|
Basilea 2
28 febbraio 2005
|
|
Un ringraziamento
speciale alla Professoressa Avvocato Elena Paolini, presso il cui studio
svolgo l’attività di praticantato e al Professor Renzo Costi per essere
stato il mio relatore durante la tesi di laurea in Diritto dei Mercati
Finanziari con titolo: L’attività di collocamento dei prodotti
finanziari.
Premessa
Il credito verso le
banche rappresenta, ad oggi, la fonte primaria di sopravvivenza per le
piccole e medie imprese che a loro volta testimoniano il tessuto socio
culturale economico di un paese, l’Italia, in cui le riforme strutturali
denotano un sopravanzare del c.d. gap differenziale rispetto agli altri
principali partecipanti all’U.E., anziché un più accentuato contenimento
dello stesso.
La competitività che passa attraverso la liquidità dell’impresa, uno dei
temi caldi della finanza degli anni 90 si ripropone oggi attraverso una
nuova interpretazione del soggetto più qualificato a trattare e
conoscere, da vicino, la realtà imprenditoriale: la banca.
Indice
Il presente lavoro si compone di dieci parti:
Prima parte: Nascita di Basilea 2
Seconda parte: Il primo accordo, Basilea 1. Critiche e valutazioni.
Terza parte: La revisione al sistema di Basilea
Quarta parte: Le novità introdotte da Basilea 2
Quinta parte: Il progetto imprenditoriale ed il finanziamento.
Sesta parte: La stabilità e l’efficienza del nuovo parametro.
Settima parte: Il monitoraggio e le informazioni da fornire alla Banca.
Ottava parte: Il ruolo dei Confidi e i finanziamenti agevolativi alle
imprese.
Nona parte: I rilievi successivi per la verifica dello stato di vita del
finanziamento.
Conclusioni e valutazioni sulle criticità successive.
Prima parte: Nascita di Basilea 2.
Il comitato di Basilea per la vigilanza è un organismo che si riunisce
periodicamente presso la Banca dei regolamenti Internazionali con sede,
appunto, in Basilea. Non ha potere legislativo e/o normativo, ma formula
proposte e linee guida, con specifico riferimento ad un obiettivo di
fondamentale importanza per l’economia mondiale: assicurare la stabilità
del sistema nel suo complesso.
Per meglio comprendere le funzioni di codesto benemerito comitato è bene
sottolineare l’aggettivo mondiale in riferimento ad esso. Trattasi
infatti di un sistema che è chiamato a ponderare una soluzione che sia
macroeconomica e nel contempo veicoli sui contraenti più piccoli le
reali applicazioni della stessa. In questo momento forse solo il Fondo
Monetario e la Banca Mondiale possono essere un espressione della
globalizzazione dei mercati tanto quanto lo è Basilea.
Il comitato fu istituito nel 1974 dalle banche centrali dei paesi
aderenti al G10, a seguito del fallimento della banca tedesca Bankhaus
Herstatt, con lo scopo di intervenire per supportare il buon
funzionamento e la stabilità del sistema finanziario globale. Il
fallimento della banca tedesca infatti rappresentò un segnale di tale
portata nella sua massa critica che stimolò immediatamente la
regolamentazione aggiunta di alcuni determinati settori. Lo scenario
odierno non è dissimile da quello passato, giacché gli scandali
finanziari statunitensi, italiani e argentini, che spesso vengono citati
da fonti poco accreditate senza il dovuto rispetto che invece sarebbe
necessario porre su eventi di così macroscopica portata, rappresentano
un momento di estrema gravità per l’economia mondiale. Interrogativi
insoluti che necessitano di una risposta in grado di interagire con il
sistema per i prossimi 10 anni.
L’iterazione è la chiave per comprendere l’attività svolta da Basilea
che è più di natura sociologica che finanziaria malgrado l’applicazione
di alcuni coefficienti che, come vedremo, vanno ad impattare
direttamente sulle logiche di bilancio. L’iterazione di un sistema che
non può fagocitare se stesso per aprire a nuovi canali di sbocco delle
proprie necessità, senza colmare i pregiudizi che lo hanno alimentato.
Basilea 2 è più di un semplice trattato: è una risposta.
Come poch’anzi riportato Basilea non ha potere normativo, ma di fatto il
Consiglio Europeo emana la direttiva per il recepimento dell’accordo nei
singoli sistemi normativi dei paesi dell’U.E.
Seconda parte: Il primo accordo, Basilea 1. Critiche e valutazioni.
La normativa sull’adeguatezza patrimoniale delle banche, introdotta
dall’accordo di Basilea altrimenti definito dei requisiti patrimoniali,
si fonda sui seguenti, semplici, principi base:
• Ogni attività posta in essere dall’impresa bancaria comporta
l’assunzione di un certo grado di rischio (distinto fra rischio di
credito e rischio di mercato).
• Il rischio dev’essere qualificato e supportato da capitale (adeguato
per l’appunto).
Nel sistema italiano tale qualificazione è direttamente riferibile, nel
gergo adottato dalla Banca d’Italia, al capitale di vigilanza, secondo
le regole emanate dalla stessa. L’impianto così previsto da Basilea
definisce il ruolo del capitale nella sua funzione fondamentale di
copertura dei rischi assunti, come pure di vincolo all’attività di
espansione dell’attività bancaria.
I dati desunti al 30 dicembre 2002 sono chiarificatori della situazione
inerente al rischio di credito: patrimonio disponibile pari a 134,5
miliardi di euro. Patrimonio assorbito o allocato a fronte dei rischi
pari a 99,20 miliardi di euro dei quali: rischio di credito 91,9
miliardi, e rischio di mercato 7,3 miliardi.
In termini percentualistici, rispetto al patrimonio complessivo
assorbito dai rischi, il 92,60% è assorbito dai rischi di credito e il
7,40% è assorbito dai rischi di mercato.
