Professore Associato di Diritto Privato - Facoltà di Giurisprudenza -
Università del Salento
11
novembre 2011
La
responsabilità della SIM, la quale pur sempre presuppone che il fatto
illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria
all'esercizio delle incombenze a lui facenti capo, trova la sua ragion
d'essere nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali
l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa,
traendone benefici cui è ragionevole far corrispondere i rischi.
(Cass. Civ., 10 dicembre
2010-25 gennaio 2011 – N. 1741 – Sez. III – Pres. Amatucci – Rel. Amendola)
1. CONSIDERAZIONI
PRELIMINARI
La Corte di Cassazione si
esprime sulla responsabilità della società di intermediazione finanziaria
per fatto illecito del promotore finanziario e lo fa, ancora una volta, con
una decisione nitida e chiara che conferma un orientamento oramai
consolidato della giurisprudenza di legittimità. Nella vicenda in esame il
promotore, monomandatario della SIM aveva sottratto rilevanti somme che il
cliente aveva versato in parte tramite bonifici bancari ed in parte tramite
assegni bancari consegnati direttamente al promotore e da lui incassati. Nel
primo grado di giudizio il Tribunale, accoglieva la richiesta di condanna
della SIM al risarcimento del danno subito dal risparmiatore per le somme
sottratte dal promotore. La Corte d’Appello di Trieste, ove la SIM aveva
opposto gravame, accoglieva le richiesta dell’intermediario, rigettando la
domanda avanzata dal risparmiatore. I giudici di legittimità, investiti
della questione a seguito del ricorso del risparmiatore, affrontano il tema
della responsabilità della SIM per fatto illecito del suo promotore
finanziario, con particolare riguardo alla circostanza che il cliente aveva
consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con
cui quest’ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle.
2. LA RESPONSABILITÀ DELLA
SIM PER VIOLAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE DI NORME COMPORTAMENTALI
.
Avendo riguardo al primo
profilo giova evidenziare come nel caso indagato il promotore finanziario
avesse sottratto denaro al cliente-risparmiatore, ricevendo da quest'ultimo
assegni e bonifici. Ed è proprio questa modalità di pagamento, e non tramite
assegni circolari intestati alla società d'intermediazione, a far escludere
stando alla tesi difensiva, poi accolta in appello, qualsiasi imputazione di
responsabilità in capo alla Sim.
In altri termini, per
l’intermediario finanziario, il responsabile dell'accaduto (quanto meno in
termini di concorrenza) è il cliente, reo di aver violato le condizioni
contrattuali che imponevano l'uso di assegni intestati alla società di
intermediazione mobiliare.
Nel decisum i giudici di legittimità affrontano
la questione muovendo esclusivamente dalla considerazione che l'art. 5,
comma 4, della legge 1/1991 (Disciplina dell'attività mobiliare e
disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) applicabile ratione
temporis ai fatti di causa disponeva che "la società di intermediazione
mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi
nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se
tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".
Per
completezza devesi segnalare che in tal senso si è poi indirizzato l'art.
31, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria).
La Corte di Cassazione ritiene del tutto
superfluo verificare se nella vicenda ricorra o meno una forma di
responsabilità oggettiva, né quali possano essere le implicazioni
sistematiche con la responsabilità contemplata in via generale dall'art.
2049 c.c. a carico dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti
imputabili ai domestici ed ai commessi.
I giudici di legittimità, più semplicemente,
sottolineano come la responsabilità dell'intermediario, la quale pur sempre
presuppone che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di
occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze a lui facenti capo,
trovi la sua ragion d'essere per un verso nel fatto che l'agire del
promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale
nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici cui è
ragionevole far corrispondere i rischi.
Trova applicazione, in quest’ambito, quel
concetto di “necessaria occasionalità” di creazione giurisprudenziale
che si presta ad essere utilizzato come strumento elastico, idoneo a
recepire quelle tendenze oggettivistiche della responsabilità civile.
Trattasi di un collegamento che pur non risolvendosi in un vero e proprio
nesso di causalità si giustifica in un rapporto di “occasionalità
necessaria” nel senso cioè che l’incarico svolto deve aver determinato una
situazione tale da rendere possibile ed agevole il fatto illecito.
