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Note ad ordinanza del Tribunale di Mantova del 04-05-2004 - giudice
Mauro Bernardi - e ad ordinanza del Tribunale di Bolzano del
14-05-2004 - Giudice Consuelo Pasquali - in cause nei confronti di
Bipop Carire
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1. IL CASO
BIPOP-CARIRE. IN BREVE
Bipop è nata “nel 1983 con la fusione tra le piccole banche popolari di
Lumezzane e di Palazzolo sull’Oglio, nel bresciano, e da lì in poi
infila in serie molte acquisizioni, alleanze, accordi quasi sempre
azzeccati.” (STEFANONI, Finanza in crac, Roma, 2004, p.327)
Bipop-Carire nasce, invece, nel 1999 dalla fusione tra la Banca Popolare
di Brescia (fondata nel 1983) con la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia
(banca che ha iniziato la propria attività nel 1494).
Uno dei primi segni distintivi di novità nell’attività di Bipop-Carire è
stato il servizio di trading on-line (FinEco On-line) e il conto
corrente telematico (FinEco Bank Up).
Nel 2002 c’è stata la fusione di Bipop-Carire con il Gruppo Bancaroma,
che ha portato alla nascita del Gruppo Bancario Capitalia che, con le
sue 2100 filiali, rappresenta una delle principali realtà del panorama
creditizio italiano.
Tuttavia, recentemente “l’istituto simbolo della economia via internet”
pare che si sia reso “protagonista di pratiche discriminatorie in favore
di azionisti ed investitori "privilegiati" in danno dei piccoli
risparmiatori”, almeno secondo la denunzia di ADUSBEF
(www.stadiotanza.it).
Parrebbe, invero, che la “principessa della new economy italiana”,
ideatrice dell’originale “progetto di banca on line e di struttura
finanziaria, sul modello delle aggressive new companies nordamericane”
(www.stadiotanza.it), tale da avere un clamoroso successo borsistico,
avrebbe adottato pratiche discriminatorie nei confronti della propria
clientela, al fine di assicurare ad alcuni investitori privilegiati
rendimenti finanziari certi ai rispettivi patrimoni, a scapito dei
piccoli risparmiatori ed azionisti, i quali avrebbero subito trattamenti
deteriori dei propri titoli e sopportato le gravi perdite bilancio,
rivenienti dalle notevoli esposizioni, perciò subite dalla banca.
Il 12 ottobre 2001 il c.d.a. di Bipop-Carire “ha deliberato di riservare
accantonamenti aggiuntivi per 125 milioni di euro, a copertura di
sofferenze per crediti erogati a clientela primaria (almeno 250 clienti)
dell’asset management in riferimento a contratti di gestione
patrimoniale stipulati con garanzia di restituzione del capitale e di
rendimento.” (www.studiotanza.it)
Ciò si è reso necessario, secondo un esposto formulato da uno dei
componenti del collegio sindacale della Banca, a fronte della garanzia
(accordata da Bipop-Carire ad alcuni clienti) di rendimenti predefiniti
nelle gestioni di patrimoni, indipendentemente dall'andamento del
mercato finanziario. Inoltre, pare che la stessa richiedesse a taluni
clienti di acquistare azioni della società, a fronte della disponibilità
di affidamenti garantiti o dal portafoglio titoli o dalle stesse azioni.
Tali singolari pratiche, operate dal c.d. “Comitato d’affari” ai vertici
di Bipop-Carire, hanno finito con il causare perdite pari ad almeno 125
milioni di euro (242 miliardi di lire) e una consistente flessione del
titolo in borsa, danneggiando gli investitori e i depositanti.
