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Rivista di diritto bancario fondata nel 1998
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Isbn 123456789
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L’informazione degli intermediari sui contratti derivati e
la (in-)certezza del diritto
Di
Valerio Sangiovanni, Avvocato e Rechtsanwalt
29 novembre
2011
Si riproduce per gentile
concessione di Ipsoa Wolters Kluwer la nota dell’avv. Valerio
Sangiovanni già pubblicata in Corriere del merito, 2011, p. 814
ss
TRIBUNALE DI TORINO, 8 marzo 2011, n. 1547 - G. U.
Grillo
In mancanza di elementi contrari emergenti dalla
documentazione già in possesso dell’intermediario in
valori mobiliari, la semplice dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, che la
società disponga della competenza ed esperienza
richieste in materia di operazioni in valori
mobiliari – pur non costituendo dichiarazione
confessoria, in quanto volta alla formulazione di un
giudizio e non all’affermazione di scienza e verità
di un fatto obbiettivo – esonera l’intermediario
stesso dall’obbligo di ulteriori verifiche sul punto
e, in carenza di contrarie allegazioni
specificamente dedotte e dimostrate dalla parte
interessata, può costituire argomento di prova che
il giudice può porre a base della propria decisione.
Il
commento
Negli ultimi anni vi è stata un’esplosione di
giurisprudenza in materia di contratti derivati,
concentrata prevalentemente sulla nozione di
operatore qualificato di cui all’ormai abrogato
regolamento Consob n. 11522/1998. Nel caso di specie
il Tribunale di Torino esclude che il comportamento
della banca sia stato doloso e aderisce, in
sostanza, alla posizione assunta in un importante
precedente della Corte di cassazione: laddove il
cliente dichiari di essere competente ed esperto in
materia di strumenti finanziari, la banca non è
tenuta a effettuare approfondimenti sulla veridicità
di tale dichiarazione. Ne consegue che, per effetto
di tale dichiarazione, non si applicano le norme di
comportamento degli intermediari finanziari
risultanti dal regolamento.
L’applicabilità delle norme di comportamento degli
intermediari finanziari
Il Tribunale di Torino
dà applicazione nel caso di specie al reg. Consob n.
11522/1998. Anche se tale regolamento è stato
abrogato e sostituito dal reg. Consob n. 16190/2007[1],
le vecchie disposizioni sono destinate a interessare
ancora a lungo i giudici italiani, considerato che
è in corso un contenzioso di ampie dimensioni
fra numerose società che hanno sottoscritto
contratti derivati e gli intermediari finanziari che
li hanno venduti in vigenza del reg. n. 11522/1998.
Nel caso di specie è
stata data applicazione, in particolare, all’art. 31
reg. n. 11522/1998. Il meccanismo previsto da tale
articolo era caratterizzato dalla distinzione fra
operatori qualificati e operatori non qualificati
(art. 31, comma 2, reg. n. 11522/1998)[2]
Agli operatori qualificati non si applicava buona
parte delle norme di comportamento degli
intermediari finanziari risultanti dal regolamento,
mentre agli operatori non qualificati si applicava[3].
Più specificamente l’art. 31, comma 1, reg. n.
11522/1998 escludeva, in caso di operatori
qualificati, l’applicazione dell’art. 27 (sui
conflitti di interessi[4]),
dell’art. 28 (informazioni fra gli intermediari e
gli investitori[5])
e dell’art. 29 (operazioni non adeguate[6])
del medesimo regolamento. Si tratta delle tre
principali norme di comportamento cui erano tenuti
gli intermediari finanziari sulla base dell’abrogato
reg. n. 11522/1998.
La
ratio di tale distinzione fra operatori
qualificati e non si basa sulla considerazione che
gli investitori non possono essere posti tutti
sullo stesso piano, dal punto di vista della
protezione che l’ordinamento deve loro offrire.
Sussistono difatti differenti esigenze di tutela che
dipendono dalla qualità e dall’esperienza
professionale dei risparmiatori. Certi operatori
attivi sui mercati finanziari non hanno bisogno
della stessa protezione di cui necessitano invece i
soggetti incompetenti e inesperti. L’operatore
qualificato conosce i rischi che gli investimenti in
strumenti finanziari comportano: non occorre dunque
una particolare “investor education”
effettuata da parte dell’intermediario nei confronti
del singolo investitore.
Due
sono gli obiettivi che il riconoscimento della
figura dell’operatore qualificato porta con sé: da
un lato rendere più veloce l’operatività
finanziaria, senza la necessità di effettuare
adempimenti che si rivelerebbero sostanzialmente
inutili nei confronti di un soggetto professionale;
da un altro lato, ridurre i costi di compliance
normativa, che ha senso solo nella misura in cui
aiuta la realizzazione di obiettivi meritevoli di
tutela. Detto in altre parole, l’attività
informativa (e, più in generale, di rispetto delle
norme di comportamento) da parte degli intermediari
finanziari comporta dei costi. Se certi adempimenti
sono sostanzialmente inutili rispetto agli obiettivi
da perseguirsi (informazione della controparte a
livello microeconomico e buon funzionamento dei
mercati finanziari a livello macroeconomico), pare
conseguente – per ragioni di economia – non
obbligarvi le banche. Il regolatore deve mirare a
realizzare una doverosa tutela dei piccoli
investitori senza, con ciò, appesantire inutilmente
l’attività degli intermediari.
La prassi nella conclusione dei contratti derivati
Soprattutto nei primi
anni del nuovo millennio numerose società (e, a dire
il vero, anche enti pubblici) hanno concluso
contratti derivati con intermediari finanziari[7].
La funzione essenziale dei contratti derivati è
quella di contenere determinati pericoli.
In particolare gli swap su tassi d’interessi
consentono di (provare a) controllare i rischi
conseguenti a un eccessivo indebitamento.
Tipicamente la società ha contratto un debito sulla
base di un primo contratto (ad esempio di mutuo o di
leasing), obbligandosi a pagare interessi a
tasso variabile per un certo lasso di tempo. Nei
periodi in cui i tassi sono particolarmente alti,
l’onere finanziario per la società debitrice può
diventare eccessivamente pesante. Grazie alla
conclusione di un contratto derivato è possibile
ristrutturare il debito. Utilizzando formule e
meccanismi di calcolo vari, più o meno complessi a
seconda dei casi e previsti in contratto, il
contratto derivato riesce - per così dire - a
“trasformare” il tasso da variabile a fisso. Tale
risultato si può peraltro realizzare solo se si
verificano alcuni condizioni di tipo economico
(andamento dei tassi) esterne alla sfera d’influenza
delle parti. Se gli andamenti futuri dei tassi non
sono favorevoli, il contratto continua a produrre
perdite per la società coinvolta. A ciò si aggiunga
che l’evoluzione negativa tende a essere probabile
in quanto il nuovo contratto incorpora le perdite
già maturate sotto il precedente rapporto
contrattuale.
Quando i contratti derivati producono eccessive
perdite potenziali, le società cercano di correre ai
ripari. L’immediata cessazione del contratto
imporrebbe tuttavia di pagare all’intermediario
finanziario il differenziale dovuto per la chiusura
del rapporto contrattuale e ciò significherebbe
trasformare la perdita da potenziale a reale. Per
evitare questo risultato insoddisfacente,
normalmente - in una prima fase - i contratti
vengono rinegoziati con l’assistenza della medesima
banca. Talvolta però, come si accennava, la
conclusione di un nuovo contratto non fa venir meno
le perdite. Non era pertanto raro assistere a un
succedersi di contratti derivati, ognuno dei quali
andava a sostituire il precedente, nel tentativo di
ristrutturare il debito a condizioni accettabili per
la società.
Quando l’onere finanziario per le società diventa
intollerabile, capita con una certa frequenza che
esse – sfiduciate nei confronti dell’intermediario -
si rivolgano all’autorità giudiziaria. L’obiettivo è
quello di prospettare una qualche manchevolezza da
parte della banca, al fine di far valere uno dei
rimedi riconosciuti dall’ordinamento.
