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Omesse
le note e i riferimenti bibliografici, queste pagine costituiscono
la prima parte dell'intervento di apertura di un incontro di studi in materia di <diritto del mercato mobiliare> svoltosi a dicembre
del 2001,e per quanto occorra integrate saranno comprese in un
volume di prossima pubblicazione presso l'editore Giuffrè.
1. Gli
oggetti dell'investimento. < Prodotti > finanziari , <strumenti >
finanziari , < valori mobiliari>.
1. 1. Le
definizioni della direttiva comunitaria e gli svolgimenti degli anni
Novanta. . Il decreto legislativo 415 e le normative del Tuf.
L’universo dei
documenti che incorporano diritti è in fase di continua
espansione. Si tratta di documenti che talvolta incorporano diritti
di proprietà o comunque diritti < reali >, altra volta
invece diritti di credito di varia natura e vario oggetto, sempre
più spesso alla materialità delle scritture su carta sostituendosi
una dematerializzata segnalazione di certificazioni nella
memoria telematica di un computer. La progressiva estensione
di campo dei documenti di tal genere caratterizza in modo
particolare l'economia finanziaria , dove è poi incessante la
innovazione che configura sempre nuove fattispecie di <diritti > (le
<attività > finanziarie) e di correlate posizioni di altrui obbligo
(le <passività > finanziarie ) delineandosi perciò un complesso
sistema di speciali normative di settore. Normative che meritano
una particolare attenzione sia per la crescente varietà delle
opportunità offerte al mondo degli investitori sia per la
grandezza dei flussi di ricchezza che diventano mercato finanziario.
E già si era rilevato che l'economia di questo inizio
secolo è in quantità ormai assolutamente prevalenti financial
economy.
Con tutte le
diversificazioni di ordine normativo e di regimi operativi che si
dovranno considerare diritti e correlate posizioni di
obbligo assegnano il loro contenuto a ciò che nel linguaggio del
legislatore costituisce prodotto finanziario o come speciale
categoria di prodotto uno strumento finanziario o
ancora nel senso che si preciserà un valore mobiliare. E occorre avvertire fino da ora che queste formule definitorie sono
molto lontane da una ordinata sistemazione di insieme portando con
sè gravi incertezze di carattere interpretativo. Il discorso da fare
è comunque molto complesso già per la compresenza di norme e nozioni
scarsamente (e in più di un caso per nulla ) organizzate secondo il
metodo della chiarezza che sarebbe invece così necessaria in tal
genere di materie. Assolutamente emblematico in questo senso è quanto si deve osservare a proposito del valore mobiliare.
In passato la
nozione di valore mobiliare costituiva punto di principale riferimento dell'intera disciplina di settore. A fronte di norme di
imperfetta formulazione era molto discusso che cosa fosse < valore
mobiliare >. Ma certo è che così si qualificava il gran
numero dei documenti e degli interessi patrimoniali caratterizzati
dall'essere attività < finanziarie >. E sia le disposizioni della
legislazione bancaria che disposizioni di numerose leggi della
materia finanziaria non bancaria ( in modo particolare l’art. 18 della legge 216 del marzo 1974 ) al < valore mobiliare > espressamente riferivano le loro discipline, con un impiego
normativo della nozione che andava dalla emissione dei titoli
denominati appunto < valori mobiliari > al regime delle
sollecitazioni all'investimento del pubblico risparmio , allo stesso
modo quella nozione riguardando l'ordinamento dell'intera serie
delle attività di intermediazione < mobiliare > e molto altro
ancora.
Si consideri
poi che la direttiva comunitaria 22 del 10 maggio 1993 espressamente si riferisce al valore mobiliare con una definizione
di grande rilievo e di preciso contenuto prescrittivo La direttiva comunitaria in tal modo definisce infatti sia < le azioni > e
altri valori < assimilabili ad azioni > che le < obbligazioni >
e altri titoli di credito < negoziabili sul mercato dei
capitali >. E negli stessi termini la direttiva comunitaria
definisce < qualsiasi altro valore normalmente negoziato> che <
permetta di acquisire > valori mobiliari < mediante sottoscrizione
o scambio> o che< comporti un pagamento in contanti
>. Significativamente innovando in un suo punto essenziale l'ordinamento del settore , con le norme del decreto legislativo
415 del 23 luglio 1996 che recepisce la direttiva comunitaria il
legislatore nazionale alla nozione di valore mobiliare doveva invece
preferire la nozione di strumento finanziario.
E se è vero
che continuavano tuttavia pur sempre ad operare anche prescrizioni
riferite al <valore mobiliare> in stretta successione di tempi le
disposizioni del Tuf dovevano a loro volta confermare la
centralità della nozione di strumento finanziario integrata
all’interno di un sistema legislativo che contestualmente assegna
carattere normativo anche alla nozione di prodotto finanziario. Ma
questo non significa espulsione del valore mobiliare dal
numero delle formule definitorie che conservano una loro valenza di
giuridico rilievo. Quando infatti si legge l’art. 129 del Testo
unico delle leggi bancarie si apprende che uno speciale regime
normativo e speciali funzioni di vigilanza della Banca d’ Italia
operano in materia di emissione di un consistente numero di
attività finanziarie. E come si preciserà più avanti il terzo comma
dell’art. 129 del Tub avverte che si tratta di un regime e di
funzioni di vigilanza riguardanti <valori mobiliari > da
attivarsi al fine di assicurare la stabilità e la efficienza del
mercato dei < valori mobiliari >.
