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Si riproduce per
gentile concessione dell’autore Avv. Valerio
Sangiovanni e dell’editore Ipsoa Wolters Kluwer la
nota già apparsa in Corriere giuridico, 2011
Sollecitazione al pubblico risparmio
CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 11 giugno 2010, n.
14056 – Pres. Adamo – Rel. Rordorf – Tessival s.p.a.
(avv.ti Guerra, Ledda) c. Intesa Sanpaolo s.p.a.
(avv. Sandulli)
In presenza di un prospetto di offerta pubblica di
sottoscrizione di azioni societarie che contenga
informazioni fuorvianti in ordine alla situazione
patrimoniale della società, l'emittente al quale le
errate informazioni siano imputabili, anche solo a
titolo di colpa, risponde verso chi ha sottoscritto
le azioni del danno subito per aver acquistato
titoli di valore inferiore a quello che il prospetto
avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in
difetto di prova contraria, che la non veridicità
del prospetto medesimo abbia influenzato le scelte
d'investimento del sottoscrittore.
______________________________________________________________________________
La Corte di cassazione si occupa, nella sentenza in
commento, di responsabilità civile da prospetto
statuendo alcuni importanti principi che potrebbero
influenzare anche la successiva giurisprudenza.
Viene esclusa la ricorrenza della responsabilità
precontrattuale in favore dell’affermazione della
responsabilità extracontrattuale. Particolarmente
pregnanti sono inoltre le osservazioni della
Cassazione sull’onere della prova: al riguardo viene
facilitato il successo delle azioni in giudizio
degli investitori stabilendosi che il mero fatto che
il prospetto contenga informazioni non
corrispondenti al vero è idoneo a influenzare le
scelte dei risparmiatori, senza che sia necessario
provare che il singolo investitore sia stato
determinato a comprare proprio per effetto delle
informazioni non vere.
_______________________________________________________________________________
Introduzione
I fatti della causa di cui
si occupa la Corte di cassazione nella sentenza in
commento sono abbastanza facili da riassumere. Nel
lontano 1991 Tessival s.p.a. sottoscrisse le azioni
dell’allora Banco di Napoli s.p.a., nel contesto di
un aumento di capitale. Tale azioni risultarono
però, successivamente, avere un valore inferiore al
loro prezzo di acquisto e – per questa ragione – la
società sottoscrittrice chiede l’annullamento del
contratto di sottoscrizione e il risarcimento del
danno. La sentenza in commento si occupa di
responsabilità da prospetto informativo[1].
L’aumento di capitale era stato difatti preceduto
dalla pubblicazione di un prospetto, che si scoprì
poi contenere informazioni che non corrispondevano a
verità: la situazione patrimoniale del Banco di
Napoli era stata falsamente rappresentata. La Corte
di appello di Napoli, nel giudizio di secondo grado,
aveva accertato che tale falsa rappresentazione era
dovuta a negligenza di chi aveva predisposto il
prospetto.
Nella sentenza in commento la Corte di cassazione
non dà applicazione al diritto vigente in materia di
prospetto[2].
Come è noto, la materia è ora disciplinata negli
artt. 94 ss. t.u.f., i quali rappresentano
l’attuazione in Italia della direttiva prospetti del
2003[3].
La vicenda di cui si controverte nella sentenza
della Corte di cassazione in commento è invece molto
più risalente nel tempo: la sottoscrizione delle
azioni – come detto - è avvenuta nel 1991, mentre il
processo civile in primo grado è iniziato nel 1997.
A quei tempi era in vigore un’altra disciplina,
successivamente modificata più volte. Ad ogni buon
conto la Corte di cassazione, nella sentenza in
commento, omette di considerare la normativa
speciale in tema di prospetto, prestandosi il caso a
essere risolto sulla base delle sole disposizioni
generali del codice civile.
La funzione del prospetto è quella d’informare
l’investitore affinché questi possa procedere
all’investimento con cognizione di causa[4].
Laddove non fosse convinto dell’operazione,
l’alternativa è quella di astenersi dalla medesima,
rinunciando all’investimento. Sono in particolare
due gli elementi che conducono la scelta
dell’investitore: la redditività dell’investimento e
la sicurezza del medesimo. Con riferimento alla
redditività bisogna distinguere fra azioni e
obbligazioni: le prime danno un dividendo, le
seconde degli interessi. A ben vedere, la sicurezza
dell’investimento non è garantita in nessuno di
questi due casi, potendo sempre l’emittente andare
incontro a difficoltà finanziarie fino
all’insolvenza. Sia con riferimento alla redditività
sia con riferimento alla sicurezza, è necessario che
il prospetto rappresenti fedelmente la situazione
patrimoniale e finanziaria della società, dando modo
a chi sottoscrive i suoi strumenti finanziari di
comprendere tutti i rischi che può correre.
Se è vero che il prospetto ha una funzione
informativa, si deve però sottolineare che tale
obiettivo non sempre riesce a realizzarsi nella
prassi. Due sono gli ostacoli principali al corretto
estrinsecarsi della funzione informativa.
Un primo ostacolo alla funzione informativa
è dato dal fatto che il prospetto è generalmente un
documento voluminoso, che – proprio per le sue
dimensioni - disincentiva la lettura attenta da
parte dei destinatari. Il piccolo investitore
normalmente non si premura di leggerlo con
attenzione prima di effettuare un investimento. La
questione è ora, almeno parzialmente, superata, in
quanto la normativa vigente prevede l’obbligo di una
nota di sintesi, recante i rischi e le
caratteristiche “essenziali” dell’offerta (art. 94
comma 2 t.u.f.).
Un’altra circostanza che ostacola la funzione
informativa
del prospetto è rappresentata dal fatto che il
prospetto ha un contenuto tecnico e il piccolo
investitore non dispone degli strumenti per
comprenderlo. Anche di questa difficoltà è
consapevole la legge, che prescrive che il prospetto
debba contenere informazioni “in una forma
facilmente analizzabile e comprensibile” (art. 94
comma 2 t.u.f.).
Così discorrendo, si è introdotta la distinzione –
fondamentale per capire l’intera disciplina dei
mercati finanziari - fra piccolo e grande
investitore. Di fatto, la funzione informativa del
prospetto si realizza appieno solo nei confronti
degli investitori professionali. Questi dispongono
delle capacità tecniche per comprendere
effettivamente i rischi connessi all’investimento.
Nel caso invece dei piccoli investitori, tali
capacità non sussistono. I piccoli investitori non
sono pertanto generalmente in grado di apprezzare ex
ante la bontà di un investimento (nonostante il
prospetto), salvo che siano assistiti da una persona
competente. Diversi sono i soggetti che possono
assistere i piccoli investitori: al riguardo bisogna
peraltro distinguere fra i dipendenti delle banche e
i promotori finanziari, da un lato, e i consulenti
finanziari, dall’altro[5].
Banche e promotori sono incentivati a collocare
determinati prodotti e il loro consiglio non è
disinteressato: il conflitto d’interessi può portare
a raccomandazioni che non sono veramente vantaggiose
per l’investitore. Un discorso diverso vale per i
consulenti finanziari, per i quali il regime
normativo vigente garantisce l’imparzialità,
assicurata dal fatto che essi non gestiscono
direttamente il danaro dei clienti.
I soggetti responsabili e le diverse forme di
responsabilità
La dizione “responsabilità da prospetto” non è
particolarmente tecnica (forse la si potrebbe
sostituire con l’espressione – più lata – di
“responsabilità connessa a prospetto”) e si può
riferire a diverse forme di responsabilità che
toccano numerosi soggetti. Cerchiamo al riguardo di
effettuare alcune distinzioni, utili a una migliore
comprensione della materia (non delle più facili).
