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QUALI SONO LE VARIABILI LEGALI DEGLI ELECTRONIC PAYMENTS IN ITALIA,
NELL’OTTICA DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
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a) Premessa
b) Campo di applicazione e definizioni
c) Trasparenza delle condizioni relative alle operazioni
d) Obblighi e responsabilità del “titolare”
e) Obblighi e responsabilità dell’”emittente”
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a) PREMESSA
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Le operazioni di
“commercio elettronico” in Internet presentano - dal punto di vista
giuridico - problematiche assolutamente specifiche al settore e di certo
stimolo intellettuale.
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Il carattere transnazionale e multinazionale di Internet - l’assenza di
alcuna frontiera se non quella del pensiero - pone difatti problemi di
compatibilità tra le diverse normative nazionali e probabilità
assolutamente elevate di conflitto tra le stesse.
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La struttura “aperta” di Internet - considerata tale perché consente
l’accesso ad un numero indefinito e non identificabile a priori di
soggetti, residenti in Stati diversi ed in grado di scambiarsi
informazioni “sensibili” e di concludere contratti senza alcun supporto
cartaceo - pone innumerevoli questioni di ordine giuridico che
coinvolgono settori del diritto sino ad oggi assolutamente distanti.
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La peculiarità del caso è che - a differenza di ogni altro strumento di
commercializzazione - nella rete Internet non è possibile accertare la
nazionalità della controparte ma obbligatoriamente vi è l’incognita del
quasi certo incontro con legislazioni diverse (anche in forte conflitto)
e l’impossibilità pratica di stabilire la “norma” applicabile al caso di
specie.
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Ipotesi di incompatibilità e di conflitto che - nella attuale situazione
ancora di studio teorico ed applicazione sperimentale - troveranno certa
regolamentazione con l’affinarsi dei sistemi giuridici, ancora forse
impreparati alla dirompente novità telematica.
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Impossibilità di regolamentazione non vuol dire certo “assenza” di norme
applicabili: le difficoltà riguardano la sola identificazione del regime
normativo da applicarsi, il quale consegue alla nazionalità dei soggetti
che partecipano all’operazione di “commercio elettronico”.
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Pertanto l’analisi giuridica sarà impegnata nella ricerca ed
individuazione delle regole applicabili in base alle norme di diritto
internazionale privato - ed alle Convenzioni internazionali - oltre che,
quale aspetto pratico, nel garantire l’effettiva applicazione delle
regole così individuate.
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E’ necessario premettere che la peculiarità dell’utilizzo del mezzo
informatico - la rete Internet - al di là della questione del
riconoscimento giuridico del documento informatico ai fini della prova
del contratto (risolto o risolvibile con i sistemi di “firma digitale”
certificata), non comporta in genere modificazioni alla disciplina
giuridica vigente, la quale regolamenta sempre i contenuti dell’accordo
e l’onere di informazione che fanno capo al fornitore del servizio.
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Regole specifiche difatti esistono sia a livello nazionale (per le
operazioni ricomprese nell’ambito di applicazione della legge italiana)
che a livello comunitario, ove esiste anzi un insieme di norme assai
precise che regolamentano i vari aspetti coinvolti, come la tutela degli
interessi economici - sempre maggiormente crescenti in Internet - e del
diritto alla “privacy” dei soggetti che agiscono tramite Internet, ai
quali devono comunque - per un principio di responsabilità del
comportamento - essere sempre attribuiti gli effetti delle azioni
compiute in rete.
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E’ necessario quindi definire il “commercio elettronico”, che potremo
individuare nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni
per via elettronica e comprendente attività diverse quali la
commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, la
distribuzione on-line di contenuti digitali, l’effettuazione per via
elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici
per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle
Pubbliche Amministrazioni.
