La banca può chiedere la revocatoria dell'atto di
costituzione da parte del fideiussore di un fondo
patrimoniale, anche se il debito non sia ancora
esigibile
Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 1450
27-01-2015
In tema di esperibilità dell'azione revocatoria
ordinaria, requisito necessario e sufficiente è
l'esistenza di un debito, non anche la sua concreta
esigibilità. Ove venga prestata fideiussione per le
future obbligazioni del debitore connesse
all'apertura di conto corrente, gli atti di
disposizione posti in essere successivamente
all'apertura del credito ed alla prestazione della
fideiussione, se consapevolmente pregiudizievoli per
le ragioni creditorie, sono soggetti all'azione
revocatoria (fattispecie relativa all'azione
intrapresa da un istituto bancario nei confronti
dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale
realizzato da una coppia di coniugi al fine di
sottrarre la quasi totalità dei beni immobili di
loro proprietà dalla garanzia fideiussoria che
avevano precedentemente prestato a favore di una
loro società, debitrice della banca).
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Art. 2901 c.c.
Condizioni.
[I]. Il creditore, anche se il credito è
soggetto a condizione o a termine, può
domandare che siano dichiarati inefficaci
nei suoi confronti gli atti di disposizione
del patrimonio coi quali il debitore rechi
pregiudizio alle sue ragioni, quando
concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio
che l'atto arrecava alle ragioni del
creditore o, trattandosi di atto anteriore
al sorgere del credito, l'atto fosse
dolosamente preordinato al fine di
pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a
titolo oneroso, il terzo fosse consapevole
del pregiudizio e, nel caso di atto
anteriore al sorgere del credito, fosse
partecipe della dolosa preordinazione.
[II]. Agli effetti della presente norma, le
prestazioni di garanzia, anche per debiti
altrui, sono considerate atti a titolo
oneroso, quando sono contestuali al credito
garantito.
[III]. Non è soggetto a revoca l'adempimento
di un debito scaduto.
[IV]. L'inefficacia dell'atto non pregiudica
i diritti acquistati a titolo oneroso dai
terzi di buona fede, salvi gli effetti della
trascrizione della domanda di revocazione. |
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Fatto
RITENUTO
IN FATTO
1. - Il
Tribunale di Chieti, con sentenza del marzo 2004, in
accoglimento della domanda proposta ai sensi
dell'art. 2901 c.c., dalla Banca [...], dichiarava
inefficace nei confronti della medesima attrice
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale
stipulato dai coniugi I.L. e P. S. in data 9
novembre 1992, siccome finalizzato a sottrarre tutti
i beni immobili di loro proprietà alla garanzia
patrimoniale spettante ad essa [...], in quanto
creditrice per L. 2.128.331.478 nei confronti della
[...] S.p.A., del quale debito erano garanti i
convenuti fino alla concorrenza di L. 2.000.000.000.
2. - Il
gravame interposto dai coniugi I. e P. veniva
respinto dalla Corte di appello di L'Aquila, con
sentenza resa pubblica il 5 marzo 2010.
2.1. - La
Corte territoriale, per quanto ancora rileva in
questa sede, osservava, in ordine al requisito
dell'anteriorità del credito della Banca [...]
rispetto all'impugnato atto di costituzione del
fondo patrimoniale, che detto credito, vantato nei
confronti di [...] S.p.A., era stato garantito da
sei polizze fideiussorie stipulate dagli appellanti,
la prima delle quali in data 27 gennaio 1984 e
l'ultima in data 7 settembre 1992, per un importo
complessivo di L. 2 miliardi, mentre il fondo
patrimoniale era stato costituito il 9 novembre
1992; dunque, in epoca successiva al sorgere del
credito della Banca [...] e con pregiudizio del
creditore medesimo. Peraltro, l'individuazione, da
parte del primo giudice, del credito con
l'accreditamento, e non già con il momento
successivo dell'effettivo prelievo ad opera
dell'accreditato, si poneva in linea con
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
2.1. - Il
giudice di appello riteneva, poi sussistente, in
forza delle risultanze probatorie, la consapevolezza
in capo alla I. e al P. di recare pregiudizio alle
ragioni creditorie, essendo costoro soci
maggioritari di [...] S.p.A., che si dibatteva in
"crisi irreversibile" già prima del 1990, ed avendo
prestato la fideiussione del settembre 1992 in
"palese e significativa contiguità temporale" con la
costituzione del fondo patrimoniale, comprensivo
della "totalità del patrimonio immobiliare dei
coniugi".
3. - Per
la cassazione di tale sentenza ricorrono I.L. e
P.S., sulla base di un unico motivo, illustrato da
memoria.
