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prima parte dell'articolo
Preliminarmente, appare opportuno chiarire il
significato di quello che la norma citata definisce
interesse della società.
Al
riguardo, il dibattito dottrinale ha segnato una
netta linea di demarcazione tra le teorie cd.
contrattualistiche dell’impresa, che identificano
l’interesse sociale in quello comune dei soci e le
teorie cd. istituzionalistiche, tendenti alla
configurazione di un interesse dell’impresa in sé,
quale organismo produttivo, con relative
implicazioni corporativistiche sottese a questa
identificazione (cfr., JAEGER, L’interesse sociale,
Milano, 1963, 13 e ss.).
In
particolare, la tesi istituzionalistica colloca
l’interesse personale dei soci in posizione
marginale e subordinata rispetto all’interesse
dell’impresa in sé, inteso come interesse
all’efficienza produttiva dell’impresa, vista come
strumento di sviluppo economico generale.
Il voto
sarebbe per il socio, pertanto, non solo un diritto,
ma anche un dovere nell’interesse superiore della
società.
Tale
teoria, tuttavia, pur essendo suggestiva, non sembra
avere alcun fondamento normativo, in quanto non è
configurabile come principio generale del nostro
ordinamento societario un interesse della società
che si sovrapponga e si distingua dall’interesse
comune dei soci (cfr, DI SABATO, op. cit., 259).
D’altro
canto, se con il voto il socio esercitasse una
“funzione” nell’interesse altrui (della società),
non si comprende perché il legislatore non pone a
carico del socio alcun obbligo di partecipare
all’assemblea, né, d’altronde, sanziona l’astensione
dal voto.
Non
avrebbe senso, inoltre, il fatto che il diritto di
impugnativa delle deliberazioni non conformi alla
legge e all’atto costitutivo è attribuito dal codice
solo ai soci assenti o dissenzienti (cfr., art.2377
cod.civ.) (cfr., DI SABATO, op. cit., 454 e ss.).
Largamente prevalente in dottrina è, perciò, la tesi
secondo la quale l’interesse sociale è l’interesse
comune dei soci, a sua volta configurabile come
interesse “tipico” del socio, ossia l’interesse del
socio “medio”; concezione che, del resto, trova un
sicuro fondamento normativo nel dettato di cui
all’art.2247 cod.civ., più in generale, nella
matrice contrattuale dell’istituto societario.
La tesi,
infatti, si autodefinisce polemicamente
“contrattualistica” per sottolineare il fatto che
intende respingere il concetto di società come
istituzione staccata dalle persone dei soci,
configurandola, all’opposto, quale rapporto
contrattuale fra più persone, che non involge altro
interesse se non quello delle persone contraenti
(cfr., GALGANO, La società per azioni, cit., 63).
L’interesse sociale cui fa riferimento il comma 1
dell’art.2373 cod.civ. è, dunque, di per sé, un
concetto neutrale: è ogni interesse rientrante nello
schema causale del contratto di società. E’, in
altri termini, l’interesse diretto alla
realizzazione del contratto sociale. Interesse che,
come è stato posto in luce dalla migliore dottrina,
si articola in una serie di interessi preliminari,
intermedi e finali (alla destinazione del patrimonio
all’attività sociale, all’affidamento in gestione
delle attività sociali, al miglioramento
tecnologico, ecc.), che, nell’immediato, possono
essere anche incompatibili con quello della
massimizzazione del profitto e, quindi, dei
dividendi (cfr., GALGANO, Diritto commerciale, cit.,
153 e ss.).
Esso è,
pertanto, liberamente determinabile dalla
maggioranza dei soci, entro i limiti dettati dalla
causa del contratto di società (cfr., MENGONI,
Appunti per una revisione della teoria sul conflitto
di interessi nelle deliberazioni in assemblea delle
società per azioni, in Rivista delle Società, 1956,
445 e ss.; JAEGER, op. cit., 13 e ss.).
I soci
sono, infatti, arbitri di votare secondo il proprio
personale apprezzamento, di perseguire una politica
di efficienza produttiva, con sacrificio
dell’interesse al dividendo, ovvero di perseguire
una politica di alti dividendi, con sacrificio
dell’efficienza produttiva; ma devono scegliere
l’interesse da perseguire fra quelli rientranti
nello schema causale del contratto di società.
In tale
contesto, come limite al potere del socio di
esprimere liberamente il proprio voto, e con esso il
suo interesse nella società, si inserisce la
disciplina del conflitto di interessi (cfr., SACCHI,
L’intervento ed il voto nell’assemblea delle società
per azioni – profili procedimentali, in Trattato
delle società per azioni diretto da Colombo-Portale,
vol. 3, Torino, 1994, 267 e ss.).
Conflitto che si sostanzia, dunque, in un contrasto
fra due interessi entrambi facenti capo al socio e
ricorre quando il socio si trova nella condizione di
essere portatore, di fronte ad una data
deliberazione, di un duplice interesse: del suo
interesse di socio e di un interesse extrasociale,
ossia di un interesse estraneo alla causa del
contratto sociale e questa duplicità di interessi è
tale per cui egli non può realizzare l’uno se non
sacrificando l’altro (cfr., in dottrina, GALGANO,
Diritto commerciale, cit., 253; ed ancora, sul
conflitto di interessi in genere v. PREITE, Il
conflitto di interessi del socio fra codice e
disciplina del mercato mobiliare, in Riv. Soc.,
1988, 361 e ss.; in giurisprudenza, Tribunale
Piacenza 12 gennaio 1987, in Giur. it. 1988, I, 2,
210).