Basilea 1 interviene con il concetto dell’attivo ponderato, ottenuto
moltiplicando il “valore dell’attività” (prestito erogato dalla banca)
per un coefficiente fissato dalla norma (pari al 100%) definito
“coefficiente di ponderazione”. Il risultato di questa semplice
operazione è definito “attivo ponderato per il rischio di credito”, che
si deve quindi moltiplicare per l’8% (valore di ragionevole
approssimazione al rischio, anch’esso stabilito dalla norma).
L’esito porta ad una somma che indica il “valore del rischio”: pari al
capitale che la banca dovrà detenere sul prestito erogato.
Il meccanismo così delineato si presta ad alcune storiche critiche:
• Le misure del rischio sono statiche.
• Il rischio viene considerato insensibile alla vita del prestito.
• Non vengono considerati altri fattori che invece influiscono
sull’attività bancaria per tipologia di rischio.
Critiche queste, in particolare quella evidenziatasi per ultima che
traggono la propria ragion d’essere esclusivamente da un ragionamento di
tipo economico, tralasciando il dettato del legislatore italiano che,
come vedremo nel proseguo, qualifica l’istituto bancario attraverso
l’attività creditizia svolta dall’ente.
Terza parte: La revisione al sistema di Basilea.
Nel 1996 il comitato modificò i contenuti dell’accordo per ivi
considerarvi anche il rischio di mercato e facendolo introdusse delle
metodologie c.d. sofisticate, le quali si rivelarono più precise
rispetto a quelle standard, predisposte dall’autorità di vigilanza.
La revisione vera e propria comincia sul finire degli anni 90.
Scopo di questa:
• Evitare la discesa del requisito patrimoniale sotto i livelli correnti
• Favorire la parità concorrenziale.
• Incentivare sistemi più accurati sulla misurazione del rischio.
A ben guardare dagli scopi palesati con Basilea 2 non può che dedursi
come lo stesso sia una sostanziale risposta alle criticità rilevate in
precedenza.
Il nuovo accordo si propone di realizzare:
• Stabilità e solidità del sistema finanziario
• Parità concorrenziale
• Sensibilità al rischio
• Incentivazioni per le misurazioni sofisticate di rischio
• Estensione a livello internazionale
Ciascuna di queste fattispecie ha una sua apposita estensione a livello
normativo giacché il legislatore italiano, sensibile ed oculato proprio
ai rischi che le società bancarie potrebbero soffrire, da tempo ha
disposto un regime di vigilanza particolarmente articolato e penetrante.
Si rammenti che le banche ragionano in termini di efficienza, laddove il
legislatore ha inteso muoversi in ragione di adeguatezza. Tuttavia le
due situazioni non necessariamente debbono essere considerate
configgenti o non del tutto complementari fra loro.
Quarta parte: Le novità introdotte da Basilea 2.
In sostanza pur restando invariato il coefficiente minimo pari all’8%
muta sensibilmente ciò che definisce il “coefficiente di ponderazione”
in base al quale calcolare “l’attivo ponderato”.
Il “rischio operativo” è il rischio di perdite dirette o indirette
risultanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse
umane e sistemi interni, oppure di origine esterna; costituisce una
novità perché descrive avvenimenti noti, ma in precedenza non rilevati
ai fini dell’adeguatezza patrimoniale.
In Basilea 1 tutte le esposizioni nei confronti dei privati erano
ponderate al 100% (con l’eccezione dei mutui ipotecari su immobili
residenziali pesati al 50%), le esposizioni verso le banche erano pesate
al 20% ed il rischio Stato era valutato allo 0%. Secondo le regole di
Basilea 2 le stesse tipologie di esposizioni avranno ponderazioni molto
differenziate e articolate in funzione dei giudizi di merito
La ratio legis dell’ampia deroga concessa dalla Commissione Europea agli
accordi di Basilea 2 ha portato anzitutto a uno stravolgimento rispetto
al disegno iniziale, il quale prevedeva che fossero solo le grandi
banche internazionali a dover applicare l’accordo di Basilea 2 per il
quale, fra l’altro, onde garantire un adeguato coordinamento nel merito
dell’applicazione e anche del realizzo, l’effettiva applicazione sarebbe
stata successiva solo ad una capillare condivisione dei contenuti
dell’accordo e per questo motivo fu chiesto al Fondo Monetario
Internazionale e alla Banca Mondiale di creare un apparato in grado di
elaborare un programma di assistenza ai paesi aderenti al G10, per
coordinare il recepimento di Basilea 2.
Parto di codesto intendimento fu “The Accord Implementation Group” per
formalizzare e gestire uno scambio di informazioni fra i paesi aderenti
che fosse omogeneo e qualitativamente utile.
E’ bene sottolineare che spesso, in passato, alla disponibilità sia di
interi paesi, sia di grandi gruppi bancari ha fatto seguito una prassi
deplorevole orientata al depistaggio informativo con invio di un
materiale in eccesso o lacunoso, per evitare fuoriuscite di informazioni
considerate troppo sensibili per poter essere trattare in un ottica di
reale trasparenza. Di fatto sarebbe come domandare il codice sorgente
dei sistemi operativi alle principali società high tech che li producono
e difficilmente alcuna di asse farebbe il primo passo senza ottenere la
garanzia che la seconda o l’ultima fra loro, si troveranno nella sua
medesima situazione post collaborazione.
Va anche sottolineato come le istruzioni di vigilanza e ancor più i
recenti orientamenti nel merito della privacy potrebbero fungere
d’ostacolo al rilievo di una partecipazione rilevante di un impresa
industriale in una o più banche con le quale abbia un esposizione
creditizia. Non è questa la sede per operare un simile travaglio di
considerazioni, ma è bene ritornare al fatto che dal disegno iniziale,
la Commissione Europea ha spostato la proposta facendo sì che la stessa
si indirizzasse a tutto il sistema bancario.
Gli Stati Uniti hanno dichiarato più volte che applicheranno Basilea 2
solo ai grandi gruppi, la Cina e l’India hanno invece affermato che non
lo applicheranno e che quindi non aderiranno all’Accordo.
