a controversie giudiziarie, con tutti gli effetti negativi che esse comportano.

Non si può però sottacere che l’utilizzo della forma scritta, unitamente alla necessità di un contenuto dettagliato dei contratti d’intermediazione finanziaria, comporta anche alcuni svantaggi per i soggetti che se ne devono avvalere. Direi che sono identificabili tre aspetti problematici principali: 1) i costi connessi al soddisfacimento degli adempimenti formali; 2) il paradossale rischio d’incomprensibilità dei contratti, cui già si accennava sopra; 3) il rallentamento dell’operatività dei mercati finanziari.

Con riguardo ai costi, è innegabile che il formalismo accresce i costi transattivi[12]. A ciò si aggiunga che la necessità della forma scritta dei contratti d’intermediazione finanziaria, unita alla complessità tecnica della materia, spinge gli intermediari ad avvalersi di consulenti nella predisposizione dei contratti. Ciò produce l’effetto di aumentare il costo dei servizi finanziari, oneri che – in definitiva - sono gli stessi risparmiatori a sostenere. Tali costi si giustificano, dal punto di vista economico, se sono finalizzati al conseguimento di un qualche beneficio (ad esempio certezza del diritto e tutela del contraente debole) e se i vantaggi prevalgono rispetto ai costi.

Con riguardo al secondo aspetto cui si accennava (la potenziale incomprensibilità dei testi contrattuali), si deve preliminarmente osservare che la forma scritta - in sé e per sé - è certamente utile, poiché consente di fissare con trasparenza le condizioni che regolano il rapporto contrattuale. Ciò nonostante, il rischio è che i contratti divengano pressoché incomprensibili per i non-addetti ai lavori. La necessità d’inserire tutti gli elementi richiesti da legge e regolamento nonché la complessità della materia fanno sì che, nella prassi, vengano predisposti dei contratti di dimensioni considerevoli, i quali rischiano di disinformare il cliente attraverso l’eccesso d’informazioni. Si può così verificare un effetto-paradosso: le disposizioni di legge e di regolamento intendono tutelare l’investitore (quale soggetto debole del rapporto obbligatorio) mediante l’informazione, ma finiscono per confondergli le idee. In altre parole vi è il rischio che, al posto di ridurre le asimmetrie informative, le prescrizioni eccessive dei regolatori le lascino sostanzialmente inalterate o – addirittura – le incrementino.

La forma scritta può infine essere svantaggiosa nel senso che il soddisfacimento di tale requisito rallenta la conclusione del contratto. Si tratta tuttavia, a ben vedere, di un limite di poca importanza pratica. Nella prassi i contratti d’intermediazione finanziaria vengono difatti generalmente firmati dal cliente sulla base di un modello predisposto dalla banca. Non vi sono dunque perdite di tempo per la stipulazione del testo contrattuale. Si tratterà solo di riempire alcuni spazi lasciati vuoti. Inoltre l’urgenza di procedere è più probabile che sussista relativamente a singole operazioni d’investimento piuttosto che alla decisione originaria di concludere il contratto-quadro. Il contratto-quadro non è un’operazione finanziaria in sé, ma è una mera determinazione preventiva delle regole che disciplineranno il rapporto fra le parti in relazione al futuro compimento d’investimenti. In ipotesi un investitore e un intermediario potrebbero sottoscrivere un contratto-quadro cui non fa seguito alcun investimento.

 

La mancanza di sottoscrizione del contratto-quadro

Il caso affrontato dal Tribunale di Rimini si caratterizza per il fatto che non era in contestazione l’esistenza del contratto-quadro, ma il fatto che esso non fosse stato firmato dalla banca.

Pare opportuno distinguere fra il caso più grave del contratto che manca della firma di ambedue le parti dall’ipotesi, almeno astrattamente più lieve, del testo contrattuale che manca della sottoscrizione di una sola delle parti.

In un caso affrontato dal Tribunale di Ancona[13], la contestazione mossa dalla difesa dell’investitore era che il contratto-quadro non era stato sottoscritto né dall’intermediario finanziario né dall’investitore (l’investitore si era limitato a sottoscrivere un foglio separato contenente le clausole vessatorie ai sensi dell’art. 1341 c.c.). L’autorità giudiziaria anconetana ritiene che tale contratto sia nullo ai sensi dell’art. 23, comma 1, TUF. Il ragionamento del Tribunale di Ancona sul punto pare lineare, considerando che – in assenza di sottoscrizione del contratto-quadro – manca non solo la forma richiesta dalla legge, ma addirittura l’espressione del consenso delle parti.

Nel caso in commento affrontato dal Tribunale di Rimini manca la sottoscrizione dell’intermediario finanziario. Bisogna dire che la firma di un funzionario della banca potrebbe essere apposta in qualsiasi momento successivo rispetto alla esecuzione del primo ordine d’investimento e, dunque, può risultare difficile accertare ex post che il contratto era stato firmato dall’intermediario finanziario originariamente (cioè prima del compimento del primo investimento). Nel caso di specie è però l’investitore a produrre il giudizio il contratto mancante della sottoscrizione e a eccepire la nullità.

Quali sono gli effetti della mancanza della sottoscrizione dell’intermediario finanziario sul contratto-quadro?

Si potrebbe ipotizzare che il contratto mancante di sottoscrizione dell’intermediario finanziario sia nullo non tanto per inosservanza di forma quanto per mancanza dell’accordo delle parti. La nullità del contratto può realizzarsi per diverse ragioni, fra cui la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 c.c. Fra questi requisiti rientra l’accordo delle parti, che – in linea di principio - non può dirsi debitamente manifestato in assenza di apposizione della sottoscrizione di una di esse.