Dalle norme di
garanzia ( della <stabilità > e della < efficienza > dei mercati )
che disciplinano le iniziative di emissione di attività finanziarie
perciò la nozione di valore mobiliare riceve ancora una volta
precisi caratteri di rilevanza. Ma vi è di più perché là dove si
riferisce al principio di mutuo riconoscimento ( che
ad imprese comunitarie consente la prestazione di servizi di
investimento anche nel nostro paese ) a sua volta la lettera s) del
primo comma dell’art. 1 del Tuf opera per rinvio alla serie
dei servizi enumerati dalla direttiva comunitaria , che come si
ricorderà impiega la nozione di valore mobiliare a proposito
di partecipazioni azionarie , titoli <assimilabili > ad azioni e
altri ancora. Anche in questo senso la nozione di valore mobiliare
continua quindi ad appartenere al numero di quante hanno un loro preciso contenuto di diritto positivo. Ne risulta confermato che
guardando al quadro di insieme delle attività finanziarie. per
indicazione comunitaria si devono comunque qualificare come valori
mobiliari per l’appunto azioni e titoli < assimilabili > ad azioni, <obbligazioni > e < altri titoli di credito > pur sempre
<negoziabili sul mercato dei capitali > così come <altre >
attività finanziarie sul mercato <normalmente negoziate >.
1. 2. Strumenti finanziari.
L'enumerazione dell'art. 1 del Tuf e le possibili varianti di
sistema. Gli strumenti finanziari
derivati.
Se è
indiscutibile che la nozione di valore mobiliare ha ancora
carattere di nozione giuridicamente rilevante ,non appena si passa
dal quadro di insieme (e dal regime delle operazioni di emissione
delle attività finanziarie ) ad una ulteriore ricognizione di campo
( e al regime normativo di altre operazioni ) , al centro della
attenzione tuttavia si trovano necessariamente le nozioni di
strumento finanziario e prodotto finanziario che occorre
adesso mettere in chiaro, per quanto consentono prescrizioni
talvolta pericolosamente incerte già nella indicazione del loro
oggetto e comunque lontane da una sufficiente organizzazione di
insieme. Si devono considerare complessi congegni di regole
variamente assoggettate a diversificazioni in ragione delle
particolarità di singole fattispecie. E talvolta ha prevalso il
metodo della normazione per frammenti ma le disposizioni del Tuf costituiscono pur sempre normativa secondo logica di sistema ,
dovendosi rilevare la posizione dominante e la maggior forza
normativa che con ogni evidenza competono alla nozione di
strumento finanziario.
Nozione che
opera con tutta la estensione di campo stabilita dal secondo comma
dell’art. 1 del Tuf. La norma avverte che < per strumenti finanziari si intendono > non soltanto (i) le <azioni > e più in
generale i < titoli rappresentativi> di un < capitale di
rischio > ma anche altri e numerosi titoli di importante rilievo. E
la qualificazione normativa molto conta perché ad essa consegue
tutta una serie di particolarità di regime. Va perciò tenuto ben
presente che per la disciplina del Tuf e per le sue
prescrizioni sono poi strumenti finanziari (ii) le
quote di fondi comuni di investimento, (iii) le <obbligazioni > e
i < titoli di Stato > così come gli <altri titoli di debito
negoziabili sul mercato dei capitali > e quelli < normalmente
negoziati sul mercato monetario> ,essendo allo stesso modo <
strumento finanziario > (iiii) ogni e qualsiasi <titolo > suscettibile di negoziazioni di mercato che < permetta di acquisire
> strumenti finanziari < e i relativi indici >.
La nozione di
strumento finanziario si segnala quindi per la grande varietà dei
suoi possibili oggetti Ma è nozione che tuttavia ha pur sempre
caratteri distintivi di immediata percezione. Dalla enumerazione
della norma del Tuf emerge infatti con chiarezza che diversi
per il loro contenuto tutti i valori che ne sono indicati
condividono un medesimo requisito di negoziabilità,intesa
come tale la loro attitudine ad essere materia di transazioni sul
mercato finanziario ( si tratti del < mercato dei capitali> o del
mercato monetario e si tratti oppur no di un mercato qualificato da
particolari regolamentazioni). Va poi considerato che mentre la
nozione di < valore mobiliare>( come risultava dalle norme della
legge 216 del marzo 1974 ) era di genere per così dire aperto
( essendo indeterminato l'ambito delle <attività> finanziarie da
assoggettare allo speciale regime dall'art. 18 della legge ), la
normativa del Tuf configura invece un sistema per così dire
tendenzialmente chiuso essendo espressamente indicato quali
categorie di valori costituiscono <strumento finanziario>
A veder bene il sistema tuttavia è soltanto tendenzialmente
chiuso. Con
regolamento <adottato >una volta <sentite la Banca d'Italia e la
Consob> , il Ministro del Tesoro < può > infatti < individuare > nuove categorie di strumenti finanziari ,quando ciò si renda
necessario < al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati> e
<delle norme (…)stabilite dalle autorità comunitarie >. Nuove
categorie di strumenti finanziari possono poi essere configurate da
interventi legislativi di integrazione del sistema. . E in questo
senso sono del maggior rilievo le norme della legge 130 del 30
aprile 1999 dove si disciplina la cartolarizzazione (o
come spesso si dice la securitization ) di <crediti
pecuniari > che costituiscano massa ceduta < in blocco> ad una impresa di intermediazione mobiliare per la configurazione e
successiva allocazione sul mercato di < strumenti finanziari> Si
tratta di titoli di genere obbligazionario perché chi li acquista <finanzia> l'impresa <cessionaria> e periodicamente riceverà nel
suo portafoglio interessi così come a suo tempo rimborsi del
capitale.
