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La
sentenza della Cassazione S.U. n. 24418/10 risulta
oltremodo circostanziata nelle argomentazioni
sviluppate, chiara nei principi giuridici esposti,
complessa ma ciò non di meno consequenziale nei
criteri applicativi.
Da
parte di taluni giuristi sono state tuttavia
avanzate indicazioni per la predisposizione delle
perizie che appaiono affette da pregiudizi: i
criteri di calcolo proposti travisano il costrutto
giuridico e lo spirito stesso della menzionata
sentenza.
Nel rinviare ad un
precedente lavoro
per un’estesa esposizione della problematica, preme
qui soffermarsi sulle criticità e contraddizioni
insite nei presupposti giuridici dei criteri
prospettati. Una corretta valutazione di tali
aspetti assume un rilievo determinante
nell’accertamento economico dell’indebito
ripetibile, relativo ai conti in essere prima del
2000.
L’impiego dell’art. 1194 c.c.
Nella maggiore complessità del ricalcolo, indotta
dalla distinzione fra rimesse solutorie e
ripristinatorie, viene proposto un uso
indifferenziato dell’art. 1194 c.c. e un acritico
impiego del saldo riveniente dagli estratti conto
per discriminare le rimesse solutorie dalle rimesse
ripristinatorie.
Si
sostiene, per il primo aspetto, che “dopo
aver verificato se e in che misura il saldo
giornaliero attesta l’esistenza di una posizione
negativa extra fido, per superamento dello stesso o
per mancanza dello stesso, (si) provvederà ad
annotare i versamenti aventi carattere solutorio
(che consistono in quella parte della rimessa
eccedente il fido o relativa ad un conto scoperto)
imputando tali versamenti a pagamento delle
competenze annotate, a partire dalle più remote,
secondo quanto previsto dall’art. 1194 c.c.”.
Nell’indicazione proposta, al realizzarsi del
debordo dal fido, anche per la sola registrazione
degli interessi trimestrali, la successiva rimessa
verrebbe impiegata a ripianare tutti gli interessi
pregressi senza alcuna distinzione fra credito
compreso nel fido e credito in extra fido,
disattendendo la reiterata giurisprudenza che impone
la simultaneità delle condizioni di liquidità ed
esigibilità del credito e degli interessi.
Secondo il consolidato
orientamento della Cassazione il criterio legale
dettato dall’art. 1194 c.c. – in particolare, “il
pagamento fatto in conto di capitale ed interessi
deve essere imputato prima agli interessi” –
risulta applicabile solo in quanto entrambi i
crediti, per capitale ed interessi, sono
contestualmente liquidi ed esigibili.
Per
gli interessi relativi all’apertura di credito il
capitale diviene liquido ed esigibile solo alla
scadenza: un’inderogabile e incondizionata
applicazione del 2° comma dell’art. 1194 c.c. è
suscettibile di ingenerare il pagamento di interessi
prima della scadenza dell’apertura di credito,
realizzando di fatto, in violazione dell’art. 1283
c.c., quell’anatocismo che la Cassazione ha
reiteratamente escluso dai rapporti di conto
corrente.
In
stretta aderenza ai principi richiamati dalle
Sezioni Unite, nei rapporti bancari affidati
l’esigibilità e liquidità di capitale ed interessi
ricorre simultaneamente solo per il credito che
deborda il fido e per gli interessi ad esso
relativi, mentre tale simultaneità, per il credito
entro il fido ed i relativi interessi, è differita
all’estinzione del saldo di chiusura del rapporto o
dell’apertura di credito.
Pertanto, le rimesse con funzione di pagamento che
intervengono oltre il fido devono prioritariamente
essere rivolte a saldare gli interessi relativi al
credito debordante il fido, poi a quest’ultimo e,
per l’eventuale parte residua, che non ha natura
solutoria, vanno a ricostituire la disponibilità
entro il fido.
In tali circostanze, per
altro, il pagamento degli interessi sul credito in
extra fido, calcolato in regime di capitalizzazione
semplice, risulta legittimo. Il divieto di
anatocismo preclude ogni forma di capitalizzazione
degli interessi: questi non possono, salvo le
circostanze previste dall’art. 1283 c.c.,
trasformarsi in capitale, ma non sussiste alcun
impedimento a convenire la liquidazione periodica
degli stessi.
Con la liquidazione degli interessi, conseguente
alla rimessa solutoria, non si configura alcuna
capitalizzazione.