Nella decisione si
sottolinea che più volte la Corte di Cassazione ha ribadito che le
disposizioni regolamentari in ordine alle regole che i promotori devono
osservare nel ricevere somme di denaro dai loro clienti, sono
“consustanzialmente” dirette a porre obblighi di comportamento in capo al
promotore e traggono la propria fonte da prescrizioni di legge,
espressamente volte a tutelare gli interessi del risparmiatore, di talchè
non è logicamente postulabile che esse si traducano in un onere di diligenza
in capo a quest’ultimo, tale per cui l’eventuale violazione di detta
prescrizione ad opera del promotore si risolva in un addebito di colpa
(concorrente, se non addirittura esclusiva) a carico del cliente danneggiato
dall’altrui atto illecito. A tal proposito i giudici precisano che
l’implicito presupposto dal quale muovono tutte le disposizioni volte a
conformare a regole prefissate il comportamento degli intermediari e dei
promotori è proprio l’insufficienza delle tradizionali forme di tutela
dell’investitore affidate alla mera sottoscrizione di moduli e formulari.
Pertanto, ove si ammettesse per l’intermediario di scaricare in tutto o in
parte sull’investitore il rischio della violazione delle regole di
comportamento gravanti sui promotori, si finirebbe per vanificare lo scopo
della normativa.
E’ chiaro che l’obiettivo è da individuare
nell'esigenza di offrire una più adeguata garanzia ai destinatari delle
offerte fuori sede rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore,
giacché appunto per le caratteristiche di questo genere di offerte può
essere più facilmente sorpresa la buona fede dei clienti.
Il nesso di
"necessaria occasionalità" è dunque ravvisabile tutte le volte in cui il
comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali
all'esercizio delle incombenze di cui è investito.
Proprio con tale garanzia il
legislatore ha inteso rafforzare attraverso un meccanismo normativo volto a
responsabilizzare l'intermediario nei riguardi dei comportamenti di
soggetti, quali sono i promotori, che l'intermediario medesimo sceglie, nel
cui interesse essi operano e sui quali nessuno meglio dell'intermediario è
concretamente in grado di esercitare efficaci forme di controllo.
Nella stessa ottica, del
resto, si collocano anche le disposizioni regolamentari ed in particolare,
avendo riguardo alla vicenda in esame l'art. 14 comma 9 del Regolamento
Consob 5388 del 1991 (vigente all'epoca dei fatti di causa), che fa obbligo
ai promotori finanziari di ricevere dal cliente esclusivamente: a) titoli di
credito che assolvano la funzione di mezzi di pagamento, purché siano muniti
di clausola di non trasferibilità e siano intestati al soggetto indicato nel
prospetto informativo o nel documento contrattuale ove il prospetto non sia
prescritto; b) titoli di credito nominativi intestati al cliente e girati a
favore di chi presta il servizio di intermediazione mobiliare offerto
tramite il promotore.
Coerentemente i giudici di legittimità
addebitano in via esclusiva al promotore finanziario la responsabilità
dell'evento, escludendo la possibilità di poter configurare un concorso
colposo del danneggiato nella produzione dello stesso.
In particolare si
rileva come la disciplina in materia sia espressamente volta alla tutela
degli interessi del risparmiatore. Ciò non consente, logicamente, che essa
si possa tradurre in un onere di diligenza posto a carico del risparmiatore,
tale per cui l'eventuale violazione di detta prescrizione si risolva in un
addebito di colpa a carico del cliente danneggiato dall'altrui atto
illecito.
I giudici ribadiscono uno degli aspetti più problematici
della responsabilità del promotore finanziario ed avallano, ancora una
volta, l'orientamento di quella parte della dottrina che ha sempre
manifestato la propria contrarietà in ordine alla possibilità di individuare
un concorso colposo dell'investitore per fatto illecito del promotore.
Tale impostazione appare senz'altro
condivisibile soprattutto se si tiene a mente che nella fattispecie più
frequente, rappresentata dalla volontà del promotore di sottrarre
dolosamente danaro al cliente-risparmiatore, non può ritenersi che alla
società di intermediazione sia dato appellarsi, al fine di limitare le
pretese risarcitorie, alla violazione delle regole sulla consegna dei mezzi
di pagamento; tale conclusione non muta neppure quando si tratti di regole
previste in apposite norme o contenute all'interno del contratto.
Coerentemente è stato sottolineato che il fatto che il risparmiatore abbia
consentito al promotore di violare norme rigorose, fissate proprio a sua
tutela, non elimina la finalità della disposizione e non può, certamente,
essere utilizzata per addivenire ad una sanzione impropria quale la
limitazione o addirittura l'esclusione della possibilità di beneficiare
della responsabilità oggettiva dell'impresa.