La Corte di cassazione ha peraltro affermato che, ai fini della sussistenza del requisito della forma scritta nei contratti, non occorre che la volontà negoziale sia manifestata dai contraenti contestualmente e in un unico documento, dovendosi ritenere il contratto perfezionato anche qualora le sottoscrizioni siano contenute in documenti diversi, anche cronologicamente distinti, qualora, sulla base di una valutazione rimessa al giudice di merito, si accerti che il secondo documento è inscindibilmente collegato al primo, sì da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo[14]. Esistono pertanto i margini per affermare che gli ordini d’investimento che vengono impartiti dall’investitore esprimono quel consenso al contratto d’intermediazione finanziaria che non è stato originariamente espresso dall’investitore con l’apposizione di una firma in calce al medesimo. Si potrebbe insomma qualificare l’ordine come accettazione del contratto da parte del cliente.

Il Tribunale di Rimini rigetta però questa prospettiva, affermando che tali documenti (il contratto-quadro rispetto all’ordine di acquisto) hanno contenuti troppo diversi per configurare uno scambio di consensi sul medesimo contenuto. Nella prassi è ciò che avviene nella quasi totalità dei casi: non può però escludersi – come esamineremo meglio sotto – che l’ordine contenga tutti gli elementi del contratto d’intermediazione finanziaria. Oppure, in alternativa, non si può nemmeno escludere che l’ordine contenga un richiamo al contratto d’intermediazione finanziaria, che l’investitore – nel conferire l’ordine – dichiara di conoscere e accettare in toto. A queste condizioni si può forse ritenere che vi sia espressione di consenso e, dunque, corretta formazione del contratto d’intermediazione[15].

Simile alla posizione del Tribunale di Rimini è quella assunta recentemente dal Tribunale di Torino, secondo cui l’onere di forma scritta a pena di nullità previsto dall’art. 23 TUF impone, in caso di contestazione giudiziale sull’effettiva esistenza o validità del contratto d’intermediazione, la produzione in giudizio di copia dello stesso recante la sottoscrizione del cliente e dell’intermediario[16]. In particolare l’autorità giudiziaria torinese ritiene che l’intermediario non possa superare la domanda di accertamento della nullità del contratto d’intermediazione producendo il contratto recante solo la firma del cliente e dichiarando contestualmente di volersene avvalere mediante la produzione in giudizio. In questo caso, difatti, l’accettazione così formulata incontra la preclusione della domanda di nullità già formulata in giudizio, avente valore di revoca della proposta costituita dalla copia del contratto firmata dal solo cliente. È così impedita la formazione del consenso.

 

La forma degli ordini d’investimento

Abbiamo visto che l’art. 23, comma 1, TUF stabilisce espressamente che i contratti relativi alla prestazione dei servizi d’investimento sono redatti per iscritto e che, nei casi d’inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. È dunque fuori di dubbio che tali contratti debbano essere conclusi per iscritto e che la mancanza di forma determini nullità, con i conseguenti obblighi restitutori.

Al contratto d’intermediazione finanziaria fanno però seguito, nella quasi totalità dei casi, delle operazioni di compravendita di strumenti finanziari. Scrivo “nella quasi totalità dei casi” perché non si deve dimenticare la natura di mero contratto-quadro del contratto d’intermediazione finanziaria. Questo tipo contrattuale non determina in sé alcuno spostamento finanziario; sono le successive operazioni che alternano il patrimonio mobiliare dell’investitore. Teoricamente potrebbe succedere che venga concluso un contratto d’intermediazione finanziaria cui non fa seguito alcuna operazione d’investimento.

Passiamo però a trattare la fattispecie più comune: quella di un contratto-quadro cui fa seguito almeno un’operazione finanziaria.

Le operazioni di compravendita di strumenti finanziari si realizzano mediante un ordine, impartito dall’investitore, cui l’intermediario dà esecuzione. Eseguito l’ordine, l’operazione è perfezionata: il cliente ha acquistato gli strumenti finanziari.

Ciò premesso, si pone la questione se per le attività attuative del contratto-quadro (ossia per i singoli investimenti) occorra rispettare determinati requisiti di forma. L’esame delle disposizioni regolamentari evidenzia come vi sia un trattamento differenziato fra il contratto d’intermediazione finanziaria (livello superiore) e le operazioni di esecuzione dello stesso (livello inferiore). Ciò vale sia nel sistema previgente, cui dà applicazione il Tribunale di Rimini nel caso di specie, sia nel regime vigente.

Nel sistema previgente era previsto quanto segue: “gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all’investitore” (art. 30, comma 1, reg. n. 11522/1998)[17]. Questa disposizione regolamentare ribadisce la necessità della forma scritta già prescritta dalla legge; ciò che interessa qui rilevare è che, per gli ordini, vige invece un trattamento differenziato. Nel regolamento previgente si prevedeva che il contratto con l’investitore dovesse indicare le modalità attraverso cui l’investitore può impartire ordini (art. 30, comma 2, lett. c, reg. n. 11522/1998)[18]. Il contratto d’intermediazione finanziaria dispone, al riguardo, di margini di libertà: può essere prevista la forma scritta per gli ordini, ma può essere stabilita anche una forma diversa. Il regolatore secondario mostra in questa sede di assegnare un ruolo ampio all’autonomia dei privati (o forse, più correttamente, bisognerebbe qui parlare di autonomia dell’intermediario finanziario, dal momento che è questi che – quasi sempre - predispone il contratto d’intermediazione finanziaria che determina i requisiti formali degli ordini).

Dal punto di vista probatorio, invero, non si ponevano particolari problemi, dal momento che il regolamento Consob obbligava alla registrazione anche degli ordini telefonici: “gli intermediari autorizzati registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori” (art. 60, comma 2, reg. n. 11522/1998).

