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Per una ampia rassegna
di giurisprudenza sull'anatocismo bancario:
Rassegna di giurisprudenza in materia di anatocismo bancario -
anni 1980-2007
L'ANATOCISMO
BANCARIO - LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI DEBITORI:
Con la
capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori - c.d.
anatocismo bancario -, l’interesse
diventa composto in quanto periodicamente diventa parte
integrante della somma capitale ed oggetto di ulteriori interessi, i
quali vengono pertanto conteggiati sul capitale così accresciuto.
L’interesse
maturato in un dato periodo (in genere ogni trimestre) non viene
ritirato dal creditore, ma viene portato in aumento del capitale
(cioè viene capitalizzato), con la conseguenza che nel trimestre
successivo il nuovo interesse maturerà non solo sul capitale
iniziale, ma anche sull’interesse - capitalizzato - del periodo
precedente.
Da qui la
estrema difficoltà di individuare l’ammontare originario del
capitale dovuto alla banca, la quale ha provveduto in passato alla
chiusura dei rapporti di conto corrente al termine di ogni
trimestre, addebitando al cliente oltre gli interessi debitori
oggetto della capitalizzazione, anche le spese e le commissioni di
massimo scoperto.
Quest’ultimo
addebito rappresenta un compenso aggiuntivo applicato dalla banca
trimestralmente e conteggiato sul massimo saldo debitore come
risultante dal c.d. conto scalare, che include la sequenza dei saldi
ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con
eguale valuta.
Alla luce di
quanto sopra esposto consegue pertanto la assoluta difficoltà -
specie nei rapporti di lunga durata - di stabilire l’ammontare del
capitale originario, con la necessaria decurtazione degli interessi
anatocistici, ritenuti illegittimi prima dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (con sentenze nn. 2374/99, 3096/99 e 12507/99) e poi
da quella della Corte Costituzionale con sentenza n. 425/00.
E’ necessario
osservare che sulla scia delle pronunce della Corte di Cassazione
(sentenze nn. 2374/99, 3096/99 e 12507/99) il d. lgs. 342/99 aveva
cercato di eliminare la capitalizzazione trimestrale degli interessi
disponendo all’art. 25 la necessità di assicurare nei confronti
della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi
sia debitori che creditori.
Con la
sentenza n. 425/00 la Corte Costituzionale ha definitivamente
sancito l’illegittimità dell’art. 25 comma 3 del d. lgs. 432/99
nella parte in cui stabiliva la validità ed efficacia delle clausole
relative alla capitalizzazione degli interessi passivi contenute nei
contratti anteriori al d. lgs. 432/99 (pro praeterito) e fino
all’entrata in vigore della delibera del CICR (avvenuta in data
22/04/00), che ha stabilito le modalità ed i criteri per la
produzione di interessi su interessi.
L’articolo
sottoposto al vaglio della Consulta disponeva pertanto anche per i
rapporti pregressi.
Orbene proprio
tale efficacia retroattiva attribuita all’art. 25 comma 3 d. lgs.
432/99 ha indotto la Corte Costituzionale a ritenere la violazione
dell’art. 76 della Costituzione ad opera dell’art. 25 comma 3, dal
momento che quest’ultimo eccedeva i limiti stabiliti dalla legge
delega.
La Consulta ha
infatti ritenuto che “per quanto ampiamente possano interpretarsi le
finalità di integrazione e correzione perseguite dal legislatore
delegante, nonché i principi e i criteri direttivi posti a base del
testo Unico Bancario, è certamente da escludersi che la suddetta
delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente
validante”.
Da tale
pronuncia del giudice delle leggi - e delle precedenti sentenze
della Suprema Corte di Cassazione - consegue l’illegittimità delle
pretesa in forza delle consuete risultanze contabili, nonché la
necessità di provvedere ad un ricalcolo al fine di accertare e
quantificare l’esatta risultanza contabile dei rapporti di conto
corrente intrattenuti e di verificare solo così l’esatto – ed allora
incontestabile - ammontare della somma risultante a debito o a
credito.
L'INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI INTERESSE :
In forza
dell’art. 4 comma 3 L. 154/92 e dell’art. 117 comma 6 d. lgs. 385/93
il tasso di interesse convenzionale deve essere rigorosamente
determinato.
Ai fini
dell’assolvimento di tale obbligo, è ammesso un riferimento “per
relationem” al criterio di determinazione dei tassi applicati che
può considerarsi soddisfatto soltanto ove esistano vincolanti
discipline sul saggio, fissate su scala nazionale con accordi di
cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di
tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro
centralizzato e vincolante (Cass. Civ. 23/06/1998 n. 6247).
Pertanto tale
requisito non viene soddisfatto laddove l’Istituto di credito faccia
riferimento unicamente a rilevazioni effettuate e diffuse dall’ABI -
come nel caso del Prime Rate ABI - e dalla Banca d’Italia, volte a
recepire i tassi mediamente applicati dalle banche in virtù di
un’autodisciplina liberamente adottata.
Infatti il
c.d. Prime Rate ABI - inteso quale tasso minimo applicato ai
finanziamenti concessi alla migliore clientela - viene elaborato
mensilmente dall’Associazione Bancaria Italiana ed è calcolato sulla
media dei tassi minimi applicati da un determinato numero di banche
operanti in campo nazionale.
Prime rate che
non può quindi, secondo la recente giurisprudenza, ritenersi tasso
di interesse determinato.
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