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Questo scritto è un
estratto, con adattamenti, dal volume di Fabio Fiorucci: Il
protesto illegittimo. Cancellazione, forme di responsabilità e
tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., Giuffrè 2005.
Ai sensi dell’art.17
l. 108/1996, Disposizioni in materia di usura, il debitore che
abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato
levato e non ne abbia subiti altri trascorso un anno dal suddetto
protesto, ha diritto alla riabilitazione ad opera del Presidente
del Tribunale (Carbone 1996, 321; Ntuk 1998, I, 480; Carrato 2002,
583); schematizzando, i presupposti della riabilitazione sono
quindi:
(a) il pagamento del
titolo protestato;
(b) e non aver subìto un ulteriore protesto nel corso dell'anno
successivo a quello del protesto levato (o dell’ultimo, in caso di
più protesti).
Tali requisiti «
debbono sussistere simultaneamente, avuto riguardo, quanto al
secondo, al decorso dell’anno dall’ultimo protesto, in caso di più
protesti avvenuti » (App. Torino, decr., 23.4.1997, Giurisprudenza
italiana, 1998, I, 481) e devono essere documentalmente
comprovati; il « documento giustificativo » (art.17, 2° co., l.
108/1996) si identifica « con la quietanza (…) ovvero con
documento equipollente proveniente dal creditore, non potendosi
però dare la prova dell’adempimento attraverso altri mezzi di
prova, né testimoniale né per presunzioni ex art.2729, 2°co., c.c.
» (App. Torino, decr., 23.4.1997, Giurisprudenza italiana, 1998,
I, 481).
La previsione dell'art.17 l. 108/1996, per dottrina e
giurisprudenza prevalenti si applica, condivisibilmente, alle
tratte accettate, ai vaglia cambiari e agli assegni (Carbone 1996,
323; Ntuk 1998, 480; Carrato 2002, 584), con obbligo del
protestato, rispetto a questi ultimi, di pagamento della c.d.
penale prevista dall'art.3 della l.386/1990 (in tal senso Pellizzi
e Partesotti 2004, 431): « la riabilitazione, prevista dall'art.17
legge 108/1996, può trovare applicazione ad ogni ipotesi di
protesto o di atto equivalente, quale che sia la natura del titolo
di credito (cambiale, vaglia cambiario od assegno bancario), non
ponendo la norma alcuna limitazione » (Trib. Roma, decr.,
19.8.1998, Giurisprudenza italiana, 1999, I, 2085).
La norma deve altresì intendersi riferita a qualsiasi debitore
protestato, non necessariamente implicato in fatti d’usura; in tal
senso depone la generica espressione utilizzata dal legislatore
nell’articolo in esame, « debitore protestato », nonché la
circostanza che, nella stessa legge 108/1996, « le norme da
applicare esclusivamente alle vittime dell'usura sono
espressamente indicate. È il caso dell'art.18 che fa espresso
riferimento ''al debitore che sia parte offesa nel delitto di
usura'' » (Vitullo 2003, 1188).
Invero non avrebbe molto senso circoscrivere la riabilitazione ex
art.17 l. 108/1996 al debitore usurato, al quale in effetti
l’ordinamento appresta già i rimedi della sospensione e della
cancellazione del protesto previsti nel successivo art.18. Di
avverso avviso è comunque un isolato, a quanto consta,
orientamento giurisprudenziale, secondo cui « la previsione
dell'art.17 legge 7 marzo 1996 n.108, in tema di riabilitazione a
favore di chi abbia subito protesto, presuppone che il debitore
protestato sia stato soggetto passivo di usura e non è applicabile
indifferentemente a qualsiasi tardivo pagamento di un titolo di
credito » (Trib. Venezia 12.2.1998, Giurisprudenza di merito,
1998, 775).
Disputata è la circostanza se il debitore abbia diritto ad
ottenere la riabilitazione, in unica soluzione, di più protesti,
anche levati ad intervalli inferiori ad un anno tra l'uno e
l'altro, ferma restando la necessità che non ne abbia più subiti
trascorsi dodici mesi dall'ultimo. A voler interpretare la
disciplina in discussione come espressione dell'intento del
legislatore di consentire al soggetto protestato (anche più
volte), e poi 'ravvedutosi', di reinserirsi nel circuito del
credito ordinario in luogo di quello illegale (come parrebbe
attestare l'inclusione della norma nella legge antiusura), il
debitore ha diritto ad ottenere la riabilitazione anche alla
presenza di più protesti, come sembra preferibile ritenere; a
favore di siffatta impostazione gioca anche il rilievo che la
norma è precipuamente focalizzata sul debitore protestato
piuttosto che sui titoli cambiari.