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In generale è indispensabile che in tale attività siano garantite almeno
quattro condizioni essenziali:
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1) la riservatezza: le transazioni devono
avvenire senza che sia possibile - per i soggetti non coinvolti nel
processo commerciale - venire a conoscenza dei contenuti delle
comunicazioni scambiate tra i corrispondenti;
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2) l'autenticità ed identificabilità delle parti: deve essere garantito il reciproco
riconoscimento tra gli interlocutori, in modo da autenticare l’origine
dei messaggi;
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3) la non ripudiabilità delle informazioni: la volontà
negoziale delle parti, espressa tramite documento informatico, non deve
poter essere disconosciuta e di conseguenza dovrà essere opponibile ai
terzi in giudizio, a seguito delle eventuali controversie;
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4)
l'inalterabilità dei documenti e l'integrità dei dati (il contenuto
delle transazioni deve essere pienamente conforme alla volontà delle
parti, senza che sia possibile alterare il documento informatico sul
quale si fonda lo scambio.
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Se una transazione prevede il pagamento in contanti non è necessario
difatti che si instauri alcun rapporto di fiducia tra i due
interlocutori concentrandosi l’attenzione delle parti contraenti sul
solo bene compravenduto. Se invece lo scambio merce-moneta non è
contestuale si ravvisa la necessità dell’elemento fiduciario e di
“sicurezza” che sarà tutelato attraverso “garanzie” diverse.
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Difatti la responsabilità delle dichiarazioni in rete - congiuntamente
al problema della sicurezza delle transazioni finanziarie - è oggi
considerato, da parte sia degli utenti Internet che delle imprese, il
principale ostacolo all’acquisto on-line, dal momento che nessun ente o
soggetto controlla - o può controllare - il sistema Internet ed i suoi
variabili giocatori.
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In difetto di tale elemento fiduciario si è difatti costretti
all’utilizzo di strumenti alternativi e storicamente testati quali
sicuri: pagamento in contrassegno o bonifici bancari oppure misti, quali
la comunicazione a mezzo posta o telefono degli estremi delle carte di
pagamento; strumenti che comunque mortificano le potenzialità insite
nella rete.
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La tendenza è comunque quella di evitare “regole” rigide e di favorire
piuttosto una auto-regolamentazione del settore il quale cresce
costruendosi le proprie regole.
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Da un punto di vista giuridico - e teorico - una questione specifica da
risolvere riguarda la qualificazione della moneta elettronica quale
strumento in grado di assolvere la stessa efficacia solutoria della
moneta legale o bancaria nonché la possibilità di effettuare
trasferimenti di denaro senza l’uso di documentazione cartacea per le
necessarie autorizzazioni.
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Nessun ostacolo si incontra nel riconoscere l’effetto liberativo al
pagamento elettronico: altra questione ben più complessa è invece la
sicurezza del pagamento e la ripartizione della responsabilità tra
l’emittente ed il titolare.
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In Italia un primo riferimento è dato dalla disciplina relativa ai
contratti negoziati fuori dai locali commerciali (d.l. n. 50 del
15.01.1992 in attuazione della direttiva 85/577/Cee), che ricomprende i
contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.
Tale normativa si applica ai contratti tra operatore commerciale e
consumatore riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di
servizi.
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Per avere una nozione di “pagamento informatico” - cioè il trasferimento
elettronico dei pagamenti tra privati, Pubbliche Amministrazioni e tra
queste e soggetti privati - si è invece dovuto attendere il d.p.r. 513
del 10.11.1997 il quale, all’art. 14, ha introdotto la nozione di
electronic payments rinviando però in modo assai sintetico alle regole
tecniche da emanarsi successivamente con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
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Prescrizioni fondamentali del d.p.r. 513/97 sono il diritto di recesso
dal contratto, la validità e opponibilità delle clausole vessatorie e la
disciplina delle clausole abusive.
Una area tematica è relativa al trattamento dei dati personali, e mira a
bilanciare la libera circolazione dell'informazione e la tutela della
riservatezza, diritti personali e autodeterminazione informativa
dell'individuo.
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In materia di trattazione dei dati personali è poi assai importante
l'autoregolamentazione: vi è già una "bozza di Codice di
autoregolamentazione per i servizi Internet" che prevede, fra l'altro,
il diritto dell'utente di operare in modalità di “anonimato protetto”,
pur sempre confermando il principio dell'identificabilità. Tali
strumenti di autoregolamentazione si devono peraltro integrare in un
quadro normativo che garantisca un nucleo minimo essenziale di
protezione inderogabile.