La comprensione fisiologica ed antropologicamente corretta dell’ultimo
quindicennio di (ri)strutturazione del mercato creditizio italiano ci ha
portato difatti a vedere consolidata una tendenza storica di eminente
dottrina che nel Bigiavi, Buonocore, Cottino, Crespi hanno individuato
un legame intrinseco fra la raccolta del risparmio presso il pubblico e
la controprestazione creditizia, in forza del cui legame se l’una non è
seguente o precedente all’altra, se ciò non sussistono entrambe, non
potrebbe giammai parlarsi di credito stante il dettato dell’art. 10, 1°
comma del D.lgs 385/1993: “la raccolta di risparmio tra il pubblico e
l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria. Ecco allora
che la decifrazione dell’art. 10 ci porta ad accogliere l’assunto che
“la raccolta del risparmio fra il pubblico dev’essere congiunta ad un
attività di esercizio del credito”. Termine questo che, a norma sempre
dell’art. 10, comma 2° rileva “l’esercizio dell’attività bancaria è
riservato alle banche”, un attività che le norme europee identificano
prima con la direttiva 780/1977, poi con la direttiva 646/89 con le
attività di mutuo riconoscimento e cioè, a norma del T.U.B. all’art. 1,
comma 2, lett. f): “«attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le
attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al
consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni
di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il
«forfaiting»);
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers
cheques», lettere di credito);
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di
deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi
connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di
strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e
servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte
dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla
seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità
europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
Il testo unico bancario non definisce il termine banca, ma opta per la
identificazione dell’attività creditizia così facendo crea un raccordo
con la precedente impostazione del D.P.R: 350/1985, la precedente
dottrina e il futuro progressista dell’attività creditizia, che
determina il significato di Banca, in ragione del mutuo riconoscimento
operato dall’U.E. Se così non fosse dovremmo disconoscere molte della
attività bancarie in essere, fra le quali i crediti orientati a
operazioni di L.B.O. o le operazioni di Securitisation. Tutto ciò fa
parte di un attività bancaria che rientra nella definizione di credito.
Orbene tracciata una linea evolutiva, risulterebbe molto difficile se,
nel mercato degli scambi creditizi fra intere aree geografiche si
verificasse una sperequazione nell’applicazione dei parametri di Basilea
2. Una loro corretta definizione che trovi applicazioni all’interno del
nostro sistema Italia, dovrà certamente conciliarsi con la terminologia
di uso giuridico di “attività bancaria” e nel contempo soggiacere al
principio del mutuo riconoscimento.
Quinta parte: Il
progetto imprenditoriale ed il finanziamento
L’analisi del progetto imprenditoriale svolge un ruolo basilare,
evidenziato con sistematicità in tutte le valutazioni attuariali,
storiche e progressiste che compongono il nuovo parametro di Basilea 2.
Di fatto il progetto è fondamentale per una corretta qualificazione non
soltanto dell’attività in essere nella fase di concessione del
finanziamento, ma anche in quella successiva, orientata all’evoluzione
del progetto stesso.
Si addiviene pertanto ad un rapporto di monitoraggio/controllo che la
banca ha la necessità di svolgere, onde conoscere dettagliatamente
l’intima progressione dell’iniziativa imprenditoriale. Di fatto non è
questa la sede appropriata per valutare se l’ingerenza bancaria possa o
meno influire nella libera determinazione della scelta imprenditoriale,
ingenerando una sorta di sudditanza a cadenza fisse, dovuta alla mano
invisibile che elogia con il suo benestare e se del caso plagia
l’attività stessa, nel momento in cui gli è concesso di “tutelare il
proprio investimento”. La banca si globalizza attraverso Basilea 2 e
come tale espande la propria area di influenza pur mantenendo saldo il
suo ruolo di epicentro da cui promana l’attività valutativa. La banca
come il luogo in cui nasce e termina l’avventura imprenditoriale legata
al finanziamento.
La struttura del quale necessità quindi di essere prima di tutto
compresa.
La necessità subordinata alla produzione è di per sé obsoleta perché
unitaria rispetto a un sistema che la vuole ardentemente collocare in un
puzzle di circostanze ed eventi, molti dei quali a carattere temporaneo
che possono influire sulla vita nel breve, come nel medio/lungo periodo
del finanziamento stesso.
Il finanziamento diviene esso stesso iniziativa imprenditoriale e come
tale dev’essere argomentata.
Tutto nasce dalla domanda e la stessa non può che essere oggetto di
analisi. Tanto meno qualificata ella sarà, tanto minori saranno le
aspettative che la stessa incontri il favor della bancability. Di fatto
la chiave per una corretta applicazione di Basilea 2, da parte delle
imprese, non è interpretare le volontà bancarie e quindi confezionare un
prodotto “ad hoc” che incontri il giusto plauso in filiale, bensì
conoscere della propria impresa un nuovo aspetto, un tipo di
imprenditorialità che si è affermato nelle aule delle facoltà di
economia, nelle scuole di Master e che ha elaborato indici, parametri,
qualifiche, comparazioni che la maggior parte dell’imprenditoria “sul
campo” avverte, ma non conosce dal punto di vista essenziale. Per
produrre un buon vino, di qualità e competitivo sul mercato, rimane
fondamentale il giudizio del palato, ma è altresì necessaria la
matematica finanziaria per una corretta valutazione di quelle che
dovranno essere le scelte tattiche, strategiche e operative da compiere,
affinché questo buon vino possa essere prodotto, confezionato,
distribuito e conosciuto.
La domanda si presenta con un piano economico – finanziario in quanto le
previsioni in esso contenute hanno riflessi immediati e diretti:
• Sulla redditività del progetto.
• Sulla bancabilità dell’investimento.
• Sui livelli di rischio commerciale, operativo e finanziario che
caratterizzano l’intervento.
