Premessa
I
recenti scandali finanziari hanno posto in lucida evidenza non
solamente le scarse garanzie prestate dagli intermediari
finanziari, in termini di professionalità e di informazione, nei
confronti degli investitori, ma anche la fallacità e la eccessiva
semplicità a distorcere la realtà, che il meccanismo
dell’investimento in sé considerato, può comportare.
E’ sempre difficoltoso
e spesso controproducente processare un sistema, ma è evidente a
tutti che lo stesso ha in parte consentito una maggiore
aleatorietà nel rapporto con il cliente ed è pertanto legittimo
interrogarsi su come vengano processati gli investimenti, al di là
della scrittura di un contratto, della sottoscrizione e della
mediazione di uno o più soggetti che si interpongono fra la
volontà, la proposta e la funzionalità che quest’ultima acquisisce
quando si verifica il materiale passaggio di danaro. La
riflessione non riguarda solo le obbligazioni, ma anche i fondi di
investimento e i singoli titoli azionari e l’interrogativo che ci
si pone è: “esistono tecniche di compravendita prodotti finanziari
che più di altre espongono il cliente a un rischio di insolvenza e
di eventuale perdita nel capitale investito? Se si, è lecito
riproporre queste tematiche nei medesimi atti giuridici che
chiedono annullamento o nullità dei contratti adducendo l’utilizzo
di tecniche meno adeguate al profilo dell’investitore se non, a
volte, tese a raggirarne la comune volontà?”
Nel proseguo analizzo
il profilo di una tecnica denominata “mediazione al ribasso”.
Indice
Il presente lavoro si compone di due parti:
Prima parte:
La
mediazione al ribasso come tecnica di acquisto di prodotti
finanziari.
Seconda parte: Il profilo di
responsabilità dell’intermediario come tracciato dal legislatore.
Conclusioni e
valutazioni.
Prima Parte: La mediazione al ribasso come tecnica di acquisto di
prodotti finanziari.
La Cassazione,
con sentenza 8 luglio 2004 n.12567: “Non è sufficiente un nesso
occasionale fra i negozi, ma è necessario che il collegamento
dipenda dalla genesi stessa del rapporto cioè che uno dei due
negozi trovi la propria causa e non il semplice motivo nell’altro
nonchè dell’intento specifico e particolare delle parti di
coordinare i due negozi instaurandosi, tra di essi, una
connessione teleologica, soltanto se la vicenda di collegamento si
sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi
ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione
dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle
vicende dell’altro”
Una tecnica
utilizzata con discreta frequenza nell’ambito degli investimenti
sui mercati regolamentati, in larga parte conosciuta agli addetti
ai lavori nel merito di quelli azionari, relativamente alle quote
di fondi comuni di investimento, è nota come “mediare al
ribasso”.
Un esempio
consente di meglio comprenderne i contenuti, laddove si tenga
sempre presente che la metodologia finanziaria anticipa quasi
sempre, nella pratica, la stesura dei libri di testo. Chi ha
svolto in proprio l’attività di “trader” sui mercati è
consapevole che spesso le tecniche di investimento nascono
similarmente alle invenzioni e non a caso i più grandi trader
italiani, attualmente impegnati con contratti di consulenza per
alcune delle principali case d’affari italiane ed estere,
raramente provengono dall’ambito economico in senso stretto.
Non è quindi
inipotizzabile che un metodo oggi seguito da centinaia di istituti
di credito, a livello di rendimento e di performance, sia nato
qualche mese or sono in casa di un privato cittadino, dedito al
trading casalingo. E’ auspicabile che presto o tardi anche nelle
cause inerenti al diritto dei mercati finanziari si indaghi la
storia di una tecnica di investimento con la stessa “voglia” con
la quale si cercano le sentenze rappresentanti i precedenti in
merito a vicende similari.
Supponiamo che
Tizio, persona fisica, acquisti un determinato prodotto
finanziario ad un valore X e che successivamente lo stesso scenda
al di sotto di quel valore fino a raggiungere la cifra Y, orbene
su suggerimento del proprio consulente finanziario, spesso il
promotore, Tizio si trova di fronte ad una scelta che può
sintetizzarsi in tre ipotesi di seguito esposte:
1)
restare
in attesa di un eventuale recupero del valore del prodotto.
