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SOMMARIO:
1. Premessa. 2. Dies a quo della
prescrizione dell’azione di ripetizione. 3.
Le rimesse solutorie e l’art. 1194 c.c. 4. Le
rimesse solutorie e il saldo extra fido. 5.
Gli affidamenti in conto e la Delibera CICR 9
febbraio 2000. 6. La natura degli affidamenti
e l’accertamento del fido disponibile. 7. La
capitalizzazione semplice: risvolti economici. 8.
Il provvedimento legislativo mille proroghe, legge
n. 10/11, conv. D. Lgs. 225/10. 9. Sintesi e
conclusioni.
1.
PREMESSA
In un precedente
documento erano stati segnalati due importanti
principi – in tema di prescrizione e
capitalizzazione degli interessi in conto corrente –
fissati dalla recente sentenza della Cassazione S.U.
n. 24418/10, con risvolti di apprezzabile rilievo
nei procedimenti di recupero dell’anatocismo
bancario. La sentenza in parola tuttavia, se da un
lato viene ad indurre chiarezza su taluni aspetti
sui quali si sono a lungo confrontate e divise le
Corti di merito,
dall’altro solleva significativi problemi operativi
connessi con l’applicazione dei menzionati principi
ai rapporti di conto intrattenuti con le banche.
Nell’applicazione ai
casi concreti insorgono dubbi e perplessità sulle
modalità di accertamento dei saldi di conto entro ed
oltre il fido, sui criteri di attribuzione delle
rimesse solutorie e di individuazione dei pagamenti
prescritti.
Nel documento si
affrontano alcuni problemi giuridici che si
incontrano sul piano operativo, che si rende
necessario dirimere per consentire ai consulenti
tecnici di curare una corretta ricostruzione dei
rapporti di conto: vengono altresì proposte
soluzioni operative di calcolo che, tuttavia,
abbisognano di una verifica giurisprudenziale.
In tema di prescrizione
è stata più recentemente inserita, nel
provvedimento legislativo ‘mille-proroghe’ (legge
n. 10/11 di conversione del D.L. 225/10),
un’‘interpretazione’ normativa alquanto singolare,
che mira ad introdurre per il conto corrente una
deroga ai principi stabiliti dalla Cassazione S.U..
Al comma 61 dell’art. 2 si prevede: ‘In ordine
alle operazioni bancarie regolate in conto corrente
l’art. 2935 del codice civile si interpreta nel
senso che la prescrizione relativa ai diritti
nascenti dall’annotazione in conto inizia a
decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In
ogni caso non si fa luogo alla restituzione di
importi già versati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto
legge”.
Nella formulazione
letterale il disposto normativo appare confliggere
con consolidati principi giuridici: a parte talune
riserve costituzionali, per gli interessi sul
credito entro il fido la ripetizione dell’indebito
sembra conservare il termine di prescrizione alla
chiusura del rapporto. Tuttavia, per una valutazione
definitiva occorrerà attendere le pronunce che
assumerà al riguardo la giurisprudenza.
2.
DIES A QUO DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI
RIPETIZIONE
“Se, dopo la
conclusione di un contratto di apertura di credito
bancario regolato in conto corrente, il correntista
agisce per far dichiarare la nullità della clausola
che prevede la corresponsione di interessi
anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato
indebitamente a questo titolo, il termine di
prescrizione decennale cui tale azione di
ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti
eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto
abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della
provvista, dalla data in cui è stato estinto il
saldo di chiusura del conto in cui gli interessi
non dovuti sono stati registrati” (Cass. S.U.
24418/10).
Appare subito evidente
come l’enunciato del principio sia parziale: si
limita a stabilire solo la disciplina del termine di
prescrizione in presenza di rimesse aventi natura
ripristinatoria, lasciando impliciti, nelle
argomentazioni riportate nella sentenza, rilevanti
elementi di valutazione dei versamenti aventi
natura solutoria. Si viene a modificare e
ridimensionare la precedente posizione
giurisprudenziale che, nel rimettere perentoriamente
all’estinzione del saldo di chiusura del conto il
decorso della prescrizione decennale, non lasciava
alcuno spazio a deroghe ed eccezioni.
La sentenza in esame,
pur riconoscendo formalmente l’unicità del rapporto
di conto, non disconosce completamente l’autonomia
delle singole operazioni di prelievo e versamento.
Operando un distinguo fra i due rapporti – conto
corrente e apertura di credito
– circoscrive solo a quest’ultima il rinvio del
termine di prescrizione del pagamento degli
interessi all’estinzione del saldo di chiusura. Per
l’operatività che esula dall’apertura di credito,
alle rimesse viene riconosciuta una natura di
pagamento, con riflessi di pregnante rilievo, oltre
che nel termine di prescrizione, nell’applicazione
dell’art. 1194 c.c. e, conseguentemente, nella
stessa natura anatocistica dei relativi interessi.
La Suprema Corte
richiama nella sentenza la pregressa giurisprudenza
con la quale si è più volte affermato come il conto
corrente configuri un contratto unitario che dà
luogo ad un unico rapporto giuridico, sicché è solo
con la chiusura del conto che si stabiliscono
definitivamente i crediti e i debiti delle parti
(Cass. n. 2262/84, n. 10127/05). Aggiunge tuttavia
che l’unitarietà del rapporto non è, di per sé solo,
elemento decisivo per l’individuazione
nell’estinzione del saldo di chiusura del conto del
momento da cui decorre il termine di prescrizione
del diritto alla ripetizione dell’indebito.
La sentenza in esame
viene ad introdurre in tal modo un varco, nel quale
opera l’art. 1194 c.c.: per i rapporti di conto che
presentano scoperti di conto, pregnanti elementi di
valutazione vengono espressi, più che dall’enunciato
del principio, nelle argomentazioni che precedono e
conducono allo stesso.
A norma dell’art. 1422
c.c., mentre la nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale è imprescrittibile, la
ripetizione di quanto indebitamente versato a titolo
di interessi illegittimamente computati è soggetta
alla prescrizione decennale.
Per la ripetizione dell’indebito il termine di
prescrizione comincia a decorrere, ai sensi
dell’art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto
alla ripetizione può essere fatto valere e coincide
con quello del pagamento all’intermediario bancario.
Anche quando rapporti di
durata implicano prestazioni di denaro ripetute nel
tempo – quali locazioni o somministrazioni
periodiche di cose – l’unitarietà del rapporto
contrattuale non impedisce di qualificare indebito
ciascun singolo pagamento ed è sempre da
quest’ultimo che sorge il diritto alla ripetizione
e, di riflesso, il decorso della prescrizione.
Infatti, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il termine di
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui
il diritto alla ripetizione può essere fatto valere.
Il decorso del termine
di prescrizione del diritto alla ripetizione può
avere luogo solo quando interviene un atto giuridico
definibile come pagamento, che si pretende essere
indebito, perché prima di quel momento non è
configurabile alcun diritto di ripetizione.
Il termine di
prescrizione inizia pertanto a decorrere non dalla
data della decisione che abbia accertato la nullità
del titolo giustificativo del pagamento, ma da
quella del pagamento stesso (Cass. n. 7651/05). Né
può costituire pagamento, nel caso di interessi
bancari, la semplice registrazione in conto; la
sentenza precisa: “ogni singola posta di
interessi illegittimamente addebitati dalla banca al
correntista (…) comporta un incremento del
debito del correntista, o una riduzione del credito
di cui ancora dispone, ma in nessun modo si risolve
in un pagamento, nei termini sopra indicati: perché
non vi corrisponde alcuna attività solutoria del
correntista medesimo in favore della banca.”.
La banca registra in un
unico conto, oltre alle poste modificative del
credito, anche gli interessi e competenze che
maturano trimestralmente, senza riferimento ad
alcuna rimessa di pagamento. Quest’ultima, quando
interviene, viene portata a deconto del capitale di
credito.
Il saldo del conto viene
così impropriamente influenzato dagli interessi
appostati in conto dalla banca, che inducono una
limitazione nella facoltà di maggior indebitamento,
ma che non configurano un pagamento anticipato degli
stessi. Il correntista potrà agire per ottenere una
rettifica delle risultanze del conto, per recuperare
una maggiore disponibilità di credito entro i limiti
di fido concessogli, ma non potrà agire per la
ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, non
ha ancora avuto luogo.
Nel conto assistito da
apertura di credito, la presenza di un passivo che
non configuri uno scoperto costituisce un debito del
correntista non immediatamente esigibile e le
rimesse non hanno una funzione solutoria, ma
soltanto una funzione di ripristino della
disponibilità.
Il credito concesso dalla banca con il fido rimane
alla stessa indisponibile sino alla scadenza.
L’apertura di credito, analogamente al mutuo,
è un contratto di durata, sviluppato su più atti
esecutivi che conservano una sostanziale unitarietà
nel rapporto giuridico. La serie successiva di
addebiti e accrediti non dà luogo a singoli rapporti
(costitutivi od estintivi), ma determina solo
variazioni quantitative dell'unico originario
rapporto costituito tra banca e cliente: solo alla
chiusura si regolano i debiti e i crediti
conseguenti (Cass. n. 1392/69; n. 2545/72; n.
2301/04; n. 10127/05; n. 1929/10). Prima della
chiusura del conto – o della revoca/scadenza
dell’apertura di credito – il titolare del conto può
solo avanzare una domanda di accertamento
costitutivo, volta alla determinazione del saldo.
L’apertura di credito si
inserisce in un conto corrente nel quale
confluiscono plurimi servizi offerti
dall’intermediario bancario: questi ultimi esulano
dal rapporto di apertura di credito e per essi i
termini di prescrizione si pongono in maniera
diversa.
A differenza
dell’apertura di credito, per il conto corrente
bancario non è prevista l’inesigibilità e
l’indisponibilità sino alla chiusura: infatti,
vengono per esso richiamate alcune norme del conto
corrente ordinario (artt. 1826, 1829, 1832), ma si
esclude proprio l’art. 1823 relativo
all’inesigibilità del saldo.
Per i versamenti
effettuati su un conto passivo privo di apertura di
credito, o quando gli stessi siano destinati a
coprire un passivo eccedente i limiti di fido, si
configura un effettivo pagamento, tale da poter
formare oggetto di ripetizione, ove indebito,
individuando il dies a quo della prescrizione
nella data di annotazione in conto.
Da quanto esposto emerge
chiaramente come, con la sentenza in esame, il focus
dell’attenzione, per l’elemento dirimente il termine
di decorrenza della prescrizione, viene a risultare
sostanzialmente spostato dal carattere unitario del
rapporto bancario alle modalità di funzionamento del
rapporto stesso.
A differenza del credito
compreso nel fido, nel ‘conto scoperto’ l’eccedenza
del fido costituisce un credito della banca
esigibile in qualsiasi momento: in tali circostanze
le rimesse che affluiscono sul conto vengono ad
assumere la veste di pagamenti aventi l’effetto di
uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
3. LE RIMESSE
SOLUTORIE E L’ART. 1194 C.C.
La sentenza precisa: la
circostanza che “il saldo passivo del conto sia
influenzato da interessi illegittimamente fin lì
computati, si traduce in un’indebita limitazione di
tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel
pagamento anticipato di interessi”.
La registrazione in
conto degli interessi non configura un indebito
pagamento degli stessi ma soltanto una indebita
limitazione del credito: solo con la rimessa
effettuata sul conto scoperto – saldo passivo in
assenza di fido o saldo passivo debordante il fido –
si realizza un pagamento anticipato di interessi.
Per il vero il principio
di diritto stabilito nella sentenza, conseguente
alla problematica portata all’attenzione della
Cassazione, si limita alla sola circostanza di
versamenti in conto passivo aventi una funzione
ripristinatoria, ma le argomentazioni sviluppate
avvalorano, nel caso complementare di versamenti in
conto scoperto, l’applicazione dell’art. 1194 c.c..
La sentenza in parola,
attribuendo un valore dirimente alla natura
solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto,
viene a riconoscere implicitamente il criterio di
priorità, posto a tutela del creditore con l’art.
1194 c.c..
Prima di ripianare il
credito, il pagamento deve essere rivolto a
ripianare gli interessi: il relativo pagamento, a
prescindere che sia fatto nel decennio o
precedentemente, non risulta ripetibile in quanto
legittimo. Apparirebbe, al contrario, assai
stridente con la tutela del creditore, prevista dal
menzionato articolo 1194 c.c., che, in una
situazione di extra-fido, la rimessa in conto fosse
rivolta a ripianare l’esubero del credito concesso,
liquido ed esigibile, mentre il pagamento degli
interessi, parimenti liquidi ed esigibili, venisse
posposto alla chiusura del conto.
D’altra parte il divieto
di anatocismo preclude ogni forma di
capitalizzazione degli interessi: questi non
possono, salvo le circostanze previste dall’art.
1283 c.c., trasformarsi in capitale, ma non sussiste
alcun impedimento a convenire la liquidazione
trimestrale degli stessi.
Considerando
separatamente capitale (credito/debito) ed interessi
via via maturati, senza commistione fra le due
categorie di appostazioni, le rimesse che
intervengono in presenza di extra-fido, vengono a
costituire, secondo i dettami della sentenza,
effettivi pagamenti. Tali pagamenti, impiegati
prioritariamente a ripianare interessi esigibili,
non contravvengono al rispetto dell’art. 1283 c.c. e
non determinano alcun diritto a refusione di
indebito soggetto a prescrizione decennale.
La confusione con la
capitalizzazione insorge per il sistema contabile di
registrazione ordinariamente impiegato dalle banche,
che fonde e confonde in un unico conto poste aventi
natura giuridica diversa. Tenendo distinto capitale
e interessi, si palesa e chiarisce il portato della
sentenza e l’applicazione dell’art. 1194 c.c..
Per un conto, ad
esempio, affidato per € 1.000, che presenta un saldo
a debito di € 1.500 e interessi pregressi di € 200,
una rimessa di € 100 costituisce un pagamento,
rivolto a ridurre gli interessi prima di essere
utilizzato per ripianare l’extra fido liquido ed
esigibile.

La giurisprudenza
prevalente tuttavia ritiene che, per l’applicazione
del criterio legale di imputazione dell’art. 1194
c.c., si renda necessario che sia il capitale che
gli interessi risultino liquidi ed esigibili.
In talune pronunce si è anche rilevata l’assenza di
un’espressione della volontà delle parti, desumibile
anche per presunzione, mentre le banche, di regola,
contabilizzano gli accrediti senza alcuna
distinzione fra ripianamento di capitale e
ripianamento di competenze, ma il comma 2 dell’art.
1194 c.c. non sembra lasciare spazio a letture
diverse.
La Cassazione, in una
sentenza del ’03 (Cass. civile, sez. I, 16 aprile
2003 n. 6022) puntualizza: “La disposizione
dell'art. 1194 c.c. secondo la quale il debitore non
può imputare il pagamento al capitale piuttosto che
agli interessi o alle spese senza il consenso del
creditore, presuppone che tanto il credito per il
capitale quanto quello, accessorio per gli interessi
e le spese, siano simultaneamente liquidi ed
esigibili”.
Ben si comprende che,
per un capitale ed interessi liquidi ed esigibili,
il debitore debba, di regola, prima pagare gli
interessi e poi il capitale, per evitare pregiudizio
al creditore. Per gli interessi relativi
all’apertura di credito tuttavia il capitale diviene
liquido ed esigibile solo alla scadenza:
un’inderogabile e incondizionata applicazione del
comma 2 dell’art. 1194 c.c. è suscettibile di
ingenerare il pagamento di interessi prima della
scadenza dell’apertura di credito, realizzando di
fatto, in violazione dell’art. 1283 c.c.,
quell’anatocismo che la Cassazione aveva ravvisato
nei rapporti di conto corrente.
In precedenti sentenze
la Cassazione aveva riferito la simultanea
esigibilità e liquidità del capitale ed interessi,
oltre che per il comma 1 anche per il comma 2
dell’art. 1194 c.c.. Relativamente ad una
problematica attinenti i versamenti effettuati in
sede di esecuzione forzata, la Cassazione ha avuto
modo di precisare: “… Ma non possono trovare
applicazione nemmeno quelli legali quale appunto
quello contenuto nel secondo comma dell’art. 1194
c.c., in quanto come già ritenuto da questa Corte
(Cass. 26/10/60, n. 2911), la norma in esame secondo
cui il pagamento fatto in conto di capitale ed
interessi, debba essere imputato prima agli
interessi, presuppone pur sempre la simultanea
esistenza della liquidità ed esigibilità di un
credito per capitale e di un credito per spese e
interessi per cui in mancanza di tale simultaneità
l’art. 1194 non trova alcuna possibilità di
applicazione. Questa linea interpretativa seguita
dal giudice di merito, non è smentita da Cass.
4/7/87, n. 5874 ed è confermata da Cass. 26/7/86 n.
4798.”. (Cass. Sez.
I, 28/9/91, n.10149).
Appare pertanto coerente
con il consolidato orientamento della Cassazione
che il criterio legale dettato dal comma 2
dell’art. 1194 c.c. – “Il pagamento fatto in
conto di capitale e d’interessi deve essere imputato
prima agli interessi” – risulti applicabile, in
quanto entrambi i crediti, per capitale ed
interessi, siano liquidi ed esigibili.
La liquidità che
consente al correntista di disporre del saldo si
deve accompagnare alla esigibilità del capitale e
degli interessi che, per l’apertura di credito –
tenuta nella sentenza separata e distinta dal conto
corrente – si realizza esclusivamente al termine del
rapporto.
Il riferimento al
termine del rapporto, esteso nelle precedenti
sentenze della Cassazione all’intero coacervo dei
rapporti negoziali che confluiscono nel rapporto di
conto corrente bancario, con la sentenza in esame
viene ad essere circoscritto alla sola apertura di
credito, come ultimo baluardo posto a presidio
dell’anatocismo, la cui ‘perversione’ si configura
appunto nella trasformazione di interessi in
capitale, prima che questo venga a scadenza,
determinando una lievitazione geometrica del debito.
In stretta aderenza al
principio richiamato, nei rapporti bancari affidati
l’esigibilità e liquidità di capitale ed interessi
ricorre simultaneamente solo per il credito che
deborda il fido e per gli interessi ad esso
relativi, mentre tale simultaneità, per il credito
entro il fido ed i relativi interessi, è differita,
come detto, all’estinzione del saldo di chiusura del
rapporto o dell’apertura di credito.
Secondo quanto discende
dalla sentenza occorre tenere distinti gli interessi
relativi al credito oltre il fido che, se pagati,
risultano legittimi e non ripetibili, da quelli
relativi al fido, i quali, congiuntamente a quelli
sul credito in extra fido rimasti non pagati,
dovranno essere considerati, unitamente al saldo
capitale, alla chiusura del conto o alla prima
rimessa dopo la revoca/scadenza dell’affidamento.
La rimessa oltre il fido
verrebbe prioritariamente rivolta a saldare gli
interessi relativi al credito debordante il fido,
poi a quest’ultimo e da ultimo, per l’eventuale
parte residua, andrebbe a ricostituire la
disponibilità entro il fido.

