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Rivista di diritto bancario fondata nel 1998
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Isbn 123456789
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La nuda prelazione
ipotecaria nel nuovo procedimento di accertamento del
passivo
4
ottobre 2011
Si riproduce
per gentile concessione di Ipsoa Gruppo Wolters
Kluver l’articolo già pubblicato in Il
fallimento e le altre procedure concorsuali,
2011/7
Cassazione Civile,
Sez. VI, ord., 11 febbraio 2011, n. 3468 - Pres.
Proto - Rel. Macioce - P.M. Zeno - Fallimento S.
S.n.c. (Avv. De Rosa) c. Banca M. S.p.a. (Avv.
Gobbi) (Rigetta il ricorso contro 17 luglio
2009)
Fallimento -
Accertamento del passivo - Verifica dei crediti
- Ipoteca iscritta sui beni del fallito a
garanzia di crediti verso terzi - Contemporanea
sussistenza di fideiussione rilasciata dal
fallito - Ammissibilità
(legge fallimentare
artt. 24, 51, 52, 92, 103 e 108)
Nel caso in cui
il fallito abbia costituito ipoteca sui suoi
beni a garanzia di mutuo contratto da altro
soggetto, la questione circa la sua abilitazione
a partecipare al concorso dei creditori ex
art. 52 l.fall., è superata se nel fallito
stesso si concentrino le qualità, oltre che di
terzo datore di ipoteca, anche di debitore del
creditore ipotecario per avere rilasciato una
fideiussione nell’interesse del mutuatario,
dispensando così dall’onere di dover esaminare
la portata delle modifiche apportate all’art.
52, secondo comma, l.fall. dal D.Lgs. n. 5/2006
e confermate dal D.Lgs. n. 169/2007 (massima
non ufficiale; la motivazione è riportata in
calce all'articolo).
Il Commento
1. Premessa
Il provvedimento in
oggetto che ci permette di brevemente esaminare
alcuni aspetti del soddisfacimento del titolare
di garanzia reale sui beni del fallito (in
particolare in quanto non rivesta anche la
qualità di creditore diretto del medesimo ma
solo di beneficiario di una prelazione atta a
garantire l’obbligazione contratta da un terzo)
assume la forma dell’ordinanza pronunziata in
camera di consiglio, ritenendo la Corte, nel
caso specifico, di poter definire la causa ai
sensi dell’art. 375 c.p.c.
La Cassazione quindi
- con motivazione piuttosto “snella”, in
coerenza con la natura del provvedimento -
decide la questione sottoposta al suo vaglio dal
ricorso del fallimento (art. 99, ultimo comma,
l.fall.) avverso il decreto con il quale il
Tribunale di Camerino aveva disposto, in
parziale accoglimento dell’opposizione della
banca creditrice, l’ammissione di credito
ipotecario relativo a mutuo fondiario[1].
Previamente il
giudice relatore, ex art. 380 bis
c.p.c., aveva depositato la propria relazione,
impostando la questione in termini di
costituzione in garanzia di beni compresi nel
fallimento per crediti vantati verso debitori
diversi dal fallito, prospettazione poi non
condivisa dal Collegio per il ricorrere di una
parallela garanzia fideiussoria prestata dal
fallito stesso a favore della banca e
nell’interesse, appunto, del terzo debitore:
circostanza tale da legittimare la banca alla
partecipazione al concorso formale dei creditori
ex art. 52 l.fall., secondo le ordinarie
norme di accertamento del passivo, proprio per
il ricorrere di una diretta (anche se
accessoria) obbligazione a carico del soggetto
in procedura.
Dopo tali
preliminari considerazioni - che costituiscono
l’aspetto che ci interessa esaminare,
prescindendo dallo sviluppo successivo della
decisione - la Corte respinge l’impugnativa per
manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
2. La
“responsabilità senza debito”del fallito
La fattispecie sulla
quale la Corte è stata chiamata ad intervenire
trova quindi preambolo in una problematica già
ben nota a dottrina e giurisprudenza, sovente
identificata nella c.d. “responsabilità senza
debito”
[2],
riscontrabile nei casi in cui l’assoggettamento
del debitore all’esercizio dell’azione esecutiva
del creditore - limitatamente peraltro al valore
del bene sul quale insiste la prelazione, senza
estensione alla globalità del suo patrimonio
ex art. 2740 c.c. - risulta dissociata dalla
titolarità passiva dell’obbligazione, facente
capo a soggetto terzo[3].
Il fallito, in
definitiva, risulta proprietario di un bene
gravato da garanzia per un debito altrui, e lo
“scollegamento” tra dovere di adempimento (da
parte del debitore) e responsabilità comporta
l’attribuzione al creditore del diritto, in caso
di inadempimento, di soddisfarsi sul bene
oggetto della prelazione[4].
Data per acquisita,
quindi, l’attuabilità della pretesa satisfattiva
del terzo creditore, si è sempre registrato un
certo contrasto sulle specifiche modalità
realizzative da seguire in ambito concorsuale[5],
cioè se attraverso il mezzo tipico
dell’insinuazione al passivo (legittimando
perciò il creditore alla partecipazione al
concorso formale), oppure configurando un
diverso intervento direttamente nella fase di
liquidazione e riparto[6].
La motivazione di
quest’ultimo orientamento si ricollegava alla
considerazione della peculiare posizione del
beneficiario della garanzia, non abilitato al
concorso dei creditori mediante il procedimento
di verifica, riservato ai creditori diretti del
fallito, proprio per il fatto di non rivestire
tale qualità; in ciò consiste peraltro la
ragione stessa del diverso opinare, nel caso di
specie, della S.C., che nella propria ordinanza
esamina la questione e ritiene di superarla -
omettendo di soffermarsi sulla possibile
incidenza delle novità recate dalla riforma, cui
fa solo cenno - proprio per l’estendersi del
perimetro della responsabilità “diretta” del
fallito nei confronti del beneficiario della
prelazione in virtù del sovrapporsi all’ipoteca
di una garanzia personale fideiussoria.
3. Gli orientamenti
nel regime previgente
Sin da epoca
risalente la Cassazione[7]
aveva posto in dubbio la necessità, per chi
fosse titolare di ipoteca su beni del fallito
senza esserne creditore, di assoggettare le
proprie ragioni al procedimento di verifica dei
crediti, potendo invece intervenire direttamente
in sede di riparto.
Con i successivi
sviluppi di tale indirizzo[8],
si è meglio precisata l’assenza di alcun titolo
in capo a siffatto “non creditore” per essere
ammesso al passivo della procedura, su cui la
prelazione vantata (non corrispondendovi una
obbligazione rientrante nel patrimonio del
fallito) non sarebbe in grado di spiegare alcuna
influenza.
