-
Premessa
-
Le recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno reso il tema della
capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici di forte
attualità, benché già noto in dottrina fin dal 1999, anno in cui trova
la sua consacrazione il nuovo orientamento interpretativo della Suprema
Corte.
Oggi, soprattutto per il tramite dello strumento d’attualità
rappresentato dai media, aumentano esponenzialmente il numero dei
cittadini e degli istituti di credito che si trovano a dover
fronteggiare codesto nuovo indirizzo. In uno scenario determinato dal
crolli dei mercati denominati New Economy, dagli scandali finanziari e
dal caro petrolio, gli istituti di credito domandano soprattutto
chiarezza, colonne portanti del nostro sistema finanziario attraversano
un momento di particolare incertezza nel merito della comprensione di
una disciplina, quella bancaria, che, come poche altre è in grado di
“toccare” molteplici ambiti.
Scopo del presente lavoro non è quello di appoggiare o meno gli istituti
di credito e nemmeno rendere omaggio alle battaglie decennali compiute
da associazioni di categoria, bensì offrire uno spunto di riflessione
per capire cosa stia accadendo e dove, il futuro, è destinato a
proiettarci.
Indice
Il presente lavoro si compone di tre parti:
Prima parte: Analisi analitica della pretesa risarcitoria avanzata da
parte attrice nei confronti degli istituti di credito. Riproposizione
integrale di una sentenza tipo.
Seconda parte: Analisi dei contenuti differenziali fra “usi normativi”
ed “usi negoziali” nell’interpretazione dell’art. 1283 e 1284 codice
civile. Ricostruzione storica della Corte di Cassazione.
Conclusioni e valutazioni.
-
Prima parte:
-
-
Analisi analitica
della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice nei confronti degli
istituti di credito. Riproposizione integrale di una sentenza tipo.
-
Il recente orientamento
ha messo in evidenza alcune peculiarità comuni, relative alle cause
promosse nei confronti degli istituti di credito, con particolare
rilievo alle motivazioni, che hanno determinato un cambio di
orientamento da parte della Suprema Corte, nell’attuale status
interpretativo. In sintesi possiamo riassumere i nodi cruciali
definitori come segue; premesso che la ragione alla base di siffatte
posizione presuppone un indagine approfondita che sarà svolta
successivamente e che evidenzierà il modus pensandi della Corte di
Cassazione, come giudice di legittimità, nel rendere la propria
interpretazione autentica.
1. La mancata quanto tempestiva contestazione dell’estratto conto
trasmesso, usualmente e nei modi prestabiliti, munito di espressa
previsione che indichi al destinatario la possibilità ed i termini della
contestazione, da una banca al cliente, rende inoppugnabili gli
accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo strettamente “contabile”,
ma non per quanto attiene alla validità ed efficacia dei rapporti
obbligatori, dai quali, sostanzialmente, le poste relative ai conti
derivano.
-
2. Non può qualificarsi
come “accettazione o confessione” la ripetuta approvazione degli
estratti conto da parte del cliente, a fronte delle eccezioni di nullità
di clausole contrattuali.
-
3. E’ nulla per
indeterminatezza dell’oggetto, ex art. 1346 c.c., la clausola di
applicazione della provvigione delle commissioni di massimo scoperto e
delle spese di tenuta del conto.
-
4. E’ nulla la clausola
di rinvio al c.d. “uso piazza” in quanto generico riferimento, per
relazione, alle condizioni praticate usualmente dalla Banca sulla
piazza, poichè discrezionale e non riferibile ad un accordo di tipo
nazionale, sancito da espressa previsione legislativa in tal senso.
-
5. E’ nulla la clausola
di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi per violazione dell’art. 1283 c.c.
Un dato emerge subito con chiarezza: la centralità, nella presente
ricostruzione dottrinale, del testo degli artt. 1283 e 1284 del codice
civile.
Con più specifico riferimento al punto n.5 rileva produrre di seguito i
seguenti orientamenti: “La capitalizzazione trimestrale degli interessi
da parte della banca sui saldi di conto corente passivi per il cliente
non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale” (Cass. 8442/02;
3096/93). “Si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di
conto corrente bancario (di seguito denominato c.c.b.) avente ad oggetto
la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente,
giacchè essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e
propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza
degli interessi” (Cass. 2374/99).
Quanto sopra delinea un modus interpretativo della Corte dai contenuti
schematici che passa in esame singole fattispecie per poi rendere di
esse questione. E’ pertanto necessario affrontare in modo altrettanto
analitico le singole parti in cui è scomponibile attraverso
l’interpretazione attuale della materia in oggetto, ad opera della Corte
di Cassazione.
Per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi, considerata
come uso negoziale e non normativo, sentenzia la Cass. 8442/02: "Dalla
sentenza impugnata si ricava che l'art. 7 del contratto di conto
corrente stabiliva che "gli interessi dovuti dal correntista all'azienda
di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle
condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e
producono a loro volta interessi nella stessa misura". La stessa
sentenza ha dato atto che nel ricorso per decreto ingiuntivo sono stati
indicati gli interessi "dovuti nella misura del 17% annuo”. Nel decreto
ingiuntivo era stato ingiunto di pagare il capitale, "oltre gli
interessi, nella misura pattuita e menzionata nel ricorso medesimo". I
ricorrenti sostengono che avevano denunciato la nullità di entrambe le
clausole alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte.
Queste le pretese, cui la Corte replica come segue:
“La censura è fondata.
-
L'art. 1284 cod. civ.
stabilisce che il saggio degli interessi del 5% può essere determinato
annualmente in misura diversa secondo apposito decreto ministeriale.
La legge 7 marzo 1996, n. 108, contenente disposizioni in materia di
usura, stabilisce il limite entro il quale, nelle operazioni di credito,
gli interessi sono sempre usurari (art. 2, u. co.).
-
Il combinato disposto
di queste due norme ha segnato una inversione di tendenza della nozione
monolitica del rapporto contrattuale, il quale deve sottostare alle
sopravvenute regole imperative, che, invece, sono state ignorate dalla
sentenza impugnata.
Infatti, la clausola, contenuta in un contratto di conto corrente
stipulato anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina
sull'usura e con la quale sono stati pattuiti interessi diventati
superiori a quelli della soglia dell'usura, è priva di effetto quanto
alla misura degli interessi anteriormente convenuta ed essi possono
essere rinegoziati (Cass. 22 aprile 2000, n. 5286).
-
Ne deriva che, quando
si sia verificata una fattispecie del genere di quella indicata, i punti
da sciogliere sono i seguenti: individuare il tasso applicabile in luogo
di quello non più utilizzabile; individuare il momento al quale riferire
la valutazione circa il carattere usuraio degli interessi.
-
Prosegue la Corte
sull'anatocismo trimestrale affermando che: "il problema da risolvere è
quello della validità delle clausole contenute nei contratti di apertura
di credito in conto corrente nei quali sia prevista la capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi del cliente.
-
L'interpretazione della
validità incondizionata di queste clausole in quanto derivanti da usi
normativi non è condivisibile.
-
Infatti, le clausole
sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo)
hanno fonte nelle cosiddette norme bancarie uniformi, le quali non
costituiscono uso normativo, ma uso negoziale e, quindi, non danno luogo
al fenomeno dell'inserzione automatica del contratto ai sensi dell'art.
1374 cod. civ. (Cass. 17 novembre 2000, n. 14899; 22 aprile 2000, n.
5286; 11 novembre 1999, n. 12507; 30 marzo 1999, n. 3096; 16 marzo 1999,
n. 2374).
-
Sull'applicazione
dell'art. 1283 la Corte è precisa e lineare nel seguire il suo iter
ragionandi quando afferma che "il ricorrente, deducendo l'erronea
interpretazione dell'art. 1283 c.c., lamenta che sia stata ritenuta
legittima l'applicazione dell'anatocismo, nella forma della
capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati a suo carico.
Secondo il ricorrente, anche in presenza di usi contrari, gli interessi
anatocistici non sarebbero "in ogni caso" dovuti per un periodo
superiore ai sei mesi, perché l'art. 1283 c.c. è norma imperativa e non
dispositiva. Comunque, la prassi bancaria della capitalizzazione
trimestrale degli interessi anatocistici non sarebbe basata su un uso
normativo, ma su un semplice uso negoziale, mancando nel cliente la
convinzione di adempiere a un obbligo giuridico ed essendo invece
diffusa la convinzione che si tratti di clausola vessatoria imposta dal
cartello bancario.
-
Ha carattere
logicamente preliminare il secondo profilo, in quanto se dovesse
condividersi la tesi secondo cui l'uso bancario della capitalizzazione
trimestrale degli interessi a carico del cliente ha natura negoziale e
non normativa, rimarrebbe assorbita la questione relativa ai limiti
temporali di operatività dell'anatocismo.
-
L'art. 1283 c.c., in
conformità con una tradizione legislativa risalente alla codificazione
napoleonica, supera l'antico divieto, di origine cristiano -
giustinianea, e ammette l'anatocismo a determinate condizioni.
-
La disposizione, che
pacificamente è ritenuta di carattere imperativo e di natura
eccezionale, contiene due norme: con la prima si limita la possibilità
che interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi alla sola
ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre, con la seconda la
produzione di ulteriori interessi è subordinata alla proposizione di una
domanda giudiziale (che ne determina anche la decorrenza) ovvero al
perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli
interessi stessi.
-
Le finalità della norma
sono state identificate, da una parte, nella esigenza di prevenire il
pericolo di fenomeni usurari, e, dall'altra, nell'intento di consentire
al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che
comporta il protrarsi dell'inadempimento (onere della domanda
giudiziale) e, comunque, di calcolare, al momento di sottoscrivere
l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo debito.
-
-
Richiedendo che
l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il
legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della clausola
anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore
deve necessariamente accettare per potere accedere al credito.