Con
la menzionata sentenza delle Sezioni Unite si viene
a modificare e ridimensionare la precedente
posizione giurisprudenziale che, nel rimettere
perentoriamente all’estinzione del saldo di chiusura
del conto il decorso della prescrizione decennale,
non lasciava alcuno spazio a deroghe ed eccezioni.
Pur riconoscendo
formalmente l’unicità del rapporto di conto, la
sentenza non disconosce completamente l’autonomia
delle singole operazioni di prelievo e versamento.
Operando un distinguo fra i due rapporti – conto
corrente e apertura di credito
– circoscrive implicitamente solo a quest’ultima il
rinvio del termine di prescrizione del pagamento
degli interessi all’estinzione del saldo di
chiusura. Per l’operatività che esula dall’apertura
di credito, alle rimesse viene riconosciuta una
natura di pagamento, con riflessi di pregnante
rilievo nell’applicazione dell’art. 1194 c.c. e,
conseguentemente, nella stessa natura anatocistica
degli interessi.
Qualificando come pagamento degli interessi
l’addebito in conto, si configurerebbe un effettivo
passaggio a capitale degli stessi.

Nella tabella a sinistra viene riportata la
registrazione ordinariamente impiegata dalla banca,
dove gli interessi si capitalizzano al momento
dell’addebito determinando anatocismo, a destra
viene riportata l’applicazione dell’art. 1194 c.c.,
con il quale con la rimessa si viene a saldare gli
interessi senza operare alcuna capitalizzazione.
Riconducendo il pagamento degli interessi non al
momento della registrazione a debito degli stessi,
bensì alla successiva rimessa solutoria, non si
configura più alcun anatocismo: con la rimessa
solutoria, gli interessi relativi all’extra fido
risultano regolarmente pagati e, di riflesso, non
ripetibili perché legittimi.
Questa, si ritiene,
costituisca l’innovativa modifica non espressa
nell’enunciato, ma sostanzialmente implicite nella
sentenza in esame. La sentenza da un lato esclude
dalla prescrizione gli addebiti degli interessi in
quanto non costituenti pagamenti, dall’altro
introduce, a contrariis, uno spazio
giuridico, seppur definito e circoscritto (extra
fido), nel quale l’anatocismo finanziario diviene
legale.
In tal modo si vengono a
ridimensionare le precedenti pronunce della
Cassazione, che avevano ravvisato proprio in tale
forma di costrutto logico-contabile la fattispecie
degli interessi anatocistici vietati dall’art. 1283
c.c., considerata dalla Cassazione stessa “norma
imperativa, che presidia l’interesse pubblico ad
impedire una forma, subdola, ma non socialmente meno
dannosa delle altre, di usura” (Cfr. Cass.
3479/71 e n. 1724/77).
Un’applicazione dell’art. 1194 c.c.
indifferentemente a tutti gli interessi, semplici e
anatocistici, relativi al fido e all’extra fido,
appare stravolgere l’intento e lo spirito dell’art.
1194 c.c., prima ancora dei menzionati principi
posti reiteratamente dalla Cassazione. Le Sezioni
Unite hanno di fatto introdotto una deroga,
circoscritta e limitata, nella distinta
configurazione del rapporto di apertura di credito e
conto corrente.
Il riferimento al
termine del rapporto, esteso nelle precedenti
sentenze della Cassazione all’intero coacervo dei
rapporti negoziali che confluiscono nel rapporto di
conto corrente bancario, con la sentenza in esame
viene ad essere circoscritto alla sola apertura di
credito, ponendo così un baluardo a presidio
dell’anatocismo, la cui ‘perversione’ si configura
appunto nella trasformazione di interessi in
capitale prima che quest’ultimo venga a scadenza,
determinando una lievitazione geometrica del debito.
Viene in tal modo coniugato, con maggiore
equilibrio, un contemperamento tra lo spirito
perseguito dall’art. 1194 c.c. e quello dell’art.
1283 c.c.. Un’attenta distinzione della diversa
natura delle due forme di credito, entro il fido ed
oltre il fido, rispondenti a due distinti rapporti
negoziali, nonché il puntuale rispetto, per capitale
e interessi, del criterio di simultaneità stabilito
dalla menzionata sentenza della Cassazione del ’03,
appaiono, per altro, coerenti con la seconda parte
della sentenza delle Sezioni Unite, che fa
discendere dalla nullità della previsione negoziale
degli interessi trimestrali l’esclusione di ogni
forma alternativa di capitalizzazione e il rinvio
alla chiusura del pagamento degli stessi.
Saldo contabile e saldo legale.