In tale
prospettazione, quindi, il diritto di sequela e
preferenza inerente la prelazione
rappresenterebbe solo una passività dalla quale
il patrimonio del fallito deve essere depurato
nel procedimento di liquidazione dell’attivo e
prima del progetto di ripartizione del ricavato
e dell’erogazione delle somme risultanti.
L’argomento più
forte a sostegno della tesi, anche recentemente
ribadito[9],
è sempre stato rinvenuto nel dato letterale
offerto dall’art. 52 l.fall., enunciante (anche
oggi) l’apertura del concorso dei «creditori»
sul patrimonio del fallito, senza nessuna
estensione del profilo soggettivo a terzi che
vantino meri diritti reali di garanzia; inoltre,
la lettura combinata con l’art. 108 l.fall.,
prevedente, nella sua vecchia formulazione, la
notifica di un estratto dell’ordinanza di
vendita sia ai creditori ammessi al passivo con
diritto di prelazione, sia ai «creditori
ipotecari iscritti», doveva consentire di
identificare questi ultimi proprio nella
categoria dei non creditori beneficiari di
ipoteca sui beni del fallito - pretermessi dalla
dizione dell’art. 52 l.fall. e quindi esclusi
dal rito della verifica - per consentir loro
l’intervento nella fase di liquidazione e
riparto in simmetria con quanto previsto
dall’art. 498 c.p.c. per l’esecuzione singolare.
Lo strumento cui
ricorrere quindi - secondo la giurisprudenza
della Cassazione formatasi ante riforma -
per veicolare in via posticipata la pretesa del
mero titolare della prelazione, doveva
consistere in una domanda di intervento in sede
di riparto modellata sull’istanza di intervento
ex art. 499 c.p.c., in modo da poter
partecipare alla distribuzione del ricavato
dalla vendita dell’immobile pur senza aver
sottoposto preventivamente il proprio diritto al
procedimento di verificazione.
Come corollario allo
status di “estraneità” alla massa passiva
del diritto del terzo beneficiario della
garanzia, si precisava altresì che l’oggetto di
tale accertamento in fase esecutivo-satisfattiva
non poteva essere il credito che il creditore
iscritto vantasse verso il suo debitore, persona
diversa dal fallito, bensì solo la garanzia
ipotecaria in relazione alla sua validità,
attualità ed opponibilità, anche per ciò che
riguardasse la sussistenza di condizioni di
revocabilità ex artt. 64, 67 l.fall. e
2901 c.c.; e tale esame, pur così circoscritto,
veniva ritenuto bastevole per superare ogni
preoccupazione circa la mancanza di
contraddittorio con il terzo e gli altri
creditori, cui avrebbe potuto altrimenti dar
luogo il consentire il soddisfacimento della
prelazione mediante la presentazione di una
semplice istanza al giudice delegato o un
intervento nella vendita sottratto a controlli[10].
Parte della
giurisprudenza di merito e della dottrina
stentava tuttavia ad uniformarsi a tale
orientamento, facendo leva sia su argomenti di
carattere testuale che di sistema.
Già una diversa
chiave di lettura della disposizione di cui
all’art. 108 l.fall. poteva anche allora
permettere di ravvisare nell’uso di tale
specifica locuzione normativa («creditori
ipotecari iscritti») semplicemente l’esigenza di
dare notizia della imminente vendita dei beni,
oltre che ai creditori ipotecari già ammessi al
passivo, anche a quelli che comunque
(concorsuali o non concorsuali) ancora non
avessero provveduto all’insinuazione, sì da
sollecitarli alla domanda tardiva per non
incorrere nella irrimediabile perdita della
prelazione per la purgazione susseguente alla
vendita stessa[11],
senza alcuna necessaria restrizione di
significato alla categoria dei titolari di
garanzia ipotecaria non vantanti crediti verso
il fallito.
Allo stesso modo, il
riferimento apparentemente esclusivo ai
«creditori» (del fallito) operato dall’art. 52
l.fall. è stato oggetto di dibattito,
criticandosi, con approccio meno formalistico,
il carattere troppo limitativo di una
interpretazione tesa ad escludere da tale
dizione i terzi garantiti da ipoteca, cioè
coloro che comunque creditori siano, anche se
non nei confronti del soggetto in procedura[12].
Secondo tale diversa
opinione, inoltre, e con considerazioni
sistematiche che certo non hanno perso validità
nel mutato quadro emergente dalla riforma, un
intervento del creditore ipotecario iscritto
nella fase realizzativa si sarebbe posto in
conflitto con il divieto, espresso dal
precedente art. 51 l.fall., di esercizio di ogni
azione individuale esecutiva sui beni compresi
nel fallimento, salvo diverse disposizioni di
legge[13].
Anche l’azione
esecutiva singolare ordinariamente esperibile da
chi vanti prelazione sui beni del terzo
proprietario (artt. 602 ss. c.p.c. e art. 2910,
secondo comma, c.c.) non potrebbe quindi che
rimanere assorbita (divenendo improcedibile) nel
fallimento, al pari di tutte le altre azioni
esecutive, operandosi la conversione nel
concorso dei creditori sul patrimonio del
fallito che si apre, ex art. 52, primo
comma, l.fall. con la dichiarazione d’insolvenza[14].
L’azione esecutiva
collettiva, in altre parole, che riassume in sé
e sostituisce ogni altra azione esecutiva (salve
le eccezioni di legge), è premessa e al tempo
stesso conseguenza del concorso, cui non
potrebbe non partecipare, attraverso il mezzo
tipico della domanda di ammissione, anche il
titolare di prelazione sui beni del fallito che
voglia tutelare le proprie ragioni, invece che
veicolare la sua pretesa satisfattiva
modellandola su un intervento in executivis
confliggente con la norma di cui all’art. 51
l.fall.[15].
Come sopra
accennato, peraltro, alla collocazione del
vaglio dell’ipoteca nella fase procedimentale
posticipata del realizzo del bene cauzionale, si
accompagnava l’affermazione della sufficienza,
in sostanza, di una indagine del giudice
delegato limitata all’esistenza del titolo
attributivo della prelazione, e non volta anche
alla verifica della sussistenza del credito,
proprio perché non rientrante nella massa
passiva e quindi non costituente aspetto
rilevante nella procedura concorsuale.
Ciò pone
evidentemente un problema di tutela delle
ragioni dei creditori concorrenti, esposti al
rischio di vedere soddisfatto in via del tutto
preferenziale sul ricavato della vendita un
soggetto munito di garanzia ipotecaria su un
credito potenzialmente estinto in tutto o in
parte o fondato su titolo invalido, inesistente
o inefficace[16].
Non può non
ammettersi che tale impostazione lasci qualche
perplessità.
Al di là dei
rapporti fra, da una parte, la cognizione che il
giudice competente (diverso da quello
fallimentare) possa avere sul rapporto
obbligatorio tra il titolare della garanzia
ipotecaria ed il suo debitore diretto e,
dall’altra, il procedimento fallimentare[17],
è di tutta evidenza l’interesse del curatore e
della massa ad accertare la sussistenza e
l’ammontare del credito (non solo l’esistenza e
l’opponibilità della prelazione) nel momento in
cui la pretesa del terzo si concretizza,
sottraendo il ricavato dalla vendita del bene
dall’attivo a detrimento dei creditori ammessi.