2)
venderlo
e fare propria la minusvalenza.
3)
comperare un altra quantità del medesimo prodotto al costo di Y.
Quest’ultima
ipotesi trae la sua origine da un ragionamento di fondo che è il
seguente: se il prodotto recupera una parte del valore perso, il
secondo investimento, al prezzo Y aumenterebbe e andrebbe in
guadagno, mentre il primo investimento al prezzo X recupererebbe
una parte delle perdite.
Sempre attraverso un esempio dal valore semplicistico, meramente
didattico, supponiamo che Tizio abbia comperato il prodotto
finanziario Alfa al prezzo di 100. Tre mesi dopo esso vale 80.
Tizio compera un altra quantità del prodotto Alfa al prezzo di 80.
Tre mesi dopo il prodotto vale 90. Tizio ha perso 10 dal primo
investimento e ha guadagnato sempre 10 dal secondo. Ha mediato le
perdite c.d.
average down)
La mediazione al
ribasso generalmente avviene quando si compera nuovamente un
prodotto già presente nel portafoglio dell’investitore e in calo
rispetto al prezzo d’acquisto. Attenzione: non
necessariamente è un operazione sbagliata, lo diventa nel momento
in cui non sussistono presupposti causali a giustificazione della
stessa. Un altro esempio è chiarificatore: supponiamo che il primo
acquisto non sia andato come sperato, i corsi di valore si sono
depressi, nuovi supporti e nuove resistenze sono stati tracciati
per quel prodotto finanziario,
nel caso in cui il valore reale del prodotto giustifichi un
ipercomprato è altresì probabile che si verifichi un “bottom up”
come pure in prossimità di un “break even”.
Circostanze cioè che nella logica sottesa, in parte alla
diversificazione e in parte alla massimizzazione del guadagno, per
il cliente legittimano anche una tecnica di mediazione al ribasso,
pur se costantemente assolta in piena trasparenza informativa nei
confronti del cliente stesso, nel cui interesse la gestione è
realizzata.
Evidenziamo
alcuni profili dell’operazione di mediazione al ribasso prima di
ritornare alla sentenza della Cassazione:
1)
A
proporre questa ipotesi di solito è il promotore finanziario che
agisce in conflitto di interessi se matura un bonus, percentuale o
quant’altro che per esso significhi una gratificazione reddituale
o patrimoniale, aggiuntiva al suo stipendio nel momento in cui
riesca a vendere più prodotti, servizi o raggiungere un
determinato target.
2)
Il mero
andamento legato al valore di un prodotto dev’essere adeguatamente
conosciuto nell’intima sostanza che legittima la proposta del
nuovo acquisto, che non può trovare esclusiva ragion d’essere nel
cattivo andamento del primo investimento. Ci vogliono cioè dei
presupposti non solo economici, finanziari, ma anche logici,
inerenti all’andamento del mercato. Nella specie è da escludersi
un sentimento generalizzato che i mercati scendono da molto tempo
e non possono continuare a farlo in eterno.
3)
Il tempo
trascorso fra il primo ed il secondo investimento necessità di un
adeguata comprensione in rapporto alle reali esigenze
dell’investitore.
Sintetizziamo
quanto sopra in un altro esempio. Tizio ha da parte un patrimonio
di 200.000 euro, in parte dovuto ad eredità di carattere familiare
ed in altra misura riveniente dall’attività imprenditoriale di una
piccola impresa a gestione familiare che gli ha permesso di
accumulare questa disponibilità liquida. Desidera comperare un
prodotto finanziario. Si rivolge al suo promotore di fiducia per
il tramite della divisione “private” della propria banca
referente. Il promotore o fisserà un incontro presso il proprio
locale o si recherà di persona, ma il contatto avverrà quasi
sempre a mezzo telefono, nel senso che sarà il promotore stesso a
chiamare il cliente, quantunque la richiesta di un primo contatto
del cliente sia stata effettuata a mezzo fax o email.