Per
aversi conflitto di interessi è, dunque,
indispensabile poter identificare due interessi tra
loro in contrasto, l’uno facente capo personalmente
ai soci che abbiano in assemblea espresso un voto
determinante e l’altro facente capo alla società,
con la conseguenza che non vi è conflitto rilevante
a norma dell’art.2373 cod.civ. ogni volta che due
interessi coesistenti sono fra loro compatibili
(cfr., Appello Milano 10 giugno 1994, in Società,
1995, 2, 189).
La
valutazione del conflitto di interessi, inoltre,
deve essere fatta in concreto, in riferimento ad una
data deliberazione da adottare; deve essere fatta,
poi, a priori in riferimento non al contenuto della
deliberazione e cioè al significato del voto che il
socio esprimerebbe, ma all’argomento in discussione
(cfr, DI SABATO, op. cit., 259).
Ed
ancora.
Il comma
2 dell’art.2373 cod.civ. stabilisce la possibilità
di un sindacato giudiziario sulle deliberazioni
assembleari.
In
particolare, la disposizione citata prescrive che se
il socio in conflitto di interessi non si è astenuto
dal voto, la deliberazione, qualora possa arrecare
danno alla società, è impugnabile a norma
dell’art.2377, se senza il voto del socio che
avrebbe dovuto astenersi dalla votazione non si
sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.
Al
riguardo, è largamente diffusa in dottrina la
convinzione che il comma 2 dell’art.2373 cod.civ.
incida sostanzialmente sulla portata e sulla
incisività del comma 1.
La
norma, infatti, letta unitariamente, non inibisce
affatto il voto al socio in conflitto di interessi,
ma gli lascia l’alternativa fra il non votare ed il
votare in modo da non arrecare danno (anche se solo
potenziale) alla società, esponendosi, in caso
contrario, all’annullamento della delibera.
Né la
norma impedisce al socio di perseguire con la
delibera anche un proprio interesse (o interesse
extrasociale), purché ciò non avvenga a discapito
del patrimonio sociale.
In
definitiva, secondo l’interpretazione suddetta,
l’art.2373 cod.civ., nella sua complessiva
articolazione, non costituirebbe per il socio in
conflitto una ipotesi di sospensione obbligatoria
dal voto, ma solo una limitazione nell’esercizio
dello stesso (cfr., CAMPOBASSO, op. cit., 306;
JAEGER, op. cit., 213; PREITE, L’abuso di
maggioranza e conflitto di interesse, in Trattato
delle Società per Azioni a cura di Colombo-Portale,
vol.3, Tomo 2, Torino, 1993; contra, DI SABATO, op.
cit., 259-260).
La tesi
è confermata anche dalla giurisprudenza della
Suprema Corte secondo la quale la disposizione
dell’art.2373 cod.civ. comporta una limitazione
dell’esercizio del diritto di voto del socio in
conflitto di interessi, nel senso che questi lo può
esercitare unicamente in direzione favorevole alla
società, ma non priva il socio del relativo diritto,
né ne sospende l’esercizio.
Pertanto, le azioni (o le quote, nel caso di società
a responsabilità limitata) che spettano al socio in
conflitto di interessi lo abilitano pur sempre al
voto, per cui egli deve essere ammesso a votare ed
il suo voto, inoltre, deve essere computato ai fini
della regolare costituzione dell’assemblea e
dell’accertamento dell’avvenuta approvazione o no
della delibera (salvo l’annullamento della medesima
ove al risultato della votazione abbia concorso in
misura determinante il voto del socio in conflitto
di interessi e ne sia conseguito un danno alla
società) (cfr., per tutte, Cass. 8 maggio 1992
n.5498 in Giust. Civ. Mass., 1992, fasc.5).
4.
L’eccesso di potere come vizio della deliberazione.
Per come
autorevolmente osservato (DI SABATO), nel nostro
ordinamento societario non sembra che trovi posto la
figura dell’eccesso di potere, come vizio della
deliberazione che produce l’illiceità, e quindi la
nullità stessa, ovvero la difformità della legge, e
quindi l’annullabilità.
Invero,
tale tesi gode di credito in giurisprudenza, più
nelle enunciazioni astratte che nelle applicazioni
pratiche: in particolare, la fattispecie
dell’eccesso di potere sarebbe configurabile
nell’unica finalità fraudolenta della deliberazione,
perseguita dai votanti a maggioranza e diretta a
produrre loro, o a terzi, un vantaggio patrimoniale
a danno degli altri azionisti. Ne discende che la
tutela in esame è richiamabile, in quanto la
delibera non abbia una propria ed autonoma
giustificazione sulla base dei legittimi interessi
dei soci di maggioranza e la finalità fraudolenta in
danno della minoranza costituisca l’unica ragione
della delibera (cfr, Cass. 5 maggio 1995 n.4923 in
Giust. Civ. Mass., 1995, 949; Cass.11 marzo 1993
n.2958 in Riv. Dir. comm., 1994, II, 311; Tribunale
Milano, 18 maggio 1992, in Vita not., 1993, 876;
Tribunale Milano, 15 aprile 1991, in Giur. It.,
1991, I, 2, 649; Tribunale Trieste, 3 luglio 1987,
in Giur. Comm., 1988, II, 124, (nota); Corte Appello
Milano, 27 settembre 1983, in Rass. Dir. civ., 1985,
812 (nota); Cass. 7 febbraio 1979 n.818, in Giust.
