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Non ogni trust è ammissibile, valido ed efficace in
quanto tale, è indispensabile valutare l’atto
istitutivo per comprendere il suo programma
negoziale e valutare la meritevolezza degli
interessi sottesi a tale atto oltre che
l'eventuale possibilità di raggiungere i medesimi
obiettivi con istituti di diritto interno.
Tribunale di Reggio Emilia ordinanza del
14/03/2011, Giudice Esecuzione Dott. G. FANTICINI
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Indice:
1.L’istituto del trust;
2.
La Convenzione de L’Aja ed il riconoscimento del
trust interno;
3.
Il
caso ed alcuni questioni preliminari;
4. Il programma negoziale, la causa concreta ed il
trust sham;
5. Conclusioni
1. L’istituto del trust
In
attesa che anche la legislazione italiana si doti di
una regolamentazione concernente l’istituto del
trust, è ancora un provvedimento giurisprudenziale a
tracciare i confini della sua ammissibilità
nell’alveo dell’ordinamento giuridico italiano.
Non vi è dubbio che in
quest’ultimo decennio, in un contesto di economia
globalizzata, con lo sviluppo internazionale dei
mercati finanziari e conseguentemente delle regole
che lo disciplinano, e con
la rinascita di una rinnovata lex mercatoria, la
figura giuridica del trust, quale strumento di
autonomia privata, può essere la soluzione alle
problematiche di una moltitudine di soggetti ai
quali l’ordinamento giuridico italiano non riesce a
dare risposte soddisfacenti in campo commerciale
(come ad esempio nel diritto societario al fine
dell'esercizio del diritto di voto, patti di
sindacato, nella gestione di partecipazioni
azionarie), finanziario, nonché nella vita sociale
e familiare.
Una decisione del Tribunale di Reggio Emilia emanata
dal Giudice delle Esecuzioni il 14/03/2011 in un
procedimento di espropriazione presso terzi,
analizza la figura giuridica di derivazione
anglosassone con riferimento alla “causa” del
negozio istitutivo del trust, in particolare di un
trust a scopo “puramente liquidatorio”, non
ammettendolo in quanto ritiene il suo scopo non
meritevole di tutela, il suo programma negoziale
insussitente ed altresì pare carente la volontà
reale del disponente di istituire un trust.
Non è interesse di chi scrive analizzare
approfonditamente l’istituto nella sua complessità o
approfondire i tanti aspetti connessi, tuttavia
giova alla trattazione schematizzare la struttura
tipo dell’istituto nei suoi connotati essenziali.
Trattasi di istituto di derivazione anglosassone[1]il
cui schema prevede sia pure in modo molto
semplificato che un soggetto, il costituente del
trust (rectius disponente, definito settlor o
grantor), attraverso l’atto istitutivo del trust “
deed of trust” (la forma scritta è richiesta solo ad
probationem[2])
pone, in virtù di un rapporto fiduciario con un dato
soggetto, il trustee (o più soggetti, i trustees),
sotto il suo controllo, “trasferendoli”, taluni
suoi beni, al fine di detenerli “hold the property
on trust for” o gestire per uno scopo o fine
purchè lecito e non contrario all’ordine pubblico,
in favore di un beneficiario o di alcuni
beneficiari.
In
realtà il disponente può anche dichiarare trustee di
taluni beni se stesso ovvero l’atto istitutivo può
prevedere l’imposizione di un vincolo su di un bene
la cui titolarità dello stesso è in capo al
costituente: in questo caso l’atto di destinazione
comporta l’assunzione di obblighi del titolare del
bene diretti alla realizzazione dello scopo di
destinazione nell’interesse di uno o più beneficiari
(trust autodichiarato).
Dunque l’atto istitutivo è un negozio essenzialmente
unilaterale in forza del quale il settlor dichiara
al trustee la finalità dell’affidamento e statuisce
le regole basi quali, la durata, i poteri del
trustee nonché i beneficiari legittimati ad
intraprendere azione contro il trustee per
inadempimento[3];
il disponente può altresì dotare il trustee delle
risorse finanziarie adeguate per permettergli di
andare ad acquistare i beni da assoggettare sotto
la sua gestione al fine di raggiungere gli scopi
prefissati dal settlor; così come può riservarsi la
facoltà di indirizzare alcune scelte operative del
trustee attraverso le c.d. “letter of wishes” che
pur non essendo vincolanti per il trustee (reale
proprietario dei beni e dei diritti, pur con vincolo
di distinazione), costituiscono delle brevi memorie
scritte, inviti al trustee a specifici comportamenti
di natura confidenziale sottratti alla visione di
chiunque anche dei beneficiari del trust .
Il
trustee d’altra parte è un soggetto (persona fisica
o giuridica) che attraverso l’atto istitutivo
diviene il solo e legittimo proprietario dei beni
del trust ed è responsabile di qualsiasi atto che
può causare un danno ai beneficiari; è obbligato
d’altra parte a gestire e disporre i beni secondo
gli scopi disposti dal settlor.
Qualsiasi bene può essere oggetto del trust: beni
immobili, o diritti d’autore, beni di particolar
pregio come le opere d’arte (beni infungibili), ma
anche strumenti finanziari o partecipazioni
societarie; beni che il trustee deve gestire e
mantenere come tali, oppure può anche verificarsi il
caso che il trustee debba venderli per realizzare lo
scopo del trust.
I
beneficiari, qualora il trust non persegua uno scopo
impersonale e pertanto manchi la nomina espressa di
uno o più beneficiari (trust di scopo come i
charitable trusts ), possono essere sia soggetti
destinati a godere delle utilità derivanti dai beni
costituenti il trust (abitare una casa, riscuotere
somme di denaro), sia i soggessti finali presso cui
saranno trasferiti i beni oggetto dl trust.
La
nomina dei beneficiari può essere fatta direttamente
dal disponente o successivamente da un terzo (protector)
e possono essere individuati o nominativamente
oppure attraverso una categoria di soggetti come
per esempio i discendenti di un capostipite.
Normalmente il beneficiario (fatta salva le
disposizioni presenti nell’atto istitutivo) ha
diritto di conoscere l’esistenza del trust così come
i relativi documenti ed avere un rendiconto da parte
del trustee.
Fondamentalmente quindi la struttura del trust è
almento trilaterale, tuttavia si può verificare,
come sopra menzionato, il caso in cui il disponente
designi se stesso come trustee (c.d. trust
autodichiarato) o come beneficiario.
Inoltre è tutt’altro che raro che la struttura
divenga quadrilatera attraverso l’inserimento
nell’organizzazione (a volte obbligatoriamente) di
un soggetto con il compito di controllare l’attività
del trustee, il guardiano (protector). Quest’ultimo
svolge una funzione molto utile di sorveglianza
dell’attività del trustee, in special modo nei
cosiddetti trust di scopo (purpose trust) dove il
guardiano ha l’obbligo di far rispettare al trustee
le disposizioni contenute nell’atto istitutivo;
inoltre il protector è titolare di poteri
straordinari ove previsti, come la sostituzione del
trustee.
Lo
schema testè tratteggiato è denominato trust
volontario (in quanto posto in essere mediante atto
giuridico unilaterale del disponente)
differenziandosi dal trust ex lege; inoltre è trust
cosiddetto “express” o esplicito posto che il
disponente manifesta in modo chiaro la propria
volontà di istituire un trust[4]
. La caratteristica fondamentale dell’istituto in
parola è che i beni o i diritti oggetto del trust,
costituiscono un patrimonio separato, effetto dunque
segregativo, da quello del trustee, ponendosi al
riparo d eventuali attacchi da parte dei suoi
creditori o di quelli del disponente.