• Sull’eventuale ripartizione fra amministrazione e privato dei rischi
che caratterizzano l’intervento.
Essendo in presenza di una forma di investimento finanziario privata è
necessario operare una preventiva valutazione dei flussi di cassa che
tale investimento sarà in grado di produrre ed in particolare,
considerando elementi aggiuntivi quali:
• Il valore finanziario del tempo.
• La rischiosità del progetto.
• La struttura finanziaria definita per la copertura delle spese
d’investimento.
E’ indubbio che fra i numerosi approcci oggi esistenti per la
valutazione del capitale investito uno dei più diffusi è il “costo medio
ponderato del capitale” (WACC). Il tasso di sconto determinato, ha la
funzione di indicare il costo del capitale nelle sue diverse componenti
(in particolare di debito e di rischio) tenendo conto anche di:
• Benefici fiscali derivanti dalla deducibilità degli oneri finanziari
sull’indebitamento.
• Livello di rischio che viene associato al progetto d’investimento
rispetto al rischio che caratterizza gli investimenti alternativi nel
settore specifico.
Per fare ciò è altresì necessario parametrare l’ipotesi in discussione
alle differenti strutture dei soggetti industriali operanti nel settore
di riferimento, relativo allo specifico progetto d’appartenenza, in
particolare avuto riguardo a:
• Tasso di rendimento del capitale di rischio.
• Tasso di rendimento sull’indebitamento.
• Aliquota fiscale per il calcolo del beneficio fiscale derivante dalla
deducibilità, ai fini delle imposte dirette, degli oneri finanziari (lo
scudo fiscale).
Al fine di evitare le difficoltà connesse alla determinazione di una
stima puntuale della remunerazione del capitale investito è possibile
fare riferimento ad un “range di oscillazione” per lo stesso parametro.
Quest’ultimo deve essere definito in riferimento alle differenti
strutture finanziarie preventivamente adottate nel settore di
riferimento. La stima del costo del capitale di rischio, viene
usualmente effettuata mediante l’applicazione del metodo che si basa
sulla teoria di “equilibrio del mercato dei capitali” (capital assett
pricing model – CAPM) in base al quale il costo del capitale di rischio
è pari al tasso di rendimento di un attività finanziaria priva di
rischio, maggiorato di un premio al rischio determinato in base
all’applicazione di un coefficiente, alla differenza fra il tasso privo
di rischio ed il rendimento atteso dal mercato azionario.
Sesta Parte: La stabilità e l’efficienza del nuovo parametro
Basilea 2 conferma la ratio legis orientata alla stabilità ed efficienza
del mercato, ma pone in particolare l’attenzione, sull’aspetto
valutativo sotteso proprio alla definizione di efficienza. Il
legislatore pur demandando i termini alla Banca d’Italia, intervenuta
innumerevoli volte con le istruzioni di vigilanza e successive
determinazioni, giammai ha inteso discostarsi dall’interpretazione
autentica che del termine efficienza può essere data solo attraverso il
dettato costituzionale della libera iniziativa economica. Se il
parametro di efficienza seguito in Basilea 2 dovesse dimostrarsi non più
l’efficienza come intesa dalla carta costituzionale bensì come il
modello assunto a realtà di fatto, da parte delle banche, allora non ci
sarebbe più la stabilità, ma una parvenza della stessa, veicolata da un
Grande Fratello consenziente o dissenziente che, pur non mostrandosi,
siede nella cabina di regia del mercato bancario di tutti i paesi
dell’U.E. La stabilità consta infatti di una componente di tutela del
consumatore, sia di colui che è imprenditore come pure di colui che non
lo è, ma sopratutto di tutti coloro che possono essere o divenire, l’uno
come l’altro.
Stabilità quindi che non potrà non tradursi, per essere
costituzionalmente legittima, in un parametro valutativo corretto ed
univoco circa l’efficienza.
Settima parte: Il monitoraggio e le informazioni da fornire alla
Banca
La forma di monitoraggio richiesto dalla banca per garantire la
bancability dell’investimento e quindi ponderare da vicino e con dati
oggettivamente apprezzabili, lo stato di salute del finanziamento
erogato si sostanzia nella predisposizione di un piano economico e
finanziario a scadenze prefissate da sottoporre alla Banca. E’
consigliabile, anticipatamente. L’imprenditore infatti può certamente
instaurare una centrale del rischio e dotarla delle necessità che le
competono, in modo tale da presentare una trimestrale alla propria
filiale nella quale esplicita i contenuti dell’andamento finanziario.
In sostanza si tratta di considerare il finanziamento come una
sottospecie dell’operazione industriale cui esso accede e nel farlo, è
necessario inserirlo nel contesto più generale dello stato di salute
dell’impresa stessa.
Il processo si presenta come segue:
• Quantificazione e trasposizione negli schemi di bilancio e nel flusso
di cassa dei valori connessi con la gestione operativa del progetto.
• Quantificazione e trasposizione negli schemi di bilancio e nel flusso
di cassa netto dei valori inerenti alla dinamica finanziaria
dell’investimento.
• Calcolo degli indici per l’analisi della convenienza economica e della
sostenibilità finanziaria.
Tanto più l’imprenditore si presenterà alla banca sprovvisto di una
qualsivoglia organizzazione interna, preposta ad effettuare questo
genere di valutazioni, tanto maggiormente la banca applicherà metodi di
calcolo interni, con una sorta di rapporto che si sostanzierà nella
richiesta di documentazione, integrazione ed esposizione delle ragioni
di fatto che potranno condurre ad un “si”, “no” oppure, come nella
maggior parte dei casi, “a condizione che”. E’ inversamente
proporzionale il fatto che se l’impresa si presenta già in grado di
garantire la trasparenza delle proprie operazioni e il monitoraggio
costante degli sviluppi dipenderà meno dal giudizio unilaterale. In
sostanza si è chiamati ad interagire con il sistema evitando che lo
stesso schiacci il contraente più debole, perché più inesperto. Da
questo punto di vista Basilea 2 può certamente essere interpretato come
un accordo che offre prospettive di crescita imprenditoriale perché
stimolerà una parte di quegli aspetti che sono stati, ad oggi,
tralasciati.