Naturalmente
corresponsione di interessi e restituzione del capitale
presuppongono la riscossione dei crediti che l'impresa cessionaria
ha ricevuto dalle imprese creditore <cedente>. Operà perciò uno
speciale regime di garanzie e più avanti si provvederà alle
necessarie precisazioni. Ma per adesso sarà sufficiente osservare
che di regola si tratterà di cessioni <pro soluto > non essendo
tuttavia esclusa la fattispecie della cessione < pro solvendo >. In
ogni caso una impresa che agisce da special purpose vehicle finanzia l'acquisto di crediti mediante la emissione dei <titoli>
obbligazionari volta volta offerti a investitori istituzionali o
all'investitore <risparmiatore >. La emissione dei titoli e
l'offerta di mercato sono vigilate da Banca d'Italia e da Consob
secondo l'ordinario ripartizione delle loro competenze. Presso la
società <veicolo> la massa finanziaria in oggetto configura
patrimonio giuridicamente <separato> a garanzia di protezione dei
diritti dei portatori dei titoli. Il rapporto che intercorre tra
impresa <veicolo > e portatori dei titoli nel senso già precisato è
rapporto contrattuale che ad essi conferisce diritti di
credito. E per chi li acquista il risultato atteso dagli strumenti
finanziari che li incorporano è per l'appunto il rendimento
economico degli interessi che si percepiscono in attesa dei previsti
rimborsi di capitale.
Sono poi
strumenti finanziari derivati i contratti e le <combinazioni
di contratti o di titoli > che si enumerano nelle lettere da f
) a j ) del secondo comma dell'art. 1 del Tuf.
Ma si tratti di contratti del genere futures ,di contratti
invece swaps ,di contratti < a termine > collegati ad altri
strumenti finanziari ,di contratti di <opzione > o infine di <
combinazioni di contratti o di titoli >, il comparto degli
strumenti finanziari derivati è materia per specialisti che
in queste pagine sarà considerata soltanto a grandi linee. E
tuttavia è materia che già adesso sembra utile richiamare perché
sia chiaro fino da ora quanto è multiforme e complesso il mondo
delle attività finanziarie unificato dalla nozione e dai contenuti
normativi delle disposizioni del Tuf. Attività finanziarie
che nel caso dello strumento finanziario derivato si
configurano mediante un contratto ad esecuzione differita , che
deriva il suo valore dal prezzo di altro strumento
finanziario comunemente designato come attività finanziaria
sottostante. Sarà il suo prezzo a decidere il risultato
economico dell'operazione.
Attività
finanziaria sottostante sarà infatti una azione o un indice
azionario o un titolo di stato o altra attività finanziaria di volta
in volta assunta come riferimento. negoziale. Se il contratto è
future il rapporto obbligatorio che ne consegue vincola una
parte a vendere e l’altra ad acquistare l’attività sottostante ad
un certo prezzo e ad una certa scadenza. Se il contratto è option
versando un certo prezzo denominato <premio > si acquista la
facoltà di acquistare (se la opzione è call ) o di vendere
(se la opzione è put ) la attività sottostante ,ancora una
volta alla scadenza(o entro una certa scadenza ) e al prezzo che il
contratto stabilisce. Più che proseguire la serie delle
esemplificazioni sarà tuttavia il caso di rilevare come ciò che
comunque caratterizza il contratto relativo a derivative
products è l’essere contratto di genere fortemente speculativo
ad alto rischio. E contratto standard concluso
nell’osservanza di una speciale disciplina di deposito di somme a
garanzia dell’adempimento. Si tratti di future o di
option sarà contratto che per ogni investitore ha come
controparte ( non altro investitore ma ) una Clearing House,
una Cassa di compensazione e garanzia che con ognuno apre e chiude
appunto contratti di tal genere. . Contratti che di
regola non comportano materiale consegna di titoli ma
corresponsioni della differenza di valore tra il prezzo corrente
della attività sottostante e il prezzo contrattualmente prestabilito. Ma
di tutto questo si dirà ancora più avanti.
1. 3. La
qualificazione giuridica di altre forme di investimento. I <
prodotti > finanziari.