Dal punto di vista soggettivo, nel caso in commento
viene affermata la responsabilità civile di una
società, cioè della società che ha emesso le azioni
sopravvalutate. Che debba rispondere l’emittente è
ovvio, in quanto si tratta della persona su cui
incombe l’obbligo di predisporre il prospetto (in
questo senso dispone il diritto vigente: “coloro che
intendono effettuare un’offerta al pubblico
pubblicano preventivamente un prospetto”; art. 94
comma 1 t.u.f.). La legge stabilisce inoltre che
l’emittente (cui si aggiungono, peraltro, altri
soggetti) risponde “dei danni subiti
dall’investitore che abbia fatto ragionevole
affidamento sulla veridicità e completezza delle
informazioni contenute nel prospetto” (art. 94 comma
8 t.u.f.). L’emittente ottiene, in cambio degli
strumenti finanziari, il danaro degli investitori.
Esso ha interesse a collocare i suoi titoli e
sussiste pertanto un immanente pericolo, consistente
nel fatto che l’emittente predilige una
rappresentazione particolarmente buona nel
prospetto, al fine d’incentivare la vendita degli
strumenti finanziari. Ma una rappresentazione non
conforme al vero od omissiva può portare gli
investitori a pagare un prezzo eccessivamente alto
per i titoli, non corrispondente al valore reale dei
medesimi. Questo è esattamente il rischio che il
legislatore vuole evitare. Ecco allora che sanziona
l’emittente se questi scrive cose non vere nel
prospetto o omette di scrivere circostanze
rilevanti.
Con la responsabilità dell’emittente può però
concorrere la responsabilità di altri soggetti.
Nella sentenza in commento la Corte di cassazione,
pur accennandovi, non si occupa del distinto
problema della possibile responsabilità concorrente
degli amministratori[6].
I gestori della società emittente sono i soggetti
chiamati a predisporre i bilanci della società e a
redigere il prospetto: sotto questo profilo può
essere loro imputata responsabilità per la non
completezza/non veridicità del prospetto. Una
possibile base normativa della responsabilità degli
amministratori verso terzi è identificabile
nell’art. 2395 comma 1 c.c., secondo cui le
disposizioni dei precedenti articoli (cioè quelle
sulla responsabilità degli amministratori) “non
pregiudicano il risarcimento del danno spettante al
singolo socio o al terzo che sono stati direttamente
danneggiati da atti colposi o dolosi degli
amministratori”. Non approfondiremo ulteriormente il
profilo della possibile responsabilità concorrente
degli amministratori, in quanto nel processo di
cassazione in esame si è discusso solo della
distinta responsabilità dell’emittente, cioè della
società che ha venduto le azioni. Si noti che il
Banco di Napoli, per effetto di successive
incorporazioni, risulta ora inglobato nella società
Intesa Sanpaolo s.p.a. È solo questa società che
viene convenuta in giudizio. Se l’emittente si trova
in difficoltà finanziarie, può essere utile
convenire in giudizio anche i suoi amministratori,
per aumentare le probabilità di ottenere
soddisfazione. Questa situazione non si verifica nel
caso di specie, in quanto al Banco di Napoli è
succeduto Intesa Sanpaolo, una banca operativa in
grado di risarcire il danno subito dai terzi.
Un’altra possibile forma di responsabilità connessa
al prospetto è quella da omesso controllo del
medesimo[7].
Tale responsabilità può investire la Consob, la
quale è chiamata – in forza di legge – ad approvare
il prospetto informativo (cfr. l’art. 94-bis t.u.f.)
e a dare il via-libera alla pubblicazione dello
stesso. La responsabilità della Consob è stata in
particolare oggetto di una lunga vicenda
giudiziaria, nella quale si sono succedute decisioni
del Tribunale di Milano, della Corte di appello di
Milano, della Corte di cassazione e, di nuovo, della
Corte di appello di Milano in sede di rinvio[8]
e della Corte di cassazione[9].
La problematica della responsabilità della Consob
per avere omesso di controllare un prospetto non
veritiero è però diversa da quella oggetto della
sentenza in commento. Qui si è discusso della
responsabilità di chi ha predisposto il prospetto,
là di quella di chi aveva omesso di controllarlo.
La responsabilità “da prospetto” opera quando vi è
un prospetto (anche se si tratta di un prospetto
contenente delle omissioni oppure delle informazioni
non corrispondenti a verità). In certi casi può però
essere affermata anche una responsabilità “da omesso
prospetto”[10].
Anche se - generalmente - sussiste un obbligo di
pubblicare il prospetto (“coloro che intendono
effettuare un’offerta al pubblico pubblicano
preventivamente un prospetto”; art. 94 comma 1
t.u.f.), la legge non sempre prescrive la
pubblicazione di un prospetto. L’art. 100 t.u.f.
prevede dei casi d’inapplicabilità dell’obbligo di
pubblicare un prospetto (fra l’altro nel caso in cui
l’offerta sia rivolta ai soli investitori
qualificati). Nella categoria della responsabilità
da omesso prospetto mi pare si possa far rientrare
la fattispecie prevista dall’art. 100-bis t.u.f.[11].
Si tratta del caso in cui l’offerta di strumenti
finanziari è avvenuta in assenza di prospetto
(essendo i titoli destinati a investitori
professionali), ma successivamente i titoli vengono
rivenduti a investitori non professionali. Il
legislatore colpisce tale rivendita degli strumenti
finanziari, prevedendo la sanzione della nullità
nonché l’obbligo di risarcire il danno conseguente.
La fattispecie dell’art. 100-bis t.u.f. si distingue
da quella dell’art. 94 t.u.f., in quanto nel primo
caso manca del tutto il prospetto, mentre nel
secondo il prospetto c’è (anche se non è completo
e/o veritiero).
Diversa dalla responsabilità dell’emittente,
trattata dalla sentenza della Corte di cassazione in
commento, è poi la responsabilità dell’intermediario
finanziario. Al riguardo si deve distinguere fra la
figura dell’intermediario che interviene come
responsabile nel procedimento di emissione degli
strumenti finanziari e la figura degli altri
intermediari che, successivamente, collocano i
titoli ai risparmiatori.
Con riferimento al primo profilo,
vi è oggi una precisa base normativa della
responsabilità: secondo l’art. 94 comma 9 t.u.f. “la
responsabilità per informazioni false o per
omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un
investitore ragionevole grava sull’intermediario
responsabile del collocamento”. Il responsabile del
collocamento non è un intermediario qualsiasi, ma –
ai sensi della definizione legislativa – “il
soggetto che organizza e costituisce il consorzio di
collocamento, il coordinatore del collocamento o il
collocatore unico” (art. 93-bis comma 1 lett. e
t.u.f.). Gli strumenti finanziari emessi
dall’emittente vengono collocati avvalendosi di più
intermediari professionali. Il primo intermediario
assume il ruolo di responsabile del collocamento (lead
manager), mentre altri intermediari affiancano il
responsabile componendo il consorzio di
collocamento. Gli strumenti finanziari vengono di
norma dapprima sottoscritti dagli appartenenti al
consorzio, per poi essere ceduti ad altri
intermediari; infine vengono venduti ai destinatari
finali. In base all’art. 94 comma 9 t.u.f. risponde
solo il responsabile del collocamento.
Con riferimento al secondo profilo, ma sempre in
relazione alla responsabilità degli intermediari
finanziari (e non degli emittenti), la
responsabilità da prospetto non va confusa con la
responsabilità da inosservanza delle norme di
comportamento di detti intermediari (art. 21 t.u.f.).
Colpisce la profonda differenza di rilevanza pratica
della responsabilità da prospetto rispetto a quella
degli intermediari finanziari: mentre nel primo caso
le azioni in giudizio sono rare, nel secondo si è
avuta - negli ultimi anni – un’esplosione del
contenzioso[12].
