L'informativa preventiva al cliente e al garante
della prossima segnalazione di sofferenza alla
centrale rischi è adempimento imposto alla banca e
il suo mancato invio rende invalida la stessa
iscrizione alla centrale rischi
Tribunale di Foggia, 15-11-2014
Quanto al
primo, inerente la mancanza di preavviso
dell'iscrizione, deve rilevarsi che la banca non ha
fornito alcun elemento probatorio idoneo a
dimostrare che prima dell'iscrizione a "sofferenza"
della posizione del ricorrente, di tale decisione
questi fosse stato posto a conoscenza.
Tale
adempimento rinviene dalle previsioni di cui
all'art. 125 comma 3 TUB, di cui all'art. 4 comma 7
del Codice in materia di protezione dei dati
personali - Codice di deontologia e di buona
condotta per i sistemi informativi gestiti da
soggetti privati interna di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti
(Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre
2004, Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n.
300,come modificato dall'errata corrige pubblicata
in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2005, n. 56), e di cui
alla Circolare 139 dell'11.2.1991 (come risultante
per effetto dell'aggiornamento del 29.4.2011) della
Banca d'Italia.
L'informativa non può che essere intesa come
preventiva, tanto è vero che la disposizione
chiarisce che essa non possa essere configurata
quale richiesta di consenso. Essa è invece
finalizzata a consentire al cliente di approntare i
possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria
obbligazione.
Alla
stregua di tanto, e considerato che nella specie non
vi è alcuna dimostrazione di avvenuta preventiva
informazione, neppure implicitamente evincibile dal
contenuto della corrispondenza intrattenuta dalla
banca resistente con il ricorrente, deve ritenersi
che sotto questo profilo il ricorso appaia dotato di
adeguata dimostrazione del fumus boni iris richiesto
per il suo accoglimento.
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OSSERVA
La A
ricorrente ha dedotto:
a) di
essere titolare di un conto corrente e di un
finanziamento presso l'istituto resistente,
b) di
essere insorta controversia tra le parti a seguito
della richiesta di rientro del debito indicato dalla
banca in E 113.606,35, poiché essa ricorrente aveva
a quel punto richiesto la restituzione delle somme
percepite in maniera illegittima a titolo di
interessi e competenze superiori al c.d. tasso
soglia, nonché attraverso la capitalizzazione degli
interessi, le commissioni e le competenze varie,
conseguenti all'indebita applicazione
dell'anatocismo, contestate dalla banca,
c) di
avere proposto una soluzione transattiva con
versamento della somma di E 50.000,00, poi aumentata
a E 60.000,00 a seguito del rifiuto opposto dalla
banca, d) di aver appreso in seguito che il proprio
nominativo era stato segnalato alla centrale rischi
in relazione al passaggio a sofferenza, senza che di
tanto essa ricorrente avesse avuto alcuna
comunicazione.
Sulla
base di tale ricostruzione la ricorrente ha quindi
sostenuto l'illegittimità della segnalazione, per
non essere stata preceduta dalla comunicazione di
preavviso (prevista dalla regolamentazione della
Banca d'Italia, e dai principi di buona fede), e per
la mancanza dei presupposti di fatto necessari per
l'iscrizione (che avrebbero richiesto un'analisi
della complessiva situazione patrimoniale del
debitore, in vista del giudizio di incapacità non
transitoria di adempiere le obbligazioni e nel caso
in esame esso ricorrente aveva offerto prima
50.000,00 e poi 60.000,00 euro, con ciò dimostrando
di possedere disponibilità finanziaria).
Richiamato, quanto al pericolo di pregiudizio nel
ritardo, la potenzialità del danno insito nella
segnalazione (che sarebbe stato oggetto di domanda
di merito), il ricorrente ha chiesto di ordinare al
resistente di provvedere all'immediata cancellazione
della segnalazione a sofferenza.
Costituitasi, la resistente ha eccepito
l'inammissibilità del ricorso (per difetto di
residualità), l'incompetenza per territorio del
giudice adito (essendo la competenza del Tribunale
del luogo di trattamento dei dati Roma o al più
Napoli). Nel merito la resistente ha eccepito
l'infondatezza del ricorso, non essendovi stato
alcun superamento del tasso soglia, essendovi stata
la espressa previsione di capitalizzazione reciproca
degli interessi, la debenza delle spese e delle
competenze, in ossequio alla normativa e alle
pattuizioni. Ha quindi sostenuto la legittimità
della segnalazione, perché il ricorrente aveva
richiesto in precedenza garanzie per un
finanziamento di 740.000,00 euro, destinato
all'estinzione anche parziale di linee di credito
(nella richiesta era indicato un debito di
340.000,00 euro, che però doveva ritenersi
superiore, in ragione dell'entità del finanziamento
richiesto, poi ricevuto ma non utilizzato per
estinguere il debito verso essa resistente), e aveva
contratto un mutuo nel cui ambito era stata iscritta
ipoteca per E 1.480.000,00.
Il
ricorso, per i motivi che si diranno, è fondato.