Strettamente connesso risulta poi l’accertamento del
saldo entro il fido o extra fido, che non può essere
riferito tout court alle annotazioni
effettuate dalla banca in conto.
Si
sostiene al riguardo: “(…)
se il versamento non dovesse, per così dire
‘trovare’ sul conto la somma addebitata a titolo di
interesse o altra competenza perché preventivamente
eliminata, come se ne potrebbe accertare la natura
indebita e stabilire se per esso versamento è
intervenuta la prescrizione? Proprio l’impianto
argomentativo della Cassazione impone di considerare
che ogni versamento sull’extra fido, per essere
ripetibile in quanto solutorio deve per l’appunto
impattare l’annotazione di addebiti illegittimi,
mentre operando ex ante la eliminazione dal conto
delle poste negative asseritamente non dovute si
esclude che in concreto questo possa avvenire.”.
La
questione appare pregiudizialmente mal posta: il
versamento trova la somma addebitata a titolo di
interesse e altre competenze, ma tale posta è
distinta e diversa dal credito concesso. E’
opportuno preliminarmente rilevare che la sentenza
delle Sezioni Unite stabilisce che le rimesse “intanto
(…) potranno essere considerate alla stregua di
pagamenti, tali da poter formare oggetto di
ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto
abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno
spostamento patrimoniale in favore della banca”.
Qualifica poi come rimesse solutorie i versamenti
“eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili
situazioni si preferisce dire ‘scoperto’) cui non
accede alcuna apertura di credito a favore del
correntista, o quando i versamenti siano destinati a
coprire un passivo eccedente i limiti
dell’accreditamento”.
La
natura solutoria della rimessa è individuata dalla
ricorrenza qualificante l’effetto, oltre che lo
scopo, di determinare uno spostamento patrimoniale a
favore della banca: solo la presenza di un credito
liquido ed esigibile attribuisce alla rimessa la
funzione di pagamento. La sentenza in esame, nel
fissare i principi di diritto non può che riferirsi
alla fisiologia del rapporto e, nel distinguere il
credito concesso a scadenza dal credito in extra
fido, ravvisa solo in quest’ultimo le condizioni di
immediata liquidità ed esigibilità che rendono la
rimessa in extra fido un pagamento: consequenziale
risulta la sorte degli interessi riferiti all’una e
all’altra forma di credito.
Lo
scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in
favore della banca si determinano solo per
l’ammontare massimo corrispondente all’effettivo
credito in extra fido (o per l’ammontare del passivo
in assenza del fido), comprensivo degli interessi ad
esso relativi: solo tali poste sono infatti liquide
ed esigibili.
La rimessa solutoria è
strettamente connessa e condizionata nella misura
dall’entità del debito liquido ed esigibile. Per una
rimessa che ecceda la misura dell’extra fido, solo
la quota ad esso corrispondente costituisce una
rimessa solutoria.
Per un fido di 100, se la banca ha anticipato
credito per 110 e interviene una rimessa di 50, tale
rimessa risulterà solutoria limitatamente
all’importo dell’extra fido (10) e degli interessi
maturati sullo stesso.
La
circostanza che la banca abbia capitalizzato alla
fine di ciascun trimestre tutti gli interessi
maturati, gonfiando il saldo e mandandolo in extra
fido, non modifica la natura del saldo legale, dal
quale ricavare la funzione solutoria o
ripristinatoria della rimessa. La giurisprudenza
sulla revocatoria, richiamata dalle Sezioni Unite
24418/10, prevede: ‘i versamenti in conto
corrente bancario hanno natura di pagamento e sono,
quindi, revocabili a norma dell’art. 67, 2° comma,
l. fall. soltanto nell’ipotesi di conto ‘scoperto’
(quando cioè la banca abbia anticipato somme
oltre i limiti di fido)’ (…). (Cass. I Sez,
n. 5413/82). Appare diversa la circostanza del conto
che passa in extra fido con l’addebito degli
interessi. Lo stesso principio ha fatto escludere,
nelle revocatorie bancarie, la scelta del
riferimento al saldo per valuta.
