Si veda anche:
-
La centrale d’allarme interbancaria (C.A.I.)
-
Regolamento Banca d'Italia del 29 gennaio 2002. Funzionamento
dell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e
delle carte di pagamento
Ministero della Giustizia - Decreto 7 novembre 2001, n.
458, recante "Regolamento sul funzionamento dell'archivio
informatizzato degli assegni bancari e postali e delle
carte di pagamento"
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione del
regolamento per la disciplina delle modalità di
trasmissione, rettifica ed
aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto
dal comma 1 del medesimo articolo, nonché le modalità con
cui la Banca d'Italia provvede al trattamento dei dati
trasmessi e ne consente la consultazione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Sentiti la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione
dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 18 giugno 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, trasmessa in data 25 ottobre 2001, prot. n.
2304/U-12/25-14-U.L.;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Struttura dell'archivio informatizzato degli assegni
bancari e postali e delle carte di pagamento
1. L'archivio informatizzato degli assegni bancari e
postali e delle carte di pagamento, istituito presso la
Banca d'Italia dall'articolo 10-bis della legge 15
dicembre 1990, n. 386, introdotto
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507, costituisce un servizio di interesse economico
generale, finalizzato ad assicurare il regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti.
2. L'archivio è costituito dalla sezione centrale presso
la Banca d'Italia e dalle sezioni remote presso le banche,
gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati
emittenti carte di pagamento e
le prefetture.
3. I soggetti di cui al comma 2, adottano tutte le misure
necessarie ad assicurare l'efficiente interazione delle
sezioni remote con la sezione centrale dell'archivio.
4. Qualora la Banca d'Italia si avvalga di un ente esterno
per la gestione dell'archivio, questi è tenuto a
presentare, annualmente, una relazione sull'attività
svolta alla Banca d'Italia quale titolare del trattamento.
Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507 (depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205):
"Art. 36 (Archivio informatico).
1.Aggiunge l'art. 10-bis alla legge 15 dicembre 1990, n.
386.
2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca
d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati
personali, disciplina le modalità con cui i soggetti ivi
individuati devono trasmettere i dati all'archivio
previsto dal comma 1 del presente articolo e, se
necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo
regolamento
sono individuate le modalità con cui la Banca d'Italia,
attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro
trattamento e ne consente la consultazione.
3. Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni
dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma
2, la Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure
relative alle attività previste dal medesimo regolamento
ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresì a
determinare i criteri generali per la quantificazione dei
costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da
parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli
uffici postali".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis delle legge 15
dicembre 1990, n. 386 (nuova disciplina senzionatoria
degli assegni bancari.) introdotto dall'art. 36 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507:
"Art. 10-bis (Archivio degli assegni bancari e postali e
delle carte di pagamento irregolari). - 1. Al fine del
regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è
istituito presso la Banca d'Italia un archivio
informatizzato degli assegni bancari e postali e delle
carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti
dati:
a) generalità dei traenti degli assegni bancari o postali
emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o
senza provvista, nonché assegni non
restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la
revoca dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
applicate per l'emissione di assegni bancari e postali
senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni
penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza
degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa
accessoria;
d) generalità del soggetto al quale è stata revocata
l'autorizzazione all'utilizzo di carte di
pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata
l'autorizzazione all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui
sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei
dati, può avvalersi di un ente esterno per la gestione
dell'archivio, secondo quanto previsto dall'art. 8 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle
informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e
di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 13
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari
vigilati e gli uffici postali possono accedere alle
informazioni contenute nell'archivio per le finalità
previste dalla presente legge e per quelle connesse alla
verifica della corretta utilizzazione degli assegni e
delle carte di pagamento.
L'autorità giudiziaria ha accesso diretto alle
informazioni contenute nell'archivio, per lo
svolgimento delle proprie funzioni".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
"Art. 8 (Responsabile). - 1. Il responsabile, se
designato, deve essere nominato fra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie
istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili più soggetti anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle
istruzioni del titolare o del responsabile".
Art. 2.