-
Finalità, va anche
detto, che lungi dall'apparire anacronistiche, per quanto riguarda gli
intenti antiusurari, sono di grandissima attualità, perché la lotta
all'usura ha trovato in tempi recenti nuove motivazioni e nuovi impulsi
e ha portato all'approvazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, che ha
radicalmente innovato la disciplina preesistente, rendendo più agevole
l'applicazione delle sanzioni penali e civili (con la modifica del
secondo comma dell'art. 1815 c.c.) anche con l'introduzione di un
meccanismo semplificato di accertamento della natura usuraria degli
interessi, consistente nel mero superamento obiettivo di un tasso -
soglia determinato dal Ministro del tesoro per ogni trimestre.
-
-
Ora, pur rimanendo nei
limiti del tasso - soglia, le conseguenze economiche sono diverse a
secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o
quelli composti. È stato, infatti, osservato che, una somma di denaro
concessa a mutuo al tasso annuo del cinque per cento si raddoppia in
venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa
somma si raddoppia in circa quattordici anni”.
-
La Corte fissa pertanto
due principi interpretativi dell'articolo 1283, l'uno di carattere
storico e l'altro attuariale, pur non evidenziando formalmente questo
distinguo esso emerge dalle reali intenzioni sottese all'andamento
stesso della delucidazione che ripercorre tappe univoche cercando di
essere il più esplicita e concordante possibile. E' evidente che la
Corte conosce il rischio di incertezza dubitativa che potrebbe
originarsi qualora non fosse assolutamente esaustiva nel rendere le
proprie conclusioni e difatti ella argomenta come segue nel proseguo:
"Ora, con un orientamento giurisprudenziale che ha avuto inizio con la
sentenza n. 6631 del 1981 (secondo la quale "nel campo delle relazioni
tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e
avere, l'anatocismo trova generale applicazione, in quanto sia le banche
sia i clienti chiedono e riconoscono - nel vario atteggiarsi dei singoli
rapporti attivi e passivi che possono in concreto realizzarsi - come
legittima la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla scadenza non
solo sull'originario importo della somma versata, ma sugli interessi da
questo prodotti e ciò anche a prescindere dai requisiti richiesti
dall'art. 1283 c.c."), questa Corte ha ripetutamente affermato
l'esistenza di uso normativo che consente di derogare, nei rapporti tra
banche e clienti, secondo la stessa volontà del legislatore, ai limiti
posti all'applicazione dell'anatocismo (v. in senso conforme cass. n.
5409/83, 4920/87, 3804/88, 2644/89, 7571/92, 9227/95, 3296/97, che si
limitano a richiamare i precedenti, senza aggiungere proprie
argomentazioni).
-
Ritiene tuttavia la
Corte che il tradizionale orientamento debba essere rivisto, anche alla
luce delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina e della
giurisprudenza di merito, in quanto l'esistenza di un uso normativo
idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti
dalla legge appare più oggetto di una affermazione, basata su un
incontrollabile dato di comune esperienza, che di una convincente
dimostrazione”.
-
La Corte, consapevole
dell’importanza che la propria interpretazione riveste, si dimostra,
correttamente, esaustiva e ripercorre con semplicità, ma precisione
l’iter ragionandi. La ricostruzione storica è alle porte: "Gli "usi
contrari", ai quali il legislatore fa riferimento , sono i veri e propri
usi normativi, di cui gli articoli 1, 4 e 8 delle disp. prel. al c.c
che, secondo la consolidata nozione, consistono nella ripetizione
generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato
comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di
comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma)
giuridicamente obbligatorio, e cioé conforme a una norma che già esiste
o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (opinio juris ac
necessitatis).
-
Agli usi normativi, che
costituiscono fonte di diritto obbiettivo, come è noto, si
contrappongono gli usi negoziali, disciplinati dall'art. 1340 c.c.,
consistenti nella semplice reiterazione di comportamenti ad opera delle
parti di un rapporto contrattuale, indipendentemente non solo
dall'elemento psicologico, ma anche dalla ricorrenza del requisito della
generalità. L'efficacia di detti usi é limitata alla creazione di un
precetto del regolamento contrattuale, che si inserisce nel contratto
salvo diversa volontà delle parti. Ancora diversi, infine, sono gli usi
interpretativi (art. 1368 c.c.), consistenti nelle pratiche generalmente
seguite nel luogo in cui è concluso il contratto o ha sede l'impresa,
che non hanno funzione di integrazione del regolamento contrattuale, ma
costituiscono soltanto uno strumento di chiarimento e di interpretazione
della volontà delle parti contraenti.
-
Consegue da quanto
osservato che, in materia, non hanno, quindi, alcun rilievo, in quanto
tali (indipendente cioé dalla loro eventuale efficacia probatoria di un
preesistente uso normativo conforme, di cui si tratterà oltre), le
cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di
categoria (Associazione bancaria italiana - A.B.I.), che non hanno
natura normativa, ma solo pattizia, nel senso che si tratta di proposte
di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle
banche associate (la cui validità, peraltro, in relazione alla
disciplina comunitaria e interna della concorrenza, è stata di recente,
per alcuni aspetti non secondari, messa in discussione dalle autorità
amministrative di vigilanza). Come tali, quindi, le c.d. norme bancarie
uniformi assumono rilevanza nel singolo rapporto contrattuale con il
cliente in quanto siano richiamate nel contratto stesso, secondo la
disciplina dettata dagli articoli 1341 e 1342 c.c..
-
L'indagine alla quale
la Corte è chiamata non può, inoltre, essere limitata a rilevare se nei
rapporti tra banca e cliente esista un generico uso favorevole
all'applicazione dell'anatocismo, essendo evidente che la specifica e
puntuale disciplina limitativa legale può essere sostituita, per volontà
del legislatore, solo da una normativa consuetudinaria altrettanto
specifica e puntuale e non da una generica prassi derogatoria, che,
proprio a causa della sua genericità, non potrebbe mai costituire fonte
di diritto obbiettivo.
-
D'altra parte, se
l'unico contenuto di una regola consuetudinaria fosse quello di
ammettere l'anatocismo nei rapporti tra banca e cliente, si tratterebbe
di una regola inutile, in quanto puramente ripetitiva della norma di
legge, che, si ripete, non contiene un divieto assoluto, ma,
all'opposto, afferma l'ammissibilità dell'anatocismo, sia pure nei
limiti della stessa norma indicati.
-
Lo specifico oggetto di
indagine è, pertanto, come esattamente propone il ricorrente,
l'esistenza o non di una consuetudine in base al quale nei rapporti tra
banca e cliente, gli interessi a carico del cliente possano essere
capitalizzati (e quindi possano produrre ulteriori interessi) ogni
trimestre.
-
Ora, dall'orientamento
giurisprudenziale richiamato, non emerge che questa Corte abbia in
precedenza affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di questa
precisa portata, essendosi limitata ad affermare, sulla base di un dato
di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel
campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti.
-
Anzi, la dottrina
formatasi nel vigore della disciplina anteriore all'entrata in vigore
del nuovo codice, anche sulla base della giurisprudenza dell'epoca,
affermava che gli usi normativi in materia commerciale, fatti salvi
dall'art. 1232 del c.c. del 1865, erano nel senso che i conti correnti
venivano chiusi ad ogni semestre e che al momento della chiusura
potevano essere capitalizzati gli interessi scaduti. Inoltre, anche tra
i primi e più autorevoli commentatori dell'art. 1283 del codice vigente,
si affermava che l'uso contrario richiamato da detta disposizione
prevedeva che divenisse produttivo di interessi solo il saldo annuale o
semestrale del conto corrente.
-
Non v'é alcun elemento,
quindi, che autorizzi a ritenere esistente, prima del 1942, un uso
normativo che autorizzava la capitalizzazione trimestrale degli
interessi a carico del cliente di un istituto di credito.
-
È, comunque, decisivo
un ulteriore rilievo, puntualmente messo in evidenza da una parte della
dottrina. La capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti a
debito del cliente è stata prevista in realtà per la prima volta dalle
c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di
corrispondenza e servizi connessi predisposti dall'ABI con effetto dal
1° gennaio 1952. La clausola sei, dopo avere affermato che in via
normale i rapporti di dare e avere sono regolati annualmente, portando
in conto (e cioé capitalizzando) gli interessi al 31 dicembre di ogni
anno, disponeva che i conti che risultino anche saltuariamente debitori
dovevano essere regolati invece, in via normale. ogni trimestre e con la
stessa cadenza gli interessi scaduti producevano ulteriori interessi, al
tasso da determinarsi tenendo conto delle condizioni praticate
usualmente dalle aziende di credito operanti sulla piazza.
-
Non è stata mai
accertata, invece, dalla Commissione speciale permanente presso il
Ministero dell'industria, ai sensi del d. Lg.vo del C.p.S., 27 gennaio
1947, n. 152 (modificato con la legge 13 marzo 1950, n. 115) l'esistenza
di uso normativo generale contenuto corrispondente alla clausola di cui
si è detto. Tale uso generale è stato oggetto di accertamento e
pubblicazioni in raccolte di natura meramente privata.
-
Per quanto riguarda,
inoltre, l'accertamento di usi locali da parte di alcune Camere di
commercio provinciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34,
39-40 del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011 e dell'art. 2, del d. Lg.vo
luogoten. 21 settembre 1944, n. 315, deve rilevarsi che si tratta di
accertamenti avvenuti tutti in epoca successiva al 1952 e ciò esclude
che, in concreto, possa essere attribuita alla indicata clausola delle
c.d. norme bancarie uniformi in vigore dal 1952 una funzione probatoria
di usi locali preesistenti. Peraltro, la presunzione derivante
dall'inserimento nelle raccolte delle camere di commercio, di cui
all'art. 9 delle disp. prel. al c.c. riguarda l'esistenza dell'uso e non
anche la natura, normativa o negoziale. Anzi, in concreto, il rapporto
temporale che è intercorso tra la predisposizione delle c.d. norme
bancarie uniformi in tema di conti correnti di corrispondenza e le
deliberazioni camerali con le quali sono stati accertati usi locali di
contenuto corrispondente, può autorizzare la presunzione che
l'accertamento dell'uso locale, sia conseguenza del rilievo di prassi
negoziali conformi alle condizioni generali predisposte dall'ABI, prassi
alle quali mai potrebbe riconoscersi efficacia di fonti di diritto
obbiettivo, se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo
della consuetudine, potendo al massimo ritenersi che si possa trattare
di clausole d'uso ai sensi dell'art. 1340 c.c.. A conferma della
fondatezza di tale presunzione può ricordarsi che nella raccolta degli
usi bancari curata dalla Camera di commercio di Firenze, edizione 1960,
l'uso relativo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a
carico del cliente è espressamente definito come uso negoziale.
