6 ottobre
2011
L’Euribor (Euro
Interbank Offered Rate) è un tasso interbancario di
riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione
Bancaria Europea (European Banking Federation)
come media ponderata dei tassi di interesse ai quali
le Banche operanti nell'Unione Europea cedono i
depositi in prestito.
La pubblicazione del
tasso è demandata ad una associazione internazionale
- non-profit - di diritto belga fondata nel 1999 -
la Euribor-EBF - con sede in Brussels. I suoi
membri sono le associazioni bancarie nazionali degli
Stati membri dell'Unione Europea della c.d. Euro
Zona.
La Federazione Bancaria
Europea - per sua stessa ammissione - è la voce
degli interessi privatistici di oltre 5.000 banche
europee in 31 diversi paesi europei.
La Federazione è di
fatto un “sindacato” sovranazionale di diritto
privato ("To be the voice of European banks")
e di tutela di parte degli interessi delle banche
europee, senza alcuna funzione pubblica o di
indirizzo dell’interesse pubblico degli utenti
bancari, né tantomeno di partecipazione degli stessi
con funzione di controllo.
L’Euribor in particolare
è composto da una “media” giornaliera delle
quotazioni fornite su 13 “scadenze” da un insieme
(attualmente) di 44 banche della zona euro (le
cosiddette "banche di riferimento" - L'elenco
completo delle banche partecipanti è riportato in
calce a questo articolo), quale determinazione
autonoma di una posta contabile, definita
giornalmente quale media di voci stabilite dalle
banche aderenti, senza alcun controllo superiore
(in calce a questo articolo il link al Codice di
Condotta delle banche aderenti).
L'Euribor è' utilizzato
come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso
variabile. L'indice Euribor funge da parametro di
riferimento per i tassi da applicare comunque a
molti altri prodotti, tra cui diversi strumenti
derivati, quali i future, gli swap e i forward rate
agreement.
La Legge n. 287 del
10/10/1990 - “Norme per la tutela della concorrenza
e del marcato - ANTITRUST” - stabilisce all’art. 2
((Intese restrittive della libertà di concorrenza):
1. Sono considerati
intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra
imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate
ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari,
di consorzi, associazioni di imprese ed altri
organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano
per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare in maniera consistente il
gioco della concorrenza all'interno del mercato
nazionale o in una sua parte rilevante, anche
attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o
gli accessi al mercato, gli investimenti, lo
sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, così da determinare per
essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o
secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun
rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Tale norma è senza alcun dubbio applicabile alle
intese tra banche.
L’art. 20 della Legge n.
287/1990 disponeva che “Nei confronti delle aziende
ed istituti di credito l’applicazione degli articoli
2,3, 4 e 6 spetta alla competente autorità di
vigilanza”.
Tale competenza
funzionale è adesso non più sussistente,
nell’abrogazione dell’articolo citato.
L’applicazione del tasso
Euribor contrasta espressamente con la Legge n.
287/1990, la quale vieta le intese tra imprese
(anche bancarie) che abbiano per oggetto o per
l’effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza
all’interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante, anche attraverso attività consistenti
nel: a) fissare direttamente o indirettamente i
prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni contrattuali; (…) 3) Le intese vietate
sono nulle ad ogni effetto”.
L’Euribor quale “accordo” tra le imprese bancarie
diretto a fissare direttamente o indirettamente
il prezzo del proprio servizio è la principale
condizione contrattuale dei mutui a tasso variabile
e di altri prodotti offerti al pubblico dalle
banche.
La nullità di un tale
patto, "ad ogni effetto", conseguirebbe
espressamente dall'applicazione della normativa
antitrust (Legge 287/1990). Il prodotto a cui sia
collegato non potrebbe quindi produrre nessun
effetto tutelato dalla legge.
Tale nullità potrebbe
essere rilevata d'ufficio o comunque eccepita
dall'utente bancario.
Panel
Banks dell'Euribor-EBF (banche
aderenti):
Austria
Erste Group Bank AG -
RZB Raiffeisen Zentralbank
Österreich AG
Belgium
Dexia Bank - KBC
Finland
Nordea - Pohjola
France
Banque Postale -
BNP-Paribas - HSBC France -
Société Générale - Natixis -
Crédit Agricole s.a. -
Crédit Industriel et
Commercial CIC
Germany
Landesbank Berlin -
Bayerische Landesbank
Girozentrale - Deutsche Bank
- WestLB AG - Commerzbank -
DZ Bank Deutsche -
Genossenschaftsbank -
Norddeutsche Landesbank
Girozentrale - Landesbank
Baden-Württemberg
Girozentrale - Landesbank
Hessen - Thüringen
Girozentrale
Greece
National Bank of Greece
Ireland
AIB Group - Bank of
Ireland
Italy
Intesa Sanpaolo - Monte
dei Paschi di Siena -
Unicredit
Luxembourg
Banque et Caisse d'Épargne
de l'État
Netherlands
ING Bank - RBS N.V. -
Rabobank
Portugal
Caixa Geral De Depósitos
(CGD)
Spain
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria - Banco Santander
Central Hispano -
Confederacion Española de
Cajas de Ahorros - La Caixa
Barcelona
Other EU Banks
Barclays Capital - Den
Danske Bank - Svenska
Handelsbanken
International Banks
UBS (Luxembourg) S.A.-
Citibank - J.P. Morgan Chase
& Co - Bank of Tokyo
Mitsubishi
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Codice di condotta delle banche aderenti all'Euribor-EBF