Per la situazione
contabile rappresentata in tabella, una rimessa di €
250 estingue prima gli interessi relativi al debito
in extra fido (€ 20), poi lo stesso extra fido (€
200) e, per la parte residua (€ 30) riduce
l’esposizione all’interno del fido, ripristinando il
margine disponibile. Gli interessi relativi al fido
rimangono invariati.
Viene in tal modo
coniugato, con maggiore equilibrio, un
contemperamento tra lo spirito perseguito dall’art.
1194 c.c. e quello perseguito dall’art. 1283 c.c..
Un’attenta distinzione della diversa natura delle
due forme di credito, entro il fido ed oltre il
fido, rispondenti a due distinti rapporti negoziali,
nonché il puntuale rispetto, per capitale e
interessi, del criterio di simultaneità stabilito
dalla menzionata sentenza della Cassazione del ’03,
appaiono, per altro, coerenti con la seconda parte
della sentenza in esame, che fa discendere dalla
nullità della previsione negoziale degli interessi
trimestrali l’esclusione di ogni forma alternativa
di capitalizzazione e il rinvio alla chiusura del
pagamento degli interessi.
In un’interpretazione
che trascuri la simultanea presenza di liquidità ed
esigibilità del credito e degli interessi, non
operando alcuna distinzione in questi ultimi, anche
un piccolo debordo del fido verrebbe a precludere la
ricostituzione del credito accordato, se prima non
fossero interamente saldati tutti i pregressi
interessi e competenze.

Come si evidenzia
nell’esempio, anche in presenza di un modesto
scoperto di conto (€ 1.000 di fido e € 10 di extra
fido) le successive rimesse verrebbero interamente
rivolte a saldare interessi e competenze pregressi
(€ 202), sino al loro completo ripianamento, prima
di pagare il credito in scoperto e passare a
ricostituire il margine di fido. Con tale
interpretazione verrebbe in buona parte vanificata
la norma imperativa disposta dall’art. 1283 c.c.. I
riflessi economici, in tale lettura, risulterebbero
del tutto analoghi alla capitalizzazione: venendo
meno la simultaneità di scadenza del credito e degli
interessi, il pagamento anticipato di questi ultimi
produrrebbe implicitamente ulteriori interessi sino
alla scadenza del credito stesso.
Quanto all’imputazione
delle rimesse occorre poi osservare che, nel sistema
contabile ordinariamente impiegato dalla banca, il
pagamento degli interessi viene registrato con l’appostazione
in dare del relativo importo: non risulta alcuna
imputazione agli stessi delle successive rimesse
solutorie.
Tuttavia si potrebbe
attribuire al ‘foglio competenze’, che accompagna
l’estratto conto, un’espressione della volontà della
banca di imputare ad interesse le prime successive
rimesse; il saldo del conto, espresso nell’estratto
trimestrale, costituirebbe l’attestazione del
credito in essere e l’implicita quietanza ex art.
1199 c.c. del capitale rifuso, al netto degli
interessi pagati. Pur considerando che spetta al
debitore l’imputazione delle rimesse, dall’illecita
attribuzione delle rimesse agli interessi ad opera
della banca deriverebbe un pagamento ripetibile
entro l’ordinario termine prescrizionale dei dieci
anni decorrente dalla rimessa stessa.
Emerge tuttavia, dalla
prospettazione contabile resa al cliente, che la
banca, proprio con l’addebito alla fine del
trimestre, imputa direttamente al capitale gli
interessi maturati, senza attendere alcuna rimessa
di pagamento: a riprova, gli interessi successivi,
per la parte anatocistica, vengono fatti decorrere
dalla fine del trimestre, non dalla prima rimessa di
pagamento.
Si potrebbe sostenere
che
l'art. 1194, comma 1,
c.c. prevede sì che “il debitore non può imputare
il pagamento al capitale, piuttosto che agli
interessi e alle spese, senza il consenso del
creditore”, ma che è la stessa banca creditrice
a registrare sul capitale le variazioni derivanti da
rimesse, addebitando invece gli interessi in sede di
chiusura periodica.
Risultando questi ultimi addebiti privi di un valore
di pagamento, non si porrebbe alcun problema di
prescrizione e il relativo termine pertanto verrebbe
rimesso all’estinzione del saldo di chiusura del
conto.
Al di là dei possibili
costrutti di attribuzione delle rimesse, rimane la
risultanza fattuale che, all’atto dell’operazione in
conto, viene esplicitato il negozio giuridico da cui
origina la rimessa, ma non viene, di regola, fornita
alcuna indicazione sull’impiego e destinazione della
rimessa stessa.
Dall’assenza di una
esplicita indicazione alla rimessa solutoria
consegue l’applicazione dell’art. 1194 c.c., comma
2, nel rispetto del menzionato principio di
contestualità della esigibilità e liquidità del
credito. Prima della revoca dell’apertura di credito
solo gli interessi relativi al credito in extra fido
possono risultare oggetto di pagamento legale ex
art. 1194 c.c..
Per gli interessi
relativi al credito entro il fido e per quelli
anatocistici, poiché l’addebito operato dalla banca
non costituisce pagamento, ma semplicemente
un’indebita registrazione in conto limitativa del
credito disponibile, non sorge problema di
prescrizione e il termine per l’azione di
ripetizione rimane di conseguenza attestato
all’estinzione del saldo di chiusura del conto o
alla prima rimessa dopo la revoca/scadenza del fido.
La rimessa solutoria –
intervenuta in un conto scoperto – viene
prioritariamente rivolta al pagamento degli
interessi sul credito in extra fido: il capitale
(credito/debito) non si modifica, rimane invariato.
In tali circostanze si ha un versamento che, in
luogo di essere rivolto al capitale, va a ripianare
gli interessi: non si configurano interessi che
divengono capitale attraverso l’addebito in conto
operato dalla banca. Il risultato finale (saldo del
conto) è identico, ma i risvolti giuridici risultano
apprezzabilmente diversi.
La precisazione
introdotta dalle Sezioni Unite sulla natura della
rimesse, nel trascinare con sé un’implicazione
solutoria degli interessi ex art. 1194 c.c., di
fatto esclude che si determini anatocismo nelle
circostanze di rimesse su un conto scoperto. Diversa
sarebbe l’implicazione qualificando come pagamento
degli interessi l’addebito in conto, configurandosi
in tal caso un effettivo passaggio a capitale degli
stessi.

Nella tabella a sinistra
viene riportata la registrazione ordinariamente
impiegata dalla banca, dove gli interessi si
capitalizzano al momento dell’addebito determinando
anatocismo, a destra viene riportata l’applicazione
dell’art. 1194 c.c., con il quale con la rimessa si
viene a saldare gli interessi senza operare alcuna
capitalizzazione.
Riconducendo il
pagamento degli interessi non al momento della
registrazione a debito degli stessi, bensì alla
successiva rimessa solutoria, non si configura più
alcun anatocismo: con la rimessa solutoria, gli
interessi relativi all’extra fido risultano
regolarmente pagati e, di riflesso, non ripetibili
perché legittimi.
Al contrario, gli
interessi relativi al fido, come anche quelli
anatocistici, configurano all’atto dell’addebito in
conto non un pagamento, ma semplicemente indebite
appostazioni limitative del credito disponibile. Non
risulterebbe, per le rimesse successive, alcuna
esplicita imputazione, né potrebbero essere
riconosciute ad interessi, trattandosi, come detto,
soltanto di indebite appostazioni. Di riflesso non
sembra porsi per tali appostazioni alcun problema di
prescrizione non risultando intervenuto alcun
indebito pagamento.
Queste, si ritiene,
costituiscano le innovative modifiche non espresse
nell’enunciato, ma sostanzialmente implicite nella
sentenza in esame. Limitando al solo caso di rimessa
ripristinatoria la decorrenza della prescrizione
decennale dall’estinzione del saldo di chiusura del
conto, la sentenza da un lato esclude dalla
prescrizione gli addebiti degli interessi in quanto
non costituenti pagamenti, dall’altro introduce,
a contrariis, uno spazio giuridico, seppur
definito e circoscritto (extra fido), nel quale
l’anatocismo finanziario diviene legale.
Questa deroga al divieto
dell’anatocismo, che discende dalla sentenza,
prescinde dalla prescrizione: i suoi effetti si
esplicano sull’intero periodo del rapporto, rendendo
legittimo, con la rimessa solutoria, il pagamento
degli interessi relativi all’extra fido, sia
semplici che anatocistici.
In tal modo si vengono a ridimensionare le
precedenti pronunce della Cassazione, che avevano
ravvisato proprio in tale forma di costrutto
logico-contabile la fattispecie degli interessi
anatocistici vietati dall’art. 1283 c.c.,
considerata dalla Cassazione stessa “norma
imperativa, che presidia l’interesse pubblico ad
impedire una forma, subdola, ma non socialmente meno
dannosa delle altre, di usura” (Cfr. Cass.
3479/71 e n. 1724/77).
Occorre per altro
osservare che la sentenza delle Sezioni Unite
qualifica come rimesse solutorie i versamenti
“eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili
situazioni si preferisce dire ‘scoperto’) cui non
accede alcuna apertura di credito a favore del
correntista, o quando i versamenti siano destinati a
coprire un passivo eccedente i limiti
dell’accreditamento”. La sentenza, in un altro
passo, riporta: “intanto questi ultimi (i
versamenti) potranno essere considerati alla
stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto
di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto
abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno
spostamento patrimoniale in favore della banca”.
La natura solutoria
della rimessa è pertanto individuata dalla
ricorrenza di due elementi qualificanti: la rimessa
interviene quando il saldo del conto presenta uno
scoperto oltre il fido (o un passivo in assenza di
fido) e la rimessa ha l’effetto, oltre che lo scopo,
di determinare uno spostamento patrimoniale a favore
della banca. Lo spostamento patrimoniale in favore
della banca si può determinare solo per l’ammontare
massimo corrispondente al credito in extra fido (o
per l’ammontare del passivo in assenza del fido) e
agli interessi ad esso relativi: solo tali poste
sono infatti liquide ed esigibili. Ogni altro
spostamento risulterebbe solo apparente, non avendo
la rimessa, per il corrispondente ammontare, una
natura solutoria: non si determinerebbe alcun
spostamento, né quindi azione di ripetizione
soggetta a prescrizione.
Per un fido di € 100 ed
un extra fido di € 20, ad esempio, una rimessa di €
50 assolve lo scopo sopra indicato non per l’intero
importo, bensì solo per la quota che può determinare
un legale spostamento patrimoniale in favore della
banca. Tale quota è data dal credito in extra fido
(€ 20) e dagli interessi sullo stesso maturati e
divenuti liquidi ed esigibili: per la somma di tali
valori la rimessa costituisce un pagamento, mentre
per la parte residua assolve una funzione
ripristinatoria, non rivestendo né lo scopo, né
tanto meno l’effetto di uno spostamento patrimoniale
in favore della banca (Cfr. Cass. n. 76/04).
Risulterebbe improprio e
contrario allo spirito della norma ritenere
solutoria l’intera rimessa, destinandola a
ripianare, seppur illegittimamente, anche gli
interessi relativi al fido e quelli anatocistici.
Solo per l’importo
massimo liquido ed esigibile una rimessa può essere
rivolta ad un eventuale irregolare pagamento che, se
intervenuto nel periodo prescritto, non sarebbe
ripetibile. Ma, come sopra riportato, non
intervenendo per gli interessi alcuna specifica
imputazione delle rimesse di pagamento, risulterebbe
arbitrario attribuire queste ultime prioritariamente
a ripianamento degli interessi relativi al credito
entro il fido, indebitamente appostati in conto.
Venendo meno la funzione
di pagamento degli addebiti trimestrali, non
risultano interessi illegittimamente pagati e
ripetibili entro i dieci anni. In assenza di
specifiche imputazioni delle rimesse, solo gli
interessi relativi al credito in extra fido possono
risultare oggetto di pagamento ex art. 1194 c.c.,
legittimo e quindi non ripetibile, quale che sia il
momento in cui interviene.
Per la distinzione fra
le operazioni aventi natura ripristinatoria della
provvista e quelle aventi invece funzione di
effettivo pagamento del debito verso la banca, le
Sezioni Unite richiamano i criteri sanciti in
precedenti pronunce espresse in tema di revocatoria
fallimentare delle rimesse in conto corrente
bancario (regime ante riforma) (Cass. n. 5413/82, n.
23107/07, n. 245881/05): “pur se elaborata ad
altri fini, detta distinzione non può non venire in
evidenza anche quando si tratti di stabilire se è o
meno configurabile un pagamento, asseritamente
indebito, da cui possa scaturire una pretesa
restitutoria ad opera del solvens; pretesa che è
soggetta a prescrizione solo a partire dal momento
in cui si può affermare che essa sia venuta ad
esistenza”.
Venendo richiamato
espressamente il carattere solutorio o
ripristinatorio del versamento, appare
consequenziale mutuare dalle revocatorie anche il
criterio del saldo disponibile che non corrisponde
necessariamente né al saldo per valuta, né al saldo
contabile:
risulterebbe oltremodo incongruo che, per il ‘gioco’
delle valute, un addebito risultasse anteposto ad un
precedente accredito, determinando un momentaneo e
fittizio scoperto di fido. Analogamente applicabili
risulterebbero gli ulteriori criteri ordinariamente
impiegati nella determinazione delle poste
revocabili.
4. LE RIMESSE SOLUTORIE
E IL SALDO EXTRA FIDO
Si osserva che, ai fini
della distinzione dei saldi entro il fido da quelli
oltre il fido, non è sufficiente riordinare le
operazioni appostate nell’estratto conto secondo i
criteri che presiedono, nelle revocatorie delle
rimesse bancarie, la data disponibile, risultando
tale saldo inficiato dagli interessi indebitamente
contabilizzati.
La circostanza che la
banca abbia indebitamente registrato a fine
trimestre gli interessi determina un’impropria
riduzione del credito disponibile o un aumento del
credito concesso in extra fido, ma non modifica la
natura del saldo legale, dal quale ricavare la
funzione solutoria o ripristinatoria della
successiva rimessa. Una indebita registrazione non
può modificare la natura legale del saldo, né si può
ritenere che, decorso il decennio, tale saldo
diventi legittimo.
La Cassazione Civ., Sez.
I, 1/10/07, n. 10692, seppur per altre finalità, ha
avuto modo di affermare: “Una
volta esclusa la validità della clausola sulla cui
base sono stati calcolati gli interessi, soltanto la
produzione degli estratti a partire dall'apertura
del conto corrente consente, attraverso una
integrale ricostruzione del dare e dell'avere con
l'applicazione del tasso legale, di determinare il
credito della banca,
sempreché la stessa non risulti addirittura
debitrice, una volta depurato il conto dalla
capitalizzazione degli interessi non dovuti. Allo
stesso risultato, evidentemente, non si può
pervenire con la prova del saldo, comprensivo di
capitali ed interessi, al momento della chiusura del
conto. Infatti, tale saldo non solo non consente di
conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di
contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni
passive per il cliente e quali alla capitalizzazione
degli interessi, ma a sua volta discende da una base
di computo che è il risultato di precedenti
capitalizzazioni degli interessi.
Per l’individuazione
delle rimesse solutorie, aventi una funzione di
pagamento, si pone il problema di ricostruire il
corretto scalare del rapporto di conto, che esprima
la legale natura, passiva o di scoperto del saldo,
alla quale risulta interconnessa la natura solutoria
o ripristinatoria della rimesse successive.
La banca ha appostato in
conto interessi indebiti, modificando il saldo:
l’effettivo e legale credito posto a disposizione
del correntista è dato esclusivamente dal saldo
delle rimesse e dei pagamenti (oltre agli eventuali
interessi a credito), che ricomprenda altresì solo
gli interessi riferiti all’extra fido,
legittimamente coperti da rimesse solutorie di
pagamento.
L’accertamento della
nullità della capitalizzazione trimestrale è
imprescrittibile e comporta il venir meno della
clausola ex tunc, vale a dire dal momento
iniziale, travolgendo ogni effetto successivo: la
situazione contabile prospettata nel tempo va
necessariamente rettificata.
Se si ritenesse
applicabile il disposto dell’art. 2, 61° comma della
legge 10/11, risulterebbero consolidati e resi
irripetibile gli addebiti degli interessi e
dell’anatocismo appostati nei conti nel periodo
precedente il decennio ed il saldo banca
coinciderebbe con il saldo rettificato.
Si rende comunque
necessario – quanto meno per il periodo relativo al
decennio di prescrizione – enucleare tutti i
restanti interessi, semplici e anatocistici,
posponendo i primi – ricalcolati sul nuovo saldo
rettificato – alla chiusura del conto o alle rimesse
successive alla revoca/scadenza dell’apertura di
credito.
Se, al contrario, nel
ricalcolo del saldo si lasciassero invariati tutti
gli illegittimi addebiti delle competenze bancarie,
si avrebbe una rappresentazione contabile assai
discosta da quella legale. Queste appostazioni
assumerebbero progressivamente nel tempo una
dimensione ragguardevole, che potrebbe anche
travalicare il fido stesso: in tali circostanze lo
‘scoperto di fido’ risulterebbe solo apparente,
dovuto alla confusione di interessi illegittimi e
capitale.
La commistione, in
conto, del capitale di credito posto a disposizione
e utilizzato dal correntista con gli interessi non
ancora divenuti capitale e con gli illegittimi
interessi anatocistici assimila in un unico saldo
poste aventi natura giuridica diversa. Tale
commistione riflette la sovrapposizione e confusione
di operazioni che attengono ai diversi rapporti
negoziali caratterizzanti il conto corrente e
l’apertura di credito.
Ciò che configura la
circostanza di un pagamento o, alternativamente, di
un ripristino della provvista, non può essere
affidato al saldo risultante dalle appostazioni
contabili curate dalla banca, ma deve discendere
esclusivamente dal legittimo saldo capitale.
Enucleando a parte gli interessi maturati e
lasciando in conto solo quelli legittimamente
coperti da rimesse di pagamento, il saldo a debito
rettificato che si ottiene consente di accertare la
corretta natura passiva o di scoperto. Il saldo così
rettificato può risultare nel tempo apprezzabilmente
inferiore rispetto al saldo banca, evidenziando in
tal modo che, ad apparenti saldi scoperti,
corrispondono più propriamente solo saldi passivi.
Tenendo separata la
linea capitale dalla linea interessi, rimane più
agevole la rielaborazione. In una trasparente
rappresentazione contabile, la distinzione del
capitale dalle competenze accessorie, l’accertamento
del corretto saldo capitale e l’individuazione
dell’esatta natura delle rimesse intervenute nel
conto consentono la giusta attribuzione delle
rimesse alle finalità contemplate nella sentenza
delle Sezioni Unite: ripristino della provvista,
pagamento degli interessi, riduzione del capitale di
credito.
Preliminarmente, sul
piano operativo si renderà opportuno, dopo aver
riordinato l’estratto conto per data di
disponibilità, scindere saldo del conto in saldo
capitale, comprensivo degli interessi a credito,
saldo interessi a debito e saldo delle ulteriori
competenze. Gli interessi a credito non vanno
confusi con quelli a debito: l’annotazione in conto
è legittima e la capitalizzazione è contestuale.
Per l’individuazione
delle rimesse solutorie, in un processo iterativo,
il saldo capitale andrà volta per volta rettificato
con gli interessi legittimamente pagati nel periodo,
ricalcolati sul credito in extra fido e ‘passati’ a
capitale
all’atto dell’ultima rimessa solutoria (con la
produzione successiva di interessi legittimi).
Gli interessi che
risultano invece non pagati, risultando appostazioni
prive di efficacia giuridica, vanno esclusi dal
capitale rettificato, ricalcolandoli sullo stesso,
in regime di capitalizzazione semplice, e
riportandoli alla chiusura del conto o in scomputo
delle prime rimesse successive alla revoca/scadenza
del fido.
Le altre spese del
conto, se regolarmente contrattualizzate, si ritiene
debbano seguire la sorte degli interessi relativi al
credito in extra fido: divenendo anch’esse
periodicamente liquide ed esigibili devono essere
ricomprese nelle rimesse di pagamento e spesate dopo
gli interessi. Per le CMS invece – sempre che non
vengano ritenute nulle per indeterminatezza e/o
assenza di causa – sia che vengano intese come un
accessorio degli interessi, sia che vengano intese
come la remunerazione per l’obbligo di tenere a
disposizione il credito (Cfr. Cass. 11772/02), si
renderà opportuno suddividerle, come gli interessi,
nella quota parte relativa all’extra fido, pagabile
con la rimessa solutoria e quota parte relativa al
fido, pagabile alla scadenza.