-
Infine, non appare
irrilevante anche quanto può desumersi dalla concreta esperienza
giurisprudenziale e dalla dottrina più volte richiamata, circa
l'elemento psicologico che si accompagna al generalizzato inserimento
nei concreti regolamenti contrattuali di clausole (la cui validità, alla
stregua dell'art. 1283 c.c. e in mancanza di un uso contrario, non
potrebbe certo essere data per scontata) conformi alle condizioni
generali predisposte dall'ABI, che prevedono la capitalizzazione
trimestrale degli interessi a debito del cliente, mentre gli interessi a
carico della banca sono capitalizzati annualmente. Dalla comune
esperienza, infatti, emerge che l'inserimento di tali clausole è
acconsentito da parte dei clienti non in quanto ritenute conformi a
norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile che
fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli
predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive
dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione
individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso
presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.
-
Atteggiamento
psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto
giuridico di cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac
necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che
la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e
interessi dovuti dal cliente.
-
Su questo aspetto
soggettivo, peraltro, l'orientamento di questa Corte non aveva fatto
alcuna specifica considerazione, essendosi limitata ad osservare che sia
le banche che i clienti chiedono e riconoscono come "legittima" la
pretesa degli interessi anatocistici.
Ma tale osservazione non è rilevante, perché la legittimità della
pretesa della corresponsione degli interessi anatocistici deriva
direttamente dalla circostanza che il legislatore del '42 non ha
ripetuto l'antico divieto ma, al contrario, ha ritenuto ammissibile
l'anatocismo, sia pure nei limiti segnati dall'art. 1283 c.c.. Il punto
da decidere era, invece, di vedere se tali limiti erano superabili, per
l'esistenza di una norma di diritto obbiettivo consuetudinario di
contenuto diverso, mentre su tale aspetto il citato orientamento non
esprime alcuna valutazione.
-
Sulla base dei rilievi
formulati si deve, quindi, ritenere che la previsione contrattuale della
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in
quanto basata su un uso negoziale, ma non su una vera e propria norma
consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli
interessi.
-
Un ulteriore ragione di
invalidità della clausola, quanto meno per i contratti bancari stipulati
dopo l'entrata in vigore della legge, deriva inoltre dall'art. 4 della
legge 17 febbraio 1992, n. 154 (trasfusa poi nel t.u. delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al d. Lg. 1° settembre 1993, n.
385), che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi".
La sentenza sopra riportata si segnala, oltre che per la sua precisa
ricostruzione dei fatti anche per alcuni passaggi che rileva siano messi
in evidenza allo scopo di poter successivamente argomentare su di essi.
La Corte ha difatti sopra precisato che:
1. L'anatocismo trova generale applicazione nel campo delle relazioni
tra istituti di credito e clienti.
-
2. La capitalizzazione
trimestrale degli interessi scaduti a debito del cliente è stata
prevista in realtà per la prima volta dalle c.d. norme bancarie uniformi
in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi
predisposti dall'ABI con effetto dal 1° gennaio 1952
-
3. L'evidente disparità
di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti
dalla banca e interessi dovuti dal cliente.
Per quanto riguarda il ruolo delle N.B.U. è esplicita la Cass. 12507/99:
“La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione
trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in
quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso
normativo (ex art. 1 ed 8 delle preleggi al c.c.), come esige l'art.
1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della
domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli
interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari".
L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle
cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude
la suddetta nullità, poichè a tali norme deve riconoscersi soltanto il
carattere di usi negoziali non quello di usi normativi.
-
La configurabilità di
un uso normativo richiede due requisiti, l'uno - di natura oggettiva -
consistente nella uniforme e costante ripetizione di un dato
comportamento, l'altro - di natura soggettiva o psicologica -
consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un
certo modo, ad una norma giuridica, di modo che venga a configurarsi una
norma - sia pure di rango terziario, in quanto subordinata alla legge ed
ai regolamenti - avente i caratteri della generalità e della
astrattezza. L'esigenza del requisito soggettivo deve reputarsi
imprescindibile, posto che altrimenti si ridurrebbe il fenomeno
consuetudinario al rango della mera prassi. (Nell'affermare tale
principio la S.C. ha escluso la natura di uso normativo delle norme
bancarie uniformi emanate dall'A.B.I., qualificandole come usi negoziali
ex art. 1340 c.c., perchè imposte al cliente in base ad una prassi, sia
pure ineludibile in quanto richiesta dall'istituto bancario mediante
clausole uniformi e predisposte)”.
Sulla violazione delle norme sulla concorrenza ed il mercato e sulla
contrarietà alla Costituzione ex art. 76 Cost. si esprime la Cass.
4490/02: “La legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla tutela della
concorrenza e del mercato, si applica anche alle aziende e agli istituti
di credito (arg. ex art 20 legge cit.).
-
L'art. 2, della stessa
legge vieta, sancendone la nullità, "le intese tra imprese che abbiano
per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera
consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una
sua parte rilevante", ricomprendendo espressamente tra tali intese
quelle che detto risultato perseguano o determinino "attraverso attività
consistenti nel ... fissare direttamente o indirettamente prezzi
d'acquisto o di vendita" dei rispettivi prodotti o servizi.
-
Eventuali accordi
interbancari, diretti a fissare i tassi d'interesse attivi e passivi,
rientrano certamente tra le "intese" considerate dalla norma in esame.
Non vi è quindi dubbio che se, come si assume, tali accordi sono dotati
di efficacia vincolante sull'intero territorio nazionale, debbono essere
ritenuti nulli, in applicazione del principio sancito dal citato art. 2.
E che a non diverse conclusioni deve pervenirsi quando i tassi non siano
predeterminati in modo assolutamente rigido (e sia quindi lasciata alle
singole banche la possibilità di determinarne concretamente l'ammontare
entro margini predeterminati), tenuto conto dell'estrema latitudine del
dettato normativo, che annovera tra le intese vietate anche quelle che
(solo) indirettamente sono dirette a fissare i prezzi di acquisto o di
vendita.
-
Va in ogni caso
considerato che, con riferimento alle obbligazioni sorte a partire dal 9
luglio 1992, detta clausola era da ritenersi inoperante anche per altra
(e più assorbente) ragione. In tale data era infatti entrata in vigore
la legge 17 febbraio 1992, n. 154, sulla trasparenza bancaria, il cui
art. 4, dopo aver stabilito che i contratti "devono indicare il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i
contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora" ha
testualmente stabilito che le clausole di rinvio agli usi "sono nulle e
si considerano non apposte". Tale contenuto normativo è stato poi
recepito dall'art. 117, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (recante il
nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), il cui
art. 161, sesto comma, ha abrogato la disposizione in esame.
-
Orbene è certo esatto
che, in base ai principi che regolano la successione delle leggi nel
tempo, il giudizio circa la conformità (o meno) di un atto alla legge
non può che essere riferito al momento in cui è stato posto in essere e
che, conseguentemente, il sopravvenire di nuove norme imperative, non
può incidere sulla validità dei contratti già conclusi (Cass. 21
febbraio 1995, n. 1877; 27 ottobre 1995, n. 11196). Le nuove norme, pur
non potendo determinare la nullità di contratti già conclusi,
impediscono tuttavia che essi possano produrre per l'avvenire ulteriori
effetti in contrasto con quanto da esse stabilito (C. Cost. 27 giugno
1997, n. 204). Invero, il principio di irretroattività non impedisce che
la legge nuova si applichi ai rapporti che, pur avendo avuto origine
sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare
ulteriormente e ne modifichi l'assetto con effetto ex nunc, vale a dire
dal momento della sua entrata in vigore (Cass. 15 gennaio 1996, n. 267;
28 gennaio 1998, n. 841; 21 novembre 2000, n. 15204)”.
Sul vizio di illegittimità Costituzionale: "il legislatore era
intervenuto stabilendo:
-
- da un lato, che le
nuove modalità e criteri per la capitalizzazione degli interessi
sarebbero stati fissati con delibera del Comitato Interministeriale del
Credito e del Risparmio, assicurando in ogni caso la stessa periodicità
nel conteggio degli interessi creditori e debitori (art. 25, secondo
comma, d.lgs. 342/99);
-
- dall'altro, che le
clausole stipulate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina
sarebbero state valide ed efficaci fino a tale data (art. 25, terzo
comma, d.lgs. 342/99).
Quest'ultima disposizione è stata però dichiarata costituzionalmente
illegittima dal Giudice delle leggi, il quale ha ritenuto che la norma
fosse viziata da eccesso di delega (sent. 425/2000).
-
Orbene, non vi è motivo
di discostarsi dall'orientamento seguito da questa Corte con le citate
sentenze 2374/99 e 3096/99, in quanto, come si è già osservato, la
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è fondata su un
mero uso "negoziale", come tale inidoneo a fondare la legittimità di una
disciplina diversa e più favorevole (per il debitore) di quella dettata
dall'art. 1283 c.c. L'infondatezza del mezzo di gravame è quindi
evidente, dal momento che la norma dichiarata costituzionalmente
illegittima, quale che sia la natura del vizio accertato, cessa di avere
efficacia (e non può quindi più essere applicata) dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione (art. 136, primo comma, Cost.). Il
venir meno di tale disposizione, eliminando l'eccezionale salvezza della
validità e degli effetti delle clausole già stipulate, lascia queste
ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel
tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua
delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere
dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c".