In assenza sia di forma scritta dell’ordine sia di registrazione su nastro magnetico, l’ordine deve considerarsi nullo. In particolare il Tribunale di Salerno ha affermato che le operazioni di acquisto di strumenti finanziari eseguite dall’intermediario sono nulle qualora l’ordine impartito dall’investitore non rivesta la forma scritta ovvero non sia registrato dall’intermediario[19].

Complessivamente si può dire che il meccanismo previsto da legge e regolamento si dipana su un doppio binario: 1) rigore formale per il contratto d’intermediazione finanziaria, 2) flessibilità per quanto riguarda gli ordini.

La previsione di flessibilità con riferimento agli ordini esecutivi del contratto-quadro mira a conciliare diversi obiettivi. Se si imponesse la forma scritta, ogni ordine sarebbe assistito dalla massima certezza. Il supporto scritto assicura trasparenza nei rapporti fra le parti, rimanendo l’oggetto dell’ordine fissato a futura memoria. A fini probatori si garantisce efficienza, essendo facilitata la ricostruzione di ciò che è avvenuto. E, tuttavia, i mercati finanziari – con il requisito dello scritto per i singoli ordini – tendono a perdere in velocità: il compimento delle operazioni richiede più tempo. Tutte le funzioni cui si è accennato (certezza, trasparenza e prova, da un lato, nonché celerità, dall’altro) sono meritevoli di tutela. È stato così creato un meccanismo che cerca di soddisfare tutte queste diverse esigenze. Il sistema prevede due livelli. Il primo gradino è quello del contratto d’intermediazione finanziaria, per il quale è richiesta la forma scritta a pena di nullità. Il secondo gradino è quello delle operazioni che danno esecuzione al contratto-quadro. Per queste transazioni non è necessario lo scritto, per evitare rallentamenti all’operatività.

Le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possono tuttavia prevedere – nel contratto-quadro - la forma scritta per gli ordini. Ricorre allora una forma convenzionale, che si presume voluta per la validità (art. 1352 c.c.). In questo senso ha deciso, ad esempio, il Tribunale di Milano, affermando che la mancata osservanza della forma convenzionale pattuita per gli ordini determina la nullità del contratto[20]. La Corte di cassazione ha stabilito che la presunzione prevista dall’art. 1352 c.c. può essere superata nel caso in cui si pervenga, sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., a una interpretazione certa di senso contrario[21]. Altrimenti la forma si ritiene voluta per la validità.

Nella prassi succede talvolta che l’intermediario dia seguito a investimenti in assenza di un contratto-quadro debitamente firmato. Si pone allora la questione se la presenza di successivi ordini scritti non possa avere la funzione di sostituire il master agreement mancante. La posizione assunta dal Tribunale di Rimini nel caso in commento è decisamente contraria a tale possibilità.

Devo dire che la posizione del Tribunale di Rimini non mi convince appieno. Bisogna difatti riflettere sul fatto che, per certi contratti (fra cui quello d’intermediazione finanziaria), la legge richiede non solo la forma scritta in sé considerata, ma anche che il contratto abbia un contenuto minimo. Per essere più precisi il contenuto minimo del contratto d’intermediazione finanziaria non è indicato dalla legge, ma dal regolamento Consob di attuazione della legge. Nel sistema previgente si trattava dell’art. 30, comma 2, reg. n. 11522/1998[22], nel sistema attuale dell’art. 37, comma 2, reg. n. 16190/2007[23].

A me pare che le funzioni della forma scritta del contratto, che si è cercato di evidenziare sopra, siano realizzate tutte le volte che un documento scritto contiene gli elementi considerati dal regolamento come contenuto minimo del contratto, indipendentemente dalla denominazione del medesimo. Ai fini della appropriata qualificazione di un contratto non conta certo la denominazione che gli viene data dai contraenti, bensì il contenuto dello stesso. Laddove pertanto si rinvenga un ordine il quale è talmente dettagliato da contenere tutte le indicazioni che formano il contenuto minimo del contratto d’intermediazione finanziaria, non si vede per quale ragione non equiparare l’ordine al contratto. Ovviamente, si tratta solo di un’ipotesi di scuola, in quanto gli ordini non hanno normalmente un contenuto che sia comparabile a quello del contratto d’intermediazione finanziaria. Spesso si tratta di un’unica pagina che contiene poche indicazioni sullo strumento finanziario che l’investitore intende acquistare e non certo tutte le indicazioni previste dal regolamento per il contratto d’intermediazione finanziaria.

 

Conseguenze della nullità del contratto-quadro

Il Tribunale di Rimini sancisce la nullità del contratto-quadro per inosservanza del requisito di forma scritta di cui all’art. 23 TUF. Tale autorità giudiziaria si chiede poi quali siano le conseguenze della nullità del master agreement sulle operazioni d’investimento poste in essere dall’intermediario finanziario sulla base di tale contratto.

Al riguardo bisogna ricordare che l’art. 30, comma 1, reg. Consob n. 11522/1998 prevedeva che “gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto”. La nullità (ossia la mancanza giuridica del contratto-quadro) rende illegittima l’attività dell’intermediario finanziario. La banca non può prestare i servizi d’investimento. Ne consegue che le operazioni finanziarie compiute in attuazione del contratto-quadro nullo sono a loro volta nulle e improduttive di effetti. Se il contratto-quadro è nullo, vengono travolte tutte le operazioni successive.