In
un contesto simile si colloca la vicenda che è stata
oggetto della sentenza del Tribunale di Torino in
commento. La considerazione da cui partire è che gli
intermediari finanziari, in linea di principio,
preferiscono avere come controparti degli operatori
qualificati. In questo caso difatti, come si è
visto, le banche sono esonerate dalle norme di
comportamento di derivazione regolamentare. In
alcune fattispecie (si pensi, ad esempio, alle
società di gestione del risparmio) non può
sussistere alcun dubbio in merito alla natura di
operatore qualificato; nel caso delle non meglio
definite società o persone giuridiche in possesso di
competenza ed esperienza in materia di strumenti
finanziari, la sussistenza della figura di operatore
qualificato può invece essere controversa. Nella
misura legalmente possibile, l’intermediario ha
interesse a, per così dire, “rimuovere” la natura di
contraente debole del rapporto, suggerendo al
rappresentante legale della società di sottoscrivere
una dichiarazione in cui certifica che la medesima è
in possesso di una specifica competenza ed
esperienza in materia di operazioni in strumenti
finanziari. Così facendo, la banca riesce a farsi
dispensare da buona parte delle regole di condotta
risultanti dal regolamento.
Nel momento in cui sorge
un contrasto fra le parti del contratto derivato, la
società contesta generalmente all’intermediario
finanziario di non essere stata adeguatamente
informata (e, più in generale, che non sono state
osservate le norme di comportamento fissate dal reg.
n. 11522/1998). A questo punto le banche, dal canto
loro, eccepiscono che non erano obbligate a
informare né a rispettare altre regole di condotta
poiché avevano a che fare con operatori qualificati.
Questo è il nocciolo del problema che ha dato
origine all’ampio contenzioso in materia di
contratti derivati tuttora in corso[8].
Breve analisi della nozione regolamentare di
operatore qualificato
Dalla nozione regolamentare di operatore qualificato
si ricava che esso è: 1) una società o persona
giuridica (elemento soggettivo); 2) in possesso di
una specifica competenza ed esperienza in materia di
operazioni in strumenti finanziari (elemento
oggettivo).
Per quanto riguarda il presupposto soggettivo di
applicazione della disposizione,
l’art. 31, comma 2, reg. n. 11522/1998 permetteva
che si riconoscesse come operatore qualificato solo
una società oppure una persona giuridica. Se Tizio è
invece una persona fisica, egli non può essere
considerato operatore qualificato, nemmeno laddove
sia in possesso di competenze ed esperienze in
materia di operazioni in strumenti finanziari. In
altre parole, la persona fisica veniva presunta dal
regolamento come debole e destinataria forzata delle
norme di comportamento degli intermediari. Un
discorso diverso valeva invece per le società e le
persone giuridiche, anche se le relative nozioni
sono particolarmente ampie, essendo atte a
comprendere imprese che svolgono attività
estremamente varie e di dimensioni niente affatto
omogenee: dalla piccola società di persone con pochi
dipendenti alla grande società di capitali con
migliaia di dipendenti.
Per quanto riguarda il presupposto oggettivo di
applicazione della disposizione
in esame, il regolamento distingueva fra
“competenza” ed “esperienza”. “Competenza” significa
una conoscenza teorica della materia; “esperienza”
in materia di operazioni in strumenti finanziari
indica invece qualcosa di diverso dalla conoscenza:
l’espressione si riferisce al fatto di avere già
compiuto operazioni in strumenti finanziari.
Il
problema, sia per la nozione di competenza sia per
quella di esperienza, è che il regolamento non
specificava in alcun modo come essere fossero
misurabili. Bisogna peraltro evidenziare che il
regolamento esigeva una competenza e un’esperienza
“specifiche”, indicando in questo modo –
probabilmente - la necessità che competenza ed
esperienza mostrassero un certo livello di
profondità. Non era tuttavia chiarito quale fosse il
livello necessario per passare da operatore non
qualificato e operatore qualificato.
L’art. 31, comma 2, reg. n. 11522/1998 richiedeva la
sussistenza sia di competenza sia di esperienza
affinché la società possa essere ritenuta operatore
qualificato. Quando anche una sola di queste due
circostanze non è riscontrabile nel caso di specie,
non vi è operatore qualificato, il soggetto viene
considerato “debole” dall’ordinamento e – dunque -
si applicano tutte le norme di comportamento
previste dal regolamento Consob.
La disposizione del
regolamento Consob affermava altresì che è operatore
qualificato ogni società “in possesso” di una
specifica competenza ed esperienza in materia di
operazioni in strumenti finanziari. Sulla base del
tenore di questa norma si deve ritenere che sia
operatore qualificato esclusivamente il soggetto in
reale possesso di competenza ed esperienza
(viceversa: chi è privo di competenza ed esperienza
non è operatore qualificato). Questa è la posizione
fatta propria anche dalla Corte di cassazione nella
sentenza del 2009, che risulta – al momento – essere
l’unico precedente specifico in materia[9].
Questa interpretazione “sostanzialistica” va
preferita, in quanto l’alternativa - non accettabile
- sarebbe quella di considerare come operatore
qualificato (cioè come soggetto che non ha bisogno
di essere destinatario delle norme di comportamento
degli intermediari finanziari) soggetti in ipotesi
del tutto privi di ogni cognizione-esperienza in
materia di strumenti finanziari. A chi scrive pare
invece che la natura imperativa delle disposizioni
sulle regole di condotta della banche, norme che –
fra l’altro – sono di origine comunitaria (e
prevalgono dunque sul diritto nazionale), non possa
essere aggirata grazie a una dichiarazione del
soggetto interessato.
Il rilievo giuridico della dichiarazione del legale
rappresentante
La
giurisprudenza in materia di operatore qualificato
si occupa prevalentemente della valenza giuridica
da attribuirsi alla certificazione del
rappresentante legale di una società attestante che
essa è operatore qualificato. Il nucleo della
questione al vaglio dei giudici negli ultimi anni
può essere così espresso: un operatore qualificato
“è” tale in quanto è realmente in possesso di una
specifica competenza ed esperienza in materia di
strumenti finanziari oppure “diventa” tale per il
semplice fatto di sottoscrivere una corrispondente
dichiarazione?
Va
premesso che, nella prassi, il testo della
dichiarazione di essere operatore qualificato viene
di norma predisposto dall’intermediario
finanziario (e non dalla società). Del resto è
abbastanza comune che, nel rapporto fra banche e
imprese, siano le prime a predisporre le bozze
contrattuali, alle quali le società sono “costrette”
ad aderire e che sono negoziabili – al più - per gli
aspetti economici (e talvolta, anche sotto questo
profilo, solo piuttosto marginalmente). Tuttavia non
mi pare che a questa circostanza (e cioè che si
tratti, nella sostanza, di un contratto per
adesione) possa attribuirsi un particolare rilievo
giuridico, purché la dichiarazione venga
sottoscritta (e dunque accettata) consapevolmente
dalla società.
Insomma: nella maggioranza dei casi non si tratta di
una dichiarazione il cui contenuto è oggetto di una
negoziazione fra le parti, ma di un modello
predisposto dalla banca di cui il legale
rappresentante si limita a prendere atto,
firmandolo. La prassi mostra come gli amministratori
che si vedono proposto il contratto derivato non
sempre verificano con attenzione il contenuto di
tale dichiarazione prima di procedere alla sua
sottoscrizione. Le ragioni di questa possibile
superficialità dei gestori sono molteplici. La
complessità dei contratti, di cui la dichiarazione
di essere operatore qualificato costituisce solo una
parte, disincentiva uno studio analitico e attento
degli stessi e di tutti i suoi allegati. Inoltre
alle società interessa la finalità essenziale del
testo contrattuale che sottoscrivono (che è la
riduzione di certi rischi, e il contenimento di
determinati costi) e non è raro che i loro
rappresentanti non si concentrino sul significato
esatto di tutte le dichiarazioni che rilasciano.