Nell’usuale
organizzazione contabile adottata dalle banche,
nella quale rifluiscono in un unico saldo poste di
capitale e poste di competenze, si devono
distinguere le diverse fattispecie:
a) il saldo va in
extra-fido a seguito della presenza delle competenze
trimestrali addebitate dalla banca. In tale
circostanza non si configura un credito da parte
della banca di somme oltre il limite di fido: il
versamento che interviene successivamente non
assolve una funzione solutoria. Il saldo evidenzia
un importo oltre il fido solo per impropria
rappresentazione contabile, mentre l’esposizione del
credito effettivamente utilizzato risulta, di
diritto, entro il fido e il versamento assolve una
mera funzione ripristinatoria: l’illegittima
registrazione degli interessi giustificherebbe il
diritto alla sua enucleazione, non un diritto
restitutorio del successivo versamento in conto. Il
termine di prescrizione, non risultando la rimessa
solutoria, rimane relegato all’estinzione del saldo
di chiusura del conto.
b) il saldo va in
extra-fido a seguito di addebiti disposti dal
correntista, a cui si aggiungono interessi,
commissioni e spese addebitati dalla banca. Il primo
versamento in conto assume la veste di pagamento per
una quota massima pari alla somma di capitale in
extra fido e relativi interessi. Tale pagamento va a
ripianare, di diritto, ex art. 1194 c.c., solo gli
interessi addebitati per la quota riferita al
credito in extra fido utilizzato. Gli interessi in
capitalizzazione semplice, riferiti al credito entro
il fido, devono essere ricalcolati e posposti alla
chiusura, mentre la componente di capitalizzazione (anatocistica)
deve invece essere espunta in quanto illegittima e
ripetibile. La decorrenza della prescrizione per
l’azione di ripetizione è rimessa all’estinzione del
saldo di chiusura del conto.
c) il saldo del conto, a
seguito delle rimesse, oltre a ripristinare il
credito concesso dalla banca, va in attivo. La
rimessa che conduce il conto in attivo assume
comunque la veste di provvista: gli interessi a
debito maturati sono relativi ad un affidamento non
ancora esigibile.
La decorrenza della prescrizione per l’azione di
ripetizione è rimessa all’estinzione del saldo di
chiusura del conto.
d) il conto non è
affidato e presenta scoperti. La prima rimessa in
conto assume la veste di pagamento e va a ripianare,
di diritto, ex art. 1194 c.c., gli interessi
addebitati, per la quota strettamente riferita, in
capitalizzazione semplice, al credito concesso ed
utilizzato (maggiorato dei precedenti pagamenti
legittimi di interessi), mentre l’eventuale quota
riveniente dall’effetto della capitalizzazione,
indebitamente computata in conto, deve essere
espunta. La prescrizione per l’azione di ripetizione
dell’anatocismo decorre dall’estinzione del saldo di
chiusura del conto.

La metodologia dianzi
esposta andrà adeguatamente verificata e confrontata
con le posizioni che dottrina e giurisprudenza
assumeranno sui risvolti giuridici dei criteri
applicativi impiegati. La materia risulta
significativamente permeata da un elevato tecnicismo
giuridico, che impone un’opportuna sinergia fra
consulente tecnico e giudice.
Qualora si condividano i
principi e i criteri illustrati, onde evitare
incongruenze nel complesso processo di ricalcolo del
saldo rettificato, si rende opportuno, nella
formulazione del quesito al CTU, precisare le
specificità tecnico-giuridiche che presiedono
l’incarico peritale.

Nella tavola sopra
riportata sono sinteticamente riportate le
principali indicazioni da fornire nel quesito posto
al CTU, secondo i diversi principi giuridici
adottabili.
Nelle modalità e termini
dianzi esposti, se risulta inapplicabile agli
addebiti degli interessi il menzionato comma 61°
dell’art. 2 della legge n. 10/11, per conti
ultradecennali che presentino significativi saldi in
extra fido il ricalcolo del saldo di conto, secondo
i criteri che si evincono dalla sentenza in esame,
conduce a recuperi significativi, non molto discosti
da quelli conseguibili con la procedura di ricalcolo
seguita sino ad oggi. Disconoscendo la funzione di
pagamento agli addebiti trimestrali degli interessi,
non risultano rimesse di pagamento imputabili ad
indebiti interessi e, di riflesso, i termini di
prescrizione rimangono attestati all’estinzione del
saldo di chiusura del conto: il pagamento anticipato
degli interessi relativi all’extra fido ha, di
regola, un impatto assai limitato sul saldo finale
rettificato.

L’applicazione del
menzionato comma 61° agli interessi illecitamente
addebitati in conto riduce drasticamente i margini
di recupero, sino a renderli esigui considerando
l’effetto dell’entrata in vigore della Delibera
C.I.C.R. 9 febbraio ’00.
Parimenti modesti
risulterebbero i margini di recupero se, pur non
applicando il menzionato comma 61°, si ritenesse che
le rimesse solutorie, ancorché nei limiti del
credito liquido ed esigibile (credito in extra fido
ed interessi), risultino imputabili a tutti gli
interessi (semplici ed anatocistici) nel tempo
addebitati dalla banca.