Tale diversità ha più ragioni. Anzitutto si deve
rilevare che i prospetti, non fosse altro che per la
loro mole, tendono generalmente a evidenziare tutti
i possibili rischi dell’investimento: di conseguenza
non è facile constatare omissioni o informazioni non
vere. Sotto un altro profilo di norma l’emittente
che ha pubblicato un prospetto non corrispondente al
vero manifesta difficoltà finanziarie che possono
arrivare fino all’insolvenza: le probabilità di un
alto recupero dell’investimento agendo in giudizio
contro l’emittente sono pertanto scarse. Per questo
motivo l’investitore preferisce prendersela con
l’intermediario piuttosto che con l’emittente. Nel
caso di specie l’azione viene intentata contro
l’emittente perché al Banco di Napoli è succeduta
un’altra banca che garantisce la necessaria solidità
finanziaria per ristorare gli investitori.
La natura della responsabilità da prospetto
Il fatto generatore di responsabilità è la non vera
rappresentazione della realtà contenuta nel
prospetto informativo.
Tale rappresentazione non vera può avere diverse
cause, ma le principali si lasciano riassumere in
due categorie: l’omissione d’informazioni e/o la
presenza d’informazioni contrarie a verità. Il
meccanismo che opera nel primo caso è evidente: si
omettono nel prospetto delle informazioni negative
per l’emittente, in modo da creare l’apparenza che
la società abbia un valore maggiore di quello che in
realtà ha. Si può fare l’esempio di una casa
farmaceutica il cui fatturato si fonda
principalmente su di un brevetto, per il quale è
pendente una causa; nell’ipotesi in cui la società
fosse soccombente, il valore dell’emittente si
ridurrebbe drasticamente. L’investitore non
adeguatamente informato su tale circostanza potrebbe
procedere all’investimento facendo affidamento su
una continuità del fatturato della società,
destinato invece a crollare. Il secondo sistema atto
a ingannare il pubblico dei risparmiatori consiste
nello scrivere nel prospetto circostanze contrarie a
verità. Per continuare con l’esempio fatto si può
immaginare che si indichi che un importante brevetto
ha ancora una durata di molti anni, mentre – in
realtà – è imminente la sua scadenza. L’art. 94
comma 8 t.u.f., nello statuire la responsabilità da
prospetto, si riferisce proprio a “veridicità” e
“completezza” delle informazioni contenute in tale
documento.
Quali che siano le modalità con le quali viene
creata una rappresentazione non conforme a verità,
unico è l’effetto che ne deriva: le azioni poste in
vendita mediante il prospetto sono sopravvalutate
rispetto al loro valore reale. Chi le acquista (nel
caso di specie la società Tessival) paga per esse un
prezzo che non corrisponde al loro valore.
L’acquirente subisce pertanto un danno consistente
nella differenza fra il prezzo pagato per le azioni
e il loro valore reale. L’oggetto del giudizio è il
risarcimento di tale nocumento.
Nel caso di specie la Corte di cassazione si trova,
dapprima, a dover prendere posizione sulla natura
della responsabilità da prospetto.
Astrattamente esistono tre tipi di responsabilità
che possono venire in considerazione in un contesto
del genere: la responsabilità precontrattuale,
quella contrattuale e quella extracontrattuale.
Ciascuna di queste responsabilità ha una propria
base normativa: per la precontrattuale si tratta
dell’art. 1337 c.c.[13],
per la contrattuale dell’art. 1218 c.c.[14]
per la extracontrattuale dell’art. 2043 c.c.[15].
La Corte di cassazione, nella sentenza in commento,
esclude che in capo all’emittente sia configurabile
una responsabilità precontrattuale. Questa figura di
responsabilità si realizza nelle ipotesi in cui vi
sia una negoziazione fra le parti e tale trattativa,
in caso di sollecitazione all’investimento, non ha
luogo. La società emittente si limita a pubblicare
un prospetto (e, così facendo, a informare un
pubblico indistinto di potenziali investitori, non
un singolo risparmiatore), senza negoziare alcun
contratto con il futuro sottoscrittore. Per questa
ragione la Corte di cassazione esclude
l’applicabilità dell’art. 1337 c.c. al caso di
specie.
A mio modesto avviso la conclusione cui giunge la
Corte di cassazione non è del tutto convincente. Il
procedimento di collocamento delle azioni termina
con un contratto di compravendita delle medesime. È
vero che prima della conclusione di tale contratto
non vi sono, generalmente, trattative fra le parti.
Tuttavia mi pare difficilmente negabile che tutta
l’attività che precede la conclusione del contratto
sia un’attività “precontrattuale”, alla quale è
corretto applicare l’art. 1337 c.c. Mentre è certo
che, fino alla conclusione del contratto, non vi
possa essere responsabilità “contrattuale”, mi pare
più appropriato ascrivere il comportamento delle
parti prima della conclusione del contratto alla
responsabilità “precontrattuale” piuttosto che a
quella “extracontrattuale”. Di responsabilità
“extracontrattuale” si può parlare quando non
sussiste alcun contratto: responsabilità, appunto,
da “fatto” e non da “contratto”. Questa impostazione
mi sembra trovi conferma nella circostanza che
l’art. 1337 c.c. si riferisce non solo a
“trattative”, ma anche – più in generale – alla
“formazione” del contratto e la pubblicazione del
prospetto altro non è che una fase della formazione
del contratto. Si tratta in particolare di quella
fase che permette (o dovrebbe permettere), tramite
la diffusione d’informazioni, il formarsi di un
consenso informato in capo ai potenziali
sottoscrittori. Infine non può non essere rilevato,
dal punto di vista sistematico, come la
responsabilità precontrattuale venga disciplinata
nel titolo II del libro IV del codice civile
(concernente i “contratti in generale”) e non nel
titolo IX del medesimo libro IV del codice civile
(relativo, invece, ai “fatti illeciti”). Sulla base
di queste considerazioni ritengo sia da preferire la
qualificazione della responsabilità da prospetto in
termini di responsabilità precontrattuale (e non
extracontrattuale).
Il problema vero, a rigore di analisi formale, è che
l’art. 1337 c.c. non dice quale sia la sanzione per
la violazione del canone di buona fede nella fase
che precede la conclusione del contratto. Mi pare
tuttavia difficilmente revocabile in dubbio che tale
sanzione sia l’obbligo di risarcire il danno così
come statuito dall’art. 1218 c.c. Fra le prestazioni
dovute dal debitore rientra quella di comportarsi
secondo buona fede già prima della conclusione del
contratto.
Tornando al ragionamento svolto dalla Corte di
cassazione, questa ritiene che la responsabilità
configurabile in capo all’emittente per un prospetto
non corrispondente a verità debba configurarsi come
extracontrattuale. Con riferimento all’elemento
soggettivo, la Cassazione rileva – correttamente –
come la responsabilità da prospetto sussista sia in
caso di dolo (e questo è evidente: non fosse altro
per i risvolti di tipo penale che ciò comporta) sia
in caso di colpa: in applicazione dell’art. 2043
c.c., la responsabilità si fonda su qualsiasi fatto
“doloso” o “colposo”. Nel primo caso, peraltro, può
configurarsi - in aggiunta - una responsabilità di
carattere penale ai sensi dell’art. 173-bis t.u.f.[16].
In generale il dolo può risultare più difficile da
provare rispetto alla colpa. Al riguardo giova
rilevare che chi scrive il prospetto ha interesse a
rappresentare l’emittente in una situazione migliore
di quella nella quale realmente versa. Così facendo,
difatti, raggiunge l’obiettivo di sopravvalutare la
società e di vendere gli strumenti finanziari a un
prezzo più alto del loro valore reale. Vi è dunque
un tendenziale incentivo a una rappresentazione
particolarmente buona dell’emittente. La legge esige
però che tale rappresentazione non oltrepassi il
confine della verità, a tutela degli investitori.