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Il decreto di specificazione delle regole tecniche è comunque
intervenuto - d.p.c.m. del 08.02.1999 - il quale pur disciplinando
puntualmente la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
documenti informatici attraverso la c.d. “firma digitale” non contiene
alcun accenno ai pagamenti elettronici.
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In campo comunitario la Commissione europea è invece intervenuta con una
raccomandazione relativa alle operazioni compiute mediante strumenti di
pagamento elettronici, la quale pone particolare attenzione alle
relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti.
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LA RACCOMANDAZIONE N. 97/489/CE DEL 30 LUGLIO 1997
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La Commissione delle Comunità europee, ha auspicato in tale
raccomandazione una regolamentazione unica - a livello comunitario -
delle operazioni compiute mediante gli strumenti di pagamento
elettronici.
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A tal fine ha posto delle linee di indirizzo che dovranno essere a loro
volte stimolo ai Paesi aderenti per una futura “omogeneità” e
“sicurezza” delle operazioni elettroniche sul territorio comunitario: la
Commissione si è riservata il “controllo” posteriore dell'applicazione
della raccomandazione e, se ritenuta insoddisfacente, si è riservata di
disporre una disciplina “cogente” in materia di commercio elettronico.
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La raccomandazione detta quelle che definisce “informazioni minime”
concernenti le notizie che devono essere presenti nelle condizioni e
modalità contrattuali in relazione alle operazioni effettuate per mezzo
di strumenti di pagamento elettronici, nonché stabilisce gli obblighi e
le responsabilità “necessarie” delle parti interessate.
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La Commissione ha così inteso dettare alcune disposizioni al fine di
regolare la materia, a cui le leggi nazionali dovranno attenersi.
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Le modalità e le condizioni di consenso - prescrive la Commissione -
dovranno essere espresse per iscritto, se del caso anche
elettronicamente, conservando un giusto equilibrio tra gli interessi
delle parti; dovranno essere altresì facilmente leggibili e stese in
forma comprensibile.
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Al fine di assicurare la “trasparenza” delle operazioni, si sono
definite anche le “norme minime” necessarie per garantire un adeguato
livello di informazione della clientela dopo la conclusione di un
contratto e dopo l'esecuzione di operazioni per mezzo di uno strumento
di pagamento, comprese le informazioni sugli oneri imposti e sui tassi
di cambio e di interesse applicati, oltre che sulle modalità di calcolo
del tasso d'interesse.
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Nella funzione di indirizzo di futuri interventi legislativi nazionali è
importante ricercare i fini che sottintendono alla raccomandazione, e
cioè:
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1. assicurare il pieno funzionamento del mercato interno, di cui i
sistemi di pagamento sono parte essenziale;
2. stimolare i paesi membri all’innovazione ed al progresso: le
operazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici
rappresentano una parte crescente, per volume e valore, dei pagamenti
nazionali e transfrontalieri, destinata ad accelerare, per il contesto
attuale contraddistinto da una rapida crescita tecnologica;
3. diffondere in modo capillare nel territorio comunitario l’utilizzo
degli strumenti: è importante che i singoli cittadini e le imprese
possano utilizzare gli strumenti di pagamento elettronici in tutta la
Comunità in particolare alla luce del processo di liberalizzazione dei
movimenti dei capitali.
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b) IL CAMPO DI APPLICAZIONE E LE DEFINIZIONI DI CUI ALLA RACCOMANDAZIONE
97/489/CE DEL 30/07/1997
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La Raccomandazione n. 489/97 disciplina le operazioni effettuate
mediante strumenti di pagamento elettronici e d individua gli obblighi e
le responsabilità sia del “titolare” che dell’”emittente”:
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- "Emittente" è colui che, nello svolgimento delle proprie attività,
mette a disposizione di un'altra persona uno strumento di pagamento in
applicazione di un contratto che abbiano stipulato;
- "Titolare" è colui che detiene uno strumento di pagamento in forza di
un contratto concluso con l’emittente.