Al riguardo è interessante osservare che potrebbe capitare nella prassi che l’investitore non intenda far venire meno tutte le operazioni compiute, ma solo alcune di esse. Può cioè succedere che alcune operazioni si siano rivelate fruttuose, mentre altre in perdita. Ad esempio un investitore potrebbe avere un portafoglio composto, si immagini, di quattro investimenti, di cui tre positivi e uno solo negativo. Se il cliente eccepisce la nullità del contratto-quadro, manca la legittimazione al compimento di tutte le operazioni e dunque anche di quelle che sono vantaggiose per l’investitore. Sotto questo profilo l’obiezione che manca il contratto-quadro deve essere ben soppesata dagli avvocati degli investitori. Essa ha senso quando tutte le operazioni poste in essere si sono rivelate negative. Altrimenti l’investitore rischia di dover restituire all’intermediario i proventi di buoni investimenti. Il cliente che vuole togliere di mezzo un’unica operazione finanziaria, deve concentrare le proprie obiezioni su di essa. Si tratterà pertanto, normalmente, di contestare la violazione di una qualche norma di comportamento nella prestazione dei servizi d’investimento esattamente con riferimento a tale operazione.

In questo contesto non si deve dimenticare che la nullità del contratto-quadro per difetto di forma è una nullità relativa, che può essere fatta valere solo dall’investitore (art. 23, comma 3, TUF). Il cliente riceve pertanto tutela anche sotto questo profilo, nel senso che non è esposto a possibili domande riconvenzionali dell’intermediario. Recentemente il Tribunale di Brescia ha affermato che la nullità delle operazioni effettuate sulla base di un contratto-quadro nullo può essere fatta valere soltanto dall’investitore; deve pertanto essere respinta la domanda riconvenzionale dell’intermediario volta a ottenere la restituzione dei profitti derivanti all’investitore da operazioni compiute in assenza di valido contratto[24].

 

La sentenza in commento

TRIBUNALE DI RIMINI, 12 ottobre 2010, n. 1523 – Pres. Fazzini - Rel. Cortesi – Comune di Rimini c. Unicredit s.p.a. e Unicredit Corporate Banking s.p.a.
 
La mancata sottoscrizione, da parte della banca, del contratto d’intermediazione finanziaria determina la nullità di tale contratto ai sensi dell’art. 23 TUF, senza che sia possibile una successiva ratifica o sanatoria del medesimo.
 

(Omissis).

Delle argomentazioni posta dal Comune di Rimini a fondamento dell’articolata domanda meritano di essere esaminate con precedenza quelle concernenti la validità dei contratti che hanno caratterizzato i rapporti fra le parti, aventi chiara natura assorbente.

Il Tribunale si riferisce, in primis, al contratto-quadro che disciplina l’intero rapporto di intermediazione finanziaria, concluso in data 13 novembre 2001 e prodotto da parte attrice come doc. 15.

La natura assorbente dell’eccezione in questione è data dal rilievo del fatto che l’eventuale nullità del contratto-quadro si comunicherebbe alle operazioni di investimento in strumenti finanziari derivati poste in essere in esecuzione dello stesso.

Sostiene il Comune di Rimini che detto contratto sarebbe nullo per difetto della forma prescritta ad substantiam dall’art. 23 TUF, a mente del quale, com’è noto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi d’investimento e accessori “sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” e “nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.

La dedotta nullità, ad avviso del Comune, sussisterebbe in quanto la copia versata in atti non reca la sottoscrizione (di alcun rappresentante) della banca intermediaria.

Con riferimento a tale fattispecie, la giurisprudenza di questo Tribunale si attesta, con la prevalente di merito, in termini conformi agli assunti di parte attrice.

Invero, la finalità della previsione di cui all’art. 23 TUF è essenzialmente protettiva: l’onere formale – cui non a caso si accompagna il dovere dell’operatore di consegnare all’investitore copia del contratto – vale ad attribuire definitiva certezza del contenuto dell’atto negoziale regolatore del complessivo rapporto, contenuto che deve essere conforme alle prescrizioni imposte dalla normativa di settore.

Tale è la ragione per la quale occorre domandarsi se il contratto sprovvisto della sottoscrizione di una delle parti (nella specie la banca intermediaria) soddisfi o meno il requisito formale previsto a tale scopo.

La risposta deve essere negativa.

Non sfugge al Collegio che sul punto si sono attestate pronunzie giurisprudenziali anche assai discostate fra loro: secondo alcuni giudici, infatti, l’onere formale dovrebbe intendersi rispettato per effetto della redazione in forma scritta di singoli ordini di negoziazione, che presentino tuttavia un contenuto minimo compatibile con quello del contratto-quadro; altri hanno ammesso la ratifica del contratto-quadro redatto senza il rispetto della forma prescritta mediante successive operazioni di investimento o disinvestimento; altri ancora hanno equiparato la sanzione di cui all’art. 23 TUF all’annullabilità codicistica, donde la conseguente inibizione d’ogni rimedio invalidante che non postulasse, in qualche misura, la mancanza di un valido consenso ovvero nelle ipotesi di successiva esecuzione, qualificabile in termini di convalida.

Il Collegio è tuttavia di diverso avviso e, ribadita la natura di contratto normativo del master agreement, ritiene che la forma prescritta debba riguardare esso solo e senza possibilità di successiva ratifica o sanatoria.

Invero, l’art. 1325 c.c. annovera fra gli elementi costitutivi del contratto la forma prescritta sotto pena di nullità; pertanto, quando la prescrizione formale non è stata rispettata, il contratto è privo di un suo elemento essenziale in mancanza del quale non può intendersi validamente perfezionato.

E certamente, in mancanza di un contratto sottoscritto da entrambi i contraenti, il requisito formale difetta.

Potrebbe sostenersi – così come per vero le convenute non hanno fatto, ma per completezza di motivazione – che alla mancata sottoscrizione del contratto-quadro da parte dell’intermediario possa supplire il successivo compimento di operazioni esecutive delle stesso, che in qualche modo ne confermerebbero il perfezionamento.

Ma siffatta opzione ricostruttiva varrebbe a far ritenere che il contratto-quadro si sarebbe perfezionato con il meccanismo dello scambio di conformi consensi ex art. 1326 c.c.; una fictio eccessiva, che condurrebbe a qualificare il contratto prodotto e sottoscritto dalla sola parte attrice come proposta contrattuale e come accettazione i successivi documenti, di scopo e contenuto assolutamente diversi.

