Non è legittimo il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca in virtù del solo "certificato di saldaconto" nel quale non appaia l'indicazione integrale delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo

Di Maurizio Tidona, Avvocato

2 dicembre 2002

 

Il certificato di saldaconto finale redatto dalla banca ed a firma di un dirigente della medesima - relativamente allo scoperto di conto corrente - era sufficiente a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 1823, comma 2°, c.c. prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria, il quale, a norma dell'art. 50 (Decreto Ingiuntivo) prescrive adesso che il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c. debba essere richiesto esclusivamente "in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido", e non più in base a solo saldaconto o estratto genericamente indicante la posizione debitoria in essere al momento dell’emissione dello stesso.

La Relazione del Governo che accompagna il Testo Unico chiarisce in modo limpido la "novità rappresentata dalla sostituzione dell'"estratto dei saldaconti" con "l'estratto conto" previsto dagli artt. 1857 e 1832 del codice civile. Va infatti rilevato che il "saldaconto" era un particolare registro in cui figuravano tutti i movimenti a debito e a credito nei confronti del cliente.

L'espressione "estratto di saldaconto" usata dall'art. 102 è stata comunemente riferita dalla giurisprudenza al documento che riporta il saldo finale di rapporti regolati in conto corrente, nel quale non appaia l'indicazione delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo.

Inteso in tal senso l'estratto di saldaconto si differenzia dall'“estratto conto” che deve invece rappresentare il risultato di tutte le voci a credito e a debito ricadenti nell'arco di tempo considerato, con esatta specificazione di ogni operazione compiuta dall’inizio del rapporto di conto corrente sino alla sua estinzione - ivi compresi i diritti di commissione, le spese, le ritenute fiscali e gli interessi attivi e passivi maturati - con l'indicazione di un saldo attivo o passivo che costituirà la prima posta della successiva fase di conto.

La nuova norma, facendo esclusivo riferimento all'“estratto integrale” di conto corrente, risponde alla necessità di tutelare il correntista anche nell'eventuale giudizio susseguente al procedimento monitorio, consentendogli una contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso (Il codice della banca - E. Gianfelici - Giuffrè 1994), nella conoscenza di tutti i movimenti del conto corrente e delle singole partite contabili giustificative del credito vantato dalla banca.

La Cassazione a sezioni unite ha così ulteriormente precisato: “Ai sensi dell’art. 102 della legge bancaria 7 marzo 1938, n. 141, il valore probatorio dell’”estratto dei saldaconti” è limitato al procedimento monitorio (esonerando l’istituto di emissione dalle formalità ordinariamente richieste per l’ottenimento dell’ingiunzione di pagamento in base a documenti provenienti dallo stesso imprenditore istante) mentre non si estende al susseguente procedimento di opposizione ed in genere agli ordinari giudizi di cognizione nei quali il detto documento (diverso dall’estratto conto vero e proprio la cui efficacia probatoria discende dalla specifica previsione dell’art. 1832 c.c. ed è, dall’art. 50 della nuova disciplina della materia, dettata dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiesta anche agli esposti fini monitori, con conseguente abrogazione della succitata norma di previsione del “saldaconto”) può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice e solo nel contesto di altri elementi ugualmente significativi” (Cass. civ., sez. unite, 18 luglio 1994, n. 6707).

La ratio di tale norma consiste infatti nell’impedire uno stato d’incertezza a discapito del correntista, che non è in grado, in base ad un semplice saldaconto - ovvero un dato numerico riassuntivo a grandi linee - di fondare su prova scritta le proprie contestazioni al credito ingiunto, non potendo conoscere e, se il caso, contestare le singole poste contabili.

A ciò si aggiunga che il saldaconto, per le sue caratteristiche, non può essere incluso tra i documenti formati dallo stesso creditore, ai quali la legge attribuisce in via eccezionale efficacia probatoria in giudizio.

Il decreto monitorio emesso sul solo estratto dei saldaconti è pertanto da ritenersi invalido in quanto fondato su prova scritta inidonea, ai sensi del citato art. 50 T.U. sull’attività bancaria, a documentare il titolo giustificativo del credito, costituendo prova scritta ai sensi degli artt. 2709 segg. c.c. e 634 c.p.c. solo l’estratto analitico dei conti dall’apertura della linea di credito alla attuale pretesa da parte della banca.

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