2. La Convenzione de L’Aja ed il riconoscimento del
trust interno
Orbene come è stato detto l’istituto del trust è
strumento giuridico conosciuto da centinaia di anni
in Inghilterra, così come negli Stati Uniti ed in
altri paesi di derivazione anglosassone; tuttavia
l’ordinamento giuridico italiano ha dato la giusta
rilevanza all’istituto attraverso la ratifica della
Convenzione dell’Aja del 01/07/1985 “sulla legge
applicabile ai trust e sul loro riconoscimento” con
la legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore
il 1° gennaio 1992[5].
La
Convezione, all’art.2 descrive gli elementi
caratterizzanti la fattispecie sottoposte alla sua
regolamentazione; in particolare stabilisce che “ Ai
fini della presente Convenzione, per trust
s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una
persona, il disponente
(3) –con atto tra vivi o mortis causa-
qualora dei beni siano stati posti sotto il
controllo di un trustee nell’interesse di un
beneficiario o per un fine determinato.Il trust è
caratterizzato dai seguenti elementi:a) i beni in
trust
(4) costituiscono una massa distinta e
non sono parte del patrimonio del trustee; b) i beni
in trust sono intestati al trustee o ad un altro
soggetto per conto del trustee; c) il trustee è
investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui
deve rendere conto, di amministrare, gestire o
disporre dei beni in conformità alle disposizioni
del trust e secondo le norme imposte dalla legge al
trustee.
Il
fatto che il disponente conservi alcuni diritti e
facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in
qualità di beneficiario non è necessariamente
incompatibile con l’esistenza di un trust.
Al
successivo art. 3 si dichiara che il trust
riconoscibile dalla Convenzione de L’Aja è
esclusivamente quello volontario e provato per
iscritto[6].
Per quanto concerne la legge applicabile la
regolamentazione della Convenzione prevede che sia
applicabile la legge scelta dal disponente espressa
in modo esplicito o risultante dalle dalle
disposizione dell’atto istituente il trust (art. 6,
1° co.)[7].
La
disciplina dunque esclude dal suo ambito di
applicazione sia le questioni riguardanti l’atto di
trasferimento dei beni al trustee sia quelle norme
imperative che concernano materie diverse da quelli
riguardanti i rapporti giuridici derivanti dal trust
che rimangono quindi regolate dalla previsione
normativa italiana
[8].
Se
un trust quindi è costituito in conformità della
legge determinata secondo quanto stabilito
precedentemente e cioè rispettando i requisiti
minimi ex art. 2, l’effetto del riconoscimento
implica in primo luogo che i beni del trust siano
separati dal patrimonio personale del trustee
(effetto segregazione) e che in caso di insolvenza
di ques’ultimo o di fallimento restino segregati
tale che i creditori personali del trustee non
possano avanzare alcuna pretesa (art. 11)[9].
Il
capitolo III dedicato al “Riconoscimento”, all’ art.
13 prevede la possibilità che “ nessuno Stato è
tenuto a riconoscere un trust i cui elementi
significativi, ad eccezione della scelta della legge
applicabile, del luogo di amministrazione o della
residenza abituale del trustee, siano collegati più
strettamente alla legge di Stati che non riconoscono
l’istituto del trust o la categoria del trust in
questione “; tale previsione in realtà è stata
fonte della nota questione interpretativa
riguardante i cosiddetti trust interni.
La
Convenzione in parola non è un atto legislativo
interno idoneo a disciplinare autonomamente il trust
ma atto di diritto internazionale privato, che
prescrive che la legge regolatrice i rapporti
(obblighi) derivanti dal trust dovrà essere scelta
tra quei paese che riconoscono tale figura giuridica
e tuttavia sarà assoggettato alla legge dello Stato
in cui è istituito. La riconoscibilità in Italia e
la rispettiva rilevanza dell’istituto del trust
istituito all’estero e riguardante soggetti e beni
riferibili ad un paese dove l’istituto sia normato,
pur mancando una disciplina nazionale della materia,
è pacifico e pertanto vengono riconosciuti gli
effetti del trust che possiede le caratteristiche
minime di cui all’art. 2 della Convenzione.
Si
definisce invece un trust interno quando i suoi
elementi oggettivi e soggettivi sono radicati in
Italia e assoggettati ad una legge straniera, unico
elemento di estraneità dell’istituto; in pratica
laddove venga istituito un trust in Italia da
soggetti ivi residenti, su beni localizzati in
Italia, a favore di beneficiari residenti in Italia
ed in cui il trustee sia anch'esso residente in
Italia e ivi amministri i beni oggetto di trust
Dottrina ed in parte la giurisprudenza hanno per
lungo tempo acceso il dibattito circa
l’ammissibilità del trust interno sulla base anche
dell’interpretazione dell’art. 13 della Convenzione[10];
a tal proposito, è doveroso, per completezza sia
pure sommaria del quadro ermeneutico concernente il
riconoscimento del trust interno, ricordare i due
temi principali che autorevoli autori hanno
sostenuto contrastanti con l’ammissibilità nel
nostro ordinamento giuridico del suddetto istituto:
il numerus clausus dei diritti reali e l’unitarietà
patrimoniale ex art. 2740 c.c.[11]
La
querelle sembra ormai superata stante l’indirizzo
ermeneutico maggioritario delle pronunce
giurisprudenziali e di parte della dottrina
[12]. A tal riguardo uno studio del Consiglio
Nazionale del Notariato del 10 febbraio 2006 “Il
trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja. Ruolo
e responsabilità del notaio” ha sancito
l’ammissibilità dei trusts interni riconoscendo la
portata dell’art. 13 come “norma di chiusura”
consentendo “ al giudice di non riconoscere il trust
regolato da legge straniera nel caso in cui, pur non
trovando applicazione le norme di salvaguardia
previste agli articoli 15, 16, 18 della Convenzione
stessa, il giudice ritenga ugualmente il trust non
meritevole di riconoscimento in quanto realizzi un
"abuso di diritto", venga utilizzato "in frode alla
legge", o comunque realizzi effetti valutati dal
giudice ripugnanti all'ordinamento in cui dovrebbe
essere riconosciuto[13]
.
L’art 13 non dispone affatto “un divieto di
riconoscimento di un trust che presenti quelle
determinate caratteristiche, bensì una facoltà di
diniego del riconoscimento”[14]
Si
ritiene dunque che il problema posto dall’art 13
della Convenzione de L’Aja riguardi “ in
particolare, (…) la meritevolezza e non contrarietà
ai principi dell'ordinamento della "causa" del
trust. Infatti con la ratifica della Convenzione si
è espressamente riconosciuta la "causa astratta" di
tale istituto, mentre invece è necessario che il
giudice valuti quella concreta in relazione alla
meritevolezza degli interessi del singolo negozio
posto di volta in volta al suo esame”[15].
Dunque le parti possono scegliere liberamente e
legittimamente la legge regolatrice che prevede
l’istituto del trust (anche trust interni) ai sensi
dell’art. 6 e lo Stato cha ha ratificato la
Convenzione ha l’obbligo di riconoscerne gli effetti
come previsto dall’ 11 e ss. della stessa
Convenzione purché i suoi effetti non contrastino
con norme inderogabili o di applicazione della lex
fori (artt. 15, 16 e 18), né sia “sham”
(falso/simulato) e quindi inefficace per il sistema
giuridico.
Ebbene la valutazione del trust interno ai fini del
suo riconoscimento dovrà riguardare “la liceità in
concreto dello strumento prescelto, per vedere se
con la sua adozione ci si sia proposti di derogare a
norme imperative ed a principi generali”[16];
insomma l’Autorità Giudiziaria dovrà sindacare la
meritevolezza degli interessi di cui è portatore il
trust non soffermandosi al solo scopo indicato ma
all’analisi del programma negoziale prefissato dal
disponente al momento dell’atto istitutivo.
Siffatta interpretazione legittima a parere di
autorevole dottrina l’applicazione di una legge
straniera ad un rapporto pacificamente nazionale[17]
.