In primo luogo è necessario determinare/quantificare una serie di
parametri:
• Tasso di inflazione atteso durante tutto l’arco revisionale
considerato.
• Andamento dei tassi d’interesse che andranno ad impattare sul costo
delle fonti di finanziamento:
1. Analisi del programma degli investimenti e degli interventi di
manutenzione straordinaria.
2. Determinazione del valore degli investimenti a livello complessivo e
disaggregato.
3. Quantificazione degli oneri totali relativi alla manutenzione
straordinaria.
4. Ripartizione temporale degli importi individuati seguendo
l’evoluzione prevista nel piano dei lavori e della manutenzione.
Stima dei ricavi di esercizio:
• Tariffari
• Non tariffari
Stima dei costi operativi:
Costi del personale
Costi per l’acquisto di beni e servizi
Costi di manutenzione ordinaria
Costi di assicurazione
Spese generali
Altri costi
Individuazione della normativa fiscale di riferimento:
• Imposte dirette
• Imposte indirette
• Modalità di ammortamento applicabili all’investimento iniziale e altri
oneri di capitalizzazione
Determinazione della dinamica del “Capitale Circolante Netto” (CCN):
• Tempi medi per l’incasso
• Tempi medi per il pagamento
• Punto di riordino del magazzino
Al termine di questa prima parte si dispone già di alcune voci di forte
pertinenza circa lo stato di salute dell’impresa che consentono di
addivenire a:
Nel conto economico:
• Margine operativo lordo (differenza fra ricavi e costi operativi)
• Reddito operativo (detrazione dal Mol della somma degli ammortamenti
realizzati nel corso dell’esercizio)
Nello stato patrimoniale
• Totale delle immobilizzazioni
• Capitale circolante netto (differenza fra attività correnti e
passività correnti)
Nei flussi di cassa
• Determinazione dell’importo generato dal flusso di cassa operativo.
Quest’ultima voce, nei flussi di cassa, è la più importante per
determinare lo stato di salute del finanziamento per la banca che lo ha
erogato e ciò accade per una questione di punti di vista. L’impresa
ragiona in un ottica industriale e come tale ha un orizzonte temporale
che può essere quantificato, per individuarlo, in 3 – 5 anni, di fatto
la banca erogatrice nell’ambito di Basilea 2 ha un modus finanziario che
ragiona nell’ipotesi di dover intervenire per recuperare il proprio
credito. Un impresa il cui business è in contrazione, ma ha una saldo
attivo di cassa perfettamente in grado di cautelare i creditori
preoccuperà meno rispetto a un impresa che pur avendo un business in
fase espansiva presenta un rosso evidente. Nell’ottica del recupero del
credito la situazione è differente rispetto a quanto non accada in
quella industriale dove l’orizzonte di lungo periodo può giustificare
l’erogazione di un prestito con un orizzonte individuato nel “break
event”. Basilea 2 punta a generare una scelta: se intervenire fintanto
che si può e vi è qualcosa di salvabile oppure dare credito all’ipotesi
di un recupero. La scelta non sarà facile e certamente influenzerà le
aree c.d. obiettivo del territorio italiano.
Il rischio di una sperequazione è evidente.
Ottava parte: Il ruolo dei Confidi e i finanziamenti agevolativi alle
imprese
Il meccanismo delle garanzie è prevalentemente orientato a chiamare in
causa l’imprenditore con il proprio patrimonio personale. Le
associazioni di categorie si sono mosse, da tempo, agendo per il tramite
dei Confidi i quali possono certamente supportare la fattispecie
dell’investimento delle singole imprese, se dotati di una struttura
autonoma, elastica e dinamica, al punto da essere di immediata
percezione.
Non è possibile non sottolineare che la riforma dei Confidi, nell’aria
da anni, ha subito un accelerazione proprio per il tramite di quella
riorganizzazione bancaria in essere fin dalla prima bozza di Basilea 2.
Ne è possibile tacere l’evidente rischio di una soluzione “all’italiana”
che cerchi di riciclare all’interno dei Confidi competenze derivanti da
settori affini o complementari. La carenza deficitaria nella
specializzazione dei “cervelli”, cui si assiste in modo a volte
patologico nella direzione manageriale delle imprese, è un derivato da
un momento culturale che pare aver alimentato il celebre sonno della
ragione. Un team management dev’essere formato esattamente come una
struttura che parta dalle fondamenta, pertanto non potrà non prendersi
in considerazione lo strumento del “Master” full-time o part-time cui
indirizzare i soggetti interessati a far parte della “realtà Confidi”.
Si rammenti che il tempo medio di un MBA è di un anno o 18 mesi, il che
rende perfettamente realizzabile un opera di indirizzo pratico e teorico
anche per il tramite di convenzioni da realizzarsi fra le scuole di
Master e i Confidi stessi.
Difficile invece ipotizzare un coordinamento fra i Confidi e il sistema
bancario dato che in più fasi dell’evoluzione del rapporto, sono
portatori di interessi distinti.
La riforma dei Confidi stimola la nascita di aggregati in grado di
rappresentare meglio e con maggior spessore finanziario le imprese
locali. La settorializzazione è una conseguenza immediata. Certamente
l’impresa troverà in essi una validissimo supporto in grado di prestare
loro assistenza. Ma la domanda che casisticamente si porranno in molti,
al di là del sostegno finanziario “brevi manu”, sul quale poco si può
aggiungere perché trattasi di una forma molto comune e di agevole
comprensione, è se esistano o meno metodi che possano arginare i
parametri di Basilea 2 e cioè offrire una sorta di capitalizzazione
fittizia cui la banca potrebbe “credere” e in conseguenza di ciò,
erogare il richiesto finanziamento.