In tal senso si è orientata, soprattutto per condivisibili ragioni
di economia dei procedimenti giudiziali - dovendosi altrimenti
attivare il procedimento di riabilitazione tante volte quanti sono
i protesti levati - la giurisprudenza di merito, la quale ha
ritenuto che « la riabilitazione debba essere accordata al
debitore che la richieda con unica istanza anche per più protesti
quando dimostri (…) di avere adempiuto tutte le obbligazioni per
le quali i protesti stessi furono levati e di non averne subito di
ulteriori nell'ultimo anno » (Trib. Vibo Valentia, ord.,
20.3.1997, Giustizia civile, 1997, I, 1961; conf. App. Firenze,
decr., 2.10.2001, Banca borsa e titoli di credito, 2003, II, 375,
con nota di Oliva; contra Trib. Pisa, decr., 14.6.2001, Banca
borsa e titoli di credito, 2003, II, 375, con nota di Oliva).
La dottrina occupatasi della questione, per quanto non ostile
all'impostazione predetta, ha ritenuto più fedele al dettato
letterale dell’art.17 l. 108/1996 (« … non abbia subito ulteriore
protesto », « … il protesto si considera, a tutti gli effetti,
come mai avvenuto », « trascorso un anno dal levato protesto … »)
l'avversa interpretazione, in base alla quale il decreto di
riabilitazione può essere emesso in relazione ad un solo protesto
per volta; pertanto, in caso di più protesti, non sarebbe
possibile ottenerne la riabilitazione con una sola istanza (Ntuk
1998, 481; di riabilitazione « del debitore nell'ipotesi di unico
protesto legittimo » parla anche Carbone 1996, 324).
Al fine di dirimere i contrasti operativi cui la predetta
formulazione ha dato luogo è intervenuto il Ministero di Grazia e
Giustizia con una lettera circolare esplicativa; il documento
chiarisce, persuasivamente, che « nel caso in cui la
riabilitazione venga chiesta dal debitore che abbia subìto più
protesti per obbligazioni che siano state da lui successivamente
adempiute, la relativa domanda può essere contenuta in una sola
istanza; e in tal caso dalla stessa prende vita un unico
procedimento. Ciò perché la presentazione contestuale di più
domande rivolte allo stesso giudice è da ritenere consentita in
linea di principio. Inoltre la riabilitazione è espressamente
riferita dalla legge in questione al debitore e non ai titoli.
Essa, quindi, può essere richiesta in via cumulativa e può essere
concessa con un solo decreto per i diversi protesti elevati in
epoca antecedente l'ultimo anno » (Circolare Ministero di Grazia e
Giustizia - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni,
Prot. N. 1/32-FG-9(97)3327 - Ufficio I, del 5 marzo 1998,
www.difesa.it, voce 'protesti cambiari').
La circolare ministeriale si sofferma, altresì, sui documenti
giustificativi che il debitore deve produrre a corredo della
domanda, sottolineando che questi « sono unicamente quelli idonei
a provare il fatto obiettivo dell'avvenuto adempimento
dell'obbligazione relativa al titolo (o ai titoli) in protesto.
Pertanto tali documenti non devono necessariamente comprendere i
titoli originali protestati, i quali, per i motivi più svariati,
possono anche non essere più in possesso dei debitori che li hanno
sia pure tardivamente onorati. È sufficiente invece che gli atti
esibiti dimostrino l'adempimento della obbligazione di riferimento
perché quest'ultimo è l'unico presupposto richiesto dalla legge
per la concessione della riabilitazione al debitore protestato che
abbia successivamente effettuato il pagamento del debito »
(Circolare Ministero di Grazia e Giustizia - Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni, Prot. N. 1/32-FG-9(97)3327 -
Ufficio I, del 5 marzo 1998, www.difesa.it, voce 'protesti
cambiari').