La
giurisprudenza infine non sembra aver posto alcun
dubbio circa l’ammissibilità dei trust
autodichiarati (coincidenza tra disponente e trustee)[18]
con riferimento anche alla trascrivibilità di beni
immobili nei Registri Immobiliari[19];
a tal riguardo si rileva che l’art 2 della
Convenzione non menziona una esclusione, sia pure
astrattamente, di coincidenza di soggetti tra
disponente e trustee, al più, si dovrà eventualmente
far attenzione se tale tipologia sia consentita
dalla legge regolatrice.
3. Il caso ed alcuni questioni preliminari
Non vi è dubbio che sino ad oggi, l’attenzione
giurisprudenziale concernente il riconoscimento del
trust interno e la valorizzazione del suo maggiore
effetto “la segregazione del patrimonio”, si è
maggiormente concentrata nei procedimenti esecutivi,
che hanno potuto affrontare il tema
dell’ammissibilità dell’istituto, sia dal punto di
vista teorico che pratico. Quest’ultimo aspetto
riguarda evidentemente le azioni esecutive compiute
nei confronti del patrimonio conferito in trust,
proprio come l’ordinanza del Tribunale di Reggio
Emilia emanata dal Giudice delle Esecuzioni il
14/03/2011.
Il
provvedimento è complesso ma ben strutturato nelle
sue principali articolazioni in ordine alla
motivazione con cui il giudice, con riferimento alla
“causa” del negozio istitutivo di un trust interno
autodichiarato (coincidenza soggettiva tra
disponente e trustee), lo ritiene non meritevole di
tutela.
Per comprendere l’interpretazione della decisione
del giudice è necessaria una sommaria esposizione
dei fatti.
Un
creditore munito di titolo esecutivo (decreto
ingiunitivo) < Sempronio> agiva nei confronti di una
impresa <Alfa> per recuperare il suo credito
attraverso un pignoramento presso terzi ex art. 543
c.p.c. notificato in data 22/12/2010.
Il
debitor debitoris, la società s.r.l. <Beta>, resa
la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. precisava
altresì che la società sua creditrice risultava
cancellata dal R.I. e che aveva ricevuto richiesta
di pagamento da parte del trustee del trust Alfa.
Il trustee del trust Alfa (Tizio) dunque faceva
ricorso di opposizione all’esecuzione con istanza di
sospensione cautelare, contestando il diritto del
creditore Sempronio di procedere all’esecuzione
forzata sostenendo di subire un pregiudizio, posto
che la procedura esecutiva avrebbe colpito un
credito “asseritamente” trasferito al trustee il
02/08/2011, dunque anteriormente alla data della
notifica del pignoramento.
Cosa era accaduto dunque?
La
società Alfa posta in liquidazione, in persona del
liquidatore Tizio, con atto del 26/07/2010 aveva
istituito un trust “al fine di realizzare nel modo
più efficace la conservazione del proprio valore a
tutela degli interessi dei suoi creditori e dei suoi
soci”; un trust nel quale era confluito l’intero
patrimonio della società sia attivo che passivo.
Trustee del trust era stato nominato il liquidatore
della società e protector nonché beneficiario finale
uno dei due soci della società Alfa .
Il
14/09/2010 il liquidatore presentava domanda di
cancellazione dal R.I. la cui iscrizione nel R.I.
avviene il 24/09/2010.
Dunque trattandosi di un procedimento esecutivo
(specificatamente di un opposizione ad un
pignoramento presso terzi con relativa istanza
cautelare di sospensione) è basilare, sia pure forse
ripetitivo, sottolineare come la segregazione del
patrimonio conferito in trust valido, produce il
tipico effetto dell’intangibilità del patrimonio e
non può essere oggetto di espropriazione da parte
dei creditori personali del trustee né evidentemente
del settlor.
Fondamentalmente il tribunale emiliano analizzando
l’atto istitutivo del trust, focalizza la sua
valutazione sulla meritevolezza di tutela dello
scopo prefissato dal disponente e conseguentemente
sul concreto programma negoziale che in definitiva
si rivelerà, per il giudice, inconsistente. Il
giudice tuttavia compenserà le spese per la
soccombenza di entrambe le parti.
Preliminarmente vale la pena soffermarsi sulla
legittimazione processuale dell’opponente nel caso
de quo, chiarendo inequivocabilmente come, non solo
il trust non sia legittimato ad esperire l’azione
giudiziale ex art. 615 c.p.c., posto che non è il
debitore esecutato (l’azione esecutiva è diretta nei
confronti della società Alfa), ma come sia
concettualmente errato far riferimento negli atti
difensivi dell’opponente al “trust Alfa in nome del
trustee” ipotizzando in tal guisa il trust come
“ente autonomo a se stante”, ovvero un’entità
giuridicamente rilevante.
Come rileva attenta ed autorevole dottrina, si
ritiene che “il trust sul piano processuale, inteso
come “rapporto” ovvero come “fondo segregato” nel
patrimonio del trustee, non possa assumere una
propria soggettività autonoma, così da giungere a
qualificare il trustee come il suo “legale
rappresentante”. Piuttosto, si deve fare riferimento
al vincolo di destinazione gravante sul trustee
quale“proprietario” (o comunque amministratore) dei
beni in trust. La segregazione patrimoniale tipica
del trust, infatti, comporta l’imposizione di un
vincolo di destinazione avente efficacia reale, che
determina l’istituzione, in capo ad un unico
soggetto (il trustee) di più patrimoni distinti e
separati fra loro, ciascuno avente una propria
destinazione. In quest’ottica, quindi, il trustee
agirà e sarà citato in giudizio, nelle controversie
relative al trust, non in quanto “legale
rappresentante[20]”ma
evidentemente nella sua qualità di trustee di un
determinato trust.
Il
tema della soggettività del trust in realtà se è
pacificamente risolto dalla dottrina civilistica e
comparatistica, sembra ritornare al centro
dell’attenzione a causa di provvedimenti
legislativi in ambiti specifici come il d.lgs n.
917/86 ovvero T.U.I.R , in cui sembra ravvisarsi in
tale istituto un soggetto giuridico autonomo[21]
(ma ambiguo è anche il tenore letterale del d.lgs
n.231/07).
A
parere dello scrivente è condivisibile l’opinione di
chi ritiene che la soggettività tributaria non
configuri comunque un “entificazione” del trust, in
quanto rimane ferma la distinzione tra capacità
contributiva e capacità giuridica di diritto comune,
ancorché l’imposta possa essere imputata con
disposizioni legislative oltre a soggetti di diritto
anche ad altre “entità che pur se privi della
capacità di diritto comune, vengono elevate a centri
di imputazione dell’obbligazione d’imposta in chiave
di risoluzione di problemi connessi ad una
costituzionalmente corretta imputazione delle
manifestazioni della capacità contributiva ”[22]
.
4. Il programma negoziale, la causa concreta ed il
trust sham
L’ordinanza in parola, può essere schematicamente
suddivisa in due punti essenziali.
1)
La valutazione del programma negoziale del
disponente: la causa concreta del trust
Dunque chiarito che il trustee non può assumere la
posizione processuale prevista dall’art. 615 c.p.c.
(debitore esecutato), ma quella prevista ex art. 619
c.p.c. (opposizione di terzi), occorre verificare se
l’atto istitutivo è portatore di interessi
meritevoli di tutela per il nostro ordinamento
giuridico. Un’analisi che non dovrà fermarsi
all’enunciazione dello scopo (definito nel nostro
caso “liquidatorio”), ma dovrà essere esteso al
programma negoziale prefissato dal disponente
“rispettando il principio di autonomia negoziale e
verificando se la legge regolatrice prescelta è in
contrasto con l’ordinamento giuridico interno o
utilizzata in frode alla legge nazionale[23]”.
