Con la Legge n. 300 del 29 settembre 2000 è stato
introdotto nel nostro ordinamento il principio volto ad attribuire la responsabilità
penale anche in capo alle persone giuridiche. Si può ora quindi affermare –
diversamente da quanto accadeva in passato - che “societas delinquere potest”.
L’innovazione di tale disposizione è
innegabile: prima dell’entrata in vigore della L. 300/2000, il soggetto attivo di un
reato poteva essere solo una persona fisica, in quanto un vero e proprio sbarramento
all’estensione della responsabilità in capo ad enti pur dotati di personalità
giuridica, era rappresentato dall'insuperabile principio costituzionale di cui
all’art. 27 Cost. in forza del quale “La responsabilità penale è personale”.
L’ente giuridico è certamente privo di
comportamenti volitivi colpevoli, tali per cui una sua responsabilità penale avrebbe
dovuto pertanto estendersi a fatti incolpevoli, da qui la necessità manifestatasi sino
all'entrata in vigore della L. 300/2000, di individuare comunque dei soggetti fisici –
e pertanto capaci di atteggiamenti volitivi - all’interno dell’ente ai quali
attribuire la responsabilità per i fatti imputabili alla persona giuridica.
L’assenza di una responsabilità penale
direttamente imputabile alle persone giuridiche trova conferma nell’art. 197 c.p. il
quale prevede a carico degli enti e in relazione ai reati commessi dai soggetti che ne
abbiano la rappresentanza, solo un’obbligazione (di garanzia) volta al pagamento, in
caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all’ammontare della multa o
dell’ammenda inflitta. Tale disposizione è applicabile poi solo nel caso che il reato
sia commesso nell’interesse della persona giuridica.
Tuttavia l’insufficienza di questa disciplina è
sempre risultata evidente e la necessità di aggirare lo sbarramento di cui
all’art. 27 della Costituzione è stata avvertita anche dalla dottrina, la quale in
forza della teoria organicistica – che concepisce una immedesimazione tra ente ed
organo rappresentante, negando quindi una dualità degli stessi – riteneva di poter
imputare il reato direttamente alla persona giuridica, superando l’ostacolo dettato
dalla necessità di individuare una persona fisica a cui attribuire tale responsabilità.
In realtà tutte le dottrine meramente dottrinali
non hanno mai trovato riscontro nella pratica dove si è continuato ad osservare il
principio societas delinquere non potest.
Quanto sopra pur avvertendosi l’esigenza di
seguire l’esempio dei Paesi di common law i quali ammettono la responsabilità penale
in capo alla società che delinqua, attraverso la figura del corporate crime.
La vera svolta innovativa di cui alla L.300/2000
è contenuta nell’art. 11 il quale prevede una delega al Governo per la disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con esclusione dello
Stato e degli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri, nonchè delle società
e degli enti privi di personalità giuridica.
Il Governo è tenuto entro otto mesi
dall’avvenuta delega alla emanazione di un decreto legislativo che soggiaccia
all’osservazione dei seguenti principi:
a) prevedere la responsabilita'
in relazione alla commissione, dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,
317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis,
640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con
esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso con
abuso della qualita' di operatore del sistema, del codice penale;
b) prevedere la responsabilita'
in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela
dell'incolumita' pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale;
c) prevedere la responsabilita'
in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590
del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
d) prevedere la responsabilita'
in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del
territorio, che siano punibili con pena detentiva non
inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena
pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n, 203, dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
e) prevedere la responsabilità in relazione
ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi
svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione
ovvero da chi esercita, anche di fatto i poteri di gestione e di
controllo ovvero ancora da chi e' sottoposto alla direzione o
alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del
reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;
prevedere l'esclusione della responsabilita' nei casi in cui l'autore abbia commesso il
reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
f) prevedere sanzioni
amministrative-effettive, proporzionate e dissuasive ;
g) prevedere una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore a Lire cinquanta milioni e non superiore a lire
tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione
in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare
dei proventi del reato e delle condizioni economiche e
patrimoniali dell'ente, prevedendo altresi' che, nei casi di
particolare tenuita' del fatto, la sanzione da applicare non sia
inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere
inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;
h) prevedere che gli enti
rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del
patrimonio sociale;
i) prevedere la confisca del profitto
o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;
1) prevedere, nei casi di particolare gravita',
l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni
pecuniarie:
1) chiusura anche
temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;
2) sospensione o revoca delle
autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito:
3) interdizione anche temporanea
dall'esercizio dell'attivita' ed eventuale nomina di altro
soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la
prosecuzione dell'attivita' e' necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;
4) divieto anche
temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
5) esclusione temporanea da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli gia' concessi;
6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni
e servizi;