Dati contenuti nell'archivio
1. Nell'archivio sono iscritti i seguenti dati:
a) estremi identificativi del soggetto che trasmette i
dati e data della trasmissione;
b) per le persone fisiche traenti degli assegni emessi
senza autorizzazione o senza provvista e per i titolari
delle carte di pagamento per le quali sia stata revocata
l'autorizzazione all'utilizzo in conseguenza del mancato
pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi
alle transazioni effettuate: cognome, nome, luogo e data
di nascita, sesso, codice fiscale, domicilio eletto
all'atto della conclusione della convenzione di assegno;
c) per gli enti, anche se privi di personalità giuridica,
traenti degli assegni emessi senza autorizzazione o senza
provvista e titolari di carte di pagamento per le quali
sia stata revocata
l'autorizzazione all'utilizzo in conseguenza del mancato
pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi
alle transazioni effettuate: denominazione o ragione
sociale, sede legale, codice
fiscale, eventuale iscrizione alla camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianale;
d) per gli assegni emessi senza autorizzazione o senza
provvista: coordinate, divisa, importo;
e) coordinate dei moduli di assegno dei quali sia stato
denunciato il furto o lo smarrimento;
f) coordinate dei moduli di assegno non restituiti;
g) per le carte di pagamento per le quali sia stata
revocata l'autorizzazione all'utilizzo: emittente, numero,
scadenza;
h) per le carte di pagamento delle quali sia stato
denunciato il furto o lo smarrimento: emittente, numero,
scadenza.
2. Sono altresì iscritti in archivio i dati relativi
all'indicazione dell'autorità procedente, del tipo e della
durata delle sanzioni e dei divieti di cui all'articolo
10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990,
n. 386, delle norme di legge violate, nonché del cognome,
del nome, del luogo, della data di nascita, del sesso,
della residenza, domicilio o dimora e del codice fiscale
del soggetto nei cui confronti sono state applicate le
suddette sanzioni.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 20-bis, comma 1, lettera c),
della legge 15 dicembre 1990, n.386, si rimanda alle note
all'art. 1.
Art. 3.
Modalità della trasmissione dei dati
1. I dati sono trasmessi alla sezione centrale
dell'archivio dalle banche, dagli uffici postali, dagli
intermediari finanziari vigilati emittenti carte di
pagamento, dai prefetti e dall'autorità giudiziaria.
2. I soggetti indicati nel comma 1 assicurano l'esattezza
e la completezza dei dati trasmessi all'archivio e
provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle
rettifiche dei dati errati.
3. La trasmissione dei dati viene effettuata con procedure
telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche
dell'archivio. Per la trasmissione dei dati all'archivio e
per le comunicazioni che le banche, gli uffici postali e
gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di
pagamento devono fare ai soggetti interessati, si tiene
conto dei giorni lavorativi bancari.
Art. 4.
Trasmissione dei dati da parte del prefetto e
dell'autorità giudiziaria
1. I dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie
e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari
e postali senza autorizzazione o senza provvista, ove non
più opponibili, sono
trasmessi dal prefetto alla sezione centrale
dell'archivio. La trasmissione è effettuata decorsi dieci
giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo
22, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
salvo che l'opponente abbia notificato al prefetto copia
del ricorso proposto.
2. Qualora sia proposta opposizione, la cancelleria
dell'ufficio giudiziario che definisce il giudizio ne
comunica l'esito al prefetto, allegando copia del
provvedimento irrevocabile; il prefetto, ricevuta la
comunicazione, provvede tempestivamente a trasmettere i
dati alla sezione centrale dell'archivio a norma del comma
1.
3. I dati relativi alle sanzioni penali e connessi divieti
applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a
titolo di sanzione amministrativa accessoria, nonché i
dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie applicate a norma dell'articolo 24 della legge
24 novembre 1981, n. 689, in base a provvedimenti
irrevocabili, sono trasmessi dal casellario giudiziale
centrale alla sezione centrale dell'archivio.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 22 e 24 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema
penale):
"Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza
che dispone la sola confisca, gli interessati possono
proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è
stata commessa la violazione individuato a norma dell'art.
22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede
all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è
allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non
abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha
sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la
dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le
notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante
deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e
le comunicazioni nel corso del procedimento sono
effettuate nei suoi confronti secondo le modalità
stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento,
salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga
diversamente con ordinanza inoppugnabile".
"Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). - Qualora
l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato, e per questa non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
giudice penale competente a conoscere del reato è pure
competente a decidere sulla predetta violazione e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che
si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo
comma dell'art. 14, alla autorità giudiziaria competente
per il reato, la quale, quando invia la comunicazione
giudiziaria, dispone lo notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa
non è avvenuta.
Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in
misura ridotta.
Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il
pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima
dell'apertura del dibattimento. La persona obbligata in
solido con l'autore della
violazione deve essere citata nella istruzione o nel
giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il
pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa
la nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo
stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione
non costituente reato cessa se il procedimento penale si
chiude per estinzione del reato e per difetto di una
condizione di procedibilità".
Art. 5.
Trasmissione dei dati relativi alla revoca delle
autorizzazioni
1. Nei casi di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre
1990, n. 386, il trattario trasmette alla sezione centrale
dell'archivio i seguenti dati:
a) le generalità di coloro che hanno sottoscritto
l'assegno, quando per l'emissione del titolo e' richiesta
la firma congiunta;
b) le generalità del delegante nel caso di delega di
traenza;
c) la denominazione o la ragione sociale dell'ente, anche
privo di personalità giuridica, nel caso di assegno emesso
in nome e per conto di quest'ultimo.