Resiste
con controricorso, illustrato da memoria, la Società
[...], quale procuratrice speciale di [...] s.r.l.,
mentre non ha svolto attività difensiva in questa
sede l'intimata Banca [...].
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con
l'unico articolato mezzo è dedotta, ai sensi
dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, "omessa
pronuncia/omessa o insufficiente motivazione su
punto decisivo controverso in riferimento ai motivi
sub 2 e 3 relativamente alla doglianza degli
appellanti della mancata prova della data
dell'accreditamento e della conseguente asserita
anteriorità dell'esistenza del credito".
La Corte
territoriale non avrebbe tenuto conto della
doglianza sulla mancata prova da parte della Banca
[...] della "data dell'accreditamento da cui dedurre
l'effettiva anteriorità del credito rispetto
all'atto da revocare", nonchè della richiesta di
essi appellanti di esibizione ex art. 210 c.p.c.,
della "pratica relativa al rinnovo dell'affidamento
[...] s.p.a. per l'anno 1993", così da confermare la
sentenza di accoglimento della domanda revocatoria
ex art. 2901 c.c. "senza che sia stata accertata la
data dell'effettivo accreditamento cui far
riferimento al fine di stabilire se l'atto
pregiudizievole (nella specie costituzione di un
fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al
sorgere del credito, onde predicare,
conseguentemente, la necessità della prova a carico
dell'attore della scientia damni o della dolosa
preordinazione".
1.1. - Il
motivo non può trovare accoglimento.
Esso si
astrae dall'effettiva portata della ratio decidendi
della sentenza impugnata, la quale, ai fini della
prova dell'anteriorità del credito rispetto all'atto
pregiudizievole delle ragioni creditorie
suscettibile di revocatoria ai sensi dell'art. 2901
c.c., ha preso a riferimento le sei polizze
fideiussorie tutte stipulate dai coniugi I. e P. in
epoche anteriori alla costituzione del fondo
patrimoniale (la prima polizza è del gennaio 1984 e
l'ultima del settembre 1992, mentre il fondo
patrimoniale è stato costituito nel novembre 1992).
Con ciò la Corte territoriale ha ritenuto che il
credito di BNL, correlato a dette polizze in quanto
dalle medesime garantito, fosse, per l'appunto,
sorto anteriormente all'atto incidente sulla
garanzia patrimoniale spettante alla medesima banca,
giacchè tale atto era addirittura successivo
all'ultima delle stipulate fideiussioni.
Siffatta
ragione giustificativa risulta, poi, armonica
rispetto alla argomentazione in aure che attiene
alla preminente valenza del momento
dell'accreditamento rispetto a quello, eventualmente
successivo, del prelievo effettivo da parte
dell'accreditato.
E'
difatti orientamento costante di questa Corte quello
per cui "l'azione revocatoria ordinaria presuppone,
per la sua esperibilità, la sola esistenza di un
debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con
la conseguenza che, prestata fideiussione in
relazione alle future obbligazioni del debitore
principale connesse all'apertura di credito regolata
in conto corrente, gli atti dispositivi del
fideiussore successivi all'apertura di credito ed
alla prestazione della fideiussione, se compiuti in
pregiudizio delle ragioni del creditore, sono
soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art.
2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo
requisito soggettivo della consapevolezza del
fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso,
del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del
creditore (scienfcia damni), ed al solo fattore
oggettivo dell'avvenuto accreditamento giacchè
l'insorgenza del credito va apprezzata con
riferimento al momento dell'accreditamento e non a
quello, eventualmente successivo, dell'effettivo
prelievo da parte del debitore principale della
somma messa a sua disposizione" (Cass., 27 giugno
2002, n. 9349; Cass., 9 aprile 2009, n. 8680; Cass.,
29 gennaio 2010, n. 2066; Cass., 15 febbraio 2011,
n. 3676).
A fronte
di ciò, i ricorrenti insistono (anche con la memoria
ex art. 378 c.p.c.) nel dar rilievo, in particolar
modo, alla circostanza del rinnovo dell'affidamento
a [...] nell'anno 1993, che si palesa, all'evidenza,
del tutto inconferente rispetto all'impianto
motivazionale della decisione impugnata.
2. - Il
ricorso va, dunque, rigettato ed i ricorrenti
soccombenti condannati, in solido tra loro, al
pagamento, in favore della società controricorrente,
delle spese processuali del presente giudizio di
legittimità, come liquidate in dispositivo. Nulla è
da disporsi in punto di regolamentazione di dette
spese nei confronti della Banca [...] che non ha
svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in
solido tra loro, al pagamento, in favore della
società controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida in complessivi
Euro 22.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi,
oltre spese generali ed accessori di legge.
Così
deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte Suprema di
Cassazione, il 5 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2015
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