Non
può infatti dimenticarsi che il raggiro perpetrato dai promotori finanziari
è posto in essere proprio attraverso l'abuso del rapporto fiduciario che
inevitabilmente si crea tra chi affida il proprio denaro e chi si assume il
compito di investirlo.
E’ proprio la peculiarità della relazione
risparmiatore-promotore finanziario a giustificare una rigida
interpretazione della normativa settoriale nella direzione più favorevole al
cliente-risparmiatore.
È chiaro che la leggerezza del risparmiatore,
qualora sia ravvisabile, passa in secondo piano e non è in grado di
compromettere il diritto al risarcimento.
In questa prospettiva può essere revocata in
dubbio la natura obiettivamente negligente della condotta dell'investitore
che si affida al promotore finanziario anche nella scelta dei mezzi di
pagamento. Se è vero che il promotore finanziario rappresenta nell'ambito
della disciplina dell'intermediazione uno strumento di rafforzamento della
tutela dell'investitore in un'attività che la legge considera di particolare
rilevanza economica e di elevato rischio finanziario, non avrebbe alcun
senso imputare responsabilità al cliente ovvero a colui che confida nella
correttezza, professionalità e rispetto delle regole del "giuoco"
contrattuale del suo interlocutore. Come ha recentemente sostenuto il
Tribunale di Novara
la responsabilità solidale risponde all'esigenza di offrire una più adeguata
garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall‟intermediario
per il tramite del promotore, giacché, appunto, per le caratteristiche di
questo genere di offerte, la buona fede dei clienti può essere sorpresa più
facilmente.
In tal modo si è, pertanto
inteso responsabilizzare l'intermediario che, nell'ambito del perseguimento
della propria attività imprenditoriale, ha deciso di accreditare di fronte
al pubblico dei possibili investitori determinati soggetti, implicitamente
richiedendogli di esercitare un controllo nelle forme che ritenga più
opportune ed utili al fine di prevenire o scoprire tempestivamente le
eventuali condotte illecite poste in essere dal promotore stesso.
E’ dunque logico che chi si
avvale della collaborazione dei promotore in utilibus, sia tenuto a
risponderne in damnosis, in applicazioni del noto brocardo cuius commoda
eius et incommoda, opportunamente richiamato dai giudici della Cassazione.
3. IL CONCORSO DI COLPA DEL
DANNEGGIATO
In ogni caso non può escludersi in astratto un
concorso di colpa del danneggiato. Sull'argomento i giudici sono molto
puntuali ritenendo possibile l'applicazione dell'art. 1227 c.c. (comma 1 o
2, a seconda dei casi) tutte le volte in cui l'intermediario provi che vi
sia stata se non addirittura collusione quanto meno una consapevole e
fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di
regole di condotta su quest'ultimo gravanti. Quindi, se è vero che nel
settore dell'intermediazione finanziaria la regolamentazione (soprattutto la
più recente) appare fortemente orientata verso la protezione
dell'investitore, non può escludersi una responsabilità di quest'ultimo
tutte le volte che pur in presenza di violazione di obblighi comportamentali
da parte del promotore sia del tutto mancata la diligenza contemplata
all'art. 1227 c.c..
Ben si comprende, dunque,
come non possa bastare al fine di un concorso colposo del danneggiato la
sola difformità rispetto alla previsione normativa di consegna da parte del
cliente di somme di denaro al promotore. Come opportunamente precisano i
giudici di legittimità, deve escludersi che la mera allegazione del fatto
che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con
modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe stato legittimato a
riceverle valga, in caso d’indebita appropriazione di dette somme da parte
del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo
svolgimento dell’attività del promotore finanziario medesimo e la
consumazione dell’illecito, precludendo la possibilità di invocare la
responsabilità solidale dell’intermediario preponente.
Ciò vale prevalentemente in
tutte quelle ipotesi in cui l'attività del promotore sia connotata dal dolo,
in ragione del fatto che appare assolutamente privo di fondamento
individuare una colpa del danneggiato nelle ipotesi in cui ci sia stata una
precisa volontà del danneggiante di procurargli un danno. In particolare se
il cliente è stato vittima di un reato di truffa, perché tratto in inganno
dagli artifizi e raggiri posti in essere dal promotore finanziario, è chiaro
che tra la mancanza di prudenza e attenzione della persona offesa ed il
delitto doloso non sussiste alcun nesso di causalità.