Considerando anche
la natura in sé del mezzo legale (l’intervento
ordinario) su cui si modellerebbe l’intervento
del beneficiario della prelazione nella fase del
riparto, viene infatti da dubitare (oggi a
maggior ragione, come vedremo, ma ciò valeva
anche nel regime precedente) dell’idoneità di
tale strumento a consentire la compiuta
valutazione di questioni che vadano oltre la
mera richiesta di collocazione di un credito sul
ricavato della vendita, e che invece
troverebbero più appropriata sede nel
procedimento di verifica cui assoggettare anche
il terzo tramite insinuazione.
4. La nuova
disciplina
La riforma,
innovando la formulazione dell’art. 52 l.fall.,
ha indubbiamente ampliato il principio del
concorso formale, con estensione
dell’accertamento, secondo le previsioni degli
artt. 92 ss. l.fall., a «ogni diritto reale o
personale, mobiliare o immobiliare» (inciso
introdotto dal D.Lgs. n. 5/2006, come ricorda la
Corte).
In particolare, la
novità è costituita dall’aver assoggettato al
rito della verifica anche i diritti su beni
immobili, per cui è certo che chi intenda
proporre una domanda di rivendicazione o di
restituzione[18]
di beni immobili, dovrà ricorrere alle forme
dell’insinuazione al passivo: si tratta di un
rilevante mutamento rispetto al passato, quando,
vigente il vecchio art. 103 l.fall.,
l’applicabilità a tali azioni del procedimento
di verifica del passivo era limitata ai soli
beni mobili, prevedendosi al contempo, all’art.
24 l.fall., la competenza del giudice ordinario
e non del tribunale fallimentare per le
controversie su diritti reali immobili.
Oggi gli artt. 24 e
103 l.fall. risultano modificati in coerenza con
l’estensione del principio del concorso, cui fa
da contraltare anche il nuovo art. 43, terzo
comma, l.fall. (introdotto dal D.Lgs. n. 5/2006)
che prevede, in caso di fallimento,
l’interruzione automatica, rilevabile d’ufficio
dal giudice, dei giudizi in corso (relativi a
rapporti di carattere patrimoniale),
indipendentemente dalla dichiarazione o notifica
alle parti ad opera del difensore del fallito.
Tale giudizi infatti
potranno avere ad oggetto: i) crediti e diritti
azionati da terzi verso il soggetto poi fallito,
oppure, ii) crediti del fallito verso altri
soggetti.
Nel secondo caso,
trattandosi dell’affermazione di un diritto del
fallito verso terzi, e quindi di una pretesa
attiva della procedura, il giudizio potrà essere
riassunto e proseguito dal curatore avanti il
giudice competente; nel primo caso, invece, il
terzo intenzionato a soddisfarsi sul ricavato
della liquidazione fallimentare, a fronte della
interruzione del processo, divenuto
improseguibile, non potrà che far verificare la
propria pretesa secondo le regole stabilite al
capo V della legge: il fatto quindi che la
necessità di richiedere l’accertamento del
proprio diritto mediante insinuazione passi
attraverso l’automaticità del meccanismo oggi
prevista dal nuovo art. 43, terzo comma, l.fall.,
ci pare non possa che costituire un ulteriore
rafforzamento del principio di esclusività del
concorso formale di cui all’art. 52 l.fall.
Alla domanda, poi,
se nell’orbita del principio del concorso
formale, così ampliato dopo la riformulazione
dell’art. 52 l.fall., debba ricomprendersi anche
la risoluzione del problema riguardante
l’insinuazione o meno al passivo da parte dei
titolari di nuda prelazione, crediamo debba
essere data risposta affermativa.
Non sembrerebbe
infatti giustificato escludere l’attrazione al
concorso di siffatti diritti reali di garanzia
erodendo dal nuovo testo dell’art. 52 l.fall. un
significato che, a parte la linearità semantica
dell’espressione letterale, appare, oggi ancor
più che ieri, coerente con il sistema della
legge.
Già le menzionate
modifiche all’art. 103 l.fall., che pongono in
rapporto di contestualità la verifica del
passivo ex art. 92 ss. l.fall. e
l’accertamento di diritti dei terzi su mobili e
immobili - in termini di domande di
rivendicazione (che presuppongono il diritto di
proprietà o altro diritto reale minore) e di
restituzione (che si basano su un contratto di
natura obbligatoria) - sembrano dirette a
presupporre la tipicità del rito di ammissione
al passivo come la miglior forma di
contraddittorio dei creditori concorrenti, in
funzione del loro interesse a preservare i beni
appresi alla massa a fronte di pretese
restitutorie.
Inoltre, anche
l’introduzione, da parte del “decreto
correttivo”, del terzo comma dell’art. 52 l.
fall., va a sottolineare la centralità della
fase di verifica dei crediti. In esso è
codificata la regola, già adottata dalla
giurisprudenza, secondo cui anche il c.d.
“creditore fondiario”, pur privilegiato
processualmente poiché esentato dal divieto di
esecuzione individuale di cui all’art. 51
l.fall., ha l’onere di sottoporre la propria
pretesa alla verifica in ambito fallimentare nel
contraddittorio della massa: dal riconoscimento
normativo del principio si trae quindi una
ulteriore conferma del carattere di esclusività
della verifica, derogata solo (art. 52, secondo
comma, l.fall.) dalle espresse disposizioni di
legge (e non risultano sussistere disposizioni,
pur dopo la rivisitazione della legge dovuta
alla riforma, che sottraggano la pretesa del
titolare della mera prelazione dall’obbligo di
accertamento a mezzo di insinuazione)[19].
Del resto, che dalla
novella sia scaturita una concezione della
verifica del passivo ex art. 92 ss.
l.fall. intesa come strumento funzionale ad un
accertamento unitario dei diritti vantati da
creditori e da terzi sui beni acquisiti al
fallimento, traspare anche dalla esplicita
sottoposizione all’obbligo del concorso e di
insinuazione al passivo dei debiti di massa,
qualora siano oggetto di contestazione, secondo
quanto oggi risulta dal combinato disposto
dell’art. 52, secondo comma, e 111 bis
l.fall.[20].
Non si può non
osservare, in aggiunta, come non sia più
presente nella legge il terzo comma dell’art.
108 l.fall., prima menzionato, ove la Cassazione
individuava la contrapposizione fra le categorie
dei creditori del fallito ammessi al passivo ed
i creditori iscritti, esclusi dal concorso
formale: non è mancato chi, sul punto, ha
stigmatizzato come l’intervenuta modifica abbia
sottratto un argomento di carattere testuale a
supporto della tesi di inammissibilità della
partecipazione al concorso del titolare di
prelazione non creditore del fallito[21].