Con
riferimento all’individuazione delle rimesse
solutorie e ripristinatorie, la Cassazione 22/3/94
n. 2744 ha avuto modo di precisare: ‘In linea
concettuale, quindi, può dedursi che anche il saldo
per valuta non dia la soglia di disponibilità del
conto, utilizzabile al fine della revocabilità delle
rimesse. Nella revocatoria delle rimesse in conto,
infatti, occorre accertare se il correntista
abbia utilizzato l’intera provvista disponibile sul
conto (comunque creata, con mezzi propri o con
l’utilizzo dell’apertura di credito concessagli
dalla banca) e a questo fine, il ricorso in via
esclusiva ad un dato convenzionale, qual è la valuta
delle diverse operazioni attive e passive (e per di
più convenzionalmente disposto ad un fine diverso da
quello della individuazione della disponibilità,
qual è la determinazione del tipico compenso, per la
banca, dell’operazione finanziaria), può determinare
effetti fuorvianti.”. E ancora Cassazione
11/9/98 n. 9018: ‘Al fine di verificare, inoltre,
se i versamenti in conto corrente bancario abbiano
natura solutoria e siano, conseguentemente,
assoggettabili a revocatoria fallimentare se
eseguiti in periodo sospetto, la loro funzione di
ripianamento di somme prelevate oltre i limiti del
fido concesso ben può essere individuata con
accertamento ‘ex post’, rilevatore della concreta
incidenza sul debito del cliente verso la banca
(…).’.
D’altra parte, in
dottrina e in giurisprudenza si è sempre
sottolineata la distinzione fra gli atti giuridici
da cui insorgono diritti di credito e debito e le
operazioni contabili curate dalla banca, unica
titolare del diritto di scritturazione.
Esaurito il pagamento del capitale di credito
effettivamente concesso in extra fido, e dei
relativi interessi maturati, l’illegittima presenza
nel saldo degli interessi relativi al fido si
traduce in un’indebita limitazione della facoltà di
maggior indebitamento, ma non modifica la natura
della rimessa, né la misura della quota con funzione
solutoria.
Ancorché la rimessa
risulti di regola neutrale, nel senso che non viene
indicata l’imputazione né dal cliente né tanto meno
dalla banca,
in forza del saldo scritturato dalla banca, si
vorrebbe rivolgerla a ripianare, prima ancora del
capitale in extra fido, tutti gli interessi, senza
alcuna distinzione fra fido ed extra fido, con
un’impropria estensione dell’applicazione dell’art.
1194 c.c. Così che la rimessa deriverebbe la veste
di pagamento dalla presunta natura liquida ed
esigibile di un credito gonfiato in extra fido dalla
capitalizzazione degli interessi, per venir poi
utilizzata prioritariamente al pagamento degli
interessi illecitamente scritturati dalla banca in
conto. Doppia è la discrasia in cui si incorre,
travisando, prima ancora della sentenza delle
Sezioni Unite, principi di diritto consolidati.
Si
ritiene invece che solo per il credito
effettivamente erogato in extrafido ricorra la
simultanea liquidità ed esigibilità, di capitale ed
interessi. Si può al più valutare se ritenere
compresi nel pagamento l’effetto anatocistico degli
interessi e l’eventuale parte di interesse
ultralegale non convenuti, computati sull’extra fido
e addebitati, che, in quanto illegittimi,
diverrebbero irripetibili decorsi i dieci anni dal
pagamento.
Al
contrario, per gli interessi sul credito entro il
fido, che liquidi ed esigibili non sono, a meno di
specifiche imputazioni che di norma non ricorrono,
non si può configurare alcuna attribuzione agli
stessi di rimesse di pagamento.
D’altra parte le Sezioni Unite hanno fissato criteri
generali che presiedono l’individuazione dei
pagamenti, senza nulla stabilire sulla natura di
illegittimità e ripetibilità degli stessi: “ (…)
in tanto questi ultimi potranno essere considerati
alla stregua di pagamenti, tali da poter formare
oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti),
in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto (…)”.
La
commistione, in conto, del capitale di credito posto
a disposizione e utilizzato dal correntista con gli
interessi maturati ma non ancora divenuti capitale e
con gli illegittimi interessi anatocistici induce
l’assimilazione in un unico saldo di poste aventi
natura giuridica diversa. Tale commistione riflette
la sovrapposizione e confusione di operazioni che
attengono ai diversi rapporti negoziali
caratterizzanti il conto corrente e l’apertura di
credito.
Ciò che configura la
circostanza di un pagamento o, alternativamente, di
un ripristino della provvista, non può essere
affidato tout court al saldo risultante dalle
appostazioni contabili curate dalla banca (ancorché
ordinate secondo la data disponibile), inficiate da
una capitalizzazione di interessi affetta da una
nullità che – diversamente dalla ripetibilità – è
imprescrittibile. Per contro non si possono
escludere dal saldo gli interessi sull’extra fido
che risultano via via coperti da rimesse solutorie.