Dal
momento che l’art. 31, comma 2, reg. n. 11522/1998
esige il “possesso” di competenza ed esperienza,
non pare che si possa attribuire rilievo decisivo
alla sottoscrizione di una dichiarazione in merito.
L’espressa dichiarazione per iscritto del legale
rappresentante non è idonea in sé (ossia
indipendentemente dal suo contenuto) ad attribuire
lo status di operatore qualificato. Tale
condizione sussiste invece nel caso di reale
possesso di competenza ed esperienza ed è
preesistente alla dichiarazione (e da essa
indipendente). La dichiarazione ha la sola funzione
di certificare uno stato.
La
soluzione che qui si prospetta si ricava, oltre che
dal dato letterale, dalla ratio della
disposizione regolamentare. Il legislatore persegue
l’obiettivo di tutelare l’investitore debole,
risultato che viene conseguito imponendo
all’intermediario finanziario di fornire al cliente
tutte le informazioni necessarie per effettuare un
investimento consapevole nonché di adottare tutti
gli altri presidi comportamentali e organizzativi
idonei a tale scopo. Se la società Alfa non è
esperta conoscitrice dei mercati finanziari, non può
effettuare investimenti ragionevoli. Il fatto che il
suo amministratore firmi una dichiarazione in cui
certifica competenze ed esperienze inesistenti non
può far venir meno la tutela di cui deve godere. In
altre parole non può essere l’investitore che
“auto”-determina il proprio statuto e il livello di
protezione di cui ha bisogno, ma è l’ordinamento che
garantisce agli investitori che – oggettivamente
– hanno scarsa competenza ed esperienza un livello
di tutela più elevato. Una soluzione diversa
finirebbe per svuotare di contenuti buona parte
della disciplina (cogente!) dell’intermediazione
finanziaria.
È
pertanto ragionevole assumere che l’intermediario
finanziario sia chiamato a condurre, di volta in
volta, un’indagine in merito alla reale competenza
ed esperienza della società con cui contratta. Se
risulta che tale soggetto possiede effettivamente
una specifica competenza ed esperienza, ci si trova
di fronte a un operatore qualificato. Laddove,
invece, risultasse l’assenza di competenza ed
esperienza, il soggetto non può essere ritenuto
operatore qualificato, qualunque contenuto abbiano
le dichiarazioni che rilascia.
Mi
pare del resto che questa sia, in sostanza, la
posizione assunta dal Tribunale di Torino nella
sentenza in commento (e, precedentemente, dalla
Corte di cassazione nella citata sentenza del 2009).
Ambedue le autorità giudiziarie affermano difatti
che non possono sussistere elementi in senso
contrario (alla natura di operatore qualificato)
emergenti dalla documentazione in possesso
dell’intermediario finanziario. Questi è dunque
tenuto a verificare la reale natura, di operatore
qualificato o meno, della sua controparte. La
sentenza in commento afferma che basta che il
contrario non risulti dalla documentazione già
acquisita. Ad avviso di chi scrive l’intermediario
deve tenere conto anche di tutte le altre
informazioni a sua disposizione (ad esempio la
conoscenza diretta che ha della controparte).
Laddove nutra dubbi in ordine alla reale competenza
ed esperienza della società con cui contratta, non
può indurla a firmare la dichiarazione di operatore
qualificato.
Ragionando sulla natura della dichiarazione di
operatore qualificato, si deve escludere che essa
configuri una dichiarazione “di volontà”. Tale
dichiarazione attesta invece uno stato di fatto
(possesso di competenze ed esperienze) e, sotto
questo profilo, deve qualificarsi come dichiarazione
“di scienza”. La “scienza” consiste nel sapere che
la società dispone di competenze ed esperienze in
materia di operazioni in strumenti finanziari. Come
è noto, una dichiarazione di scienza può
corrispondere o meno al vero: per tale ragione il
contenuto della dichiarazione può essere oggetto di
prova nel processo civile.
Nel
caso della dichiarazione di operatore qualificato,
le cose sono però più complesse. Si può difatti
perfino arrivare a dubitare del fatto che in materia
di possesso di competenze ed esperienze in
operazioni su strumenti finanziari fosse possibile,
in vigenza dell’art. 31 reg. n. 11522/1998,
rilasciare una dichiarazione di scienza. Il problema
è che le nozioni di “competenza” ed “esperienza”,
come indistintamente utilizzate in tale regolamento,
sono del tutto relative. Si immagini che la società
Alfa disponga di una direzione finanziaria
strutturata composta di numerose persone, fra cui
professionisti che hanno precedentemente lavorato
per diversi anni presso banche d’affari e sono
specialisti in contratti derivati: qui è ben
difficile negare competenza ed esperienza in
materia. Completamente diversa è la situazione della
piccola società Beta, nella cui “direzione
finanziaria” si supponga lavori solo un giovane
senza particolari titoli di studio e alla prima
esperienza lavorativa.
Il vero problema è che
mancavano, nel testo dell’art. 31, comma 2, reg. n.
11522/1998, i parametri oggettivi cui commisurare le
competenze ed esperienze della società. Per dare
maggiore certezza del diritto sarebbe stato
opportuno indicare, nella disposizione del
regolamento, quali sono gli elementi -
oggettivamente riscontrabili - che fanno affermare
che la società è in possesso di specifiche
competenze ed esperienze. Fortunatamente questa
lacuna, foriera di una grave incertezza del diritto,
è stata ora colmata con il reg. n. 16190/2007.
Questo regolamento si premura difatti di stabilire
quali siano i parametri numerici che consentono di
qualificare come “controparte qualificata” oppure
“cliente professionale” oppure “cliente non
professionale” un certo investitore[10].
È pertanto ragionevole assumere che, in futuro, non
si porranno le significative incertezze
interpretative purtroppo determinate dal reg. Consob
n. 11522/1998.
Alla
luce del tenore letterale dell’art. 31, comma 2,
reg. n. 11522/1998 si deve ritenere che, attesa
l’assenza di precisi parametri di riferimento nella
disposizione, la dichiarazione riguardante il
possesso di competenze ed esperienze non certifichi
un “fatto” (provabile dalle parti e accertabile in
sede giudiziaria) per scadere all’espressione di un
semplice “giudizio” (o, con altra terminologia, di
una semplice “opinione”). Si può pertanto arrivare
alla conclusione che la dichiarazione di essere
operatore qualificato non solo non è una
“dichiarazione di volontà” (e questo è fuori di
dubbio), ma non è nemmeno una “dichiarazione di
scienza”: si tratta della mera esposizione di un
giudizio (od opinione) personale, di una valutazione
delle capacità della società – espressa dal suo
amministratore - del tutto arbitraria e
discrezionale.
Questo pare del resto essere il punto di vista
espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza
del 2009, la quale ha affermato che la dichiarazione
di essere operatore qualificato non è una
dichiarazione di scienza, ma la mera formulazione di
un giudizio. Ne fa derivare, correttamente, la
conclusione che la dichiarazione non può avere
valore confessorio. Secondo la definizione che ne dà
il codice civile la confessione è la dichiarazione
che una parte fa della verità di fatti ad essa
sfavorevoli e favorevoli all’altra parte (art. 2730,
comma 1, c.c.). La confessione può vertere solo su
“fatti” e non su “giudizi”. Dal momento che, come si
è visto, la dichiarazione di essere operatore
qualificato non certifica un fatto, ma esprime un
giudizio, la natura di operatore qualificato non può
essere oggetto di confessione.
La
Corte di cassazione, sempre nella sentenza del 2009,
statuisce che la dichiarazione rilasciata dal legale
rappresentante può rilevare ai sensi dell’art. 116,
comma 2, c.p.c. Essa può costituire argomento di
prova che il giudice può porre a base della propria
decisione. La Cassazione lascia però intendere che è
sempre possibile la prova contraria. In questo modo
la sentenza conferma nella sostanza l’impostazione,
che qui – sommessamente - si sostiene, per cui ciò
che conta è la realtà dei fatti (presenza, o meno,
di competenza ed esperienza) e non quanto dichiarato
dal legale rappresentante.