In primo luogo vanno disattese le eccezioni
preliminari sollevate dalla banca resistente.
È
infondata quella inerente il difetto di residualità
del procedimento cautelare atipico, per esservi la
possibilità di fare affidamento sulla procedura di
cui agli artt. 10 e 5 del D.Lgs. 150/2011. Come già
affermato in giurisprudenza (Trib. Verona,
18-03-2013, in ilcaso.it).
Si tratta
di una soluzione certamente condivisibile, pur nella
consapevolezza di orientamenti contrari (ad esempio
lo stesso Trib. Verona, 22.10.2012, in ilcaso.it,
citato dal resistente), poiché nella specie non
viene all'attenzione una mera questione di
trattamento dei dati personali, quale finalità
indicata dall'art. 2 del D.Lgs. 196/2003 (sia pure
semplicemente intesa quale comunicazione, ai sensi
dell'art. 3 della norma richiamata), bensì una
determinazione adottata dall'istituto resistente,
intesa a ritenere sussistenti, in capo al
ricorrente, le condizioni per l'inserimento tra le
?sofferenze? della propria posizione (per
l'ammissione del ricorso alla tutela cautelare
atipica cfr. da ultimo anche Trib. Mantova,
1.10.2014, in banca dati leggiditalia).
Anche l'eccezione di incompetenza per territorio è
infondata.
Anche a
non voler fare riferimento al foro del consumatore
(per la qualifica soggettiva del ricorrente), foro
che avrebbe avuto prevalenza su ogni altro (Cass.
civ. Sez. VI - 3, Ord., 12/03/2014, n. 5705), vi è
che il ricorrente ha fatto riferimento ai danni
subiti per effetto della iscrizione tra le
sofferenze, danni che sarebbero stati richiesti nel
giudizio di merito.
In
conseguenza di tanto deve prendersi atto che manca
qualunque contestazione del foro astrattamente
ipotizzabile rispetto ad una azione compresa
nell'ambito dell'art. 2043 cod. civ., e quindi
dell'attribuzione della competenza ai sensi
dell'art. 20 c.p.c.(da ravvisare nell'ambito del
foro del Tribunale di Foggia, inteso quale luogo di
insorgenza del diritto del ricorrente, vale a dire
quale luogo di realizzazione delle ricadute negative
della segnalazione).
E ciò
porta a ritenere infondata anche l'eccezione di
incompetenza per territorio.
Nel merito l'azione è fondata, sotto entrambi i
profili addotti dal ricorrente.
Quanto al primo, inerente la mancanza di preavviso
dell'iscrizione, deve in primo luogo rilevarsi che
la resistente non ha fornito alcun elemento
probatorio in senso contrario, vale a dire idoneo a
dimostrare che prima dell'iscrizione a "sofferenza"
della posizione del ricorrente, di tale decisione
questi fosse stato posto a conoscenza.
Tale adempimento rinviene dalle previsioni di cui
all'art. 125 comma 3 TUB, di cui all'art. 4 comma 7
del Codice in materia di protezione dei dati
personali - Codice di deontologia e di buona
condotta per i sistemi informativi gestiti da
soggetti privati interna di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti
(Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre
2004, Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n.
300,come modificato dall'errata corrige pubblicata
in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2005, n. 56), e di cui
alla Circolare 139 dell'11.2.1991 (come risultante
per effetto dell'aggiornamento del 29.4.2011) della
Banca d'Italia.
Premesso
che nel caso in esame viene all'attenzione una
iscrizione a "sofferenza" (cfr. documento allegato 7
di parte ricorrente, nella specie della
comunicazione inviata dal B a L), il riferimento
deve essere inteso al capitolo 2, sezione II,
paragrafo 1.5 della circolare 139/1991, la quale
prevede che, pur se "Tale obbligo non configura in
alcun modo una richiesta di consenso all'interessato
per il trattamento dei suoi dati".
Si tratta
non di una iscrizione vincolata, come ad esempio
quella riferita ai rischi a scadenza, di cui al
precedente paragrafo 1.2, bensì di una iscrizione
che necessita sia di una "valutazione da parte
dell'intermediario della complessiva situazione
finanziaria del cliente e [che] non può scaturire
automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo
nel pagamento del debito", tanto che "La
contestazione del credito non è di per sé condizione
sufficiente per l'appostazione a sofferenza", e sia
come detto della informazione al cliente della prima
iscrizione a sofferenza.
È il caso di dire che l'informativa non può che
essere intesa come preventiva, tanto è vero che la
disposizione chiarisce che essa non possa essere
configurata quale richiesta di consenso. Essa è
invece finalizzata a consentire al cliente di
approntare i possibili rimedi, in vista del rientro
dalla propria obbligazione (sul tema, in
giurisprudenza, sia pure con motivazione "a
contrario", cfr. Trib. Monza, 9.6.2014, in banca
dati leggiditalia; cfr. altresì, in senso conforme a
quanto qui sostenuto, Trib. Verona, 7.7.2014, in
ilcaso.it).