Questo
passaggio è importante laddove si comprenda che l’avere un
patrimonio, grande o piccolo, da parte e l’avere intenzione di
approfondire quali siano o meno le opportunità di investimento,
non significa desiderare investire. Un individuo con un
portafoglio pieno di ricchi euro che entra in un negozio di
abbigliamento e osserva la merce è solo potenzialmente un
compratore, ma prima di diventarlo occorre un passaggio:
dall’essere interessati a conoscere, all’essere potenzialmente
interessati a comperare.
In questo caso
il promotore con il mezzo telefono dà per scontato che si fisserà
un incontro e del resto il cliente stesso non potrebbe agevolmente
rifiutare opponendo un no grazie dato che l’impulso è partito da
lui. Se in un negozio il cliente può allontanare il commesso e
rimanere padrone delle proprie scelte, nel caso del promotore
finanziario ciò non accade e il cliente è subito procacciato dal
suo “Virgilio accompagnatore”.
Il distinguo
fra la mera conoscenza e l’interesse a comperare è più sottile.
Riflettiamo sul
fatto che per molti anni nelle filiali di banca non c’erano sedie
sulle quali far sedere i clienti in fila indiana (tragicamente
spesso non ci sono nemmeno negli uffici per le notifiche o in
Tribunale malgrado molti avvocati siano in età avanzata e ne
necessiterebbero) ed è stato generalmente ribadito come l’ambiente
in filiale era apatico di comprensione e calore umano per il
cliente, il quale versava in un ruolo di sudditanza sia per quanto
concerne la figura del cassiere come pure per la struttura stessa,
con lo sguardo di persone in fila, spesso affrettate e pronto a
colpevolizzare la sua ignoranza di fronte ad una semplice quanto
legittima richiesta di chiarimenti.
Riflettiamo su
questo passaggio. Comunicazioni e chiamata telefonica.
Il sistema
bancario è assai consapevole di questo momento genetico del
distinguo, difatti da più parte si comincia a sentire parlare
sopratutto di genesi del rapporto di gestione o di amministrazione
e ad ulteriore prova di quanto precisato si segnala un passaggio
contenuto nella direttiva 2004/39/EC (c.d. ISD II) che alla voce
“considerando” n.30 precisa che “un servizio dovrebbe essere
considerato come svolto ad iniziativa del cliente a meno che non
sia effettuato in risposta ad una comunicazione personalizzata da
parte o per conto dell’intermediario rivolta a quello specifico
cliente, che contenga un invito o comunque sia indirizzata ad
influenzare il cliente con riferimento ad uno specifico strumento
finanziario a ad una specifica transazione. Un servizio può essere
considerato ad iniziativa del cliente anche se il cliente lo
richieda sulla base di una comunicazione contenente una promozione
o offerta di strumenti finanziari effettuata attraverso ogni mezzo
e rivolta al pubblico o ad un ampio gruppo di investitori o una
determinata categoria di clienti o di potenziali clienti”.
Pare abbastanza evidente come si voglia addossare maggiore
responsabilità in capo all’investitore.
Ritorniamo all’esempio
fin qui seguito: Tizio accetta e si presenta all’ora prestabilita
presso l’ufficio del promotore si siedono, scambiano alcune
battute e si passa all’illustrazione dei prodotti disponibili. Non
è questa la sede per approfondire il profilo inerente all’adeguata
conoscenza del prodotto poiché trattasi di materia differente.