5. GLI AFFIDAMENTI IN
CONTO E LA DELIBERA C.I.C.R. 9 FEBBRAIO 2000
I conti oggetto di esame
nella sentenza delle Sezioni Unite iniziavano e
terminavano prima dell’entrata in vigore della
Delibera C.I.C.R. 9/2/00; pertanto si è fatto
riferimento esclusivamente alla disciplina
antecedente il 22 aprile ’00.
Tuttavia la
giurisprudenza di merito sempre più frequentemente
ritiene che, con la dichiarata illegittimità del 3°
comma dell’art. 25 D. Lgs. 342/99, è venuto meno il
presupposto legittimante l’art. 7 della Delibera
C.I.C.R. 9/2/00, finalizzato a disciplinare i
rapporti in essere al momento dell’entrata in vigore
della Delibera stessa, per i quali rimane
applicabile il regime precedente. Né il 2° comma
dell’art. 25 conferisce al C.I.C.R. il potere di
prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti
validanti la sorte delle condizioni contrattuali
stipulate anteriormente.
Con tale
interpretazione, per i conti preesistenti la
Delibera si applicherebbero i criteri esposti sino
alla scadenza del rapporto.
Qualora si ritenesse
invece applicabile la Delibera C.I.C.R. anche ai
rapporti preesistenti, rimarrebbe limitata agli
interessi pregressi la menzionata metodologia di
ricalcolo, mentre per i nuovi interessi addebitati a
partire dal 30/6/00, data dalla quale iniziano a
decorrere gli effetti dell’adeguamento, occorrerebbe
riferirsi all’art. 2, 1° comma, della Delibera
C.I.C.R. che prescrive: “Nel
conto corrente l’accredito e l’addebito degli
interessi avviene sulla base dei tassi e con la
periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo
periodico produce interessi secondo le medesime
modalità”.
L’art. 2, 1° comma,
della Delibera C.I.C.R. sembra legittimare il
pagamento degli interessi con l’addebito degli
stessi in conto. Ciò verrebbe a derogare i principi
stabiliti dalla Cassazione: a partire dalla Delibera
per gli interessi si verrebbe a prescindere dalle
rimesse e la stessa registrazione in conto verrebbe
ad assolvere la funzione di pagamento degli stessi,
decurtando di fatto e di diritto le disponibilità di
credito preesistenti. Con la registrazione in conto
degli interessi, questi diverrebbero implicitamente
capitale e il nuovo saldo produrrebbe da subito
interessi.
Tuttavia, in
un’applicazione letterale della norma, che conservi
e rispetti la diversa natura del rapporto di conto e
del rapporto di apertura di credito, sulla quale la
pronuncia delle Sezioni Unite fonda il criterio di
imputazione delle rimesse di pagamento, il dettato
dell’articolo sembra riguardare esclusivamente il
richiamato rapporto di conto corrente, riferendo il
vincolo della pari periodicità agli interessi a
credito e a quelli a debito che intervengono nello
scoperto di conto.
La separata disciplina
prevista dalla pronuncia delle Sezioni Unite sembra
impedire, nella lettura dell’art. 2 della Delibera,
l’assimilazione tout-court dell’apertura di credito
al conto corrente, in una concezione unitaria della
gestione del rapporto: nell’apertura di credito,
come anche nelle altre forme di affidamento in
conto, diverse sono le cause, diversi i periodi di
riferimento, diverse le discipline regolanti i
contratti. Né l’art. 1 della Delibera sembra
consentire, di per sé, una lettura che estenda la
produzione degli interessi sugli interessi ad ogni
forma di affidamento in conto corrente.
In una non recente
sentenza del Tribunale di Milano (6 settembre ’06,
Vanoni) si è ritenuto che solo ricorrendo
un’unitarietà della causa si possa giustificare
un’interferenza delle discipline, estendendo
all’apertura di credito le clausole espressamente
stabilite per il conto corrente: “Allorquando tra
la banca ed il cliente sia stato sottoscritto un
unico contratto avente ad oggetto un rapporto di
conto corrente ‘affidato’ (da apertura di credito),
è possibile estendere all’apertura di credito sullo
stesso concessa le clausole normative relative agli
interessi ultralegali ed alla capitalizzazione
trimestrale espressamente previste nel contratto di
conto corrente.”.
Nella sentenza si è
ravvisata, nei tempi e modalità di formazione, una
manifestazione negoziale configurante un unico
contratto, definito ‘conto corrente affidato’,
giustificando in tal modo l’estensione all’apertura
di credito della disciplina applicabile al conto
corrente. Nel commentare la sentenza (cfr. Mercedes
Guarini, Banca e Borsa - Parte II – 2008) si è
osservato: “Un attento esame della giurisprudenza
sembrerebbe confermare che solo l’’unitarietà’ della
causa può giustificare l’integrazione del
regolamento negoziale, dettato per l’apertura di
credito, con clausole negoziali espressamente
pattuite per il solo conto corrente; e viceversa, in
presenza di più contratti che, seppur collegati,
mantengono una loro ‘autonomia’ sotto il profilo
‘strutturale’, è da escludere ogni possibile
interferenza circa la disciplina applicabile. (…)
L’idea di fondo è dunque incentrata sul rilievo che
la qualificazione della fattispecie non possa essere
fatta a priori, analizzando gli schemi negoziali
tipici, ma debba essere fatta a posteriori,
attraverso l’esame dell’intero regolamento negoziale
posto in essere dalle parti, nonché nell’assunto che
in presenza di più contratti che mantengono la
propria ‘individualità’, ciascuno rimane
assoggettato alla disciplina del tipo corrispondente.”.
La Cassazione si è più
volte occupata del collegamento fra le due tipologie
di negozi: “I due contratti (quello di conto
corrente e quello diretto alla creazione della
disponibilità) sono strutturalmente autonomi, benché
funzionalmente collegati. Il conto corrente di
corrispondenza ha natura di contratto misto, alla
cui costituzione concorrono, insieme coi principi
del mandato, che hanno una posizione preminente
nella sua struttura e disciplina, anche elementi di
altri negozi” (Cass. Civ. n. 3637/68).
Anche volendo accogliere
la distinzione, curata in dottrina, fra contratti
collegati e contratti misti, per questi ultimi
recenti sentenze delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
26298 e n. 11656/08) hanno ribadito che “per
stabilire la disciplina applicabile al contratto di
specie, deve individuarsi quale tra i vari elementi
causali prevalga sugli altri (secondo la nota teoria
della prevalenza, appunto, o dell’assorbimento),
fatta salva l’applicabilità della disciplina
prevista per gli altri elementi, in quanto
compatibile; ovvero della disciplina che risulta
dalla sintesi di tutti gli elementi (teoria della
combinazione) qualora nessuno di essi possa dirsi
prevalere sugli altri.”.
Nel conto corrente
affidato, più che al criterio di prevalenza, che
implicherebbe un’analisi minuta della genesi e
funzionamento dei rapporti e spesso condurrebbe
all’apertura di credito piuttosto che al conto
corrente, si potrebbe preferire il criterio della
combinazione che forse si attaglia meglio alle
fattispecie in esame, non ravvisandosi per altro
particolari incompatibilità dalla contemporanea
applicazione delle norme proprie a ciascun
contratto.
Frequentemente
l’apertura di credito, unitamente alle altre forme
usuali di affidamento – anticipi e sconti di carta
commerciale
– interviene in un momento successivo, con un
contratto per il quale il conto corrente non
costituisce elemento essenziale: anche se appoggiato
funzionalmente allo stesso, conserva pur tuttavia la
propria autonomia negoziale.
Tali forme di credito,
soprattutto le anticipazioni e lo sconto di carta
commerciale, vengono spesso gestite in appositi
conti di servizio, separati dal conto ordinario e a
questo collegati dalle movimentazioni del credito
concesso e dall’addebito degli interessi
trimestrali. Per una pluralità di negozi, distinti e
separati – negli atti, nei tempi di manifestazione e
nelle modalità di gestione – seppur collegati
funzionalmente, si può ritenere esclusa ogni
interferenza fra le discipline che presiedono
ciascuno di essi.
La sentenza della
Cassazione S.U. in esame, onde evitare commistioni
che pregiudicano l’essenza stessa dell’apertura di
credito, ne ha stabilito e presidiato la distinta
disciplina giuridica. Per l’apertura di credito non
si pone alcun problema di uniformità periodale degli
interessi e, trattandosi di un contratto di durata,
la produzione di interessi su interessi sul capitale
ancora illiquido ed inesigibile impone, salvo
specifica deroga normativa, che gli stessi siano
esatti al termine del rapporto, unitamente al
capitale.
Per i finanziamenti con
rimborso rateale, si è avvertita l’esigenza di
prevedere esplicitamente, all’art. 3 della Delibera
C.I.C.R., la produzione di interessi, in
capitalizzazione semplice, sulle rate scadute
(compresa quindi la quota interessi). Ciò induce ad
escludere, senza un’esplicita previsione, per i
finanziamenti a scadenza, la produzione degli
interessi, per di più in capitalizzazione composta.
Sembra pertanto che, per
il distinto rapporto di apertura di credito come per
gli altri contratti di durata che conservano una
sostanziale unitarietà giuridica, l’esigibilità e
liquidabilità dei relativi interessi, in forza
dell’ulteriore precisazione fornito dalla sentenza
in esame, dovrebbero continuare ad essere riferite
alla chiusura del rapporto stesso.
Né le Sezioni Unite, nel formulare in conclusione
delle argomentazioni prospettate il generale
principio di diritto riferito alla funzione
ripristinatoria delle rimesse, ne ha escluso
l’applicazione successivamente alla Delibera
C.I.C.R. 9/2/00.
In questa diversa
lettura del provvedimento del C.I.C.R. risulterebbe
estesa oltre il ’00, alle aperture di credito e agli
altri affidamenti in conto, la capitalizzazione
semplice prevista dalla sentenza in esame.
6. LA NATURA DEGLI
AFFIDAMENTI E L’ACCERTAMENTO DEL FIDO DISPONIBILE
Come si è mostrato, il
ricalcolo del saldo capitale e la conseguente
determinazione del legittimo saldo finale risultano
particolarmente delicati e complessi per rapporti
affidati che presentano alternativamente saldi a
debito entro il fido ed oltre il fido. Per i conti
permanentemente entro il fido, le rimesse avranno
sempre una natura ripristinatoria, mentre per conti
non affidati le rimesse successive agli interessi
addebitati avranno sempre una natura solutoria.
Quando sullo stesso
conto insistono affidamenti di diversa natura si
renderà necessario tenere distinta l’apertura di
credito dalle altre forme di affidamento, curando
uno specifico e distinto esame della documentazione
sottostante per sceverare la presenza e misura dei
distinti fidi attivi. Frequentemente al cosiddetto
‘fido di cassa’ si affianca un ‘castelletto di
sconto’ o un ‘fido per anticipazione fatture e/o
effetti salvo buon fine’: questi affidamenti sono
spesso collegati ad un unico conto di
corrispondenza. Assume rilievo ciascun affidamento e
la natura della rimessa deve essere valutata con
riferimento a ciascuno di essi.
Ai fini della
determinazione dei saldi disponibili, e quindi del
carattere solutorio dei versamenti, si rende
opportuno non tener conto dei fidi diversi dalle
aperture di credito, che non consentono una
immediata ed incondizionata disponibilità di
credito.
A differenza
dell’apertura di credito, nel castelletto di sconto
e nell’anticipazione la banca non attribuisce la
facoltà di disporre immediatamente di una somma di
denaro ma si impegna ad accettare per lo sconto,
entro una somma predeterminata, i titoli che saranno
presentati dall’affidatario. In tali circostanze il
fido non rappresenta l’ammontare della somma di cui
il cliente dispone, bensì il limite massimo entro il
quale la banca si impegna ad accettare i titoli
presentati. Tali forme di credito assumono la veste
di operazioni auto-liquidanti: la banca anticipa una
somma di denaro al cliente che gli affida l’incarico
di riscuotere il credito verso terzi.
Quando la banca accetta
all’anticipazione una fattura entro il limite del
castelletto concordato, registra a debito del conto
anticipi il credito anticipato e contestualmente
accredita nel conto corrente di corrispondenza la
somma anticipata. Al momento dell’incasso della
carta commerciale la somma viene accreditata
direttamente nel conto anticipi, pareggiando il
precedente anticipo. Se invece il credito non va a
buon fine la banca addebita l’importo nel conto
corrente accreditando il conto anticipi. A questa
modalità di base si affiancano altre forme analoghe
di contabilizzazione. Nell’anticipazione s.b.f. si
accredita il conto di appoggio con valuta differita
e contemporaneamente si effettua un giro al conto
ordinario con valuta corrente: in tal modo il conto
di appoggio presenta saldo zero e valute differenti.
Alla scadenza se l’effetto risulta insoluto verrà
addebitato il conto ordinario. Per i conti dedicati
ad anticipi e sconti di effetti e carta commerciale,
di regola, non si riscontrano saldi extra fido.
Non si può propriamente
parlare di ripristino della provvista per
l’anticipazione e sconto di carta commerciale
accreditata nel rapporto di conto, salvo che queste
forme non assumano la veste di apertura di credito.
Nella forma ordinaria
l’anticipo di carta commerciale e/o titoli è curato
in un’unica soluzione, al più in un roll-over di
successivi finanziamenti che si auto-liquidano alla
scadenza. In tali circostanze non vi è provvista da
ricostituire con successive rimesse. Per il conto
ordinario l’accredito dell’anticipo si risolve in
una ordinaria rimessa che, se interviene in extra
fido, assume la funzione di pagamento, non
configurandosi alcun margine di provvista da
ricostituire. Il credito in extra fido,
eccezionalmente concesso dalla banca, può ben essere
saldato, unitamente agli interessi, attraverso
l’anticipo. Parimenti, alla scadenza della carta
commerciale e/o dei titoli, a prescindere che questi
siano onorati o meno dal debitore, il credito
diviene liquido ed esigibile, congiuntamente ai
relativi interessi, e può essere contestualmente
saldato, alla stregua di qualunque altro
finanziamento scaduto, con le stesse disponibilità
dell’apertura di credito.
Nella prassi bancaria è
invalso sempre più frequentemente l’impiego del
cosiddetto ‘fido promiscuo’, altrimenti chiamato
‘fido mobile’, costituito sostanzialmente dalla
somma di un fido di cassa e di un fido s.b.f.:
l’apertura di credito è costituita da una parte
sempre incondizionatamente disponibile (fido di
cassa) e da una parte, entro un massimo predefinito,
utilizzabile solo nel limite dei crediti/titoli
accettati all’incasso. In tali circostanze il fido
effettivo risulta appunto ‘mobile’, variando giorno
per giorno in funzione degli effetti presentati
all’incasso e di quelli nel frattempo scaduti: la
determinazione dell’ammontare delle rimesse
solutorie non potrà, in tali casi, prescindere da
una puntuale ricognizione del fido attivo, in essere
al momento della rimessa, risultante dai movimenti
del portafoglio effetti giacenti presso la banca e
non ancora scaduti.
Gli interessi maturati
su tali crediti, evidenziati in conti di servizio,
vengono, di norma, girati sul conto ordinario
confluendo trimestralmente con gli interessi
maturati sullo stesso: nella ricostruzione del
capitale rettificato, considerando la natura del
credito sottostante (auto-liquidante), tali
interessi dovranno essere ricompresi, congiuntamente
al credito, alla scadenza di quest’ultimo.
Particolare attenzione
va prestata alle modalità di funzionamento degli
affidamenti concessi: solo una incondizionata
disponibilità aggiuntiva, avente le caratteristiche
della ripristinabilità e riutilizzabilità,
attribuisce carattere ripristinatorio alle rimesse.
Determinante risulterà
altresì l’accertamento dei distinti contratti di
affidamento posti in essere con la banca. In assenza
di contratto con la determinazione delle condizioni,
si rende applicabile il tasso legale, ma se non
risulta provato alcun accordo di affidamento le
rimesse risultano intervenute in extra fido, con
pagamento, prima del capitale, degli interessi
maturati sullo stesso. In tali circostanze risulta
preclusa, per il periodo ultradecennale, oltre alla
ripetizione dell’anatocismo anche la ripetizione del
tasso ultralegale. Per l’ultimo decennio occorre
invece distinguere la quota parte di interessi al
tasso legale legittimamente saldata – unitamente
al’anatocismo – da rimesse di pagamento, da quella
relativa agli interessi debordanti il tasso legale
che risulterebbe invece ripetibile, a prescindere se
vi corrispondano o meno rimesse di pagamento.
Tuttavia la presenza di un’apertura di credito può
essere dedotta, per il periodo precedente la legge
154/92, per “facta concludentia”,
e successivamente per presunzione dalle eventuali
indicazioni presenti nell’atto di fideiussione e/o
dall’estratto conto: una reiterata o continua
posizione in extra fido, senza che siano intervenuti
inviti al rientro può costituire più che un mero
indizio. Un ruolo rilevante verrebbe ad assumere lo
storico della Centrale dei Rischi, che è agevolmente
reperibile, quanto meno per il periodo successivo
all’1/1/96, presso la Banca d’Italia:
alla stregua di una certificazione attesterebbe
l’esatto importo del fido accordato in ciascun mese,
rimanendo a carico della banca la prova dei tassi e
condizioni concordati. D’altra parte la nullità
prevista per l’inosservanza della forma scritta
opera soltanto a vantaggio del cliente.
Diversa appare la
situazione in presenza di contratto di conto
corrente in forma scritta, privo tuttavia di uno
specifico contratto di affidamento. In assenza
dell’indicazione del tasso di interesse e/o delle
altre condizioni, si renderà applicabile il tasso
legale e/o l’art. 117 del TUB (D. Lgs. 385/93),
mentre, per l’apertura di credito in conto, questa
risulta richiamata nell’art. 6 del regolamento di
conto. In tali circostanze l’assenza della specifica
forma scritta dell’affidamento non porta alla
nullità del contratto. Il rigore disposto dal 1°
comma dell’art. 117 viene attenuato nel 2° comma: il
C.I.C.R. può prevedere che particolari contratti
possano essere stipulati in forma diversa. In
passato, per lungo tempo, non essendo intervenuta
alcuna Delibera C.I.C.R. al riguardo, hanno
continuato a trovare applicazione, ai sensi
dell’art. 161, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 385/93, l’art.
3, commi 2 e 3, L. 154/92 e il D.M. del Tesoro 24
aprile 1992, nonché le istruzioni operative della
Banca d’Italia 24 maggio 1992, che prevedevano una
deroga alla forma scritta “per le operazioni ed i
servizi contemplati in contratti già redatti per
iscritto”.
E il contratto uniforme di conto corrente, all’art.
6 delle “Norme che regolano i conti correnti di
corrispondenza e servizi connessi”, prevede
espressamente, seppur genericamente, le aperture di
credito.
Sulla base di tali
richiami la Cassazione ha riconosciuto in passato la
validità delle disposizioni derogatorie alla forma
scritta emanate dalla Banca d’Italia: con la
sentenza del 9/7/05 n. 14470 ha infatti stabilito:
“La sentenza impugnata ha affermato che sulla base
della disciplina di legge (art. 3 legge 154/1992 e
art. 117 T.U.B.) il contratto di apertura di credito
deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e
che a nulla rilevano eventuali disposizioni meno
restrittive emanate in via amministrativa dalla
Banca d’Italia. Tale affermazione non può essere
condivisa. Le norme emanate dal C.I.C.R. (nel 1992
in via d’urgenza, in sua sostituzione, dal Ministro
del Tesoro) e dalla Banca d’Italia completano ed
integrano la norma di legge, in virtù di una facoltà
espressamente prevista dalla legge stessa. Non si
tratta pertanto di atti amministrativi illegittimi
perché contra legem, ma di atti a contenuto ed
efficacia normativi, emanati dal C.I.C.R. e
dall’Autorità di vigilanza nell’esercizio di un
potere espressamente loro attribuito dal
legislatore. Tali norme integrano il precetto
legislativo e, nei limiti consentiti dalla legge
stessa, vi derogano, con la conseguenza che hanno
natura di atti normativi, sia pur non di rango
primario e debbono pertanto essere conosciute
d’ufficio dal giudice, secondo il principio iura
novit curia”.
Il principio viene poi
ribadito dalla Cassazione 19941/06 e, più
recentemente, dalla Cassazione n. 8953/10 che, per
una revocatoria bancaria relativa al ‘96, precisa:
“È vero che la banca potrebbe provare l’esistenza
dell’apertura di credito anche per “facta
concludentia”, ma tale dimostrazione può essere
fornita dalla banca soltanto nel caso in cui risulti
applicabile la deroga al requisito della forma
scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal
C.I.C.R. e dalla Banca d’Italia ai sensi del citato
art. 117 del D. Lgs. n. 385 del 1993 (che al comma 2
stabilisce che il C.I.C.R. può prevedere che, per
motivate ragioni, particolari contratti possono
essere stipulati in altra forma) e, anteriormente,
ai sensi dell’art. 3 della legge n. 154 del 1992,
per essere stato tale contratto già previsto e
disciplinato da un contratto di conto corrente
stipulato per iscritto (cfr. in tal senso Cass. n.
14470 del 2005; Cass. n. 19941 del 2006).”.
7. LA
CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE: RISVOLTI ECONOMICI
“L’interpretazione
data dal giudice di merito all’art. 7 del contratto
di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in
epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale
la previsione di capitalizzazione annuale degli
interessi contemplata dal primo comma di detto
articolo si riferisce ai soli interessi maturati a
credito del correntista, essendo invece la
capitalizzazione degli interessi a debito prevista
dal comma successivo su base trimestrale, è conforme
ai criteri legali d’interpretazione del contratto
ed, in particolare, a quello che prescrive
l’interpretazione sistematica delle clausole; con la
conseguenza che, dichiarata la nullità della
surriferita previsione negoziale di capitalizzazione
trimestrale, per contrasto con il divieto di
anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale
osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale
di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito
del correntista debbono essere calcolati senza
operare capitalizzazione alcuna” (Cass. S.U.
24418/10).
La sentenza delle
Sezione Unite non ha ritenuto che le ragioni di
nullità individuate dalla giurisprudenza per le
clausole di capitalizzazione degli interessi
debitori registrati in conto investano solo il
profilo della loro periodizzazione trimestrale. La
giurisprudenza ha escluso di poter ravvisare un uso
normativo atto a giustificare una deroga ai limiti
posti dall’art. 1283 c.c.: risulta, pertanto,
“assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che,
nel negare l’esistenza di usi normativi di
capitalizzazione trimestrale degli interessi
debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe
riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la
presenza di usi normativi di capitalizzazione
annuale. Prima che difettare di ‘normatività’, usi
siffatti non si rinvengono nella realtà storica che
(…) non ha affatto conosciuto una consuetudine né di
capitalizzazione annuale, né di necessario
bilanciamento con gli usi creditori”.
La sentenza in argomento
perviene, pertanto, alla conclusione che dalla
nullità dell’applicazione degli interessi debitori
non può derivare alcuna capitalizzazione: in altri
termini, mentre per gli interessi a credito
rimarrebbe valida la capitalizzazione annuale
convenuta, non essendo intervenuta per essa alcuna
nullità, per gli interessi a debito il relativo
ammontare potrà essere esatto solo in sede di
chiusura finale del conto.
I conti oggetto di esame
nella richiamata sentenza della Cassazione
iniziavano e terminavano prima dell’entrata in
vigore della Delibera C.I.C.R. 9/2/00; pertanto si è
fatto riferimento esclusivamente alla disciplina
antecedente il 22 aprile ’00.
Come accennato in
precedenza, si può ritenere che, per conti posti a
cavallo della Delibera C.I.C.R. 9/2/00, anche per il
periodo successivo – qualora non sia intervenuta
un’espressa accettazione dei tassi e condizioni –
gli interessi (semplici), non coperti da rimesse di
pagamento, potranno essere esatti solo in sede di
chiusura del conto e/o di revoca/scadenza del
rapporto di affidamento. Analoghi riflessi
discendono per l’affidamento in conto, laddove si
ritenga non ricorrano le condizioni per
l’applicazione allo stesso dell’art. 2 della citata
Delibera.
Nel caso invece si
ritengano pienamente applicabili ai rapporti
preesistenti le norme di adeguamento previste dalla
Delibera C.I.C.R., si determinerebbe una circostanza
assai singolare: gli interessi a partire dal III
trimestre ‘00 risulterebbero esatti all’atto
dell’addebito alla fine del trimestre, mentre gli
interessi maturati precedentemente la Delibera e non
coperti da rimesse solutorie rimarrebbero
inesigibili sino alla scadenza del rapporto quando
anche il capitale diviene liquido ed esigibile.
L’applicazione della
capitalizzazione semplice agli interessi maturati in
conto comporta la loro imputazione alla fine del
rapporto: l’effetto, rispetto alla capitalizzazione
annuale, non è di scarso rilievo, risultando
l’anatocismo, seppur annuale, assai incidente sul
lungo periodo.
Mentre con la
capitalizzazione semplice il processo di cumulo
degli interessi segue un andamento lineare, con la
capitalizzazione annuale, la produzione degli
interessi sugli interessi induce nel processo di
cumulo un andamento esponenziale.

