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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21730 del
22 ottobre 2010, ha espresso il principio di diritto
secondo il quale, se nell'ambito di un rapporto di
apertura di credito in conto corrente si manifesta
un significativo peggioramento delle condizioni
patrimoniali del debitore rispetto a quelle
conosciute al momento dell'apertura del rapporto,
tali da mettere a repentaglio la solvibilità del
debitore medesimo, alla stregua del principio cui si
ispira l'art. 1956 c.c. la banca creditrice, la
quale disponga di strumenti di autotutela che le
consentano di porre termine al rapporto impedendo
ulteriori atti di utilizzazione del credito che
aggraverebbero l'esposizione debitoria, di quegli
strumenti è tenuta ad avvalersi anche a tutela
dell'interesse del fideiussore inconsapevole, se non
vuol perdere il beneficio della garanzia, in
conformità ai doveri di correttezza e buona fede e
in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro
contraente, a meno che il fideiussore manifesti la
propria volontà di mantenere ugualmente ferma la
propria obbligazione di garanzia.
L’art. 1956 c.c. prevede difatti la liberazione di
chi abbia prestato fideiussione per altrui
obbligazioni future qualora, senza specifica
autorizzazione dello stesso fideiussore, il
creditore abbia fatto credito al terzo pur essendo
consapevole del peggioramento delle condizioni
patrimoniali di costui, tali da rendere più
difficile il soddisfacimento del credito.
L’ipotesi contemplata dalla norma - che cioè il
creditore, senza autorizzazione del fideiussore,
abbia "fatto credito" al terzo pur sapendo che le
condizioni patrimoniali di costui sono frattanto
significativamente peggiorate - non può essere
intesa in relazione alla sola instaurazione di nuovi
rapporti obbligatori tra il creditore ed il terzo,
cui si estenda la garanzia per debiti futuri in
precedenza prestata dal fideiussore, ma abbraccia
anche il modo in cui il creditore gestisce un
rapporto obbligatorio già instaurato col terzo,
coperto dalla garanzia fideiussoria, quando ne
derivi un ingiustificato ed imprevedibile
aggravamento del rischio cui è esposto il garante di
non poter più utilmente rivalersi sul debitore di
quanto eventualmente abbia dovuto corrispondere al
creditore.
Per la S.C. ciò costituisce un’applicazione del
principio di buona fede nell’esecuzione dei
contratti, che onera il creditore ad un
comportamento coerente con il rispetto di tale
principio nella gestione del rapporto debitorio,
tale da non ledere ingiustificatamente l’interesse
del fideiussore.
D’altronde, la disposizione del citato art. 1956 è
coerente con la regola posta dal precedente art.
1461, che autorizza ciascun contraente a sospendere
la propria prestazione quando le condizioni
patrimoniali dell’altro sono divenute tali da
compromettere la possibilità della controprestazione
e non sia stata data idonea garanzia. Pur
sussistendo tra le due norme differenze evidenti,
quella dettata in tema di fideiussione in certo
senso presuppone l’altra. Presuppone, cioè, non
soltanto che il creditore non debba aprire nuove
linee di credito in favore di un debitore divenuto a
rischio d’insolvenza, scaricandone il rischio sul
fideiussore, ma anche che, in relazione a rapporti
creditori già in essere, egli debba avvalersi, ove
ne ricorrano gli estremi, degli strumenti di tutela
(quello contemplato dal citato art. 1461 o altri
analoghi) che l’ordinamento pone a sua disposizione
e che la normale diligenza suggerisce di utilizzare
per evitare un incremento dell’esposizione debitoria
di cui il fideiussore ignaro ed incolpevole
finirebbe per sopportare il rischio.
La prospettiva nella quale si collocano le due norme
richiamate - l’art. 1461 e l’art. 1956 c.c. - è
diversa, perché l’una è volta a tutelare l’interesse
del creditore dal rischio della mancata
controprestazione e l’altra è volta. invece a
tutelare l’interesse del fideiussore. Entrambe,
però, muovono dal medesimo presupposto, costituito
dall’aggravamento della situazione patrimoniale del
debitore; e quel comportamento, che nella logica
dell’art. 1461 c.c. rappresenta una forma di
autotutela e dunque una mera facoltà per il
creditore, si trasforma per il creditore medesimo,
quando vi sia stata la prestazione da parte del
fideiussore di garanzia per debiti futuri del terzo,
in un onere (se voglia conservare il beneficio della
garanzia, salvo che lo stesso fideiussore non lo
autorizzi a comportarsi altrimenti), trattandosi in
questo caso di tutelare anche e soprattutto il
garante, nel quadro del principio di buona fede e
del connesso dovere di tutela dell’altro contraente.
E proprio in tale prospettiva la S.C. ha affermato
in più occasioni che, ai fini dell’art. 1956 c.c.
un’obbligazione futura sia tanto quella inerente ad
un rapporto già sorto, ma che avrà modo di venire a
scadenza dopo che la fideiussione è prestata, quanto
quella inerente ad un rapporto contemplato dalle
parti e che sorgerà se il rapporto verrà in essere.
Ed il "far credito", ai fini della norma citata, è
stato inteso non solo come il mettere la controparte
nella possibilità di disporre di somme di denaro da
restituire, ma, ad esempio, anche il lasciare che un
rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in
modo che la controparte continui a ricevere la
prestazione a suo favore, senza dal canto suo
eseguire la propria (Cass. 2 marzo 2005, n. 4458, e
Cass. 13 febbraio 2009, n. 3525).
L’applicazione di tali principi ad una fideiussione
che acceda ad un rapporto di apertura di credito
bancario in conto corrente fa sì che non possa
condividersi l’affermazione secondo cui, ai fini
del citato art. 1956, occorrerebbe aver riguardo
unicamente alla situazione patrimoniale del debitore
al momento della apertura del rapporto, mentre
resterebbero del tutto irrilevanti le successive
variazioni di tale situazione intervenute al momento
della successiva utilizzazione del credito ad opera
del correntista.
E indubbio difatti che l’apertura di credito obbliga
la banca a tenere a disposizione del correntista la
somma convenuta, la cui effettiva utilizzazione è
poi rimessa alle scelte unilaterali del correntista
medesimo; ma è per effetto di tale concreta
utilizzazione che sorge o si incrementa il debito di
restituzione cui la garanzia fideiussoria accede, e
l’andamento della situazione debitoria nel corso del
rapporto obbligatorio in essere tra il creditore ed
il terzo non è sicuramente irrilevante al fine di
verificare se l’interesse del fideiussore sia stato
o meno ingiustificatamente pregiudicato. |
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