|
Il fenomeno
dell’anatocismo bancario si qualifica come uno dei più importanti
attualmente interessante dottrina e giurisprudenza, in parte per
la vastità, in termini soggetti coinvolti e in altra misura, per
il cambio repentino con il quale la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, ha segnato il trapasso con il precedente
orientamento.
L’analisi della
sentenza resa dal tribunale di Cassino il 29 ottobre 2004 è
articolata in modo da richiamare alcuni dei temi più rilevanti
circa il recente orientamento assunto dalla giurisprudenza
contemporanea, certamente favorevole al cliente, nei riguardi
della banca. Merita pertanto un analisi, succinta, con
ripartizione delle singole considerazioni effettuate dai giudici,
scaglionata per punti onde illustrare apertamente e con precisione
la natura dell’attuale orientamento e le più recenti difese
operate dalle banche per contrastare le richieste di risarcimento
e/o di adeguamento dei debiti da parte della clientela.
1. In
primo luogo il giudice nega che possa condividersi l’assunto tale
per cui con la sottoscrizione del nuovo contratto di conto
corrente bancario si produrrebbe una novazione del debito portato
dal vecchio contratto al nuovo. L’effetto estintivo
dell’obbligazione, che è proprio della novazione presuppone sempre
che sia accertata la sussistenza dell’animus novandi, che deve
costituire lo specifico intento negoziale comune ai contraenti e
che dev’essere provato in concreto.
In aggiunta a ciò è dimostrata l’unitarietà del rapporto in
questione e l’esigenza di considerarlo per l’intera sua durata,
dal fatto che il saldo debitore del precedente contratto di conto
corrente ha costituito la prima posta passiva del nuovo contratto
ci conto corrente.
2. Il
rinvio alle condizioni praticate usualmente dall’azienda di
credito sulla piazza (art. 7 norme bancarie uniformi) non è
sufficiente a soddisfare l’onere della forma scritta richiesto
dall’art. 1284, comma 3° perché sfornito dei requisiti minimi di
determinatezza o determinabilità dell’oggetto, essenziale per la
validità del contratto. Il divieto di rinvii agli usi è inoltre
stato espressamente sancito con effetto non retroattivo, dalla
legge n. 154/92, pertanto il problema continua a porsi unicamente
in sede giudiziale in conseguenza del protrarsi degli effetti
delle pattuizioni intervenute in epoca antecedente all’entrata in
vigore della normativa di cui si è detto. In un primo momento la
Suprema Corte aveva accettato questa possibilità qualificando il
rinvio praticato usualmente dalle aziende di credito alla piazza
come “di per sé sufficiente ad ancorare il tasso di interesse a
fatti oggettivi, certi e di agevole riscontro” (Cass.
2644/1989), successivamente la stessa Cassazione ha mutato
indirizzo sostenendo che tale rinvio agli usi piazza può ritenersi
valido ed univoco solo “se coordinato all’esistenza di
vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi
interbancari, e non quando tali accordi contengono riferimenti a
tipologie di interessi praticati su scala locale e non consentono,
per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti
abbiano inteso fare concreto riferimento” (Cass. 1287/2002).
In questi primi
due passaggi la sentenza ha evidenziato fattispecie oggettivamente
certe e attualmente consolidatesi nella prassi più abituale del
diritto bancario, vivente negli atti di citazione e successive
memorie. La prova empirica portata dalla CTU, affronta con
tecnicismo e priva di scetticismo la questione delle poste attive
e passive lasciando del tutto inconcludente l’ipotesi che si
verifichi una novazione del credito pertanto, anche nell’ipotesi
in cui il cliente abbia stipulato altri contratti successivi a
quello interessato o sullo stesso basato, questo nulla rileva, non
potendo ciò “incastrare” la legittima pretesa risarcitoria,
facilmente comprovabile da una CTU, strumento questo che, vedremo
nel proseguo, ha un carattere preminente nel quantum del
risarcimento spettante al cliente in rapporto all’illegittima
capitalizzazione trimestrale degli interessi.
E’ ovvio che
una responsabile difesa come pure un impianto accusatorio
ponderato e ben organizzato dovranno considerare in modo specifico
gli effetti ed i rilievi che possono emergere dalla prova tecnica.
