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La Centrale d'Allarme Interbancaria e la revoca
di sistema
La Legge n. 386/1990 ha
istituito presso la Banca d'Italia un archivio
informatizzato degli assegni bancari e postali e
delle carte di pagamento irregolari (art. 10 bis):
la c.d. Centrale d'Allarme Interbancaria.
L'iscrizione nella Centrale d'Allarme del nominativo
del traente di assegni senza autorizzazione o
provvista è effettuata dal trattario :
a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il
ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento
del titolo;
b) nel caso di difetto di provvista, quando è
decorso il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di presentazione del titolo
senza che il traente abbia fornito la prova
dell'avvenuto pagamento (l'iscrizione del nominativo
del traente nell'archivio non può aver luogo però se
non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione contenente il
preavviso di revoca).
Con l’iscrizione
nell’archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria
tutti gli istituti bancari che accedono al sistema
centrale (attraverso le rispettive sezioni remote
indicate dall’art. 13 del D.M. n. 458/2001 e con gli
accordi di cui agli artt. 11 e 12 del Regolamento
della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002) devono
provvedere alla revoca di qualsiasi autorizzazione
in essere con chi abbia emesso irregolarmente
assegni senza autorizzazione o provvista ed hanno il
divieto di concludere nuove convenzioni di assegno
per il periodo di sei mesi, ed anche la proibizione
di pagare gli assegni emessi nel periodo di
interdizione, a prescindere dall’esistenza della
provvista.
Nell’archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria
sono inseriti i seguenti dati:
a) generalità dei traenti degli assegni bancari o
postali emessi senza autorizzazione o senza
provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza
autorizzazione o senza provvista, nonché assegni non
restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la
revoca dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
applicate per l'emissione di assegni bancari e
postali senza autorizzazione o senza provvista,
nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati
per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo
di sanzione amministrativa accessoria;
d) generalità del soggetto al quale è stata revocata
l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata
revocata l'autorizzazione all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di
cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
Relativamente al soggetto passivo nei cui confronti
opera la revoca di sistema derivante dall’iscrizione
in Centrale d’Allarme Interbancaria l’art. 9 Legge
Assegno prevede che la stessa sia diretta al
traente.
L’art. 5 del D.M. giustizia n. 458/2001 ha precisato
che:
a) nel caso in cui è richiesta la firma congiunta
nell’emissione dell’assegno il trattario è tenuto a
trasmettere i dati di tutti coloro che hanno
sottoscritto l’assegno;
b) nell’ipotesi di firma da parte del delegato di
traenza il trattario deve trasmettere i dati
relativi al soggetto delegante;
c) nel caso in cui l’assegno sia emesso in nome e
per conto di un ente, anche privo di personalità
giuridica, il trattario è tenuto a trasmettere i
dati dell’ente medesimo;
d) qualora il traente non sia identificabile il
trattario non deve effettuare nessuna trasmissione
di dati all’archivio.
In particolare, per l’ipotesi sub b), l’iscrizione
dei dati relativi dovrà avvenire sul nominativo del
solo delegante, sempre che il delegato di traenza
abbia agito nei limiti della procura conferitagli;
in caso contrario, in caso di eccesso o assenza di
procura, il trattario dovrà iscrivere il nominativo
del delegato senza od in eccesso di poteri.
È evidente quindi che il trattario dovrà verificare
innanzitutto se l’assegno sia stato sottoscritto con
la spendita o meno della delega o rappresentanza
sottostante, oppure se l’assegno sia stato tratto in
prima persona (ovviamente, in tal caso, senza
l’apposizione del timbro della società o ente,
altrimenti essendovi la spendita del nome del
rappresentato). Caso frequente in ipotesi di traenza
in nome e per conto di una persona fisica, in cui il
rappresentante (delegato di traenza) sottoscrive
l’assegno senza spendere la procura.
Il trattario dovrà
altresì trasmettere i dati relativi ai moduli di
assegno non restituiti, dopo la revoca
dell'autorizzazione ovvero dopo l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
applicate per l'emissione di assegni bancari e
postali emessi senza autorizzazione o provvista.
Il preavviso di
revoca
In caso di mancato
pagamento di un assegno per difetto di provvista,
l’art. 9 bis della Legge 386/1990 prevede che il
trattario, prima di procedere alla revoca di
sistema, invii obbligatoriamente al traente un
preavviso.