Interessa per il momento focalizzarci sul primo contatto. Si
rammenti che in questa fase, sulla scia del principio enunciato
nell’art. 21 del Tuf (Testo Unico della Finanza) c.d. “know
your customer” la diligenza richiesta all’intermediario sarà
quella professionale e non la semplice ordinaria diligenza laddove
è evidente la professionalità dell’erogatore del servizio e la sua
natura di impresa
ed è la stessa giurisprudenza ad aver elaborato (Cass. 4571/1992)
il concetto di “bonus argentarius” in tema di diligenza
richiesta ad un istituto di credito pari a quella di chi esercita
istituzionalmente e professionalmente una determinata attività
sulla scorta del quale ricollegarci ai principi inerenti alle
regole di generale applicazione che trovano, fra l’altro, la loro
fonte nell’art. 11 della dir. 93/22 Cee (nonché nel citato art. 21
Tuf e regolamento Consob 11522). Il momento della consultazione,
attesa l’attività di promozione che svolge il promotore, è
colleganza e soprattutto è certamente abbracciata da quanto sopra
previsto In primissimo luogo va contestata l’idea che un
interessamento a titolo di mera conoscenza circa la possibilità di
investimento di una somma, possa considerarsi un mandato per la
successiva esposizione dei contenuti ad opera del promotore
finanziario, ivi compresa la sottoposizione da parte dello stesso
di un elenco, su carta intestata o meno, nel quale figurano i
relativi costi dei prodotti finanziari (ipotesi che tuttavia la
Consob ha ritenuto legittima per poi correggere brevemente il tiro
quando ha ritenuto non altrettanto praticabile una vendita del
prodotto finanziario sul mercato secondario a breve distanza
dall’acquisto da parte dell’intermediario o a prezzi e condizioni
uniformi o comportamenti tipicamente sollecitatori; il che in
sostanza, consentendo il “foglietto”, ma non quanto sopra
crea difficoltà giacché il meccanismo del consorzio di
collocamento a fermo e garanzia non si comprende come potrebbe
operare a distanza di tempo e in che misura). Nel momento in cui
il promotore ha posto in essere una simile attività è ovviamente
chiamato in causa l’istituto per il quale si adopera, la banca
stessa, eventualmente nella sua divisione “private” giusto
il disposto previsto dall’art. 2049 del codice civile circa la
responsabilità dei padroni e dei committenti come riproposto dal
Trib. di Lecce con sentenza 6 settembre 2004: “la società di
intermediazione mobiliare che abbia conferito mandato al promotore
finanziario è solidalmente responsabile del danno cagionato da
questi al risparmiatore” che conferma l’orientamento già
emerso in precedenza in Cass. 10580/2002; 6233/1999; 4790/1999
laddove si riconosce in capo alla società di intermediazione
mobiliare una responsabilità di tipo oggettivo ai sensi dell’art.
2049 anche in presenza di un comportamento doloso del promotore
che anziché tutelare gli interessi del consumatore abbia agito in
suo danno. E’ evidente che l’incaricato della banca non ha
circoscritto il suo compito ad una mera e supina ricezione di
ordini, ma si è interposto in quella che non può che essere
qualificata come un attività di consulenza tesa a massimizzare il
profitto e la soddisfazione del cliente, in ottemperanza al
principio di “best execution”.
Seconda Parte: Il profilo di responsabilità dell’intermediario
come tracciato dal legislatore.
Il
tribunale di Monza è altrettanto chiaro nell’esplicitare il
concetto in base al quale: “sebbene il cattivo esito di un
operazione di investimento non sia di per sé indice di una
responsabilità dell’intermediario finanziario, nel caso in cui il
cliente agisca per chiedere il risarcimento dei danni subiti
allegando una specifica negligenza dell’intermediario, spetta
quest’ultimo dimostrare la insussistenza del profilo di negligenza
contestato”. Orbene è indubbio che tale dimostrazione muova i
passi inizialmente dal presupposto stabilito a livello di
principio generale con l’art. 21 del Tuf:
“1. Nella prestazione dei servizi di
investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi
con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei
clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le
informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi
siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi
in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di
interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da
assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di
risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una
gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a
salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
2. Nello
svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le
società di gestione del risparmio possono, previo consenso
scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente”.
Nonché degli articoli 28:
“1. Prima della stipulazione del
contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e
dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei
servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati
devono:
a) chiedere
all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di
investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione
finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua
propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie
richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo
articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta
dall'investitore;
b) consegnare
agli investitori il documento sui rischi generali degli
investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.
2. Gli
intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare
operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver
fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui
rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del
servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare
consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
3. Gli
intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto
l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in
warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di
copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale,
pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo
di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il
valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione
della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso
di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è
prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o
prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino
ad allora conseguito.
4. Gli
intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto
l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una
gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o
potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore
totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di
ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del
rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi.
Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni
ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.