Ad esempio, per un saldo
a debito di € 1.000, ad un tasso del 10% per un
periodo di 20 anni, il divario tra i due sistemi di
capitalizzazione risulta assai ampio: con la
capitalizzazione semplice, ad invarianza di
movimenti di conto, dopo 20 anni il saldo a debito
passa a € 3.000, mentre con la capitalizzazione
annuale il saldo a debito passa a € 6.727.

Il divario fra l’impiego
della capitalizzazione semplice e quella annuale
risulta tanto maggiore quanto più ampio è il periodo
in rassegna e quanto più elevato è il tasso di
interesse.


Rispetto alla
capitalizzazione annuale, l’incidenza degli
interessi in capitalizzazione semplice, dopo un
ampio arco di tempo (20 anni) si riduce del 40% per
un interesse medio del 5%, del 65% per un interesse
medio del 10% e dell’80% per un interesse medio del
15%.


Il divario del saldo e
degli interessi maturati si accresce ancor più se il
conto, anziché presentare un andamento costantemente
a debito, presenta invece alternativamente saldi a
credito e saldi a debito.
8.
IL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO "MILLE PROROGHE", LEGGE
N. 10/11, CONV. D.L. 225/10
Il 26 febbraio ’11, in
sede di conversione del D.L. 225/10 (provvedimento
mille proroghe), si è previsto all’art. 2, comma
61°: ‘In ordine alle operazioni bancarie regolate
in conto corrente l’art. 2935 del codice civile si
interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai
diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a
decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In
ogni caso non si fa luogo alla restituzione di
importi già versati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto
legge”.
9.
SINTESI E CONCLUSIONI
In tema di prescrizione,
precedenti sentenze della Cassazione, nel
valorizzare l’aspetto unitario del contratto di
conto corrente, avevano perentoriamente ricondotto
il termine di decorrenza dell’azione di ripetibilità
degli indebiti pagamenti all’estinzione del saldo di
chiusura dello stesso (Cass. n. 2301/04; n.
10127/05; n. 1929/10).
La recente sentenza
delle S.U. n. 24418/10 invece, nell’accentrare
l’attenzione sulla nozione di pagamento e sulla
natura solutoria e ripristinatoria delle rimesse,
viene ad operare un puntuale distinguo fra apertura
di credito e rapporto di conto, riconoscendo in
quest’ultimo un’autonoma valenza delle rimesse di
pagamento, da cui far decorrere la prescrizione, e
circoscrivendo esclusivamente al primo il
differimento della prescrizione all’estinzione del
saldo di chiusura del rapporto.
L’enunciato
del principio riportato nella sentenza delle Sezioni
Unite si limita, per il vero, a chiarire la
disciplina del termine di prescrizione in presenza
di rimesse aventi natura ripristinatoria del
credito: l’elemento di novità del provvedimento
risulta tuttavia implicito nelle argomentazioni che,
a contrariis, vengono ad alimentare e sostenere
l’applicazione dell’art. 1194 c.c., e quindi di un
diverso termine di prescrizione, in presenza di
rimesse aventi una funzione solutoria.
Le conclusioni a cui
perviene la Cassazione conducono di fatto ad
escludere l’anatocismo nelle circostanze di rimesse
su conti scoperti. Qualificando il pagamento degli
interessi non nell’operazione di addebito, ma nella
successiva operazione di rimessa solutoria,
giuridicamente non si configura alcun passaggio a
capitale di interessi. Si viene in tal modo ad
introdurre uno spazio giuridico nel quale
l’anatocismo finanziario diviene legale.
Il principio stabilito
dalla Cassazione in tema di dies a quo della
prescrizione dell’azione di ripetizione, pur nel
distinguo fra rimesse di pagamento e rimesse di
ripristino della provvista, non viene di fatto a
pregiudicare apprezzabilmente le azioni di
ripetizione dell’anatocismo praticato in passato
dalle banche.
Disconoscendo all’addebito in conto degli interessi
una valenza di pagamento, non si ravvisano rimesse
specificatamente imputate a tale titolo; al
contrario la prospettazione contabile resa al
cliente dalla banca riporta tutte le rimesse al
capitale.
Nelle risultanze
operative, all’atto dell’operazione in conto, viene
esplicitato il negozio giuridico da cui origina la
rimessa, ma non viene, di regola, fornita alcuna
indicazione sull’impiego e destinazione della
rimessa stessa. Dall’assenza di una esplicita
indicazione nella rimessa solutoria consegue
l’applicazione dell’art. 1194 c.c., 2° comma, nel
rispetto tuttavia del principio di contestuale
esigibilità e liquidità del credito e degli
interessi. Ne consegue che solo gli interessi
relativi al credito in extra fido possono risultare
oggetto di pagamento legale ex art. 1194 c.c.,
risultando l’apertura di credito entro il fido
illiquida ed inesigibile sino al termine del
rapporto.
Per gli interessi
relativi al credito entro il fido e per quelli
anatocistici, poiché l’addebito operato dalla banca
non costituisce pagamento, ma semplicemente
un’indebita registrazione in conto limitativa del
credito disponibile, non sorge un problema di
prescrizione anticipata e il termine di decorrenza
rimane attestato all’estinzione del saldo di
chiusura del conto o all’atto delle prime rimesse
successive alla revoca/scadenza del fido, quando la
banca riceve effettivamente il pagamento di detti
interessi.
Determinante risulta
l’accertamento del fido: questo potrebbe essere
dedotto per “facta concludentia” per il
periodo precedente la legge 154/92, e,
successivamente, per presunzione, dall’estratto
conto, dalle eventuali indicazioni presenti
nell’atto di fideiussione e, meglio ancora, dallo
storico della Centrale dei Rischi.
D’altra parte una frequente situazione di extra
fido, senza che siano intervenuti inviti al rientro,
può costituire più che un mero indizio. Si può
escludere che possano al riguardo verificarsi, a
parti invertite, le circostanze della revocatoria
bancaria, dove è richiesto alla banca di provare un
regolare contratto scritto di affidamento. L’art.
127 del T.U.B. (D. Lgs 385/93) impedisce che possano
essere addotte motivazioni di nullità per assenza
della forma scritta, se queste non operano a
vantaggio del correntista.
Il principio stabilito
dalla Cassazione nella seconda parte della sentenza,
in merito alla capitalizzazione semplice,
conseguente alla nullità della previsione della
capitalizzazione trimestrale, induce un’apprezzabile
lievitazione della dimensione anatocistica
ripetibile, in funzione diretta con la durata del
rapporto e con l’aliquota del tasso di interesse
applicato. Rispetto alla capitalizzazione annuale,
su un ampio arco temporale, la riduzione degli
interessi a debito può essere mediamente valutata
superiore ad un terzo.
Il mancato
riconoscimento dell’art. 7 della Delibera C.I.C.R.
9/2/00 ai conti accesi in precedenza, che la
giurisprudenza sempre più frequentemente viene
accogliendo, estende oltre il 2000 la nullità delle
condizioni relative alla capitalizzazione
trimestrale.
Il puntuale distinguo
sulla diversa natura del rapporto di conto e del
rapporto di apertura di credito, sul quale la
pronuncia delle Sezioni Unite fonda il criterio di
imputazione delle rimesse di pagamento, aggiunge un
ulteriore varco allo spazio di inapplicabilità della
Delibera, offerto dal contenuto letterale dell’art.
2 della Delibera stessa.
Il dettato dell’articolo
è riferito esplicitamente al rapporto di conto
corrente: non risulta condivisa, né in
giurisprudenza né in dottrina, una lettura dell’art.
2 della Delibera che assimili tout-court l’apertura
di credito al conto corrente, in una concezione
accessoria del primo rapporto al secondo.
Nell’apertura di credito, come anche nelle altre
forme di affidamento in conto, diverse sono le
cause, diversi i periodi di riferimento, diverse le
discipline regolanti i contratti. La sentenza in
esame ha puntualmente distinto i due negozi, senza
nessuna estensione all’apertura di credito della
disciplina del conto corrente.
Per il rapporto di
apertura di credito, soprattutto se posto in essere
in un separato momento, conservando una propria
sostanziale unitarietà giuridica, l’esigibilità e
liquidabilità dei relativi interessi, nel rispetto
della puntuale indicazione fornita dalle Sezione
Unite, dovrebbero continuare ad essere riferite alla
chiusura del rapporto stesso.
All’inapplicabilità
dell’art. 7 della menzionata Delibera C.I.C.R. ai
rapporti preesistenti si aggiungerebbe in tal modo,
per i rapporti di affidamento, precedenti e
successivi, l’inapplicabilità dell’art. 2 della
Delibera stessa.
Con la legge n. 10/11,
di conversione del D.L. 225/10 (decreto mille
proroghe) è stato inserito un comma relativo alla
prescrizione delle operazioni bancarie, che vorrebbe
introdurre, mediante una chiave interpretativa, un
‘animus solvendi’ alle annotazioni in conto, con
conseguente decorso della prescrizione. Volta a
precludere il recupero di ogni indebito bancario
precedente il decennio di prescrizione, la
formulazione letterale adottata appare pesantemente
viziata. A meno di ‘stravolgere’ generali principi
di diritto, per altro ribaditi dalle stesse Sezioni
Unite nella sentenza n.24418/10, non si vede come
possa essere negletta la nullità dell’annotazione di
interessi anatocistici: nei termini indicati dalla
sentenza esaminata, gli interessi relativi al
credito entro il fido, rimangono esatti non con
l’illecita annotazione, ma al termine del rapporto o
alle prime rimesse successive alla scadenza/revoca
dell’apertura di credito e solo da tale termine può
decorrere la prescrizione decennale.

CRITERI E
MODALITA’
OPERATIVE DI RICALCOLO DEL SALDO DEL CONTO CORRENTE
ALLA LUCE DELLA sentenza della Cassazione S.U. 2
dicembre 2010 n. 24418
1. Premessa.
Al fine di rideterminare
il saldo di un conto corrente considerando i
principi – enunciati e impliciti – della sentenza
della Cassazione S.U. n. 24418/10, si può
distinguere il processo operativo in cinque distinte
Fasi.
1.
Preliminarmente è necessario individuare per
ciascuna operazione intervenuta in conto la relativa
data disponibile e riordinare l’estratto conto per
detta data.
2.
Si procede a scindere il saldo del conto in linea
capitale (e interessi debitori) e linea
interessi/competenze.
3.
Si ricalcolano gli interessi (con separata
indicazione di quelli entro il fido ed extra fido) e
le C.M.S. sul saldo capitale (capitalizzazione
semplice). Per verifica è utile tenere anche
evidenza degli interessi e commissioni di massimo
scoperto illegittimi, rivenienti dalla
capitalizzazione.
4.
Si individuano le rimesse solutorie: il saldo
capitale viene, volta per volta, rettificato tenendo
conto delle rimesse che, assumendo la veste di
“pagamento” di interessi e competenze, non andranno
ad intaccare il saldo in linea capitale, bensì
ridurranno il saldo relativo agli interessi semplici
extra fido, alle C.M.S e alle spese. Sul saldo
capitale “rettificato” dovranno quindi essere
riconteggiate – in un processo iterativo –gli
interessi e C.M.S..
5.
Da ultimo si dovrà calcolare il saldo finale
rettificato sommando al saldo capitale “rettificato”
il totale degli interessi semplici entro il fido ed
il residuo non pagato di interessi semplici extra
fido, C.M.S. e spese.

2.
Determinazione natura rimessa.
La determinazione della
natura di pagamento o meno della rimessa intervenuta
in conto è connessa alla quantificazione del saldo
disponibile secondo il seguente schema:
Þ
Conto attivo
--> la rimessa ha natura di provvista
Þ
Conto passivo
(entro il fido) --> la rimessa ha natura di
provvista
Þ
Conto scoperto
(oltre il fido) --> la rimessa ha natura
solutoria (pagamento)
Nel caso di un conto
privo di affidamento qualunque rimessa intervenuta
in presenza di un saldo negativo riveste la natura
di pagamento.
Assume la forma di
pagamento solo la quota della rimessa corrispondente
agli interessi semplici extrafido, alle competenze e
al credito in extra fido.
3. Individuazione
del saldo disponibile.
Per
l’individuazione del saldo disponibile, occorre far
riferimento alla tipologia dei movimenti registrati
sul conto in esame.
Þ
per
gli addebiti:
-
Assegni emessi a favore di terzi: data contabile, in
quanto, fino al momento in cui il terzo beneficiario
non presenta il titolo all’incasso, la banca non è a
conoscenza dell’emissione del titolo e non si
determina di conseguenza nessun decremento della
disponibilità;
-
Prelevamenti, assegni circolari, disposizioni di
pagamento: data contabile (per tali operazioni la
data contabile risulta coincidente con la data
valuta);
-
Spese bancarie, bolli ed interessi passivi: data
contabile;
-
Effetti ritirati / insoluti: data contabile.
-
Þ
per
gli accrediti:
-
versamento di contanti e assegni emessi dalla stessa
banca: data contabile;
-
accredito di bonifici, ricavo effetti/assegni dopo
incasso, accrediti POS: data contabile;
-
giroconti: data contabile;
-
versamento di assegni bancari e circolari di altre
banche, assegni posdatati: data valuta;
-
accredito effetti SBF: data valuta;
-
rettifica valute e storni: data contabile, una volta
appurato che la stessa data è stata adottata per le
poste a cui le rettifiche e gli storni si
riferiscono;
In
caso di operazioni plurime andranno computati prima
gli addebiti e poi gli accrediti.

4. Esempio di
ricalcolo.
Si consideri
un breve conto corrente acceso in data 31/12/89 ed
estinto il 31/12/92, sul quale insistono le seguenti
condizioni:
ü
fido € 100.000;
ü
tassi debitori medi del periodo;
ü
aliquota C.M.S. 0,5%;
ü
spese € 50 trimestrali;
ü
capitalizzazione trimestrale.
Sul conto sono intervenuti i seguenti movimenti:

1. prima fase.
La
prima fase del ricalcolo consiste nell’individuare
per ciascuna operazione la data disponibilità
secondo gli usuali criteri della revocatoria
bancaria e riordinare per detta data l’estratto
conto.