Il
problema, come per ogni diritto che si fa valere in
giudizio (e non certo solo per la dichiarazione di
operatore qualificato), si sposta allora sul lato
probatorio. Secondo la nota disposizione generale
chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
(art. 2697, comma 1, c.c.). La società che contesta
l’inosservanza di norme di comportamento risultanti
dal regolamento Consob, se ha rilasciato la
dichiarazione, deve allora provare di non essere
operatore qualificato. Se tale prova riesce,
l’intermediario finanziario – che non ha rispettato
le regole di condotta – ha posto in essere un
comportamento illegittimo, che può determinare
l’affermazione della sua responsabilità civile. Nel
caso la società avesse firmato una dichiarazione di
essere operatore qualificato, il giudice può
presumere che essa sia operatore qualificato: a
questo punto spetta alla società fornire elementi in
senso contrario. Come si è però avuto modo
d’illustrare in questa nota, tale prova risulta
difficile, in quanto il regolamento non indicava
espressamente quali fossero gli elementi di fatto
alla cui presenza un soggetto può essere reputato
come qualificato. Ne consegue che spetta alla
sensibilità e alle valutazioni del singolo giudice,
che possono essere piuttosto difformi da caso a
caso, l’accertamento se una società si possa
considerare o meno operatore qualificato (con una
situazione di grave incertezza del diritto).
La forma scritta e il contenuto della dichiarazione
del legale rappresentante
Con riferimento alla forma della dichiarazione,
l’art. 31, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998
esigeva che la dichiarazione del rappresentante
legale venisse resa “per iscritto”. Tale requisito
di forma svolge quelle che sono le sue funzioni
tipiche.
Il
primo di tali obiettivi è quello di far riflettere
chi sottoscrive sul significato dell’atto che
compie. Il fatto di dover apporre una firma in calce
alla dichiarazione dovrebbe indurre il
rappresentante legale a una più attenta riflessione
sul contenuto di ciò che sottoscrive. Come abbiamo
avuto modo di evidenziare, la conseguenza principale
della dichiarazione di operatore qualificato è
quella di rendere inoperanti diverse norme di
comportamento regolamentari che sono poste a tutela
del contraente debole. L’assenza di tale tutela
regolamentare è particolarmente pericolosa nel
contesto dell’intermediazione finanziaria, dove gli
atti compiuti possono incidere in modo significativo
sul patrimonio e/o sull’assetto debitorio del
contraente. Con il requisito della forma scritta la
Consob desidera che chi si dichiara operatore
qualificato rifletta preventivamente sulla gravità
degli effetti che derivano da tale dichiarazione.
La
realizzazione del fine di riflessione preventiva sul
significato dell’atto è peraltro in alcuni casi, non
infrequenti, pregiudicata dal concorrere di altri
fattori che sono distorsivi della funzione cognitiva
dell’investitore. La funzione di riflessione
preventiva sull’importanza dell’atto può difatti
esplicarsi al meglio solo nelle ipotesi in cui fra
la consegna del testo predisposto dall’intermediario
e la firma del medesimo da parte del cliente
trascorra un certo periodo di tempo. Idealmente il
testo dovrebbe dapprima essere consegnato
all’investitore, per poi essere firmato in un’altra
occasione, lasciando al cliente il tempo necessario
per un’attenta lettura (nel caso affrontato dal
Tribunale di Torino risulta che ciò si sia realmente
verificato). Ciò, peraltro, avviene raramente nella
prassi, in quanto si tende a prediligere la velocità
dell’operazione rispetto alla certezza del diritto.
Inoltre, e con riferimento specifico alla materia di
cui ci stiamo occupando, bisogna segnalare che
proprio chi non è operatore qualificato (e cioè,
secondo la definizione regolamentare, chi non è
competente ed esperto in mercati finanziari) non è
in grado di comprendere il significato della
dichiarazione. Di conseguenza è dubbio che sia in
grado, quantomeno in via autonoma, di comprendere il
significato della dichiarazione che gli viene
chiesto di sottoscrivere. Nel caso affrontato dal
Tribunale di Torino in commento la sottoscrizione
della dichiarazione è stata rappresentata
dall’intermediario finanziario come una mera
formalità, mentre essa in realtà produce gravosi
effetti sostanziali, riducendo la tutela di cui
dispone la società.
Un
altro obiettivo generalmente perseguito dalla forma
scritta è quello di consentire la possibile
negoziazione del contenuto della dichiarazione. Nel
contesto bancario si tratta tuttavia di un fine che
non si realizza quasi mai nella prassi, in quanto i
testi sono quasi sempre predisposti dagli
intermediari finanziari. Inoltre la possibilità di
negoziare rileva certamente di più nelle
dichiarazioni di volontà che in quelle di scienza:
l’investitore potrebbe avere interesse a negoziare i
contenuti del contratto derivato, al fine di
inserire clausole a sé più favorevoli; lo stesso non
può dirsi, invece, del contenuto della dichiarazione
di operatore qualificato. Qui rileva solo una
questione: il reale possesso (o meno) di competenze
ed esperienze. Il problema è se tali competenze ed
esperienze esistano o meno e, dunque, se la relativa
dichiarazione sia vera oppure falsa: non vi sono
margini di negoziazione in merito.
Ad
avviso di chi scrive la previsione del regolamento
secondo cui competenza ed esperienza devono essere
dichiarate per iscritto rappresenta un requisito
formale che può anche mancare senza che ciò alteri
il carattere di operatore qualificato (oppure non
qualificato) della società interessata, natura che
dipende esclusivamente dalla sussistenza (o meno) di
competenza ed esperienza. Un’interpretazione del
regolamento teleologica (ossia orientata alla
realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla
legge) può portare ad affermare che dell’esistenza
della dichiarazione scritta può beneficiare solo il
cliente e non l’intermediario finanziario: in
assenza di una dichiarazione espressa il cliente
deve automaticamente considerarsi come non
qualificato, con applicazione delle norme di
comportamento regolamentari; in presenza di una
dichiarazione espressa, dovrebbe invece essere
sempre possibile la prova contraria.
Con riferimento al contenuto della dichiarazione,
l’art. 31, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998 non si
esprimeva in dettaglio. Teoricamente tale
dichiarazione potrebbe pertanto avere un contenuto
estremamente limitato, del tipo: “la società …, a
mezzo del suo rappresentante legale …, dichiara di
essere in possesso di una specifica competenza ed
esperienza in materia di operazioni in strumenti
finanziari”. A me pare tuttavia dubbio che una
dichiarazione formulata in questo modo possa
bastare; esistono invece elementi testuali che
conducono a pensare che la dichiarazione, per
produrre i suoi effetti, debba essere più precisa.
Il riferimento è alle seguenti due circostanze: il
testo del regolamento esigeva che competenza ed
esperienza fossero “specifiche” e che venissero
dichiarate “espressamente” dal legale
rappresentante.
“Specifica”, lo abbiamo visto sopra, significa da un
lato che competenza ed esperienza devono avere
raggiunto un sufficiente livello di profondità. Da
un altro lato, però, tale requisito può essere
interpretato anche nel senso che la specificità
debba essere illustrata nella dichiarazione
rilasciata dal rappresentante legale. Inoltre
competenza ed esperienza debbono essere
“espressamente” dichiarate, secondo quanto prevede
il regolamento Consob. Tale aggettivo può essere
interpretato nel senso che il rappresentante legale
deve procedere a indicare i fatti che provano la
competenza (ad esempio una laurea in economia
dell’amministratore della società) e l’esperienza
(quali sono le operazioni in strumenti finanziari
che sono state compiute dalla società nel recente
passato).
La gerarchia delle fonti e gli obblighi informativi
risultanti direttamente dalla legge
In
questo paragrafo vogliamo accennare a due questioni
particolari: 1) la possibile non applicabilità nel
caso concreto degli artt. 27-29 reg. Consob n.