Civ. Mass., 1979, fasc.2).
Perché
possa essere configurabile il vizio di eccesso di
potere, la delibera dell’assemblea deve, pertanto,
apparire, attraverso indizi univoci risultanti dal
suo contenuto estrinseco, come il risultato di una
intenzionale attività preordinata unicamente e
fraudolentemente al perseguimento di interessi
divergenti da quelli societari e lesivi dei diritti
sociali della minoranza (cfr, Tribunale Udine, 21
ottobre 1998 in Società, 1998, 1452, nota ANELLO,
RIZZINI BISINELLI).
L’eccesso di potere quale causa di annullamento
della deliberazione non può, dunque, prospettarsi
alla luce di mere considerazioni di opportunità,
relativamente alle quali è precluso un controllo
giudiziario sulle scelte discrezionali degli organi
sociali (cfr, Tribunale Milano, 15 aprile 1991 in
Giur. It., 1991, I, 2, 649).
Detto
altrimenti, l’eccesso di potere nelle deliberazioni
sociali non può identificarsi in alcun modo con il
vizio di merito circa l’opportunità della scelta
amministrativa, ma per determinare l’annullamento
della deliberazione, deve essere qualificato da ben
precise ed inequivocabili connotazioni negative
circa il raggiungimento degli scopi sociali. In
particolare, si ripete, tali connotazioni possono
essere rappresentate o dal perseguimento da parte
dei soci di maggioranza di un interesse personale
non identificabile perché antitetico rispetto a
quello sociale ovvero dall’accertamento che la
deliberazione è il risultato di una intenzionale
attività fraudolenta della maggioranza volta a
produrre la lesione dei diritti di partecipazione e
dei connessi diritti patrimoniali dei soci di
minoranza (cfr, per tutte, Tribunale Catania, 12
settembre 1989, in Giur. Comm., 1991, II, 315).
Si
pensi, per tutte, alle deliberazioni dell’assemblea
di una società aventi ad oggetto l’aumento del
capitale, ove siano frutto di un accordo di
maggioranza diretto a realizzare l’interesse
personale dei partecipanti all’accordo medesimo, di
accentramento in proprie mani della disponibilità
del capitale azionario, con conseguente riduzione
della partecipazione percentuale di soci
impossibilitati ad esercitare il diritto di opzione
(cfr, Cass. 4 maggio 1994 n.4323, in Foro it., 1995,
I, 2219).
Per
converso, non si ritiene viziata da eccesso di
potere - o abuso di potere nei confronti della
società - la deliberazione assembleare presa a
maggioranza che stabilisca di non distribuire gli
utili e procedere con essi all’aumento del capitale
sociale, non essendo tale deliberazione ispirata ad
interessi extrasociali con danno potenziale per la
società, né incidendo direttamente o indirettamente
sulla posizione dei soci rispetto alla società; ed
ancora, l’eccesso di potere della maggioranza che
determina l’annullabilità della delibera assembleare
di una società per azioni non è stato ravvisato
nella riduzione del numero degli amministratori e
nella esclusione, dal consiglio, di coloro, che
nella precedente composizione dell’organo erano
espressione della minoranza (cfr, Corte Appello
Milano, 27 settembre 1983, in Foro it., 1984, I,
1087; Tribunale Milano, 3 gennaio 1987, in Foro it.
1988, I, 608).
Per
completezza espositiva, si indica, infine, che
l’impugnativa delle deliberazioni assembleari di
società di capitali viziate da eccesso di potere –
poiché, come visto, meramente annullabili e non
nulle – può essere proposta entro il termine di
decadenza di tre mesi dalla data della deliberazione
ovvero, ove richiesta, dalla sua iscrizione nel
registro delle società (cfr, Tribunale Milano 22
aprile 1993, in Dir. Fall., 1994, II, 122, nota
SALVATO; Tribunale Milano, 18 maggio 1992 in Giur.
It., 1992, I, 2, 521).
Da
ultimo, appare opportuno precisare che, perché possa
dispiegarsi il sindacato giurisdizionale in ordine
ai motivi che hanno indotto la maggioranza dei soci
ad adottare deliberazioni viziate da eccesso di
potere, chi impugna la deliberazione viziata deve
dimostrare, con idonei mezzi di prova, la
sussistenza dell’abuso o dell’eccesso di potere
denunziato (cfr, per tutte, Cass. 5 maggio 1995,
n.4923, in Società, 1995, 1548, nota IMBRENDA).
5. Le
delibere inesistenti.
Alla
luce delle considerazioni esposte, può affermarsi,
in linea generale, che i vizi di contenuto o di
procedimento determinano, alternativamente, nullità
ed annullabilità della delibera in presenza,
peraltro, di un atto qualificabile come delibera
assembleare, e non, invece, quando l’atto presenta
vizi talmente gravi e macroscopici da precludere la
possibilità stessa di qualificarlo come delibera
assembleare.
In tal
caso, dottrina e giurisprudenza sostengono che deve
parlarsi non già di delibera esistente, ma invalida,
bensì - e più radicalmente - di delibera inesistente
per mancanza dei requisiti minimi essenziali di una
delibera assembleare (cfr., in dottrina, GRIPPO,
Deliberazioni inesistenti e metodo assembleare, in
Riv. Soc. 1971, 874 e ss.; COTTINO, Diritto
commerciale, 1, 2, Padova, 1987, 430; in
giurisprudenza, per tutte, Cass. 14 gennaio 1993 n.