Fermo restando il potere d’indagine che la stessa banca detiene, resta
il fatto che l’impresa prima e i Confidi poi, hanno la possibilità di
coinvolgere strutture di ingegneria finanziaria in grado di predisporre
centrali del rischio “ad acta” per supportare burocraticamente i propri
imprenditori. Se un raggruppamento di Confidi o uno solo di essi di
proporzioni “grandi” decidesse di avvalersi dell’opera di una Trust
Company situata in un paese a regime giuridico protetto come possono
indicativamente essere le Isole Cayman, potrà certamente veicolare
l’amministrazione delle proprie sostanze al reperimento di un paniere di
beni quali prodotti finanziari e beni immobili tesi, a garantire
l’appoggio a singoli imprenditori residenti sul territorio italiano. La
formula del garante, fideiussore e ancor più della cordata per la
realizzazione di un progetto consente spesso l’ingresso di un socio
apportatore di risorse finanziarie. Or bene allo stato attuale nulla
vieta che dopo l’affido al Trust dei beni acquistati per il tramite di
quest’ultimo si generi un incubator di settlors al solo scopo di far
girare su di essi il paniere protetto dei beni. Di fatto le filiali
bancarie non controlleranno tutti i conferimenti dei singoli soci di
ciascuna impresa che richiederà un finanziamento o almeno non li
verificheranno in modo così esaustivo da andare oltre una certificazione
di proprietà con relativa intestazione. Laddove si rammenti che se la
struttura operativa della centrale di rischi funzionasse a dovere, anche
la presentazione del piano economico e finanziario dell’impresa avrebbe
il suo peso in quanto, in nessun caso la banca può discriminare o
effettuare scelte di favore o sfavore prive di una palese
giustificazione. In sé considerato quindi è possibile che il medesimo
bene funga da garanzia per due soggetti distinti, fra loro, non in
diretto contatto, ma entrambi soci d’appoggio di un impresa. E’ altresì
possibile che la monetizzazione degli stessi prodotti finanziari dati in
garanzia possa servire per una ulteriore. Non si può inoltre tralasciare
il fatto che post riforma delle società, il meccanismo delle scatole
cinesi che utilizzi una moltitudine di S.r.l. controllate da una S.r.l.
madre potrebbe facilitare un movimento costante delle somme, teso a
rendere più difficoltosa la ricostruzione dei singoli passaggi.
Certamente quanto sopra costituisce reato o meglio un insieme di reati,
fra i quali la violazione del principio della separazione patrimoniale,
ma questo, le esperienze più tragiche dei recenti scandali finanziari ci
insegnano, non necessariamente è sinonimo di dissuasione.
Un effetto perverso di Basilea 2 potrà essere lo strangolamento iniziale
dell’imprenditoria con una conseguente ricerca di forme più o meno
lecite per arginare i parametri stessi. Il sistema ha dimostrato che
nella fase congiunturale negativa, in presenza di stravolgimenti
inerenti a determinate consolidate fattispecie, su cui si fonda l’agire
di un capitalismo non più in una fase embrionale, bensì matura e a volte
persino satura, è possibile si produca un istinto di conservazione e
sopravvivenza che diventa oltre che consuetudine, molto condiviso e
supportato. Il fenomeno della negazione plausibile nell’ambito del
“lavoro in nero” è stato possibile in Italia anche perché il vicinato di
colui che onestamente ha sempre pagato quel che doveva all’erario,
dapprima gli ha sorriso in modo sornione e suadente, osservandolo come
fosse un animale un po’ raro da vedersi poi, messaggi subliminali a
parte, lo ha indottrinato e gli ha mostrato che non solo era possibile,
ma ciò accadeva alla luce del sole, con il luogo comune di quanti,
reiteratamente affermavano, al circolo del golf, in piscina, in un
locale o giocando a bridge che “tutti fanno tutto in nero!”.
Affermazione questa che ha rappresentato una parte triste della storia
dell’evasione fiscale laddove non ci si deve dimenticare che è al
passaparola che si deve in larga parte la c.d. fuga dei capitali
dall’estero.
Il sistema bancario sappia pertanto che a volte una cura frettolosa può
essere peggiore del male che si intende sanare.
Un secondo importante interrogativo riguarda l’evenienza, usuale nella
prassi, che concorrano al medesimo progetto più finanziamenti.
Circostanza abbastanza comune sarà il domandarsi se l’aver predisposto
la richiesta di un finanziamento a tasso agevolato in Italia o all’U.E.,
fra cui anche a fondo perduto, possa o meno influire sulla richiesta
effettuata alla filiale bancaria. Tipica sarebbe la circostanza in cui
l’imprenditore si ritrova ad opporre al direttore di filiale che gli
domanda chiarimenti la frase: “mi hanno rilasciato un prestito..” oppure
“sto aspettando una risposta da...” volendo fare un curioso parallelo
con i commercianti marittimi del settecento per i quali non era
inusuale, all’epoca, citare spedizioni di materie prime in viaggio, per
condiscendere i timori del banchiere di fiducia. Di fatto il rilascio di
queste fonti di finanziamento certamente influirà sui conti successivi,
ma non nella fase iniziale, in quanto l’applicazione dei parametri
consentirà una valutazione ex ante ed ex post; in particolare
fotograferà diverse situazioni, decurtando alcune voci di certune
componenti. In sintesi quel che interessa è la posizione effettiva.
Potrà altresì influire sullo “spread” richiesto dall’ente finanziatore?
Il panorama dei finanziamenti è articolato e per molti versi
disorganico: dai “secured” fino agli “unsecured financing”, generalmente
le variabili sono molteplici e di fatto la risposta a un simile
interrogativo dev’essere ricercata esclusivamente nell’ambito normativo,
con particolare riferimento alle leggi volte a salvaguardare dagli
interessi usurai.