11522/1998 non fa venire meno l’applicabilità
dell’art. 26 di tale regolamento; 2) inoltre, e
ancora più importante, la possibile non
applicabilità nel caso concreto degli artt. 27-29
reg. Consob n. 11522/1998 non fa venire meno
l’applicabilità delle disposizioni risultanti non
tanto da regolamento ma – a livello gerarchico
superiore – dalla legge.
Con
riferimento al primo aspetto, si deve rilevare che
il regolamento Consob n. 11522/1998 prevedeva sia
disposizioni generali sia disposizioni particolari
in materia di norme di comportamento degli
intermediari finanziari. Se è vero che, in presenza
di un (reale, e non fittizio) operatore qualificato,
non si applicavano gli artt. 27-29 reg. Consob,
rimaneva comunque fermo quanto disponeva l’art. 26
del medesimo regolamento.
Con
riferimento al secondo aspetto, l’errore in cui
incorre parte della giurisprudenza nella materia che
stiamo trattando è di non tenere presente che,
nel nostro ordinamento, esiste (e va rispettata) la
gerarchia delle fonti. Il giudice deve anzitutto
orientarsi a quello che le disposizioni di legge (e
non le norme di regolamento) prescrivono. In altre
parole, anche qualora la società dovesse
considerarsi operatore qualificato e, pertanto,
dovesse operare l’art. 31, comma 1, reg. n.
11522/1998 (e dunque non si applicassero gli artt.
27-29 del regolamento che statuiscono le norme di
comportamento degli intermediari finanziari), non
verrebbe per ciò meno l’applicazione delle
disposizioni di legge e – conseguentemente - degli
obblighi delle banche che risultano direttamente dal
testo legislativo.
Per
comprendere meglio il senso del concetto che vorrei
trasmettere, si immagini che non esistesse l’art. 31
reg. n. 11522/1998 (anzi, dico di più: si immagini
che non esistesse lo stesso regolamento Consob nella
sua interezza). Con ciò le norme di comportamento
degli intermediari finanziari non sarebbero state
sradicate dall’ordinamento, ma esse avrebbero
continuato a sussistere nella misura in cui
risultano direttamente dalla legge. Anche solo per
questa ragione (attinente alla gerarchia delle
fonti), è ragionevole assumere che le banche non
possano ignorare le regole di condotta di origine
legislativa, ma debbano invece applicarle. Si tratta
di norme imperative risultanti dalla legge, rispetto
alle quali nulla può l’autonomia privata (e nemmeno
quella regolamentare). Nella realtà dei fatti il
regolamento Consob ovviamente esisteva (e andava
applicato), ma esso non poteva essere contrario alla
legge né poteva produrre l’effetto di derogare alla
legge. Anche a voler ritenere, per qualsiasi ragione
(ad esempio per il ricorrere dello status di
operatore qualificato in capo al cliente), che non
sia applicabile una parte del regolamento Consob,
l’intermediario finanziario è comunque assoggettato
ex lege a certi obblighi nei confronti degli
investitori.
In
altre parole è miope la prospettiva di chi si ferma
solo al dettato del testo regolamentare,
dimenticando che – sopra di esso – esistono
disposizioni di legge cogenti che vanno osservate
sia dagli intermediari finanziari sia dalla Consob.
Proviamo allora a passare brevemente in rassegna
alcune disposizioni di rango normativo dalle quali
si può desumere un dovere di protezione
dell’intermediario nei confronti del cliente debole.
A
tutti gli operatori (sia ai qualificati sia ai non
qualificati) si applica, ad esempio, l’art. 21,
comma 1, TUF. Questa disposizione stabilisce, fra le
altre cose, che - nella prestazione dei servizi e
delle attività d’investimento e accessori - i
soggetti abilitati devono acquisire le informazioni
necessarie dai clienti e operare in modo che essi
siano sempre adeguatamente informati (art. 21, comma
1, lett. b, TUF). La legge esige dunque che
l’intermediario finanziario acquisisca le
informazioni necessarie dai clienti e poi fornisca a
essi informazioni. A me pare, ed è questo il punto
centrale del ragionamento che sto cercando di
svolgere, che i doveri informativi
dell’intermediario finanziario risultanti
direttamente dalla legge abbiano per oggetto: 1)
anzitutto il significato e le conseguenze della
dichiarazione di essere operatore qualificato; 2) e
poi le caratteristiche (in particolare i rischi)
degli strumenti finanziari che vengono venduti.
Ad
avviso di chi scrive l’obbligo informativo
dell’intermediario finanziario concerne, anzitutto,
la stessa nozione di operatore qualificato. Non è
corretto l’approccio giurisprudenziale che rigetta
le azioni in giudizio delle società per il solo
fatto che esse, mediante i loro amministratori, si
sono autocertificate operatori qualificati. La
volontà di concludere un contratto derivato in
qualità di operatore qualificato, con tutti gli
effetti che ne derivano (deroga alla norme di
comportamento risultanti dal regolamento n.
11522/1998), può essere espressa correttamente solo
laddove il legale rappresentante sia stato
previamente informato in modo appropriato. Appare
ragionevole affermare che l’intermediario che
propone al cliente di firmare una dichiarazione
sulla competenza e sull’esperienza della società in
materia di strumenti finanziari debba dapprima
informarlo su quali sono le conseguenze di tale
dichiarazione. Nella sentenza in commento risulta
che la sottoscrizione della dichiarazione di
operatore qualificato era stata prospettata dalla
banca come semplice formalità: probabilmente un
comportamento del genere non è conforme ai doveri
che devono caratterizzare l’operato delle banche.
La
necessità per l’intermediario finanziario di
spiegare gli effetti della dichiarazione di
operatore qualificato deriva non solo dal suo dovere
informativo, ma anche dalle seguenti ulteriori basi
normative: i doveri di a) comportarsi con
diligenza; b) comportarsi con correttezza;
c) comportarsi con trasparenza; d)
servire al meglio l’interesse dei clienti (art. 21,
comma 1, lett. a, TUF).
Ma
l’obbligo dell’intermediario finanziario di
esaminare insieme con il cliente il contenuto e le
conseguenze della certificazione di essere operatore
qualificato deriva da disposizioni di carattere
ancora più generale rispetto a quelle del TUF.
Bisogna anzitutto menzionare l’art. 1175 c.c.,
secondo cui il debitore e il creditore devono
comportarsi secondo le regole della correttezza. È
difficile definire corretto il comportamento di un
intermediario finanziario il quale omette di
segnalare al cliente che la sottoscrizione della
certificazione esenta la banca da una serie di
doveri. È necessario inoltre richiamare l’art. 1176
comma 2 c.c., secondo cui nell’adempimento delle
obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell’attività esercitata. È
indubbio che questa disposizione si applichi anche
all’intermediario finanziario. Vi è allora da
chiedersi come si possa qualificare come diligente
il comportamento di una banca che, senza spiegazione
alcuna, induce il legale rappresentante di una
società a sottoscrivere una dichiarazione atta a
farla assurgere – in difformità dalla realtà delle
cose - a operatore qualificato. La risposta a questo
quesito deve essere negativa. L’obbligo
dell’intermediario finanziario d’informare sul
significato della certificazione può poi desumersi
dall’art. 1337 c.c., secondo cui le parti, nello
svolgimento delle trattative e nella formazione del
contratto, devono comportarsi secondo buona fede. In
sede di trattative e di formazione di un contratto
derivato la buona fede impone d’informare in modo
veritiero su significato ed effetti della
certificazione.
L’insieme delle diverse disposizioni che si sono
elencate, contenute in parte nel TUF e in parte nel
codice civile, impone all’intermediario finanziario
di accertare - in via preliminare - se il cliente
sia o meno in possesso di competenza ed esperienza
in materia di operazioni in strumenti finanziari.