Tenendo separata la
linea capitale dalla linea interessi, rimane più
agevole la rielaborazione: dopo aver riordinato
l’estratto conto per data disponibile, occorre
scindere il saldo del conto in saldo capitale
(comprensivo degli interessi a credito)
e saldo degli interessi a debito e delle competenze.
Per l’individuazione
delle rimesse solutorie, in un processo iterativo,
il saldo capitale andrà volta per volta rettificato
con gli interessi legittimamente pagati nel periodo,
ricalcolati sul credito in extra fido e ‘passati’ a
capitale
all’atto della rimessa solutoria (con la produzione
successiva di interessi legittimi). Reinserendo in
conto solo gli interessi legittimamente coperti da
rimesse di pagamento, il saldo a debito rettificato
che si ottiene consente di accertare la corretta
natura passiva o di scoperto.
Gli
interessi che risultano invece non pagati,
risultando appostazioni che non possono essere
capitalizzate in conto, vanno separati dal capitale
rettificato, ricalcolandoli sullo stesso, in regime
di capitalizzazione semplice, e riportandoli alla
chiusura del conto o in scomputo delle prime rimesse
successive alla revoca/scadenza del fido.
Sul
piano operativo pertanto, secondo i principi dettati
dalle Sezioni Unite n. 24418/10, al CTU andrà
precisato:
"Per l'individuazione
degli interessi ed altri oneri oggetto di rimesse
solutorie nel corso del rapporto, nonché degli
interessi ed oneri da considerare, invece, al
termine del rapporto o della scadenza/revoca
dell'affidamento, si dovrà procedere a:
1) ordinare l'estratto conto determinando per
ciascuna operazione la data disponibile, secondo gli
usuali criteri previsti per la revocatoria delle
rimesse bancarie;
2) individuare il saldo capitale del conto,
enucleando a parte gli interessi a debito e le altre
competenze addebitate dalla banca;
3) ricostruire il saldo capitale rettificato.
Si modificherà, volta per volta, in un processo
iterativo, il saldo capitale per tener conto delle
rimesse che assumono la veste di pagamento, nella
misura massima del credito in extra fido e dei
relativi interessi e competenze divenute esigibili.
Tali rimesse verranno prioritariamente rivolte a
ripianare gli interessi e competenze relative al
credito in extra fido, prima di essere rivolte a
quest’ultimo. Se le rimesse risultano intervenute in
data antecedente il decennio di prescrizione, il
pagamento deve ricomprendere anche gli interessi
anatocistici calcolati dalla banca sull’extrafido;
al contrario, se intervenute successivamente vanno
riferite esclusivamente ai legittimi interessi e
competenze ricalcolati sull’extrafido stesso;
4) gli interessi ricalcolati sul capitale entro
il fido, unitamente ai residui interessi sull'extra
fido, mantenuti separati dal capitale rettificato,
verranno riportati - in regime di capitalizzazione
semplice - alla chiusura del conto o in scomputo
delle prime rimesse successive alla revoca/scadenza
dell'affidamento;
5) (qualora si ritenga applicabile la Delibera
CICR 9/2/00), previo accertamento delle condizioni
di adeguamento previste all’art. 7, gli interessi
maturati a partire dal III trimestre ’00 verranno
calcolati nei termini e modalità convenuti".
Non
trascurabile è la circostanza che, anche per i conti
posti a cavallo della Delibera CICR 9/2/00, gli
interessi semplici maturati precedentemente alla
Delibera, vanno posti in pagamento al termine del
rapporto o in scomputo delle prime rimesse
successive alla revoca/scadenza dell’affidamento.
Privo di fondamento risulterebbe l’addebito di tali
interessi al 30/6/00, con la conseguente produzione
di interessi capitalizzati trimestralmente.
L’intervento legislativo 342/99 e la successiva
Delibera CICR 9/2/00 lasciano immutati gli effetti
già prodotti dalle clausole stipulate, secondo i
principi che regolano la successione delle leggi nel
tempo, sotto il vigore delle norme anteriori. Come
precisato dalla sentenza in esame, tali effetti sono
rinviati al pagamento del saldo finale, alla
chiusura del conto e/o dell’apertura di credito.
Sintesi e conclusioni.
Secondo il consolidato orientamento della
Cassazione, da ultimo circostanziato e definito
dalle Sezioni Unite 24418/10, si ritiene che risulti
in definitiva privo di fondamento giuridico ogni
criterio di calcolo riferito ad una generalizzata ed
indifferenziata applicazione dell’art. 1194 c.c.,
e/o che fondi la distinzione delle rimesse solutorie
da quelle ripristinatorie sul mero saldo riportato
nell’estratto conto prodotto dalla banca.