Nel caso de quo il programma negoziale espresso
dalla disponente società Alfa nell’atto istitutivo
era quello di realizzare “ uno strumento
liquidatorio al fine di operare la liquidazione in
modo più ordinato ed efficace realizzando e
garantendo la conservazione del valore dell’impresa,
in funzione del miglior realizzo nell’interesse dei
creditori sociali e dei soci”. Un trust, definito
dal tribunale emiliano, “puramente liquidatorio che
non si accompagna ad alcuna iniziativa di
salvataggio di impresa in crisi ”.
Le
finalità che la disponente società Alfa persegue
sono dettagliate nell’atto di trust e devono essere
sottoposte al vaglio del giudice al fine di
valutarne la meritevolezza secondo i principi del
nostro ordinamento.
Il
sindacato di leicità, dovrà focalizzare quale sia il
valore aggiunto di tale strumento rispetto
all’ordinaria attività posta in essere dal
liquidatore e disciplinato dalle norme del codice
civile; valutare se l’atto istitutivo del trust con
il quale la società Alfa si è spogliata dell’intero
patrimonio, costituisce effettivamente uno strumento
agevolatore delle attività liquidatorie.
Si
rileva dall’atto istitutivo che il liquidatore
della Alfa s.r.l. ha alienato l’intero patrimonio
con i precipui scopi di destinare l’intero
patrimonio al soddisfacimento dei creditori sociali
(clausola 1.1. lett. a dell’atto istitutivo); di
evitare la dispersione dei beni (clausola 1.1. lett.
b); di assicurare la par condicio creditorum
prevenendo la costituzione di diritti di prelazione…
(clausola 1.1. lett. c); di agevolare l'eventuale
commercializzazione del patrimonio, prevenendo
eventuali azioni revocatorie concorsuali (clausola
1.1 lett. d); di agevolare il raggiungimento di
eventuali accordi stragiudiziali di ristrutturazione
dei debiti e/o il risanamento dell’esposizione
debitoria (clausola 1.1. lett. e); di agevolare
l’intervento di un terso finanziatore (clausola 1.1
lett. f).
Declinare in altri termini la causa concreta del
negozio istitutivo di trust, in realtà configura a
parere del giudice, una pedissequa riproposizione
dei fondamentali obiettivi primari che informano i
criteri di svolgimento della liquidazione e dei
principali poteri e doveri dei liquidatori previsti
dagli artt. 2487 ss. c.c.; gli atti necessari per la
conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso
il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,
in funzione del migliore realizzo, nonché il divieto
imposto al liquidatore dalla legge di dissipare il
patrimonio sociale, così come l’alienazione di beni
o diritti sono infatti doveri specifici
dell’attività posta in essere da un liquidatore.
Inoltre l’analisi del tribunale evidenzia come
taluni scopi perseguiti non abbiano alcun ragion
d’essere posto che la par condicio creditorum è
principio giuridico non afferente al caso de quo,
così come lo scopo prefissato di agevolare un
eventuale accordo stragiudiziale non è suffragato da
un reale comportamento concludente in ragione del
fatto che l’attività liquidatoria è stata limitata
ad un brevissimo periodo temprale, “presumibilmente
per far decorrere quanto prima il termine annuale
previsto dall’art. 10 della L.F.”, e pertanto
riflette una condotta antitetica rispetto ad una
reale volontà di programmare un eventuale attività
di ristrutturazione o di concordato con il ceto
creditorio.
Ebbene come rileva autorevole dottrina, il trust
interno è considerato legittimo quando viene
prescelto come strumento residuale, in altri termini
quando con lo strumento del trust si perseguono
interessi non altrimenti perseguibili con gli
ordinari strumenti del diritto civile e deve
rappresentare interessi meritevoli di tutela e non
ripugnanti per il sistema[24].
In
altra recente ordinanza,[25]
il Tribunale di Reggio Emilia, accoglie la
richiesta del trustee di sospensione della procedura
esecutiva promossa da un creditore di una s.a.s.
Ritengo utile citare tale provvedimento in quanto
oltre ad essere emanato dal medesimo giudice,
costituisce, a mio parere, un importante compendio
ermeneutico proposto dalla dottrina e dalla
giurisprudenza italiana nei confronti dell’istituto,
ed offre una attenta analisi concernente il
riconoscimento del trust interno (autodichiarato),
delineando in maniera esaustiva l’oggetto di
indagine a cui è sottoposto un atto istitutivo di
trust: la compatibilità delle finalità che il
disponente ha inteso perseguire con l’istituzione
del trust ed i principi dell’ordinamento giuridico
italiano.
Infatti l’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia
emessa nel 2007 dichiara che è meritevole di tutela
il trust con cui un socio accomandatario di una
s.a.s. – in liquidazione- ha “segregato” il
proprio patrimonio nominandosi trustee, gestendo ed
amministrando i beni conferiti nell’interesse dei
creditori sociali, quest’ultimi beneficiari del
trust. Il disponente dichiara che fine del trust è
quello di “favorire la liquidazione armonica della
società, prevenendo azioni giudiziarie e procedure
concorsuali
Sembrerebbe dunque che il caso affrontato in questa
sede abbia molti punti in comune con l’ordinanza del
2007; tuttavia una fondamentale differenza si
rinviene laddove si ponga in evidenza il quadro
societario al momento dell’atto istitutivo di trust.
Infatti ci troviamo di fronte ad una società in
accomandita semplice, posta in liquidazione mediante
un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.
Tale accordo risulta fondamentale perché il giudice
possa ritenere l’istituzione del trust finalizzato
ad un interesse meritevole di tutela; si dichiara
infatti che lo scopo è “proteggere il patrimonio
per evitare che creditori free-riders, rimasti
estranei all’accordo di ristrutturazione …, possano
costituire diritti di prelazione (ipoteche) o agire
in executivis sui cespiti, facendo naufragare il
negozio concluso con la maggioranza”.
Dunque il programma negoziale di quel trust a
parere del giudice non poteva essere considerato,
sia pure “prima facie” ripugnante per il sistema
giuridico nostrano; costituiva invece un valido
strumento per realizzare un obiettivo che ratione
temporis non era altrimenti realizzabile dagli
usuali strumenti civilistici; ed in questo aspetto
vi è la residualità del trust rispetto agli ordinari
istituti giuridici[26].
Concludendo la disanima delle motivazioni
dell’ordinanza in argomento quindi, dopo questa
breve digressione, ci si chiede allora quale sia il
valore aggiunto del trust Alfa, rispetto
all’ordinaria attività posta in essere dal
liquidatore e disciplinato dalle norme del codice
civile.
In
altri termini, l’atto istitutivo costituisce
effettivamente uno strumento agevolatore delle
attività liquidatorie o piuttosto sottrae il
liquidatore designato agli obblighi previsti dalla
legge?
Evidentemente il Giudice dell’Esecuzione titolare
del caso de quo giunge a completamento del suo
ragionamento, non ritenendo meritevole di tutela un
trust con un siffatto programma negoziale (la c.d.
causa concreta), considerandolo pertanto
insussistente.
2)
Il trust sham e gli indizi per una finalità
recondita
Il
giudice prosegue l’analisi dell’atto istitutivo del
trust focalizzando ora la sua attenzione sui
possibili indizi rivelatori di scopi reconditi
perseguiti con la “costituzione” del trust che si
configurerebbe come strumento atto ad: “ostacolare
le pretese creditorie e dilazionare eventuali
istanze di fallimento della società disponente”;
interessi in altri termini definibili “ripugnanti[27]”.