Si tratti di
strumenti finanziari che non derivano da altri oppure invece
di strumenti finanziari derivati, lo strumento finanziario
che si acquisisce al portafoglio dell'investitore è voce attiva di
patrimonio che le norme del Tuf comunque ascrivono alla
categoria dei prodotti finanziari come specie di un genere più
ampio. In linea di principio vale infatti la definizione della
lettera u) del primo comma dell’art. 1 del Tuf ,dove si legge
che sono prodotti finanziari sia gli strumenti
finanziari che ogni altra forma di investimento
di natura finanziaria. Perciò gli strumenti finanziari sono (
e appartengono al regime dei ) prodotti finanziari. Ma non ne
esauriscono la serie perché esistono prodotti finanziari che non
sono strumenti finanziari essendo invece altra fattispecie di
investimento ancora tutta da precisare nel suo oggetto. Cosa non
semplice (e talvolta possibile soltanto con largo margine di
incertezze) ma assolutamente necessaria.
La nozione di
prodotto finanziario ha infatti un suo pratico rilievo perché ad
ogni fattispecie che pur senza essere <strumento finanziario>
configuri comunque investimento < di natura finanziaria > , e
perciò sia da considerare <prodotto finanziario > si applicano norme di diritto speciale altrimenti non operanti.
E in questo
senso massimamente rileva la disciplina delle sollecitazioni
all’investimento ,che per espressa prescrizione dell’art. 94 del
Tuf riguarda appunto la generalità dei < prodotti finanziari >
fossero anche diversi dagli <strumenti finanziari > ( non escluso il
caso dei prodotti finanziari <non quotati né diffusi tra il
pubblico > ). Se perciò è davvero importante stabilire quando si
configurano fattispecie di prodotto finanziario tuttavia
inevitabilmente si opera in un contesto normativo molto lontano
dalla necessaria chiarezza. Le disposizioni del Tuf infatti
non offrono alcuna definizione di modo che <prodotto finanziario >
più che nozione di genere aperto è a veder bene formula di
contenuto assolutamente indeterminato. Ne conseguono tutti gli
interrogativi dovuti a problemi di identificazione della fattispecie
che sarà bene aver presenti nella loro oggettiva complessità.
< Prodotti >
finanziari che non comportano particolari problemi di genere
interpretativo sono quelli < emessi da banche > o da imprese assicurative secondo la previsione dell’art. 100 del Tuf.
Ma quando non operano norme che come l’art. 100 del Tuf servono a precisare il regime di singole fattispecie,e quando non
si tratta degli strumenti finanziari via via elencati al secondo
comma dell’art. 1 del Tuf diventa difficile stabilire con
certezza e una volta per tutte che cosa sia investimento di
natura finanziaria. In pagine di prima approssimazione ad una
così tormentata materia sarà comunque sufficiente osservare che
(non ha finalità di e) non è investimento il puro e
semplice impiego di mezzi di pagamento. E che non ha natura
finanziaria l’investimento in beni e valori che si acquistano
per finalità di loro godimento , con con ogni evidenza lontane dal
genere di operazioni e di attività di gestione patrimoniale che si
progettano quando si decide di organizzare un portafoglio
<finanziario>.
Più che
all'oggetto dell 'investimento occorre tuttavia guardare alla
ragione giustificativa (la causa ) dell'operazione economica. E si pensi all'investimento in immobili non essendo escluso che
anche l'offerta di diritti reali posso costituire offerta di un
financial product. . Anche l'acquisto di diritti reali ( e si
pensi al caso delle quote di < multiproprietà > ) finisce infatti
per essere investimento di natura finanziaria se a motivare
l'acquisto è (non il godimento di un bene ma ) l'attesa dei suoi
possibili rendimenti di portafoglio. E se è vero che un
investimento è comunque allocazione di capitale nella aspettativa di
positivi andamenti inevitabilmente correlati a fattori di
incertezza,sarà allora possibile regolarsi nel senso che configura <prodotto finanziario > ogni investimento correlato ad aspettative
di rendimento del genere che si è indicato. E a fattori di
incertezza con le particolari connotazioni di rischio ( appunto
financial risk ) che saranno precisate più avanti.
Quanto poi al
regime del prodotto finanziario si consideri la sua particolare
posizione di portafoglio. Ne è voce attiva ma non mezzo di
movimentazione ,perché il prodotto finanziario non presenta il
carattere di negoziabilità dei valori acquisiti al
portafoglio dell'investitore ,che invece è sempre presente quando
si tratta dei valori indicati dalla norma del Tuf come
strumenti finanziari. E per fare soltanto un esempio,si consideri
l'intera serie dei financial products costituiti da quote
di partecipazione ad un fondo pensione che sono investimento di
genere finanziario ma naturalmente non hanno mercato. Altro non sarà
necessario aggiungere dovendosi semmai segnalare ,e segnalare in
negativo la norma della lettera f del primo comma dell'art.
100 del Tuf che sottrae <prodotti finanziari emessi da banche
> e <prodotti (…) emessi da imprese di assicurazione > alla rigorosa
disciplina della sollecitazione all'investimento normalmente
operante per ogni altro genere di offerta di mercato.
Una volta
stabilito che alla composizione di un portafoglio finanziario
possono concorrere in quantità determinante anche <prodotti > e
perciò investimenti di natura finanziaria di altra specie ,
per il loro particolare rilievo nelle pagine che seguono saranno tuttavia al centro della attenzione le attività di portafoglio
costituite da strumenti finanziari. Ad essi sarà necessario
guardare distinguendo tra <partecipazioni > ad un capitale di
rischio e <titoli > di altro genere. E sarà necessario guardare
distinguendo tra le possibili forme (e varianti di regime ) dell' appello al pubblico risparmio , tra numerose modalità di
organizzazione e di gestione finanziaria degli investimenti così
come tra i mercati di possibile movimentazione di un portafoglio in
<titoli> , dovendosi ancor prima considerare in che misura si
tratterà spesso degli strumenti finanziari che come si era avvertito in punto di diritto occorre pur sempre indicare come
valori mobiliari.