In secondo
luogo, la citazione del consolidato orientamento delle Sezioni
Unite della Cassazione, andatosi affermando dal 99 ad oggi non
lascia via di “scampo” all’ipotesi contemplata in precedenza degli
interessi ad uso piazza. Il richiamo non è attaccato in quanto
tale perché compiuto con una tecnica di rinvio, bensì per la
indeterminatezza che riviene da tale fattispecie che è frutto del
mancato coordinamento fra l’ipotesi locale della “piazza” e quella
nazionale; precludendo un accertamento univoco ed omogeneo apre
potenzialmente le porte alle sperequazioni in termini di
applicazione dei tassi. Malgrado la Cassazione non utilizzi mai il
condizionale, non può tacersi che gran parte dell’iter logico che
il tribunale affronta è molto prossimo a una “condicio”
potenzialmente superabile da una ridefinizione terminologica del
termine “uso piazza”, ma allo stato attuale questa impostazione è
assolutamente prevalente e come tale favorevole al cliente. Il
coordinamento fra l’art. 2697 e l’art. 1284 impone alla banca di
fornire prova di una fonte univoca e determinabile cui intende
riferirsi. Nel momento in cui non può farlo ella è colpevole ai
sensi del nuovo orientamento della S.C.
1.
A nulla
rileva che in corso del rapporto sia intervenuta tacita
approvazione del conto, in particolare attraverso l’estratto conto
bancario in quanto:
- E’
considerato mero documento contabile.
-
La mancata
contestazione di questo rende inoppugnabili i contenuti solo sotto
il profilo contabile (data la natura del documento), ma non circa
la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali
derivano le partite inserite all’interno del conto stesso.
- E’ escluso
ogni tipo di comportamento concludente in quanto è richiesta la
forma scritta ad substantiam ex. art. 1284 c.c. laddove l’esigenza
dell’elemento formale investe le dichiarazioni di entrambe le
parti non potendosi desumere da comportamenti concludenti.
-
E’ ininfluente
la prova testimoniale articolata dalla banca stessa qualora il
relativo “thema probandum” fosse incentrato sull’avvenuto regolare
invio degli estratti conto del correntista e sulla mancata
contestazione di esso da parte dell’interessato.
·
Non
costituisce riconoscimento del debito da parte del correntista né
il fatto di una mancata contestazione dell’estratto conto né tanto
meno l’avere quest’ultimo sottoscritto un nuovo contratto con la
banca quantunque a condizioni diverse rispetto alle precedenti,
anche nell’ipotesi di richiesta di chiusura del conto, dilazione o
saldo laddove è “è improduttiva di effetti la promessa di
pagamento o la ricognizione di debito la cui fonte sia un negozio
nullo” (Cass. 855/86) quale deve ritenersi il contratto di
conto corrente nella parte in cui effettua un mero rinvio agli
usi, ai fini della determinazione del tasso d’interesse
ultralegale.
L’assunto
presentato dalle banche tale per cui: “il pagamento spontaneo
di interessi in misura ultralegale, pattuito invalidamente,
costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina
l’irripetibilità della somma pagata” (Cass. 2262/82) è
assolutamente improponibile, difatti la stessa Cassazione è
intervenuta precisando che codesto presupposto non ricorre “nel
caso di una banca che abbia proceduto all’addebito degli interessi
ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva
iniziativa e senza autorizzazione alcuna del cliente medesimo”
(Cass. 2262/84) ed appare evidente che nel caso di specie le
condizioni praticate usualmente dalla banca sulla piazza si
risolvono in clausole unilateralmente predisposte da un solo
contraente (più forte) ed imposte all’altro (più debole) in
mancanza di consenso e di pattuizione concordata con quest’ultimo
risultando pertanto impercorribile il dettato dell’art. 2034 c.c.
Circa
l’elemento temporale nell’ipotesi, anch’essa percorsa in difesa
degli istituti di credito, della prescrizione di quanto dovuto, la
Cassazione ha chiarito che: “il momento iniziale del termine
decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute
dalla banca, a titolo di interessi, decorre dalla chiusura
definitiva del rapporto, come già ha ritenuto questa corte, sia
con riferimento al deposito bancario regolato in conto corrente,
sia con riguardo al mandato, alla cui disciplina è soggetto
prevalentemente il contratto di operazioni bancarie. I contratti
bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni,
sono contratti unitari che danno luogo ad un unico rapporto
giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi;
perciò la serie successiva di versamenti, prelievi ed
accreditamenti non dà luogo a singoli rapporti ma determina solo
variazioni quantitative dell’unico originario rapporto costituito
tra banca e cliente” (Cass. 2262/84).
La capitalizzazione trimestrale degli interessi viola l’art. 1283
codice civile laddove si basa su di un mero uso negoziale e non su
di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene
anteriormente alla scadenza degli interessi, tanto più nel caso di
contratti stipulati dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di
cui all’art. 4 della legge n. 154/92 che vieta le clausole di
rinvio agli usi.