Così, “ADUSBEF ha chiesto di acclarare, con un esposto a Banca d'Italia,
Antitrust e CONSOB, se sui contratti di gestione dei clienti
privilegiati sia stata riportata la clausola del rendimento certo, anche
per esaminare sotto quale forma e a che titolo la banca abbia
accreditato performances predeterminate, ed infine se tali pratiche
discriminatorie della clientela debbano considerarsi un caso isolato di
finanziamento anomalo ovvero corrispondano a prassi consolidate degli
istituti di credito e finanziari perché eventualmente adottate da altre
banche e se tali atti, di difficile occultazione in corso di ispezioni
dalle autorità di vigilanza, siano compatibili con le corrette regole di
trasparenza e concorrenza.” (www.studiotanza.it)
Si parla di 250 “clienti vip” (tra cui anche la Caritas di Brescia)
delle gestioni patrimoniali della banca, ai quali venivano garantiti
rendimenti elevati per gonfiare la raccolta : “490 i milioni di euro
concessi nel 2001 senza garanzie a 10 tra clienti e amministratori della
banca stessa. 94 i milioni di euro erogati dalla banca nel solo giugno
2000 a una serie di clienti e amministratori, allo scopo occulto di
acquistare azioni della Bipop-Carire per sostenerne il prezzo.” (ancora,
www.studiotanza.it)
I comportamenti del “Comitato d’affari” di Bipop-Carire hanno
evidentemente violato l’articolo 21 del Testo Unico delle disposizioni
in materia di Intermediazione Finanziaria (TuiF, D.Lgs. n.58/ 1998), il
cui 1° comma, alla lett. a), recita: “Nella prestazione dei servizi
d’investimento e accessori, i soggetti abilitati devono comportarsi con
diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e
dell’integrità dei mercati”.
Altra evidente violazione riguarda l’articolo 26, comma 1, lett. c)
Regolamento CONSOB n. 11522 del 1 luglio 1998 (“Regolamento di
attuazione del D.Lgs. n.58/98 concernente la disciplina degli
intermediari”), a mente del quale gli intermediari autorizzati,
nell’interesse degli investitori e dell’integrità del mercato mobiliare,
“si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un
investitore a danno di un altro”, allorché la banca ha spesso “venduto”
ai risparmiatori i titoli azionari e i prodotti di gestione del
risparmio, meramente privilegiando i propri obiettivi e profitti
rispetto alle esigenze dei risparmiatori, ai quali non è stato
consentito di valutare i rischi relativi e di scegliere consapevolmente.
Non solo. Ma i comportamenti del “Comitato” hanno compromesso la “sana e
prudente gestione”, che impronta tutta la normativa in tema di
autorizzazione all’attività e vigilanza), di cui all’articolo 70 del
Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.385 del 1 settembre 1993), concernente l’
Amministrazione straordinaria, che, al comma 1, lett. a), parla di
“gravi irregolarità nell’amministrazione” e alla lett. b) di “previste
gravi perdite patrimoniali”.
Non meno grave è anche la violazione, commessa da Bipop-Carire, del
generale dovere di professionalità, imposto al mandatario
particolarmente qualificato nella prestazione dei servizi
d’investimento, con particolare riferimento alla illegittimità di
promesse di rendimenti o di restituzione del capitale su gestioni
patrimoniali indipendentemente dall’andamento dei mercati.
2. LE DUE ORDINANZE IN RASSEGNA
Alla fine del 2001 nei bilanci di Bipop-Carire vi era un buco di 536
milioni di euro; ma già alla metà dello stesso anno a Brescia “la
procura guidata da Giancarlo Tarquini invia informazioni di garanzia
all’intero vertice di Bipop-Carire. Tra amministratori e sindaci una
trentina di persone”. (STEFANONI, cit., p.338)
A fine 2003 le indagini della Procura bresciana (a carico di 45 persone)
sono ormai quasi concluse, e il 29 ottobre 2003 viene emesso l’avviso di
conclusione delle indagini a firma del Procuratore di Brescia, Dott.
Giancarlo Tarquini, e dei Sostituti, Antonio Chiappani e Silvia Bonari,
con la contestazione del reato di associazione per delinquere a
consiglieri, sindaci, componenti del comitato esecutivo o dirigenti;
nonché con imputazioni per false comunicazioni sociali in danno di socie
e creditori; infedeltà patrimoniale; mendacio bancario e “una spaventosa
serie di illeciti che comprende acquisizioni, gestione del risparmio,
cartolarizzazioni, finanziamenti.” (Sempre, STEFANONI, cit., p.345)
Intanto, ben 4.800 risparmiatori intendono costituirsi parte civile nel
processo penale contro i futuri imputati e numerose cause civili sono
state avviate contro il Gruppo Capitalia, “erede del buco”.