Il
tribunale infatti elenca una serie di elementi che
inducono a sospettare che il disponente non avesse
alcuna intenzione di realizzare realmente un trust:
la cronologia degli eventi societari occorsi in un
ristrettissimo arco temporale (la messa in
liquidazione della società, la nomina del
liquidatore, l’istituzione del trust e la
cancellazione della società dal R.I); il conflitto
di interessi tra il guardiano del trustee nonché
beneficiario finale (ed originario socio della
disponente Alfa s.r.l.) ed i primi beneficiari del
trust (i creditori della società ai sensi del codice
civile); la carenza assoluta di potere del guardiano
di agire nei confronti del trustee, con la libertà
di quest’ultimo da controlli e responsabilità, così
come la clausola di revoca definita in realtà di
“auotorevoca” da parte del beneficiario finale nei
confronti del guardiano (le due figure, come detto,
sono coincidenti con lo stesso soggetto), per
negligenza, imperizia o imprudenza nella esecuzione
dei suoi obblighi. Infine il diritto ineludibile dei
beneficiari di essere messi a conoscenza
dell’esistenza del trust in loro favore viene messo
in discussione, posto che non vi è traccia alcuna
di tale dovere informativo a carico del trustee[28].
Ebbene, per le ragioni suesposte, si ritiene il
trust carente di una delle tre condizioni, definite
“certezze”[29]
dalla dottrina perché possa ritenersi validamente
istituito un trust, cioè la volontà del disponente
di istituire un trust e pertanto, in conclusione il
giudice considera l’istituzione del trust
“fortemente indiziato” di essere atto simulato (sham
per il diritto anglosassone), tale ritenerlo, in
fraudem creditoris,[30]
e conseguentemente di produrre effetti ripugnanti
per il nostro ordinamento giuridico, così come
d’altra parte, per la stessa legge regolatrice
scelta dal disponente ex art. 6 della Convenzione
(Legge di Jersey).
Assume infine importanza non secondaria, per quanto
sarà più avanti detto, la segnalazione che il
giudice nel caso de quo, provvede a fare al P.M. ai
sensi dell’art. 7 co. 2 della L.F. sulla base del
presunto stato di insolvenza che risulterebbe emerso
nel corso del procedimento civile.
Ergo l’atto istitutivo del trust in argomento, è
strumento inefficace per produrre gli effetti
conseguenti alla sua istituzione ed inidoneo a
contrastare, come preteso dall’opponente, il diritto
del creditore, divenendo strumento per operare al di
fuori dei controlli, anche giudiziali, previsti per
una società posta in liquidazione.
5. Conclusioni
Dunque, il trust "liquidatorio" va condannato sempre
e comunque? A mio parere, il programma negoziale di
un trust avente fini liquidatori è strumento che può
ben esistere entro un alveo nel quale può essere
considerato efficiente ed efficace, nonché
meritevole di tutela e non fraudolento.
Insomma uno strumento idoneo ad organizzare
professionalmente e correttamente la liquidazione
dei beni di un impresa nell’interesse dei creditori
e della società stessa debitrice, cercando di
perseguire una certa continuità aziendale, in
presenza ad esempio di un accordo di
ristrutturazione (Tribunale di Reggio Emilia ord.
14/05/2007, Est. G. Fanticini).
La
giurisprudenza italiana ha affrontato negli ultimi
anni ulteriori casi di trust a scopo liquidatorio[31],
confermando sostanzialmente il limite invalicabile
dei principi inderogabili di diritto interno così
come sancito dall’art.15 della Convenzione de L’Aja,
tra cui la protezione dei creditori in caso di
insolvibilità .
A
tal proposito il tribunale ambrosiano ha
recentemente applicato tale norma ad un trust
istituito da un imprenditore insolvente statuendo
che è illecito sin dall'origine e quindi nullo, in
quanto strumento per eludere l'applicazione delle
norme imperative che presiedono alla liquidazione
concorsuale, in violazione in particolare degli
artt. 13 e 15, lett. e) della Convenzione.
Tuttavia nel caso invece di un trust liquidatorio
istituito da un imprenditore disponente solvibile, i
giudici milanesi hanno ritenuto, sia pure obiter
dictum, che il trust possa essere validamente
costituito sempre “che persegua per conto del
disponente in bonis finalità di tutela dei creditori
quali beneficiari del trust”; tale affermazione
trova il limite nella dichiarazione di fallimento
sopraggiunto, che si configura pertanto come causa
sopravventa di scioglimento dell’atto istitutivo,
analogicamente a quanto previsto dall’art. 78 della
L.F. ovvero per i giudici milanesi, sanzionabile
come nullità sopravvenuta[32].
Tale interpretazione non appare pienamente
condivisibile da alcuni autori[33]
ed appare discutibile, posto che la legge
fallimentare non regolamenta alcuna disposizione in
forza della quale l’intervenuta declaratoria di
fallimento possa incidere sulla validità degli atti
giuridici posti in essere dall’imprenditore nel
periodo precedente al suo fallimento, potendosi
semmai, qualora vi siano i presupposti, renderli
inefficaci attraverso l’actio pauliana (art. 2901
c.c.) o l’azione revocatoria previsto dal R.D. del
16/03/1942 n. 267 (art. 64 o art. 67 a seconda che
si ritenga l’atto dispositivo dei beni conferiti nel
trust a titolo gratuito od oneroso).
Orbene in conclusione appare inconfutabile il
diffuso consenso che il trust, quale strumento di
autonomia privata, sta incontrando in questi ultimi
anni nell’applicazione pratica, non solo, come già
detto nell’incipit della trattazione, del diritto
commerciale o fallimentare, come nel caso de quo,
ma anche in ambito più prettamente finanziario o
nella vita sociale e familiare; e tuttavia è spesso
la giurisprudenza sia a dirimere contrasti
ermeneutici, sui quali la dottrina sovente si è
divisa, sia a delineare il perimetro giuridico
all’interno del quale il trust interno, ormai
conformemente ammesso dalla stessa giurisprudenza, è
meritevole di tutela nella sua applicazione
operativa.
I
tempi ormai possono ritenersi maturi perché anche la
legislazione italiana possa dotarsi di una
disciplina interna che preveda il riconoscimento
giuridico del trust quale fattispecie giuridica[34],
evitando in tal modo di dover ricorrere a norme ed
istituti giuridici succedanei, per estenderne
analogicamente il suo riconoscimento, che spesso
hanno contribuito solo a stimolare interessanti
dibattiti dottrinari.
Il
pensiero corre alla novella legislativa del 01 marzo
2006 “ art. 2645 ter c.c”, che se ha suscitato
iniziale entusiasmo[35],
in realtà è la manifestazione di una tecnica
legislativa, frutto di un compromesso che come
spesso accade alla nostra legislazione soprattutto
negli ultimi anni, aumenta quel processo di
polverizzazione normativa, lungi dall’idea di una
regolamentazione delle fattispecie giuridiche in
modo sistematico.
[1]
Trust è un sostantivo inglese che vuo dire
letteralmente “fiducia”; in sostanza
affidamento riposto da un soggetto(settlor)
verso altro soggetto (trustee) .
[2]
Molte leggi sul trust (come ad esempio le
leggi di Jersey e di Malta) impongono, a
indipendentemente dalla natura dei beni che
il settlor trasferisce nel trust, l’atto
istitutivo debba avere la forma scritta,
altrimenti sarebbe viziato da nullità
[3]“Regola
generale è che il disponente non abbia
azione contro il trustee in caso di
inadempimento da parte di quest’ultima, alle
disposizioni dell’atto istitutivo del
trustee”, M. LUPOI I trust in diritto
civile, relazione al Corso Superiore della
Magistratura, Roma 03/07/2003; La violazione
da parte del trustee dei suoi obblighi viene
chiamata “breach of trust”; il trustee è
infatti responsabile di qualsiasi atto che
causi un danno patrimoniale ai beneficiari (M.LUPOI,
I trust in diritto civile, relazione al
Corso del Consiglio Superiore della
Magistratura “I regimi dei patrimoni
separati: dai trusts ai nuovi modelli di
segregazione dei beni”, Roma, 3 luglio 2003,
disponibile sul sito Internet http://appinter.csm.it/incontri/relaz/9029.pdf
[4]
A tale tipologia si contrappone l’implied
trust, quando cioè il disponente non
chiarisce l’intenzione di costituire un
trust ed è necessario far ricorso
all’interpretazione della sua volontà
attraverso la documentazione o i suoi
comportamenti per dichiararne la sussistenz.