403 in Società, 1993, 484; Cass. 7 febbraio 1979 n.
818 in Giur. Comm. 1979, II, 757).
In
particolare, è stato rilevato che la deliberazione
assembleare è una fattispecie a formazione
progressiva o, più esattamente, è l’atto finale di
un complesso procedimento, onde se manca del tutto
uno degli elementi costitutivi della fattispecie, la
deliberazione stessa non è neppure identificabile
come tale (cfr, DI SABATO, op. cit., 265; ZANARONE,
op. cit., 198 e ss.; CAMPOBASSO, op. cit., 338 e
ss.; GRIPPO, L’assemblea, in Trattato di diritto
privato diretto da P. RESCIGNO, Torino, 1985, vol.
XVI, 411 e ss.).
A questa
costruzione si oppone la maggioranza della dottrina,
per ragioni che attengono sia alla stessa
identificazione concettuale dell’inesistenza, sia
alla mancanza di riferimenti normativi che la
giustifichino, sia, infine, alla conseguente
individuazione dei casi da ricomprendere in
essa. Al contrario, e sebbene le critiche
dottrinali hanno indotto la giurisprudenza ad
affermare che il concetto di inesistenza giuridica
deve essere adottato con cautela (cfr, Cass. 28
novembre 1981 n. 6340 in Giust. Civ. Mass., 1981,
fasc. 11), è assolutamente consolidato l’indirizzo
giurisprudenziale secondo cui può affermarsi
l’inesistenza della delibera allorché vi sia
mancanza di un elemento costitutivo della
fattispecie procedimentale di formazione della
deliberazione, tale da interrompere l’iter legale
necessario alla creazione dell’atto conclusivo, con
il risultato di determinare una fattispecie
apparente non sussumibile nella categoria giuridica
delle deliberazioni assembleari per inadeguatezza
strutturale e funzionale rispetto alla fattispecie
normativa (cfr., Appello Milano 21 luglio 1992 in
Società 1993, 342; Cass. 4 dicembre 1990 n. 11601 in
Dir. fall. 1991, II, 495; Cass. 17 febbraio 1987 n.
1687 in Giust. Civ. 1987, I, 1063; Tribunale Milano,
15 ottobre 1987 in Società, 1988, 255; Cass. 7
febbraio 1979 n. 818 in Foro it., 1980, I, 307).
Ne
discende che, una delibera sarà inesistente sia
nell’ipotesi in cui presenta vizi radicali
riguardanti le singole fasi del procedimento
assembleare, sia nel caso in cui presenta vizi
radicali che colpiscono la singola dichiarazione di
voto (cfr., CAMPOBASSO, op. cit., 336).
Così, ad
esempio, sotto il profilo del procedimento
assembleare, si ha inesistenza di una delibera nel
caso in cui gli amministratori hanno redatto un
falso verbale di una assemblea mai convocata e mai
tenutasi, mancando, in tal caso un atto riferibile
all’organo assembleare, essendosi in presenza solo
di una apparenza di delibera (cfr., Tribunale Roma,
28 febbraio 1987, in Società, 1987, 720). Ed ancora,
è inesistente la delibera assembleare approvata con
una maggioranza inferiore a quella prescritta
dall’atto costitutivo (cfr, Cass. 13 gennaio 1987
n.133 in Nuova giur. Commentata 1987, I, 746).
Sotto il
profilo del voto, è inesistente la deliberazione
presa col voto determinante di un non-socio o di un
socio apparente, poiché, in questa ipotesi, manca il
potere di concorrere alla formazione della
deliberazione (cfr. Cass. 8 ottobre 1979 n. 5197 in
Riv. Dir. comm., 1980, II, 213) e, dunque, della
volontà sociale.
Si
evidenzia, da ultimo, che gli effetti delle
deliberazioni inesistenti sono identici a quelli
della declaratoria di nullità.
6.
L’astensione dal voto: astensione volontaria e per
conflitto di interessi. Il problema dell’astensione
nel calcolo delle maggioranze assembleari.
Come
noto, il codice civile dispone che l’assemblea
ordinaria delibera a maggioranza assoluta, salvo che
l’atto costitutivo richieda una maggioranza più
elevata (cfr., art.2368, comma 1, seconda parte,
codice civile).
Per
quanto concerne l’assemblea straordinaria,
l’art.2368, comma 2, cod.civ. dispone, invece, che
l’assemblea stessa delibera con il voto favorevole
di tanti soci che rappresentino più della metà del
capitale sociale.
Si può,
dunque, osservare che mentre per l’assemblea
straordinaria il quorum deliberativo è
normativamente individuato con riferimento al
capitale sociale, il generico riferimento alla
“maggioranza”, senza ulteriori precisazioni, lascia
aperto il problema con riguardo alla assemblea
ordinaria, se nella maggioranza dei presenti debbano
essere computati gli astenuti.
In
sostanza, nelle norme che regolano il funzionamento
della assemblea di società per azioni, non esiste
una disciplina relativa al fenomeno dell’astensione,
di talché non risulta chiaro quale sia l’effetto
prodotto dalla astensione sull’esito finale della
votazione.
Ulteriori difficoltà interpretative provengono,
inoltre, dal tenore dell’art.2373, comma 4, cod.civ.,
in tema di conflitto di interessi: la stessa
disposizione, infatti, mentre stabilisce che le
azioni per le quali, a norma dell’art.2373, non può
essere esercitato il diritto di voto, sono computate
ai fini della regolare costituzione dell’assemblea,
nulla dice sulla determinazione del quorum
deliberativo.