5. Gli
intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione
dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le
registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso
delle spese effettivamente sostenute”.
e art. 29 del Regolamento Consob
11522: “1. Gli intermediari
autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli
investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto,
frequenza o dimensione.
2. Ai fini di
cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle
informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione
disponibile in relazione ai servizi prestati.
3. Gli
intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore
disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano
di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno
procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda
comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati
possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine
impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici,
registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in
cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
Circa il
contenuto della lett. A) di cui all’art. 21 comma 1° è bene
precisare quanto disposto proprio a salvaguardia della stabilità
ed efficienza del mercato dal coordinamento d ell’art. 25 del Tuf[5]
in coordinamento con l’art. 94[6]
sempre del Tuf in tema di sollecitazione all’investimento e
contestualizzando la disciplina prevista con la previsione
dell’art. 129 del Tub[7]
fermo restando che la stessa disciplina della sollecitazione
subisce delle deroghe così come riportate dall’art. 100 del Tuf[8].
Conclusioni e valutazioni
In sostanza
trattasi di emissioni, quelle inerenti alle obbligazioni ad alto
tasso di rischio che venivano fatte al di fuori del territorio
italiano, per il tramite di società veicolo all’uopo costituite e
il cui collocamento avveniva attraverso il meccanismo dei
sindacati o consorzi di collocamento, su un circuito di
investitori privati, a fermo e garanzia, ovviamente quest’ultimo
presupponeva che successivamente le banche rivendessero, ai propri
clienti, i prodotti in parcheggio e nel farlo di solito, alle
violazioni dei doveri di informazione, laddove per una
contropartita diretta, non sollecitata e trasparente, si dovrebbe
quantomeno avere espresso al cliente tutto quanto in precedenza
riportato, si aggiunge l’agire del promotore il cui scopo
sostanzialmente è vendere, vendere e vendere. Non è questa la sede
per sindacare i contenuti del termine “pubblico” a livello
definitorio o il fatto che gli istituti di credito fossero in
possesso di documenti accompagnatori inerenti ai prodotti
finanziari, c.d. “offering circular” i cui contenuti, nella
più gran parte dei casi, non venivano nemmeno tradotti in italiano
quando erano sottoposti all’attenzione del cliente. In sé la
violazione è già stata compiuta nel momento in cui l’offerta,
approdata per il tramite della collocazione privata ad una
sollecitazione sul territorio italiano, non conforme ai criteri di
informativa necessari e altresì in aperta violazione della
direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 nota come direttiva sul
prospetto, (reca i principi di armonizzazione minima applicabili
nella redazione dei prospetti da pubblicare per l’offerta
pubblica). È stata piazzata presso i clienti della banca.
La scarsa
trasparenza nell’informazione resa al cliente, che con pedissequa
analogia di forme, entra a pieno diritto nella stragrande
maggioranza degli atti giuridici in tema di diritto bancario, non
è che una realtà simile ad una punta di iceberg. Qualora si
ponderasse in modo adeguato apparirebbe evidente come la stessa
Nuova (super) Consob è la testimone più evidente della violazione
dei diritti dei risparmiatori, l’intero progetto di riforma
dell’istituto, la normativa europea in essere nonché in fase di
realizzazione, sono una diretta conseguenza di un meccanismo
fondato su di una mendacità apparente e tollerata, all’interno
della quale c’è la violazione del diritto alla trasparenza
informativa, ma è una componente del più grande puzzle istruito
per accrescere una clientela operaia che con l’istituto bancario
diventa gregge da indirizzare.
Il concetto di
“controllo e di assuefazione condivisa del meccanismo”
passa per il tramite di una condiscendenza a ciò che sarebbe
motivo di gravame e legittimerebbe persino una richiesta di
risarcimento su operazioni andate a buon fine laddove si
riflettesse che le stesse non sarebbero state concluse. L’elemento
del danno è certamente la causa scatenante, ma non si può
dimenticare che il “sistema” di controllo sull’allocazione delle
risorse è nato in un momento di vacche grasse che dovrebbe essere
interrogato al fine di conoscere i come e i perchè; se lo
facessimo prevederemmo i futuri scandali che già oggi sono
facilmente ipotizzabili, a meno di una sostenuta ripresa dei
consumi e del Pil.