Come già in precedenza anche questa pronuncia si segnala per aver
riferito che: “è certo esatto che, in base ai principi che regolano la
successione delle leggi nel tempo, il giudizio circa la conformità (o
meno) di un atto alla legge non può che essere riferito al momento in
cui è stato posto in essere e che, conseguentemente, il sopravvenire di
nuove norme imperative, non può incidere sulla validità dei contratti
già conclusi”.
Avendo quindi ricostruito, attraverso i termini della Corte di
Cassazione l'interpretazione attuariale è necessario porre un
particolare rilievo (ai fini delle successive deduzioni) su quanto
segue:
Sulla convenzione relativa agli interessi anatocistici Cass. 6735/88
“deve risultare per iscritto, posteriore alla scadenza degli interessi,
come richiesto dal combinato degli art. 1283 e 1284 c.c. e deve essere
esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena
consapevolezza del debitore in ordine all’assunzione del relativo
obbligo”. Il disposto dell’art. 1284 c.c.: “il saggio di interessi
legali è determinato in misura pari al 5% annuo (comma 1°), sul cui
punto interviene anche il D.M. 11 dicembre 2001 il quale prevede che il
saggio annuo di interessi legali è stato fissato nella misura del 3% con
decorrenza dal 1° gennaio 2002. “gli interessi superiori alla misura
legale devono essere determinati per iscritto altrimenti sono dovuti
nella misura legale (comma 4°)”.
Sulla sostituzione di diritto Cass. 280/97: “Risultano utilmente
ricordate al riguardo la sentenza di questa Corte 15 gennaio 1962 n. 50
e 16 marzo 1987 n. 2690, le quali affermano con chiarezza che - poiché
la scrittura concernente alla determinazione degli interessi superiori
alla misura legale è costitutiva del relativo rapporto obbligatorio e
non già dichiarativa dello stesso, deve ritenersi privo di rilevanza
giuridica un riconoscimento che di esso il debitore faccia ex post.
-
L'interpretazione delle
menzionate sentenze non è affatto contraddetta dalla sentenza 5 agosto
1991 n. 8561, secondo cui gli interessi superiori alla misura legale
possono essere stabiliti, con la decorrenza dalla data in cui è sorta
l'obbligazione principale, anche con convenzione successiva purché
scritta ed anteriore alla data di scadenza del debito principale cui gli
interessi ineriscono". Fondatamente, però, si oppone dal ricorrente che
la corte di appello, ritenendo non valida per difetto della prescritta
forma ad substantiam (v. sent. 13 febbraio 1968 n. 487) la convenzione
sugli interessi ultralegali, avrebbe dovuto riconoscere gli interessi
legali.
-
Come già ritenuto da
questa Corte, tale convenzione, in difetto dell'atto scritto, è colpita
da nullità solo per una parte (corrispondente alla differenza fra il
tasso legale e quello convenuto), con riferimento alla quale
l'ordinamento interviene, non per espungerla dal regolamento pattizio
senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con una
disciplina legale (v. sent.6 dicembre 1969 n. 3896).
-
Ciò si evince, del
resto, dal chiaro disposto dell'art. 1284, ult. comma, c.c., per quale,
se ecceda la misura legale, l'interesse convenzionale è dovuto nella
sola misura legale, ove l'eccedenza non risulti da atto scritto,
richiesto a pena di nullità.
-
Al riguardo questa
Corte ha più volte affermato che la promessa di pagamento, al pari della
ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione,
ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto
fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c. - nella
cui previsione rientrano anche le dichiarazioni titolate - un'astrazione
meramente processuale dalla causa, comportante l'inversione dell'onere
della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere
di provare la causa o il rapporto fondamentale, restando a carico del
promittente l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o
l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no, nella
promessa unilaterale di pagamento (v. sent. 9 settembre 1991 n. 9480; 8
maggio 1984 n. 2800; 5 gennaio 1966 n. 116; 14 giugno 1966 n. 1539)”.
Sulla vacuità del c.d. uso piazza, Cass. 13823/02: “È sufficiente, sul
punto il richiamo ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, tra
le tante, alle sentenze n. 6247 del 1998 e n. 5675 del 2001 secondo le
quali "ai fini dell'assolvimento" (imposto dalla norma dell'art. 1284
c.c.)" dell'obbligo di determinazione del tasso convenzionale, il
riferimento "per relationem" può considerarsi sufficiente soltanto se
esistano vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale
con accordi di cartello, e non già ove tali accordi contengano diverse
tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro
centralizzato e vincolante", restando in ogni caso escluso la validità
di un richiamo generico al tasso praticato su piazza.
-
-
La clausola pattizia è
nulla in tali casi, a nulla rilevando la mancata contestazione degli
estratti conto periodici, circostanza questa che se può valere ai fini
di una presunzione di conformità al criterio adottato dalla banca del
concreto ammontare degli interessi di volta in volta computato dalla
banca (v. Cass. n. 4605 del 1996), non può invece valere a salvare la
clausola pattizia dalla nullità suddetta, che può essere fatta valere
dal correntista in ogni tempo, prescindendo dalle prescrizioni dell'art.
1832 c.c., atteso che è in gioco non già corretta tenuta del conto bensì
la validità e l'efficacia, nel caso di specie, della clausola pattizia
che costituisce la fonte del credito della banca relativo agli interessi
ultralegali iscritti nel conto (Cass. 6548 del 2001). Nemmeno salva
dalla nullità la clausola in questione la circostanza che i tassi
applicati dalla Banca fossero stabiliti uniformemente su tutto il
territorio nazionale: la circostanza è irrilevante a fronte delle
ragioni che determinano la nullità della clausola relativa alla
pattuizione di interessi legali in difetto della predeterminazione del
tasso secondo criteri e discipline generali e generalmente vincolanti”.
Seconda parte:-
-
Analisi delle
conseguenze immediate derivanti dalla nuova interpretazione. Posizioni
contrastanti in giurisprudenza.
Nella prima parte sono stati riportati punto per punto i tratti
principali comuni alla richiesta risarcitoria che dal cliente è avanzata
nei riguardi dell’istituto di credito. Nel proseguo si constatano gli
effetti che il nuovo orientamento produce sulle precedenti pronunce, la
cui applicazione è chiara nella sentenza Cass. 9465/00 nella quale la
S.C. cassa una sentenza di merito che aveva invece applicato differenti
quanto precedenti orientamenti, dal disposto si coglie appieno il dato
delle ripercussioni che la nuova dottrina esprime: “La Corte di merito,
con riferimento a quello che era il contenuto del secondo motivo di
appello, ha affermato che, accertata la validità e l'efficacia del patto
scritto che determinava la misura degli interessi con riferimento ai
tassi medi praticati su piazza, riliquidati anno per anno secondo le
indicazioni della banca d'Italia trasfuse nell'acquisito prospetto che
la Corte dichiara di avere direttamente verificato, "tanto basta per
ritenere soddisfatta, avuto riguardo al grado di univocità della fonte
richiamata, l'esigenza riflettente la concreta determinabilità
dell'indicato tasso convenzionale". E ha correttamente rilevato che, in
considerazione della irretroattività dell'art. 4 della legge 17 febbraio
1992 n. 154, il quale ha dettato le norme regolatrici delle clausole
contrattuali relative alla misura degli interessi bancari con la
previsione della nullità di quelle difformi, "prima della entrata in
vigore di detta disciplina è stato ritenuto lecito ed efficace dalla
giurisprudenza il patto scritto tra banca e cliente che determinava la
misura degli interessi con riferimento a quelli praticati su piazza".
-
Non è certamente
applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame il disposto del
terzo comma dell'art. 4 della L. 17 febbraio 1992 n. 154 secondo cui "le
clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non
apposte". Ma il contenuto della censura investe un altro problema:
quello -che ovviamente si pone proprio se ed in quanto la clausola si
sottragga in se stessa alla nullità comminata dalla citata disposizione-
della corretta applicazione di principi giuridici che vengono in
considerazione in sede di verifica della sussistenza o meno dei
requisiti necessari per l'assolvimento dell'obbligo della forma scritta
sancito per la validità della pattuizione di interessi ultralegali.
-
-
La giurisprudenza di
legittimità, pur riconoscendo che tale elemento formale non postula
necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione
numerica del tasso convenuto ma può essere integrato anche per
relationem, precisa peraltro che in questo caso occorre che le parti
facciano riferimento, espresso in forma scritta, a criteri prestabiliti
e ad elementi anche estrinseci al documento negoziale oggettivamente
individuabili che consentano la concreta determinazione del tasso
convenzionale: a tal fine, il rinvio, contenuto in un contratto
bancario, alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito
su piazza, può essere considerato sufficiente ove esistano fonti
vincolanti disciplinatrici del saggio in ambito nazionale (accordi di
cartello), ma non anche quando in tali accordi siano contemplate diverse
tipologie di tassi o, addirittura, essi non costituiscano più un
parametro centralizzato e vincolante: in quest'ultimo caso il giudice
del merito non può sottrarsi all'accertamento in concreto del grado di
univocità della fonte richiamata al fine della verifica della idoneità
di essa alla individuazione della previsione alla quale le parti abbiano
potuto effettivamente riferirsi e, quindi a una oggettiva determinazione
del tasso di interesse o quanto meno a una sicura determinabilità
controllabile pur nell'ambito di una variabilità dei tassi nel tempo,
tale da resistere a eventuali modificazioni unilaterali e discrezionali,
da parte del la banca (v. in tal senso, Cass. 12 gennaio 2000 n. 2206, e
i precedenti ivi menzionati).
-
-
In assenza di siffatto
accertamento, l'affermazione da parte del giudice del merito della
validità della convenzione si risolve in falsa applicazione dell'art.