Nell’analisi della questione va, in primo luogo,
rilevato che l’astensione può verificarsi per
conflitto di interessi o per volontà e che, nel dare
soluzione al problema dell’astensione nel calcolo
delle maggioranze, sono state prospettate soluzioni
unitarie per le due ipotesi, vuoi perché
l’astensione per conflitto di interessi è stata
considerata una forma di astensione volontaria, vuoi
perché, pur tenendo distinti i due casi, la
soluzione del problema è stata fondata su argomenti
comuni.
E’
opinione consolidata in dottrina che il significato
tipico dell’astensione (volontaria e per conflitto
di interessi) è neutrale e, perciò, va tenuto
distinto da quello dell’assenso e del dissenso. Solo
escludendo gli astenuti dalla base di riferimento
del quorum deliberativo l’astensione produce sulla
deliberazione un effetto incolore, coerente con il
suo significato tipico (cfr., SACCHI, L’intervento e
il voto nell’assemblea delle società per azioni,
cit., 281).
Al
riguardo si è osservato che il computo degli
intervenuti nel totale di riferimento conduce ad una
efficacia dell’astensione distorta rispetto a quella
sua naturale, in particolare assimilabile a quella
prodotta dal voto contrario: questo è vero se si
considera che l’effetto primo del dissenso è quello
di sottrarre voti a favore della proposta. Ma
l’astenuto non è un dissenziente o, se intimamente
lo è, quella volontà appartiene alla sfera dei
motivi, irrilevanti, di regola, per il diritto. Ciò
che egli manifesta è un atteggiamento agnostico,
incolore; un non-rifiuto e un non-assenso, la
negazione, in sostanza, di entrambe le volontà
esprimibili mediante il voto (cfr., ROSSI,
L’astensione dal voto nell’assemblea di società per
azioni, in Giur. comm., 1987, I, 541).
Né è
possibile assimilare la posizione dell’astenuto a
quella dell’assente (cfr., PETTITI, La prova di
resistenza in Impresa e società, Studi in memoria di
A. GRAZIANI, Napoli, 1571 e ss.). Se, infatti,
quest’ultimo manifesta una assoluta indifferenza per
la deliberazione, chi si astiene tiene già un
comportamento in un certo senso partecipativo,
giacché è presente fisicamente all’adunanza e
contribuisce, dunque, all’avvio delle attività
assembleari.
E’ al
momento del voto che viene meno la sua
collaborazione.
Pertanto, se l’astenuto ha voluto auto-escludersi
dal procedimento della votazione e, di conseguenza,
dal suo risultato, il calcolo delle maggioranze
andrebbe operato sui soli votanti.
La
regola, secondo PETTITI, vale sia per l’assemblea
ordinaria sia per quella straordinaria, dove le
maggioranze andrebbero calcolate sul capitale, come
prescritto, previa, però, deduzione delle azioni
astenute.
Va,
peraltro, evidenziato che, altra parte della
dottrina maggioritaria (cfr., per tutti, PAVONE LA
ROSA, Diritto di voto e diritto di annullamento
delle deliberazioni assembleari, in Riv. Trim. dir.
proc. Civ., 1953, 912 e ss.), accogliendo il
significato neutrale che l’astensione esprime, la
ritiene applicabile alle sole deliberazioni
dell’assemblea ordinaria.
Al
riguardo, è stato osservato che nell’assemblea
straordinaria quella regola incontra l’ostacolo del
dettato normativo: ne discende che, in sede di
assemblea straordinaria, l’astensione non potrà che
valere dissenso (cfr., in dottrina ROSSI,
L’astensione dal voto, cit., 542; in giurisprudenza,
Tribunale Milano, 8 febbraio 1988 in Società, 1988,
707).
Se,
infatti, per l’assemblea straordinaria la base di
riferimento del quorum deliberativo è normativamente
individuata nel capitale sociale (art.2368, comma 2,
art.2369, comma 3 e 4, art.2369 bis comma 2,
art.2441, comma 5 e 8, cod.civ.), nella disciplina
dell’assemblea ordinaria sostanzialmente mancano
indicazioni al riguardo (art.2368, comma 1, 2369,
comma 3, cod.civ.).
In
conclusione, alla luce dei rilievi di cui sopra,
appare corretto ritenere che, nel silenzio dell’atto
costitutivo, le azioni dei soci volontariamente
astenutisi vanno escluse dalla base di riferimento
del quorum deliberativo dell’assemblea ordinaria. In
definitiva, nel computo delle maggioranze non si
tiene conto, con riguardo alla assemblea ordinaria,
dei presenti che si astengono dal voto, perché
l’astensione non esprime né approvazione, né
disapprovazione (cfr., in dottrina, tra gli altri,
DALMARTELLO, Regime legale e regime statutario
dell’assemblea ordinaria di seconda convocazione, in
Riv. Soc. 1960, 27 e ss.; AMADUZZI, Questioni in
tema di maggioranza costitutiva e deliberativa nelle
assemblee di società, in Riv. Not. 1967, 480 e ss.;
PELLIZZI, Sui poteri indisponibili della maggioranza
assembleare, in Riv. Dir. Civ., 1967, I, 113 e ss.;
CIAN - TRABUCCHI, Commentario al codice civile,
Padova, 1993, 2279; in giurisprudenza, cfr., Cass.