2. La
disciplina di emissione dei valori mobiliari. Regime di
circolazione, gestione <accentrata>, < dematerializzazione > degli
strumenti finanziari.
2. 1.
L'emissione di <valori mobiliari> Mercati efficienti e garanzie
di stabilità. L'art. 129 del Tub e le funzioni di vigilanza
della Banca d'Italia.
Regolano
l'accesso al mercato di taluni generi di strumenti finanziari le
già segnalate normative in materia di emissione degli <
strumenti> che appunto si definiscono come <valori mobiliari>. Normative dell'art. 129 del Tub poi integrate dall'art. 64
del decreto legislativo 415 del luglio 1996. Ne risultano stabilite le funzioni di vigilanza della Banca d'Italia intese ad <assicurare
la stabilità (…) del mercato > e al tempo stesso la sua<efficienza
>. Alla Banca d'Italia perciò si domandano le valutazioni necessarie
per commisurare la grandezza delle emissioni alle grandezze del
risparmio disponibile per investimenti finanziari così da
scongiurare il rischio di pericolosi fattori di squilibrio tra
domanda e offerta di valori mobiliari. E al tempo stesso si domanda
di vigilare in modo tale da consentire l'accesso al mercato
soltanto a< valori mobiliari >che per il loro oggetto e il loro
regime possano essere sicuramente compatibili con le indicate
garanzie di efficiente stabilità del sistema.
Così
congegnate le normative adesso operanti costituiscono rilevante
innovazione della disciplina che si era stabilita nel corso degli
anni Ottanta. Sia pure al <solo fine di assicurare > la necessaria
<stabilità> del <mercato dei valori mobiliari <, l'art. 21 della
legge 281 del giugno 1985 assegnava poteri ( e responsabilità) di
autorizzazione delle emissioni al Ministro del Tesoro , che
operando d'intesa con la Banca d'Italia era chiamato ad una
funzione di controllo sulla costituzione di società per azioni ( e
sugli aumenti di capitale ) di importo superiore ai dieci miliardi.
E ancora con finalità di vigilanza sui <flussi finanziari > a sua
volta l'art. 11 della legge 77 del marzo 1983 aveva disposto (i)
< comunicazione> alla Banca d'Italia delle emissioni di valori
mobiliari <di qualsiasi natura > che fossero < da collocare(…)
mediante offerte al pubblico >, così come (ii) regime di <
comunicazione> delle <offerte in Italia di valori mobiliari esteri>. Si era stabilito che fossero indicate <quantità > e
<caratteristiche > dei <titoli > essendo competenza
della Banca d'Italia la determinazione dell ' <ammontare massimo dell'emissione
o dell'offerta (…) con riferimento alle esigenze di controllo della
quantità e della composizione dei flussi finanziari>. Tutt'altra
cosa la disciplina oggi in vigore.
Ormai esclusa
qualsiasi attribuzione di competenze ad autorità di governo allo
stesso modo è escluso che le competenze assegnate alla Banca
d'Italia possano portare con sé valutazioni di carattere
macroeconomico relative ai flussi finanziari o comunque un indirizzo
di politica economica. In che forme e in quali casi occorre
garantire la compatibilità delle emissioni di valori mobiliari con
le indicate esigenze di stabilità e di efficienza del mercato
risulta stabilito da disposizioni del Tub, a loro
volta precisate nei contenuti da deliberazioni del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio (il Cicr ) e
da <istruzioni > della Banca d'Italia che il primo comma dell'art.
129 espressamente richiama. Regola generale è che quando appartengono
a < tipologie previste dall'ordinamento>, e se presentano <caratteristiche > conformi a quanto disposto da Banca d'Italia e
Cicr sono <liberamente effettuabili > le emissioni di valori
mobiliari (e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri ) che
non superano determinati importi.
Va poi
considerato che le <istruzioni > dell'autorità di vigilanza considerano <valori mobiliari> rilevanti ai sensi dell'art. 129 soltanto
gli strumenti finanziari negoziati o comunque negoziabili in un mercato (essendo perciò esclusi dal controllo di Banca
d'Italia i valori che non presentano carattere di
negoziabilità ). Il quinto comma della norma del Tub in ogni
caso avverte che costituiscono strumenti finanziari in linea di
principio sottratti all'indicato regime di vigilanza (i) i titoli di
stato o garantiti dallo stato, (ii) i titoli azionari sempre che si
tratti di titoli <non rappresentativi della partecipazione a
organismi di investimento collettivo> ,(iii ) le emissioni di quote
o titoli < rappresentativi della partecipazione a organismi di
investimento collettivo nazionali > e (iiii) la <commercializzazione > in Italia di quote o titoli di tal genere emessi da <organismi (…) situati in altri paesi> dell'Unione Europea
e < conformi alle disposizioni dell'Unione >. Per disposizione del
sesto comma dell' art. 129 <in conformità > ad eventuali
deliberazioni del Cicr è infine consentito che Banca
d'Italia <individui > ulteriori <tipologie > di operazioni sottratte
all'obbligo di comunicazione ( o assoggettate ad una procedura di
comunicazione <semplificata >).