L’unica altra opzione possibile sarebbe quella di attribuire alle operazioni successive valore di convalida del contratto nullo, in spregio a quanto disposto dall’art. 1423 c.c.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato da tempo (v. Cass., 18 giugno 2003, n. 9687; Cass., 11 novembre 1997, n. 11115; Cass., n. 2919/1990) che ove si controverta sulla nullità di un contratto per la validità del quale è richiesta la forma scritta, la prova della sua validità va fornita esclusivamente mediante la produzione di un documento sottoscritto da entrambe le parti, senza che siano ammessi equipollenti o che possa assumere valenza probatoria il comportamento delle parti, anche giudiziale.

È opportuno infine, e ciò pur sempre in assenza di uno specifico rilievo difensivo delle convenute, un richiamo all’orientamento da tempo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass., 14 aprile 2004, n. 7075) secondo cui la produzione in giudizio del contratto a opera della parte che non l’ha sottoscritto vale a considerarlo concluso nella forma documentale prescritta, equivalendo siffatta produzione al consenso negoziale, ove non sia medio tempore intervenuta la revoca dello stesso.

A parte il fatto che nella specie la produzione è stata effettuata dalla parte che già aveva sottoscritto il contratto-quadro, è poi decisivo il rilievo del fatto che la produzione di un contratto al fine di udirne dichiarare la nullità equivale a revoca del consenso eventualmente già prestato (cfr. Cass., n. 2826/2000).

Un’ultima considerazione si impone onde chiarire che i rilievi che precedono sono animati tutt’altro che da un intento, per così dire, formalistico.

Si è detto che il contratto-quadro assicura, essenzialmente, la trasmissione di informazioni essenziali che ineriscono alla corretta esecuzione delle prestazioni attinenti all’attività di intermediazione finanziaria; tali informazioni sono volte, per la gran parte, a tutelare il contraente ontologicamente più debole (ovvero l’investitore, la cui qualifica di contraente protetto è qui ricavabile ex lege).

Non va dimenticato – onde chiarire il grado di urgenza e rilevanza di siffatta tutela – che il diritto al risparmio è protetto a livello costituzionale e nel medesimo contesto della carta fondamentale è inserita la previsione di un controllo dello Stato per la disciplina dell’esercizio del credito.

La previsione di forma scritta funge dunque da garanzia di un consenso pieno e integrale delle parti al complessivo assetto contrattuale, che deve essere corrispondente al contenuto normativamente fissato.

E invero, appartiene ormai al notorio il rilievo delle modalità con cui sovente gli intermediari finanziari raccolgono il consenso degli investitori, quand’anche si tratti non già di singoli consumatori, ma anche di persone giuridiche o enti come nel caso di specie; molto spesso non si procede neppure alla lettura del contenuto del contratto, e tantomeno a un’effettiva trattativa sulle sue condizioni; e con pari frequenza, per vero, la conclusione del master agreement si traduce in una sommaria richiesta di sottoscrizione di un modulo prestampato già in possesso dell’intermediario, che l’investitore appone unitamente ad altre su diversi moduli, senza che neppure l’intermediario si premuri di firmare egli stesso.

Non vi è prova che tanto si sia verificato nel caso di specie; ma vi è invece certezza sul fatto che l’onere formale previsto dal legislatore ad substantiam nell’ottica più volte richiamata non sia stato rispettato, e che ciò determini la fondatezza dell’eccezione di nullità del contratto-quadro.

(Omissis).

 