21 agosto 1991 n. 8976 in Giust. Civ. Mass. 1991,
fasc.8; Tribunale Milano, 8 aprile 1982, in Giur.
It. 1983, I, 2, 842; Cass. 7 agosto 1959, n. 2481 in
Giust. Civ. 1959, I, 2129 e ss.; Appello Bologna, 16
aprile 1958, in Foro Pad. 1958, I, 724, e ss.;
Tribunale Modena 21 maggio 1957, in Banca, Borsa e
titoli di credito, 1957, II, 302).
Per
converso, le azioni dei soci volontariamente
astenutisi vanno incluse nella base di riferimento
del quorum deliberativo dell’assemblea
straordinaria.
In
questa situazione è molto importante verificare se
una differenziazione nella determinazione dei
criteri di calcolo del quorum deliberativo possa
essere introdotta con clausole statutarie (cfr., per
l’indicazione di dati desunti dalla prassi
statutaria in materia, ZUNARELLI, L’organizzazione
dell’assemblea nella prassi statutaria delle piccole
e medie società di capitali, in Riv. Trim. dir.
Proc. Civ., 1981, 497).
Una
risposta affermativa sembra consentita per
l’assemblea ordinaria, per cui dovrebbero essere
ammissibili clausole statutarie che impongano
l’inclusione, nella base di calcolo del quorum
deliberativo, delle azioni dei soci astenuti.
In
proposito, va ricordato che la disciplina
legislativa dell’assemblea ordinaria consente alla
autonomia statutaria dei margini di intervento per
la protezione dell’istanza partecipativa. Infatti,
l’art.2368, comma 1, cod.civ. ammette che l’atto
costitutivo richieda per le deliberazioni
dell’assemblea ordinaria in prima convocazione una
maggioranza più elevata di quella assoluta.
Occorre,
peraltro, tener presente che generalmente si reputa
inammissibile una clausola statutaria la quale
preveda l’unanimità o comunque quorum deliberativi
così elevati da essere sostanzialmente equivalenti
alla unanimità, nonché una clausola statutaria la
quale introduca un quorum costitutivo per
l’assemblea ordinaria in seconda convocazione (cfr,
Cass. 16 marzo 1990 n.2198; Cass. 14 ottobre 1988
n.5595): inammissibilità che si giustifica sul
presupposto che simili clausole potrebbero
paralizzare deliberazioni essenziali per la vita
della società, quali, tra le altre, l’approvazione
del bilancio e la nomina di amministratori e
sindaci.
7. E’
possibile per l’assemblea adottare delibere a
contenuto gestorio?
Relativamente alla possibilità per l’assemblea di
adottare delibere aventi contenuto gestorio,
l’art.2364, n. 4, cod.civ. dispone, tra l’altro, che
l’assemblea ordinaria delibera sugli altri oggetti
attinenti alla gestione della società riservati alla
sua competenza dall’atto costitutivo o sottoposti al
suo esame dagli amministratori.
Al
riguardo si osserva che l’assemblea può validamente
deliberare su atti relativi alla gestione della
società nel solo caso in cui l’investitura
dell’assemblea sia il frutto di una libera e
discrezionale iniziativa degli amministratori, che
si verifica quando costoro ritengono opportuno
sentirne il parere in ordine ad un atto di loro
competenza (cfr., Cass. 7 febbraio 1972 n. 296 in
Giust. Civ. 1972, I, 688 con nota di SCHERMI,
Competenza dell’assemblea di soci di società di
capitali in materia di gestione sociale ed
annullabilità della deliberazione assembleare per
conflitto di interessi; CAVALLI – MARUCCI -
SILVETTI, La società per azioni, Gli organi ed il
controllo giudiziario, in Giur. Sist. di dir. civ. e
comm., Torino, 1996, 13 e ss.).
Con
riguardo alla natura, ed agli effetti delle
deliberazioni che l’assemblea adotta in tema di
gestione sociale, la dottrina prevalente è orientata
a ritenere che quelle che l’assemblea adotta ai
sensi dell’art.2364, n. 4, cod.civ. costituiscono
vere e proprie deliberazioni della società (cfr.,
JAEGER - DE NOZZA, Appunti di diritto commerciale,
Milano, 1994, 335; BALBI, Atti dell’assemblea su
materie di competenza degli amministratori:
deliberazioni o pareri? in Giur. It. 1965, I, 1,
455).
Nello
stesso senso, la più recente giurisprudenza di
legittimità ha ritenuto che ai sensi dell’art.2364,
n. 4, cod.civ. l’assemblea dei soci, che, di regola,
ha poteri di nomina e revoca dell’amministratore e
di controllo sull’attività da essi svolta, può
eccezionalmente deliberare in ordine ai singoli atti
di gestione, oltre che quando ciò sia espressamente
previsto nell’atto costitutivo e nei limiti da
questo stabiliti, anche nell’ipotesi in cui l’organo
amministrativo devolva spontaneamente ad essa ogni
decisione su questi atti, sia per l’importanza che
possono presentare sia per i dissensi che, in ordine
al loro compimento, potrebbero verificarsi tra gli
amministratori, con la conseguenza, in tal caso, che
tale decisione resta sottoposta alla disciplina
delle deliberazioni assembleari (cfr., per tutte,
Cass. 25 febbraio 1992 n. 2330 in Giust. Civ. Mass.,
1992, fasc. 2).
Da tutto
quanto sopra ne discende che l’assemblea può
legittimamente deliberare su di un argomento di
carattere gestionale, ove trattasi di argomento
sottoposto al suo esame dagli amministratori.