2. Quando il traente non è identificabile il trattario non
effettua alcuna trasmissione di dati all'archivio.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 15
dicembre 1990, n. 386:
"Art. 9 (Revoca delle autorizzazioni). - 1 In caso di
mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per
mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario
iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto
dall'art. 10-bis.
2. L'iscrizione è effettuata:
a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il
ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del
titolo;
b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il
termine stabilito dall'art. 8 senza che il
traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento,
salvo quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 3.
3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni
autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova
autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso
il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo
nell'archivio.
4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei
mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare
nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare
gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione
nell'archivio, anche se emessi nei limiti della
provvista".
Art. 6.
Trasmissione dei dati relativi ai moduli di assegno non
restituiti
1. I dati relativi ai moduli di assegno non restituiti
sono trasmessi dal trattario alla sezione centrale
dell'archivio dopo la revoca dell'autorizzazione ovvero
dopo l'applicazione delle sanzioni e dei divieti di cui
all'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15
dicembre 1990, n. 386.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 10-bis, comma 1, lettera c),
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, si rimanda alle note
all'art 1.
Art. 7.
Trasmissione dei dati relativi alle carte di pagamento
1. I dati relativi alle carte di pagamento e alle
generalità del responsabile dell'utilizzo secondo la
disciplina contrattuale sono trasmessi quando è revocata
l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento in
conseguenza del mancato pagamento o della mancata
costituzione dei fondi relativi alle transazioni
effettuate.
Art. 8.
Trasmissione dei dati relativi agli assegni e alle carte
di pagamento smarriti o rubati
1. I dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento
rubati o smarriti sono trasmessi dal trattario o
dall'emittente che riceve dal proprio cliente la
comunicazione della denuncia di furto o di
smarrimento.
Art. 9.
Iscrizione dei dati nell'archivio
1. La Banca d'Italia e per essa l'ente al quale e'
affidata la gestione dell'archivio verifica la completezza
dei dati trasmessi e qualora risultino incompleti li
rinvia al soggetto che li ha
trasmessi; questi, effettuati i necessari controlli, li
ritrasmette con le rettifiche e le integrazioni.
2. La Banca d'Italia e per essa l'ente al quale è affidata
la gestione dell'archivio trasmette giornalmente, per via
telematica, i dati ricevuti alle banche, agli uffici
postali, agli intermediari
finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e alle
prefetture.
3. Gli effetti dell'iscrizione si producono dal momento in
cui i dati inseriti nella sezione centrale dell'archivio
sono consultabili presso le sezioni remote.
Art. 10.
Durata delle iscrizioni
1. I dati identificativi personali iscritti a seguito
della revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 9
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ovvero delle
sanzioni e dei divieti previsti dall'articolo 10-bis,
comma 1, lettera c), della medesima legge restano iscritti
in archivio per il periodo di efficacia dei relativi
provvedimenti.
2. I dati identificativi personali iscritti a seguito di
revoche all'utilizzo di carte di pagamento restano
iscritti in archivio per due anni.
3. I dati identificativi personali iscritti a seguito
delle sanzioni amministrative pecuniarie restano iscritti
in archivio per cinque anni.
4. I dati identificativi personali sono eliminati
dall'archivio decorsi i termini indicati nei commi 1, 2 e
3.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990,
n. 386, si rimanda alle note dell'art. 5.
- Per il testo dell'art. 10-bis, comma 1, lettera e),
della legge 15 dicembre 1990, n. 386, si rimanda alle note
all'art. 1.
Art. 11.
Diritti dell'interessato
1. I diritti di accesso ai dati personali e gli altri
diritti dell'interessato previsti dall'articolo 13 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono esercitati secondo le
modalità di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, anche presso le
sezioni remote dell'archivio. Gli aggiornamenti, le
rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da
effettuare in conseguenza dell'esercizio di tali diritti
sono disposti su comunicazione del soggetto che ha
trasmesso i dati ovvero d'intesa con esso.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 31
dicembre 1996, n. 675:
"Art. 13 (Diritti dell'interessato). - 1. In relazione al
trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di
cui all'art. 31, comma 1, lettera a)
l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7,
comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei
medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta
può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi
abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e
3) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c),
numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano,
un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dai regolamento di cui all'art. 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista limitatamente alla
fonte della notizia".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501
(regolamento recante norme per l'organizzazione ed il
funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione
dei dati personali a norma dell'art. 33, comma 3, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675):
"Art. 17 (Accesso ai dati personali). - 1. La richiesta di
cui all'art. 13. comma 1, lettera c), n. 1), della legge
può essere avanzata anche per il tramite degli incaricati
del trattamento, senza formalità ed anche verbalmente.