[1] Sul contenzioso fra investitori e intermediari finanziari in materia di prestazione di servizi d’investimento gli interventi della dottrina sono molto numerosi. Fra i volumi più recenti cfr. AA.VV., I soldi degli altri, a cura di Perrone, Milano, 2008; Bersani, La responsabilità degli intermediari finanziari, Torino, 2008; Durante, Intermediari finanziari e tutela dei risparmiatori, Milano, 2009; Inzitari-Piccinini, La tutela del cliente nella negoziazione di strumenti finanziari, Padova, 2008; Pellegrini, Le controversie in materia bancaria e finanziaria, Padova, 2007. Inoltre v. Alpa, La legge sul risparmio e la tutela contrattuale degli investitori, in Contratti, 2006, 927 ss.; Autelitano, La natura imperativa delle regole di condotta degli intermediari finanziari, in Contratti, 2008, 1157 ss.; Bertolini, Risparmio tradito: una riflessione tra teoria generale del contratto e disciplina dei mercati, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 337 ss.; Cottino, La responsabilità degli intermediari finanziari. Un quadro ben delineato: con qualche novità e corollario, in Giur. it., 2010, 607 ss.; Emiliozzi, Vendita alla clientela retail di titoli prima dell’emissione ed omessa acquisizione da parte dell’intermediario dell’offering circular, in Giur. it., 2007, 1673 ss.; Gioia, Tutela giurisdizionale dei contratti del mercato finanziario, in AA.VV., I contratti del mercato finanziario, a cura di Gabrielli-Lener, 1° vol., 2a ed., Torino, 2011, 53 ss.; A. Greco, Violazione del principio di buona fede e tutela dei sottoscrittori di polizze vita index linked, in Obbl. contr., 2010, 577 ss.; Guadagno, Mancato adeguamento del contratto quadro tra “nullità sopravvenuta parziale” e inefficacia, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 610 ss.; Lucantoni, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, in AA.VV., I contratti del mercato finanziario, cit., 239 ss.; Luise, Il dovere di correttezza dell’intermediario finanziario, in Obbl. contr., 2010, 696 ss.; Magno, Mala gestio e profili di responsabilità del gestore patrimoniale, in AA.VV., I contratti del mercato finanziario, cit., 917 ss.; Mancini, La tutela del risparmiatore nel mercato finanziario tra culpa in contrahendo e vizi del consenso, in Rass. dir. civ., 2007, 51 ss.; Mariconda, Regole di comportamento nella trattativa e nullità dei contratti: la criticabile ordinanza di rimessione della questione alle sezioni unite, in Corr. giur., 2007, 635 ss.; Meruzzi, La responsabilità precontrattuale tra regola di validità e regola di condotta, in Contr. impr., 2006, 944 ss.; Pellegrini, La responsabilità dell’intermediario per “solidarietà creditoria” in un orientamento giurisprudenziale in tema di prestazione di servizi finanziari, in Banca borsa tit. cred., 2008, II, 171 ss.; Perrone, Regole di comportamento e tutele degli investitori. Less is more, in Banca borsa tit. cred., 2010, I, 537 ss.; Picardi, Nuovi sviluppi giurisprudenziali in tema di responsabilità degli intermediari, in Dir. giur., 2007, 192 ss.; Rulli, L’onere della prova nei giudizi di risarcimento danni nella prestazione dei servizi di investimento, in AA.VV., I contratti del mercato finanziario, cit., 339 ss.; Russo, La responsabilità in tema di intermediazione finanziaria, in Dir. giur., 2010, 140 ss.; Sabatelli, Validità del prodotto finanziario My Way e tutela dell’investitore, in Banca borsa tit. cred., 2010, II, 356 ss.; Sangiovanni, Obbligazioni Lehman Brothers e tutele degli investitori, in Contratti, 2010, 221 ss.; Sangiovanni, Inadempimento contrattuale e responsabilità nel caso Lehman Brothers, in Corr. mer., 2010, 721 ss.; Sangiovanni, La Cassazione interviene di nuovo sulle norme di condotta degli intermediari finanziari, in Danno resp., 2009, 503 ss.; Sangiovanni, Il caso “My Way” e il contratto aleatorio unilaterale, in Giur. mer., 2008, 3116 ss.; Sangiovanni, Acquisto di obbligazioni e risoluzione del contratto, in Contratti, 2008, 5 ss.; Sangiovanni, La violazione delle regole di condotta dell’intermediario finanziario fra responsabilità precontrattuale e contrattuale, in Contratti, 2006, 1133 ss.; Sangiovanni, Sollecitazione all’investimento, nullità del contratto e frode alla legge, in Giur. mer., 2006, 1389 ss.; Sangiovanni, Scandali finanziari: profili di responsabilità dell’intermediario, in Danno resp., 2006, 874 ss.; Sangiovanni, La responsabilità dell’intermediario nel caso Cirio e la recente legge per la tutela del risparmio, in Contratti, 2006, 686 ss.; Sangiovanni, La responsabilità dell’intermediario nel caso Parmalat e la recentissima legge per la tutela del risparmio, in Società, 2006, 605 ss.; C. Scognamiglio, Regole di validità e di comportamento: i principi ed i rimedi, in Eur. dir. priv., 2008, 599 ss.; Signorelli, Violazione delle regole di comportamento dell’intermediario finanziario e risoluzione per inadempimento, in Società, 2009, 55 ss.; Todorova, Violazione delle regole di comportamento degli intermediari finanziari. Responsabilità precontrattuale o risoluzione per inadempimento, in Giur. it., 2008, 1307 ss.; Tommasini, Commento all’art. 21 TUF, in AA.VV., Commentario breve al diritto dei consumatori, a cura di De Cristofaro-Zaccaria, Padova, 2010, 1483 ss.

[2] Sulla direttiva Mifid e sulla sua attuazione in Italia cfr. in particolare AA.VV., La Mifid in Italia, a cura di Zitiello, 2a ed., Torino, 2009.

[3] Sul dovere informativo degli intermediari finanziari cfr. la recente monografia di F. Greco, Informazione pre-contrattuale e rimedi nella disciplina dell’intermediazione finanziaria, Milano, 2010. V. inoltre Alpa, Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di investimento finanziario. Per l’armonizzazione dei modelli regolatori e per l’uniformazione delle regole di diritto comune, in Econ. dir. terz., 2009, 395 ss.; R. Bruno, L’esperienza dell’investitore e l’informazione “adeguata” e “necessaria”, in Giur. comm., 2008, II, 391 ss.; Bulfaro, La responsabilità contrattuale dell’intermediario per violazione del dovere di informazione, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, 1092 ss.; Caggiano, I doveri d’informazione dell’intermediario finanziario nella formazione ed esecuzione del contratto. Violazione e rimedi, in Dir. giur., 2006, 453 ss.; Gobio Casali, Prodotti assicurativi finanziari: disciplina normativa, qualificazione giuridica e tutela informativa del risparmiatore, in Giust. civ., 2010, II, 301 ss.; F. Greco, Obbligazioni Cirio e violazione dell’obbligo di informazione: un ulteriore tassello sul tavolo della roulette della giurisprudenza, in Resp. civ. prev., 2010, 428 ss.; Maragno, L’orientamento del Tribunale di Venezia in tema di sanzioni degli inadempimenti ai doveri informativi a carico degli intermediari finanziari, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 1280 ss.; Natoli, Le informazioni dei risparmiatori nella formazione del contratto “di risparmio”, in Contratti, 2010, 67 ss.; Panzini, Violazione dei doveri d’informazione da parte degli intermediari finanziari tra culpa in contrahendo e responsabilità professionale, in Contr. impr., 2007, 982 ss.; Purpura, Strumenti finanziari e dovere di informazione degli intermediari: un “moderno” approccio giurisprudenziale a confronto con la normativa post Mifid, in Banca borsa tit. cred., 2010, I, 609 ss.; Romeo, Informazione e intermediazione finanziaria, in Nuove leggi civ. comm., 2010, 647 ss.; Sangiovanni, Omessa informazione sulla rischiosità dell’investimento e risoluzione del contratto, in Corr. mer., 2009, 973 ss.; Sartori, Violazione delle regole informative e modelli di responsabilità, in AA.VV., L’attuazione della Mifid in Italia, a cura di D’Apice, Bologna, 2010, 615 ss.; Ticozzi, Violazione di obblighi informativi e sanzioni: un problema non solo degli intermediari finanziari, in Contratti, 2007, 363 ss.