Danno, nesso di causalità e onere della prova
Affermata la responsabilità della società emittente
per le omissioni del prospetto o per le informazioni
non corrispondenti al vero contenute nel prospetto,
si tratta di capire quale sia il danno risarcibile.
Il danno consiste nella differenza fra il prezzo
pagato per gli strumenti finanziari e il reale
valore dei medesimi al momento in cui i titoli sono
stati acquistati. Si supponga che le azioni vengano
pagate 100 euro ciascuna, ma valgano in realtà 50
euro in quanto l’emittente è sopravvalutato: per
ogni azione acquistata vi è un nocumento di 50 euro.
La Corte di cassazione, nella sentenza in commento,
si avvale di un esempio suggestivo, che consente di
capire plasticamente il significato del danno: è
come il caso di chi compra una confezione di latte
da un litro, per poi scoprire – aprendola – che essa
contiene solo mezzo litro di latte (e non un litro
come promesso).
Appaiono particolarmente interessanti le statuizioni
della sentenza in commento in materia di legame di
causalità fra fatto contestato all’emittente e danno
subito dagli investitori. Come è noto, affinché si
possa condannare una persona a risarcire il danno
bisogna che sussista un nesso fra il comportamento
di tale soggetto e il nocumento che ne è derivato.
Nel caso di responsabilità extracontrattuale, tale
legame di causalità risulta dal termine “cagiona” un
danno ingiusto usato dall’art. 2043 c.c.
Nell’ipotesi, invece, della responsabilità
contrattuale (e precontrattuale) la necessità del
nesso non è esplicitata dalla legge, in quanto
l’art. 1218 c.c. afferma l’obbligo di risarcire il
danno per il mero fatto del non esatto adempimento.
Ciò nonostante spetta al debitore convenuto in
giudizio provare che non vi è tale legame di
causalità, provando che “l’inadempimento o il
ritardo è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non
imputabile”. In altre parole la posizione probatoria
è più gravosa per chi chiede i danni in sede
extracontrattuale rispetto a chi le chiede in sede
contrattuale.
La scelta della Corte di cassazione di qualificare
come extracontrattuale la responsabilità da
prospetto si riflette anche in materia di legame di
causalità e di onere della prova: nella
responsabilità aquiliana spetta all’attore provare
che è stato proprio il comportamento del convenuto a
determinare il danno. Il problema è che, talvolta,
la prova del legame di causalità può risultare
difficile. Ciò si verifica, in particolar modo,
proprio in materia di strumenti finanziari. La
quotazione delle azioni dipende da numerosi fattori:
alcuni di essi sono legati all’andamento del mercato
nel suo complesso oppure del settore produttivo cui
appartiene l’emittente (fattori macro-economici),
altri sono legati solo al titolo interessato
(fattori micro-economici).
L’andamento del mercato nel suo complesso (o del
settore di appartenenza) influenza anche l’andamento
del singolo strumento finanziario: se, ad esempio,
tutto il mercato subisce un ribasso del 10%, anche
il titolo Alfa subisce tale ribasso. In un caso del
genere non sono però le informazioni contenute nel
prospetto la causa del danno subito
dall’investitore: il nocumento si produce lo stesso
proprio per l’abbassamento delle quotazioni generali
di mercato. In altre parole bisogna separare gli
eventi che influenzano tutti gli strumenti
finanziari da quelli che influenzano lo specifico
titolo. Dal punto di vista pratico è chiaro che la
fattispecie più ricorrente d’informazioni non
corrispondenti al vero contenute nel prospetto
riguarda il singolo emittente e i suoi strumenti
finanziari. Per l’osservatore esterno è molto più
difficile accertare la verità di tali informazioni
rispetto alla verità delle informazioni concernenti
il settore di appartenenza oppure l’intero mercato.
Si deve dunque rilevare che, nella determinazione
del prezzo degli strumenti finanziari, concorrono
sia elementi macro-economici sia elementi
micro-economici. Una volta accertate quali siano le
informazioni omesse oppure quelle non vere contenute
nel prospetto, si tratta di capire in che misura
esattamente tali omissioni/informazioni hanno
alterato l’andamento dei prezzi. Provo a esprimere
meglio il concetto utilizzando un esempio. Si
supponga che le azioni del titolo Alfa abbiano perso
30% del loro valore nei sei mesi successivi alla
pubblicazione del prospetto. Si supponga altresì che
nel prospetto siano contenute informazioni non
corrispondenti al vero. Per capire se tali
informazioni sono state determinanti del danno,
bisogna identificare tutte le cause che hanno
portato alla perdita di valore. In particolare, come
si è accennato, non potrà essere imputato
all’emittente un calo delle quotazioni dovuto al
mero fatto che sono calate le quotazioni del mercato
nel suo complesso oppure di tutte le società
appartenenti al medesimo settore produttivo. Se, ad
esempio, tutti gli emittenti di un certo settore
hanno perso il 30% del loro valore, è probabile che
tale perdita di valore sia dovuta all’andamento
negativo del mercato in quel settore. Nell’ipotesi
in cui vi sia però una società di quel settore che
ha perso non il 30%, ma il 50%, bisognerà capire
perché vi è stata tale perdita maggiore. Laddove si
riscontrino informazioni non corrispondenti al vero
nel prospetto (informazioni che sono state
scoperte), è lecito assumere che proprio tali
informazioni abbiano cagionato il danno aggiuntivo
del 20%.
Come rileva correttamente la Corte di cassazione
nella sentenza in commento è decisivo il momento in
cui le falsità vengono scoperte: è in tale momento
difatti che il mercato, che fino a quel momento
aveva sopravvalutato lo strumento finanziario (quale
effetto delle non corrette informazioni), scopre di
avere falsamente prezzato il titolo. Ne consegue un
brusco ribasso delle quotazioni. In altre parole il
prezzo dello strumento finanziario può mantenersi
erroneamente elevato per lungo tempo, e segnatamente
fino a quando le falsità non vengono scoperte.
Sotto questo profilo si può porre un problema
aggiuntivo. Può cioè capitare che l’investitore che
ha sottoscritto gli strumenti finanziari li rivenda
prima che vengano scoperte le falsità. Se così
avviene il prezzo di rivendita è probabilmente
vicino al prezzo originario di acquisto (e potrebbe
perfino essere superiore). Si supponga che le azioni
vengano originariamente collocate a 100 euro
ciascuna e che vengano vendute un anno dopo allo
stesso prezzo di 100 euro; un mese dopo quest’ultima
rivendita si scoprono le falsità nel prospetto e il
titolo crolla a 50 euro. Al primo acquirente dello
strumento finanziario non può essere mossa alcuna
contestazione per il fatto di averlo rivenduto, in
quanto era all’ignaro della sopravvalutazione della
società emittente (di cui esso stesso è stato, in un
primo momento, vittima). Spetterà invece al secondo
acquirente, attuale portatore del danno (ha comprato
a 100 euro un bene che oggi ne vale 50), valutare se
agire in giudizio nei confronti dell’emittente, per
le false informazioni contenute nel prospetto che si
sono prolungate così a lungo e lo hanno indotto in
errore.
Sono infine importanti le considerazioni della Corte
di cassazione sull’onere della prova.
All’investitore, secondo le regole generali,
spetterebbe di provare che il prospetto non
veritiero è stata la causa della sua decisione.