Sotto questo profilo va “spiegata” meglio la massima
del Tribunale di Torino nel caso in commento,
massima che riprende quella pronunciata dalla Corte
di cassazione nella sentenza del 2009. Il fatto che
non si applichino le norme di comportamento previste
dal reg. Consob n. 11522/1998 non significa affatto
che non rimangano ferme le disposizioni di legge. E
tali regole, se interpretate in un’ottica di tutela
della posizione della parte debole del rapporto
contrattuale, impongono all’intermediario
finanziario una ragionevole verifica preliminare
della reale natura della propria controparte. Non
appare pertanto corretta l’affermazione del
Tribunale di Torino secondo cui nessuna norma impone
un accertamento sulla corrispondenza fra la
dichiarazione di essere operatore qualificato e la
situazione di fatto. Al contrario: si sono
identificate diverse disposizioni, per di più di
fonte legislativa (e non regolamentare), dalle quali
si può ricavare un obbligo in tal senso. Le norme
non sono espresse, ma possono essere senz’altro
interpretate in questo modo.
Si
noti, fra l’altro, che in alcuni casi l’assenza di
competenze ed esperienze in capo alla società è
certamente nota all’intermediario finanziario: si
tratta dell’ipotesi in cui i contraenti hanno
rapporti di lunga durata. Il caso tipico è quello di
una piccola società che si affida da anni alla
filiale locale di una banca per la gestione di tutte
(o quasi) le sue pratiche di natura finanziaria. Il
dipendente bancario che conosce bene la situazione
in cui versa la società nonché le competenze ed
esperienze di chi vi lavora non può ignorare tali
circostanze e far sottoscrivere al rappresentante
legale, a propria (apparente) autotutela, una
certificazione di cui conosce la sostanziale non
corrispondenza a verità. Se lo fa lo stesso, viola
le disposizioni di legge che si sono elencate. Del
resto mi pare che tale principio emerga dalla
massima della Corte di cassazione laddove specifica
“in mancanza di elementi contrari risultanti dalla
documentazione”. In altre parole, la diligenza
dell’intermediario finanziario si spinge quantomeno
a una verifica dei dati che sono già in suo possesso
(e non solo di quelli documentali, ma di qualsiasi
elemento a sua disposizione). Se da tali dati
emergono dubbi sulle reali competenze ed esperienze
della società, non potrà farsi firmare la
dichiarazione di operatore qualificato. Qualora
invece non emergano dubbi in tal senso,
all’intermediario finanziario potrà bastare
raccogliere la dichiarazione di operatore
qualificato.
[1]
Il reg. Consob n. 11522/1998, applicato
nella sentenza in commento, è stato abrogato
ed è stato sostituito dal reg. Consob n.
16190/2007. Il testo del nuovo regolamento è
riprodotto, ad esempio, in De Iuliis,
Principi di diritto del mercato finanziario,
Torino, 2008, 240 ss. Sui nuovi regolamenti
attuativi della Consob cfr. Durante, Con
il nuovo regolamento intermediari, regole di
condotta “flessibili” per la prestazione dei
servizi di investimento, in Giur.
mer., 2008, 628 ss.; Rinaldi, Il
decreto Mifid e i regolamenti attuativi:
principali cambiamenti, in Società,
2008, 12 ss.; Roppo, Sui contratti del
mercato finanziario, prima e dopo la Mifid,
in Riv. dir. priv., 2008, 485 ss.;
Sangiovanni, Informazioni e comunicazioni
pubblicitarie nella nuova disciplina
dell’intermediazione finanziaria dopo
l’attuazione della direttiva Mifid, in
Giur. it., 2008, 785 ss.;
Sangiovanni, La nuova disciplina dei
contratti di investimento dopo l’attuazione
della Mifid, in Contratti, 2008,
173 ss.
[2]
L’art. 31, comma 2, reg. n. 11522/1998 è
riprodotto nel testo della sentenza e
consiste in sostanza nell’elencazione dei
soggetti che debbono reputarsi
automaticamente come operatori qualificati,
cui va aggiunta “ogni società o persona
giuridica in possesso di una specifica
competenza ed esperienza in materia di
operazioni in strumenti finanziari
espressamente dichiarata per iscritto dal
legale rappresentante”.
[3]
L’art. 31, comma 1, reg. n. 11522/1998
stabiliva, letteralmente, che “a eccezione
di quanto previsto da specifiche
disposizioni di legge e salvo diverso
accordo tra le parti, nei rapporti tra
intermediari autorizzati e operatori
qualificati non si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma
1, fatta eccezione per il servizio di
gestione, e commi 2 e 3, 32, commi 3, 4 e 5,
37, fatta eccezione per il comma 1, lettera
d), 38, 39, 40, 41, 42, 43, comma 5,
lettere b), comma 6, primo periodo, e
comma 7, lettere b) e c), 44,
45, 47, comma 1, 60, 61 e 62”.
[4]
Sul conflitto d’interessi nella materia
dell’intermediazione finanziaria cfr.
Mariani e Zanini, Impatto della Mifid sul
contenzioso tra banche e clienti – Il
conflitto di interessi, in La Mifid
in Italia, a cura di Zitiello, Torino,
2009, 957 ss.; Mocci, Il conflitto di
interessi: mappatura dei conflitti,
costruzione della conflict policy,
registro dei conflitti di interessi, in
La Mifid, cit., 170 ss.; Lener,
Conflitti di interesse fra intermediario e
cliente, in AA.VV., I contratti del
mercato finanziario, a cura di Gabrielli
e Lener, Torino, 2011, 1° vol., 313 ss.
[5]
In tema di dovere informativo degli
intermediari finanziari cfr. la recente
monografia di Greco, Informazione
pre-contrattuale e rimedi nella disciplina
dell’intermediazione finanziaria,
Milano, 2010. V. inoltre Alpa, Gli
obblighi informativi precontrattuali nei
contratti di investimento finanziario. Per
l’armonizzazione dei modelli regolatori e
per l’uniformazione delle regole di diritto
comune, in Econ. dir. terz.,
2009, 395 ss.; Bertolini, Problemi di
forma e sanzioni di nullità nella disciplina
a tutela dell’investitore. Perequazione
informativa o opportunismo rimediale?,
in Resp. civ. prev., 2010, 2333; R.
Bruno, L’esperienza dell’investitore e
l’informazione “adeguata” e “necessaria”,
in Giur. comm., 2008, II, 391 ss.;
Frumento, Le informazioni fornite ai
clienti, in La Mifid, cit., 279
ss.; Gobio Casali, Prodotti assicurativi
finanziari: disciplina normativa,
qualificazione giuridica e tutela
informativa del risparmiatore, in
Giust. civ., 2010, II, 301 ss.; Greco, Intermediazione finanziaria e regole
d’informazione: la disomogeneità del quadro
rimediale e la “tranquillità” della
tradizione, in Resp. civ., prev.,
2010, 2561 ss.; Greco, Obbligazioni Cirio
e violazione dell’obbligo di informazione:
un ulteriore tassello sul tavolo della
roulette della giurisprudenza, in
Resp. civ. prev., 2010, 428 ss.; Maragno, L’orientamento del Tribunale di Venezia
in tema di sanzioni degli inadempimenti ai
doveri informativi a carico degli
intermediari finanziari, in Nuova
giur. civ. comm., 2008, I, 1280 ss.;
Musco Carbonaro e Pantaleo, Impatto della
Mifid sul contenzioso tra banche e clienti –
Gli obblighi informativi, in La Mifid,
cit., 917 ss.; Natoli, Le informazioni
dei risparmiatori nella formazione del
contratto “di risparmio”, in
Contratti, 2010, 67 ss.; Purpura,
Strumenti finanziari e dovere di
informazione degli intermediari: un
“moderno” approccio giurisprudenziale a
confronto con la normativa post Mifid,
in Banca borsa tit. cred., 2010, I,
609 ss.; Romeo, Informazione e
intermediazione finanziaria, in Nuove
leggi civ. comm., 2010, 647 ss.;
Sangiovanni, Omessa informazione sulla
rischiosità dell’investimento e risoluzione
del contratto, in Corr. mer.,
2009, 973 ss.; Sartori, Violazione delle
regole informative e modelli di
responsabilità, in AA.VV.,
L’attuazione della Mifid in Italia, a
cura di D’Apice, Bologna, 2010, 615 ss.