Completamente differente è invece l'ipotesi in
cui ci sia la consapevolezza del cliente circa l'estraneità della condotta
del promotore alla sfera di attività del soggetto per conto del quale egli
avrebbe dovuto operare. È ovvio che tale consapevolezza giustifica e
legittima il concorso colposo del danneggiato ed è in grado di eliminare o
limitare nei casi più gravi il diritto al risarcimento del danno nei
confronti della Sim.
Quindi, soltanto quando il risparmiatore versa in dolo, insomma, può
ritenersi responsabile per concorso di colpa nel danno cagionato dal
promotore finanziario ovvero laddove sia ravvisabile una sua grave
negligenza a fronte di una contemporanea abile ed imprevedibile condotta del
promotore volta ad eludere un'efficace rete di controlli predisposta e
perseguita diligentemente dall' istituto.
In conclusione, una volta appurata la
violazione da parte del promotore appare fuor di dubbio la responsabilità
solidale della Sim in virtù del nesso di necessaria occasionalità tra fatto
illecito del promotore ed esercizio della sue incombenze. In altri termini
la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido per i danni
arrecati a terzi dal promotore finanziario, in tutte le ipotesi in cui il
comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali
all'esercizio delle incombenze di cui è investito.
4. Conclusioni.
La decisione in commento consolida un
orientamento della Cassazione sulla responsabilità dell’intermediario per
fatto illecito del promotore finanziario. I giudici di legittimità, nel
cassare la decisione della Corte d’Appello, sottolineano che l’approccio del
giudice di merito al materiale istruttorio acquisito è stato fuorviato da un
equivoco di fondo in ordine alla incidenza della allegata irregolarità di
alcuni mezzi di pagamento utilizzati dall’investitore per l’acquisto di
prodotti finanziari. Sarebbe auspicabile che, dopo quest’ultimo chiarimento,
i giudici del merito valutino con la dovuta attenzione la ratio posta a
fondamento della disciplina dell’offerta fuori sede; ciò anche al fine di
evitare un’interpretazione giurisprudenziale ad ostacoli che avrebbe come
immediata conseguenza quella di legittimare l’atteggiamento dilatorio delle
SIM nel riparare ai danni compiuti dai propri promotori; riparazione che può
venir meno solo in presenza di una collusione tra promotore e risparmiatore
e che, quindi, consente di esonerare l’intermediario da responsabilità. E’
solo la dimostrazione di questa condizione psicologica ad assurgere a
fattore interruttivo del rapporto di necessaria occasionalità che supporta
la responsabilità della società preponente ai sensi dell’art. 31, comma 3°,
TUF.
In questa direzione già in passato si era pronunziata la
giurisprudenza di merito. Per tutte Trib. Milano, 24 giugno 1996, in
Giur. comm., 1997, 466 per il quale "le esigenze di tutela
del privato di fronte a comportamenti truffaldini o comunque
pregiudizievoli occasionati dall'attività di promozione di servizi
finanziari, prevalgono secondo la scelta attuata dal legislatore,
rispetto a quella di tutelare la società che colloca il servizio,
nel cui interesse è svolta l'attività apportatrice del rischio, la
quale società è sicuramente in grado di meglio valutare, rispetto al
privato, quanto sia affidabile l'agente prescelto".
Trib. Novara, 27 giugno 2011, in Rassegna di massime del
Tribunale di Novara in materia di diritto bancario e di
intermediazione finanziaria, in
www.ilcaso.it,
Sez. Opinioni, a cura di BOMBELLI e IATO.
Sul punto v., tra le altre, Trib. Lecce, 28 giugno 2004, in
www.ilcaso.it; Trib. Mantova, 27 ottobre 2005, in www.ilcaso.it;
Cass. civ., 19 luglio 2002, n. 10580; Cass. civ., 17 maggio 1999, n.
4790. In senso contrario v. in dottrina Bochicchio, Illeciti dei
promotori finanziari nei confronti dei risparmiatori e
responsabilità oggettiva dell'intermediario: articolazione del
principio di responsabilità nell'ambito delle dinamiche di impresa,
in Banca borsa tit. cred., 1997, II, 475 per il quale la
responsabilità dell'intermediario non potrebbe essere utilizzata in
un'ottica assistenziale per manlevare gli utenti dai rischi che
dipendono da proprie scelte e da propri comportamenti in contrasto
con il ruolo dell'impresa intermediaria.