Il punto della situazione sulla capitalizzazione trimestrale - anatocismo bancario - e sul prime rate Abi

Di Maurizio Tidona, Avvocato

11 giugno 2001

 

Per una ampia rassegna di giurisprudenza sull'anatocismo bancario: Rassegna di giurisprudenza in materia di anatocismo bancario - anni 1980-2007

 

 

L'ANATOCISMO BANCARIO - LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI DEBITORI:

 

Con la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori - c.d. anatocismo bancario -, l’interesse diventa composto in quanto periodicamente diventa parte integrante della somma capitale ed oggetto di ulteriori interessi, i quali vengono pertanto conteggiati sul capitale così accresciuto.

 

L’interesse maturato in un dato periodo (in genere ogni trimestre) non viene ritirato dal creditore, ma viene portato in aumento del capitale (cioè viene capitalizzato), con la conseguenza che nel trimestre successivo il nuovo interesse maturerà non solo sul capitale iniziale, ma anche sull’interesse - capitalizzato - del periodo precedente.

 

Da qui la estrema difficoltà di individuare l’ammontare originario del capitale dovuto alla banca, la quale ha provveduto in passato alla chiusura dei rapporti di conto corrente al termine di ogni trimestre, addebitando al cliente oltre gli interessi debitori oggetto della capitalizzazione, anche le spese e le commissioni di massimo scoperto.

 

Quest’ultimo addebito rappresenta un compenso aggiuntivo applicato dalla banca trimestralmente e conteggiato sul massimo saldo debitore come risultante dal c.d. conto scalare, che include la sequenza dei saldi ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta.

 

Alla luce di quanto sopra esposto consegue pertanto la assoluta difficoltà - specie nei rapporti di lunga durata - di stabilire l’ammontare del capitale originario, con la necessaria decurtazione degli interessi anatocistici, ritenuti illegittimi prima dalla giurisprudenza della Suprema Corte (con sentenze nn. 2374/99, 3096/99 e 12507/99) e poi da quella della Corte Costituzionale con sentenza n. 425/00.

 

E’ necessario osservare che sulla scia delle pronunce della Corte di Cassazione (sentenze nn. 2374/99, 3096/99 e 12507/99) il d. lgs. 342/99 aveva cercato di eliminare la capitalizzazione trimestrale degli interessi disponendo all’art. 25 la necessità di assicurare nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.

 

Con la sentenza n. 425/00 la Corte Costituzionale ha definitivamente sancito l’illegittimità dell’art. 25 comma 3 del d. lgs. 432/99 nella parte in cui stabiliva la validità ed efficacia delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi passivi contenute nei contratti anteriori al d. lgs. 432/99 (pro praeterito) e fino all’entrata in vigore della delibera del CICR (avvenuta in data 22/04/00), che ha stabilito le modalità ed i criteri per la produzione di interessi su interessi.

 

L’articolo sottoposto al vaglio della Consulta disponeva pertanto anche per i rapporti pregressi.

 

Orbene proprio tale efficacia retroattiva attribuita all’art. 25 comma 3 d. lgs. 432/99 ha indotto la Corte Costituzionale a ritenere la violazione dell’art. 76 della Costituzione ad opera dell’art. 25 comma 3, dal momento che quest’ultimo eccedeva i limiti stabiliti dalla legge delega.

 

La Consulta ha infatti ritenuto che “per quanto ampiamente possano interpretarsi le finalità di integrazione e correzione perseguite dal legislatore delegante, nonché i principi e i criteri direttivi posti a base del testo Unico Bancario, è certamente da escludersi che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante”.

 

Da tale pronuncia del giudice delle leggi - e delle precedenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione - consegue l’illegittimità delle pretesa in forza delle consuete risultanze contabili, nonché la necessità di provvedere ad un ricalcolo al fine di accertare e quantificare l’esatta risultanza contabile dei rapporti di conto corrente intrattenuti e di verificare solo così l’esatto – ed allora incontestabile - ammontare della somma risultante a debito o a credito.

 

L'INDETERMINATEZZA DEL TASSO DI INTERESSE :

 

In forza dell’art. 4 comma 3 L. 154/92 e dell’art. 117 comma 6 d. lgs. 385/93 il tasso di interesse convenzionale deve essere rigorosamente determinato.

 

Ai fini dell’assolvimento di tale obbligo, è ammesso un riferimento “per relationem” al criterio di determinazione dei tassi applicati che può considerarsi soddisfatto soltanto ove esistano vincolanti discipline sul saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante (Cass. Civ. 23/06/1998 n. 6247). 

 

Pertanto tale requisito non viene soddisfatto laddove l’Istituto di credito faccia riferimento unicamente a rilevazioni effettuate e diffuse dall’ABI - come nel caso del Prime Rate ABI - e dalla Banca d’Italia, volte a recepire i tassi mediamente applicati dalle banche in virtù di un’autodisciplina liberamente adottata.

 

Infatti il c.d. Prime Rate ABI - inteso quale tasso minimo applicato ai finanziamenti concessi alla migliore clientela - viene elaborato mensilmente dall’Associazione Bancaria Italiana ed è calcolato sulla media dei tassi minimi applicati da un determinato numero di banche operanti in campo nazionale. 

 

Prime rate che non può quindi, secondo la recente giurisprudenza, ritenersi tasso di interesse determinato.

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