2. seconda fase.
Nella
seconda fase occorre separare i movimenti di
capitale dalle operazioni di addebito delle
competenze passive.

3. terza fase.
Nella terza
fase devono essere rideterminati gli interessi e le
C.M.S. sul saldo in linea capitale
(ovvero in capitalizzazione semplice).

4. quarta fase.
Nella quarta
fase dovranno essere individuate le rimesse
solutorie e rideterminato il saldo in linea
capitale. Dopo ciascun pagamento, modificandosi il
saldo capitale dovranno essere ricalcolate le
competenze successive. Tale ricalcolo andrà a sua
volta a rideterminare le rimesse solutorie in un
processo iterativo.

5. quinta fase.
L’ultimo passo consiste nella determinazione del
saldo finale rettificato: al saldo finale in linea
capitale dovranno essere uniti gli interessi
semplici relativi all’entro fido ed il residuo di
interessi semplici relativi all’extra fido e le
altre competenze (C.M.S. e spese).

Le cinque fasi
precedentemente descritte rappresentano uno sviluppo
logico semplificato, funzionale alla ricostruzione
del rapporto nel rispetto dei principi stabiliti
dalla norma.
Tuttavia, su un piano
pratico, le fasi sopra descritte possono essere
inglobate in un processo entro un unico modello di
calcolo.
Nelle pagine seguenti si
riporta un esempio di modello con la dettagliata
descrizione di ciascuna voce.
Come già rilevato, per
semplicità espositiva, nel ricalcolo delle
competenze è stato impiegato il saldo per data
disponibilità. Tuttavia, qualora i giorni valuta
siano correttamente indicati nel contratto, occorre
tener distintamente evidenza del saldo disponibile
per determinare la natura di ciascuna rimessa e del
saldo per valuta sul quale calcolare le competenze
rettificate.

