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L'assegno bancario dato in pagamento, allorché sia sottratto durante la trasmissione dalla banca mandataria alla banca traente e pagato ad un terzo. La permanenza dell'obbligazione di pagamento al creditore

Di Maurizio Tidona, Avvocato

10 giugno 2002

 

L'accettazione del creditore di una somma di danaro di un assegno bancario di corrispondente importo rilasciatogli dal debitore non estingue l'obbligazione, se il titolo di credito non va a buon fine, pur se per una ragione diversa dalla mancanza della provvista sul conto dell'emittente. Pertanto, se dopo il versamento per l'incasso alla banca con la quale detto creditore ha un'apertura di conto corrente, durante l'inoltro dalla banca mandataria per l'incasso alla banca trattaria, il titolo è sottratto e poi pagato ad un terzo, sì che non è più accreditato sul conto del creditore, l'obbligazione nei suoi confronti non è estinta.

 

Così Cass. Sez. II, sent. n. 15396 dell'1-12-2000, Soc. I Tigli c. Vimercati (rv 542381).

 

Nel caso sottoposto alla Suprema Corte il titolo di credito, consegnato in pagamento di una compravendita immobiliare, era stato sottratto durante l'inoltro dalla prima alla seconda banca e successivamente pagato a terzi, per cui l'importo non era stato più accreditato.

 

L'art. 1197, primo comma, cod. civ consente al debitore di liberarsi dall'obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella pattuita, in tal senso intendendosi anche la consegna di un assegno bancario in luogo ed al fine del pagamento di un debito pecuniario.

 

L'ordine di pagamento contenuto nell'assegno bancario e rivolto dal traente alla banca trattaria non equivale difatti a pagamento effettivo, ma a semplice promessa del pagamento che la banca trattaria dovrà effettuare secondo lo schema della delegazione di pagamento. Salvo espresso patto contrario, quindi, il rilascio dell'assegno dal debitore al creditore non può essere mai considerato "pro soluto", ma "pro solvendo", subordinato, cioè, all'effettivo incasso della somma portata dal titolo e, per tale motivo, la consegna di un assegno deve ritenersi effettuata salvo buon fine o salvo incasso, e cioè senza pregiudizio delle ragioni creditorie derivanti dalle vicende subite comunque dal titolo.

 

L’art. 1197, primo comma, cod. civ., consente quindi al debitore di liberarsi dall’obbligazione con la consegna di una promessa di pagamento ma a tal fine richiede che il creditore vi consenta, precisando che, in questo caso, l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.

 

Il consenso del creditore è desumibile dal suo comportamento, "per facta concludentia", e quindi anche dall'avere accettato un mezzo ed un luogo di pagamento diversi da quelli dovuti per legge in base al combinato disposto degli artt. 1277 e 1289 cod. civ.

 

L'accettazione dell'assegno quale mezzo di pagamento non equivale però a rinunzia del creditore all’esecuzione della diversa prestazione, e cioè al raggiungimento della utilità che si era ripromesso, nel caso di specie all’accreditamento della somma portata dal titolo.

 

L’art. 58 della legge sull'assegno bancario stabilisce a tal fine che "se dal rapporto che diede causa all'emissione o alla trasmissione dell'assegno derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione".

 

La Cassazione anche con le precedenti sentenze nn. 8712/98, 3427/98, 12129/92, 7490/91, 2438/84, 4205/80 aveva negato la diversa soluzione che il creditore, accettando l'assegno e ponendolo all'incasso, avesse così consentito alla sostituzione della prestazione originaria (consistente nel pagamento in contanti del prezzo) con quella, diversa, di pagamento mediante assegno bancario e che, per effetto di tale consenso, avesse implicitamente accettato il rischio connesso alla circolazione del titolo cosicché il pagamento effettuato dalla banca trattaria al terzo potesse liberare il debitore, essendo altresì risultato l'assegno "coperto" da regolare provvista.

 

Con la sentenza n. 15396 dell’1-12-2000 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato tale impostazione e così ha ribadito che la consegna in pagamento di un assegno bancario non estingue l'obbligazione e non libera il debitore se non vi sia anche la effettiva riscossione della somma portata dal titolo da parte del creditore, senza avere a tal fine alcun rilievo l’esistenza della stessa provvista.

 

Pertanto, se dopo il versamento per l'incasso alla banca con la quale il creditore ha un'apertura di conto corrente e durante l'inoltro dalla banca mandataria per l'incasso alla banca trattaria, il titolo sia sottratto o smarrito e poi pagato ad un terzo, sì che non sia accreditato sul conto del creditore, l'obbligazione nei suoi confronti non può dirsi estinta.

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