[4] In materia di regola di adeguatezza cfr. Fiorio, Onere della prova, nesso di causalità ed operazioni non adeguate, in Giur. it., 2010, 343 ss.; F. Greco, Intermediazione finanziaria: rimedi e adeguatezza in concreto, in Resp. civ. prev., 2008, 2556 ss.; Guadagno, Inadeguatezza e nullità virtuale, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 460 ss.; Sangiovanni, L’adeguatezza degli investimenti prima e dopo la Mifid, in Corr. giur., 2010, 1385 ss.; Sangiovanni, Informazione sull’adeguatezza dell’operazione finanziaria e dovere di astenersi, in Corr. giur., 2009, 1257 ss.; Sangiovanni, Operazioni inadeguate e doveri informativi dell’intermediario finanziario, in Giur. comm., 2009, II, 557 ss.; Sangiovanni, Operazione inadeguata dell’intermediario finanziario fra nullità del contratto e risarcimento del danno alla luce della direttiva Mifid, in Contratti, 2007, 243 ss.; Sangiovanni, Inadeguatezza della operazione finanziaria, risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento del danno, in Corr. giur., 2006, 1569 ss.; Santocchi, Le valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza nei rapporti contrattuali fra intermediari e cliente, in AA.VV., I contratti del mercato finanziario, cit., 281 ss.; Sartori, Le regole di adeguatezza e i contratti di borsa: tecniche normative, tutele e prospettive Mifid, in Riv. dir. priv., 2008, 25 ss.

[5] Sul conflitto d’interessi nella materia specifica dell’intermediazione finanziaria cfr. R. Lener, Conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva, in AA.VV., L’attuazione della Mifid in Italia, cit., 351 ss.

[6] Cass., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725, in Contratti, 2008, 221 ss., con nota di Sangiovanni; in Corr. giur., 2008, 223 ss., con nota di Mariconda; in Danno resp., 2008, 525 ss., con note di Roppo e di Bonaccorsi; in Dir. banca merc. fin., 2008, 691 ss., con nota di Mazzini; in Dir. giur., 2008, 407 ss., con nota di Russo; in Giur. comm., 2008, II, 604 ss., con nota di F. Bruno-Rozzi; in Giust. civ., 2008, I, 2775 ss., con nota di Febbrajo; in Società, 2008, 449 ss., con nota di V. Scognamiglio. In relazione alle sentenze nn. 26724 e 26725 cfr. anche Cesiano, Gli obblighi dell’intermediario finanziario nella prestazione dei servizi di investimento dagli orientamenti della giurisprudenza di merito alle sezioni unite, in Riv. dir. soc., 2008, 614 ss.; Gentili, Disinformazione e invalidità: i contratti di intermediazione dopo le Sezioni Unite, in Contratti, 2008, 393 ss.; Guadagno, Violazione degli obblighi di condotta da parte dell’intermediario finanziario: lo stato dell’arte dopo le sezioni unite, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 293 ss.; Maffeis, Dopo le sezioni unite: l’intermediario che non si astiene restituisce al cliente il denaro investito, in Contratti, 2008, 555 ss.; Prosperi, Violazione degli obblighi di informazione nei servizi di investimento e rimedi contrattuali (a proposito di Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725), in Contr. impr., 2008, 936 ss.

[7] Sulla forma dei contratti nel mercato finanziario cfr., in particolare, Barenghi, Disciplina dell’intermediazione finanziaria e nullità degli ordini di acquisto (in mancanza del contratto-quadro): una ratio decidendi e troppi obiter dicta, in Giur. mer., 2007, 59 ss.; Della Vedova, Sulla forma degli ordini di borsa, in Riv. dir. civ., 2010, II, 161 ss.; Sangiovanni, Mancato aggiornamento del contratto-quadro e “nullità sopravvenuta”, in Contratti, 2008, 653 ss.; Sangiovanni, La nullità del contratto di gestione di portafogli di investimento per difetto di forma, in Contratti, 2006, 966 ss.; Sangiovanni, La nullità del contratto per inosservanza di forma nel caso delle obbligazioni argentine, in Corr. mer., 2006, 737 ss.