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Con la raccomandazione viene anzitutto definito “strumento di pagamento
elettronico” quello che consente al titolare di effettuare le seguenti
operazioni:
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1) trasferimento di fondi mediante “strumenti di pagamento elettronici”
(ad eccezione dei trasferimenti conferiti su istruzione ed eseguiti da
istituzioni finanziarie) che comprendono quelli che consentono
l'accesso, anche a distanza, ai conti della clientela;
2) ritiro di denaro contante mediante strumenti di pagamento elettronici
e caricamento o scaricamento di tali strumenti presso attrezzature come
le casse automatiche e gli sportelli automatici, nonché presso
l'emittente o presso un ente obbligato contrattualmente ad accettare
detti strumenti di pagamento (artt. 1 e 2 della raccomandazione).
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I primi - "strumenti di pagamento mediante accesso a distanza" - sono
quelli che consentono al titolare di accedere ai fondi detenuti sul
proprio conto presso un ente, al fine di effettuare un pagamento a
favore di un beneficiario, di norma attraverso l'impiego di un codice di
identificazione personale o ogni altra analoga prova di identità.
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Tale
definizione comprende in particolare le carte di pagamento (carte di
credito, di debito, di debito differito e carte accreditive) e le
applicazioni relative alla banca telefonica o a domicilio (art. 2, lett.
b) della raccomandazione).
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La “moneta elettronica" - anch’essa ricompresa tra i “pagamenti
elettronici” - è uno strumento di pagamento ricaricabile che non
consenta l’accesso a distanza, sia essa una carta con valore
immagazzinato (smart card - borsellino elettronico) o una memoria di
elaboratore elettronico, sulla quale è caricato elettronicamente il
valore (moneta elettronica - digicash), affinché il titolare possa
effettuare le operazioni di pagamento elettronico (art. 2 della
raccomandazione).
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La raccomandazione invece non si applica a:
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1. il pagamento per assegno;
2. alla funzione di garanzia svolta da talune carte in relazione al
pagamento per assegno.
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c) TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI
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La raccomandazione fissa gli “obblighi minimi” a cui bisogna attenersi
relativamente alla “trasparenza delle condizioni relative alle
operazioni” e quindi alle “informazioni minime” contenute nelle modalità
e condizioni contrattuali relative all'emissione e all'impiego di uno
strumento di pagamento elettronico.
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Prima della firma del contratto, o comunque con sufficiente anticipo
rispetto alla consegna di uno strumento di pagamento elettronico,
l'emittente deve difatti comunicare al titolare le modalità e condizioni
contrattuali relative all'emissione e all'impiego di detto strumento. Le
condizioni devono recare l’indicazione della legge applicabile al
contratto.
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Le condizioni sono comunicate per iscritto, se opportuno anche per via
elettronica (via e-mail o sulla schermata del sito), e sono redatte con
espressioni facilmente comprensibili, in una forma leggibile, per lo
meno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale
è offerto lo strumento di pagamento.
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Le condizioni comprendono almeno quanto segue:
a) una descrizione dello strumento di pagamento elettronico, comprese,
se del caso, le caratteristiche tecniche delle attrezzature di
comunicazione il cui impiego è autorizzato dal titolare, nonché le
modalità di tale impiego, compresi gli eventuali limiti finanziari
applicati;
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b) una descrizione degli obblighi e delle responsabilità rispettivi del
titolare e dell'emittente, comprese le ragionevoli precauzioni che il
titolare deve prendere per tenere al sicuro sia lo strumento di
pagamento elettronico sia gli elementi (come un numero d'identificazione
personale o un altro codice) che ne consentono l'impiego;
c) se del caso, il termine entro il quale viene effettuato di norma
l'addebito o l'accredito sul conto del titolare, compresa la data di
valuta, oppure, ove quest'ultimo non abbia alcun conto presso
l'emittente, il termine entro il quale di norma verrà emessa la fattura;
d) il tipo di oneri eventualmente imposti al titolare, in particolare i
dettagli relativi agli oneri seguenti:
- l'importo di ogni eventuale tariffa iniziale e annua;
- le spese di commissione e gli oneri eventualmente imposti al titolare
dall'emittente per particolari categorie di operazioni;
- il tasso d'interesse, comprese le modalità di calcolo, eventualmente
applicati;
e) il termine entro il quale un'operazione può essere contestata dal
titolare, con l'indicazione delle procedure di ricorso disponibili e
delle modalità previste per accedervi.
