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L’art. 9 bis della Legge
386/1990 prevede che il trattario deve inviare al
traente un preavviso di revoca, nel caso di mancato
pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per
difetto di provvista.
Con il preavviso di
revoca il trattario deve comunicare al traente che,
decorso il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza della presentazione del titolo senza che
abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento del
titolo - oltre gli accessori di cui si dirà in
seguito -, il suo nominativo sarà iscritto
nell'archivio di cui all'articolo 10-bis (Archivio
della Centrale d’Allarme Interbancaria) della Legge
n. 386/1990 e che dalla stessa data gli sarà
revocata ogni autorizzazione (per l’intero sistema
bancario e postale) ad emettere assegni.
Con la comunicazione il
traente è invitato a restituire alle banche e agli
uffici postali che li hanno rilasciati, alla
scadenza del sessantesimo giorno e sempre che non
abbia effettuato il pagamento nel termine
concessogli, i moduli di assegno ancora in suo
possesso.
La comunicazione del
preavviso di revoca deve essere effettuata presso il
domicilio scelto dal traente all’atto della
conclusione della convenzione di assegno, entro il
decimo giorno dalla presentazione del titolo al
pagamento, mediante telegramma o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa
la data di spedizione e quella di ricevimento.
L'iscrizione del
nominativo del traente nell'archivio della Centrale
d’Allarme Interbancaria non può aver luogo se non
sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione.
Sulla rigorosità della
prova dell’invio del preavviso si segnala la
sentenza del Tribunale di Bari del 3 aprile 2007:
“Va disposto
l’accoglimento del ricorso d’urgenza diretto a
conseguire l’ordine di cancellazione della
segnalazione alla Centrale d’Allarme Interbancaria
in quanto la richiesta di revoca della suddetta
segnalazione effettuata dall'istituto di credito
interessato mediante dichiarazione resa a verbale
d’udienza dal funzionario delegato della banca,
accompagnata dalla produzione informe di una serie
di e-mail, non tranquillizzano sulla intervenuta
revoca della segnalazione, trattandosi di documenti
che pur avendo un valore indiziario, sono comunque
privi di qualsiasi elemento attestante la loro
effettiva provenienza”.
La tempestività
dell’avviso è ritenuta dalla legge essenziale,
poiché è finalizzata a porre il traente nella
condizione di intervenire e porre rimedio prima che
la revoca abbia effetto.
Gli assegni emessi dal
traente dopo il preavviso di revoca ma prima
dell’iscrizione nell’archivio (quindi anteriormente
alla revoca di sistema) devono essere pagati dal
trattario, nei limiti della provvista eventualmente
ricostituita (così si rileva a contrario dall’art.
9, 4° comma, della Legge n. 386/1990).
La comunicazione si ha
per effettuata ove consti l'impossibilità di
eseguirla presso il domicilio eletto.
Eventuali variazioni del
domicilio eletto devono essere comunicate dal
cliente con una dichiarazione presentata
direttamente alla banca o all'ufficio postale,
ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, o con altro mezzo
concordato dalle parti, di cui sia certa la data di
ricevimento.
La Corte Costituzionale,
con sentenza n. 50 dell’11 febbraio 2011, ha
dichiarato manifestamente inammissibile, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 8-bis e 9-bis
della Legge n. 386/1990 (Nuova disciplina
sanzionatoria degli assegni bancari), nella parte in
cui non prevedono che il procedimento amministrativo
sanzionatorio di cui all'art. 8-bis, nei confronti
del traente che abbia emesso un assegno senza
provvista, debba essere preceduto dalla
comunicazione al medesimo del preavviso di revoca
dell'autorizzazione ad emettere assegni, ai sensi
dell'art. 9-bis, anche nell'ipotesi in cui egli sia
il rappresentante della persona giuridica venuto a
cessare dalle sue funzioni nel periodo intercorrente
tra l'emissione dell'assegno e la scadenza per il
pagamento.
Se la comunicazione non
sia effettuata entro il termine di dieci giorni
dalla data di presentazione del titolo al pagamento,
il trattario (la banca o l’ufficio postale) è
obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente
dopo tale data e fino al giorno successivo alla
comunicazione, anche se manca o è insufficiente la
provvista, nel limite di lire venti milioni (ora €
10329.14) per ogni assegno. |