8.
Questioni relative alla coerenza tra l’ordine del
giorno e la delibera adottata da una assemblea di
società per azioni.
Va,
preliminarmente, rilevato che ai sensi
dell’art.2366, comma 1, cod. civ. l’assemblea deve
essere convocata con avviso contenente, oltre ad
altri elementi, l’elenco delle materie da trattare.
E’
insegnamento costante che l’ordine del giorno
delimita la competenza dell’assemblea, nel senso che
l’indicazione delle materie da trattare, da un lato,
fissa gli argomenti che possono essere deliberati in
quella determinata assemblea e, dall’altro,
impedisce che possano essere esaminate e decise
questioni ulteriori e/o diverse da quelle portate
all’ordine del giorno (cfr., SERRA, Assemblea:
procedimento, in Trattato delle società per azioni
diretto da COLOMBO-PORTALE, Torino, 1994, 104;
CAMPOBASSO, op. cit., 291).
Più in
particolare, si è sottolineato che l’assemblea è
vincolata all’ordine del giorno nel senso che non è
consentito deliberare su proposte di “contenuto”
diverso da quello portato a conoscenza dei soci,
poiché altrimenti si consentirebbe di carpire la
buona fede degli assenti (cfr., SERRA, op.cit.,
106).
Come
noto, infatti, le finalità perseguite attraverso
l’ordine del giorno sono quelle:
· di rendere edotti i soci circa
gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare,
per consentire la loro partecipazione all’assemblea
con la necessaria preparazione ed informazione;
· di evitare che sia sorpresa la
buona fede degli assenti a seguito di deliberazioni
su materie non incluse nell’ordine del giorno (cfr.,
QUATRARO – FUMAGALLI - D’AMORA, Le deliberazioni
assembleari e consiliari, Tomo I, Milano, 1996, 13).
A ben
vedere, quindi, lo scopo al quale la norma è diretta
consiste nel garantire a tutti i soci la possibilità
di essere informati circa gli argomenti che verranno
trattati nell’ordine del giorno, in modo tale da
consentire loro di prepararsi per la discussione o
anche di decidere di non partecipare all’assemblea
(cfr., Cass. 27 aprile 1990, n. 3535, in Giust. Civ.
Mass., 1990, fasc. 4; Cass. 12 marzo 1981, n. 1408,
in Giust. Civ. Mass. 1981, fasc. 3; Cass. 5 dicembre
1979, n. 6310, in Riv. Notar. 1960, 593).
La
giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito che non è
necessaria una indicazione particolareggiata
dell’elenco delle materie da trattare, ma è
sufficiente un’indicazione sintetica, purché chiara
e non ambigua, specifica e non generica (cfr., tra
le tante, Cass. 16 marzo 1990, n. 2198, in Riv.
Notar., 1992, 672; Cass. 27 aprile 1990, n. 3535, in
Giur. Comm. 1991, II, 360; Cass. 12 marzo 1981 n.
1408 in Giust. Civ. Mass. 1981, fasc. 3; Cass. 5
dicembre 1979 n. 6310 in Riv. Notar. 1970, 593).
Del
medesimo orientamento la dottrina, a parere della
quale nella individuazione delle materie da
trattare, non è necessaria né una indicazione
particolareggiata, né la precisazione del contenuto
della deliberazione che si propone (cfr., tra gli
altri, DI SABATO, op. cit., 437).
9. La
legittimazione ad esprimere il voto da parte di soci
inadempienti all’obbligo di versamento dei decimi in
sede di aumento di capitale.
Il tema
della legittimazione ad esprimere il voto da parte
dei soci inadempienti all’obbligo di versamento dei
decimi, si articola in modo differenziato con
riguardo ai soci che non hanno versato i 3/10 in
sede di sottoscrizione dell’inoptato e con riguardo
ai soci che avendo versato i 3/10 in sede di
sottoscrizione, eseguita in forza dell’esercizio del
diritto di opzione, non abbiano poi versato, sebbene
richiesti, i residui 7/10 ed abbiano ottenuto una
proroga.
Relativamente ai primi, il problema si articola
sotto due profili:
· se il mancato versamento dei
3/10 importi nullità della sottoscrizione e, di
conseguenza, determini la mancata acquisizione della
stessa qualifica di socio;
· se, in ogni caso, sia operante
l’ultimo comma dell’art.2344 cod.civ., il quale
dispone che il socio in mora nei versamenti non può
esercitare il diritto di voto.
Passando
a considerare la prima questione, occorre subito
rilevare che il versamento dei 3/10 in sede di
aumento di capitale ha natura del tutto diversa dal
versamento dei 3/10 in sede di costituzione della
società.
In
quest’ultimo caso, difatti, l’art.2332, n.6,
cod.civ. espressamente sancisce la nullità della
società per l’ipotesi del mancato versamento dei
3/10 dei conferimenti.
Analoga
previsione non è, viceversa, contenuta in sede di
disciplina dell’aumento di capitale.
Proprio
in relazione all’assenza di una tale previsione, e
alla particolare struttura dell’aumento di capitale,
si è ormai consolidato l’orientamento
giurisprudenziale secondo il quale la sottoscrizione
di nuove azioni in sede di aumento di capitale di
una società per azioni si perfeziona con il semplice
consenso, non essendo il versamento dei 3/10
previsto a pena di nullità (cfr., Tribunale Milano
22 febbraio 1993 in Le società, 1993, 534; Appello
Bari 22 maggio 1980 in Giur. It., 1980, I, 2, 696).