A) data
disponibilità
Preliminarmente occorre
desumere per ciascuna operazione la "data
disponibilità" secondo gli usuali criteri stabiliti
dalla giurisprudenza per le revocatorie fallimentari
(ante riforma). Le operazioni devono quindi essere
ordinate cronologicamente secondo tale data.
B - C) mastrino
capitale (dare e avere)
Operazioni a credito e a
debito come riportate nell'estratto conto.
D) interessi
creditori
Interessi creditori
calcolati sul saldo in linea capitale rettificato
entro fido (col. M)
E) interessi
debitori banca
Interessi computati
dalla banca come indicati in estratto conto.
F) C.M.S. banca
C.M.S. computate dalla
banca come indicate in estratto conto.
G) spese banca
Spese computate dalla
banca come indicate in estratto conto.
H) saldo banca
Somma dei movimenti di
capitale e degli interessi calcolati dalla banca [es.
F16=F15-B16+C16++D16+E16+F16+G16].
I) pagamenti
interessi
Importo delle rimesse
solutorie, legittime e non più ripetibili. Si
configura un pagamento solutorio unicamente in
presenza di una rimessa intervenuta con un saldo in
linea capitale rettificato (col. K) oltre il fido
concesso. L'importo del pagamento sarà il minore tra
l'importo della rimessa (col. C) e la somma dei
saldi degli interessi semplici extra fido (col. R),
delle C.M.S. rettificate (col. T) e delle spese
ricalcolate (col. V) [es. G16=SE(E(K15<L15;C16>0);MIN(-(R15+T15+V15);C16);0)].
J) saldo pagamenti
Somma dei pagamenti
intervenuti alla relativa data [es.
J16=somma($I$1:GI6) oppure J16=J15+I16)].
K) saldo capitale
rettificato
Somma dei movimenti in
linea capitale (dare e avere) al netto dei pagamenti
intervenuti [es. K16=K15-B16+C16+D16-I16].
L) fido
Fido accordato al
correntista eventualmente desunto dagli estratti
conto o dalla visura storica dei dati presenti
presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia
M - N) Saldo in
linea capitale rettificato debitore entro/extra fido
Distinzione del saldo in
linea capitale rettificato entro e oltre il fido [es.
M16=SE(K16<0;SE(K16>L16;K16;L16);0) e
N16=SE(K16>L16;0;K16-L16)]
O) interessi
debitori capitalizzazione semplice entro fido
Interessi debitori
calcolati sul saldo in linea capitale rettificato
entro fido (col. M)
P) saldo interessi
debitori capitalizzazione semplice entro fido
Somma degli interessi
debitori calcolati sul saldo in linea capitale
rettificato entro fido alla relativa data [es.
P16=somma($O$1:O16) oppure P16=P15+O16].
Q) interessi
debitori capitalizzazione semplice extra fido
Interessi debitori
calcolati sul saldo in linea capitale rettificato
extra fido (col. N).
R) saldo interessi
debitori capitalizzazione semplice extra fido
Somma degli interessi
debitori calcolati sul saldo in linea capitale
rettificato extra fido alla relativa data al netto
dei pagamenti intervenuti [es.
R16=R15+Q16+SE(I16>-R15;-R15;I16)].
S) C.M.S.
ricalcolate
C.M.S. ricalcolate sul
saldo capitale rettificato (col. K).
T) saldo C.M.S.
ricalcolate
Somma delle C.M.S.
ricalcolate sul saldo capitale rettificato (col. K)
al netto dei pagamenti intervenuti [es.
T16=T15+S16+SE(I16<-R15;0;SE(I16+R15>-T15;-T15;I16+R15))].
U) spese
ricalcolate
Spese ricalcolate.
V) saldo spese
ricalcolate
Somma delle spese
ricalcolate al netto dei pagamenti intervenuti [es.
V16=V15+U16+SE(I16<-(R15+T15);0;SE(I16+R15+T15>-V15;-V15;I16+R15+T15))].
W) saldo interessi
e competenze liquide ed esigibili
Somma degli interessi
extra fido e delle C.M.S. e spese ricalcolate al
netto dei pagamenti intervenuti (col. I) [es.
W16=R16+T16+V16].
X) interessi e
competenze illegittimi
Differenza tra gli
interessi, C.M.S. e spese calcolati dalla banca e
gli interessi, C.M.S. e spese ricalcolati. [es.
X16=E16+F16+G16-O16-Q16-S16-U16].
Y) saldo interessi
debitori illegittimi ripetibili
Somma degli interessi e
competenze illegittimi alla relativa data [es.
Y16=somma($X$1:X16) oppure Y16=Y15+X16].
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi sig.ri Magistrati:
Dott. MICHELE DE LUCA Primo
Pres.te
Dott. VINCENZO PROTO
Presidente sezione
Dott. Antonio MERONE,
Consigliere
Dott. Luigi PICCIALLI,
Consigliere
Dott. Antonio SEGRETO,
Consigliere
Dott. Renato RODORF,
Relatore Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE,
Consigliere
Dott. Filippo CURCURUTO
Consigliere
Dott. Ulpiano MORCAVALLO
Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso 22421-2009 proposto da: XXX, capogruppo
del gruppo bancario "X", in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliate in …;
ricorrente contro YYY, elettivamente domiciliato in
…; controricorrente e ricorrente incidentale avverso
la sentenza n. 97/2009 della CORTE D'APPELLO di
Lecce, depositata il 19.02.2009; udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del
23.11.2010 dal consigliere dott. Renato RORDORF;
uditi gli avvocati Lucio DE ANGELIS, Giuseppe
DELL'ANNA MISURALE, Giorgio TARZIA e Giuseppe
NUZZACI e Antonio TANZA.
Udito il P. M in persona del sostituto procuratore
generale, Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per
l'accoglimento del secondo motivo del ricorso
principale, rigetto nel resto; rigetto del ricorso
incidentale
Svolgimento del processo
Il
sig. YYY con atto notificato il 21 giugno 2001, citò
in giudizio dinanzi al tribunale di Lecca, la Banca
“X”, in prosieguo indicata come Banca “X”. Riferì di
aver versato a detta banca, dopo la chiusura di
alcuni rapporti di conto corrente, con essa
intrattenuti tra il 1995 e il 1998, un importo
comprensivo di interessi computati ad un tasso
extralegale e capitalizzati trimestralmente per
l'intera durata dei menzionati rapporti.
Chiese quindi che, previa declaratoria di nullità
della clausola contrattuale inerente agli interessi
sopra indicati, la banca convenuta fosse condanna a
restituire quanto indebitamente a questo titolo
percepito.
La
Banca “X” si difese contestando la fondatezza della
pretesa dell'attore ed eccependo la prescrizione del
diritto azionato.
L'adito tribunale, accolse in parte le domande del
sig. YYY e condannò la banca a restituirgli
l'importo di euro 113.571,08.
Chiamata a pronunciarsi sui contrapposti gravami
delle parti, la corte d'appello di Lecce, con
sentenza non definitiva, resa pubblica il 19.2.2009,
accolse parzialmente la sola impugnazione
principale, in quanto ritenne che validamente fosse
stata pattuita la corresponsione di interessi ad un
tasso extralegale. Confermò invece la declaratoria
di nullità della clausola di capitalizzazione
trimestrale dei medesimi interessi, escludendo di
potervi validamente sostituire un meccanismo di
capitalizzazione annuale e ribadì il rigetto
dell'eccezione di prescrizione con cui l'istituto di
credito aveva inteso paralizzare l'azione di
ripetizione di indebito proposta dal correntista.
Avverso tale sentenza la Banca ha avanzato ricorso
per cassazione prospettando due motivi di censura.
Il
sig. YYY si è difeso con controricorso ed ha
proposto un ricorso incidentale, articolato in due
motivi ed illustrato poi anche con memoria, alla
quale la Banca ha replicato, a propria volta con un
controricorso del pari illustrato da successiva
memoria.
La
particolare importanza delle questioni sollevate ha
indotto ad investirne le Sezioni Unite.
All'esito della discussione
in pubblica udienza, il difensore della ricorrente
ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni
del Pubblico Ministero.
Motivi della decisione
1.
I
ricorsi proposti avverso la medesima sentenza
debbono preliminarmente essere riuniti, come dispone
l'art. 335 c.p.c.
2.
I due motivi del ricorso principale, entrambi volti
a denunciare errori di diritto e vizi di motivazione
dell'impugnata sentenza, investono rispettivamente
due distinte questioni:
a)
se l'azione di ripetizione di indebito proposta dal
cliente di una banca, il quale lamenti la nullità
della clausola di capitalizzazione trimestrale degli
interessi maturati su un'apertura di credito in
conto corrente e chiede perciò la restituzione di
quanto, a questo titolo corrisposto alla banca, si
prescriva a partire dalla data di chiusura del
conto, o partitamente da quando è stato annotato in
conto ciascuna addebito per interessi;
b)
se, accertata la nullità dell'anzidetta clausola di
capitalizzazione trimestrale, gli interessi debbano
essere computati con capitalizzazione annuale o
senza capitalizzazione alcuna.
3.
Giova premettere che i
rapporti di conto corrente dei quali nella presente
causa si discute risultano essersi svolti ed essere
stati chiusi in data precedente all'entrata in
vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, con cui è stato
modificato l'art. 120 del D.Lgs, n. 385 del 1993
(Testo Unico bancario). Ad essi non è quindi
applicabile la disciplina dettata, in attuazione
della richiamata normativa, dalla Delibera emessa il
9 febbraio 2000 dal comitato interministeriale per
il credito ed il risparmio (C.I.C.R.). Perciò, anche
per effetto della declaratoria di incostituzionalità
dell'art. 25 terzo comma del citato D.Lgs. n.
342/99, pronunciata dalla corte Costituzionale con
la sentenza n. 425 del 2000, la disciplina cui
occorre qui fare riferimento è esclusivamente quella
antecedente al 22 aprile 2000 (data di entrata in
vigore della menzionata Deliberadel C.I.C.R.).
Su
tale base è stata dichiarata nelle pregresse fasi
del giudizio di merito la nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi a
carico del cliente, che figurava nei contratti conto
corrente bancario di cui tratta, in conformità
all'orientamento di questa Sezione Unite, secondo
cui la legittimità della capitalizzazione
trimestrale degli interessi a debito del correntista
bancario va esclusa anche con riguardo al periodo
anteriore alle decisioni con le quali la Suprema
Corte, ponendosi in contrasto con l'indirizzo
giurisprudenziale sin lì seguito, ha accertato
l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare
al precetto dell'art. 1283 c.c. (Sez. Un. 4 novembre
2004, n. 21095).
Deriva da ciò la pretesa
del correntista di ripetere quanto indebitamente
versato a titolo di interesse illegittimamente
computati a suo carico dalla banca, ma occorre
stabilire all'accoglimento di tale pretesa osti
l'intervenuta prescrizione. Infatti, se l'azione di
nullità è imprescrittibile, altrettanto non è a
dirsi - come chiaramente indicato dall'art. 1422
c.c. - per le conseguenti azioni restitutorie;
donde, appunto, la già richiamata necessità di
individuare il dies a quo del termine di
prescrizione decennale applicabile, in casi come
questi, alla condictio indebiti.
3.1. A tale riguardo è opportuno anzitutto ricordare
come la pregressa Giurisprudenza di questa Corte,
alla quale anche l'impugnata sentenza ha fatto
riferimento, abbia già in passato avuto occasione di
affermare che il termine di prescrizione decennale
per il reclamo delle somme trattenute dalla banca
indebitamente a titolo di interessi su un'apertura
di credito in conto corrente decorre dalla chiusura
definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto
unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico,
anche se articolato in una pluralità di atti
esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto
si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti
delle parti tra loro ( Cass. 9 aprile 1984, n. 2262;
e Cass. 14 maggio 2005, n. 10127).
A
siffatto orientamento, che non tutta la dottrina ha
condiviso, la banca ricorrente muove critiche che
son degne di attenzione. Può condividersi il rilievo
secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico
derivante dal contratto di conto corrente bancario
non è, di per sé solo, elemento decisivo al fine di
individuare nella chiusura del conto il momento da
cui debba decorrere il termine di prescrizione del
diritto alla ripetizione di indebito che, in caso di
poste non legittimamente iscritte nel conto
medesimo, eventualmente spetti al correntista nei
confronti della banca. Ogni qualvolta un rapporto di
durata implichi prestazioni in denaro ripetute o
scaglionate nel tempo - si pensi alla corresponsione
dei canoni di locazione o d'affitto, oppure del
prezzo nella somministrazione periodica di cose -
l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto
che esso sia destinato a protrarsi ancora per il
futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun
singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla
nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin
dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto
luogo; ed è sempre da quel momento che sorge dunque
il diritto del solvens alla ripetizione e che la
relativa prescrizione inizi a decorrere.
Nondimeno, con specifico riguardo al contratto di
apertura di credito bancario in conto corrente, la
conclusione alla quale era pervenuta la
giurisprudenza sopra richiamata va tenuta ferma in
base alle considerazioni ed entro i limiti di cui
appresso.
3.2. Occorre considerare che, con tutta ovvietà,
perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di
un pagamento l'indebitamento eseguito, tale
pagamento deve esistere ed essere ben individuabile.
Senza indulgere in inutili disquisizioni nella
nozione di pagamento nel linguaggio giuridico e
sulla sua assimilazione o distinzione dalla più
generale nozione di adempimento, appare indubbio che
il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa
restitutoria di chi assume di averlo indebitamente
effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione
di una prestazione da parte di quel medesimo
soggetto (il solvens), con conseguente spostamento
patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens);
e lo si può dire indebito - e perciò ne consegue il
diritto di ripeterlo a norma dell'art. 2033 - quando
difetti di una idonea causa giustificativa.
Non può, pertanto, ipotizzarsi, il decorso del
termine di prescrizione del diritto alla ripetizione
se non da quando sia intervenuto un atto giuridico,
definibile come pagamento, che l'attore pretende
essere indebito, perché prima di quel non è
configurabile alcun diritto di ripetizione. Ne tale
conclusione muta nel caso in cui il pagamento debba
dirsi indebito in conseguenza dell'accertata nullità
del negozio giuridico in esecuzione al quale è stato
effettuato, altra essendo la domanda volta a far
dichiarare la nullità di un atto che non si
prescrive affatto, altra quella volta ad ottenere la
condanna alla restituzione di una prestazione
eseguita: sicché questa Corte ha già in passato
chiarito che con riferimento a questa ultima domanda
il termine di prescrizione inizia a decorrere non
dalla data della decisione che abbia accertato la
nullità del titolo giustificativo del pagamento ma
da quella del pagamento stesso (Cass. 13 aprile
2005, n. 7651).
3.3. I rilievi che precedono sono sufficienti a
convincere di come difficilmente possa essere
condiviso il punto di vista della ricorrente, che,
in casi del genere di quello in esame, vorrebbe
individuare il dies a quo del decorso della
prescrizione nella data di annotazione in conto di
ogni singola posta di interessi illegittimamente
addebitati dalla banca al correntista. L'annotazione
in conto di una siffatta posta comporta un
incremento del debito del correntista, o una
riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma
in nessun modo si risolve in un pagamento, nei
termini sopra indicati: perché non vi corrisponde
alcuna attività solutoria del correntista medesimo
in favore della banca. Sin dal momento
dell'annotazione, avvedutosi dell'illegittimità
dell'addebito in conto, il correntista potrà
naturalmente agire per far dichiarare la nullità del
titolo su cui quel addebito si basa e, di
conseguenza, per ottenere una rettifica in suo
favore delle risultanze del conto stesso. E potrà
farlo, se al conto accede un'apertura di credito
bancario, allo scopo di recuperare una maggiore
disponibilità di credito entro i limiti del fido
concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di
un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non
ha ancora avuto luogo.
Occorre allora aver riguardo, più ancora che al già
ricordato carattere unitario del rapporto di conto
corrente, alla natura ed al funzionamento del
contratto di apertura di credito bancario, che in
conto corrente è regolata. Come agevolmente si
evince dal disposto degli artt. 1842 e 1843 c.c.,
l'apertura di credito si attua la messa a
disposizione, da parte della banca, di una somma di
denaro che il cliente può utilizzare anche in più
ripresa e della quale, per l'intera durata del
rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la
disponibilità eseguendo versamenti che gli
consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti
entro il limite complessivo del credito
accordatogli. Se, pendente l'apertura di credito, il
correntista non si sia avvalso della facoltà di
effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi
sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento
in cui chiuso il rapporto egli provveda a restituire
alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal
caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il
dovuto a causa del computo di interessi in misura
non consentita, l'eventuale azione di ripetizione di
indebito non potrà che essere esercitata in un
momento successivo alla chiusura del conto, e solo
da quel momento comincerà perciò a decorrere il
relativo termine di prescrizione.
Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto
il correntista abbia effettuato non solo
prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi
ultimi potranno essere considerati alla stregua di
pagamenti, tali da poter formare oggetto di
ripetizione ( ove risultino indebiti), in quanto
abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno
spostamento patrimoniale in favore della banca.
Questo accadrà qualora si tratti di versamenti
eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili
situazioni si preferisce di dire "scoperto") cui non
accede alcuna apertura di credito a favore del
correntista, o quando i versamenti siano destinati a
coprire in passivo eccedente i limiti
dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti
i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo
il passivo superato il limite dell'affidamento
concesso al cliente, fungano unicamente da atti
ripristinatori della provvista della quale il
correntista può ancora continuare a godere.
L'accennata distinzione tra atti ripristinatori
della provvista ed atti di pagamento compiuti dal
correntista per estinguere il proprio debito verso
la banca opportunamente richiamata anche
nell'impugnata sentenza della Corte D'appello è ben
nota alla Giurisprudenza (che ne ha fatto applicare
in innumerevoli casi, a partire da Cass. 18 ottobre
1982, n. 5413 sino a tempi più recenti si vedano ad
es. Cass. 6 novembre 2007, n. 23107; Cass. 23
novembre 2005 n. 24588).
Pur se elaborata ad altri fini detta distinzione non
può non venire in evidenzia anche quando si tratti
di stabilire se è o meno configurabile un pagamento
asseritamene indebito da cui possa scaturire una
pretesa restitutoria ad opera del solvens: pretesa
che è soggetta a prescrizione solo a partire dal
momento in cui si può affermare che essa sia venuta
ad esistenza. Un versamento eseguito dal cliente su
un conto il cui passivo non abbia superato il limite
dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura
di credito non ha né lo scopo né l'effetto di
soddisfare la pretesa della banca medesima di
vedersi restituire le somme date a mutuo (credito
che, in quel momento, non sarebbe scaduto né
esigibile), bensì quello di riespandere la misura
nell'affidamento utilizzabile nuovamente in futura
dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché
non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina)
la facoltà di indebitamento del correntista; la
circostanza che, in quel momento il saldo passivo
del conto sia influenzato dai interessi
legittimamente fin li computati si traduce in
un'indebita limitazione di tale facoltà di maggiore
indebitamento, ma nel pagamento anticipato di
interessi. Di pagamento, nella descritta situazione,
potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi
il rapporto di apertura di credito in conto
corrente, la banca abbia estratto dal correntista la
restituzione del saldo finale, nel computo del quale
risultino compresi interessi non dovuti, e, perciò,
da restituire se corrisposti dal cliente all'atto
della chiusura del conto.
3.4. Nel caso in esame la corte territoriale ha
appunto affermato che i pagamenti eseguiti dal
correntista in pendenza del rapporto di apertura di
credito regolato in conto corrente "non
costituiscono (sostiene l'appellante) pagamenti
(indebiti), ma atti ripristinatori della provvista"
(Sent. impugnata pag. 7).
La
ricorrente non ha censurato tale affermazione, ne ha
comunque sostenuto che vi fossero in atti elementi
dai quali si sarebbe desumere una realtà diversa. Ne
consegue che il primo motivo del ricorso principale
và rigettato alla luce del seguente principio di
diritto:
"Se, dopo la conclusione di
un contratto di apertura di credito bancario
regolato in conto corrente, il correntista agisce
per far dichiarare la nullità della clausola che
prevede la corresponsione di interessi anatocistici
e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente
a questo titolo, il termine di prescrizione
decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta
decorre, qualora i versamenti eseguiti dal
correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto
solo funzione ripristinatoria della provvista dalla
data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del
conto in cui gli interessi non dovuti sono stati
registrati".
4.
La questione se, accertata la nullità dell'anzidetta
clausola di capitalizzazione trimestrale, gli
interessi debbano essere computati con
capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione
alcuna forma oggetto, come già detto, del secondo
motivo di ricorso.
La
corte d'appello ha interpretato le clausole
riportate nel contratto di conto corrente stipulato
dal signor YYY con la banca “X” nel senso che, in
caso di conto in attivo per il cliente, la
capitalizzazione degli interessi a suo favore fosse
prevista a scadenze annuali, mentre, in caso di
conto in passivo, la capitalizzazione degli
interessi in favore della banca avrebbe dovuto
avvenite trimestralmente. Accertata la nullità di
quest'ultima previsione contrattuale ed esclusa ogni
possibile integrazione legale del contratto, la
corte di appello ha tratto la conclusione che non
residui alcuno spazio per la capitalizzazione
annuale degli interessi pretesa dalla banca. Secondo
la ricorrente siffatta interpretazione non sarebbe
conforme ai criteri legali di interpretazione dei
contratti ed implicherebbe un'indebita estensione
della declaratoria di nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale anche alla diversa
ipotesi di capitalizzazione annuale degli interessi,
rispetto alla quale non sussisterebbero le medesime
ragioni di invalidità.
4.1. Neppure siffatte censure colgono nel segno.
L'art. 7 del contratto di apertura di credito in
conto corrente da cui origina la presente causa
continue due commi: il primo prevede la chiusura
contabile annuale dei rapporti, di dare e avere tra
le parti, con registrazione in conto degli
interessi, delle commissioni e delle spese; il
secondo stabilisce che i conti anche saltuariamente
debitori siano invece chiusi trimestralmente quindi
con capitalizzazione trimestrale degli interessi
maturati nel periodo a carico del correntista, ferma
restando la capitalizzazione annuale di quelli
eventualmente spettanti a suo credito.
L'interpretazione che di tale clausola di contratto
ha dato la Corte di merito è essenzialmente fondata
su un argomento di tipo logico-sistematico, in linea
con la previsione del art. 1363 c.c., oltre che su
rilievo dato al comportamento successivo delle parti
(art. 1362, comma 2, c.c.).
Non è apparso infatti sostenibile alla Corte Leccese
il primo comma della clausola in esame, nel
prevedere la capitalizzazione annuale degli
interessi, si riferisse anche a quelli eventualmente
maturati a debito del correntista e che, perciò,
venuta meno la previsione del secondo comma che
assoggettava invece tali interessi debitori alla
capitalizzazione trimestrale, dovesse trovare
applicazione per essi la capitalizzazione annuale.
Si osserva che nell'impugnata sentenza che alla
capitalizzazione degli interessi debitori per il
correntista si riferisce espressamente il secondo
comma, prevedendola su base trimestrale, e che tale
previsione, immaginata ovviamente come valida al
tempo della sua predisposizione conduce
evidentemente ad escludere che agli stessi interessi
debitori le parti abbiano inteso applicare anche in
regime - diverso ed incompatibile - della
capitalizzazione annuale contemplato dal primo
comma. Il che ha condotto alla ragionevole
conclusione secondo cui il riferimento del medesimo
primo comma agli interessi debba essere inteso come
limitato agli interessi a credito del correntista,
essendo la capitalizzazione di quelli a debito
destinata necessariamente a cadere sotto la
differente disciplina dettata dal secondo comma.
La
banca ricorrente, nel contestare che questa
interpretazione corrisponda davvero alla comune
