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Il vizio nella notifica dell’istanza di fallimento e la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento

Di  Maurizio Tidona, Avvocato

 

20 ottobre 2011

 

L’art. 15 del Regio decreto n. 267 del 16/03/1942 (Legge Fallimentare) dispone che:

“II. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento”. 

La Suprema Corte ha costantemente confermato la necessità, peraltro testualmente prevista, della convocazione del debitore presso la sua sede legale, a pena di invalidità insuperabile della sentenza di fallimento comunque dichiarata:

- Cassazione civile sez. I, 29 ottobre 2010, n. 22151:

“Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al d.lg. n. 5 del 2006 e del d.lg. n. 169 del 2007, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, comma 3, legge fall.) sia la regola anche quando il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, rendendosi irreperibile”.

- Cassazione civile sez. I, 18 gennaio 2008, n. 970:

“La nullità della sentenza dichiarativa del fallimento, per la mancata audizione del debitore in camera di consiglio (secondo l'art. 15 l. fall., quale vigente a seguito della sentenza della Corte cost. n. 141 del 1970), può essere rilevata, anche d'ufficio, soltanto nella fase di primo grado del giudizio di opposizione alla sentenza stessa, poiché nelle ulteriori fasi del giudizio trova applicazione il principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione”. 

- Cassazione civile sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25978:
 

“Anche nel caso in cui la sentenza dichiarativa di fallimento sia stata dichiarata nulla per inosservanza di norme processuali (nel caso di specie per omessa notifica dell'istanza di fallimento), il fallito può chiedere, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il risarcimento dei danni cagionati con dolo o colpa grave. L'esistenza del danno deve ritenersi configurata "in re ipsa", in conseguenza della privazione della disponibilità dell'azienda, ma postula comunque che la parte istante abbia assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa (fascicolo fallimentare), necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa”.

- Cassazione civile sez. I, 16 luglio 2010, n. 16757 (in merito al mancato rispetto del termine libero tra convocazione e data di udienza, che è minus rispetto all’assenza di convocazione, ma che è ugualmente causa di nullità della sentenza):

“Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, comma 3, legge fall.) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal Presidente del Tribunale, previste dall'art. 15, comma 5, legge fall., costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano - ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, il debitore abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile”.

Anche la giurisprudenza di merito, in modo univoco, ha affermato la nullità della sentenza in ipotesi di mancata notifica della convocazione:

- Tribunale Roma, 20 marzo 2007 (in Fallimento 2007, 10, 1237):

“Deve ritenersi nulla, per violazione del diritto di difesa, la sentenza dichiarativa di fallimento qualora il creditore istante abbia omesso di notificare il decreto di convocazione per l'udienza camerale presso la sede legale del debitore, risultante dal certificato camerale, essendo del tutto irrilevante l'esito negativo del pignoramento promosso dalla società istante nella predetta sede, stante l'autonomia della procedura prefallimentare rispetto a quella esecutiva individuale promossa dal creditore istante”.


- Tribunale Milano sez. II, 12 febbraio 2007, n. 1730:

“La notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento eseguita all'amministratore della società all'indirizzo indicato nel registro delle imprese, peraltro non coronata da esito positivo, deve essere ritenuta irregolare se il suddetto amministratore prova una sua diversa residenza. La irrituale convocazione del debitore determina la mancata instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 15 l. fall. ed impone la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. Se all'esame dello stato passivo emerge la prova della sussistenza dello stato di insolvenza, ma anche della qualità di "piccolo imprenditore" della società debitrice, ai limitati fini della sua assoggettabilità a fallimento (art. 1, comma 2, l. fall.) il giudice non deve rimettere gli atti al p.m. perché si attivi ai sensi dell'art. 6 l. fall.”.

Pertanto non possono esservi dubbi sulla necessità della dichiarazione di nullità della sentenza dichiarativa di fallimento che non sia stata preceduta dalla notifica della convocazione della presunta debitrice dinanzi al Tribunale Fallimentare.

La Corte d'appello adita dovrà consequenzialmente dichiarare la nullità della sentenza  reclamata, con remissione del procedimento al Tribunale competente, affinchè questo possa provvedere alla verifica dei presupposti di fallibilità, con audizione della debitrice e nel rispetto pieno del diritto costituzionale della debitrice alla difesa.

 

 

 
 

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