Qualche
dubbio sulla efficacia del negozio di sottoscrizione
dell’aumento di capitale potrebbe sorgere in
considerazione del fatto che gli artt.2439 e 2440
cod.civ. prescrivono che il versamento dei 3/10 sia
contestuale alla sottoscrizione.
La
contestualità del predetto adempimento potrebbe
essere intesa come effetto della inclusione di esso
nel procedimento di formazione e perfezionamento del
negozio di sottoscrizione.
Tuttavia, va ricordato che la deroga al principio
consensualistico nella formazione dei contratti,
alla cui categoria la sottoscrizione è pacificamente
assegnata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non
emerge da nessuna delle norme applicabili alla
specie, le quali - diversamente da quanto dispongono
quelle relative ai contratti reali, in cui la
consegna della cosa assume il ruolo di atto di
perfezionamento del contratto - non attribuiscono al
versamento del danaro e al conferimento dei beni il
predetto ruolo.
La
contestualità del versamento o del conferimento
appaiono, pertanto, nella mente del legislatore,
come atti dovuti in conseguenza di obbligazioni
assunte e non come frazioni o segmenti di atti
giuridici in via di completamento. Il legislatore,
in altre parole, impone un termine entro il quale
l’obbligazione assunta deve essere in tutto o in
parte adempiuta (cfr., da ultimo, Cass. 26 gennaio
1996 n. 611 in Le società, 1996, 892, la quale
rileva che anche nella costituzione di società la
nullità derivante dal mancato versamento dei 3/10
non implica liberazione dei soci dall’obbligo di
versamento assunto con la sottoscrizione).
Nulla
vieta, peraltro, che la delibera di aumento di
capitale attribuisca al versamento dei 3/10, o
dell’intera quota, efficacia di atto di
perfezionamento del negozio di sottoscrizione,
rafforzando in tal modo con gli strumenti
dell’autonomia contrattuale, l’interesse della
società all’immediato conseguimento del capitale
sottoscritto (contra, tuttavia, Cass. 26 gennaio
1996, n.611, cit.).
Al di
fuori di questa ipotesi, in cui il negozio di
sottoscrizione acquista natura reale per volontà
delle parti contraenti, si dovrà considerare
sottoscritto il capitale offerto nel momento in cui
l’ultimo sottoscrittore, entro il termine previsto
dalla deliberazione a norma dell’art.2439 cod.civ.,
ha sottoscritto la quota residua, indipendentemente
dal fatto che egli abbia nello stesso termine
proceduto al versamento nelle casse sociali dei 3/10
previsti dall’art.2439 cod.civ..
In quel
momento, infatti, la società, grazie alla
sottoscrizione ricevuta, ha acquistato il diritto di
esigere il pagamento dell’intera quota sottoscritta
o della frazione prevista dalla legge, secondo i
casi, e tanto basta perché si possa affermare che
l’intero capitale offerto è stato sottoscritto
(cfr., SALAFIA, Sottoscrizione del capitale e
correlativo versamento, in Le società, 1993, I,
316).
In
definitiva, il mancato versamento dei 3/10 in sede
di aumento di capitale non condiziona l’acquisizione
della qualità di socio.
Non è,
dunque, sotto questo profilo che può essere negato
il diritto di voto al sottoscrittore di azioni in
sede di aumento di capitale che non abbia versato i
3/10.
Passando
all’esame del secondo problema, relativo alla
operatività dell’ultimo comma dell’art.2344 cod.civ.
(il quale dispone che il socio in mora nei
versamenti non può esercitare il diritto di voto),
occorre subito segnalare una peculiarità.
La
disposizione, in particolare, deve essere
interpretata tenendo presente che ha carattere
eccezionale, siccome implica una limitazione di un
diritto fondamentale del socio, quale quello di voto
(cfr., Cass. 29 aprile 1992 n. 5154; Tribunale Bari
6 dicembre 1982 in Le società, 1983, 1141).
La
circostanza induce a ritenere che l’eccezionalità
della previsione implichi che la mora derivi da un
atto formale di diffida ad adempiere, ovvero dalla
pubblicazione di tale atto sulla Gazzetta Ufficiale
(cfr., PISANI MASSANORMILE, I conferimenti nelle
società per azioni, Milano, 1994, 331).
In altri
termini, la immediata esigibilità dei primi 3/10 in
sede di sottoscrizione dell’aumento di capitale
(cfr., Cass. 26 gennaio 1996, n. 611, cit.) se è
idonea a costituire in mora il socio ai fini
civilistici del decorso degli interessi e della
corresponsione dei danni, non è da sola idonea a
determinare l’inibizione all’esercizio del diritto
di voto.
Significativamente, del resto, l’art.2344 cod.civ.
disciplina l’inibizione del diritto di voto
nell’ultimo comma, implicitamente collegando la mora
che determina l’inibizione all’adempimento della
formalità della pubblicazione della diffida sulla
Gazzetta Ufficiale prevista nei commi precedenti.
D’altra
parte, se così non fosse, nel caso di una assemblea
che azzeri il capitale per perdite e poi lo aumenti
con contestuale sottoscrizione, senza versamenti, da
parte dei soci, vi sarebbe la immediata inibizione a
votare a carico di tutti i soci (cfr., per la
omologabilità di una tale delibera, Appello Bologna
23 giugno 1960, in Foro it., Rep. 1960, voce
Società, 357-358).
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