[8] A dire il vero il Tribunale di Rimini si occupa, ma solo per scrupolo e per completezza di motivazione, anche della auto-dichiarazione di essere operatore qualificato rilasciata dal Comune di Rimini. Sul punto è utile segnalare che la materia dei contratti derivati è stata oggetto - negli ultimi anni - di numerosi interventi giurisprudenziali, incentrati principalmente sulla nozione di operatore qualificato di cui all’art. 31 reg. Consob n. 11522/1998. Fra i contributi dottrinali che si occupano di questa materia cfr. Aiello, L’operatore professionale: una qualificazione controversa, in Giur. it., 2009, 2713 ss.; Autelitano, Il contratto di investimento dell’operatore qualificato, in Contratti, 2009, 869 ss.; Brescia Morra, I limiti della responsabilità degli intermediari nei confronti di società che stipulano un contratto di swap dichiarando di essere operatori qualificati, in Riv. trim. dir. econ., 2009, II, 133 ss.; F. Bruno, Derivati OTC e incomprensibile svalutazione dell’autocertificazione del legale rappresentante della società acquirente, in Corr. mer., 2008, 1261 ss.; Fantetti, I derivati: obblighi informativi e negoziazione di prodotti finanziari, in Dir. prat. soc., fasc. 11, 53 ss.; Fiorio, La nozione di operatore qualificato per l’investitore persona giuridica, in Giur. it., 2008, 2241 ss.; Magno-Dodaro, Operatore qualificato: la Cassazione accoglie la “tesi formalistica” con qualche correttivo, in Società, 2010, 328 ss.; Motti, L’attestazione della qualità di operatore qualificato nelle operazioni in strumenti derivati fra banche e società non quotate, in Giur. it., 2008, 1167 ss.; Piccinini, La trasparenza nella distribuzione di strumenti finanziari derivati ed il problema dell’efficacia delle regole informative, in Contr. impr., 2010, 499 ss.; Salatino, La diffusione dei contratti di swap nella prassi commerciale italiana: un nuovo scandalo finanziario, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 116 ss.; Sangiovanni, Dichiarazione del contraente e strumenti finanziari derivati degli enti territoriali, in Nuova rass., 2010, 1161 ss.; Sangiovanni, La Cassazione si pronuncia sulla nozione di operatore qualificato del regolamento Consob, in Danno resp., 2009, 1067 ss.; Sangiovanni, I contratti derivati e il regolamento Consob n. 11522 del 1998, in Giur. mer., 2009, 1516 ss.; Sangiovanni, Contratti derivati e dichiarazione del rappresentante legale, in Corr. mer., 2008, 41 ss.; Sangiovanni, Contratto di swap e nozione di operatore qualificato, in Contratti, 2007, 1093 ss.; Sesta, L’operatore qualificato del regolamento Consob arriva in Cassazione, in Corr. giur., 2009, 1614 ss.; Sirotti Gaudenzi, Il contratto di swap: aspetti civilistici e responsabilità degli intermediari, in Foro pad., 2009, II, 51 ss.

[9] L’art. 23 TUF è stato modificato dal d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164. Per comodità di esposizione si riporta il testo vigente, anche se la sentenza in commento ha applicato quello previgente.

[10] Il reg. Consob n. 11522/1998, applicato nella sentenza in commento, è stato abrogato ed è stato sostituito dal reg. Consob n. 16190/2007. Il testo del nuovo regolamento è riprodotto in De Iuliis, Principi di diritto del mercato finanziario, Torino, 2008, 240 ss. Sui nuovi regolamenti attuativi della Consob cfr. Durante, Con il nuovo regolamento intermediari, regole di condotta “flessibili” per la prestazione dei servizi di investimento, in Giur. mer., 2008, 628 ss.; Rinaldi, Il decreto Mifid e i regolamenti attuativi: principali cambiamenti, in Società, 2008, 12 ss.; Roppo, Sui contratti del mercato finanziario, prima e dopo la Mifid, in Riv. dir. priv., 2008, 485 ss.; Sangiovanni, Informazioni e comunicazioni pubblicitarie nella nuova disciplina dell’intermediazione finanziaria dopo l’attuazione della direttiva Mifid, in Giur. it., 2008, 785 ss.; Sangiovanni, La nuova disciplina dei contratti di investimento dopo l’attuazione della Mifid, in Contratti, 2008, 173 ss.

[11] Cfr. Pontiroli-Duvia, Il formalismo nei contratti dell’intermediazione finanziaria ed il recepimento della Mifid, in Giur. comm., 2008, I, 159.

[12] Per un’analisi economica di costi e benefici del formalismo giuridico cfr. Sartori, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, Milano, 2004, 235 ss.

[13] Trib. Ancona, 18 febbraio 2009, in Giur. it., 2009, 1681 ss., con nota di Sangiovanni.

[14] Cass., 13 febbraio 2007, n. 3088.

[15] La soluzione da ultimo indicata pare però trovare un limite invalicabile nell’art. 1423 c.c., secondo cui il contratto nullo non può essere convalidato. La prospettiva sarebbe diversa nel contesto dell’annullamento del contratto, dove si specifica che “il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo” (art. 1444, comma 1, c.c.).

[16] Trib. Torino, 5 gennaio 2010, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 926 ss., con nota di Maragno.

[17] Le cose non sono cambiate nel nuovo sistema. Il reg. n. 16190/2007 stabilisce che gli intermediari forniscono i propri servizi d’investimento sulla base di un apposito contratto scritto (art. 37, comma 1, reg. n. 16190/2007).

[18] Analogamente nel nuovo regolamento viene specificato che il contratto indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini (art. 37, comma 2, lett. c, reg. n. 16190/2007).

[19] Trib. Salerno, 15 aprile 2008, in Banca borsa tit. cred., 2010, II, 108 ss., con nota di Pace.

[20] Trib. Milano, 31 gennaio 2007, in Contratti, 2007, 778 ss., con nota di Sangiovanni.

[21] Cass., 11 marzo 2004, n. 5024.

[22] L’art. 30, comma 2, reg. n. 11522/1998 prevedeva che il contratto con l’investitore doveva “a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche; b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso; c) indicare le modalità attraverso cui l’investitore può impartire ordini e istruzioni; d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all’investitore a rendiconto dell’attività svolta; e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant; f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l’investitore per la prestazione del servizio”.

[23] L’art. 37, comma 2, reg. n. 16190/2007 stabilisce che il contratto “a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate; b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso; c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni; d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell’attività svolta; e) indica e disciplina, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti; di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni scoperte su operazioni che possono determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente; f) indica le remunerazioni spettanti all’intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità dell’articolo 52; g) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti; h) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l’investitore per la prestazione del servizio; i) indica le eventuali procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell’articolo 32 ter del testo unico”.

[24] Trib. Brescia, 29 aprile 2010, in Resp. civ. prev., 2010, 2333 s., con nota di Bertolini.

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