Se volete
conoscere quando una società quotata comincia a non andare troppo
bene è sufficiente guardare al momento in cui la stessa incomincia
ad adottare nuove metodologie di bilancio.
Il bilancio
aziendale si basa su di una serie di componenti la cui
aggregazione, con le medesime voci può dare risultati differenti,
una società che per 10 anni ha adottato lo stesso metodo e che
negli ultimi 2-3 lo cambia, a volte persino da una trimestrale ad
una semestrale, è indice spesso di difficoltà economica. Anche il
modo con il quale certune notizie sono riprese, in quanto eventi
al di fuori della norma, straordinari laddove si rifletta che la
eccezionalità di solito è percepita come occasionalità dal
consumatore, il quale pensa che di tanto in tanto ci sono sempre i
“furbi” e i terremoti sono l’ovvia conseguenza della loro finta
genialità, anche questa metodologia, per quanto certamente
condivisibile nel voler evitare falsi allarmismi, è tuttavia
faziosa se rapportata al reale interesse di conoscere che ha il
cliente.
Chi scrive è
convinto che spesso il cliente non voglia conoscere la verità e
processare alcuni nomi altisonanti della finanza nostrana altro
non significa che assolvere, in area cesarina, il sistema stessa
che li ha originati. Noi siamo bravi, come Paese, alla caccia alle
streghe perchè in sostanza è un modo per non colpevolizzare
nessuno e permettere alla massa ben pensante di puntare un indice
e dire: “quello è un uomo cattivo” (citazione dal celebre
film Scarface) così poi ciascuno può dormire sonni più o meno
tranquilli. Personalmente ritengo che il cliente quando si rivolge
alla banca voglia guadagnare e che per farlo, fra gli interessi
che spera di percepire, c’è anche l’attendersi un pò di ipocrisia
e di falsità. Non si è ancora compreso il motivo del perchè la
banca dovrebbe negargli questo suo diritto. Al momento tuttavia è
ininfluente perchè i risparmiatori sono molto arrabbiati e hanno
il diritto, millenario, jus prima ancora che codice, dalla loro
parte, quindi possono con legittimità recarsi dal proprio legale
di fiducia ed avviare l’iter che porti al risarcimento,
domandando, in sostanza, al sistema giudiziario italiano quello
che poco tempo prima hanno chiesto al sistema bancario: guadagnare
e/o recuperare.
Appare evidente che
non si possa muovere, di contro, a sfavore del cliente l’ipotesi
che la banca è semplice esecutrice degli ordini impartiti e che si
limita a sottoporre al cliente un foglio nel quale specificare il
profilo di rischio. In merito a quest’ultimo infatti è già stato
chiarito che la mancata menzione dello stesso non vuol attribuire
al cliente un profilo di rischio medio
come pure che lo stesso cliente potesse conoscere l’operazione in
sé compiuta perchè già in precedenza è stato investitore, anche se
a titolo speculativo. Appare da un lato evidente che niente
giustifica, per la banca, il tacere informazioni che il cliente
invece dovrebbe conoscere, come pure che la stessa adduca di avere
eseguito l’ordine a mezzo contatto telefonico, successivamente
all’incontro propositivo svoltosi con il cliente (a beneficio di
quanti si trovano ad affrontare la probità della registrazione su
supporto magnetico si rammenti che questa dev’essere mantenuta per
due anni).
Un
ringraziamento speciale al Professor Renzo Costi per
essere stato il mio relatore durante la tesi di laurea in
Diritto dei Mercati Finanziari con titolo: L’attività di
collocamento dei prodotti finanziari.
Bottom (minimo). Questo
termine, in una sequenza consecutiva di dati, sta ad indicare
il punto minimo, come il valore minimo toccato da un
indicatore di attività economica (si parla in tal caso di
minimo del ciclo economico), o il prezzo minimo di un titolo
in un certo intervallo di tempo.
Bottom-up.
Metodo di selezione di portafoglio che privilegia titoli le
cui quotazioni appaiono sottovalutate rispetto ai fondamentali
societari.