Competente ad accordare la più volte richiamata riabilitazione -
qualificata « civile speciale » (Carrato) o « cambiaria » (Ntuk) -
è il Presidente del Tribunale, il quale provvede con decreto, su
istanza dell'interessato corredata dai necessari documenti
giustificativi (art.17, 2° co., l. 108/1996), senza alcun
contraddittorio e senza intervento del P.M. (cfr. Carbone 1996,
323). Per il procedimento di cui trattasi non è, opportunamente,
richiesto il ministero di un avvocato « vertendosi in uno di quei
casi in cui « la legge dispone altrimenti »: è plausibile
intendere la norma nel senso che il legislatore ha voluto
consentire al debitore di sottoscrivere personalmente l'istanza di
riabilitazione, senza il bisogno del patrocinio di un
professionista legale » (Trib. Roma 19.8.1998, decr.,
Giurisprudenza italiana, 1999, I, 2085: conf. Trib. Roma
27.8.1997, decr., inedito; contra Trib. Roma 3.9.1996, Il
fallimento, 1997, 218).
L’istanza di riabilitazione al Presidente del Tribunale competente
- verosimilmente quello del luogo in cui risiede il soggetto
protestato, in analogia con quanto previsto dall’art.4, 4° co., l.
235/2000 - è di solito corredata da una visura della Camera di
commercio attestante che non si sono subiti protesti nell’ultimo
anno, dai titoli quietanzati e dalla dimostrazione dell’avvenuto
regolamento dei diritti di segreteria al Tribunale. Verificata la
sussistenza dei presupposti per ottenere il provvedimento
richiesto, il Tribunale emette il decreto di riabilitazione, di
regola successivamente trasmesso alla Camera di commercio
competente.
Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel registro informatico
per 10 giorni (art.17, 4° co., l. 108/1996), trascorsi i quali, se
non si sono verificati reclami, il debitore protestato e
riabilitato può avanzare domanda alla Camera di commercio di
definitiva cancellazione dei dati relativi al protesto dal
registro informatico.
In caso di diniego della riabilitazione, il debitore protestato
può proporre reclamo, nei dieci giorni successivi alla
comunicazione, alla Corte di Appello, che deciderà in camera di
consiglio (art.17, 3° co., l. 108/1996); in tale sede non è
esclusa l’eventualità che il giudice di appello possa concedere la
riabilitazione « all’esito del reclamo per il caso di diniego in
prima istanza » (Segreto e Carrato 2000, 467). Per effetto
dell'intervenuta riabilitazione il protesto si considera come mai
avvenuto (art.17, 6° co., l. 108/1996) e il debitore protestato e
riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva
della notizia del protesto dal registro informatico, che « è
disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti
competente per territorio non oltre il termine di venti giorni
dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata dal
provvedimento di riabilitazione » (art.17, 6°-bis co., l.
108/1996).
È stato sostenuto che anche nella fattispecie la appena menzionata
fase amministrativa sia prodromica all’esercizio di eventuali
azioni, anche cautelari, dinanzi all’autorità giudiziaria
finalizzate all’ottenimento della cancellazione (De Marzo 2000,
1415). Per effetto dell’intervenuta riabilitazione, infine, devono
ritenersi improcedibili le azioni di regresso (ex artt.50-51 l.
camb. e artt.45-46 l. ass.), che hanno nel protesto del titolo il
loro necessario presupposto (Ntuk 1998, 481; v. anche Carbone
1996, 323).
Conclusivamente, la riabilitazione cambiaria consente di
assicurare una più intensa tutela in favore di chi abbia subìto un
protesto, realizzando un equilibrato compromesso tra l’interesse
pubblico alla diffusione di notizie utili alla correttezza dei
traffici commerciali e l’interesse privato del soggetto protestato
che sia disponibile a riparare.
Bibliografia
Carbone V.
1996 Il protesto, la riabilitazione, il risarcimento, in Danno e
responsabilità, 320
Carrato A.
2002 La disciplina del protesto, il regime di pubblicità e le
forme di responsabilità ricollegabili all'illegittima od erronea
levata del protesto, in Vita notarile, 549
De Marzo G.
2000 Pubblicazione dei protesti e registro informatico, in Il
corriere giuridico, 1412
Ntuk E.
1998 Brevi riflessioni sulla riabilitazione cambiaria, in
Giurisprudenza italiana, 480
Oliva P.
2003 Nota a Trib. Pisa 14.6.2001 e App. Firenze 2.10.2001, in
Banca, borsa e titoli di credito, II, 375
Pellizzi G.L. – Partesotti G.
2004 Commentario breve alla legislazione sulla cambiale e sugli
assegni, Cedam, Milano
Segreto A.- Carrato A.
2000 La cambiale, Giuffrè, Milano
Vitullo A.
2003 Titoli di credito e protesto. Recenti modifiche, in Vita
notarile, 1172
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