E’ incostituzionale e pertanto inapplicabile il disposto dell’art.
25, comma 3, D.Lgs 4 agosto 1999 n. 342 dichiarato tale dalla
sentenza della Corte Costituzionale del 17 ottobre 2000 n. 425 per
contrasto con gli art. 3, 24, 76, 77, 101, 102, 104 cost. Per
effetto di codesta pronuncia le clausole anatocistiche restano
quindi disciplinate, secondo i principi che regolano la
successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente
in vigore, alla stregua della quale esse sono da considerarsi
nulle, perché stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c..
Circa la
rideterminazione della pretesa creditoria oggetto di causa, se è
la legge stessa a ritenere adeguato l’anno, quale termine entro il
quale l’obbligazione di interessi viene in scadenza, appare giusto
ritenere che esso costituisca anche un termine, reputato dalla
legge sufficientemente ampio per precludere quell’effetto di
moltiplicazione automatica del debito che l’art. 1283 vuole
evitare, impedendo cadenze trimestrali.
E’ necessario
computare le operazioni di accredito effettivo delle valute dal
giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei
relativi importi, in particolare non è consentito alla banca,
detentrice del conto e come tale contraente forte per i
prelevamenti di capitale, attribuire una valuta anteriore al
giorno dell’effettivo prelevamento, mentre per i depositi,
attribuire una valuta postergata al giorno dell’effettiva
disponibilità del danaro, con ciò determinando un aumento
artificioso del tasso annuo effettivo praticato sul conto
corrente.
La Commissione
di massimo scoperto viene applicata al massimo saldo dare del
cliente, nell’ambito del sinallagma contrattuale ed è destinata ad
operare su di un piano diverso rispetto agli interessi
“costituendo questa la controprestazione per il rischio crescente
che la banca si assume in proporzione all’ammontare dell’utilizzo
dei fondi”, del resto la stessa banca d’Italia intervenendo in
ordine alla rilevazione dei tassi, per l’individuazione della
soglia usuraria, ha chiarito che la commissione di massimo
scoperto non entra nel calcolo del T.E.G. e va rivelata
separatamente ed espressa in termini percentuali; una volta
riconosciuto alla commissione di massimo scoperto una sua autonoma
funzione rispetto agli interessi non appaiono sussistere valide
ragioni per ritenere la nullità della clausola che la sancisce.
E’ bene
rilevare come in diverse occasioni dalla lettura della sentenza
emerga un particolare accenno al concetto di “contraente forte” e
come tale indirettamente detentore di un potere contrattuale e
dispositivo maggiore rispetto al debole. Premesso che la
perequazione dei diritti trova, proprio nel dettato che vuole la
legge uguale per tutti, un ampia tutela quel che rimane è
certamente il presupposto della sudditanza in capo a colui che è
per automatica ridefinizione più debole perché inconsapevole o
portatore di un bisogno che è anche il bene della vita oggetto del
contratto. Ad avviso dello scrivente un parametro distinto
dovrebbe essere utilizzato per i conti correnti on line
considerando quanto segue:
- Il cliente lo
consulta comodamente da casa propria elemento oggettivo che riduce
fortemente la sudditanza psicologica ingenerata dalla fretta e
dalla struttura corporativa delle filiali bancarie.
- Per
consultare il conto corrente il cliente ha certamente la
disponibilità di un collegamento internet la qual cosa lo rende
potenzialmente capace di informasi per il tramite dei motori di
ricerca, andrebbe precisato che quantunque non dotato di un
collegamento rapido egli ha certamente la possibilità di conoscere
in modo approfondito i suoi diritti e doveri in rapporto alla
banca di cui è cliente qualora lo desideri. Oggigiorno è inutile
negare che i motori di ricerca sono banche dati generali o vere e
proprie biblioteche virtuali.
- La banca,
soprattutto per una questione di risparmio dei costi elimina il
personale fisico e mantiene il sentore on line pertanto, onde
evitarsi richieste a mezzo telefono o lettera è quanto mai
impegnata a rendere disponibili tutte le informazioni on line.
- Il fatto che
alcune clausole possano essere scritte in piccolo rileva assai
poco in quanto prima di stamparle con l’anteprima di stampa il
cliente ha la possibilità di modificarle in caratteri più grandi.
Il concetto di
contraente forte subisce, on line, un ridimensionamento.