7) pubblicazione della sentenza;
m) prevedere che le sanzioni
amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si applicano soltanto
nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui
alle lettere a), b), c) e d) commessi successivamente alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo prevista dal presente articolo;
n) prevedere che la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) e' diminuita da
un terzo alla meta' ed escludere l'applicabilita' di
una o piu' delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione di
comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto
all'offesa realizzata;
o) prevedere che le sanzioni di cui alla
lettera 2) sono applicabili anche in sede cautelare, con
adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;
p) prevedere, nel caso di
violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di
cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della
violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di
cui alle lettere g) e i) e, nei casi piu' gravi, l'applicazione di una
o piu' delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle
gia' irrogate, nei confronti dell'ente
nell'interesse o a vantaggio del quale e'
stata commessa la violazione; prevedere altresi' che
le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano
anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l)
sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o);
q) prevedere, che le sanzioni amministrative a
carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del
reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilita' si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura
penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa
degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
r) prevedere che le sanzioni
amministrative di cui alle lettere g), i) e 1) si prescrivono
decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle
lettere a), b), c) e d) e che l'interruzione della prescrizione e' regolata dalle
norme del codice civile;
s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe
nazionale delle sanzioni amministrative irrogate;
t) prevedere, salvo che gli
stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche
indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di
controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del
socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma nei
confronti dei quali sia accertata la responsabilita' amministrativa con
riferimento a quanto previsto nelle lettere da a)
a q), di recedere dalla societa' o
dall'associazione o dall'ente, con
particolari modalita' di liquidazione della quota
posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle
lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto puo'
essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in
base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289,
secondo comma, e 2437 dei codice civile; prevedere altresi' che la liquidazione
della quota possa aver luogo anche con onere a
carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il
recedente ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera 1), numero 3),
debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i
soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono
essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attivita' necessarie
per la liquidazione della quota, compresa la capacita' di stare in
giudizio, agli oneri per la
finanza pubblica derivanti dall'attuazione della
presente lettera si provvede mediante gli ordinari
stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato
di previsione dei Ministero della giustizia;
u) prevedere che l'azione
sociale di responsabilita' nei confronti degli amministratori delle
persone giuridiche e delle societa', di cui sia stata accertata
la responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto
previsto nelle lettere da a) a q), sia
deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del
capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire
cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri
casi. disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di
transazione dell'azione sociale di responsabilita':
v) prevedere che il riconoscimento del danno a
seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio
o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di
cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la
responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle
lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione
della sussistenza di nesso di causalita' diretto tra
il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilita' del
soggetto ed il danno subito prevedere che la disposizione non operi nel caso in
cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto alla direzione o
alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di
amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto,
poteri di gestione e di controllo, quando la commissione
del reato e' stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;
z) prevedere che le disposizioni di cui alla
lettera v),si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione
di risarcimento del danno e' proposta contro l'azionista, il
socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato
consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto,
funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente
alla commissione del fatto che ha determinato
l'accertamento della responsabilita' dell'ente.
In conclusione le direttive contenute nella delega
al Governo determinano una svolta nel campo della responsabilità penale e del carattere
personale della stessa, attribuendola per la prima volta alle persone giuridiche (con
particolare riferimento ai reati indicati nelle prime lettere dell’art. 11) con
conseguente applicazione di pene pecuniarie immediatamente irrogate agli enti giuridici
- e non più dunque con quella funzione di garanzia prevista ex art. 197 c.p. - e di
ulteriori sanzioni espressamente individuate nelle ipotesi di maggiore gravità.
Consiglio
dei Ministri: via libera alla disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche. 11 aprile 2001
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