Nella prassi è però improbabile che il risparmiatore
riesca a dare la dimostrazione di avere
effettivamente letto il prospetto e di essersi
determinato all’acquisto proprio in base alle
informazioni non corrette contenute nel medesimo.
Per ovviare a questa difficoltà di prova, la Corte
di cassazione statuisce un importante principio,
consistente nel rovesciamento dell’onere della
prova. Si verifica una presunzione, nel senso che –
quando il prospetto contiene informazioni non vere –
si deve presumere che esso abbia determinato
(alterandole) le scelte degli investitori.
A questo ragionamento si deve aggiungere che le
omissioni e/o le informazioni non vere sono
astrattamente idonee a produrre un danno solo se si
tratta di omissioni e/o informazioni rilevanti.
L’affidamento degli investitori è direttamente
proporzionale alla gravità delle omissioni e/o delle
falsità del prospetto. Nella disciplina attuale
della responsabilità da prospetto questo requisito
trova riscontro in quel passaggio dell’art. 94 comma
8 t.u.f. in cui si dice che l’investitore deve avere
fatto “ragionevole” affidamento sulla informazioni
omesse dal oppure contenute nel prospetto.
L’affidamento è ragionevole quando è idoneo a
determinare all’investimento un risparmiatore medio.
[1] Fra i
più recenti
contributi in materia di responsabilità da
prospetto informativo cfr. S. Bruno, La
(nuova?) responsabilità da prospetto verso
il pubblico, in Banca borsa tit. cred.,
2008, I, 785 ss.; E. Macchiavello, La
responsabilità da prospetto degli
intermediari finanziari, in Trattato della
responsabilità contrattuale, diretto da G.
Visintini, 2° vol., Padova, 2009, 793 ss.;
V. Sangiovanni, Commento all’art. 94 t.u.f.,
in Commentario breve al diritto dei
consumatori, a cura di G. De Cristofaro-A.
Zaccaria, Padova, 2010, 1589 ss.; V.
Sangiovanni, La nuova responsabilità da
prospetto nell’art. 94 TUF, in Giur. mer.,
2010, 880 ss.; F. Savasta, La responsabilità
da prospetto: omesso controllo e … (Prima
parte), in Studium iuris, 2010, 748 ss.; F.
Savasta, La responsabilità da prospetto:
ritorno in Cassazione (Seconda parte), in
Studium iuris, 2010, 902 ss. Sulla
responsabilità da prospetto nel diritto
tedesco sia consentito il rinvio a V.
Sangiovanni, Documento d’offerta pubblica e
responsabilità civile nel nuovo diritto
tedesco, in Riv. dir. civ., 2004, I, 153 ss.
[2]
Proprio con il consigliere Rordorf,
estensore della sentenza in commento, si
rifletteva - nel corso di un recente
convegno in materia d’intermediazione
finanziaria (“Le
controversie in materia di intermediazione
finanziaria”, organizzato dall’Università
del Salento, unitamente al Consiglio
Superiore della Magistratura e alla Scuola
di specializzazione per le professioni
legali, e tenutosi a Lecce il 16 aprile
2010, con relazioni di G. Facci, E. Lucchini
Guastalla, R. Rordorf, V. Sangiovanni, A
Sciarrone Alibrandi, moderate da A.
Lamorgese)
- di come la Corte di cassazione si trovi
oggi, troppo frequentemente, a giudicare di
normative nel frattempo abrogate. Si tratta
di uno degli effetti della durata eccessiva
dei processi civili in Italia.
Paradossalmente i giudici di cassazione
potrebbero sapere poco o nulla del diritto
vigente in Italia e, ciò nonostante,
svolgere egregiamente il proprio lavoro,
essendo chiamati a occuparsi spesso di
normative che – se non fosse per la durata
eccessiva dei processi – apparterrebbero
ormai solo alla storia del diritto.
[3]
Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 4 novembre 2003,
relativa al prospetto da pubblicare per
l’offerta pubblica o l’ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari e che
modifica la direttiva 2001/34/CE, in GUUE L
345 del 31 dicembre 2003, 64 ss. Si occupano
della direttiva prospetti F. Bruno-A. Rozzi,
Dalla sollecitazione all’investimento
all’offerta al pubblico di prodotti
finanziari, in Giur. comm., 2008, I, 276
ss.; E. Cervio, Obbligo generale del
prospetto informativo, in Guida dir., 2007,
fasc. 4, 81 ss.; R. Cugnasco, L’offerta al
pubblico di strumenti finanziari: alcune
riflessioni sul D.Lgs. n. 51/2007 di
recepimento della Direttiva Prospetto, in
Società, 2008, 803 ss.; E. Franza, I rischi
di investimento in titoli obbligazionari nei
prospetti informativi di offerta al
pubblico, in Contratti, 2009, 74 ss.
[4] Si noti che l’art. 94 comma 2
t.u.f. si premura di indicare espressamente
quelle che sono le finalità del prospetto:
contenere “tutte le informazioni che, a
seconda delle caratteristiche dell’emittente
e dei prodotti finanziari offerti, sono
necessarie affinché gli investitori possano
pervenire ad un fondato giudizio sulla
situazione patrimoniale e finanziaria, sui
risultati economici e sulle prospettive
dell’emittente e degli eventuali garanti,
nonché sui prodotti finanziari e sui
relativi diritti” (art. 94 comma 2 t.u.f.).
[5]
Sulla nuova disciplina della consulenza
finanziaria cfr. F. Annunziata, Il nuovo
regolamento Consob sui consulenti finanziari
(artt. 18 bis e 18 ter TUF), in Corr. giur.,
2010, 285 ss.; M.-T. Paracampo, Le società
di consulenza finanziaria: una disciplina in
itinere, in Società, 2009, 1459 ss.; V.
Sangiovanni, Aspetti contrattuali della
nuova consulenza finanziaria, in Contratti,
2010, 175 ss.; V. Sangiovanni, Le nuovissime
norme di comportamento (e la responsabilità
civile) dei consulenti finanziari, in Danno
resp., 2010, 545 ss.; A. Sciarrone Alibrandi,
Il servizio di “consulenza in materia di
investimenti”: profili ricostruttivi di una
nuova fattispecie, in Dir. banca merc. fin.,
2009, 383 ss.; L. Zitiello, La consulenza in
materia di investimenti, in Aa.Vv., La Mifid
in Italia, a cura di L. Zitiello, Torino,
2009, 433 ss.; L. Zitiello, I consulenti
finanziari, in Aa.Vv., La Mifid in Italia, a
cura di L. Zitiello, 473 ss.
[6]
La letteratura in materia di responsabilità
degli amministratori delle società di
capitali è estremamente ampia. Fra i più
recenti contributi cfr. D. Fico, L’azione di
responsabilità contro gli amministratori
nella s.r.l., in Società, 2008, 1400 ss.; B.
Meoli, Prescrizione dell’azione di
responsabilità dei creditori sociali, in
Fallimento, 2009, 831 ss.; E. Ricciardiello,
La prescrizione dell’azione di
responsabilità promossa dal curatore
fallimentare verso gli amministratori di
società di capitali, in Giur. comm., 2009,
II, 312 ss.; L. Salvato, Azioni sociali di
responsabilità ed iniziative nei confronti
dei terzi danneggianti, in Fallimento, 2009,
1074 ss.; L. Salvato, Profili della
disciplina della responsabilità degli
amministratori della s.r.l., in Società,
2009, 705 ss.; V. Sangiovanni,
Responsabilità degli amministratori e
corresponsabilità dei soci nella s.r.l., in
Danno resp., 2008, 13 ss.; V. Sangiovanni,
La responsabilità degli amministratori di
s.r.l. verso la società, in Contr. impr.,
2007, 693 ss.; F. Sporta Caputi,
Amministratori e sindaci di s.p.a.:
responsabilità e dies a quo della
prescrizione dell’azione, in Società, 2008,
333 ss.; A. Zanardo, L’estensione della
responsabilità degli amministratori di
s.r.l. per mala gestio ai soci “cogestori”:
luci e ombre della disposizione dell’art.