Tuttavia le tipologie di trust sono varie,
le principali sono: la dichiarazione
unilaterale di trust, i trust di scopo ed i
trust con beneficiari, i trust con scopo di
pubblico interesse (charitable trust), i
trust fissi ed i trust discrezionali. A tal
proposito secondo parte della dottirna (M.
LUPOI, I trust nel diritto civile, Torino
2004, pag 274) rileva che è giusto che si
parli dei trust usando il plurale: Si
evindenzia che in tal modo “ il polimorfismo
dell’istituto quale appare nella prassi
negoziale e serve altresì a porre in luce
l’inesistenza di una dimensione sistematica
all’interno degli oridinamentio di commonn
law, ove il modello inglese è stato soggetto
a varie modificazioni fuori
dell’Inghilterra, non accolte nella terra di
origine, o voceversa ha visto sviluppi in
Inghilterra che non sempre sono stati
recepiti negli altri ordinamenti”dal sito
www.il-trust-in-italia.it
dell’associazione “ Il trust in Italia”.
Tuttavia in questa sede occupandoci
dell’ammissibilità dell’istituto nel nostro
ordinamento si userà il singolare non
dimenticando di sottolineare come la stessa
Convenzione de L’Aja individui all’art. 2 un
trust c.d. “amorfo” o “shapless”come
definito dalla dottrina (LUPOI, I trust nel
diritto civile, Torino, 2004, pag. 258)
[5]
L'Italia è stato il secondo paese a
ratificare la Convenzione dopo il Regno
Unito
[6]
In realtà nei sistemi di common law esistono
anche trust legali e giudiziali, ove la
legge o il giudice possono in alcuni casi
richiedere coattivamente la costituzione di
un trust (rispettivamente oper legis o
constructive trust).
[7]
L’art. 7 della Convenzione de L’Aja preve
anche la circostanza che non sia stata
scelta alcuna legge, rimandando alla
previsione del collegamento più stretto tra
il trust e la lex eligenda come il luogo di
amministrazione del trust designato dal
disponente; la ubicazione dei beni in trust;
la residenza o domicilio del trustee; lo
scopo del trust e al luogo ove esso deve
essere realizzato.
[8]
A tal proposito l’art 4 della Convenzione
recita : La Convenzione non si applica alle
questioni preliminari relative alla validità
dei testamenti o di altri atti giuridici in
virtù dei quali dei beni sono trasferiti al
trustee ; così come il successivo art. 18
dispone che” Le disposizioni della
Convenzione possono essere disattese qualora
la loro applicazione sia manifestamente
contraria all’ordine pubblico”.
[9]
Art. 11 Convenzione de L’Aja : “ Un trust
istituito in conformità alla legge
determinata in base al capitolo precedente
sarà riconosciuto come trust.
Tale riconoscimento implica, quanto meno,
che i beni in trust rimangano distinti dal
patrimonio personale del trustee, che il
trustee abbia la capacità di agire ed essere
convenuto in giudizio, di comparire, in
qualità di trustee, davanti a notai o altre
persone che rappresentino un’autorità
pubblica.
Nella misura in cui la legge applicabile lo
richieda o lo preveda, tale riconoscimento
implica in particolare: che i creditori
personali del trustee non possano rivalersi
sui beni in trust; che i beni in trust siano
segregati(8)
rispetto al patrimonio del trustee in caso
di insolvenza di quest’ultimo o di suo
fallimento; che i beni in trust non
rientrano nel regime matrimoniale o nella
successione del trustee; che la
rivendicazione(9)
dei beni in trust sia permessa nella misura
in cui il trustee, violando le obbligazioni
risultanti dal trust, abbia confuso i beni
in trust con i propri o ne abbia disposto.
Tuttavia, i diritti ed obblighi di un terzo
possessore dei beni sono disciplinati dalla
legge applicabile in base alle norme di
conflitto del foro”.
[10] In tal senso ( a favore vedi) LUPOI,
Il Trust, Milano 2001; Luzzatto , "Legge
applicabile" e "riconoscimento" di trusts
secondo la Convenzione dell'Aja , cit.,
spec. p. 16 Contra RESCIGNO, Notazioni a
chiusura di un seminario sul trust, in
Europa e dir. Priv., 1998, pag. 447;
Castronovo, Il trust e “sostiene Lupoi”, in
Europa e Dir. Priv. 1998, pag. 451; dello
stesso autore, Trust e diritto civile
italiano, in Vita notarile, 1998, pag.1323;
GAZZONI Tentativo dell’impossibile
(Osservazioni di un giurista “non vivente”
su trust e trascrizione), in Rivista del
notariato 2001il quale ha manifestato la sua
contrarietà ai trusts interni posto che
privi del carattere di internazionalità e
conseguentemente la clausola del trust
interno che prevede l'applicazione della
legge straniera dovrebbe essere ritenuta
nulla per impossibilità dell'oggetto ed
applicarsi invece la legge italiana quale
lex fori ; GAZZONI, Il cammello, il leone,
il fanciullo e la trascrizione del trust, in
Rivista del Notariato, 2002, I, pag. 1107;
A.GAMBARO, Un argomento a due gobbe in tema
di trascrizioni del trustee in base alla XV
Convenzione dell’Aja, in Rivista di Diritto
Civile, 2002, II, pag. 919
[11] MARICONDA, Contrastanti decisioni
sul trust interno: nuovi interventi a favore
ma sono nettamente prevalenti gli argomenti
contro l’ammissibilità, in Corriere
Giuridico, 2004, n. 1, pag. 91commento alla
sentenza fondamentale del Tribunale di
Bologna 01/0/10/2003, n.4545 .
Ai sensi dell’art 2740 c.c. “ Il debitore
risponde dell’adempimento delle obbligazioni
con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le
limitazioni della responsabilità non sono
ammesse se non nei casi stabiliti dalla
legge.
Ebbene ancorché la dottrina sia
sostanzialmente ferma sulle proprie
rispettive posizioni, la tesi sfavorevole al
riconoscimento del trust interno, è stata
sostanzialmente caducata dalla
giurisprudenza. Il provvedimento del
tribunale felsineo ha addotto plurime
motivazioni al proprio decisum; giova in
questa sede ricordare ad esempio la teoria
del Prof. Lupoi secondo cui in realtà il
trustee ancorché proprietario pieno ed
esclusivo amministra e gestisce i beni
perseguendo obbligatoriamente lo scopo
predisposto dal disponente; una proprietà
definita “qualificata o finalizzata” che
pertanto esula dal concetto tradizionale di
patrimonio a cui si riferisce l’art. 2740
c.c. Una “proprietà” introdotta dagli artt.
2 e 11 della Convenzione (che scardinerebbe
il principio del numerus clausus dei diritti
reali) che si aggiunge ad altre fattispecie
previste dal nostro codice quali quella
prevista dall’art 1707 c.c. o quella che si
configura con l’istituzione del fondo
patrimoniale o piuttosto quelle istituite
con gli artt. 2447 bis e ss. c.c.
(patrimonio dedicati ad uno specifico
affare).
L’art 2740 c.c. ritiene dunque il tribunale
bolognese, già da tempo non costituisce più
un principio inderogabile nel nostro
ordinamento e a tal proposito cita ancora
gli artt. 490, 1881 , 1923 c.c., così come
il previgente art. 3 legge 23/3/1983 n.77
(sui fondi comuni di investimento
immobiliare, ora abrogato), art. 22 D.lgs.