2. L'interessato deve dimostrare la propria identità,
anche esibendo o allegando copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce su incarico
dell'interessato deve inoltre esibire o allegare copia
della procura o della delega recante sottoscrizione
autenticata nelle forme di legge. Nei casi previsti
dall'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
l'autenticazione non è necessaria. Se l'interessato è una
persona giuridica, un ente o un associazione, la richiesta
è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base
ai rispettivi statuti od ordinamenti.
3. La richiesta può essere trasmessa anche mediante
lettera raccomandata o telefax. Si applica anche per la
richiesta l'art. 12, comma 6.
4. L'interessato può farsi assistere da una persona di
fiducia.
5. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o ad una specifica banca dati, la
comunicazione o il riscontro all'interessato devono
comprendere tutti i dati personali che riguardano
l'interessato comunque trattati dal titolare.
6. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli
incaricati del trattamento e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero con prospettazione
mediante mezzi elettronici o comunque automatizzati,
sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia
agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi e' richiesta, si provvede in ogni caso
alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
7. Qualora, a seguito della richiesta di cui all'art. 13,
comma 1, lettera c), n. 1), della legge, non risulti
confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, il contributo spese che può essere
richiesto non può eccedere i costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico, e
non può comunque superare l'importo di lire ventimila. Il
contributo è determinato forfettariamente in £. 5.000
qualora i dati siano trattati con mezzi elettronici o
comunque automatizzati e la risposta sia fornita in forma
verbale.
8. Il contributo di cui al comma 7 è corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante
carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto
della ricezione del riscontro dal quale risulta
l'inesistenza dei dati e comunque non oltre cinque giorni.
9. Ai fini di una più efficace applicazione dell'art. 13
della legge, i titolari dei trattamenti adottano le
opportune misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata
selezione dei dati che riguardano i singoli soggetti,
tenuto conto della definizione di "dato personale"
contenuta nell'art. 1 della legge;
b) a semplificare per quanto possibile le modalità per il
riscontro al richiedente e a ridurre i relativi
tempi, anche nell'ambito degli uffici per le relazioni con
il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 e 9 si
applicano anche agli altri casi disciplinati dall'art. 13
della legge, nei quali, tuttavia, non è dovuto alcun
contributo spese".
Art. 12.
Accesso dei privati
1. Chiunque, per finalità connesse all'applicazione della
disciplina in materia di assegni bancari e postali e di
carte di pagamento, può accedere ai dati non nominativi
contenuti nell'archivio per il tramite delle banche, degli
uffici postali, degli intermediari finanziari vigilati
emittenti carte di pagamento ovvero della Banca d'Italia.
Tali dati sono pubblicati con cadenza periodica dalla
Banca d'Italia.
Art. 13.
Modalita' di consultazione
1. Le banche, gli uffici postali, gli intermediari
finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e il
prefetto consultano i dati contenuti nell'archivio
attraverso le rispettive sezioni remote dell'archivio.
I dati presenti nelle sezioni remote non sono
modificabili.
2. L'autorità giudiziaria accede direttamente ai dati
contenuti nella sezione centrale dell'archivio utilizzando
procedure telematiche compatibili con le caratteristiche
tecniche dell'archivio stesso.
Art. 14.
Identificazione dei soggetti iscritti nell'archivio
1. Al fine di assicurare l'identificazione dei soggetti da
iscrivere nell'archivio, le banche, gli uffici postali, e
gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di
pagamento devono acquisire il codice fiscale dei soggetti,
anche non residenti, ai quali vengono rilasciati moduli di
assegno o carte di pagamento.
Art. 15.
Preavviso di revoca
1. Il termine per l'invio del preavviso di revoca decorre
dalla presentazione, anche in via telematica, dell'assegno
al pagamento.
2. La prova del pagamento tardivo dell'assegno nel
sessantesimo giorno deve essere fornita dall'interessato
durante l'orario di apertura dello stabilimento trattario.
Art. 16.
Controlli
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di
titolare del trattamento, nonché di vigilanza sugli
intermediari bancari e finanziari e sul sistema dei
pagamenti, verifica l'osservanza delle
disposizioni che regolano il funzionamento dell'archivio
da parte delle banche, degli uffici postali e degli
emittenti carte di pagamento.
Art. 17.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in
vigore decorsi centocinquanta giorni dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. I soggetti segnalanti sono tenuti a trasmettere
all'archivio i dati relativi alle violazioni commesse
successivamente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 novembre 2001
Il Ministro: Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei Conti il 27 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 169
Si veda anche:
-
La centrale d’allarme interbancaria (C.A.I.)
-
Regolamento Banca d'Italia del 29 gennaio 2002. Funzionamento
dell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e
delle carte di pagamento |
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