2476, comma 7, c.c., in Riv. soc., 2009, 498
ss.
[7]
In materia di responsabilità della Consob
cfr. C. Crea, Omesso esercizio di poteri di
vigilanza e di controllo: analisi
sistematico-evolutiva della responsabilità
della Consob, in Riv. dir. comm., 2009, II,
141 ss.; F. Durante, Responsabilità per
omessa vigilanza, “missione” della Consob e
ruolo della giurisprudenza, in Giur. mer.,
2009, 625 ss.; M. Poto, Responsabilità della
Consob: ancora irrisolto il problema
relativo all’elemento soggettivo, in Resp.
civ. prev., 2009, 1798 ss.
[8]
App. Milano, 21 ottobre 2003, in Corr. giur.,
2004, II, 933 ss., con nota di A. Tina.
[9]
Cass., 25 febbraio 2009, n. 4587.
[10]
Per un caso di responsabilità da omesso
prospetto cfr. F. Accettella, Rivendita di
obbligazioni collocate presso investitori
professionali in assenza di prospetto
informativo, in Banca borsa tit. cred.,
2009, II, 454 ss.
[11]
Sull’art. 100-bis t.u.f. cfr. V.
Sangiovanni, Circolazione dei prodotti
finanziari e offerta al pubblico nell’art.
100 bis TUF, in Giur. it., 2008, 2889 ss.;
V. Sangiovanni, Mancata pubblicazione del
prospetto e risarcimento del danno nel nuovo
art. 100-bis TUF, in Danno resp., 2008, 965
ss.; R. Viglione, Circolazione di prodotti
finanziari privi di prospetto: nuove forme
di tutela del risparmio, in Nuova giur. civ.
comm., 2008, I, 43 ss.; R. Viglione, Nullità
e risarcimento del danno nell’art. 100 bis
T.U.F.: quale tutela per l’investitore non
professionale?, in Contr. impr., 2008, 55
ss.
[12]
Sul contenzioso scaturito dall’inosservanza
delle norme di comportamento degli
intermediari finanziari cfr. la recente
monografia di F. Greco, Informazione
pre-contrattuale e rimedi nella disciplina
dell’intermediazione finanziaria, Milano,
2010. V. inoltre, a titolo esemplificativo,
A. Bertolini, Risparmio tradito: una
riflessione tra teoria generale del
contratto e disciplina dei mercati, in Nuova
giur. civ. comm., 2010, II, 337 ss.; M.
Cossu, Gestione di portafogli, in
L’attuazione della Mifid in Italia, a cura
di R. D’Apice, Bologna, 2010, 197 ss.; G.
Cottino, La responsabilità degli
intermediari finanziari. Un quadro ben
delineato: con qualche novità e corollario,
in Giur. it., 2010, 607 ss.; I. Della
Vedova, Sulla forma degli ordini di borsa,
in Riv. dir. civ., 2010, II, 161 ss.; A. Di
Majo, Prodotti finanziari e tutela del
risparmiatore, in Corr. giur., 2005, 1282
ss.; P. Fiorio, Onere della prova, nesso di
causalità ed operazioni non adeguate, in
Giur. it., 2010, 343 ss.; F. Greco,
Obbligazioni Cirio e violazione dell’obbligo
di informazione: un ulteriore tassello sul
tavolo della roulette della giurisprudenza,
in Resp. civ. prev., 2010, 428 ss.; S.
Guadagno, Inadeguatezza e nullità virtuale,
in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 460 ss.;
S. Guadagno, Mancato adeguamento del
contratto quadro tra “nullità sopravvenuta
parziale” e “inefficacia”, in Nuova giur.
civ. comm., 2010, I, 610 ss.; S. Guadagno,
Violazione degli obblighi di condotta da
parte dell’intermediario finanziario: lo
stato dell’arte dopo le sezioni unite, in
Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 293 ss.;
R. Lener, Conflitti di interesse nella
prestazione dei servizi di investimento e
del servizio di gestione collettiva, in
L’attuazione della Mifid in Italia, a cura
di R. D’Apice, Bologna, 2010, 351 ss.; V.
Mariconda, L’insegnamento delle sezioni
unite sulla rilevanza della distinzione tra
norme di comportamento e norme di validità,
in Corr. giur., 2008, 230 ss.; V. Mariconda,
Regole di comportamento nella trattativa e
nullità dei contratti: la criticabile
ordinanza di rimessione della questione alle
sezioni unite, in Corr. giur., 2007, 635
ss.; R. Natoli, Le informazioni dei
risparmiatori nella formazione del contratto
“di risparmio”, in Contratti, 2010, 67 ss.;
D. I. Pace, Gli ordini di borsa tra forma e
mera archiviazione, in Banca borsa tit. cred.,
2010, II, 118 ss.; A. Pepe, La
giurisprudenza sulla responsabilità degli
intermediari finanziari, in Corr. giur.,
2008, 123 ss.; A. Russo, La responsabilità
in tema di intermediazione finanziaria, in
Dir. giur., 2010, 140 ss.; E. Sabatelli,
Validità del prodotto finanziario My Way e
tutela dell’investitore, in Banca borsa tit.
cred., 2010, II, 356 ss.; F. Sartori,
Violazione delle regole informative e
modelli di responsabilità, in L’attuazione
della Mifid in Italia, a cura di R. D’Apice,
Bologna, 2010, 615 ss.; V. Sangiovanni,
Inadempimento contrattuale e responsabilità
nel caso Lehman Brothers, in Corr. mer.,
2010, 721 ss.; V. Sangiovanni, Obbligazioni
Lehman Brothers e tutele degli investitori,
in Contratti, 2010, 221 ss.; D. Tommasini,
Commento all’art. 21 t.u.f., in Commentario
breve al diritto dei consumatori, a cura di
G. De Cristofaro-A. Zaccaria, Padova, 2010,
1483 ss.
[13]
L’art. 1337 c.c. prevede che “le parti,
nello svolgimento delle trattative e nella
formazione del contratto, devono comportarsi
secondo buona fede”.
[14]
L’art. 1218 c.c. recita: “il debitore che
non esegue esattamente la prestazione dovuta
è tenuto al risarcimento del danno, se non
prova che l’inadempimento o il ritardo è
stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui non
imputabile”.
[15]
L’art. 2043 stabilisce che “qualunque fatto
doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno”.
[16]
L’art. 173-bis t.u.f. prevede che “chiunque,
allo scopo di conseguire per sé o per altri
un ingiusto profitto, nei prospetti
richiesti per l’offerta al pubblico di
prodotti finanziari o l’ammissione alla
quotazione nei mercati regolamentati, ovvero
nei documenti da pubblicare in occasione
delle offerte pubbliche di acquisto o di
scambio, con l’intenzione di ingannare i
destinatari del prospetto, espone false
informazioni od occulta dati o notizie in
modo idoneo a indurre in errore i suddetti
destinatari, è punito con la reclusione da
uno a cinque anni”.
Sentenza in commento:
… Omissis …
Motivi della decisione
… Omissis …
4. Nell'esaminare i riferiti motivi di
ricorso occorre muovere dal rilievo che
l'impugnata sentenza ha accertato - con
argomenti che non possono essere rimessi in
discussione in questa sede - sia l'esistenza
di una falsa rappresentazione della
situazione patrimoniale del Banco di Napoli
nel prospetto di offerta pubblica delle
azioni sottoscritte dalla ricorrente, sia
l'imputabilità di tale falsa
rappresentazione a "leggerezza,
superficialità, disattenzione" di chi ebbe a
redigere i dati riportati in quel prospetto.