Dal complesso delle
norme ne esce quindi rafforzata la dimensione
oggettiva e patrimoniale della responsabilità
conseguente all’insolvenza, che perimetra
l’estensione del concorso in base al patrimonio
del fallito, ai beni oggetto dell’azione
esecutiva, e non in relazione alla
qualificazione soggettiva di “creditore diretto”
del fallito[22].
Va pure rilevato che
la fase di accertamento del passivo, con la
piena cognizione dell’eventuale successivo
stadio delle impugnazioni, si palesa come la
sede più idonea per la definizione delle
controversie che possono investire la
prelazione, a piena a tutela delle ragioni dei
creditori concorrenti, con un contraddittorio
anticipato e più ampio, e con maggior garanzia
dei diritti anche del beneficiario dell’ipoteca,
che potrebbe altrimenti, se intervenuto solo
nella fase di riparto, trovarsi ad esercitare
unicamente un controllo “postumo” sui diritti
degli altri creditori, già ammessi al passivo
con la definitività sancita dall’efficacia
endofallimentare del relativo provvedimento.
È da dubitare,
d’altro canto, che anche questioni (spesso assai
controverse) di inefficacia ex art. 64 o
revocabilità ex 67 l.fall., se sollevate
solo a seguito della verifica sulla prelazione
nella sede finale di ripartizione del ricavato,
possano non collidere con le quantomai
auspicabili istanze di speditezza della
procedura fallimentare, eludendo altresì le
aspettative dei creditori di recupero (ormai) in
breve termine, ogniqualvolta la risoluzione
delle controversie comporti invece un
rallentamento delle operazioni di distribuzione
dell’attivo realizzato, da trattenersi nel
frattempo in accantonamenti.
Oltretutto, la
riconduzione in sede di accertamento del passivo
ex art. 92 ss. l.fall. dell’indagine
sulla mera prelazione, consentirebbe al
curatore, in caso di insinuazione tardiva del
terzo beneficiario, di eccepire in via
incidentale la revocatoria avverso l’ipoteca,
anche nel caso in cui sia prescritta la relativa
azione (art. 95 l.fall.), mentre è da chiedersi
se nella diversa ipotesi di intervento nella
fase del riparto, la questione della
revocabilità della garanzia possa trovare
ragione di conflitto con i termini, peraltro
qualificati di decadenza, che pone il nuovo art.
69 bis. l.fall.
Se poi si considera
come difficilmente negabile l’interesse della
massa ad esercitare un controllo anche
sull’effettività del credito e sul quantum
della pretesa fatta valere in via preferenziale
dal terzo sul bene cauzionale[23],
il procedimento di verifica dei crediti parrebbe
sempre essere il luogo più adatto per
l’accertamento di tali aspetti, attratti al
concorso formale anche attraverso il sistema
delle eccezioni proponibili dal debitore al
creditore ipotecario e sollevabili dal
(fallimento del) terzo datore ai sensi dell’art.
2859 c.c., richiamato dall’art. 2870 c.c.[24];
tali eccezioni, in quanto riguardanti il credito
garantito, investirebbero quindi proprio quello
che si vorrebbe escludere presupponendo
l’estraneità, rispetto al fallimento, del
rapporto obbligatorio tra titolare della
prelazione e debitore garantito.
Da altro punto di
vista, se vogliamo più pratico, i termini ora
imposti dall’art. 101 l.fall. per la
presentazione delle domande tardive, potrebbero
mettere in difficoltà il beneficiario della
prelazione che conti in un primo momento di
intervenire in sede di riparto per far
idoneamente valere il proprio diritto, ma che
poi si dovesse rendere conto che lo strumento
processuale accolto dal tribunale fallimentare
competente è invece quello dell’insinuazione:
nel regime previgente la presentazione di una
tardiva gli sarebbe infatti stata consentita
sino all’esaurimento di tutte le ripartizioni
dell’attivo, mentre nel sistema novellato, dopo
la scadenza dei termini di cui al primo comma
dell’art. 101 l.fall., tale possibilità è
condizionata dalla prova da parte dell’istante
che il ritardo non sia dipeso da causa a lui
imputabile (c.d. domande “supertardive”, art.
101, ultimo comma, l.fall.) con ciò che nel caso
concreto ne possa conseguire.
In definitiva,
malgrado si registrino opinioni dissenzienti[25],
si ritiene di poter concludere che, a maggior
ragione nel novellato contesto normativo, le
regole del concorso debbano assorbire in sé
anche la pretesa satisfattiva del mero titolare
di prelazione su beni del fallito, con
l’utilizzo di uno strumento, l’insinuazione al
passivo[26],
da intendersi quale domanda rivolta verso i beni
oggettivamente acquisiti all’attivo della
procedura, più che verso il debitore fallito per
la sua relazione soggettiva con chi ne sia
creditore diretto, restando ferma ed ovvia la
limitazione del diritto di soddisfazione al
realizzo del solo bene oggetto della garanzia,
senza alcuna partecipazione al concorso sul
ricavato del resto dell’attivo fallimentare[27].
5. La coesistenza di
ipoteca e fideiussione in capo al fallito
Da ultimo, alcune
brevissime notazioni complementari suggerite dal
caso - come poi si rivela essere in concreto
quello oggetto dell’ordinanza, che consente alla
Corte una lineare risoluzione della controversia
- in cui il terzo datore di ipoteca rilasci
anche una fideiussione nell’interesse del
debitore garantito, divenendo pertanto debitore
egli stesso del titolare della prelazione, nella
fattispecie la banca concedente il mutuo.
Più precisamente, il
rilascio della garanzia personale è suscettibile
di dare origine a due diverse situazioni. Può
essere infatti che: i) l’ipoteca sia stata
richiesta dalla banca a garanzia della
fideiussione, oppure, ii) il fallito abbia
concesso l’ipoteca e rilasciato la fideiussione
in modo “disgiunto” e autonomo, non l’una a
garanzia dell’altra.
Nel primo caso la
garanzia reale dovrà considerarsi accessoria non
di un debito altrui, bensì di un debito proprio,
poiché non vi è dubbio che il fideiussore sia un
vero e proprio debitore, o meglio un condebitore
solidale, tenuto a rispondere nei confronti del
creditore con tutto il proprio patrimonio ex
art. 2740 c.c.: in conseguenza di ciò verrebbe
ad escludersi totalmente la possibilità di
trovarci in presenza di un terzo datore
d’ipoteca.
Nella seconda
ipotesi, invece, l’ipoteca e la fideiussione,
indipendenti l’una dall’altra, dovranno
intendersi concorrere a garantire lo stesso
credito, in modo parallelo.