Quando invece per la natura dello strumento finanziario e per la grandezza
dell'importo ricorre la fattispecie delle emissioni che non
sono liberamente <effettuabili > troverà applicazione il regime
prefigurato dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 129. Si
rendono necessarie comunicazioni alla Banca d'Italia comprensive
della dovuta informazione relativamente a quantità e
<caratteristiche > dei valori mobiliari. Ma occorre contestualmente
precisare modalità e tempi di svolgimento dell'operazione
finanziaria. Decorsi venti giorni dalle indicate comunicazioni senza
che insorgano problemi è senz'altro possibile procedere. Se Banca d'
Italia domanda informazioni integrative il termine decorrerà invece dal loro ricevimento. Alla autorità di vigilanza comunque competono pur sempre i poteri di divieto dell'operazione o di suo
<differimento > stabiliti ancora dal quarto comma dell'art. 129 e
precisati nel loro contenuto dalle deliberazioni del Cicr.
Un
differimento dell'operazione <fino ad un massimo di tre mesi
> si giustifica in caso di provata incompatibilità dell'emissione
con le <condizioni > (e le <dimensioni > ) del mercato primario o
secondario da considerare secondo principio di garanzia della sua stabilità ( e della sua efficienza allocativa ). E qualora il <
differimento> di per sé non rimuova fattori di incompatibilità
conseguenti alle particolari <caratteristiche > dei <titoli > sarà
necessario un provvedimento di divieto. Si pensi al caso
della progettata emissione di valori mobiliari di genere atipico
che non consentano una loro diffusione tra il pubblico mediante
attività di intermediazione regolate da una adeguata disciplina di
vigilanza prudenziale. O ancora (secondo una espressa previsione
del Cicr ) si pensi ad operazioni congegnate in modo tale e
assoggettate a <condizioni finanziarie > tali da esporre al rischio
di alterazioni del <corretto e ordinato funzionamento del mercato >.
O si pensi ad operazioni finanziarie che mancano della necessaria
trasparenza.
2:2. Il regime
di circolazione e gestione accentrata degli strumenti finanziari. Dalla
movimentazione di carte alle tecnologie dell'informatica.
Se le norme di
regime (dell' emissione e ) dell'accesso al mercato di valori e
strumenti <finanziari > assicurano quanto occorre in punto di
efficiente e corretto operare del sistema secondo principio di
stabilità , le norme che ne dispongono una gestione mediante
scritture contabili provvedono a quanto occorre per consentire una movimentazione dei portafogli finanziari senza movimentazione di
carte. Valgono le prescrizioni degli artt. 80 a 90 del Tuf che
stabiliscono le regole di un mercato dove non si procede per
consegna materiale di documenti, appunto perché alla carta si
sostituiscono le registrazioni in conti e le certificazioni
consegnate alla memoria informatica di un computer. E sarà
chiaro quanto sono rilevanti in punto di economicità ,certezza (e
ancora una volta <efficienza > del sistema ) i risultati assicurati da un congegno di gestione delle transazioni che azzera la materialità dei trasferimenti ma al tempo stesso
consente il pieno esercizio di tutti i diritti correlati alla
titolarità di strumenti finanziari(essendo perciò bene leggere con
la dovuta attenzione che cosa al riguardo stabiliscono gli artt.
86 a 89 del Tuf ).
Opera un regime
di dematerializzata <circolazione > di titoli e di diritti
su titoli che si organizza in forma di loro gestione
accentrata presso imprese autorizzate allo svolgimento di
questo servizio. In questo senso le norme oggi in vigore
perfezionano una disciplina resa operativa già dalla legge 289
del giugno 1986 che in materia di < amministrazione accentrata di
valori mobiliari > aveva provveduto assegnando le relative
competenze ad una Monte Titoli S. p. a. . E la norma
dell’art. 80 del Tuf ha confermato che la gestione
accentrata di valori mobiliari è attività di servizio con < carattere di impresa > da esercitare < nella forma di società per
azioni >. Per svolgere la attività occorrono tutti i requisiti
indicati dalla norma e autorizzazione della Consob che provvederà
d’intesa con la Banca d‘Italia < quando ne ricorrono i
presupposti >. . Ancora Banca d’Italia e Consob vigileranno con gli
strumenti e le finalità che si indicano all’art. 82 del Tuf,
dovendosi tuttavia considerare a sè il regime prefigurato dall’art.
90 con riguardo al settore dei <titoli di Stato >. Si applicano
disposizioni che sia pure in via breve occorre considerare ( e va
segnalato fino da ora tutto il rilievo del provvedimento assunto
da Banca d'Italia e Consob a gennaio del 2002 , recante < istruzioni
di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione
accentrata di strumenti finanziari> ).