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Se lo strumento di pagamento elettronico può essere impiegato all'estero
(al di fuori del paese di emissione/affiliazione) dovranno essere
altresì comunicate al titolare le informazioni seguenti:
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a) l'indicazione dell'importo di ogni spesa od onere addebitato per le
operazioni in valuta estera, compresi, se del caso, i tassi applicati;
b) il tasso di cambio di riferimento utilizzato per la conversione delle
operazioni in valuta estera, compresa la data presa a base per
determinare tale tasso.
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Dopo la firma del contratto l'emittente dovrà fornire al titolare (anche
con l’invio dell’estratto conto) le informazioni relative alle
operazioni effettuate mediante uno strumento di pagamento elettronico.
Anche tali informazioni saranno redatte per iscritto, eventualmente
anche per via elettronica, in una forma facilmente comprensibile, e
comprenderanno almeno quanto segue:
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a) un riferimento che consenta al titolare di identificare l'operazione,
comprese, se del caso, le informazioni relative all'accettante presso o
con il quale si è svolta l'operazione stessa;
b) l'importo dell'operazione addebitato al titolare nella moneta di
fatturazione e, se del caso, tale importo in moneta estera;
c) l'importo di ogni eventuale spesa ed onere addebitati per particolari
tipi di operazioni.
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L'emittente comunicherà inoltre al titolare il tasso di cambio
utilizzato per la conversione delle operazioni in valuta estera.
L'emittente di uno strumento di moneta elettronica dovrà offrire al
titolare la possibilità di verificare le ultime cinque operazioni
eseguite, nonché il saldo residuale caricato sullo strumento.
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La raccomandazione detta esattamente le obbligazioni e responsabilità
dei contraenti.
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d) LE OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA’ DEL TITOLARE
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1. GLI OBBLIGHI DEL TITOLARE:
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Il titolare ha gli obblighi seguenti:
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a) impiega lo strumento di pagamento elettronico in conformità delle
condizioni che disciplinano l'emissione e l'uso di tale strumento; in
particolare, prende tutte le ragionevoli precauzioni utili al fine di
tenere al sicuro lo strumento e gli elementi (come il numero di
identificazione personale o un altro codice) che ne consentono
l'impiego;
b) notifica all'emittente o all'ente precisato da quest'ultimo,
immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, quanto segue:
- la perdita o il furto dello strumento di pagamento elettronico o degli
elementi che ne consentono l'impiego;
- la registrazione sul suo conto di un'operazione non autorizzata;
- un errore o qualsiasi altra irregolarità nella gestione del conto da
parte dell'emittente;
c) non trascrive il proprio codice d'identificazione personale od ogni
altro codice in una forma facilmente riconoscibile, in particolare sullo
strumento di pagamento elettronico o su ogni altro oggetto che
abitualmente conserva o porta con tale strumento;
d) ad eccezione degli ordini per il quale l'ammontare dell'operazione
non era noto al momento del conferimento, non può revocare un ordine
dato per mezzo del proprio strumento di pagamento elettronico.
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2. LE RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE:
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Fino al momento della notificazione, il titolare sostiene la perdita
subita in conseguenza dello smarrimento o del furto dello strumento di
pagamento elettronico nei limiti di un massimale non superiore ai 150
ECU. Detto massimale non si applica ove il titolare abbia agito con
colpa grave, in violazione degli obblighi di cui sopra, oppure in
maniera fraudolenta.
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Salvo il caso in cui abbia agito in maniera fraudolenta, il titolare non
è responsabile delle perdite derivanti dallo smarrimento o dal furto
dello strumento elettronico di pagamento, dopo aver eseguito la
notificazione in conformità della raccomandazione.
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L'uso dello strumento di pagamento senza che sia richiesta la
presentazione o l'identificazione elettronica dello strumento esclude la
responsabilità del titolare. Il solo impiego di un codice riservato o di
altra analoga prova d'identità esclude altresì la responsabilità del
titolare.
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d) LE OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITÀ DELL’EMITTENTE
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L'emittente può modificare le condizioni applicate, purché il titolare
disponga individualmente di un preavviso sufficiente per poter risolvere
il contratto se lo desidera. Viene indicato un termine non inferiore ad
un mese, trascorso il quale si presume che il titolare abbia accettato
le nuove condizioni se non ha previamente risolto il contratto.