Con il preavviso di revoca il trattario comunica al
traente che, scaduto il termine di sessanta giorni
dalla data di scadenza della presentazione del
titolo senza che abbia fornito la prova
dell'avvenuto pagamento del titolo - oltre gli
interessi, una penale del 10% del valore facciale
del titolo e le eventuali spese per il protesto o
per la constatazione equivalente -, il suo
nominativo sarà iscritto nell'archivio della
Centrale d'Allarme Interbancaria, prevista
all'articolo 10-bis della Legge n. 386/1990, e che
dalla stessa data gli sarà revocata ogni
autorizzazione (per l’intero sistema) ad emettere
assegni.
Con la comunicazione il traente è invitato a
restituire alle banche e agli uffici postali che li
hanno rilasciati, alla scadenza del sessantesimo
giorno e sempre che non abbia effettuato il
pagamento nel termine concessogli, i moduli di
assegno ancora in suo possesso.
La comunicazione del preavviso di revoca deve essere
effettuata presso il domicilio scelto dal traente
all’atto della conclusione della convenzione di
assegno, entro il decimo giorno dalla presentazione
del titolo al pagamento, mediante telegramma o
lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di
cui sia certa la data di spedizione e quella di
ricevimento.
La tempestività dell’avviso è ritenuta dalla legge
essenziale, poiché è finalizzata a porre il traente
nella condizione di intervenire e porre rimedio
prima che la revoca abbia effetto.
Gli assegni emessi dal traente dopo il preavviso di
revoca ma prima dell’iscrizione nell’archivio
(quindi anteriormente alla revoca di sistema) devono
essere pagati dal trattario, nei limiti della
provvista eventualmente ricostituita (così si rileva
a contrario dall’art. 9, 4° comma, della Legge n.
386/1990).
La comunicazione si ha
per effettuata ove consti l'impossibilità di
eseguirla presso il domicilio eletto. Eventuali
variazioni del domicilio eletto devono essere
comunicate dal cliente con una dichiarazione
presentata direttamente alla banca o all'ufficio
postale, ovvero mediante telegramma o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro
mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la
data di ricevimento.
La responsabilità
solidale del trattario
Se la comunicazione non sia effettuata entro il
termine di dieci giorni dalla data di presentazione
del titolo al pagamento, il trattario è obbligato a
pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data
e fino al giorno successivo alla comunicazione,
anche se manchi o sia insufficiente la provvista,
nel limite di lire venti milioni (ora € 10.329.14)
per ogni assegno.
La Legge n. 386/1990 ha
quindi previsto una responsabilità solidale del
trattario (che si aggiunge a quella del traente) che
omette o ritarda l'iscrizione nell'archivio di cui
all'articolo 10-bis della Legge n. 386/1990, ovvero
che autorizza il rilascio di moduli di assegni in
favore di persona il cui nominativo risulta iscritto
nell'archivio.
È quindi obbligo delle banche e degli Uffici postali
effettuare la consultazione dell’archivio della
Centrale d’Allarme Interbancaria prima di procedere
alla consegna di carnet di assegni alla clientela.
La consultazione nell’archivio è soggetta, per
ragioni di sicurezza e futuro controllo, a
registrazione, con indicazione del nominativo
consultato, del motivo e dell’esito della
consultazione.
In particolare, la banca sarà responsabile anche
nell’ipotesi in cui il ritardo o l’omissione
dipenderà dall’avere inviato il preavviso di revoca
ad un domicilio errato o diverso rispetto a quello
indicato dal cliente, oppure per averlo inviato
oltre i termini di Legge.
In una recente sentenza il Giudice di pace di
Chiavari (sentenza n. 359 del 29 aprile 2010) ha
affermato che “in caso di emissione di un assegno in
difetto di provvista ("a vuoto"), l'istituto di
credito (sia esso una Banca o Poste Italiane S.p.A.)
è tenuto ad iscrivere il nominativo del traente
nell'archivio della Centrale Allarme Interbancaria
per rendere noto il pagatore inaffidabile e
inibirgli per sei mesi la possibilità di emettere
altri assegni (art. 2); ove ciò non avvenga,
l'istituto di credito è obbligato a pagare tutti gli
assegni che vengano emessi successivamente al primo
in difetto di provvista, oltre a subire la condanna
al pagamento di una sanzione pecuniaria per non
aver, nell'esercizio della sua funzione di natura
pubblicistica, diligentemente vigilato e, quindi,
non aver garantito la sicurezza e la fiducia degli
utenti finali nella circolazione degli assegni,
(oltre alle spese processuali)”. |
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