Ancor prima di
passare in veloce rassegna le regole di regime della gestione
accentrata sarà tuttavia il caso di mettere in evidenza le
importanti innovazioni di sistema derivanti dalle nuove
disposizioni del Tuf. Per la società di gestione accentrata
di strumenti finanziari in passato operavano norme di
organizzazione e forme di controllo tali da configurare una speciale
disciplina di diritto pubblico. Con le disposizioni del Tuf
al modello di genere pubblicistico si è invece sostituito un modello
organizzativo a diritto privato , che il primo comma
dell'art. 80 poi precisa indicando nella <gestione accentrata di
strumenti finanziari > una attività da esercitare <nella>
ordinaria < forma > di <società per azioni> anche <senza fine di
lucro>. Come già si sa occorrono provvedimenti di autorizzazione
amministrativa essendo contestualmente previste modalità di pubblica
vigilanza. Ma tutto questo è soltanto speciale regolazione di
private attività di impresa e l'art. 204 del Tuf ha integrato
la disciplina di materia disponendo appunto la < privatizzazione >
del capitale sociale di Monte Titoli.
Al regime di
monopolio che operava a favore di Monte Titoli contestualmente si
è sostituito il principio della libertà di concorrenza.
<Quando > è documentato che < sussistono i requisiti> indicati dal
nono comma dell'art. 80 (e se si osservano le prescrizioni
regolamentari dell'art. 81), sempre che si assuma come <oggetto
esclusivo> la prestazione del <servizio di gestione accentrata di
strumenti finanziari > ,qualsiasi società è infatti in condizione
di ricevere autorizzazione allo svolgimento della attività mediante
il già segnalato provvedimento della Consob da deliberare <d'intesa con la Banca d'Italia >. In che cosa consista (e come sia
disciplinata ) la attività che < accentra> la gestione di strumenti
finanziari indicano gli artt. 84 e 85 e ancora gli artt. 86 a 89
del Tuf. La loro < immissione (…) nel sistema > si compie
mediante deposito dei valori presso uno degli intermediari
finanziari che essendo professionalmente ammessi alla prestazione
di questo servizio a loro volta sub depositano gli strumenti
finanziari presso la società di gestione accentrata. E la loro
gestione è da quel momento gestione senza movimentazione
materiale di titoli , perché le operazioni relative agli strumenti
finanziari in gestione si eseguono semplicemente mediante la serie
delle annotazioni dei trasferimenti secondo il regime stabilito da crcostanziate norme del Tuf.
Quali sono gli
strumenti finanziari e perciò i <titoli > che possono costituire
oggetto di gestione accentrata stabilisce il regolamento 11768
deliberato dalla Consob a dicembre del 1998 (e successivamente
modificato con deliberazioni del 20 aprile 2000 e del 18 aprile
2001) ,dovendosi ricordare che non essendo in senso tecnico <titoli>
sono esclusi dal sistema gli strumenti finanziari derivati. A
regolare il sub deposito presso la società di gestione
provvede una convenzione che ne disciplina il rapporto con
l'ntermediario depositante. Per via di consegna o di girata ( a
seconda del genere di titoli) gli strumenti finanziari si
trasferiscono alla società di gestione. E si configura una
fattispecie di deposito regolare. Perciò la società non
ne acquista la proprietà pur essendo legittimata (dal terzo comma
dell'art. 85 del Tuf ) a compiere < tutte le operazioni
inerenti alla gestione > dei titoli. Ma come già si sa la medesima
norma avverte che <l'esercizio dei diritti in essi incorporati> sarà comunque di regola sempre <riservato ai titolari degli
strumenti finanziari >. Si opera con le modalità di rilevazione e di
comunicazione imperativamente stabilite dall'art. 84. Quanto al
loro eventuale trasferimento dispone puntualmente la norma dell'art.
86. ( e l'art. 87 regola il caso di <vincoli > eventualmente
<gravanti> sui titoli a gestione accentrata ). Per il caso di loro
<ritiro> dal sistema e in materia di <annotazioni > valgono le
disposizioni degli artt. 88 e 89.
Da tutto
questo i caratteri distintivi di un sistema di gestione
accentrata che realizza un giusto punto di equilibrio tra self
regulation di soggetti privati e garanzie di pubblica vigilanza. <D 'intesa con la Banca d'Italia > la Consob esercita i
poteri autorizzativi e regolamentari puntualmente indicati dagli
artt. 80 e 81. Ancora Banca d'Italia e Consob svolgono poi (devono
svolgere) le funzioni di garanzia indicate dalla norma dell'art.
82. Devono perciò <assicurare la trasparenza > delle attività ,l'
<ordinata prestazione > dei servizi e comunque la necessaria
<tutela degli investitori >. Quando occorra <possono> domandare la
comunicazione di <dati, notizie,atti e documenti> così come possono
eseguire ispezioni e <richiedere> la < esibizione> di documenti o
<il compimento > di atti <ritenuti necessari >. Ma vi è di più
perche dovendo vigilare <affinchè la regolamentazione dei servizi >
assicuri davvero trasparenza ,gestione efficiente del sistema e
tutela degli investitori (,secondo quanto stabilisce il secondo
comma dell'art. 82 )le autorità di pubblica vigilanza possono anche
prescrivere <modificazioni > della regolamentazione dei servizi <idonee a eliminare le disfunzioni > eventualmente <riscontrate >. E
per il caso di accertate e <gravi > irregolarità dispone il primo
comma dell'art. 83 del Tuf ,che al suo secondo comma disciplina poi le possibili fattispecie di
insolvenza della società di gestione ( e di sua conseguente
liquidazione coatta amministrativa ).
