19 giugno 2012
Il Tribunale di Milano,
con la sentenza n. 3513 del 23 marzo 2012, ha
statuito che, anche
quando il cliente abbia sottoscritto la
dichiarazione autoreferenziale di operatore
qualificato, l'interesse del cliente deve sempre
costituire il punto di riferimento dell'attività
professionale dell'intermediario finanziario e
pertanto deve ritenersi comunque applicabile l’art.
21 del Testo Unico Finanziario, che dispone che
nella prestazione dei servizi e delle attività di
investimento e accessori i soggetti abilitati
debbano in ogni caso comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza, per servire al meglio gli
interessi dei clienti e per l'integrità degli stessi
mercati.
Il Tribunale di Milano,
con una graduazione del rango delle norme
interessate (Testo Unico Finanziario e delibere
della Consob, quale normativa regolamentare
delegata), ha ritenuto che l’intermediario non può
ritenersi esentato dall’applicazione delle norme di
grado superiore, e quindi da quanto comunque
disposto dal Testo Unico Finanziario, ed in
particolare dall’art. 21, quale norma che deve
costituire una linea guida nell’attività degli
intermediari finanziari.
Il Tribunale ha cioè
osservato che vi sono pur sempre norme di livello
superiore al Regolamento Intermediari (Delibera
Consob n. 16190/2007), la cui applicazione non è
esclusa - né potrebbe esserlo - dall’art. 58 della
medesima delibera.
L’art. 58 della Delibera
Consob n. 16190/2007 dispone difatti la non
applicabilità delle regole di condotta di cui agli
articoli da 27 a 56 della medesima, ad eccezione del
comma 2 dell'articolo 49, in ipotesi di una
dichiarazione del legale rappresentante della
società contraente in derivati finanziari di potere
essere trattata quale controparte qualificata.
Il Tribunale ha
affermato che esiste quindi una precisa gerarchia
delle fonti, alla quale l’intermediario, e in caso
di contestazione giudiziale, il giudice, devono
necessariamente fare riferimento per valutare il
comportamento imposto all’intermediario.
Pertanto, anche quando
sia applicabile l’art. 58 del Regolamento Consob (e
dunque si possa escludere l’applicazione di parte
del Regolamento Intermediari), in conseguenza della
dichiarazione autoreferenziale del contraente di
essere una controparte qualificata, non può comunque
essere esclusa l’applicazione delle ulteriori
disposizioni di legge di rango superiore, la cui
applicazione non è - né potrebbe essere - esentata
dai regolamenti emanati dalla Consob.
L'art. 21 del Testo
Unico Finanziario dispone difatti, quale norma
quadro, che nella prestazione dei servizi e delle
attività di investimento e accessori i soggetti
abilitali debbano comportarsi sempre con diligenza,
correttezza e trasparenza, per servire al meglio
l'interesse dei clienti.
L'interesse del cliente
quindi deve sempre essere posto quale punto di
riferimento dell'attività professionale degli
intermediari finanziari, non potendo questi proporre
al cliente un prodotto incongruente alle esigenze
espresse dallo stesso (o comunque conoscibili
dall’intermediario) e quindi strutturalmente
inidoneo a soddisfare le necessità alla quali la
decisione di sottoscrizione del contratto è
collegata.
Nella questione sottoposta alla valutazione del
Tribunale la finalità del sottoscrittore dei
contratti di swap era per l’appunto quella di
approntare una copertura dai rischi connessi alle
oscillazioni dei tassi di interesse, a fronte
dell'esposizione debitoria, e nell’istruttoria
processuale è stato appurato che tale finalità non
era ragionevolmente raggiungibile.
Il Tribunale, per i
motivi anzidetti, ritenendo carente la stessa
ragione del contratto sottoscritto, ha condannato la
banca al risarcimento dei danni causati dalla
condotta inadempiente dell’intermediario,
individuati nella sommatoria dei flussi di cassa
negativi addebitati alla società cliente per effetto
dei contratti di swaps proposti dall’intermediario
seppure inadeguati alle finalità di copertura
volute.