Nona parte: I rilievi successivi per la verifica dello stato di vita
del finanziamento
Nelle successive programmatiche sottoposizioni degli stadi di
avanzamento relativi allo stato di salute dell’impresa, in costanza di
finanziamento, sarà fondamentale evidenziare, sempre nell’ambito del
Piano Economico e Finanziario, in aggiunta alle voci già determinate in
precedenza:
• Nel conto economico, il reddito netto ottenuto sottraendo dal reddito
operativo gli oneri finanziari e le imposte di esercizio.
• Nello stato patrimoniale, la struttura finanziaria dell’iniziativa nel
rapporto fra Totale finanziamenti e Patrimonio netto.
• Nel calcolo dei flussi di cassa gli importi relativi al Flusso
monetario disponibile per il servizio del debito (rappresentato dalla
somma delle rate riferite a ciascun esercizio, di tutti i finanziamenti
considerati in esse comprensive di una quota di interessi e una quota
destinata al rimborso del capitale. Il flusso monetario disponibile per
il servizio del debito è dato dal flusso di cassa che residua dopo aver
sottratto dal Mol, le imposte sul reddito operativo, la variazione del
capitale circolante netto, gli investimenti e gli importi corrispondenti
al pagamento/incasso dell’IVA sugli stessi, le erogazioni di capitale
proprio e di debito).
L’analisi della redditività viene condotta nella condizione che un
azienda crea valore quando è in grado di conseguire profitti tali da
remunerare i capitali in essa investiti, a tassi superiori al costo di
mercato del capitale stesso.
L’analisi di solidità tende a misurare, in un ottica prudenziale, la
consistenza di beni e attività che siano di garanzia ai crediti.
L’analisi di liquidità tende a misurare la capacità dell’azienda a
realizzare una condizione di equilibrio finanziario a breve e lungo
termine, essenziale per la capacità di rimborsare il credito nel tempo.
Il profilo sopra evidenziato è realizzabile per il tramite di:
• Bilancio CEE che rappresenta la situazione patrimoniale economica e
finanziaria dell’impresa e definisce il valore del risultato economico
di esercizio e del capitale di funzionamento.
• Rendiconto finanziario: descrive i flussi di cassa generati e
assorbiti dall’operatività ordinaria e straordinaria dell’azienda.
• Dichiarazione dei redditi: per i soggetti che non sono tenuti alla
redazione del bilancio o alla tenuta della contabilità questa
rappresenta l’unica fonte informativa attendibile.
Cosa è necessario dimostrare:
• Di avere piena consapevolezza degli elementi di criticità che emergono
dall’analisi dei dati e di avere già stabilito un piano per la rimozione
delle anomalie.
• Mostrare alla banca una grande serietà nella tenuta dei dati contabili
per creare un rapporto di fiducia sotteso, fra l’altro, a garantire
l’attendibilità degli stessi.
Per assegnare il rating nella nuova logica di Basilea 2 i dati
attuariali non sono sufficienti ed è pertanto necessario, per la banca,
individuare quelli futuri relativi allo sviluppo dell’impresa, per
farlo, la formulazione più competente passa attraverso l’esame dei
bilanci previsionali che riassumono la logica dell’impresa sia per
quanto concerne il budgeting come pure nella suddivisione delle varie
aree o divisioni aziendali.
Il bilancio previsionale è pertanto uno strumento molto concordante e
preciso per la banca a patto che la sua redazione tenga adeguatamente
conto, in modo responsabile e veritiero, del sistema di budget. Il
bilancio previsionale, presentato annualmente, dev’essere integrato
quantomeno da quello semestrale, ma sarebbe altresì importante se vi
fosse quello trimestrale.
Conclusioni e valutazioni sulle criticità successive
La banca ricerca,
oltre ad un controllo relativo al dato fattuale, uno ulteriore
denominato controllo andamentale per il tramite del quale ella
interpreta e di conseguenza reagisce a tutti quei sintomi di un
eventuale dissesto finanziario che potrebbero colpire l’impresa e che di
solito si manifestano attraverso comportamenti anomali nei confronti
della banca stessa. L’autorità di vigilanza, in passato e tutt’ora, ha
sempre prestato molta attenzione a questo aspetto valutativo circa le
concrete possibilità di reazione della banca stessa lasciandole
tradizionalmente scarsi margini di manovra. Di fatto, per quanto
importante questo passaggio rischia di essere uno dei più ostici. Da un
lato abbiamo un direttore di filiale che poco conosce, se non il dato
oggettivo dell’impresa, con ottima approssimazione questo è un elemento
da considerare data la prassi invalsa di effettuare un “turnover” spesso
anche generazionale, dei direttori di filiale a volte post master
specialistico. Controparte invece, come imprenditore, ha un intima
conoscenza dello stato di salute della propria impresa e come tale
potrebbe giudicare approssimativo se non addirittura incompetente il
timore manifestato attraverso la richiesta di chiarimenti da parte della
filiale bancaria. Il rischio è quello di arrivare al punto in cui le due
parti parlano linguaggi differenti pur riferendosi alla medesima
fattispecie e generino dei comportamenti ostracisti e tracotanti, gli
uni nei riguardi degli altri. Non può inoltre essere tralasciato il dato
che vede il divario di età come una variabile imponderabile. Un
imprenditore di famiglia, dominus da generazioni che spesso è
accompagnato dal figlio/a potrebbe non gradire l’atteggiamento di un
manager bancario in età troppo contenuta.
A questo si aggiunga che non soltanto sarà valutata la posizione del
cliente nei confronti di una filiale o del gruppo medesimo, ma
incideranno pure i rapporti avuti con altri istituti. Il c.d.
comportamento nei confronti delle banche per rilevare il quale il
sistema creditizio si avvale de:
• La centrale dei rischi: servizio accentrato di informazioni sui rischi
bancari svolto dalla Banca d’Italia.
• Centrale Associativa: gestita dalla società interbancaria e riferita a
importi più contenuti rispetto a quelli della Centrale dei Rischi.
Di fatto la seconda ha una funzione integrativa della prima ed entrambe
sono state istituite dal Cicr.
