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L'obbligo della banca di interrompere senza ritardo il rapporto di affidamento in essere con il cliente che manifesti un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali

Di Maurizio Tidona, Avvocato

4 aprile 2011

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21730 del 22 ottobre 2010, ha espresso il principio di diritto secondo il quale, se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 c.c. la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, di quegli strumenti è tenuta ad avvalersi anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, se non vuol perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede e in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia.

L’art. 1956 c.c. prevede difatti la liberazione di chi abbia prestato fideiussione per altrui obbligazioni future qualora, senza specifica autorizzazione dello stesso fideiussore, il creditore abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni patrimoniali di costui, tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito.

L’ipotesi contemplata dalla norma - che cioè il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, abbia "fatto credito" al terzo pur sapendo che le condizioni patrimoniali di costui sono frattanto significativamente peggiorate - non può essere intesa in relazione alla sola instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore ed il terzo, cui si estenda la garanzia per debiti futuri in precedenza prestata dal fideiussore, ma abbraccia anche il modo in cui il creditore gestisce un rapporto obbligatorio già instaurato col terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, quando ne derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio cui è esposto il garante di non poter più utilmente rivalersi sul debitore di quanto eventualmente abbia dovuto corrispondere al creditore.

Per la S.C. ciò costituisce un’applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, che onera il creditore ad un comportamento coerente con il rispetto di tale principio nella gestione del rapporto debitorio, tale da non ledere ingiustificatamente l’interesse del fideiussore.

D’altronde, la disposizione del citato art. 1956 è coerente con la regola posta dal precedente art. 1461, che autorizza ciascun contraente a sospendere la propria prestazione quando le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da compromettere la possibilità della controprestazione e non sia stata data idonea garanzia. Pur sussistendo tra le due norme differenze evidenti, quella dettata in tema di fideiussione in certo senso presuppone l’altra. Presuppone, cioè, non soltanto che il creditore non debba aprire nuove linee di credito in favore di un debitore divenuto a rischio d’insolvenza, scaricandone il rischio sul fideiussore, ma anche che, in relazione a rapporti creditori già in essere, egli debba avvalersi, ove ne ricorrano gli estremi, degli strumenti di tutela (quello contemplato dal citato art. 1461 o altri analoghi) che l’ordinamento pone a sua disposizione e che la normale diligenza suggerisce di utilizzare per evitare un incremento dell’esposizione debitoria di cui il fideiussore ignaro ed incolpevole finirebbe per sopportare il rischio.

La prospettiva nella quale si collocano le due norme richiamate - l’art. 1461 e l’art. 1956 c.c. - è diversa, perché l’una è volta a tutelare l’interesse del creditore dal rischio della mancata controprestazione e l’altra è volta. invece a tutelare l’interesse del fideiussore. Entrambe, però, muovono dal medesimo presupposto, costituito dall’aggravamento della situazione patrimoniale del debitore; e quel comportamento, che nella logica dell’art. 1461 c.c. rappresenta una forma di autotutela e dunque una mera facoltà per il creditore, si trasforma per il creditore medesimo, quando vi sia stata la prestazione da parte del fideiussore di garanzia per debiti futuri del terzo, in un onere (se voglia conservare il beneficio della garanzia, salvo che lo stesso fideiussore non lo autorizzi a comportarsi altrimenti), trattandosi in questo caso di tutelare anche e soprattutto il garante, nel quadro del principio di buona fede e del connesso dovere di tutela dell’altro contraente.

E proprio in tale prospettiva la S.C. ha affermato in più occasioni che, ai fini dell’art. 1956 c.c. un’obbligazione  futura sia tanto quella inerente ad un rapporto già sorto, ma che avrà modo di venire a scadenza dopo che la fideiussione è prestata, quanto quella inerente ad un rapporto contemplato dalle parti e che sorgerà se il rapporto verrà in essere. Ed il "far credito", ai fini della norma citata, è  stato inteso non solo come il mettere la controparte nella possibilità di disporre di somme di denaro da restituire, ma, ad esempio, anche il lasciare che un rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in modo che la controparte continui a ricevere la prestazione a suo favore, senza dal canto suo eseguire la propria (Cass. 2 marzo 2005, n. 4458, e Cass. 13 febbraio 2009, n. 3525).

L’applicazione di tali principi ad una fideiussione che acceda ad un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente fa sì che non possa condividersi l’affermazione  secondo cui, ai fini del citato art. 1956, occorrerebbe aver riguardo unicamente alla situazione patrimoniale del debitore al momento della apertura del rapporto, mentre resterebbero del tutto irrilevanti le successive variazioni di tale situazione intervenute al momento della successiva utilizzazione del credito ad opera del correntista.

E indubbio difatti che l’apertura di credito obbliga la banca a tenere a disposizione del correntista la somma convenuta, la cui effettiva utilizzazione è poi rimessa alle scelte unilaterali del correntista medesimo; ma è per effetto di tale concreta utilizzazione che sorge o si incrementa il debito di restituzione cui la garanzia fideiussoria accede, e l’andamento della situazione debitoria nel corso del rapporto obbligatorio in essere tra il creditore ed il terzo non è sicuramente irrilevante al fine di verificare se l’interesse del fideiussore sia stato o meno ingiustificatamente pregiudicato.

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Esempio: CASTIGLIONI M., La securitization in Italia, in Magistra Banca e Finanza - www.tidona.com - ISSN: 2039-7410, 2010
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