19 aprile 2013
La compensazione legale
presuppone la coesistenza di due debiti che, facendo
capo a due distinte persone, si estinguono per le
quantità corrispondenti: la compensazione opera di
diritto al momento della coesistenza dei debiti, pur
se necessita comunque di una eccezione in sede
processuale.
Tra i presupposti di
operatività della compensazione vi è quello della
certezza dei debiti che - pur non essendo
espressamente stabilito, come i presupposti della
liquidità e dell'esigibilità, dall'art. 1243 c.c. è
indefettibile, sia dal punto di vista sostanziale,
non potendo operare la compensazione quando il
credito è condizionato o incerto per quanto riguarda
l'oggetto od il soggetto che ne è titolare, sia dal
punto di vista processuale.
Si deve, infatti,
trattare di debiti accertati giudizialmente in via
definitiva; qualora sia in corso un accertamento
giudiziale sull'esistenza del debito e questo sia
contenuto in una sentenza non ancora passata in
giudicato, la situazione di coesistenza non è
definitiva, ma suscettibile di modificazione,
potendo il titolo giudiziale essere ancora caducato
o modificato. Ne consegue l'incertezza del debito
che sia sub iudice, anche quando la sentenza
revocabile che ha risolto la contestazione sia
provvisoriamente esecutiva (cfr. Cass. n. 4423/87,
n. 4074/74). Infatti, la provvisoria esecutività
rende il credito esigibile, ma non ancora certo
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 8329 del 12 aprile
2011).
La Suprema Corte di
Cassazione ha anche aggiunto:
“L'estinzione per
compensazione (legale) di due debiti (art. 1242
c.c.) postula non solo la liquidità ed esigibilità
degli stessi ma anche la loro certezza, e di tale
carattere difetta il credito riconosciuto da una
sentenza, o da altro titolo, provvisoriamente
eseguibile, poiché la provvisoria esecutività
facoltizza solo la temporanea esigibilità del
credito (determinato nel suo ammontare), ma non ne
comporta la irrevocabile certezza” (Cass. civ.,
sez. lav., sent. n. 4423 del 13 maggio 1987).
La Corte di Cassazione
ha quindi statuito che affinché sia eccepibile la
compensazione legale è necessario che ricorra il
requisito della certezza dei reciproci crediti e
tale requisito ricorre se il credito è stato
accertato giudizialmente con provvedimento passato
in giudicato, e dunque non solo provvisoriamente
esecutivo.
Quanto scritto è
giustificato dalla considerazione che la
compensazione legale è una tra le cause di
estinzione definitiva delle obbligazioni e, affinché
avvenga l'estinzione è necessario che i rispettivi
crediti siano definitivamente accertati e non siano
più suscettibili di ulteriori modifiche.