Per
conti ultradecennali, che presentino significativi
saldi in extra fido – in presenza di un fido
documentato e privo di soluzione di continuità – il
ricalcolo del saldo di conto conduce, secondo i
criteri che discendono dalla sentenza in esame, a
recuperi non molto discosti da quelli conseguiti con
la procedura di ricalcolo seguita sino ad oggi: il
pagamento anticipato degli interessi relativi
all’extra fido ha, di regola, un impatto assai
limitato sul saldo finale rettificato.

Nel
grafico sopra riportato sono rappresentati il fido e
il saldo risultante dagli estratti conto della banca
(in rosso), il saldo capitale depurato degli
interessi a debito e delle altre competenze (in blu)
e, infine, il saldo capitale rettificato (in verde),
che rappresenta le effettive risultanze del conto,
secondo i criteri di calcolo dianzi esposti. Come si
può rilevare, a parte il periodo sino alla seconda
metà del ’93, le rimesse sul saldo capitale
rettificato si collocano entro il fido e gli
interessi a debito vengono conseguentemente
posposti, in regime di capitalizzazione semplice, al
termine del rapporto (dicembre ’05). Delle
competenze addebitate dalla banca – rappresentate
dalla distanza fra il saldo banca (in rosso) e il
saldo capitale (in blu) – solo una parte limitata
viene ricompreso nel saldo rettificato (verde), per
lo più al termine del rapporto.
Al
contrario, i principi di calcolo proposti, fondati
sulla generalizzata ed indifferente applicazione
dell’art. 1194 c.c., e sulla distinzione delle
rimesse solutorie e ripristinatorie riferita al mero
saldo riportato nell’estratto conto prodotto dalla
banca, condurrebbero ad una serie continua di
rimesse solutorie, con un saldo ricalcolato al
termine del rapporto assai prossimo al saldo banca.

Delle competenze addebitate dalla banca –
rappresentata dalla distanza fra il saldo banca (in
rosso) e il saldo capitale (in blu) – la parte
prevalente viene ricompresa nel saldo rettificato
(verde): la differenza, al termine del rapporto,
risulta assai modesta (€ 14.000 su un totale
competenze di € 230.000 nell’esempio rappresentato).
R. Marcelli, 2011,
‘Prescrizione ed anatocismo negli
affidamenti bancari. I principi giuridici
stabiliti dalla sentenza della Cassazione
S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418: quelli
enunciati e quelli impliciti’, in:
assoctu.it.
[2]
Cfr.: F. e G. Dell’Anna Misurale,
‘L’impostazione tecnica della consulenza
tecnica d’ufficio in materia di interessi
bancari’, doc. 241/2011, ilcaso.it.
[3]
“La disposizione dell'art. 1194 c.c. secondo
la quale il debitore non può imputare il
pagamento al capitale piuttosto che agli
interessi o alle spese senza il consenso del
creditore, presuppone che tanto il credito
per il capitale quanto quello, accessorio
per gli interessi e le spese, siano
simultaneamente liquidi ed esigibili”
(Cass. civile, sez. I, 16 aprile 2003 n.
6022, Cfr. anche Cass. Civ. Sez. III, n.
10281/01; Cass. Civ. Sez. III, n. 5707;
Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6228/94; Cass. Civ.
Sez. III n. 11014/91; Cass. Civ. Sez. III,
n. 2352/88).
“… Ma non
possono trovare applicazione nemmeno quelli
legali quale appunto quello contenuto nel
secondo comma dell’art. 1194 c.c., in quanto
come già ritenuto da questa Corte (Cass.
26/10/60, n. 2911), la norma in esame
secondo cui il pagamento fatto in conto di
capitale ed interessi, debba essere imputato
prima agli interessi, presuppone pur sempre
la simultanea esistenza della liquidità ed
esigibilità di un credito per capitale e di
un credito per spese e interessi per cui in
mancanza di tale simultaneità l’art. 1194
non trova alcuna possibilità di
applicazione. Questa linea interpretativa
seguita dal giudice di merito non è smentita
da Cass. 4/7/87, n. 5874 ed è confermata da
Cass. 26/7/86 n. 4798.”. (Cass. Sez. I,
28/9/91, n.10149).