1284 C.C. a una fattispecie non ricompresa nell'area di applicazione
della norma. La suindicata esigenza non può ritenersi soddisfatta dalla
riferita espressione della ratio decidendi della Corte territoriale
nella quale, a ben guardare, l'asserita verifica con esito positivo del
requisito della determinabilità a priori del saggio convenzionale degli
interessi è solo apoditticamente affermata, e resta priva di
motivazione, non potendosi di essa individuare la giustificazione
razionale nella conoscenza a posteriori acquisita dal giudice e dal
giudice ritenuta attendibile in considerazione del l'autorevolezza della
fonte ufficiale compulsata. Il primo motivo in esame merita quindi
accoglimento.
-
Coerente con quanto
sopra la Corte rimanda il gravame al giudice di merito cui esplicita il
principio al quale dovrà attenersi: "In tale nuovo esame il giudice di
rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: "la validità della
determinazione convenzionale solo per relationem del saggio degli
interessi ultralegali postula che le parti facciano riferimento,
espresso in forma scritta, a criteri prestabiliti e ad elementi, anche
estrinseci al documento negoziale purché oggettivamente individuabili,
che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale: in
particolare, il rinvio, contenuto in un contratto bancario, alle
condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza, può
essere considerato sufficiente ove esistano fonti vincolanti
disciplinatrici del saggio in ambito nazionale, ma non anche quando in
tali accordi siano contemplate diverse tipologie di tassi o,
addirittura, essi non costituiscano più un parametro centralizzato e
vincolante: in quest'ultimo caso assume rilevanza in concreto il grado
di univocità della fonte richiamata al fine della verifica della
idoneità di essa alla individuazione della previsione alla quale le
parti abbiano potuto effettivamente riferirsi e quindi a una oggettiva
determinazione del tasso di interesse o quanto meno a una sicura
determinabilità controllabile pur nell'ambito di una variabilità dei
tassi nel tempo".
-
Sulla stessa linea
Cass. 11042/97 , come pure Cass. 4696/98.
Per tutto quanto sopra riportato emerge con evidenza, dopo aver già
lungamento argomentato sul contenuto degli art. 1283 e 1284, un
riferimento agli “usi” come pure all’art. 117 T.U.B.
In materia di usi è necessario fare chiarezza in modo tale da poter
agevolmente distinguere quali e quanti sono, onde evitare una indebita
commistione dei medesimi che non facilità l’interpretazione univoca,
parto inequivoco di codesta nuova tendenza interpretativa della Suprema
Corte. In primo luogo devono essere citati gli usi normativi che
costituiscono fonte del diritto obiettivo i quali com’è noto in
giurisprudenza e in dottrina si contrappongono agli usi negoziali
disciplinati dall’art. 1340 c.c. consistenti nella semplice reiterazione
di comportamenti ad opera delle parti, di un rapporto contrattuale,
indipendentemente non solo dall’elemento psicologico, ma anche dalla
ricorrenza del requisito della generalità. L’efficacia di detti usi è
limitata dalla creazione di un precetto del regolamento contrattuale che
si inserisce nel contratto salva diversa volontà delle parti. Ancora
distinti sono invece gli usi interpretativi (art. 1368 c.c.) consistenti
nelle pratiche generalmente seguite nel luogo in cui è concluso il
contratto o la sede dell’impresa, che non hanno funzione di integrazione
del regolamento contrattuale, ma costituiscono soltanto uno strumento di
chiarimento e di interpretazione della volontà delle parti contraenti.
Le norme bancarie uniformi non hanno valore normativo, ma solo pattizio.
La clausola contrattuale di rinvio agli usi è da considerarsi come
espressamente nulla in forza di due previsioni dispositive, l’una di
carattere generale quale certamente è l’art. 4, comma 3° L.154/92 E
l’altra previsione, di tipo specifico, contenuta nell’art. 117 del D.Lgs
385/93 (c.d. Testo Unico Bancario) .
Il presupposto fondante di un richiamo esplicito ad un uso negoziale non
può che segnare un evidente collegamento al dato economico, giacchè è
chiaro a tutti che il negozio ha radici evidentemente riconducibili in
parte alla certezza, ma con un particolare rilievo del dato
economicamente apprezzabile. Richiamare perciò un uso negoziale e non
normativo significa chiamare in causa un comportamento che non può
prescindere dall’atteggiamento economico sul quale, del resto è evidente
a tutti, si fonda il rapporto banca/cliente. In gioco c’è la certezza e
la trasparenza delle transazioni e ancor di più la solidità del sistema
economico. Emerge con estrema chiarezza come il comma 6° del citato art.
117 faccia espresso riferimento solo alle clausole economiche .
Le norme bancarie uniformi sono riconducibili alle condizioni generali
di contratto con due precisazioni : 1) I modelli predisposti
dall’Associazione Bancaria Italiana costituiscono delle mere proposte di
condizioni generali e tali possono qualificarsi soltanto gli schemi
negoziali in concreto utilizzati dalle singole banche e non quelli
predisposti da un organo di categoria. 2) Una volta che le N.B.U. sono
adottate appaiono più riconducibili alla tecnica propria della
contrattazione su modulo o formulario data la trasposizione degli stessi
contenuti effettuata dalla Banca stessa. In forza di tale qualificazione
deriva l’assoggettare le N.B.U. alla disciplina generale sul contratto
ex. Art. 1341, 1342, 1370 come pure quella sulle clausole abusive con la
L. 52/1996
L’art. 117 chiarisce che il testo contrattuale fornisca, fin
dall’origine, un quadro chiaro ed esaustivo del disciplinare economico,
indicando specificamente “il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e
condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali
maggiori oneri in caso di mora”. In aggiunta a ciò va sottolineato che
in caso di mancanza o di nullità delle clausole contrattuali che
determinano gli interessi questi sono determinati sul tasso nominale dei
buoni del tesoro emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del
contratto.
Un altro dato oggettivamente apprezzabile è rappresentato dal fatto che
il cambio di rotta della Cassazione non è stato immediato bensì
articolato nel corso di un decennio a mente del quale non ha sempre e
comunque necessariamente influenzato i giudizi di merito, difatti non
sono mancate posizioni contrastanti che legittimavano il fenomeno
anatocistico a capitalizzazione trimestrale. Scrive il Trib. di Roma,
sent. 14/04/1999: “per quanto concerne il motivo vertente sull’applicata
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, va rammentato che
la giurisprudenza di legittimità ha finora reputato sussistere in
materia usi conformi, costanti e considerati necessari che
consentirebbero l’anatocismo ex art. 1283 c.c. in quanto identificati in
comportamenti mantenuti dalla generalità degli interessati con il
convincimento di adempiere a un precetto di diritto e ravvisabili nelle
relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di
dare e avere, posto che sia le banche che i clienti chiedono e
riconoscono come legittima la pretesa di nuovi interessi sugli interessi
scaduti (Cass. 9227/95).
-
-
Peraltro questo giudice
reputa di dover prescindere da siffatto indirizzo giurisprudenziale e
osserva che le parti, in forza dell’art. 1831 c.c. hanno la facoltà di
richiedere l’immediata chiusura del conto con la liquidazione del saldo
(nel termine stabilito dal contratto o dagli usi o, in mancanza, al
termine di ogni semestre) e che ciascuna di esse, ex art. 1833 c.c. ha
il diritto di recedere dal contratto di conto corrente a tempo
indeterminato a ogni chiusura di conto (salvo il preavviso pattuito).
-
-
In siffatta situazione,
la mancata richiesta di pagamento del saldo al verificarsi della
chiusura del conto pone il saldo medesimo quale prima rimessa di un
nuovo conto (con rinnovazione del contratto a tempo indeterminato: art.
1823, 2° comma c.c.) sulla quale, a mente dell’art. 1825 c.c. decorrono
gli interessi convenzionali o, in mancanza, quelli legali. Consegue che
la capitalizzazione degli interessi a favore della banca si pone come
naturale conseguenza della periodica chiusura del conto corrente, tenuto
conto della facoltà della banca di recedere ad nutum del relativo
contratto contratto a tempo indeterminato” sulla scorta di tale
deduzione il tribunale prosegue affermando che: “anche se il
convincimento generalizzato che induce il cliente della banca ad
accettare come un obbligo giuridico la pattuizione della
capitalizzazione degli interessi trova la sua radice nella stessa
disciplina degli istituti contrattuali considerati, si ritiene che sia
ininfluente la sussistenza o meno di un uso normativo in tal senso e che
si possa prescindere dall’accertamento di un tale convincimento”.
Conclude il tribunale affrontando il periodo della capitalizzazione
trimestrale degli interessi: “il fatto poi che la capitalizzazione degli
interessi venga prevista in favore del cliente sulle poste in attivo
verso la banca, generalmente per chiusure contabili annuali, non può che
costituire un elemento rafforzativo di tale inquadramento giuridico, a
nulla rilevando che per le situazioni debitorie le chiusure periodiche
siano stabilite in tempi più ravvicinati, trimestrali o semestrali, dal
momento che nel contemporaneo degli opposti interessi le parti avranno
voluto considerare il costo del servizio e del rischio d’impresa
dell’istituto di credito, non rinvenendosi carattere di inderogabilità
nemmeno nel disposto dell’art. 1831c.c né carattere di esclusività al
richiamo effettuato dall’art. 1857 circa le norme applicabili alle
operazioni bancarie regolate in conto corrente che non per questo
sottrae il rapporto di conto corrente alla disciplina sistematica che
gli è propria”.
-
-
La pronuncia non è
isolata, sulla stessa linea sempre il Trib di Roma con sentenza
26/05/1999 che pur conoscendo il recente nuovo orientamento della Corte
di Cassazione non ritiene di doversi ad esso uniformare, sostiene il
tribunale: “il via generale è possibile affermare che la possibilità
della preventiva pattuizione dei termini di chiusura del conto ex. Art.