Alla stregua di tanto, e considerato che nella
specie non vi è alcuna dimostrazione di avvenuta
preventiva informazione, neppure implicitamente
evincibile dal contenuto della corrispondenza
intrattenuta dalla banca resistente con il
ricorrente, deve ritenersi che sotto questo profilo
il ricorso appaia dotato di adeguata dimostrazione
del fumus boni iris richiesto per il suo
accoglimento.
Quanto al
secondo profilo di doglianza sollevato dal
ricorrente, va considerato che come detto
l'iscrizione a sofferenza richiede una valutazione
da parte del soggetto che la dispone, "della
complessiva situazione finanziaria del cliente e non
può scaturire automaticamente da un mero ritardo di
quest'ultimo nel pagamento del debito".
Ora, nel
caso in esame non sembra, ad un giudizio tipico
della fase cautelare che ci occupa, che il giudizio
implicitamente espresso dalla banca resistente possa
essere condiviso.
In
effetti, esso è basato - come si evince dalla stessa
difesa approntata nel presente giudizio -
sull'entità del debito (circa E 113.000,00), nonché
sulla richiesta di finanziamento per E 740.000,00,
nella quale vi era il riferimento ad una debitoria
di E 340.000,00 (che avrebbe dovuto essere
considerato superiore proprio in virtù dell'importo
del finanziamento richiesto). È stato invocato anche
un contratto di mutuo, al quale era conseguita una
iscrizione ipotecaria per E 1.480.000,00.
E
tuttavia, ai fini che qui interessano deve
richiamarsi Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21428 del
12/10/2007 (Rv. 600223), secondo la quale "ai fini
dell'obbligo di segnalazione al "servizio per la
centralizzazione dei rischi bancari" (cosiddetta
Centrale dei Rischi) che incombe sulle banche, il
credito può essere considerato in "sofferenza"
allorché sia vantato nei confronti di soggetti in
stato di insolvenza, anche non accertato
giudizialmente o che versino in situazioni
sostanzialmente equiparabili; in particolare, la
nozione di insolvenza che si ricava dalle
"Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia, sulla
base delle direttive del CICR, non si identifica con
quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi
piuttosto far riferimento ad una valutazione
negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile
come "deficitaria", ovvero come "grave difficoltà
economica", senza quindi alcun riferimento al
concetto di incapienza ovvero di "definitiva
irrecuperabilità"".
Si tratta
di un giudizio che avrebbe imposto una valutazione
complessiva della capacità patrimoniale del
debitore, e che come ben si comprende non può trarsi
solo dall'entità complessiva del debito, in assenza
di elementi di conoscenza inerenti le disponibilità
patrimoniali e/o finanziarie, la liquidabilità delle
stesse, la potenzialità astratta di far fronte alle
proprie obbligazioni.
D'altra
parte, se la stessa resistente ha affermato, nella
propria memoria di costituzione (pagina 6,
quartultimo rigo) che il finanziamento di cui è
cenno era stato ricevuto (ancorché non utilizzato
per estinguere il debito verso il B), ciò implica
che altro soggetto erogatore abbia formulato un
giudizio positivo in ordine alla solvibilità
dell'odierno ricorrente (come anche deve ritenersi
per effetto della concessione di un mutuo ipotecario
da parte di altro istituto di credito, del quale
pure è in atti la relativa documentazione).
Anche
questo profilo porta a ritenere la ragionevole
fondatezza del diritto del ricorrente, da far valere
nel giudizio di merito.
A questo
punto deve dirsi che appare sussistente anche il
pericolo di pregiudizio nel ritardo, posto che sono
gli stessi effetti della persistenza della
segnalazione a "sofferenza" che potrebbero
alimentare l'incapacità di ottenere credito da parte
del ricorrente, e in ipotesi creare difficoltà
finanziaria allo stesso. Senza sottacere il rischio
di discredito che la segnalazione potrebbe in ogni
caso comportare.
Alla
stregua delle considerazioni esposte, il ricorso va
pertanto accolto, con emanazione dell'ordine al B
alla immediata cancellazione della segnalazione del
nominativo della ditta ricorrente nella categoria a
"sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia, CRIF Spa ed Experian - Cerved Information
Services Spa, in relazione al c.c. XXXX.
Le spese
seguono la soccombenza, nella misura che si
indicherà in dispositivo (con la misura minima della
fase istruttoria, solo documentale).
P.Q.M.
1)
accoglie il ricorso, e per l'effetto ordina al Banco
di Napoli la immediata cancellazione della
segnalazione del nominativo della ditta ricorrente
F, nella categoria a ?sofferenza? presso la Centrale
Rischi della Banca d'Italia, CRIF Spa ed Experian -
Cerved Information Services Spa, in relazione al
c.c. XXXXXX;
2)
condanna il B, in persona del legale rappresentante
pro tempore, al pagamento delle spese processuali in
favore di F, che liquida in complessivi E 2.534,00,
oltre al rimborso forfetario sulle spese generali in
misura pari al 15%, Iva e cap come per legge, e
spese per E 406,50;
3) manda
la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 15 novembre 2014
Depositata in Cancelleria il 15/11/2014
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