“E, infatti, se
con il versamento sul conto, che non sia
stato chiuso, il cliente ripristina la
provvista, ovvero estingue o riduce la sua
esposizione, a seconda che esso risulti
passivo o scoperto - al di là degli scopi
personali che si prefigge, inespressi o non
condivisi, perché non concordati con l'accipiens
- quella rimessa assume una qualificazione
oggettiva e l'effetto estintivo della
obbligazione è raggiunto ipso iure, in
relazione alla natura di mero atto che ha
l'adempimento, così risultante
dall'accredito in suo favore, che, per
essere stato effettuato su conto non
assistito da adeguata linea di credito, non
ha altra funzione che quella di soddisfare
la pretesa della banca. Tale accredito
costituisce pertanto un atto dovuto,
obiettivamente idoneo nei confronti del
creditore a realizzare la prestazione, al di
là della esistenza dell'anima e della causa
solvendi, trovando il pagamento la propria
ragione giuridica nella preesistenza del
debito, che sia certo, liquido ed esigibile,
la quale non può mutare ex post, per via di
una operazione simmetrica di segno
contrario, che segua alla rimessa, dovendosi
prescindere dall'unilaterale intento che il
solvens abbia avuto nell'eseguire la
precedente, per la inutilità di ogni
indagine sulla sua volontà, in quanto il
collegamento della prestazione alla
obbligazione risulta dalla corrispondenza di
ciò che è eseguito con ciò che è dovuto e,
in ogni caso, dalla unicità del rapporto,
quello di conto corrente, da cui emerge la
esposizione debitoria e sul quale viene
fatta affluire la rimessa, in funzione
oggettiva di esecuzione dell'adempimento.”
(Cass. Civ. Sez. I, 29/12/04, n. 24084).
[4]
“Devesi osservare che la regolamentazione
pattizia del rapporto di conto corrente
bancario, fino al mutato orientamento
giurisprudenziale in materia di
capitalizzazione trimestrale, contemplava
all'art. 7 co. 2 n.u.b. la previsione della
contabilizzazione trimestrale degli
interessi dovuti dal correntista: “i conti
che risultino, anche saltuariamente,
debitori vengono chiusi contabilmente, in
via normale, trimestralmente ... applicando
agli interessi dovuti dal correntista e alle
competenze di chiusura valuta data di
regolamento del conto...”. Ora, se è vero
che la clausola summenzionata deve ritenersi
affetta da nullità, per come sopra
evidenziato, avuto riguardo, tra l'altro,
alla parte in cui prevede il c.d. anatocismo
bancario per violazione dell'art. 1283 c.c.,
vero è anche che la detta clausola nelle sue
due articolazioni segnalate (commi 2 e 3)
mantiene una sua rilevanza giuridica ai fini
della ricostruzione della comune volontà
negoziale delle parti, con particolare
riferimento alla debenza degli interessi
dovuti dal correntista sulle somme messegli
a disposizione dalla banca. Non può infatti
seriamente dubitarsi del fatto che gli
interessi in questione risultino dovuti,
alla stregua della pattuizione citata, a
cadenza trimestrale, in forza della chiusura
contabile del conto prevista per l'appunto
alla fine di ogni trimestre. Il fatto, poi,
che la clausola in esame non possa ritenersi
operante ai fini della capitalizzazione
trimestrale non toglie che essa valga ad
individuare la debenza degli interessi alla
fine di ogni trimestre.
Non appare
configurabile nel sistema alcuna norma che
precluda alle parti di prevedere una
scadenza trimestrale della obbligazione da
interessi per la messa a disposizione di
somme di denaro da parte dell'istituto
bancario.” (Tribunale di Catania, Giudice
Fichera, 5-6 agosto 2010).
[5]
Il conto corrente bancario o di
corrispondenza si configura principalmente
nella prestazione da parte della banca di un
servizio di cassa e di gestione del denaro,
riconducibile allo schema del mandato senza
rappresentanza. L’apertura di credito si
qualifica come il contratto con il quale la
banca si obbliga a tenere a disposizione del
cliente una somma di denaro per un dato
periodo di tempo o a tempo indeterminato,
che il cliente può utilizzare in tutto o in
parte secondo le proprie necessità,
ripristinando con versamenti il credito
disponibile e riconoscendo alla banca gli
interessi, commisurati al tasso e
all’ammontare del credito effettivamente
utilizzato nel periodo. L’apertura di
credito costituisce un contratto distinto
dal contratto di conto corrente di
corrispondenza, ha una vita autonoma, con
separati momenti di apertura e chiusura. Per
l’apertura di credito non si impiega, di
norma, un’autonoma registrazione contabile,
bensì essa viene inserita nel conto
corrente, determinando di fatto una
disponibilità ulteriore che si unisce a
quella creata dal correntista mantenendo
tuttavia la distinzione. In sede di
pignoramento o di sequestro da parte dei
creditori del cliente, il debito della banca
oggetto di procedura è quello risultante a
credito del cliente, senza tener conto della
disponibilità creata con l’apertura di
credito (Cass. 2915/92).