La sentenza
ripercorre con meticolosità i principali passaggi che oggi
costituiscono l’interpretazione dominante della materia, in
diritto bancario, denominata come interessi anatocistici. Premesso
che in realtà ciò che si vuole criticare o, se meglio volessimo
argomentare, con un “favor” più smaccatamente riferibile al
cliente piuttosto che all’istituto di credito, non è la prassi
inerente agli interessi anatocistici in sé considerati bensì ad un
corollario di fattispecie ad essi inerenti che hanno trovato
terreno fertile entro il quale proliferare in un clima di
disattenzione generalizzata. Occorre sottolineare come la CTU, una
volta quantificato il reale ammontare del debito spettante dal
cliente alla banca, frequentemente dimostra che è la banca ad
essere creditrice del cliente stesso, una volta ricalcolata la
trimestralizzazione ed il sistema degli accrediti/addebiti.
Bisogna ulteriormente sottolineare che non si comprende come sia
possibile in casi del genere compensare le spese fra le parti, a
nulla rilevando il fatto che la materia si nuova, la legge è
chiara nello stabilire che in nessun caso il fare valere in
giudizio un proprio diritto può comportare un costo. Se il cliente
ha diritto a vedersi restituita una somma indebitamente percepita
dall’istituto di credito allora non c’è plausibile giustificazione
del perché da questa si debba sottrarre la spesa giudiziale per il
proprio legale rappresentante atteso che se alcuna violazione si
fosse verificata codesta spesa sarebbe integralmente nella
disponibilità del cliente. La spese si addebitano alla parte
soccombente.
Conclusioni e valutazioni
Il recente
orientamento della Corte di Cassazione a Sezione Unite, ha
riformato le precedenti posizioni nel merito dell’uso negoziale e
non normativo degli interessi c.d. uso piazza.
La nuova
impostazione, certamente più favorevole ai clienti, che nei
confronti della banca sono anche consumatori, ha aperto a
innumerevoli cause di risarcimento degli interessi indebitamenti
percepiti dalla banche. In particolare a muoversi sono coloro che
abbiano con la banca:
- Contratto di
Mutuo.
- Contratto di
Fido.
- Contratto di
finanziamento per l’impresa o l’azienda.
Nelle sentenze
rese, ad oggi, è frequente che in esito al procedimento il cliente
anziché essere debitore della banca ne sia creditore.
Non è
certamente questa la sede per analizzare l’opportunità di un
simile cambiamento di indirizzo o per valutare quali potranno
essere, in futuro, le ripercussioni in termini di liquidità per il
sistema bancario, sulla base di eventuali innumerevoli cause
andate a buon fine. Anche considerando che spesso il danaro
rimborsato ritorna nel circuito bancario.
E’ opportuno
invece, basare la propria attenzione sul ruolo che svolge il
legale, unico soggetto abilitato ad esprimere un parere nel merito
della materia in oggetto, parere circa i contenuti di un eventuale
azione civile per il rimborso di quanto indebitamente percepito.
La centralità
del legale si esprime anche e soprattutto in un momento in parte
carico di incertezze circa il futuro consolidamento o
ammorbidimento dell’attuale orientamento, ma con una precisazione
di luogo assolutamente doverosa e necessaria, peraltro già
espressa nel corso del commento stesso, circa l’inopportunità di
compensare le spese fra le parti laddove non si capisce come sia
possibile che a seguito di una sentenza chiara, esaustiva e
terminologicamente priva di dubitative alcune il cliente debba,
per ottenere il rimborso di quanto già indebitamente sottrattogli,
vedersi addebitare le spese e gli onorari di causa.
Il fare valere
un diritto in giudizio non può consistente in un costo. Questo è
un dato costituzionalmente acquisito.
Se da un lato è
veritiero sostenere che non è possibile effettuare una caccia alle
streghe contro il presunto contraente forte, termine questo ad
avviso dello scrivente utilizzato con scarso realismo laddove più
che di vera e propria forza contrattuale trattasi di informazione
legata allo stesso, conoscenza di contenuti che il cliente
ignorava e che invece la banca possedeva. Questo non fa
dell’istituto di credito un contraente forte, solo più esperto, ma
non necessariamente per questo motivo espressione di un potere. Il
termine forte di frequente è accostabile ad un concetto di
malvagità che mal si concilia con gli ideali democratici della
Costituzione.
- Tutela del
cliente e delle sue doverose aspettative.
- Centralità
del legale e del suo ruolo.
- Rispetto per
l’ onorevole compito svolto dalle banche come crocevia per la
circolazione della ricchezza nella realtà costante.
Questi sono i
tre punti chiavi per una corretta base di partenza al fine di
interpretare, con ragionevolezza e lungimiranza, l’attuale
orientamento delle Sezioni Unite.
|