1831 c.c. e l’equiparazione del saldo alla prima rimessa di un nuovo
conto con decorrenza su di esso degli interessi nella misura stabilita,
costituisce elemento attinente alla struttura stessa del conto corrente
dettata non solo per costituire la disponibilità dei saldi nei conti
correnti ordinari ma anche per rendere possibile, nell’interesse
sopratutto del correntista bancario, la normale capitalizzazione annuale
degli interessi creditori; ciò nelle ipotesi, largamente più diffuse di
conto correnti attivi.
-
-
Diversamente, la
capitalizzazione degli interessi (annuali) degli stessi conti creditori
dovrebbe a sua volta considerarsi illegittima e le parti dovrebbero
pattuire ex novo, a scadenza annuale o semestrale, la capitalizzazione
degli interessi già maturati. Risponde quindi ad evidenti esigenze di
correttezza che le chiusure contabili siano anticipatamente negoziate e
che la manutenzione di nuovi interessi sui saldi debitori e creditori
sia anticipatamente prevista senza onere per le parti di dover ad ogni
scadenza pattuire la capitalizzazione degli interessi maturati. Di quì
la sicura applicabilità dell’art. 1831 c.c. ai conti correnti bancari
con eccezione anche per questi al principio della posteriorità delle
pattuizioni anatocistiche” Prosegue il disposto della sentenza
affermando che, con riferimento all’art. 1815: “alla luce di tale
previsione il divieto di anatocismo costituisce norma riferita non alla
misura dell’interesse applicabile, ma alle modalità della sua
indicazione, essendo indifferente, dal primo punto di vista che lo
stesso sia determinato con riferimento ad un determinato periodo di
capitalizzazione piuttosto che a un altro”
Conclusioni e valutazioni
Il trapasso interpretativo da un principio, consolidatosi in
giurisprudenza e reiteratamente avvalorato dalle pronunce dei giudici di
circa un ventennio, caposaldo di innumerevoli sentenze della Cassazione
fra le quali si possono citare a titolo di ricostruzione esegetica:
6631/81; 54091/83; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 3296/97; 12675/98
cede il passo, in un periodo molto più breve, a una distinta
interpretazione che, come in precedenza, provocando un effetto domino è
reiterato e avvalorato con sempre maggior frequenza, nelle sentenze:
12597/99; 6263/01; 1281/02; 4490/02; 4498/02; 8442/02; 2593/03;
12222/03; 13739/03, stabilendo il precetto tale per cui gli “usi
contrari”, idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il principio ivi
stabilito sono solo gli usi normativi in senso tecnico; dovendosi
desumere, conseguentemente, la nullità delle clausole bancarie
anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente
negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato articolo 1283.
-
-
Il dettato della Corte
quindi è confermato con esplicito vigore, teso senz’altro a stabilire
una rotta univoca d’interpretazione, tale per cui si riafferma il
principio di una distinzione netta fra gli usi negoziali ex art. 1340 e
gli usi normativi di cui invece agli art. 1 e 8 disposizioni preliminari
del codice civile i quali, a differenza dei primi, consistono nella
ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato
comportamento accompagnato dalla convinzione che tale debba considerarsi
come giuridicamente obbligatorio in quanto legittimato da una norma già
esistente o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento giuridico
(c.d. opinio juris ac necessitatis).
A differenza di quanto sottolineato invece, la clausola anatocistica è
stata nel tempo accettata ed assimilata nei comportamenti dei clienti
non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già
esistenti, ma in quanto compresa nei moduli predisposti dagli istituti
di credito, in conformità con le direttive dell’associazione di
categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui
sottoscrizione costituiva, al tempo stesso, presupposto indefettibile
per accedere ai servizi bancari. La mezzaria che separa l’atteggiamento
giuridicamente accettato dal cliente in quanto psicologicamente convinto
dello stesso, fra l’altro, è fortemente infettata dall’evidente
disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi
dovuti alla banca e interessi dovuti al cliente.
-
-
La Cassazione pertanto
accoglie un impostazione che da un dato oggettivo, certo ed
apprezzabile, perchè riveniente tanto dalla prassi quanto dalla storia,
indagata come testimone occulto del passato evolutivo del nostro sistema
del credito, si sposta a una considerazione del tutto psicologica
relativa all’utenza. Difatti ella sottolinea che la convinzione degli
utenti a che tale indirizzo di capitalizzazione trimestrale fosse
legittimato da una norma di legge è venuto progressivamente meno
esattamente come, nel corso del tempo, in forza di quello stesso
mutamento di prospettiva nel processo di scienza e consapevolezza, la
stessa Cassazione ha cambiato il proprio punto di vista.
Giacchè il sistema bancario italiano non è creatura morta, fossile
immoto al trascorrere degli eventi bensì un essere senziente, frutto di
realtà multiformi e parto del pluralismo, a volte irrazionale, che ha
accompagnato l’Italia dal dopo guerra, ai giorni d’oggi, non può non
cogliersi un dato temporale che segna una forte discrasia
nell’impostazione così come prospettata, laddove la Cassazione, che per
un ventennio ha seguito una determinata linea di indirizzo ne ha
controvertito i contenuti in poco meno di 5 anni. Alcuni interrogativi
si pongono come spontanei per meglio comprendere il significato e la
portata di codesto orientamento, nell’interesse della certezza del
diritto; la consapevolezza di un sistema delle fonti di investimento
altamente diversificato ha forse influito su codesto annoso argomento al
punto tale da far si che una visione, per molti versi auspicata, della
tipologia “risparmio” abbia indotto la Suprema Corte a constatate eventi
oggettivamente apprezzabili, solo se osservati nell’ottica d’insieme di
un mondo, quello finanziario, che sempre più spesso evidenzia le falle
maturate nel ventennio, dagli anni 80 al nuovo secolo? Potremmo noi
assurgere a parallelo dominate l’interpretazione fornita dalla non
ultima riforma sostanziale del pubblico risparmio in conseguenza del
crollo dei mercati denominati New Economy e dei crack finanziari di
stampo tipicamente nostrano? Se rispondessimo di no a codesti
interrogativi negheremmo quanto la stessa Cassazione afferma laddove
sottolinea che il consumatore, in questo caso cliente, ha maturato una
rinnovata consapevolezza dei limiti e dei costi di un sistema che
evidentemente sente come ingiusto. Ma il giudice di legittimità non
interpreta i malumori più o meno condivisi, dovendosi invece attenere
esclusivamente ai fatti, oggettivamente certi. L’interrogativo sorge
pertanto del tutto spontaneo laddove lo stesso cliente, che lamenta la
mancanza di un sentore normativo certo e acquisito nel corso degli anni,
è il medesimo consumatore che sottoscrive, sempre con la banca, un
profilo dell’investitore tale definito come prudente, moderato o
aggressivo. Potremmo prescindere da tutto ciò o per estensione di questo
ritrovato sentore della stessa utenza assumere che al mutamento di ogni
assunto da parte della clientela si debba pervenire ad una ipotesi di
mancanza di opinio juris?
Naturalmente la risposta non può che essere negativa giacchè l’opposto
significherebbe negare di per se stessa la capacita consuetudinale di un
uso di assumere e in talune occasioni divenire, norma di legge. Non v’è
dubbio che il rilievo della Corte sia meritevole di unanime plauso, per
la straordinaria dote progressista e garantista espressa nel considerare
una fattispecie attuale e carica di evidenti riscontri giuridici, ma nel
contempo negare che il “sistema” in precedenza instauratosi, prima cioè
di quella riforma datata 1993 con il Testo Unico Bancario, non avesse
esso stesso acquisito informazioni a sufficienza per statuire, con forza
di legge, altro se non le impressioni e il sentore condiviso di quella
stessa clientela, svuoterebbe di contenuti l’opera del legislatore che
cerca di dotare il “sistema” di quei meccanismi che gli sono necessari
per la sopravvivenza. Dobbiamo infatti rammentare che la stipula del
contratto in sè considerato con l’organismo bancario non è limitato a un
“dare ed avere”, bensì ad un anamnesi antecedente, del
rischio/opportunità. Su questo presupposto è stato realizzato
l’importante trattato di Basilea sul credito e oggi, a distanza di anni,
proprio perché questo stesso “sistema” maturato grazie agli interventi
legislativi occorsi si è adeguato, si sta per introdurre un nuovo
parametro, Basilea 2, che difatti considera nuove voci statistiche,
circostanze e opportunità. Può tutto questo essere ridotto ad una mera
consapevolezza ritrovata del cliente e quindi ad una semplice per quanto
complessa, nei fatti, separazione fra uso normativo e negoziale? Ad
opinione di chi scrive se così fosse potremmo noi oggi cercare
disperatamente di voler curare un presunto male, con una cura che
potrebbe rivelarsi peggiore del male stesso.
Del resto proseguendo nella lettura del testo della sentenza resa il 4
novembre 2004 la stessa Suprema Corte non smentisce l’importanza del
dato storico volendolo difatti quantificare e considerare laddove ella
attesta che: “l’evoluzione del quadro normativo impressa dalla
giurisprudenza e dalla legislazione degli anni 90 in direzione della
valorizzazione della buona fede come clausola di protezione del
contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della
garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina dell’usura ha
innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del
cliente relativamente a prassi negoziali, come quella della
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche,
risolvendosi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento
imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole. Ma
ciò non vuol dire che, in precedenza, prassi siffatte fossero percepite
come conformi a jus e che sulla base di tale convinzione venissero
accettate dai clienti”.
Tuttavia una siffatta impostazione non è nemmeno in grado di negare in
modo sufficientemente plausibile che questo non avvenisse o almeno non
si verificasse in parte. Occorrerebbe pertanto quantificare in che
misura tale sperequazione fosse sentita come non necessariamente
giustificata dal punto di vista giuridico, ma nemmeno come contra jus.