intenzione delle parti del contratto, non individua
in modo puntuale quali regole di ermeneutica legale
sarebbero state eventualmente violate, né pone in
luce contraddizioni logiche nello sviluppo
argomentativi che sorregge la conclusione raggiunta
dalla Corte di merito.
Non appare d'altronde condivisibile l'affermazione
secondo cui sarebbe stata in tal modo
arbitrariamente estesa la nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi anche
alla clausola di capitalizzazione annuale. Vero è
invece che, come già chiarito, quest'ultima clausola
è stata considerata irrilevante ai fini della
decisione della causa, in quanto non riferibile al
calcolo degli interessi a debito del correntista. La
capitalizzazione annuale è stata dunque esclusa per
difetto di qualsiasi base negoziale che l'abbia
prevista e non perché sia stata dichiarata nulla la
clausola che la prevedeva. Del resto, non è il caso
di tacere che neppure potrebbe essere condivisa la
tesi secondo la quale le ragioni di nullità
individuate dalla giurisprudenza di questa Corte per
le clausole di capitalizzazione degli interessi
debitori registrati in conto corrente investirebbero
solo il profilo della loro periodizzazione
trimestrale. Detta giurisprudenza, come è noto, ha
escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a
giustificare, nel settore bancario, una deroga ai
limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c.: ma
non perché abbai messo in dubbio il reiterarsi nel
tempo della consuetudine consistente nel prevedere
nei contratti di conto corrente bancari la
capitalizzazione trimestrale degli indicati
interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività"
di tale pratica. Sarebbe, di conseguenza,
assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che,
nel negare l'esistenza di usi normativi di
capitalizzazione trimestrale degli interessi, quella
medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto
(implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi
normativi di capitalizzazione annuale. Prima che
difettare di normatività, usi siffatti non si
rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella
realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore
agli interventi normativi della fine degli anni
novanta del secolo passato: periodo caratterizzato
da una diffusa consuetudine (non accompagnata però
dalla opinio uris ac necessitatis) di
capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta
affatto aver conosciuto anche una consuetudine di
capitalizzazione annuale degli interessi debitori,
né di necessario bilanciamento con quelli creditori.
4.2. Il rigetto del secondo
motivo del ricorso principale può essere dunque
accompagnato dall'enunciazione del seguente
principio di diritto:
"L'interpretazione data dal Giudice di merito
all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario,
stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22
aprile 2000, secondo la quale la previsione di
capitalizzazione annuale degli interessi contemplata
dal primo comma di detto articolo si riferisce solo
ad interessi maturati a credito del correntista,
essendo invece la capitalizzazione degli interessi a
debito previsto dal comma successivo su base
trimestrale, è conforme ai criteri legali di
interpretazione del contratto, ed in particolare, a
clausole: con la conseguenza che, dichiarata la
nullità della surriferita previsione negoziale di
capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il
divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c.
(il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione
negoziale di capitalizzazione annuale), gli
interessi a debito del correntista debbono essere
calcolati senza operare capitalizzazione alcuna."
5.
Quanto alla misura del tasso di interesse applicato
dalla banca al rapporto in esame, che è la questione
su cui vertono i due motivi del ricorso incidentale,
è necessario ricordare come la Corte Territoriale
abbia reputato soddisfatto il requisito della
pattuizione per iscritto del tasso extralegale,
posto dall'ultimo comma dell'art. 1284 c.c., perché
la difesa dell'istituto di credito ha prodotto in
giudizio le proposte contrattuali, firmate dal Sig.
L., contenenti appunto l'indicazione di un tasso di
interesse superiore a quello previsto dalla legge.
Il
ricorrente non contesta il consolidato principio
giurisprudenziale al quale la Corte d'Appello si è
richiamata, e cioè che la produzione in giudizio di
una scrittura privata ad opera di una parte che non
l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della
mancata sottoscrizione contestuale e pertanto
perfeziona il contratto in essa contenuto, purché la
controparte del giudizio sia la stessa che aveva già
sottoscritto il contratto e non abbia revocato,
prima della produzione, il consenso prestato (cfr.
Cass. 12 giugno 2006, n. 13548; Cass. 16 maggio
2006, n. 11409; Cass. 8 marzo 2006, n. 4921, e
numerose altre conformi) egli afferma, però, che la
banca avrebbe in realtà applicato interessi diversi
da quelli indicati nelle surriferite scritture,
adeguandosi agli usi correnti su piazza (primo
motivo del ricorso incidentale); ed aggiunge che la
Corte di Appello avrebbe trascurato di tenere conto
della produzione ad opera della difesa del medesimo
Sig. L., di una lettera, inviata alla controparte
prima dell'inizio della causa, nella quale era stata
espressa l'intenzione di revocare la volontà
manifestata in qualsiasi precedente scrittura
(secondo motivo).
5.1. Nemmeno il ricorso incidentale appare
meritevole di accoglimento.
La
circostanza che la banca possa aver di fatto
applicato interessi ad un tasso diverso da quello
pattuito - pattuizione la cui validità discende dal
principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza
sopra richiamata, al quale il Giudice di merito
appare essersi correttamente attenuto - non è
circostanza idonea ad invalidare ex post la
pattuizione stessa; ma implica che sia stata
stipulata tra le parti un'altra, priva del
necessario requisito formale o ancorata a parametri
oscillanti e non adeguatamente predeterminabili.
Detta circostanza potrebbe semmai aver rilievo, ai
fini della decisione della causa, solo qualora i
tassi di interesse in concreto applicati dalla banca
fossero stati superiori a quelli indicati nei
documenti contrattuali sottoscritti dal correntista
e prodotti in giudizio dalla banca medesima; ma ciò
non risulta, o comunque il ricorrente incidentale
non documenta di averlo provato nel corso del
giudizio di merito. Il che basta a privare la sua
doglianza di fondamento.
L'assunto secondo il quale il Sig. YYY avrebbe
revocato la dichiarazione contrattuale da lui
sottoscritta prima che questa fosse prodotta in
causa dalla banca, non può messere apprezzato in
questa sede. Il ricorrente incidentale si limita,
infatti, a riportare tra virgolette un passaggio
della lettera contenente tale asserita revoca; ma
solo la lettura integrale del documento
consentirebbe davvero di valutarne la portata
negoziale, né lo stesso ricorrente ha indicato con
sufficiente precisione in quale atto del giudizio di
merito quel documento, sul quale il motivo di
ricorso si fonda, è stato prodotto (limitandosi a
dire che risulta "prodotto in atti"); e neppure
appare averlo autonomamente depositato nella
cancelleria di questa Corte: onde non può dirsi
siano state a questo riguardo rispettate le
prescrizioni dettate, rispettivamente a pena di
inammissibilità ed improcedibilità, degli artt. 366,
comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
6.
Il rigetto di entrambi i ricorsi e la conseguente
reciproca soccombenza induce a compensare tra le
parti le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La
Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa tra
le parti le spese del giudizio di Legittimità.
Così deciso, in Roma il 23 novembre 2010
L'Estensore
Il Presidente
(Renato Rordorf)
(Michele De Luca)
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2010
Cfr. R. Marcelli. Decorrenza dei termini
di prescrizione decennale, 2009, in
http://www.assoctu.it.
D’altra parte la previsione contrattuale
prevista nel regolamento del conto corrente
– all’articolo riferito alle aperture di
credito in conto e agli affidamenti nella
forma di castelletto con regolamento in c/c
che la banca ritenesse eventualmente di
concedere –preclude l’imputazione preventiva
delle rimesse agli interessi maturati sul
fido: “il correntista può utilizzare in
una o più volte la somma messagli a
disposizione e può con successivi versamenti
ripristinare la sua disponibilità”.
In tema di revocatoria fallimentare, si
impiega il termine “conto passivo” per
indicare il saldo passivo compreso entro il
fido e “conto scoperto” per indicare il
saldo passivo in assenza di apertura di
credito o la quota sconfinante il limite di
fido.
“Devesi osservare che la regolamentazione
pattizia del rapporto di conto corrente
bancario, fino al mutato orientamento
giurisprudenziale in materia di
capitalizzazione trimestrale, contemplava
all'art. 7 co. 2 n.u.b. la previsione della
contabilizzazione trimestrale degli
interessi dovuti dal correntista: “i conti
che risultino, anche saltuariamente,
debitori vengono chiusi contabilmente, in
via normale, trimestralmente ... applicando
agli interessi dovuti dal correntista e alle
competenze di chiusura valuta data di
regolamento del conto...”. Ora, se è vero
che la clausola summenzionata deve ritenersi
affetta da nullità, per come sopra
evidenziato, avuto riguardo, tra l'altro,
alla parte in cui prevede il c.d. anatocismo
bancario per violazione dell'art. 1283 c.c.,
vero è anche che la detta clausola nelle sue
due articolazioni segnalate (commi 2 e 3)
mantiene una sua rilevanza giuridica ai fini
della ricostruzione della comune volontà
negoziale delle parti, con particolare
riferimento alla debenza degli interessi
dovuti dal correntista sulle somme messegli
a disposizione dalla banca. Non può infatti
seriamente dubitarsi del fatto che gli
interessi in questione risultino dovuti,
alla stregua della pattuizione citata, a
cadenza trimestrale, in forza della chiusura
contabile del conto prevista per l'appunto
alla fine di ogni trimestre. Il fatto, poi,
che la clausola in esame non possa ritenersi
operante ai fini della capitalizzazione
trimestrale non toglie che essa valga ad
individuare la debenza degli interessi alla
fine di ogni trimestre.
Non appare configurabile nel sistema alcuna
norma che precluda alle parti di prevedere
una scadenza trimestrale della obbligazione
da interessi per la messa a disposizione di
somme di denaro da parte dell'istituto
bancario.”
(Tribunale di Catania, Giudice Fichera, 5-6
agosto 2010).
“… Come spiega autorevole pensiero, nei
rapporti tra banca e correntista oggetto
dell’annotazione sono soltanto somme e non
crediti reciproci, giacché l’annotazione
della somma produce modifica della quantità
di moneta di cui il correntista può, ex art.
1852 c.c., ‘disporre in qualsiasi momento’.
I pagamenti, quindi, non avvengono in moneta
legale, ma mediante semplici ‘annotazioni’
e, cioè, registrazioni contabili, con il che
si può ben dubitare che si perfezioni il
‘pagamento’ di cui all’art. 1194 c.c., che,
come spiega il più autorevole pensiero,
consiste in un ‘ricevimento di pagamento’ in
senso tecnico accompagnato dalla imputazione
fatta dal debitore ai sensi dell’art. 1193
c.c., giacché il potere di imputazione del
pagamento compete al solo debitore. Del
resto, non si vede come applicare alla
fattispecie oggetto del presente giudizio
l’art. 1194, 1° comma, c.c. che prevede,
appunto, come ‘il debitore non può imputare
il pagamento al capitale, piuttosto che agli
interessi e alle spese, senza il consenso
del creditore’, quando è la stessa banca
creditrice, al contrario, che ha deciso,
invece, di conteggiare chiaramente sul
capitale le variazioni derivanti da rimesse
addebitando poi gli interessi scalari in
sede di chiusura periodica.”. (Trib.
Torino, dott. G. Rizzi, 5/10/07 in Foro It.,
2008, 2, I, pagg. 646 ss.).
Recentemente la Cassazione (Sez. I Civ. 14
aprile 2010, n. 8953), in tema di azione
revocatoria delle rimesse bancarie, ha avuto
modo di ribadire:
“Per quanto riguarda il criterio da
utilizzare al fine di determinare quali sono
i versamenti aventi natura ripristinatoria
della provvista, escludendone, quindi, la
natura solutoria il criterio da utilizzare
secondo il costante e consolidato
orientamento di questa Suprema Corte di
Cassazione è quello del saldo disponibile.
Questa Suprema Corte ha, infatti,
reiteratamente affermato che le rimesse sul
conto corrente dell’imprenditore poi fallito
sono legittimamente revocabili tutte le
volte in cui il conto stesso, all’atto della
rimessa risulti “scoperto”, tale dovendosi
ritenere sia il conto non assistito da
apertura di credito che presenti un saldo a
debito del cliente, sia quello scoperto a
seguito di sconfinamento dal fido accordato
al correntista. Pertanto, al fine di
accertare se una rimessa del correntista sul
proprio conto corrente sia destinata al
pagamento di un proprio debito verso la
banca, ovvero solo a ripristinare la
provvista sul conto corrente, occorre fare
riferimento al saldo disponibile del conto,
vale a dire all’effettiva disponibilità di
danaro liquido da parte del correntista nel
momento in cui effettua la rimessa, non al
“saldo contabile”, che riflette la
registrazione delle operazioni in ordine
puramente cronologico, né al “saldo per
valuta”, che è effetto del posizionamento
delle partite in base alla data di
maturazione degli interessi (cfr. tra le
molte in tal senso: Cass. n. 4762 del 2007;
Cass. n. 26171 del 2006; Cass. n. 24588 del
2005; Cass. n. 24084 del 2004; Cass. n. 12
del 1996; Cass. n. 2744 del 1994).”.
Qualora si ritenga invece che le rimesse
solutorie possano essere regolarmente
imputate a tutti gli interessi, semplici ed
anatocistici, calcolati dalla banca, nel
procedimento iterativo di ricostruzione del
saldo del conto, occorre distinguere il
periodo prescritto dal successivo.
1. Per il periodo prescritto,
le appostazioni a debito operate dalla banca
risultano irripetibili se coperte da rimesse
di pagamento. Ogni rimessa avente natura
solutoria, va a ripianare prioritariamente
sia gli interessi semplici che gli interessi
anatocistici, entro il limite massimo della
quota solutoria della rimessa. L’eccedenza
della rimessa, come le altre rimesse
ripristinatorie, vanno a modificare il saldo
in linea capitale che, a sua volta, in
funzione della natura passiva o scoperta
dello stesso, consente di stabilire la
natura, oltre che la misura, solutoria o
ripristinatoria della successiva rimessa.
2. Per il periodo non prescritto,
ogni rimessa avente natura solutoria, va a
ripianare solo gli interessi semplici
relativi al credito in extra fido.
L’eventuale eccedenza della quota solutoria,
congiuntamente alle rimesse ripristinatorie,
vanno a modificare il saldo in linea
capitale, sul quale valutare, in funzione
della natura passiva o scoperta dello
stesso, la conseguente natura solutoria o
ripristinatoria della successiva rimessa.
Alla chiusura del conto,
tutti gli interessi semplici che non hanno
trovato copertura in una rimessa di
pagamento, previo ricalcolo sul capitale
rettificato, vengono, nella stessa data,
sommati al saldo in linea capitale
determinando l’effettivo saldo finale.
Per i rapporti precedenti non vi sarebbe
possibilità alcuna per la banca di
modificare unilateralmente le condizione
contrattuali, imponendo la parità nella
periodicità degli interessi per il periodo
successivo alla Delibera C.I.C.R. 9/2/00.
Tale variazione non costituisce una modifica
ai sensi dell’art. 118 T.U.B. ma una
illegittima sanatoria di una clausola nulla.
“La fondatezza del mezzo di gravame è
quindi evidente, dal momento che la norma
dichiarata costituzionalmente illegittima
(il 3° comma dell’art. 25 D. Lgs.
342/99), quale che sia la natura del
vizio accertato, cessa di avere efficacia (e
non può quindi più essere applicata) dal
giorno successivo alla pubblicazione della
decisione (art. 136, primo comma, Cost.). Il
venir meno di tale disposizione, eliminando
l'eccezionale salvezza della validità e
degli effetti delle clausole già stipulate,
lascia queste ultime, secondo i principi che
regolano la successione delle leggi nel
tempo, sotto il vigore delle norme
anteriormente in vigore, alla stregua delle
quali, per quanto si è detto, esse non
possono che essere dichiarate nulle, perché
stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.”
(Cass. Civ.,
Sez. I, 22 febbraio 2005, n. 3589).
Cfr. Roberto Marcelli, L’anatocismo dopo
la Delibera C.I.C.R. del 9/2/00: fatta la
pentola il diavolo c’è cascato dentro,
in http://www.assoctu.it.
La formulazione degli artt. 4 e 6 delle
Norme uniforme bancarie prevedono la
possibilità di un’elasticità di cassa non
configurabile come un’apertura di credito.
Si può ritenere che non sia propriamente
corretto affermare che l’apertura di credito
sia connessa al contratto di conto corrente,
quasi ne fosse un accessorio. A riprova si è
richiamato, da parte di taluni autori,
quanto espresso dalla Cassazione 5/12/96 n.
10848: “detta stretta connessione non
esiste affatto, né sul piano della
disciplina giuridica dei contratti bancari,
né notoriamente sulla base della prassi
bancaria”, adducendo anche che, mentre
nella ripartizione tra le parti dell’onere
della prova nel giudizio di revocatoria, il
fallimento deve provare il versamento
solutorio, la banca, in via di eccezione
deve provare che il versamento non è
revocabile in forza dell’apertura di
credito: ove l’apertura di credito fosse
connessa al conto corrente, la prova di
entrambe le circostanze dovrebbe essere
posta a carico del fallimento.
Secondo l’orientamento della Suprema Corte,
ripetuto in numerose decisioni, il "c.d.
'castelletto di sconto' concreta un negozio
con il quale la banca si impegna, entro il
limite e per il periodo di tempo convenuti,
a scontare, a favore di un determinato
soggetto, gli effetti e le ricevute bancarie
che lo stesso presenterà ad essa. Il
negozio, importando l'obbligo per la banca
di accettare i documenti creditori che il
soggetto le presenterà per lo sconto, ha
come unica finalità quella di evitare la
negoziazione volta per volta dello sconto di
detti documenti, e quindi esso (negozio) è
meramente strumentale, e perciò neutro,
rispetto alle singole operazioni di sconto
che poi verranno concretamente effettuate.
Il negozio, difatti, non costituisce
apertura di credito perché non pone alcuna
somma a disposizione del cliente e non
costituisce sconto perché questo sorgerà se
e quando il cliente presenterà i documenti
da scontare. Il c.d. 'castelletto di sconto',
pertanto, rende obbligatorio, anziché
facoltativo, per la banca, lo sconto, nei
limiti dell'ammontare e del periodo di tempo
convenuti, e pertanto l'unica obbligazione
che dal negozio scaturisce a carico della
banca è quella di scontare i titoli che il
cliente le presenterà" (Cass., 11
settembre 1993, n. 9479. Nello stesso senso,
Cass., 6 settembre 1997, n. 8662; Cass., 20
maggio 1997, n. 4473; Cass., 5 febbraio
1997, n. 1083; Cass., 28 aprile 1995, n.
4718; Cass., 28 gennaio 1994; Cass., 19
gennaio 1995, n. 559). Secondo una difforme
giurisprudenza di merito, con il castelletto
di sconto la banca si obbliga, sino
all'ammontare del castelletto, a concedere
credito al cliente; tale credito, tuttavia,
- ed è questa la particolarità del
castelletto di sconto che differenzia tale
figura dall'apertura di credito - potrà
essere utilizzato soltanto tramite lo sconto
di effetti o di altri titoli scontabili
(fatture, ricevute bancarie, ecc.) a
condizione che i titoli presentino i
requisiti richiesti dalla banca, la quale,
nell'accettarli o meno, opera un giudizio
discrezionale.
Analoghe considerazioni si pongono in
presenza di contratti privi di condizioni.
Risultando nulle – anche per i contratti
stipulati prima dell’entrata in vigore della
L. n. 154/92 – le clausole che non prevedono
una specifica pattuizione scritta del tasso
di interesse o prevedono il riferimento agli
usi di piazza, ne consegue l’applicazione
dell’interesse legale ex art. 1284 c.c.. Per
le obbligazioni sorte successivamente alla
menzionata legge, se il contratto é stato
posto in essere prima, si deve continuare ad
applicare il tasso legale ex art. 1284 c.c.,
in quanto l’art. 161 del D.Lgs. 385/93
prevede, per i contratti in essere,
l’applicazione delle norme anteriori (Cass.
Civ. Sez. I n.
11466/08,
Trib. Torino,
n. 450/10).
Quest’ultima interpretazione è stata più
recentemente oggetto di un’autorevole
conferma della Corte Costituzionale
(Ordinanza n. 338 del 18/12/09).
Per i rapporti successivi, in assenza di una
forma scritta, il contratto (art. 117, comma
3) è nullo e, se tale nullità è rilevata ai
sensi dell’art. 127 comma 2 del T.U.B., si
ritiene che gli interessi siano da calcolare
al tasso legale, sia quelli a debito che
quelli a credito (Trib. Udine, dott.ssa M.
A. Chiriacò, 10/5/08 n. 809).
La forma scritta per la conclusione dei
contratti relativi alle operazioni ed ai
servizi bancari è stata disposta dall’art. 3
della legge 154/92, disciplina poi confluita
nell’art. 117 del T.U.B. (D. Lgs. 385/93).
L’orientamento giurisprudenziale vigente in
precedenza (Cass. n. 2915 del 1992, Cass. n.
3842 del 1996 e Cass. n. 19941 del 2006,
Cass. n. 17090 del 2008) prevedeva che il
contratto di apertura di credito potesse
essere concluso per facta concludentia
e ciò alla luce del comportamento rilevante
della banca, consistente nel pagamento di
assegni emessi dal cliente senza copertura
con la conseguenza che anche il relativo
recesso, intervenuto prima dell’entrata in
vigore della normativa innanzi richiamata,
“non richiedeva la forma scritta, potendo
essere valida la semplice comunicazione
anche verbale della banca al cliente,
relativa all’intenzione di recedere dai
contratti”.
Solo con Delibera del 4 marzo ’03, relativa
alla disciplina della trasparenza delle
condizioni contrattuali, il C.I.C.R. ha
previsto all’art. 10, relativo alla “Forma
dei contratti”, che “la Banca d’Italia
può individuare forme diverse da quella
scritta per le operazioni e i servizi,
oggetto di pubblicità ai sensi della
presente delibera, che hanno carattere
occasionale ovvero comportano oneri di
importo contenuto per il cliente”.
Le nuove disposizioni di trasparenza della
Banca d’Italia prevedono che la forma
scritta non è obbligatoria per: a) le
operazioni e i servizi effettuati in
esecuzione di contratti redatti per
iscritto; b) le operazioni e i servizi
prestati in via occasionale – quali, ad
esempio, acquisto e vendita di valuta estera
contante, emissione di assegni circolari –
purché il valore complessivo della
transazione non ecceda 5.000 euro e a
condizione che l’intermediario: a) mantenga
evidenza dell'operazione compiuta; b)
consegni o invii tempestivamente al cliente
conferma dell'operazione in forma scritta o
su altro supporto durevole, indicando il
prezzo praticato, le commissioni e le spese
addebitate; c) l’emissione di prodotti di
moneta elettronica anonimi non ricaricabili,
ovvero nei casi previsti dall’articolo 25,
comma 6, lett. d), del D.lgs. n. 231 del 21
novembre 2007.
“una volta esclusa la validità della
clausola sulla cui base sono stati calcolati
gli interessi, soltanto la produzione
relativa degli estratti a partire
dall’apertura del conto corrente (…)
consente, attraverso una integrale
ricostruzione del dare e dell’avere con
l’applicazione del tasso legale, di
determinare il credito della banca”. La
pronuncia precisa inoltre: “La banca
ricorrente confonde l’onere di conservazione
della documentazione contabile con l’onere
della prova del credito. Il fatto di non
essere tenuta a conservare le scritture
contabili oltre i dieci anni dalla loro
ultima registrazione non esonera la parte
che vi è tenuta dall’onere di provare il
proprio credito. (…) La banca non ha provato
per le ragioni dianzi esposte che alla data
dell’1/1/93, cui si riferisce il promo
estratto-conto riportato in giudizio, il
credito riportato in detto estratto conto e
conclusivo dell’andamento dei conti per gli
anni pregressi fosse quello effettivo in
ragione della più volte citata nullità delle
clausole sugli interessi. Del tutto
correttamente pertanto la Corte d’appello ha
azzerato le dette risultanze in quanto non
provate e disposto che il calcolo dei
rapporti di dare ed avere venisse calcolato
dal CTU a partire dalla detta data del 1993
partendo da zero”. (Cass. I Civ.,
25/11/2010, n. 23974).
Secondo una corrente di dottrina, solo
dall’esame dell’origine e formazione dei
contratti in parola si può evincere
quell’unitarietà e prevalenza del rapporto
di conto corrente sul rapporto di apertura
di credito che sole potrebbero forse
giustificare l’estensione all’apertura di
credito della disciplina del rapporto di
conto. Tuttavia nella pratica operativa,
l’apertura di credito, come le altre
tipologie di finanziamento in conto, spesso
non risulta posta in una posizione di
subalternità e/o accessorietà del rapporto
di conto corrente: talvolta quest’ultimo è
prevalentemente dedicato al servizio
dell’affidamento concesso.
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