2. 3.
Dematerializzazione degli strumenti finanziari. Il decreto
legislativo del giugno 1998 e le disposizioni regolamentari della
Consob.
Dematerializzare
è razionale
parola d’ordine delle nuove discipline del mercato finanziario che
ha infine trovato altro e ancor più forte riscontro nelle norme
del decreto legislativo 213 del 24 giugno 1998. Alla dematerializzazione della circolazione degli strumenti
finanziari con le norme del decreto si è infatti aggiunta ( e la
cosa è del maggior rilievo ) la dematerializzazione degli stessi
strumenti finanziari. Per disposizione dell’art. 28 del decreto
legislativo gli strumenti finanziari <negoziati > o comunque <
destinati alla negoziazione > sui <mercati regolamentati > infatti
non sono e non possono più essere più < rappresentati
da titoli , ai sensi e per gli effetti di cui al titolo quinto,
libro quarto del codice civile >. Se per il passato esistevano pur
sempre <titoli> e conseguenti <diritti> incorporati da un documento
cartaceo nel nuovo regime una volta di più ( e ormai a tutto campo)
operano invece scritturazioni di genere telematico. Gli strumenti
finanziari diventano così valori registrati in un conto che
si legge sullo schermo del computer. Cosa che che
naturalmente porta con sé ulteriori e grandi guadagni di efficienza
e veloce azionabilità del sistema senza per questo comportare alcun
deficit delle garanzie dovute agli investori.
Con riguardo agli strumenti finanziari che si sono indicati e per i <titoli di
Stato > la decartolarizzazione è materia di obbligo.
Ma va al tempo stesso ricordato che il principio di dematerializzazione ha tendenza fortemente espansiva. Anche
per
altri strumenti finanziari in ragione < della
loro diffusione tra il pubblico > è infatti stabilito che la
Consob operando < d’intesa con la Banca d’Italia > può disporre
obbligo di dematerializzazione. E obbligo si è configurato nelle
fattispecie indicate dalla Consob con l'art. 23 del regolamento 11768 del dicembre 1998. Devono infine essere considerate le
possibili fattispecie di decartolarizzazione volontaria
perché la norma del terzo comma dell'art. 28 del decreto
legislativo 213 ha disposto che pur in assenza di un vincolo < gli
emittenti> possono <sottoporre a dematerializzazione> appunto <
volontaria > gli strumenti finanziari < dagli stessi emessi >.
Opera in ogni caso la disciplina dell'art. 29 del decreto
legislativo.
All'avvio di ogni emissione di strumenti finanziari dovrà scegliersi una società
di gestione accentrata( e una soltanto). Presso di essa per ogni
emissione sarà aperto un conto dell'emittente e una volta
allocati pressa la società di loro gestione < accentrata > gli
strumenti dematerializzati troveranno poi registrazione nel
conto di chi li acquisisce al suo portafoglio finanziario. Ai
trasferimenti della loro titolarità si provvede mediante imprese di
intermediazione ammesse al sistema ,che in esecuzione delle
transazioni concluse trasferiscono valori dal conto dell'alienante
al conto dell'acquirente ,rilasciando le necessarie certificazioni
( e curando le dovute segnalazioni all'emittente per gli adempimenti
di sua competenza). Quali responsabilità nei confronti degli
investitori titolari di conti gravano sulle imprese di
intermediazione stabilisce la norma dell'art. 35 del decreto
L' impresa di
intermediazione è responsabile per i danni che fossero causati dal
mancato adempimento dei suoi doveri professionali quanto ad
amministrazione dei conti o a osservanza delle norme regolatrici
della materia. E responsabilità si configurano anche nei confronti
dell'emittente in caso di inosservanza dei doveri di certificazione
, segnalazione e annotazione delle operazioni che si devono documentare. Per parte sua il soggetto titolare del conto ha
legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi
agli strumenti finanziari in esso registrati. E più precisamente (
come si legge al primo comma dell'art. 32 del decreto ) < effettuata
la registrazione > il titolare del conto ha <piena ed esclusiva
legittimazione > all'esercizio dei diritti <secondo la disciplina
propria > del particolare genere di strumenti finanziari.
Di essi può
sempre disporre <in conformità con quanto previsto dalle norme
vigenti > e il secondo comma della norma avverte che <chi ha
ottenuto> la registrazione di strumenti finanziari <in base a >
titolo idoneo > e in buona fede non è soggetto a
pretese o azioni <da parte di precedenti titolari >. Ma sarà bene
leggere anche quanto all'art. 33 del decreto legislativo si
prevede in materia di eccezioni opponibili. La norma dell'art. 34
stabilisce in che modo su strumenti finanziari decartolarizzati
possono costituirsi <vincoli >. dovendosi tuttavia considerare anche
le disposizioni di regolamento deliberate dalla Consob. Si consideri
infine la disposizione (del secondo comma dell'art. 34 ) che
prefigura la possibile attivazione di specifici conti per
costituire <vincoli> sul complessivo insieme degli strumenti
finanziari <in essi registrati >. Vincoli che possono costituirsi
anche senza che occorra una loro materiale consegna (continua).
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