Risultando tipica del conto corrente
l’alternanza e frequenza di poste a debito e
a credito, qualora ricorra un saldo in extra
fido (o conto non affidato) l’annotazione
degli interessi a debito troverebbe un
pronto pagamento alla prima rimessa a
credito: la circostanza, come mostrato nella
tabella, non darebbe luogo ad una formale
capitalizzazione, vietata dall’art. 1283
c.c., ancorché nella sostanza economica si
realizzerebbe una fattispecie del tutto
analoga all’anatocismo.
[7]
“Tale tesi inficia in radice l'operatività,
nella fattispecie in esame, dell'art. 1283
c.c., giacché si risolve nel sostenere che,
per estinguere gli interessi passivi, che
maturano giorno per giorno, verrebbero
utilizzate le poste attive del conto
corrente (o le aperture di credito concesse
dalla banca al cliente). Se così fosse però,
ovviamente alcun anatocismo maturerebbe (il
debito da interessi verrebbe, infatti,
immediatamente estinto) il che contraddice
specificamente quanto statuito dalle Sezioni
Unite che, come detto, hanno individuato nel
contenuto delle clausole contrattuali “de
quibus” proprio la fattispecie degli
interessi anatocistici stabiliti in
violazione della norma di cui all'art.1283
c.c.” (Trib. Torino, 5 ottobre 2007, in Foro
It., 2008, 2, I, pagg. 646 ss.).
[8]
Facendo riferimento alle revocatorie
bancarie, la Cassazione precisa: ‘nel
contratto di apertura di credito regolata in
conto corrente, le singole rimesse
effettuate sul conto dell’imprenditore poi
fallito, nel periodo sospetto di cui
all’art. 67, comma 2, L.F., quando il conto
sia scoperto, sono revocabili per la parte
relativa alla differenza fra lo scoperto ed
il limite del fido, atteso che lo scoperto
costituisce per la banca un credito
esigibile e che la rimessa, non creando
nuova disponibilità per il cliente, ha
carattere solutorio’. (Cass. Civ. 17
dicembre ’94, n. 10869).
[9]
E’ opportuno altresì ricordare che: ‘la
legittimità della capitalizzazione
trimestrale degli interessi a debito del
correntista bancario va esclusa (…) in
quanto difettano i presupposti per
riconoscere (…) la convinzione dei clienti
circa la doverosità giuridica di tale
prassi’. (Cass. S.U. 4 novembre 2005, n.
21095).
[10] Solo nelle ‘operazioni bilanciate’
si può configurare l’imputazione ad uno
specifico pagamento.
[11] La Cassazione Civ., Sez. I, n.
10692 del 1/10/07, seppur per altre
finalità, ha avuto modo di affermare: “Una
volta esclusa la validità della clausola
sulla cui base sono stati calcolati gli
interessi, soltanto la produzione degli
estratti a partire dall'apertura del conto
corrente consente, attraverso una integrale
ricostruzione del dare e dell'avere con
l'applicazione del tasso legale, di
determinare il credito della banca,
sempreché la stessa non risulti addirittura
debitrice, una volta depurato il conto dalla
capitalizzazione degli interessi non dovuti.
Allo stesso risultato, evidentemente, non si
può pervenire con la prova del saldo,
comprensivo di capitali ed interessi, al
momento della chiusura del conto. Infatti,
tale saldo non solo non consente di
conoscere quali addebiti, nell'ultimo
periodo di contabilizzazione, siano dovuti
ad operazioni passive per il cliente e quali
alla capitalizzazione degli interessi, ma a
sua volta discende da una base di computo
che è il risultato di precedenti
capitalizzazioni degli interessi” (ripresa
anche dalla recente Cassazione n. 23974/10).
[12] Gli interessi a credito non vanno
confusi con quelli a debito: l’annotazione
in conto è legittima e la capitalizzazione è
contestuale.
[13] In realtà, anche se il risultano è
identico, non si configura un vero e proprio
passaggio a capitale: risultando la rimessa
rivolta al pagamento di detti interessi, il
capitale di credito prestato dalla banca non
si riduce dell’importo corrispondente.
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