Quantificando codesto passaggio, donandogli cioè quel valore che la
stessa pretesa di parte attrice nella maggior parte dei casi cita, nel
ricorso alla citazione contro gli istituti bancari, apostrofando in
sostanza un sistema del “prendere o lasciare”, dandogli cioè quell’inquadramento
logico che lo contenga e nel medesimo tempo lo assimili all’unicum del
sistema di gestione del credito, allora otterremo una risposta certa che
esprima non solo il malessere, ma anche l’esatta quantificazione della
necessità, a monte, che giustificava, nel concorso di norme ex. 1340 e
1283, 1284 del c.c., l’accettazione della capitalizzazione trimestrale
degli interessi. Ancora una volta la Cassazione stessa conferma codesto
irrinunciabile sentore storico affermando: “la ricognizione correttiva
deve avere una portata naturaliter retroattiva, conseguendone altrimenti
la consolidazione medio tempore di una regola che troverebbe la sua
fonte esclusiva nelle sentenze, che erroneamente presupponendola,
l’avrebbero con ciò stesso creata”.
Del resto i mercati di categoria sono spesso associati a delle
definizioni altamente condivise dalle utenze che testimoniano da un lato
il sentore di queste nei confronti di una categoria e dall’altro un
malessere condiviso, o forse meglio lo si potrebbe definire come un
dubbio. Non è infatti sbagliato pensare che nel mondo finanziario
d’oltreoceano nel mentre dei copiosi rialzi che investivano la c.d. New
Economy c’era chi sottolineava la celebre frase: “who watch the
guardians?” domandandosi per l’appunto chi controllasse i guardiani.
Anche nel nostro piccolo Bel Paese ci sono frasi e leggende
metropolitane, una delle quali è stata per decenni ripetuta con assidua
frequenza: “le banche e le assicurazioni sono ladri legalizzati”. La
frase, in sé offensiva, certamente testimonia un malessere nei confronti
di questi istituti, cosa che la stessa Cassazione ripete nelle sue
sentenze, ma aggiunge il termine “legalizzati” proprio perché
ottemperando a quanto veniva richiesto, il cliente aveva la certezza di
eseguire una prassi normativa, di qui il termine “legalizzati”.
Difficile smentire questo sentore, fra l’altro ripreso da innumerevoli
programmi televisivi che nel corso degli anni si sono occupati dei tassi
c.d. usurai.
Osservando quindi una parte delle fondamenta del costrutto logico che la
pretesa di parte attrice solitamente fa valere nei confronti
dell’istituto di credito, emergono con chiarezza tre punti salienti:
1. La dicitura riportata nel contratto che regola il rapporto di
apertura di credito con affidamento mediante scoperto su c/c, laddove
esso prevede: “gli interessi dovuti al correntista, producono a loro
volta interessi nella stessa misura. I conti che risultano, anche
saltuariamente, debitori vengono chiusi contabilmente, in via normale,
trimestralmente” è nulla e improduttiva di ogni effetto per violazione
del disposto di cui agli artt. 1283 e 1418 c.c.
2. La convenzione anatocistica, preventiva e trimestrale potrebbe essere
consentita ai sensi dell’art. 1283 c.c. solo in presenza di un uso
normativo che espressamente preveda la preventiva pattuizione della
capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, ma questo non si
verifica perchè non esiste tale uso normativo anteriore nè posteriore
all’entrata in vigore del vigente codice del 1942.
3. Le norme bancarie uniformi predisposte da un associazione di
categoria non hanno forza normativa.
Il punto n.3 è pacifico e confermato da eminente dottrina e
giurisprudenza .
Nel merito degli altri due punti qualche perplessità per il giudizio
espresso emerge dalla lettura dei rilievi poco sopra esposti e in
particolare dalla scarsa plausibilità nel voler considerare una “prassi
come una tendenza”, giacchè sappiamo che la stessa, per sua natura,
dovrebbe affermarsi come temporanea e nulla vieta di considerare il
sentimento “a contrari” cioè quello di avulsione nei confronti del
sistema stesso, anche e sopratutto alla luce delle recenti posizioni,
non ultime riguardanti il mercato delle polizze assicurative e dei
prodotti bancari. In realtà non esistono prove oggettivamente
apprezzabili che affermino, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non
sia questa fase una tedenza che si inserisce/oppone alla prassi,
similarmente ad una parentesi pirandelliana. Se fosse tendenza pertanto,
potrebbe creare commistione di valori e sopratutto di interessi. Se
pertanto, indagando l’evoluzione del sistema bancario nostrano volessimo
sposare l’ipotesi che non si tratta di prassi, tendenza e nemmeno uso
normativo, come potremmo ammettere che ciò si risolva in un mero uso
negoziale? Del resto la giurisprudenza stessa si è dimostrata analitica
nel considerare la fattispecie in esame, come testimonia la sentenza
352/2004 del trib. di Lecce datata 7 gennaio 2004, quando prevede che:
“la giurisprudenza della Suprema Corte ha valutato la sussistenza della
mutatio libelli ogni qual volta vi sia mutazione della causa petendi con
l’introduzione di fatti costitutivi completamente diversi da quelli
originari (Cass. 1610/82)” con ciò il tribunale ha respinto i motivi
presentati da parte attrice con memoria giudicati come tesi ad allargare
il “thema decidendum” mutando la domanda iniziale. Quanto riportato può
testimoniare, in parte, quanto sopra evidenziato, circa la fallacità del
rapporto tendenza/prassi e di contro uso negoziale/uso normativo?
Il c.d. riferimento agli interessi uso piazza viene pertanto
definitivamente apostrofato, giusto il disposto della S.C. come del
tutto illegittimo poichè esso “non consente la determinazione di un
tasso d’interesse basato su di un criterio prestabilito e riferito ad
elementi estrinseci al documento negoziale si da assicurare la
determinazione del saggio di interesse in modo oggettivo ed al di fuori
della discrezionalità rimessa all’arbitrio del creditore (Cass. 9080/02;
4490/02) logica e susseguente determinazione da parte del tribunale è:
che nessun tasso di interessi ultralegale può ritenersi convenuto dalle
parti sicchè l’unico tasso sul quale la Banca opposta può conteggiare
gli interessi deve ritenersi quello legale”. Il testo in esame si
segnala, fra l’altro, perchè, come in una partita a scacchi, la
ricostruzione dei fatti è analitica e conseguenziale, esattamente come
già rilevato nell’anamnesi effettuata in apertura del presente parere
delle precedenti sentenze.
Pertanto da un lato l’assenza di un uso normativo che legittimi la
capitalizzazione trimestrale e dall’altro la vacuità dei contenuti della
c.d. clausola uso piazza, fanno si che al tasso originario sia applicato
quello legale, con conseguente sconto degli interessi trimestralmente,
indebitamente, percepiti e anatocistici.
Ben inteso che il fenomeno in quanto tale non è giudicato come
illegittimo, solo che in assenza di una giustificazione giuridicamente
accettabile, l’uso che ne è stato fatto viene censurato.
In forza di quanto evidenziato in precedenza è impossibile non
argomentare come segue, per trarre delle conclusioni che siano anche un
interrogativo ponderato sul quale riflettere.
L’interpretazione data dalla Corte di Cassazione si segnala per
l’importante passaggio da un uso normativo ad uno negoziale, con ciò
dovendosi evidenziare che i contenuti di quest’ultimo sono a carattere
inevitabilmente economici sicché una compiuta ed esaustiva analisi delle
pretese risarcitorie di parte attrice non può prescindere da una
valutazione dell’atteggiamento che, a monte, ha originato il rapporto,
giacchè pare del tutto evidente che la constatazione dell’elemento
psicologico storico è direttamente in grado di influire
sull’interpretazione attuale di alcune norme del c.c. Come già in
precedenza rilevato, il negozio ha una componente economica.
Il principio alla base del rapporto fra banca/cliente si estrinseca
nella “richiesta”, conseguenza di una “necessità” da parte del secondo e
rivolta al primo. Tecnicamente lo stimolo nasce e si evolve dal
sentimento di “necessità” la quale a sua volta altro non è se non la
sommatoria di una serie di input e output provenienti da un “sistema”
all’interno del quale il soggetto agisce. Potremmo definirlo come
sistema familiare, lavorativo, sociale e via discorrendo, ciascuno di
questi ha la capacità di originare una necessità. La stessa tuttavia
trova forma e sostanza “dopo” il contatto con l’istituto di credito
quando in esso avviene la “quantificazione”.
Il cliente si presenta con uno stimolo, testimoniato da un esigenza cui
vorrebbe far fronte, ma i termini, il perimetro, come pure la disciplina
interna vengono definiti in ambito bancario, ove tale operazione trova
la propria giustificazione nella casistica e nel dato oggettivizzante
del “fornire un servizio” esattamente come nella celebre favola degli
orafi già studiata dai giovani apprendisti del diritto il ruolo della
sede fisica, identificabile come filiale è, in questo frangente, quello
di quantificare e come tale trasformare la necessità del cliente. Alla
base c’è la storia della legislazione bancaria italiana fino all’odierna
disciplina del promotore finanziario e della tutela dei servizi a 360°.
Richiesta alla banca, quindi, come sintesi di questo percorso, ma in sè
considerata non può essere apostrofata come identica, indipendentemente
dai soggetti che la presentano; subentrano su ciascun cliente dei
fattori in grado di influenzare il comportamento soggettivo, tali sono:
1. La territorialità, intesa come area di sviluppo a quantificazione del
reddito procapite.
2. Lo sviluppo dell’area, l’ambiente e la politica ivi presente
(sviluppo, ambiente, politica: SAP).
3. Il mercato di riferimento, inteso come area di implementazione,
laddove vi sono zone prevalentemente agricole con un implementazione
orientata allo sviluppo dell’economia agricola ed altre per esempio
industriali, è un dato di fatto che in entrambe si sviluppano diverse
richieste, sia per quanto riguarda le forme di finanziamento, basti
ipotizzare ad esempio la formula “mezzanine” sia per quel che attiene al
reinvestimento, essendoci diverse culture di clientela.