Dal testo
dell’ordinanza in esame non è dato capire con
esattezza in quale circostanza si versi, poiché
si fa cenno sia ad una «fideiussione garantita
da ipoteca», sia al fatto che nel fallito «si
concentravano» le posizioni di terzo datore
d’ipoteca e di fideiussore, affermazioni che, da
un punto di vista formale, per quanto detto, non
possono essere vere entrambe: la concentrazione
nel fallito delle due vesti (quindi
individuabili come tali) sarebbe possibile solo
nel caso in cui l’ipoteca e la fideiussione
accedano direttamente al rapporto debitorio, in
modo parallelo e contemporaneo, quali garanzie
plurime, di natura diversa, offerte da uno
stesso soggetto a tutela di una medesima
obbligazione[28],
mentre nell’ipotesi opposta non potrebbe
parlarsi a nessun titolo del fallito come terzo
datore.
Certamente, in
relazione al caso concreto posto all’attenzione
della Corte, l’accennata distinzione appare
superflua, in quanto non suscettibile di avere
alcuna incidenza, ma un sostanziale rilievo
avrebbe invece ad altri fini, quando cioè si
tratti di verificare le conseguenze sulla
garanzia reale delle vicende della fideiussione.
In particolare, se
l’ipoteca è prestata a garanzia della
fideiussione, la maturazione del termine di
decadenza di cui all’art. 1957 c.c., entro il
quale il creditore deve rivolgere al debitore le
proprie istanze, si ripercuoterebbe certamente
sulla garanzia reale, determinandone
l’estinzione in forza del principio di
accessorietà ed ai sensi dell’art. 2878, n. 3,
c.c.[29].
Ciò che invece non
avverrebbe se il regolamento di interessi voluto
dalle parti prevedesse il rilascio delle due
garanzie in modo indipendente fra loro,
accedenti direttamente e contemporaneamente al
debito principale, talché i vizi eventuali
dell’una non si rifletterebbero sull’altra
inficiandola[30].
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La Corte
(omissis).
Ritiene il Collegio che,
come esattamente colto dalla controricorrente in
memoria, la relazione non possa essere condivisa e
che, nulla ostando all’esame del ricorso in sede
camerale ove di esso possa, anche in contrario
opinamento a quello della relazione, essere
affermata la manifesta infondatezza (Cass. n.
12384/2005 - n. 9094/2007 - n. 21707/2007 - n.
23842/2007), debba, all’esito di detta disamina,
provvedersi al rigetto della impugnazione.
Sotto il primo profilo
colgono dunque nel segno i rilievi di Banca M.:
tanto quello, preliminare, sulla non rilevabilità
officiosa della carenza di un profilo del credito
ammesso (quello derivante dalla sua pretesa inerenza
ad una mera titolarità di garanzia ipotecaria),
profilo non prospettato innanzi al Tribunale della
opposizione; quanto quello, di merito, scaturente
dalla evidente non pertinenza del richiamo alla
giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2429 e n.
11545 del 2009) per la quale la mera titolarità di
prelazione ipotecaria su immobili non abilita il
garantito al concorso, ex art. 52 l.fall. in
difetto della necessaria sua veste di creditore del
fallito. La non pertinenza del richiamo, e la
conseguente erronea conclusione che se ne trae,
discende dal fatto, indicato nella stessa premessa
della relazione ed emergente ex actis, che
nella persona dello S., fallito in estensione, si
concentravano le posizioni sia di terzo datore di
ipoteca sia di fideiussore della L. a beneficio del
creditore Banca M. E la evidenza della suddetta
condizione del fallito, di debitore del creditore
ipotecario, dispensa dall’esame della questione
della portata dell’art. 52, comma 2, l.fall. dopo la
modifica (nonché ogni diritto reale o personale...)
apportata dall’art. 49 D.Lgs. n. 5 del 2006 (e
confermata dall’art. 4 D.Lgs. n. 169 del 2007).
Fatta tale premessa può
procedersi all’esame dei due motivi di ricorso, che
evidenzia la loro totale infondatezza.
Quanto al primo motivo,
appare chiaro che il Tribunale abbia esattamente
applicato i termini di cui all’art. 99 l.fall.,
modificato dal D.Lgs. 5 del 2006 a procedimento
aperto da fallimento dichiarato il 21 agosto 2006
correttamente ritenendo tempestiva l’opposizione, ed
in tal guisa facendo applicazione di un orientamento
di questa Corte (Cass. 5294 del 2009 e 3185 del
2010) dal quale il Collegio non ha motivo alcuno per
dissentire.
Quanto al secondo
motivo, ne va dichiarata la manifesta infondatezza.
Il Tribunale, infatti,
ha esattamente ammesso il credito ipotecario di
Banca M. alla luce del principio di consolidamento
di cui all’art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 385 del 1993,
nell’implicito assunto che non fossero né
prospettate né tampoco prospettabili le ipotesi di
revocabilità o di nullità per simulazione al cui
ricorrere l’operatività di quel principio sarebbe
stata esclusa. Del resto parrebbe priva di alcuna
plausibilità l’invocazione di una ipotesi di nullità
della garanzia per simulazione (sulla quale si
rammentano le pronunzie di questa Corte n. 20622 del
2007, n. 23669 del 2006 e n. 11495 del 1997) con
riguardo ad una vicenda nella quale emerge
incontestato che fideiussione e garanzia ipotecaria
furono contestuali e che la garanzia fu nuova e non
certo sostitutiva di altra precedente. Quanto alla
affermazione del ricorso con la quale si lamenta che
il Tribunale non avrebbe dato risposta al problema,
espressamente posto, della gratuità della
fideiussione ed anzi avrebbe indebitamente escluso -
come possibili deroghe al regime di consolidamento -
accanto alle ipotesi di revocabilità ex art.
67 anche quelle di cui all’art. 64 l.fall., essa
appare non ricevibile.
La questione della
assenza di apprezzabile interesse del fideiussore
alla concessione della sua garanzia personale
(interesse indispensabile per far ritenere onerosa
la concessione stessa: vd. Cass. n. 4770 del 2007),
devesi infatti ritenere nuova. Da un canto il
ricorrente curatore non indica, con piena
autosufficienza, dove e in che termini essa sia
stata posta in sede di opposizione né, dall’altro
canto, censura l’affermazione del Tribunale (omissis)
per la quale la sola eccezione dell’opposto
fallimento sarebbe stata quella della inefficacia
della ipoteca ai sensi dell’art. 64 l.fall., in
quanto il fallimento era stato dichiarato in data 21
agosto 2006, una eccezione affatto generica che non
contiene alcuna prospettazione dell’onere probatorio
in tema di onerosità della garanzia personale e del
soggetto di esso gravato.
(omissis)
------------------------------------------------------
[1]
Come accennato nella pronuncia, si trattava
di fallimento dichiarato il 21 agosto 2006,
con conseguente corretta applicazione, da
parte del creditore, dei nuovi termini di
impugnazione (trenta giorni e non più
quindici) decorrenti dalla comunicazione di
esclusione del credito, in forza dell’art.
