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Il certificato di saldaconto finale
redatto dalla banca ed a firma di un dirigente della medesima -
relativamente allo scoperto di conto corrente - era sufficiente a
legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.
1823, comma 2°, c.c. prima dell'entrata in vigore del Decreto
Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi
in materia bancaria, il quale, a norma dell'art. 50 (Decreto
Ingiuntivo) prescrive adesso che il decreto d'ingiunzione previsto
dall'art. 633 c.p.c. debba essere richiesto esclusivamente "in base
all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da
uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì
dichiarare che il credito è vero e liquido", e non più in base a
solo saldaconto o estratto genericamente indicante la posizione
debitoria in essere al momento dell’emissione dello stesso.
La Relazione del Governo che accompagna il Testo Unico chiarisce in
modo limpido la "novità rappresentata dalla sostituzione
dell'"estratto dei saldaconti" con "l'estratto conto" previsto dagli
artt. 1857 e 1832 del codice civile. Va infatti rilevato che il
"saldaconto" era un particolare registro in cui figuravano tutti i
movimenti a debito e a credito nei confronti del cliente.
L'espressione "estratto di saldaconto" usata dall'art. 102 è stata
comunemente riferita dalla giurisprudenza al documento che riporta
il saldo finale di rapporti regolati in conto corrente, nel quale
non appaia l'indicazione delle singole partite che hanno concorso a
formare il saldo.
Inteso in tal senso l'estratto di saldaconto si differenzia
dall'“estratto conto” che deve invece rappresentare il risultato di
tutte le voci a credito e a debito ricadenti nell'arco di tempo
considerato, con esatta specificazione di ogni operazione compiuta
dall’inizio del rapporto di conto corrente sino alla sua estinzione
- ivi compresi i diritti di commissione, le spese, le ritenute
fiscali e gli interessi attivi e passivi maturati - con
l'indicazione di un saldo attivo o passivo che costituirà la prima
posta della successiva fase di conto.
La nuova norma, facendo esclusivo riferimento all'“estratto
integrale” di conto corrente, risponde alla necessità di tutelare il
correntista anche nell'eventuale giudizio susseguente al
procedimento monitorio, consentendogli una contestazione consapevole
delle risultanze del documento stesso (Il codice della banca - E.
Gianfelici - Giuffrè 1994), nella conoscenza di tutti i movimenti
del conto corrente e delle singole partite contabili giustificative
del credito vantato dalla banca.
La Cassazione a sezioni unite ha così ulteriormente precisato: “Ai
sensi dell’art. 102 della legge bancaria 7 marzo 1938, n. 141, il
valore probatorio dell’”estratto dei saldaconti” è limitato al
procedimento monitorio (esonerando l’istituto di emissione dalle
formalità ordinariamente richieste per l’ottenimento
dell’ingiunzione di pagamento in base a documenti provenienti dallo
stesso imprenditore istante) mentre non si estende al susseguente
procedimento di opposizione ed in genere agli ordinari giudizi di
cognizione nei quali il detto documento (diverso dall’estratto conto
vero e proprio la cui efficacia probatoria discende dalla specifica
previsione dell’art. 1832 c.c. ed è, dall’art. 50 della nuova
disciplina della materia, dettata dal decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, richiesta anche agli esposti fini monitori,
con conseguente abrogazione della succitata norma di previsione del
“saldaconto”) può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la
cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice e solo nel
contesto di altri elementi ugualmente significativi” (Cass. civ.,
sez. unite, 18 luglio 1994, n. 6707).
La ratio di tale norma consiste infatti nell’impedire uno stato
d’incertezza a discapito del correntista, che non è in grado, in
base ad un semplice saldaconto - ovvero un dato numerico riassuntivo
a grandi linee - di fondare su prova scritta le proprie
contestazioni al credito ingiunto, non potendo conoscere e, se il
caso, contestare le singole poste contabili.
A ciò si aggiunga che il saldaconto, per le sue caratteristiche, non
può essere incluso tra i documenti formati dallo stesso creditore,
ai quali la legge attribuisce in via eccezionale efficacia
probatoria in giudizio.
Il decreto monitorio emesso sul solo estratto dei saldaconti è
pertanto da ritenersi invalido in quanto fondato su prova scritta
inidonea, ai sensi del citato art. 50 T.U. sull’attività bancaria, a
documentare il titolo giustificativo del credito, costituendo prova
scritta ai sensi degli artt. 2709 segg. c.c. e 634 c.p.c. solo
l’estratto analitico dei conti dall’apertura della linea di credito
alla attuale pretesa da parte della banca.
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