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Ogni eventuale variazione significativa del tasso d'interesse effettivo
non è soggetta, tuttavia, alle disposizioni di cui sopra ed ha effetto
alla data precisata nella pubblicazione di tale variazione. In tal caso,
e salvo il diritto del titolare di risolvere il contratto, l'emittente
ne informa individualmente il titolare non appena possibile.
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1. GLI OBBLIGHI DELL’EMITTENTE:
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L'emittente ha le seguenti obbligazioni:
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a) comunica il numero d'identificazione personale o altro codice del
titolare solo a quest'ultimo;
b) non invia uno strumento di pagamento elettronico non richiesto, salvo
in sostituzione di uno strumento già in possesso del titolare;
c) tiene una contabilità interna per un periodo di tempo sufficiente
affinché le operazioni possano essere individuate e gli errori possano
essere corretti;
d) si assicura che mezzi adeguati siano messi a disposizione del
titolare ai fini delle notificazioni di smarrimento o furto. Qualora la
notificazione venga eseguita mediante chiamata telefonica, l'emittente o
l'ente precisato da quest'ultimo fornisce al titolare gli estremi
probanti l'avvenuta notificazione;
e) in ogni controversia con il titolare in relazione a un'operazione di
cui, salve eventuali prove contrarie addotte dal titolare, prova che
l'operazione in causa:
- è stata correttamente registrata e contabilizzata;
- non è incorsa in alcun guasto tecnico o altro inconveniente.
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L'emittente o l'ente da esso precisato mette a disposizione i mezzi con
cui il titolare possa, in qualsiasi momento del giorno e della notte,
notificare la perdita o il furto del suo strumento di pagamento
elettronico.
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Ricevuta la notificazione, l'emittente (o l'ente da esso precisato) ha
l'obbligo di intraprendere ogni azione ragionevolmente possibile per
impedire ogni ulteriore uso dello strumento di pagamento elettronico in
questione, anche se il titolare ha agito con colpa grave o in modo
fraudolento.
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2. LE RESPONSABILITÀ DELL’EMITTENTE:
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L’emittente è responsabile di quanto segue:
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a) inesecuzione o esecuzione inesatta delle operazioni, iniziate dal
titolare anche con attrezzature/terminali o mediante apparecchiature che
non sono sotto il controllo diretto o esclusivo dell'emittente, purché
tali operazioni non siano state iniziate con attrezzature/terminali o
mediante apparecchiature il cui impiego non è stato autorizzato
dall'emittente;
b) operazioni non autorizzate dal titolare, nonché ogni altro errore o
irregolarità imputabile all'emittente nella gestione del conto del
titolare.
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L'emittente è responsabile per gli importi seguenti:
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a) l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto,
maggiorato eventualmente degli interessi;
b) la somma necessaria al fine di ripristinare il titolare nella
situazione in cui si trovava prima dello svolgimento dell'operazione non
autorizzata.
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Qualsiasi altra conseguenza finanziaria, in particolare quelle
concernenti l'entità del danno da risarcire, è a carico dell'emittente
secondo il diritto applicabile al contratto concluso tra l'emittente e
il titolare.
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L'emittente è responsabile nei confronti del titolare di uno strumento
di moneta elettronica per la perdita dell'ammontare dei fondi caricati
su detto strumento nonché per l'esecuzione inesatta delle operazioni del
titolare, ove la perdita o l'esecuzione inesatta siano imputabili ad un
guasto dello strumento stesso, del terminale/attrezzatura o di qualsiasi
altra apparecchiatura utilizzata per eseguire un'operazione, purché
detto guasto non sia provocato dal titolare volontariamente.
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La raccomandazione termina invitando gli Stati membri ad assicurarsi che
sussistano strumenti adeguati ed efficaci per la soluzione delle
controversie fra titolari ed emittenti.
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Concludendo l’intervento si auspica - come da autorevoli voci richiesto
- la predisposizione di un servizio di conciliazione direttamente in
rete per le controversie che sicuramente non mancheranno di presentarsi.
Questo servizio potrebbe essere svolto dalle Camere di commercio che,
sulla scorta della legge n. 580/93, hanno già iniziato una politica di
protezione del consumatore in tal senso.
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