24/2/1998 n. 58 (rubricato “Separazione
patrimoniale”), art. 4 D.lgs. 21/4/1993 n.
124 (riformato dalla legge 335/1995,
relativo alla formazione di fondi pensione
con un patrimonio di destinazione, separato
ed autonomo), artt. 3 legge 130/1999 e 13
legge 448/1998, come modificato dalla legge
402/1999, (sulla cartolarizzazione dei
crediti), art. 2 legge 410/2001 (sulla
privatizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico). A tali previsioni normative si
aggiunge anche il nuovo art. 2645 ter c.c.
che prevede l’opponibilità a terzi , a
determinate condizioni (trascrizione, durata
e forma) di un vincolo di destinazione
posto ad immobili e mobili registrati
attraverso anche atti atipici (ex art 1322
c.c.), purchè abbiano come socpo la
realizzazioni di interessi meritevoli di
tutela riferibili a persone fisiche (tout
court) a pubbliche amministrazioni o altri
enti.
Rilevano attenti interpreti come “la riserva
di legge prevista dal comma 2° dell’art.
2740 cod. civ. – già derogata da
innumerevoli normative speciali – è stata
definitivamente svuotata di significato
dall’art. 2645-ter”, Giovanni Fanticini, I
TRUST IN DIRITTO CIVILE, – I c.d. patrimoni
di scopo: fondo patrimoniale, patrimonio
destinato a uno specifico affare e “trust”
tra diritto interno e modelli stranieri,
Consiglio Superiore della Magistratura,
Roma, 11-13 ottobre 2010; nello stessa
relazione l’Autore rileva come anche dal
punto di vista del principio del numerus
clausus dei diritti reali la nuova norma
permetterebbe la costituzione di “servitù
personali” attribuendo al fondo, con
opponibilità erga omnes (anche ai successivi
acquirenti del fondo servente) derivante
dalla trascrizione, un vincolo di
destinazione (perso od onere) per l’utilità
di un soggetto che non sia il “diverso
proprietario di un altro fondo”
[12] BUSANI, “ I notai ammettono il
trust interno” Il sole 24 ore 23/02/2006; M.
Lupoi , Introduzione ai trusts , Milano,
1994, p. 148 ss. Lo stesso autore osservava
che l'art. 13 della Convenzione può essere
applicato dal giudice quando, ad esempio, la
particolare configurazione di uno specifico
trust renda non esperibile l'azione
revocatoria per la difficoltà di individuare
il giusto convenuto: M. Lupoi, Lettera a un
notaio conoscitore dei trusts , in RN ,
2001; Ex multis Trib. Bologna, 1 ottobre
2003, in Trusts e Attività Fiduciarie, 2004,
pag.67, statuisce che non può essere
ritenuto invalido ex se per carenza di
elementi di estraneità..., né per il suo
contrasto con norme inderogabili o di
applicazione necessaria o dì ordine
pubblico..., l'unica possibile e ragionevole
soluzione ermeneutica ...è quella, appunto,
di considerare la disposizione come una
"norma di chiusura della Convenzione”;;
Trib. Brescia, 12 ottobre 2004, n. 4185,
cit.: "(il riconoscimento) dovrà essere
negato solo in mancanza di qualsiasi
ragionevole e legittima giustificazione del
ricorso all'istituto "; Corte di Cassazione,
IV sez penale, 18 dicembre 2004, n. 48708 in
www.il-trust-in-italia.it, Tribunale di
Trento – Sezione distaccata di Cavalese,
decreto 20/7/2004, in Trusts e Attività
Fiduciarie, 2004, pag. 574; Tribunale di
Reggio Emilia 14 maggio 2007 – Est. G.
Fanticini, in
www.ilcaso.it.
[13] Il capitolo IV della Convenzione de
L’Aja rubricato - Disposizioni generali
dispone all’art. 15 che “La Convenzione non
costituisce ostacolo all’applicazione delle
disposizioni della legge designata dalle
norme del foro sul conflitto di leggi quando
con un atto volontario non si possa derogare
ad esse, in particolare nelle seguenti
materie:a) protezione dei minori e degli
incapaci;b) effetti personali e patrimoniali
del matrimonio; c) testamenti e devoluzione
ereditaria, in particolare la successione
necessaria; trasferimento della proprietà e
le garanzie reali; c) protezione dei
creditori in caso di insolvenza; d)
protezione dei terzi in buona fede. Qualora
le disposizioni del precedente paragrafo
siano di ostacolo al riconoscimento del
trust, il giudice cercherà di attuare gli
scopi del trust in altro modo”; al
successivo art. 16 “La Convenzione non
pregiudica l’applicazione di quelle norme
della legge del foro la cui applicazione si
impone anche alle situazioni internazionali
qualunque sia la legge designata dalle norme
di conflitto. In via eccezionale si può
attribuire efficacia alle norme di un altro
Stato il quale presenti un collegamento
sufficientemente stretto con l’oggetto della
controversia. Ogni Stato contraente potrà
dichiarare, con riserva, di non voler
applicare la disposizione del secondo comma
del presente articolo”. Per l’art 18 vd nota
8.
[14] Tribunale di Venezia 4 gennaio
2005, in Trusts e Attività Fiduciarie, 2005,
pag. 245
[15] CORAPI, Sul trust interno
autodichiarato , Banca, borsa e titoli di
credito, 6, 2010, pag. 801 e ss.
[16] Tribunale di Trieste del 23
settembre 2005, in Trusts e Attività
Fiduciarie, 2006,83
[17] CARBONE, Autonomia privata, scelta
della legge regolatrice del trust e
ricnoscimento dei suoi effetti nella
Convenzione de L’Aja, in Trust e Attività
Fiduciarie, 2000, 145
[18] Ex multis: Tribunale di Milano
16/06/2009, n. 6386/09 in www.ilcaso.it;
Tribunale di Orbetello 15/07/2008; Trib.
Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in Giur.
merito, 2008,3; Tribunale di Parma
21/10/2003, in Trusts e attività fiduciarie,
2004, pag.73.
[19] Contra Trib. Napoli, 1 ottobre
2003, in Giur. merito, 2004, 74.
Giova ricordare a proposito
dell’ammissibilità della trascrizione oltre
alla giurisprudenza già citata favorevole al
trust interno e autodichiarato ai sensi
anche dell’artt. 2645 ter c.c. e 2647 c.c
(richiamando in questo caso l’analogia con
il fondo patrimoniale), anche l’art 12
della Convenzione de L’Aja che legittima il
trustee a richiedere la trascrizione. La
norma infatti recita : “ Il trustee che
desidera registrare beni mobili o immobili o
i titoli relativi a tali beni, sarà
abilitato a richiedere l'iscrizione nella
sua qualità di trustee o in qualsiasi altro
modo che riveli l'esistenza del trust, a
meno che ciò sia vietato dalla legge dello
Stato nella quale la registrazione deve aver
luogo ovvero incompatibile con essa la
trascrizione”.Ex multis: Tribunale di
Cagliari del 4 agosto 2008, CORAPI, Sul
trust interno auto dichiarato, Banca Borsa e
titoli di Credito, 6, 2010
[20] LUPOI, Profili processuali del
trust, in Trusts ed attività fiduciarie,
marzo 2009
[21] Art. 73, co.1 .T.U.I.R –Soggetti
passivi- Sono soggetti all'imposta sul
reddito delle società': a) le società per
azioni e in accomandita per azioni, le
società' a responsabilità' limitata, le
società' cooperative e le società' di mutua
assicurazione, nonché le società europee di
cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le
società' cooperative europee di cui al
regolamento (CE) n.1435/2003 residenti nel
territorio dello Stato; b) gli enti pubblici
e privati diversi dalle società', nonché' i
trust, residenti nel territorio dello Stato,
che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali; c) gli
enti pubblici e privati diversi dalle
società', nonché' i trust, residenti nel
territorio dello Stato, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attività' commerciali; d) le società' e
gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con
o senza personalità giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato. Il successivo
comma 2 recita tra l’altro….Nei casi in cui
i beneficiari del trust siano individuati, i
redditi conseguiti dal trust sono imputati
in ogni caso ai beneficiari in proporzione
alla quota di partecipazione individuata
nell'atto di costituzione del trust o in
altri documenti successivi ovvero, in
mancanza, in parti uguali.