99, primo comma, l.fall. nuovo testo,
disciplinante il caso di specie in virtù
della norma transitoria di cui all’art. 150
D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
[2]
La nozione di “responsabilità senza debito”
(che spesso ricorre nella tematica in esame,
anche nei rimandi della Cassazione: cfr.
Cass. 19 maggio 2009, n. 11545, in Giust.
civ. Mass., 2009, 793; Cass. 30 gennaio
2009, n. 2429, in questa Rivista,
2009, 1402) per quanto suggestiva, non è
comunque incontroversa, radicandosi nelle
c.d. teorie patrimoniali dell’obbligazione,
oggi meno diffuse rispetto al passato a
vantaggio delle teorie personali. Nell’alveo
delle teorie patrimoniali, prendendo le
mosse dalla dottrina tedesca, si è sostenuto
che l’obbligazione può essere perfetta anche
in presenza del solo elemento della
responsabilità senza quello del debito (e
viceversa), in quanto si tratterebbe di due
situazioni giuridiche autonome, dalla cui
sintesi deriva il rapporto obbligatorio
(cfr. P. Franceschetti - M. Marasca, Le
obbligazioni, Santarcangelo di Romagna,
2008, 39 ss.; F. Macario, I singoli
contratti - Garanzie personali, in
Trattato di diritto civile, diretto da
R. Sacco, Torino, 2009, 56; C.M. Bianca,
Diritto civile, IV, L’obbligazione,
Milano, 1993, 3 ss.; E. Roppo, La
responsabilità patrimoniale del debitore,
in Trattato di diritto civile,
diretto da Rescigno, XIX, Torino, 1985, 368
ss.).
[3]
Situazioni assimilabili si hanno nei casi
nei quali il bene, la cui circolazione non è
preclusa dal vincolo ipotecario, sia stato
acquistato dal fallito già gravato da
prelazione, oppure quando sia stato il
curatore (mediante azione di revoca,
simulazione, nullità, annullamento,
risoluzione) ad acquisire alla procedura il
bene oggetto della garanzia.
[4]
Cfr. Cass. 30 gennaio 2009, n. 2429, cit.
[5]
Mentre nell’espropriazione ordinaria
l’esecuzione si tradurrebbe nella procedura
di cui all’art. 602 c.p.c., paralizzata ed
improcedibile ex art. 51 l.fall. in
caso di fallimento.
[6]
Fra gli svariati precedenti
giurisprudenziali che hanno negato, con
diverse sfumature, la possibilità di
effettuare l’insinuazione al passivo, a
vantaggio di un intervento in executivis
nella fase di riparto (con riferimento al
regime precedente la riforma): Cass. 30
gennaio 2009, n. 2429, cit.; quantomeno
parzialmente, Cass. 19 maggio 2009, n.
11545, cit.; Cass. 24 novembre 2000, n.
15186, in Foro it., 2001, 910, con
nota contraria di M. Fabiani; Cass. 22
settembre 2000, n. 12549, in questa
Rivista, 2001, 993, con commento di M.R.
Cultrera, Natura dei provvedimenti degli
organi fallimentari emessi in sede di
reclamo e loro impugnabilità; Cass. 24
febbraio 1994, n. 1875, ivi, 1994,
598; Cass. 8 gennaio 1970, n. 46, in Dir.
fall., 1970, II, 754, in Foro it.,
1970, I, 825, in Giur. it., 1970, I,
1, 1458; Cass. 8 aprile 1965, n. 613, in
Foro it., 1965, I, 1032; Trib. Isernia
12 maggio 2010, in www.dejure.giuffre.it
(che si pronuncia per il medesimo
orientamento anche rispetto alla nuova
disciplina - v. infra, nt. 16); App.
Bologna 21 settembre 2005, in
www.cedifmodena.it; Trib. Milano 15
gennaio 1998, in questa Rivista,
1998, 531; Trib. Roma 10 aprile 1991, ivi,
1991, 1203; Trib. Torino 9 maggio 1990,
ibidem, 284; Trib. Milano 8 giugno 1989,
ivi, 1990, 60, con commento di R.
Danovi, in Banca borsa, 1990, II,
355; Trib. Roma 31 gennaio 1989, in questa
Rivista, 1989, 765; Trib. Milano 20
giugno 1983, in Banca borsa, 1984, II,
240; App. Napoli 29 dicembre 1982, in
Dir. fall., 1983, II, 152. In dottrina,
nello stesso senso si vedano: G. Ferrara,
Il fallimento, Milano, 1995, 509 e 570;
G. Presti, Ipoteca per debito altrui e
fallimento, Milano, 1992, 33 ss.; G.
Ragusa Maggiore, Creditori ipotecari
iscritti e partecipazione al riparto senza
insinuazione al passivo, in Dir. fall.,
1990, II, 210; P. Pajardi, Manuale di
diritto fallimentare, Milano, 1986, 328;
A. Bonsignori, Della liquidazione
dell’attivo, Sub art. 110, in
Commentario Scialoja - Branca della legge
fallimentare, Bologna-Roma, 1976, 199.
Per la tesi opposta (sempre ante
riforma, ma con motivazioni che in generale
trovano continuità nel presente) che
sottopone la nuda prelazione al procedimento
di verifica del passivo, cfr. le decisioni:
Trib. Milano 2 luglio 1998, in questa
Rivista, 1998, 1288; Trib. Roma 14
giugno 1997, in Dir. fall., 1997, II,
1052, annotata criticamente da D. Di Gravio,
Il creditore ipotecario ed il fallimento
del terzo datore di ipoteca per debito non
proprio; Trib. Roma 11 dicembre 1989,
decr., in questa Rivista, 1990, 744,
con nota di S. Marchetti, Ammissione al
passivo dei non creditori del terzo datore
di ipoteca; Trib. Monza 20 giugno 1988 e
30 giugno 1988, decr., ivi, 1989,
427, con nota di L.A. Russo; App. Venezia 27
giugno 1986, ivi, 1987, 833; Trib.
Modena 7 marzo 1985, ivi, 1985, 765;
Trib. Napoli 29 aprile 1968, in Dir. giur.,
1969, 156. In dottrina cfr.: M. Montanari,
Della liquidazione dell’attivo, in
Le procedure concorsuali, a cura di G.U.
Tedeschi, Torino, 1996, I, 1049; F. Lamanna,
Tutela della nuda prelazione nel
fallimento del terzo proprietario o datore,
in questa Rivista, 1995, 993; M.
Fabiani, in nota a Cass. 24 novembre 2000,
n. 15186, cit.; F. Semiani Bignardi, La
ritenzione nell’esecuzione singolare e nel
fallimento, Padova, 1960, 242 ss.; S.
Bonfatti, L’accertamento del passivo e
dei diritti mobiliari, in Le
procedure concorsuali. Il Fallimento.