In ultima analisi dovranno essere aggiunti i c.d. rumors di mercato
poiché le aziende hanno una loro reputazione alla quale spesso è legata
una parte della capacità delle stesse, di essere solventi. Una “voce”
insistente sulla presunta precarietà di una o più aree dell’impresa
possono allarmare la banca.
Pertanto, da come sopra riproposto andranno valutati:
• Comportamento nei confronti della banca
• Comportamenti nei confronti del sistema bancario
• Rumors di mercato
L’analisi in sé compiuta, specie per quanto riguarda le possibili forme
di impedimento al dialogo che potrebbero insorgere, stimola l’assunzione
di un dato: la necessità di avere un responsabile per le pubbliche
relazioni e in particolare per i rapporti con gli stakeholders e gli
enti creditizi. Un esperto in grado di soppesare adeguatamente i toni
delle informazioni, fare chiarezza, sintetizzare ed argomentare, se del
caso esporre e convocare una conferenza. Costui è un bene prezioso per
l’impresa, anche per la PMI che voglia gestire al meglio i rapporti con
la propria Banca. Non dimenticando poi che a norma di questo nuovo
accordo l’ipotesi di andarsene e di rivolgersi altrove, potrebbe
ugualmente influenzare il nuovo rapporto in forza del succitato punto n.2.
I Confidi hanno certamente la possibilità di mettere a disposizione
queste professionalità e ancor più di addestrarne di nuove con l’ausilio
delle associazioni di categoria.
Un ulteriore ambito nel quale si manifestano le capacità dell’impresa è
rappresentato dalla qualità del management non solo dal punto di vista
della sua solidità patrimoniale, ma anche per quanto attiene le
caratteristiche più tipiche di una buona, saggia ed oculata gestione del
mercato di riferimento.
Spesso le banche pur avvalendosi di indagini conoscitive e report non
conoscono adeguatamente il settore di riferimento dell’impresa, si pensi
al distinguo fra la vendita di pneumatici e quella di un buon vino. E’
ovvio che ogni settore manifesta determinati sintomi e ha certune
tendenze che sono sintomatologiche di un ambito predeterminato; non
necessariamente le conseguenze si manifestano in modo uniforme. Pertanto
la banca valuterà con particolare attenzione i dati più oggettivamente
apprezzabili, quali potranno certamente essere:
• La gestione del personale
• L’assegnazione di ruoli e competenze
• La capacità di trattenere determinate professionalità
• I premi e gli incentivi
• L’ambiente di lavoro e la qualità dello stesso.
Tutto quanto sopra testimonierà il grado di competenza del management,
se cioè lo stesso ha le qualità per essere degno di fiducia e quindi in
grado di risolvere anche le situazioni più difficoltose o viceversa, al
primo scossone darà segnali di cedimento. Si ipotizzi, per meglio
comprendere quanto sopra, un parallelo a titolo di esempio, con le corse
sulla neve delle slitte trainate dai cani. Un buon conducente pur non
avendo i cani più addestrati potrà prevalere perché in grado di
interpretare il clima, la variabile del terreno, il suo stato di salute
e quello di chi lo guida. Elementi insomma che premiano un allenatore a
discapito di un altro, che forgiano una figura, il manager, che non è
soltanto numerica bensì anche scacchisticamente parlando, consona al
ruolo assegnatogli.
Anche in questo caso i Confidi potranno fare moltissimo per alimentare
questa professionalità e ancor più per accostargli la figura del
responsabile per le pubbliche relazioni: una specie di Ministro degli
esteri competente e qualificato.
Un ultimo dato qualificante sarà l’assenza di pregiudiziali negative a
carico dei soggetti, persone fisiche, che compongono il board di un
c.d.a. In particolare si consideri la pessima influenza che avrebbe su
una banca il fatto che taluno dei membri fosse stato più volte citato
per insolvenza, frode, truffa, protestato e via dicendo. Da questo punto
di vista sarebbe molto difficile qualificare coloro i quali hanno dei
procedimenti in corso. Com’è tragicamente risaputo, la giustizia ha
tempi tecnici lunghi e certamente dopo un primo grado, appello e
Cassazione è possibile che siano trascorsi anni, prima che un soggetto
si veda completamente riabilitato da un giudizio di piena assoluzione
(essendo che le formule intermedie come per esempio l’assenza di prove
tali da giustificare il rinvio a giudizio, potrebbero non essere
soddisfacenti e altrettanto dicasi per la prescrizione). Discriminare un
soggetto in un sistema come il nostro, ove è costituzionalmente
garantita l’innocenza fino a prova contraria, sarebbe “contra legem”,
tuttavia il dubbio, il ragionevole timore, è umanamente comprensibile.
L’unica strada percorribile, da parte di chi abbia in essere vertenze
giuridiche è quella di affidarsi ad un professionista forense, uno
studio legale competente, che non solo si occupi della sua legittima
difesa in giudizio, ma sia anche in grado di provare l’assenza di
addebiti oggettivamente certi, da parte di qualsivoglia controparte. |
|
-
Note obbligatorie per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti
pubblicati in Magistra Banca e Finanza
-
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea,
ed ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di
articoli (o estratti di articoli) pubblicati in
questa rivista è obbligatoria la indicazione della
fonte nel modo che segue:
-
Autore, Titolo, in Magistra, Banca e Finanza -
www.magistra.it - ISSN: 2039-7410, anno
-
Esempio: CASTIGLIONI M., La securitization in
Italia, in Magistra Banca e Finanza - www.tidona.com
- ISSN: 2039-7410, 2010
-
E' consentito il solo rimando ipertestuale (c.d.
link) dal proprio sito alla pagina della rivista che
contiene l'articolo di interesse.
-
Non è consentito che l'intero articolo, se non in
sua parte (non superiore al decimo dell'articolo
medesimo), sia copiato in altro sito e comunque con
le indicazioni della Fonte come sopra indicato.
Grazie dell'attenzione.
|
|
 
|