Il cliente è accomunato quindi dal fatto di veicolare il sentimento
della necessità, ma è inevitabilmente influenzato dai fattori sopra
esposti.
In particolare il mercato.
La banca come istituto focalizza la propria attenzione fortemente in
base alle attese, frutto della pianificazione e ovviamente delle
aspettative. Inutile sottolineare che un attività bancaria presente
nella regione Basilicata sarà differente, per impostazione e carattere,
rispetto a quella in Piemonte e ciò non in deroga alle norme di legge,
ma proprio perchè il tratto negoziale è distinto.
Differenti pianificazioni.
Difformi attese.
Negozi inevitabilmente distinti.
Quale altro stimolo se non quello giuridico di rilevanza sarebbe in
grado di affermare in tutte le aree di mercato un determinato
meccanismo? Se sposassimo la teoria prospettata dalla Corte di
Cassazione tale per cui trattasi di clausole ad uso negoziale dovremmo
ammettere che non ci sono state diversità di mercato, territorio,
ambiente e quant’altro in oltre 50 anni su tutta la penisola. Dovremmo
ammettere che tutti e comunque, malgrado le evidenti diversità della
clientela, infinitamente ipotizzabili e la storia della legge sportelli
in Italia, non abbiano minimamente influito perchè sempre tutti erano
impegnati in un uso negoziale? Se così fosse tale non sarebbe potuto
durare che pochi anni, solo la penetrante convinzione opinio jus ac
necessitati poteva permeare tutto il territorio nazionale e portare ad
unire le diversità, a congiungere le necessità, sotto un unica alea di
quantificazione della richiesta del cliente.
Domandiamoci inoltre perchè mai una banca dovrebbe legittimamente
scegliere di non essere competitiva su di un mercato laddove è evidente
che la stringente prassi prospettata dalla parte attrice, quando si
manifesta come vincolista, arrecherebbe un danno all’istituto stesso
sotto il profilo della diversificazione. Ogni area infatti presenta
delle alternative che sono conosciute e sfruttate dal cliente, il
principio stesso della diversificazione ponderata degli impieghi del
risparmiatore legittima codesta impostazione. La richiesta di attivare
un conto corrente è una manifestazione di questa disponibilità e della
diversificazione stessa (di quì, fra l’altro, l’interpretazione legata
alla possibilità di chiudere il c.c. che abbiamo prima rilevato come
sinonimo di tale garanzia), se la banca stessa strangolasse il proprio
cliente non solo creerebbe il rischio di non ottenere quanto concesso
(fattispecie nota come crediti in sofferenza che incidono nella
presentazione del bilancio bancario), ma altresì precluderebbe lo
sviluppo del mercato, affossando la diversificazione, che è fonte di
guadagno, perchè apre a nuovi scenari. L’ipostazione univoca e
vincolistica trova evidenti limiti di fronte proprio all’assunto che
trattasi di un uso negoziale perchè giammai un istituto di credito
concluderebbe un contratto che sia pregiudizievole per i propri
interessi e lo farebbe non una, ma innumerevoli migliaia di volte sul
territorio nazionale.
Le interpretazioni sopra svolte non negano che vi sia stato un uso
negoziale, ma che lo stesso non necessariamente debba essere valutato
come un antitesi insopportabile alla coesistenza di un uso normativo. In
un momento in cui emerge una lacuna, testimoniata da un ritardo cui il
sistema stesso, per effetto di una domanda, in un mercato caratterizzato
non dall’essere chiuso bensì aperto, supplisce affiancando un uso che è
negoziale laddove colma la mancanza della sutura normativa.
Immancabilmente le due fattispecie non potranno essere considerate l’una
l’alternativa dell’altra bensì una conseguenza. In quest’ottica
attribuire all’uso negoziale il significato che la Corte pare essere
orientata a seguire, per il futuro, potrebbe statuire un precedente
assai fuorviante per quanti condividessero l’ipotesi che trattasi di un
addebito mosso al sistema, attraverso lo strumento dell’uso negoziale,
per attualizzarlo, senza prima aver sufficientemente elaborato i
contenuti di questa interpretazione.
Un ulteriore rilievo non può essere taciuto con riferimento alla storia
stessa, più recente, del nostro sistema bancario nel merito soprattutto
della legislazione in materia. Prima del T.U.B. spesso si è assistito
alla presenza di un vero e proprio arcipelago normativo che agiva
soprattutto ex post, al verificarsi cioè di una lacuna da colmare.
L’avere l’A.B.I. predisposto, attraverso le norme bancarie uniformi, un
modello inviato a tutti gli istituti di credito rientra necessariamente
fra le attività cui l’Associazione è necessariamente tenuta nei
confronti dei propri associati. Oggi potremmo, per esempio, scaricare
dal sito delle associazioni di categoria commerciali i modelli dei
contratti di agenzia; non esiste motivo alcuno di censura per il fatto
che nel 1952 le norma bancarie uniformi prevedessero una siffatta
metodologia, anche e soprattutto perché era chiara la difficoltà
legislativa in materia. Il mercato aveva una marcia in più rispetto a
una legislazione che tardava a cogliere alcuni presupposti fondanti il
mercato bancario. Per esemplificazione si pensi che solo nel 1977 la
Dir. 780 qualificava l’ente creditizio definendolo: “un impresa la cui
attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili e nel
concedere prestiti per conto proprio”. Principio che trovava conferma
nel 1989 con la Dir. 646 e che trovava definitivo accoglimento con il
D.Lgs 481/92 e quindi nell’art. 11 del T.U.B. con riferimento al
concetto di raccolta fra il pubblico. La percussione temporale è
evidentemente, dilatata nel tempo e lo stesso dicasi nel dopo guerra.
Negare il fondamento della necessità che le N.B.U. dovevano assolvere
all’epoca sarebbe come chiedere ai banchieri di incrociare le braccia
per un ventennio in attesa di una legislazione adeguata. Rammentiamoci
che il mercato bancario è competitivo. Ciò a significare che se qualcuno
non fa, c’è qualcun altro che cercherà di fare.
Se oggi, si verificasse il medesimo intento di ieri, certo non potremmo
che attribuire agli usi, valore negoziale, ma il dubbio, alla luce della
ricostruzione della storia del diritto bancario italiano e di
provenienza europea permane, con riferimento agli anni 50.
Ad ulteriore riprova della difficoltà storica si propone un ulteriore
scansione per periodi:
-
1. 1936-38: Le aziende
di credito non possono costituirsi ne iniziare le operazioni se non ne
abbiano ottenuto l’autorizzazione dalla Banca d’Italia (due
autorizzazioni, l’una per la costituzione e l’altra per iniziare
l’attività).
-
2. Delibera Cicr 1966:
Blocco generalizzato all’ingresso dei nuovi operatori bancari.
-
3. Delibera Cicr 1971:
Eccezione per i piccoli comuni e le casse c.d. artigianali.
-
4. Dir. Comunitaria
780/1977: Gli Stati non possono negare l’autorizzazione in vista di una
razionalizzazione del sistema bancario.
-
5. 15 dicembre 1989:
l’autorizzazione è rilasciata in base ai requisiti fissati dal D.P.R.
350/1985.
Anche in questo caso emerge come la storia del sistema bancario italiano
sia stata tutt’altro che un lungo fiume tranquillo, idea che invece
trapela dalla lettura di alcune sentenze, ove pare che l’istituto di
credito sia stato, sempre e comunque, un contraente forte, insensibile a
qualsivoglia tendenza. Ma così non è e si pensi a quando sono state
introdotte le leggi sul bilancio, dapprima con Dir. 660/1978 e
successivamente con Dir. 349/1983 (la prima con riferimento ai conti
annuali delle società e la seconda in merito al bilancio consolidato)
ambedue le quali necessitavano di un ulteriore coordinamento giunto con
la Dir. 635/1986 i cui contenuti furono la delega attuativa operata dal
Governo con il D.Lgs 87/1992. Il risultato era che le banche dovevano in
generale garantire un informazione orientata alla tutela, oltre che dei
socie e dei terzi, dei creditori depositanti, dei debitori e del
pubblico in genere perseguendo condizioni di equità concorrenziale e di
compatibilità dei bilanci all’interno della comunità economica europea .
Fra l’altro l’art. 157 del T.U. prevede che le banche “si attengono alle
disposizioni che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme
tecniche” le quali possono essere agevolmente ricondotte a: bilancio,
segnalazioni su situazioni patrimoniali e situazione dei conti.
La lettura della ricostruzione storica del dettato legislativo
giustifica pienamente l’intervento dell’Abi, non volendo alle N.B.U.
attribuire quel valore di legge che necessariamente non può competergli,
ma facendo sì che in un clima di incertezza legislativa per anni abbiano
avuto, data la loro riproduzione su vasta scala, unica soluzione
alternativa all’ingessatura del sistema intero, un adesione psicologica
che difficilmente potrà non essere qualificata come non normativa, ma
semplicemente negoziale e ciò proprio perché c’era incertezza e lacuna
normativa. Cosa poteva colmarle se non il sentore di aderire ad un norma
di legge? Interrogativo legittimo la cui risposta necessiterebbe di
essere elaborata alla luce di tutto quanto sopra espresso.
La ragion d’essere del pragmatismo ci impone di riflettere attentamente
sulle conseguenze che una mozione è in grado di originare, prima di
dargli un seguito apparentemente incontrollato, onde evitare che da un
sassolino gettato nello stagno si propaghino una serie di onde anomale
in grado di spazzare via proprio quelle certezze che si vorrebbero
invece tutelare.
-
Un ringraziamento
speciale alla Professoressa Avvocato Elena Paolini, presso il cui studio
svolgo l’attività di praticantato e al Professor Renzo Costi per essere
stato il mio relatore durante la tesi di laurea in Diritto dei Mercati
Finanziari con titolo: L’attività di collocamento dei prodotti
finanziari.
|
|