[6]
In materia di regola di adeguatezza cfr.
Antonucci, Declinazioni della
suitability rule e prospettive di mercato,
in Banca borsa tit. cred., 2010, I,
728 ss.; Fiorio, Onere della prova, nesso
di causalità ed operazioni non adeguate,
in Giur. it., 2010, 343 ss.; Greco,
Intermediazione finanziaria: rimedi e
adeguatezza in concreto, in Resp.
civ. prev., 2008, 2556 ss.; Guadagno,
Inadeguatezza e nullità virtuale, in
Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 460
ss.; Malerba e Bentoglio, Impatto della
Mifid sul contenzioso tra banche e clienti –
I profili di adeguatezza e appropriatezza,
in La Mifid, cit., 939 ss.;
Sangiovanni, L’adeguatezza degli
investimenti prima e dopo la Mifid, in
Corr. giur., 2010, 1385 ss.;
Sangiovanni, Informazione
sull’adeguatezza dell’operazione finanziaria
e dovere di astenersi, in Corr. giur.,
2009, 1257 ss.; Sangiovanni, Operazioni
inadeguate e doveri informativi
dell’intermediario finanziario, in
Giur. comm., 2009, II, 557 ss.;
Santocchi, Le valutazioni di adeguatezza
e di appropriatezza nei rapporti
contrattuali fra intermediari e cliente,
in AA.VV., I contratti, cit.,
281 ss.; Sartori, Le regole di
adeguatezza e i contratti di borsa: tecniche
normative, tutele e prospettive Mifid,
in Riv. dir. priv., 2008, 25 ss.;
Spreafico e Pennati, L’adeguatezza e
l’appropriatezza, in La Mifid,
cit., 327 ss.
[7]
In materia di contratti derivati cfr.,
AA.VV., Derivati e swaps.
Responsabilità civile e penale, a cura
di Sirotti Gaudenzi, Santarcangelo di
Romagna, 2009; Girino, I contratti
derivati, Milano, 2010, 2a
ed. Inoltre v., sotto vari profili, Fantetti, I contratti degli enti pubblici locali in
strumenti finanziari derivati, in
Resp. civ., 2010, 739 ss.; Fantetti,
I derivati: obblighi informativi e
negoziazione di prodotti finanziari, in
Dir. prat. soc., 2009, fasc. 11, 53
ss.; Gilotta, In tema di interest
rate swap, in Giur. comm., 2007, II,
134 ss.; Luberti, Strumenti finanziari
derivati: legittime le limitazioni
all’autonomia negoziale degli enti locali,
in Giur. it., 2010, 202 ss.;
Piccinini, La trasparenza nella
distribuzione di strumenti finanziari
derivati ed il problema dell’efficacia delle
regole informative, in Contr. impr.,
2010, 499 ss.; Piras, Contratti derivati:
principali problematiche al vaglio della
giurisprudenza, in Resp. civ. prev.,
2008, 2219 ss.; Salatino, La diffusione
dei contratti di swap nella prassi
commerciale italiana: un nuovo scandalo
finanziario, in Nuova giur. civ.
comm., 2010, II, 116 ss.; Sangiovanni, Conclusione di contratti derivati e
responsabilità degli amministratori, in
Società, 2010, 26 ss.; Sangiovanni,
I contratti derivati fra normativa e
giurisprudenza, in Nuova giur. civ.
comm., 2010, II, 39 ss.; Sangiovanni,
I contratti derivati e il regolamento Consob
n. 11522 del 1998, in Giur. mer.,
2009, 1516 ss.; Sirotti Gaudenzi, Il
contratto di swap: aspetti
civilistici e responsabilità degli
intermediari, in Foro pad., 2009,
II, 51 ss.; Tarolli, Trasferimento del
rischio di credito e trasparenza del
mercato: i credit derivatives, in
Giur. comm., 2008, I, 1169 ss.
[8]
Fra i contributi che si occupano del recente
contenzioso in materia di contratti
derivati, con particolare riferimento alla
nozione di operatore qualificato di cui
all’art. 31, comma 2, reg. n. 11522/1998,
cfr. F. Bruno, Derivati OTC e
incomprensibile svalutazione
dell’autocertificazione del legale
rappresentante della società acquirente,
in Corr. mer., 2008, 1261 ss.;
Fiorio, La nozione di operatore
qualificato per l’investitore persona
giuridica, in Giur. it., 2008,
2241 ss.; Motti, L’attestazione della
qualità di operatore qualificato nelle
operazioni in strumenti derivati fra banche
e società non quotate, in Giur. it.,
2008, 1167 ss.; Orefice, Operatore
qualificato e nullità virtuale per mancanza
di causa, in Contratti, 2011, 250
ss.; Salatino, Contratti di swap.
Dall’“operatore qualificato” al “cliente
professionale”: il tramonto delle
dichiarazioni “autoreferenziali”, in
Banca borsa tit. cred., 2009, I, 201
ss.; Sangiovanni, Dichiarazione del
contraente e strumenti finanziari derivati
degli enti territoriali, in Nuova
rass., 2010, 1161 ss.; Sangiovanni,
Contratti derivati e dichiarazione del
rappresentante legale, in Corr. mer.,
2008, 41 ss.; Sesta, La dichiarazione di
operatore qualificato ex art. 31 reg.
Consob n. 11522/1998 tra obblighi
dell’intermediario finanziario ed
autoresponsabilità del dichiarante, in
Corr. giur., 2008, 1751 ss.
[9]
Cass., 26 maggio 2009, n. 12138, in
Contratti, 2009, 869 ss., con nota di
Autelitano; in Corr. giur., 2009,
1611 ss., con nota di Sesta; in Danno
resp., 2009, 1067 ss., con nota di
Sangiovanni; in Foro it., 2010, 121
ss., con note di Palmieri e La Rocca; in
Giur. it., 2009, 2711 ss., con nota di
Aiello; in Riv. trim. dir. econ.,
2009, II, 115 ss., con nota di Brescia
Morra; in Società 2010, 308 ss., con
note di Micciché eTatozzi nonché di Magno e
Dodaro. Su questa sentenza cfr. anche
Luberti, Obblighi di comportamento degli
intermediari, danno risarcibile e onere
probatorio nella negoziazione di prodotti
finanziari “derivati”: prima e dopo
l’attuazione della Mifid, in Giur. it.,
2010, 2327 ss.
[10]
L’art. 58, comma 3, reg. Consob n.
16190/2007 prevede che non si applichino
certe norme di comportamento alle
controparti qualificate (e, sotto questo
profilo, il nuovo regolamento è simile a
quello abrogato). Il regolamento n.
16190/2007 rinvia a un allegato per
determinare la nozione di controparte
qualificata. Al riguardo l’allegato 3 reg.
n. 16190/2007 dà ora quella certezza del
diritto che il precedente regolamento non ha
invece, in alcun modo, fornito. L’allegato
si apre con la definizione di cliente
professionale come soggetto che “possiede
l’esperienza, le conoscenze e la competenza
necessarie per prendere consapevolmente le
proprie decisioni in materia di investimenti
e per valutare correttamente i rischi che
assume”. L’allegato n. 3 prevede poi che “la
disapplicazione di regole di condotta
previste per la prestazione dei servizi nei
confronti dei clienti non professionali è
consentita quando, dopo aver effettuato una
valutazione adeguata della competenza,
dell’esperienza e delle conoscenze del
cliente, l’intermediario possa
ragionevolmente ritenere, tenuto conto della
natura delle operazioni o dei servizi
previsti, che il cliente sia in grado di
adottare consapevolmente le proprie
decisioni in materia di investimenti e di
comprendere i rischi che assume”. Fin qui il
nuovo regolamento non si differenzia in modo
decisivo da quello precedente, anche se
statuisce a chiare lettere che vi è un
obbligo di verifica preliminare in capo
all’intermediario. L’allegato n. 3 reg. n.