Break even. Nelle attività
speculative e operative in genere è usato per indicare il
livello di uscita da un’operazione allo stesso prezzo
dell’apertura, senza conseguire ne guadagni ne perdite al
netto delle commissioni.
Break even.
Termine genericamente usato per designare un criterio di
confronto tra due strategie d’investimento. Il break even è il
valore al quale due attività finanziarie divengono ugualmente
profittevoli. Se riferito a opzioni, warrants o CWs,
rappresenta invece il livello del prezzo del sottostante che
rende il payoff dell’investimento pari a zero.
1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei
servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi
possono operare nei mercati regolamentati italiani, nei
mercati comunitari e nei mercati extracomunitari riconosciuti
dalla Consob ai sensi dell'articolo 67. Le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie e le banche
comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei
medesimi servizi possono operare nei mercati regolamentati
italiani.
2. La Consob
può disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la
negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati
regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati
regolamentati; in tale eventualità, conformemente alla
normativa comunitaria, stabilisce le condizioni in presenza
delle quali l'obbligo non sussiste.
3. Il comma
2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di
Stato o garantiti dallo Stato.
1. Coloro che intendono effettuare una sollecitazione
all'investimento ne danno preventiva comunicazione alla Consob,
allegando il prospetto destinato alla pubblicazione.
2. Il
prospetto contiene le informazioni che, a seconda delle
caratteristiche dei prodotti finanziari e degli emittenti,
sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire a
un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente
nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti.
3. Quando la
sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati né
diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116, la
pubblicazione del prospetto è autorizzata dalla Consob secondo
le modalità e nei termini da essa stabiliti con regolamento.
Negli altri casi, la Consob, entro quindici giorni dalla
comunicazione, può indicare agli offerenti informazioni
integrative da inserire nel prospetto e specifiche modalità di
pubblicazione dello stesso. Decorso tale termine, gli
offerenti possono procedere alla pubblicazione.
4. Gli
offerenti hanno facoltà di chiedere il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal comma 3, ai fini del
riconoscimento all'estero del prospetto pubblicato in Italia.
5. Tenuto
anche conto delle caratteristiche dei singoli mercati, la
Consob, su richiesta della società di gestione del mercato,
può affidarle compiti inerenti al controllo del prospetto per
sollecitazioni all'investimento riguardanti strumenti
finanziari quotati ovvero oggetto di domanda di ammissione
alla quotazione in un mercato regolamentato.
1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di
valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento
miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca
d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari
rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino
le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in
conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli
importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo
emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.
2. Le emissioni di
valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari
esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono
comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati.
3. La comunicazione
indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari
nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la
Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.
4. L'operazione può
essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della
comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni
integrative. Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza
del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il
medesimo termine di venti giorni, può, in conformità delle
deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente
effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire
l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite
determinato ai sensi del medesimo comma 1.
5. Le disposizioni
contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:
a)
ai titoli di Stato
o garantiti dallo Stato;
b)
ai titoli azionari, sempreché non rappresentativi della
partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo
chiuso o aperto;
c)
all'emissione di quote o titoli rappresentativi della
partecipazione a organismi d'investimento collettivo
nazionali;
d)
alla commercializzazione in Italia di quote o titoli
rappresentativi della partecipazione a organismi di
investimento collettivo situati in altri paesi dell'Unione
Europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.
6. La Banca
d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può
individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche
dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle
modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di
operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero
assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.
7. La Banca
d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti
segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari
collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani.
Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non
soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.
8. La Banca
d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle
sollecitazioni all'investimento:
a) rivolte
ai soli investitori professionali come definiti ai sensi
dell'articolo 30, comma 2;
b) rivolte a
un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla
Consob con regolamento;
c) di
ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla
Consob con regolamento;
d) aventi a
oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato
italiano, da uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da
organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano
parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;
e) aventi a
oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale
Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri
dell'Unione Europea;
f) aventi a
oggetto prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle
azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di
acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero prodotti assicurativi
emessi da imprese di assicurazione.
2. La Consob
può individuare con regolamento altri tipi di sollecitazione
all'investimento ai quali le disposizioni del presente capo
non si applicano in tutto o in parte
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