[22] CASTALDI, Il Trust, tra
soggettività e trasparenza, in Dialoghi dir.
Trib. , 2007.L’autore sottolinea , “la
peculiare (e autonoma) funzione spiegata dai
processi di soggettivazione in materia
tributaria”, rispetto ad altre ambiti del
diritto comune quale quello civilistico
Sul tema è intervenuta anche l’Agenzia delle
Entrate con alcune sue circolari ( la n.
48/E del 06/08/2007 e tra le più recenti la
n. 61/E del 27/12/2010) in cui risolve i
dubbi ermeneutici emersi dal dato letterale
del testo normativo a favore del
riconoscimento al trust di autonoma
soggettività tributaria, salvo che (ex art
73, co. 2 TUIR), nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i
redditi conseguiti dal trust sono imputati
in ogni caso ai beneficiari.
A tal proposito si deve infine segnalare il
principio sancito dalla Corte di Cassazione
a Sezione Unite in cui viene affermato che
le circolari con cui l’Agenzia delle Entrate
interpreta le norme tributarie si limitano
ad esprimere un parere dell’Amministrazione,
non vincolante, pur autorevole. (Corte di
Cassazione SS.UU. 02/11/2007 n. 23031, in
Guida al Diritto 2007 n. 48, pag. 50, con
nota di STRAZZULLA) ; conformemente
all’indirizzo ermeneutico dei giudici di
legittimità, Commissione Tributaria
Provinciale di Firenze, sentenza del
12/02/2009 n. 30 in cui i giudici tributari
disattendono le motivazione
dell’Amministrazione finanziaria basate
sulle relative circolari ed accolgono un
ricorso avverso un avviso di liquidazione
dell’Agenzia delle Entrate di Empoli che,
con riferimento ad una registrazione
dell’atto di istituzione di trust (avente
ad oggetto beni immobili), disponeva il
pagamento delle imposte di donazione, nonché
di registro, ipotecaria e catastale in
misura proporzionale anziché delle sole
imposte di registro, ipotecaria e catastale
in misura fissa così come sostenuto dalla
ricorrente.
[23] Tribunale di Trieste - decreto del
23 settembre 2005, in Guida al Diritto,
2005, n. 41, pag. 57. La causa del negozio
istitutivo di trust è il programma della
segregazione di una o più posizioni
soggettive o di un complesso di posizioni
soggettive unitariamente considerato (beni
in trust) affidate al trustee per la tutela
di interessi che l’ordinamento ritiene
meritevoli di tutela (scopo del trust),
Lupoi, Trusts, Giuffré, 2000, 615; sempre in
materia di scopo dell’atto istitutivo cfr.:
De Nova, Trust: negozio istitutivo e negozi
dispositivi in Trusts ed Attività
fiduciarie,2000,162.
[24] LUPOI, Trust, Milano, 1997
[25] Tribunale di Reggio Emilia
ordinanza del 14 maggio 2007 – Est. G.
Fanticini, in
www.ilcaso.it
[26] L’art 182 bis è stato inserito nel
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge
fallimentare) dall’art.2, co. 1, lett. l),
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazione nella L. 14 maggio 2005, n. 80
e successivamente sostituito dall’art 16, co.
4 d.lgs 12 settembre 2007, n. 169.
La norma che disciplina gli accordi di
ristrutturazione, introduce uno strumento
più flessibile rispetto al concordato
preventivo ed originariamente,
contrariamente a quest’ultimo, non
prevedeva il blocco delle azioni esecutive
e delle acquisizioni dei diritti di
prelazione da parte di terzi, introdotto con
il d.lgs n.169/07
[27] Tribunale di Reggio Emilia
ordinanza del 14 maggio 2007 – Est. G.
Fanticini, in
www.ilcaso.it, “Il trust è sham
(fasullo, simulato e, per il diritto
anglosassone, nullo e inefficace) quando il
trustee agisce solo al fine di soddisfare lo
scopo reale (ad esempio, limitandosi a
tenere occultato il patrimonio del
disponente ai suoi creditori e
disinteressandosi dei beneficiari ai quali
dovrebbe invece corrispondere un
mantenimento; cfr., High Court of Justice of
England and Wales – Chancery Division,
sentenza 10/6/1994, Midland Bank Plc v.
Wyatt, in Trusts e Attività Fiduciarie,
2003, pag. 299; High Court of Justice of
England and Wales – Family Division,
sentenza 3/12/2004, Minwalla v. Minwalla, in
Trusts e Attività Fiduciarie, 2006, pag.
273, nella quale il Giudice ha statuito che
“affinché un trust sia sham non è necessaria
un’intesa fra disponente e trustee, ma è
sufficiente che il disponente non avesse la
minima intenzione di seguire le norme sui
trust e che, nel corso del rapporto, il
trustee sia stato acquiescente nei suoi
confronti
[28] Lupoi, I trust in diritto civile, UTET,
Torino 2004
[29] LUPOI, Istituzioni del diritto dei
trust e degli affidamenti fiduciari,cit., p.
38 e ss.. L’autore sostiene che perché un
trust possa ritenersi validamente istituito
occorre che vi sia la presenza di tre
condizioni, definite “certezze”, che lo
regolino: a) la volontà del disponente; b)
il fondo in trust; c) l’individuazione dei
beneficiari.
[30] A tal proposito si richiama anche
la recente decisione assunta del Tribunale
di Mantova che ha dichiarato la nullità del
trust sottoposto al suo giudizio,
considerandolo in fraudem legis “in quanto
diretto ad eludere le norme imperative che
presiedono alla liquidazione concorsuale”
(Tribunale di Mantova, Ordinanza del
18/04/2011, Dott. A. Gibelli, in
www.ilcaso.it)
[31] In senso favorevole Tribunale di
Parma 03/05/2005 Trusts e Attività
Fiduciarie, 2005, pag. 409, provvedimento
che ha ammesso il trust al fine di garantire
il buon esito di una procedura di concordato
preventivo .
[32] Tribunale di Milano - ordinanza del
16 giugno 2009, in Trusts e Attività
Fiduciarie, 2009, pag.533. A tale
provvedimento seguiranno ulteriori
provvedimenti pronunciati in sede cautelare:
Tribunale di Milano - decreto del 17 luglio
2009, in Trusts e Attività Fiduciarie, 2009,
pag. 649; Tribunale di Milano - ordinanza
del 17 luglio 2009, in Trusts e Attività
Fiduciarie, 2009, pag. 628; Tribunale di
Milano - ordinanza di reclamo del 30 luglio
2009, in Trusts e Attività Fiduciarie, 2010,
pag. 80 (conferma Tribunale di Milano -
ordinanza del 16 giugno 2009)Tribunale di
Milano - ordinanza di reclamo del 22 ottobre
2009, in Trusts e Attività Fiduciarie, 2010,
pag. 77 (conferma Tribunale di Milano -
ordinanza del 17 luglio 2009
[33] MANFEROCE, CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA, I c.d. Patrimoni di
scopo: fondo patrimoniale, patrimonio
destinato a uno specifico affare e “trust”
tra diritto interno e modelli stranieri”,
Roma 11 – 13 ottobre 2010
[34] La Legge comunitaria 2010 all’art.
12 prevede la delega al governo per la
disciplina del “contratto fiduciario”
[35] BUSANI, A sorpresa si fa spazio
anche il trust, Il Sole 24 ore, 04/02/2006
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