4.1. La circostanza - sottolineata nel
controricorso - che quei medesimi dati
abbiano potuto essere in larga misura
influenzati da valutazioni compiute da
soggetti terzi ed indipendenti (gli esperti
nominati dal presidente del tribunale in
occasione del conferimento dell'azienda
bancaria subito prima intervenuta in
attuazione della c.d. legge Amato) nulla
toglie alla responsabilità di chi, in veste
di amministratore della società offerente,
ha sottoscritto i bilanci della società ed
ha assunto la paternità del prospetto di
offerta, per ciò stesso dovendone in prima
persona verificare la veridicità e
correttezza. Perciò, anche a prescindere
dalla posizione personale degli
amministratori - che non è qui direttamente
in causa - non si vede davvero come la
responsabilità nei confronti dei terzi
sottoscrittori derivante dalla non
veridicità di un prospetto d'offerta
pubblica di azioni possa non esser riferita
alla società che di quelle azioni è
l'offerente e dalla quale quel prospetto
proviene.
4.2. La questione che il ricorso propone,
non essendo stata impugnata la statuizione
della sentenza di primo grado che ha escluso
la sussistenza delle condizioni per
l'annullamento del contratto di
sottoscrizione delle azioni del Banco di
Napoli da parte della Tessival, è dunque
quella di stabilire in quali termini sia
configurabile una responsabilità
risarcitoria dell'emittente per l'anzidetta
colposa violazione degli obblighi di
corretta informazione insiti nella
disciplina delle offerte pubbliche.
Per rispondere correttamente
all'interrogativo appare opportuno
individuare anzitutto quale sia la natura
dell'ipotizzata responsabilità.
La sentenza impugnata, come s'è detto, ha
fatto riferimento alla responsabilità
precontrattuale, prevista dall'art. 1337
c.c., mentre la ricorrente insiste
nell'invocare, in termini più ampi, la
responsabilità aquiliana contemplata
dall'art. 2043 c.c.
Reputa la Corte che il richiamo alla
disciplina della responsabilità
precontrattuale di cui agli artt. 1337 e
1338 c.c. (ancorché tradizionalmente
anch'essa ricondotta dalla giurisprudenza -
ma non da tutta la dottrina - al più ampio
genus della responsabilità
extracontrattuale) sia scarsamente utile in
casi come quello in esame.
La disciplina tracciata dai due suaccennati
articoli del codice, infatti, appare
manifestamente collegata a situazioni in cui
sia configurabile una trattativa destinata
alla conclusione del contratto tra due o più
parti: trattativa nel condurre la quale si
esige che le parti conformino a buona fede
il loro reciproco comportamento. Ben diversa
è, però, la situazione che si delinea in
presenza di offerte pubbliche di acquisto,
vendita o scambio di strumenti finanziari;
situazione nella quale nessuna trattativa è
concepibile e l'aderente all'offerta è in
grado di determinare la propria scelta
contrattuale non già sulla base di
un'interlocuzione diretta con la
controparte, bensì unicamente alla luce
delle informazioni reperibili sul mercato.
Ragion per cui la disciplina di settore (pur
attraverso i mutamenti normativi intervenuti
nel tempo), già all'epoca dei fatti di causa
(quando era ancora vigente l’art. 18 della
l. n. 216 del 1974, come modificato
dall’art. 12 della l. n. 77 del 1983),
poneva a carico dell'offerente l'obbligo di
predisporre un prospetto informativo redatto
secondo criteri ben determinati, soggetto a
controllo da parte dell'autorità di
vigilanza e destinato appunto a consentire
al pubblico di compiere le proprie scelte
d'investimento o disinvestimento in maniera
consapevole.
Naturalmente nulla vieta di ricondurre la
violazione dell'obbligo di (corretta)
redazione del prospetto ad una più ampia
nozione di responsabilità precontrattuale,
ove per ciò s'intenda qualsiasi
responsabilità derivante da comportamenti
antigiuridici posti in essere nella fase che
precede il perfezionamento di un rapporto
contrattuale; ma resta il fatto che si
tratta di un obbligo diverso da quello cui
più specificamente allude il citato art.
1337, al cui disposto, pertanto, è lecito
far riferimento, in situazioni come quella
in esame, solo nella misura in cui si
rinviene in esso un'applicazione del
generale dovere di buona fede, che senza
alcun dubbio deve improntare anche il
comportamento di chi propone un'offerta
pubblica di vendita di strumenti finanziari
sul mercato.
Ove, quindi, vi sia stata violazione delle
regole destinate a disciplinare il prospetto
informativo che correda l'offerta,
trattandosi di regole volte a tutelare un
insieme ancora indeterminato di soggetti per
consentire a ciascuno di essi la corretta
percezione dei dati occorrenti al compimento
di scelte consapevoli, si configura
un'ipotesi di violazione del dovere di
neminem laedere e, per ciò stesso, la
possibilità che colui al quale tale
violazione è imputabile sia chiamato a
rispondere del danno da altri subito a
cagione della violazione medesima secondo i
principi della responsabilità aquiliana.
È poi appena il caso di aggiungere che, in
applicazione di detti principi, la
responsabilità in questione è imputabile
all'agente non solo qualora egli abbia
operato con dolo, ma anche se la violazione
delle regole disciplinanti il prospetto
d'offerta sia frutto di colpa, essendo stato
esso compilato con negligenza o imperizia in
modo difforme dal dovuto.
4.2.1. La responsabilità di cui s'è appena
detto non è esclusa dal fatto che il
contratto di sottoscrizione delle azioni
offerte pubblicamente in vendita o in
sottoscrizione sia stato comunque concluso e
che, pertanto, le azioni siano state
comprate o sottoscritte dal destinatario
dell'offerta male informato dal prospetto
non correttamente redatto.
Questa Corte certo non ignora che, in
passato, si è sovente negata la possibilità
di postulare gli estremi della
responsabilità precontrattuale, in
conseguenza di vicende riguardanti la fase
che ha preceduto la conclusione del
contratto, una volta che il contratto
medesimo sia venuto ad esistenza. E le
ragioni cui tale opinione si ispira (alle
quali si fa cenno anche nell'impugnata
sentenza) potrebbero in teoria, almeno in
parte, essere invocate anche in una
situazione come quella in esame, pur se,
come appena osservato, essa è da ricondurre
nel quadro dei principi generali della
responsabilità extracontrattuale, piuttosto
che in quello più limitato della disciplina
codicistica della responsabilità
precontrattuale.
Occorre però considerare che, in epoca più
recente e proprio in riferimento a
fattispecie ricadenti nel diritto dei
mercati finanziari ed interessanti la tutela
degli investitori, questa Corte ha
modificato detto indirizzo, adottando un
diverso orientamento cui qui s'intende dare
continuità.
Il già richiamato principio di buona fede ha
infatti una valenza che va al di là dei
limiti entro cui tradizionalmente sono
confinate le conseguenze dannose del
contratto non concluso e, specie in
situazioni di mercato nelle quali la
conclusione del contratto avviene al di
fuori di ogni trattativa e di ogni contatto
diretto tra le parti, nulla consente di
renderne irrilevanti le violazioni, sol
perché esse non hanno immediatamente e
decisivamente inciso sul meccanismo
stipulativo. Donde la conseguenza -
condivisa da autorevole dottrina e coerente
anche con i principi attestati in ambito
europeo (si veda l'art. 2:301 c.c. comma 2
dei Principles of European Contract Law)
- secondo cui la violazione del dovere di
comportarsi secondo buona fede nella fase
anteriore alla conclusione di un qualsiasi
rapporto contrattuale espone all'obbligo di
risarcire i danni a prescindere dal fatto
che il contratto sia poi stato concluso o
meno e che la violazione del dovere di buona
fede possa o meno aver inciso sulla validità
stessa del contratto (cfr. Cass. n. 3773 del
2009, Cass. n. 19024 del 2005 e sez. un. n.