(www.studiotanza.it)
Le due ordinanze in commento, emesse dal Tribunale di Mantova e da
quello di Bolzano, rispettivamente il 4.5.2004 e il 14.5.2004,
riaccendono le speranze dei molti utenti bancari di Bipop-Carire, che
hanno avviato, con l’assistenza dei Legali e della Vicepresidenza
Nazionale di ADUSBEF, le c.d. ‘cause pilota’ contro la Banca, al fine di
sentirne accertare e dichiarare il comportamento, dispiegatosi nella
violazione dell’articolo 21, comma 1, lett. a), b), c), e), T.U.f.;
dell’articolo 26, comma 1, lett. c) e f) del Regolamento CONSOB n. 11522
del 1 luglio 1998; del principio di sana e prudente gestione, di cui
all’articolo 70 T.U.b.; dell’obbligo di correttezza e diligenza
nell’adempimento delle obbligazioni in genere (ex articoli 1175 e 1176
C.c.); nonché, degli obblighi derivanti dall’esercizio del mandato in
genere e di quelli derivanti dallo svolgimento di attività professionale
(articolo 1176, comma 2, C.c.),
I Tribunali di Mantova e Bolzano hanno, entrambi, ordinato alla Banca di
esibire i documenti relativi ai contratti di gestione patrimoniale,
stipulati con gli attori; il Tribunale di Mantova ha anche intimato alla
Kpmg Spa, nota società di revisione dei bilanci di Bipop-Carire, di
produrre copia del giudizio di revisione elaborato per l’anno 2001 ed ha
formulato precisi quesiti per il CTU; mentre, il Tribunale di Bolzano ha
ordinato a Bipop-Carire di produrre copia di delibere assembleari e del
c.d.a., e copia dei provvedimenti di Consob e Banca d’Italia, emessi a
seguito dei controlli ispettivi degli anni 2001 e 2002.
Un primo scoglio è stato, dunque, superato, grazie alle due ordinanze.
Ed è un ostacolo non di poco conto, se pensiamo che, per ottenere dalle
banche i documenti relativi alle varie operazioni di investimento e/o ai
vari rapporti con esse intrattenuti, gli utenti devono ricorrere quasi
sempre ad atti di diffida (notificati con l’Ufficiale Giudiziario) o a
decreti ingiuntivi (laddove siano fortunati da incontrare Giudici tanto
‘illuminati’, che non esitano ad intimare alle banche la consegna di
documenti e non abbiano, al contrario, la ventura di sentirsi rispondere
dal Magistrato che “i documenti non sono beni mobili” e di vedersi
rifiutare il richiesto provvedimento di ingiunzione)
3. L’OBBLIGO DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI
INVESTIMENTO
Eppure l’accesso ai dati personali e ai documenti bancari è per l’utente
assolutamente gratuito.
Le banche hanno l’obbligo, sancito dall’articolo 119 del D.Lgs. n.385/93
(noto come Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di
consegnare al cliente, che ne faccia richiesta, copia della
documentazione di ogni operazione da lui effettuata.
Stesso obbligo è stabilito dall’articolo 13 della legge n.675 del 1996,
che consente l’accesso gratuito dell’utente a tutte le informazioni
personali detenute dagli istituti di credito, e dall’articolo 17 del
D.P.R. n.501/98, che impone al titolare o al responsabile del
trattamento di estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati
personali oggetto di richiesta, che siano su supporto cartaceo o
informatico, che riguardano l’interessato, e a comunicarli a
quest’ultimo con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili.
Recentemente anche l’Autorità Garante per la privacy, a fronte di due
ricorsi da parte di utenti bancari, ha stabilito che l’esercizio del
diritto di accesso ai dati personali deve essere per gli utenti bancari
gratuito ed incondizionato, ordinando alle banche di estrarre dagli atti
e dai documenti, da esse detenuti, tutte le informazioni personali
richieste sulle movimentazioni effettuate, e di comunicarle agli
interessati con modalità intelligibili entro quarantacinque giorni dalla
data di ricezione del provvedimento, e condannando gli istituti di
credito a rifondere le spese del procedimento.