Trattato diretto da G. Ragusa Maggiore e C.
Costa, Torino, 1997, 111 e 194; M. Ferro,
La tutela dei crediti speciali in sede di
accertamento e liquidazione, in La
tutela dei crediti nel giusto processo di
fallimento, Milano, 2002, 133; C.
Montanino, La nuda prelazione
(ipotecaria) nel fallimento, in Riv.
esec. forzata, 3, 2002, 467 ss.; P.
Oliva, Vendite immobiliari e fallimento
del terzo proprietario, in questa
Rivista, 1987, 308.
[7]
Cass. 8 aprile 1965, n. 613, cit.
[8]
A partire da Cass. 8 gennaio 1970, n. 46,
cit.
[9]
Cass. 19 maggio 2009, n. 11545, cit.; Cass.
30 gennaio 2009, n. 2429, cit.
[10]
In tal senso si esprime Cass. 24 novembre
2000, n. 15186, cit., ritenendo così di
poter superare «le preoccupazioni espresse
dalla dottrina».
[11]
Trib. Monza 30 giugno 1988, cit.; F. Semiani
Bignardi, La ritenzione nell’esecuzione
singolare e nel fallimento, Padova,
1960, 245 ss.; P. Oliva, Vendite
immobiliari e fallimento del terzo
proprietario, cit., 308 ss.
[12]
Cfr. F. Lamanna, Tutela della nuda
prelazione nel fallimento del terzo
proprietario o datore, cit., 996;
F. Semiani Bignardi, La ritenzione
nell’esecuzione singolare e nel fallimento,
cit., 243.
[13]
La tesi, anzi, appare in certo senso più
rafforzata dopo la novella, se si tiene
conto che la portata del divieto di cui
all’art. 51 l.fall. è stata espressamente
estesa (recependo orientamenti già
cristallizzati in giurisprudenza)
precludendosi ai singoli creditori di
procedere, con azioni individuali non solo
esecutive ma pure cautelari, anche per
crediti maturati nel corso del fallimento.
[14]
Cfr. F. Semiani Bignardi, La ritenzione
nell’esecuzione singolare e nel fallimento,
cit., 258; F. Lamanna, Tutela della nuda
prelazione nel fallimento del terzo
proprietario o datore, cit., 998; L.A.
Russo, L’accertamento del passivo nel
fallimento, Milano, 1995, 151; S.
Bonfatti, L’accertamento del passivo e
dei diritti mobiliari, cit., 195 ss. Di
avviso contrario G. Presti, Ipoteca per
debito altrui e fallimento, cit., 70,
che non trae le stesse conclusioni dal
rapporto fra gli artt. 51 e 52 l.fall.,
precisando che non tutte le azioni esecutive
si convertono in diritti di azione nel
fallimento (per una ampia critica alle tesi
di quest’ultimo Autore si veda F. Lamanna,
Tutela della nuda prelazione nel
fallimento del terzo proprietario o datore,
cit., 996 ss.).
[15]
Sempre secondo G. Presti, Ipoteca per
debito altrui e fallimento, cit., 32 (e
sempre nel vigore della disciplina
precedente), andrebbe invece disconosciuto
in tal caso che l’utilizzo del mezzo
processuale dell’insinuazione si giustifichi
in forza di una sua asserita tipicità legale
quale strumento per veicolare pretese
creditorie nel fallimento, e ciò perché non
vi sarebbero prove che confermino tale
tipicità.
[16]
Cfr. Trib. Isernia 12 maggio 2010, cit., ove
peraltro, pur esaminandosi una fattispecie
regolata dalla previgente normativa, pare
sostenersi (v. supra, nt. 6) la
perdurante validità della tesi tradizionale,
in quanto si afferma che la tutela dei
creditori rispetto al terzo beneficiario
sarebbe garantita, nella nuova disciplina,
dalla possibilità di presentare non più le
osservazioni al piano di riparto secondo il
vecchio art. 110 l.fall., ma il reclamo
ex art. 36 l.fall. (il che presuppone
che la sede per la valutazione delle ragioni
del titolare della mera prelazione sia
sempre quella posticipata del realizzo dei
beni e ripartizione del ricavato).
[17]
Cfr. M. Cataldo, Ipoteca iscritta sui
beni del fallito a garanzia di crediti verso
terzi, in nota a Cass. 30 gennaio 2009,
n. 2429, cit., 1412.
[18]
La separazione di cose, prima contemplata
dall’art. 103 l.fall., non è più
autonomamente prevista dalla nuova
disciplina, menzionandosi espressamente solo
le domande di restituzione e rivendica,
categorie nelle quali deve ritenersi
ricompresa la prima (P.P. Ferraro, in La
riforma della legge fallimentare, a cura
di A. Nigro - M. Sandulli, Torino, 2006,
597; M. Montanari, Il nuovo diritto
fallimentare, Commentario diretto
da A. Jorio, Bologna, 2007, I, 1059).
[19]
Sottolinea l’aspetto della mancanza di
specifiche norme che sottraggano la nuda
prelazione dal regime del concorso F.
Lamanna (Il nuovo procedimento di
accertamento del passivo, Milano, 2006,
257 ss.), il quale tuttavia pure ricorda
(nt. 68) come nel progetto del gruppo
parlamentare dei DS per la riforma delle
procedure concorsuali fosse contenuta la
norma risolutrice di tutti i conflitti,
secondo la quale il procedimento di verifica
dei crediti si sarebbe applicato
«all’accertamento delle garanzie reali
prestate nell’interesse di terzi e dei
diritti mobiliari di terzi sui beni in
possesso del curatore».
[20]
Anche qui in adozione di un orientamento già
espresso dall’interpretazione
giurisprudenziale, sono quindi esclusi dalla
verifica i crediti prededucibili non
contestati per collocazione e ammontare e
quelli sorti a seguito della liquidazione
dei compensi dei soggetti nominati dal
giudice delegato, la cui opera sia stata
svolta nell’interesse del fallimento su
richiesta del curatore (nel quale ultimo
caso, tali crediti, se contestati, dovranno
essere accertati con il procedimento di cui
all’art. 26 l.fall.). L’Autore citato alla
norma precedente non manca di ricordare (Il
nuovo procedimento di accertamento del
passivo, cit., 262 ss.) come siano così
attratti alla verifica anche crediti non
vantati direttamente verso il fallito, ma
contratti dal curatore nell’interesse della
massa, smentendo quindi l’assunto secondo il
quale il «concorso dei creditori» è
riservato solo a chi sia tale nei confronti
del fallito.
[21]
A. Costa, L’accertamento del passivo e
dei diritti personali e reali dei terzi sui
beni mobili e immobili, in Il diritto
fallimentare riformato, a cura di G.
Schiano di Pepe, Padova, 2007, 345 ss., il
quale esprime favore per la tesi
dell’ammissione al passivo mediante
insinuazione anche del «creditore iscritto».