26724 del 2007).
4.3. Ciò detto, resta però ancora da
valutare come si possano individuare i danni
subiti dal sottoscrittore di azioni offerte
in base ad un prospetto infedele al vero,
dovendo ovviamente sussistere un nesso di
causalità tra tali danni e l'infedeltà del
prospetto.
4.3.1. A tal riguardo è bene chiarire che,
se il comportamento antigiuridico da cui la
responsabilità trae origine consiste
nell'aver fornito al sottoscrittore dei
titoli un'informazione insufficiente o
fuorviante circa il valore patrimoniale o la
redditività dei titoli stessi, il danno di
cui si discute, da ragguagliare al minor
vantaggio o al maggior aggravio economico
determinato da tale comportamento scorretto
(cfr. Cass. n. 19024 del 2005, cit.), è
quello prodotto appunto dall'aver acquistato
beni aventi un valore diverso ed inferiore
rispetto a quanto le informazioni ricevute
dall'acquirente avrebbero fatto
ragionevolmente supporre: cioè di aver
acquistato ad un prezzo che dichiaratamente
presupponeva un determinato valore,
risultato poi invece inferiore. Se il
legislatore prescrive che il prezzo al quale
la domanda e l'offerta s'incontrano sul
mercato sia determinato in base ad un
complesso di informazioni che debbono essere
correttamente fornite dall'offerente al
mercato stesso, l'alterazione del prezzo
conseguente alla non correttezza di tali
informazioni, e la circostanza che, di
conseguenza, l'incontro tra l'offerta e la
domanda sia avvenuta ad un livello di prezzo
diverso da quello che prevedibilmente si
sarebbe avuto in caso di informazione
corretta, integra di per sé un danno
ingiusto per l'aderente alla sollecitazione
(non diversamente - se può azzardarsi un
paragone - da quel che accadrebbe se chi
acquista ad un determinato prezzo una
scatola sigillata, sulla cui etichetta è
indicato il contenuto di un litro di latte,
scoprisse poi che di latte nella scatola ce
n'è solo mezzo litro).
Contrariamente a quanto sembra prospettare
la difesa di parte ricorrente, invece, le
vicende dei titoli successive al loro
acquisto non sono di per sé produttive di un
danno riconducibile al fatto illecito di cui
si discute. L'andamento di borsa dei titoli
quotati, sia nell'immediato sia nel lungo
periodo, è notoriamente influenzato da una
assai variegata quantità di fattori.
Ovviamente, si può trarre anche da esso
argomento per desumere quale fosse
l'effettivo valore delle azioni all'atto
della loro originaria sottoscrizione e come
la scorretta rappresentazione contenuta nel
prospetto abbia deformato tale valore ai
fini della determinazione del prezzo
d'acquisto; ma non per affermare, sic et
simpliciter, che la perdita derivante
dal successivo azzeramento del capitale
sociale sia imputabile all'illecito
comportamento di cui si sta parlando, perché
non è affatto detto che l'andamento negativo
della società dipenda dall'inesattezza delle
informazioni rese nel prospetto.
Allo stesso modo, però, non può aver rilievo
- non comunque per escludere in radice
l'esistenza del danno - la circostanza,
sottolineata invece da parte
controricorrente e richiamata anche
nell'impugnata sentenza, secondo cui le
azioni del Banco di Napoli, nel periodo
immediatamente successivo all'emissione,
conservarono o addirittura migliorarono la
loro quotazione di borsa. Per poterne
arguire che la non veridicità dei dati
riportati nel prospetto è stata in concreto
ininfluente sul valore dei titoli in
questione, occorrerebbe affermare - ma non
lo si fa - che il favorevole andamento degli
stessi titoli in borsa è continuato pur dopo
che la falsità di quei dati è stata resa
nota al mercato. Né, ovviamente, si può
imputare alla stessa Tessival di non aver
approfittato del corso favorevole dei prezzi
per rivendere le azioni e per elidere o
ridurre il danno quando ancora non le era
nota l'inattendibilità del prospetto in base
al quale le aveva in precedenza acquistate.
4.3.2. Ha ragione la ricorrente nel dolersi
della motivazione in base alla quale la
corte territoriale ha addebitato all'attrice
di non aver fornito la prova negativa
dell'essere stato il suo acquisto azionario
influenzato da circostanze diverse dalla non
veridicità del prospetto.
Con tale motivazione non è stato fatto buon
governo dei principi che regolano l'onere
della prova.
È lo stesso sistema disegnato dal
legislatore per disciplinare le
sollecitazioni al pubblico risparmio,
incentrato sul prospetto informativo come
documento senza il quale la sollecitazione
non può aver luogo e corredato da un regime
di controlli pubblici vertenti anche su tale
documento, che necessariamente induce ad
assegnare al prospetto una funzione centrale
nell'informazione dovuta agli investitori
cui la sollecitazione è rivolta: tale per
cui la non veridicità del prospetto, a meno
che non riguardi aspetti del tutto secondari
e di per sé poco influenti, naturalmente
implica vi sia stata un'indebita distorsione
nella scelta che il destinatario
dell'offerta è stato indotto a compiere. Può
ammettersi che, in presenza di inesattezze
del prospetto limitate e marginali, la loro
incidenza risulti in concreto talmente
modesta da non essere apprezzabile; ma al di
fuori di una tale ipotesi - che la
motivazione dell'impugnata sentenza non
sembra configurare nel caso esaminato - la
non veridicità del prospetto non può non
generare la presunzione di rilevanza della
distorsione informativa sulle scelte
dell'investitore, al quale non può esser
perciò imposto l'ulteriore onere della prova
negativa di eventuali diversi fattori dai
quali dette scelte sarebbero state
determinate.
Né, d'altronde, la semplice enunciazione in
termini assai vaghi e generici di altre
ragioni che potrebbero aver indotto la
ricorrente a sottoscrivere le azioni in
questione prescindendo dalle informazioni
contenute nel prospetto - quale la fiducia
degli investitori in un istituto di credito
tradizionalmente importante come il Banco di
Napoli e la prospettiva di futuri interventi
pubblici di salvataggio dell'istituto
medesimo - può bastare, sul piano logico, a
giustificare la conclusione cui la Corte
d'appello è pervenuta, in difetto di
qualsiasi concreta e specifica indicazione
di circostanze o comportamenti storici dai
quali sia lecito dedurre l'irrilevanza
dell'informazione fuorviante.
5. Alla stregua di tali considerazioni, e
nei limiti sopra indicati, i primi due
motivi di ricorso appaiono meritevoli di
accoglimento, con conseguente assorbimento
del terzo.
L'impugnata sentenza deve perciò essere
cassata, con rinvio della causa alla Corte
d'appello di Napoli (in diversa
composizione), che deciderà attenendosi al
seguente principio:
"In presenza di un prospetto di offerta
pubblica di sottoscrizione di azioni
societarie che contenga informazioni
fuorvianti in ordine alla situazione
patrimoniale della società, l'emittente al
quale le errate informazioni siano
imputabili, anche solo a titolo di colpa,
risponde verso chi ha sottoscritto le azioni
del danno subito per aver acquistato titoli
di valore inferiore a quello che il
prospetto avrebbe lasciato supporre,
dovendosi presumere, in difetto di prova
contraria, che la non veridicità del
prospetto medesimo abbia influenzato le
scelte d'investimento del sottoscrittore".
… Omissis …
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