La consegna all’investitore dei documenti, relativi alle operazioni
finanziarie e/o di investimento è, dunque, specificamente prevista dalla
normativa finanziaria, in particolare dal Testo Unico sulla Finanza e
dal relativo Regolamento di attuazione della Consob del 1998 e il
ritardo o rifiuto di consegna impedisce spesso agli utenti bancari di
poter verificare la legittimità dell’operato della Banca nelle singole
operazioni di investimento o nei rapporti di conto corrente e di
individuare eventuali profili di responsabilità risarcitoria.
Inoltre, l’articolo 28, comma 5°, della Regolamento CONSOB n°11522/98
espressamente dispone che “gli intermediari autorizzati mettono
sollecitamente a disposizione dell’investitore che ne faccia richiesta i
documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro
rimborso delle spese effettivamente sostenute”, disciplinando
analiticamente la fase pre e contrattuale del rapporto
intermediario/investitore quanto all’obbligo di consegna al cliente di
tutta la documentazione contrattuale, documentazione che, in ogni caso,
l’intermediario deve mettere prontamente a disposizione del cliente a
richiesta di questi.
Per quanto riguarda la consegna di cose mobili (come sono, appunto, i
documenti), è stata ritenuta l’ammissibilità del procedimento monitorio
: ad esempio, con decreto ingiuntivo è stato intimato all’INPS il
rilascio di estratto conto relativo ai dati contributivi e retributivi (Cfr.,
Pretura Bari, 27.11.1990, in Foro It., 91/II,958); ad una banca è stato
intimato di esibire gli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti
con un soggetto fallito (Cfr., Tribunale Milano, 21.6.1996, in Foro It.,
96,I,3200), o di rilasciare copia della documentazione inerente a conti
di conto corrente e di apertura di credito (Cfr., Tribunale Bari, G.I.
Dott. L. Di Lalla, n°782/2002), oppure, copia dei contratti, del
documento sui rischi generali dell’investimento, del documento
attestante il rifiuto a fornire informazioni sulla esperienza in
investimenti, dei prospetti informativi e di rendicontazione contabile
delle singole operazioni (Cfr., Tribunale Bari, G.I. Dott. L. Di Lalla,
11.3.2003; Tribunale di Siracusa, Giudice Unico Dott. Paolo Montoneri,
n°351/2003).
“L’estrema ritrosia degli intermediari di consegnare al consumatore
quanto è suo diritto ottenere, costituisce un serio ostacolo per la
tutela dei diritti degli investitori che, fino a prima della innovativa
pronuncia del Tribunale di Bari, erano costretti a promuovere un
apposito giudizio ordinario (con gli intuibili costi elevati e tempi
lunghi) per ottenere semplicemente copia dei documenti (e a rimandare ad
una successiva altra causa una eventuale domanda di risarcimento),
oppure a “metterci una pietra sopra”” (MELPIGNANO – TANZA, Volete
vederci chiaro nei vostri investimenti finanziari? La banca non consegna
i documenti relativi alle operazioni finanziarie? Si può ottenere dal
giudice la consegna, www.studiomelpignano.it)
Ad un utente bancario, invece, un Tribunale insulare ha inspiegabilmente
risposto che “i documenti non sono beni mobili” ed ha negato la
possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo e, con esso, la più o meno
tempestiva consegna di documentazione essenziale per valutare
compiutamente tanto il comportamento della banca, quanto la tipologia di
operazioni e rapporti con la stessa intrattenuti.
Dunque, pare che non sia facile ottenere nemmeno giudizialmente il
rispetto delle regole ed una maggiore trasparenza nei rapporti tra
banche e clienti e che non è sempre pacificamente ritenuta “la
sussistenza della prova scritta del diritto alla consegna” dei documenti
contrattuali che le banche e le SIM hanno l’obbligo di far sottoscrivere
ai clienti per ogni singola operazione di investimento.
Tuttavia, “il messaggio per i consumatori è altrettanto chiaro: non
arrendersi dinanzi al rifiuto di consegna dei documenti” (MELPIGNANO –
TANZA, cit., ibidem), ma insistere, comunque, nel ricorrere ai giudici
per far valere i propri diritti, confidando che sono ormai sempre di più
i Magistrati sensibili alle problematiche degli utenti deboli e decisi a
contrastare i potentati bancari.
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