[22]
Si veda sul punto F. Lamanna, Il nuovo
procedimento di accertamento del passivo,
cit., 265; cfr. pure S. Bonfatti,
L’accertamento del passivo e dei diritti
mobiliari, cit., 195 ss.
[23]
Poiché «la prelazione non vive di vita
propria ma segue le vicende del credito cui
inerisce»: così Trib. Monza 30 giugno 1998,
cit., 429. Mentre la Cassazione, come detto,
pareva preoccupata di non estendere la
cognizione del giudice fallimentare alla
effettiva sussistenza e misura del rapporto
obbligatorio sottostante all’ipoteca, poiché
di titolarità di un creditore «non
concorsuale», limitandosi al controllo
dell’esistenza, regolarità ed opponibilità
della prelazione.
[24]
Cfr. F. D’Aquino, Sub art. 52, in
La legge fallimentare. Commentario
teorico-pratico, a cura di M. Ferro, Padova,
2008, 128; C. Montanino, La nuda
prelazione (ipotecaria) nel fallimento,
in Riv. esec. forzata, 2002, 3, 471.
[25]
Ci riferiamo, come sopra menzionato, a Trib.
Isernia 12 maggio 2010, cit.; in dottrina si
pronunciano a favore della tesi
tradizionale, pur dopo la novella, M.
Grossi, La riforma della legge
fallimentare, Milano, 2008, 755; A.
Caron - F. Macario, Gli effetti del
fallimento per i creditori, in
Trattato di diritto delle procedure
concorsuali - La dichiarazione e gli effetti
del fallimento, Torino, 2010, 455.
Ritengono invece che la questione sia stata
espressamente risolta - nella direzione
dell’ammissibilità dell’insinuazione al
passivo - dall’intervenuta modifica
dell’art. 52 l.fall.: A. Coppola, Sub
art. 52, La riforma della legge
fallimentare, a cura di A. Nigro - M.
Sandulli, Torino, 2006, 328; P.F. Mondini,
nota a Trib. Milano 18 aprile 2004, in
Banca borsa, 2007, II, 402. Cfr. inoltre
L. Guglielmucci, Diritto fallimentare -
La nuova disciplina delle procedure
concorsuali giudiziali, Torino, 2006,
245 ss., pure favorevole all’accertamento
nelle forme della verifica dei crediti,
anche se non in base alla formulazione
letterale delle norme, bensì in forza di
considerazioni più generali e di sistema,
quali l’esigenza di concentrazione nella
medesima fase del procedimento delle
questioni pregiudiziali della validità ed
efficacia dei titoli delle pretese, nonché
quella di consentire a tutti coloro che sono
interessati alla ripartizione del ricavato,
di interloquire ed impugnare le
determinazioni del giudice delegato nelle
forme dell’impugnazione dello stato passivo.
[26]
Per cui l’avviso di cui all’art. 92 l.fall.
- con il quale si dà notizia dell’apertura
del concorso nonché indicazione della data
dell’udienza di verificazione e della
modalità di presentazione dell’insinuazione
- dovrebbe essere opportunamente inviato
anche ai meri titolari di diritto di
garanzia, al più con le dovute
specificazioni.
[27]
Riproducendo così in ambito concorsuale, ed
attraverso la domanda di ammissione al
passivo, la stessa tutela esecutiva del mero
titolare di prelazione che, in sede
espropriativa ordinaria al di fuori del
fallimento, viene assicurata dagli artt. 602
ss. c.p.c. (mentre dietro l’orientamento
tradizionale si celava l’idea che la
partecipazione al concorso mediante
ammissione al passivo del titolare di
prelazione dovesse implicare
necessariamente, ex art. 54 l.fall.,
il diritto a concorrere, per la parte
eventualmente insoddisfatta del credito, su
tutto il residuo patrimonio del fallito). Si
può osservare comunque che, anche in
passato, il contrasto formale fra i due
orientamenti si stemperava, sul piano
concreto, in quelle decisioni ove si tendeva
a convertire in via interpretativa la
domanda di insinuazione eventualmente
proposta in domanda di intervento in
executivis, onde evitare l’esclusione
della pretesa (Cass. 8 gennaio 1970, cit.;
Trib. Milano 20 giugno 1983, cit.; cfr.
anche Cass. 24 novembre 2000, n. 15186,
cit.).
[28]
Possibilità, per quanto singolare,
consentita dall’ordinamento quale
rafforzamento di tutela dello stesso
credito, come ricorda Cass. 23 aprile 1999,
n. 4033, in Banca borsa, 2000, II,
534, con nota di P. Beltrami, Sul
concorso di garanzie reali e personali
prestate dallo stesso soggetto (cui si
rinvia per l’ampia disamina sulla tematica),
il quale designa quest’ultima ipotesi come
concorso di garanzie «a stella», mentre
viene qualificato concorso «a catena» il
caso in cui la garanzia reale acceda a
quella personale, con nesso di dipendenza.
Cfr. anche A. Ravazzoni (Le ipoteche,
in Trattato di diritto civile e
commerciale, diretto da A. Cicu - F.
Messineo - L. Mengoni - P. Schlesinger,
Milano, 2006, 579) il quale considera non
inammissibile la figura del terzo datore
nello schema di concorso «a stella», ma
quantomeno anomala, sottolineando che debba
considerarsi sussistere solo in caso di
espressa dichiarazione di volontà delle
parti. Contro tale ammissibilità, G. Gorla -
P. Zanelli, Del pegno - Delle ipoteche,
in Commentario al codice civile, a
cura di A. Scialoja - G. Branca,
Bologna-Roma, 1992, 460, intendendo
l’ipoteca sempre a garanzia della
fideiussione, salvo che sia data per il caso
che venga meno la fideiussione.
[29]
Cfr. P. Beltrami, Sul concorso di
garanzie reali e personali prestate dallo
stesso soggetto, cit., 555, il quale
pure evidenzia che ciò non significherebbe
applicare analogicamente alla garanzia reale
le norme sulla fideiussione, ma
semplicemente vincolare l’ipoteca alle
vicende dell’obbligazione garantita, cioè
quella fideiussoria.
[30]
Anche nei rapporti bancari (nel
provvedimento in esame si trattava di mutuo
accordato da istituto di credito) tali
riflessioni potrebbero avere un senso
concreto: è pur vero infatti che nelle
fideiussioni predisposte secondo le Norme
Bancarie Uniformi è prevista la deroga
all’art. 1957 c.c., ma è vero anche che in
taluni atti di finanziamento elaborati dalle
banche con prestazione di garanzia reale e
personale da parte di terzo, non sempre sono
presenti o chiaramente richiamate tutte le
tipiche clausole della fideiussione per
operazioni bancarie a breve termine, quando
non sia addirittura questione di opinabile
interpretazione, per via delle espressioni
usate, lo stabilire il tipo di rapporto e di
concorso fra le due garanzie.
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