16190/2007 precisa però che “nel corso della
predetta valutazione, devono essere
soddisfatti almeno due dei seguenti
requisiti: - il cliente ha effettuato
operazioni di dimensioni significative sul
mercato in questione con una frequenza media
di 10 operazioni al trimestre nei quattro
trimestri precedenti; - il valore del
portafoglio di strumenti finanziari del
cliente, inclusi i depositi in contante,
deve superare 500.000 euro; - il cliente
lavora o ha lavorato nel settore finanziario
per almeno un anno in una posizione
professionale che presupponga la conoscenza
delle operazioni o dei servizi proposti”.
L’accertamento della natura di operatore
qualificato è dunque facilitata rispetto al
passato, nel senso che può avvenire sulla
base di dati numerici certi. L’intermediario
dovrà pertanto esaminare le menzionate
caratteristiche della società con cui si
appresta a contrattare: a seconda delle
risultanze del suo esame, troveranno o meno
applicazione le norme di comportamento.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIBUNALE DI TORINO, 8 marzo
2011, n. 1547 - G. U. Grillo
(Omissis).
La società Z., che a partire
dal 1999 era in fase di espansione e aveva
stipulato due contratti di leasing
finanziario e un mutuo (cfr. doc. 1, 2, 3
att.) per l’acquisto di immobili destinati
ad area operativa e attrezzature, aveva
discusso con la banca la possibilità di
individuare uno strumento finanziario volto
a influire sull’indebitamento.
Assumeva parte attrice che i
funzionari della banca avevano proposto i
contratti derivati che avrebbero avuto la
potenzialità di eliminare i costi finanziari
dei mutui e del leasing, senza
informare espressamente del prodotto e da
tale condotta faceva derivare la malafede e
il dolo della banca. Peraltro il dolo è
costituito da artifici e raggiri o anche
menzogne tali che senza di essi la
controparte non avrebbe concluso il
contratto. Le omesse informazioni, di per
sé, non hanno alcuna influenza a meno che le
omesse informazioni si inseriscano in un
complesso comportamento caratterizzato da
malizia o astuzia al fine di realizzare il
fine perseguito.
Ora a prescindere che parte
attrice, a parte le generiche allegazioni
sopra indicate, non ha allegato nessuna
condotta specifica atta a caratterizzare il
dolo, si deve osservare che risulta
dimostrato per tabulas che i
funzionari della banca illustravano lo
strumento della struttura contrattuale
swap, atteso che il presidente del
consiglio di amministrazione della società
illustrava l’opportunità di adottare tale
tipo di investimento (cfr. doc. 3 parte
convenuta). Tale circostanza non è stata
specificamente contestata da parte attrice,
così come non è stato contestato che il
contratto C. S. nel primo periodo aveva
generato differenziali a credito della
società, così come differenziali a credito
erano maturati in riferimento al contratto
stipulato in data 20 novembre 2001 e
denominato I. R. S. (cfr. doc. 7 e 8 parte
convenuta) e che i predetti erano stati
stipulati presso la filiale della banca. La
struttura dei contratti era stata resa nota
a parte attrice non avendo parte attrice
contestato tale circostanza, limitandosi a
eccepire l’incomprensibilità della stessa.
Ma tale eccezione non convince, considerato
che parte attrice aveva sottoscritto il
contratto quadro (cfr. doc. 4 conv.) in cui
venivano indicate le singole definizioni
contenute nei contratti; non solo ma l’art.
4 espressamente prevedeva la possibilità che
fosse assunto un elevato rischio, nei
singoli contratti vi era la descrizione dei
parametri di riferimento e dalla stessa
documentazione attorea (cfr. ad es. doc. 4
att.) emerge che la bozza di contratto era
stata inviata alcuni giorni prima della
sottoscrizione, o comunque era inviata in
anticipo la descrizione dei parametri (cfr.
doc. 8 att.).
E la natura anche speculativa
dello strumento può desumersi agevolmente
dalla lettura del contratto quadro.
Circa la manca informativa
specifica, osserva il giudicante che parte
convenuta ha prodotto (cfr. doc. 5 e 25 conv.)
dichiarazione di operatore qualifica in cui
il legale rappresentante dichiarava che la
società possedeva una specifica competenza
ed esperienza in materia di operazioni su
strumenti finanziari.
A norma dell’art. 31 reg.
Consob n. 11522/1998 “per operatori
qualificati si intendono gli intermediari
autorizzati, le società di gestione del
risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le
compagnie di assicurazione, i soggetti
esteri che svolgono in forza della normativa
in vigore nel proprio stato d’origine le
attività svolte dai soggetti di cui sopra,
le società e gli enti emittenti strumenti
finanziari negoziati in mercati
regolamentati, le società iscritte negli
elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113
del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, i promotori finanziari, le persone
che documentino il possesso dei requisiti di
professionalità stabiliti dal testo unico
per i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo
presso società di intermediazione mobiliare,
le fondazioni bancarie, nonché ogni società
o persona giuridica in possesso di una
specifica competenza ed esperienza in
materia di operazioni in strumenti
finanziari espressamente dichiarata per
iscritto dal legale rappresentante”.
Ora è pacifico che il
documento sottoscritto dalla Z. fosse stato
predisposto dalla banca: peraltro,
contrariamente a quanto asserito da parte
attrice, non vi era stata nessuna
imposizione nei confronti della stessa, né
parte attrice ha dedotto un’imposizione al
fine di poter procedere alla stipula del
contratto di swap, assumendo
semplicemente che le era stato trasmesso e
indicato quale semplice formalità.
L’art. 31 reg. Consob cit.
dunque, analogamente a quanto previsto
dall’art. 13 reg. Consob n. 5387/1991, ha
definito come operatore qualificato, come si
è detto, tra gli altri soggetti anche “ogni
società o persona giuridica in possesso di
una specifica competenza ed esperienza in
materia di operazioni in strumenti
finanziari espressamente dichiarata per
iscritto dal legale rappresentante”.
Come affermato dalla Suprema
Corte con sentenza 26 maggio 2009, n. 12138,
la natura di operatore qualificato discende
da due requisiti: uno di natura sostanziale,
vale a dire l’esistenza della specifica
competenza in valori mobiliari in capo al
soggetto (società o persona giuridica) che
intenda concludere un contratto avente a
oggetto operazioni su detti valori, l’altra
di carattere formale, costituito dalla
espressa dichiarazione di possedere la
competenza ed esperienza richieste,
sottoscritta dal soggetto medesimo.
La ratio della norma
in esame, come affermato dalla Suprema
Corte, è quella di chiamare l’attenzione del
cliente circa l’importanza della
dichiarazione e svincola l’intermediario
dall’obbligo generalizzato di compiere un
accertamento sulla corrispondenza tra la
dichiarazione e la situazione di fatto,
anche perché tale accertamento non è
richiesto da alcuna norma.
Pertanto si deve ritenere che
“in mancanza di elementi contrari emergenti
dalla documentazione già in possesso
dell’intermediario in valori mobiliari, la
semplice dichiarazione, sottoscritta dal
legale rappresentante, che la società
disponga della competenza ed esperienza
richieste in materia di operazioni in valori
mobiliari – pur non costituendo
dichiarazione confessoria, in quanto volta
alla formulazione di un giudizio e non
all’affermazione di scienza e verità di un
fatto obbiettivo – esoneri l’intermediario
stesso dall’obbligo di ulteriori verifiche
sul punto e, in carenza di contrarie
allegazioni specificamente dedotte e
dimostrate dalla parte interessata, possa
costituire argomento di prova – che il
giudice … può porre a base della propria
decisione”.
Nel caso di specie parte
attrice non ha neppure allegato che la banca
era in possesso di elementi volti a
consentirle di smentire tale dichiarazione,
atteso che la forma giuridica e l’assenza
del collegio sindacale (che peraltro
all’epoca dei fatti sussisteva – cfr. doc. 3
conv.) è irrilevante.
Conseguentemente la banca non
era tenuta a fornire le informative previste
dagli artt. 27 ss. reg. Consob.
(Omissis)
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