L’art. 4, 3° comma L. 17 febbraio 1992 n. 154 e
l’art. 117, 6° comma d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario) hanno sancito la nullità
delle clausole di contratti bancari che, per la determinazione degli interessi, anziché
a parametri fissi, facciano riferimento alle condizioni praticate usualmente dalla aziende
di credito sulla piazza.
L’art. 1832 c.c. consente l’impugnazione
dell’estratto conto inviato al correntista per errori di scritturazione o di calcolo
– tra i quali è possibile includere anche l’applicazione di un tasso di interesse
determinato solo in base agli usi di piazza in quanto falsante le risultanze contabili
–, per omissioni o per duplicazioni.
Tuttavia la mancata contestazione dell’estratto
conto da parte del correntista non vale a ritenere tacitamente approvata l'applicazione
di tassi di interesse indeterminati, in quanto la giurisprudenza ha espressamente
stabilito che la nullità della clausola che faccia riferimento ad interessi stabiliti
in base agli usi di piazza non è sanata dalla mancata contestazione, da
parte del correntista, dell'estratto conto nel quale gli siano stati addebitati
interessi in misura superiore a quella legale (Tribunale Genova, 24 gennaio 1997; conf.
Tribunale Genova 9 maggio 1989, Banca borsa tit. cred. 1991, II,198; Corte appello
Milano 15 dicembre 1989, Banca borsa tit. cred. 1991, II,198), ritenuto che il
correntista dovrebbe esercitare il diritto all’impugnazione in un termine troppo ristretto
rispetto a quello di prescrizione ordinaria decennale.
Infatti l’art. 1832 c.c. al terzo comma così dispone “l'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla
data di ricezione, dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve
essere spedito per mezzo di raccomandata”.
Tuttavia il mancato rispetto delle formalità così
imposte dall’articolo di cui sopra – in particolare l’invio dell’estratto conto
tramite lettera raccomandata – impedisce l’inizio della decorrenza del termine
stabilito a pena di decadenza.
Quand’anche il cliente dovesse ritenersi decaduto
dal diritto di contestazione semestrale, autorevole giurisprudenza ha ritenuto comunque
che “l'approvazione dell'estratto conto a norma dell'art. 1832 c.c.
non impedisce di contestare la validità e l'efficacia del
rapporto causale cui si riferiscono le singole annotazioni, neppure quando sia decorso
il termine di decadenza per le impugnazioni del conto” (Tribunale Milano, 4 aprile
1996 Banca borsa tit. cred. 1997,II, 340) e pertanto neppure dopo che sia decorso il
termine di sei mesi di cui all’art. 1832 c.c.
E ancora in tema di contratto di conto
corrente l'approvazione dell'estratto conto a norma dell’art. 1832 c.c. non
preclude l’impugnabilità della validità e dell'efficacia dei rapporti
obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti,
e quindi l’impugnabilità della validità e dell'efficacia di titoli
contrattuali che sono alla base degli accrediti e degli addebiti e che
sono regolati dalle norme generali sui contratti (Cassazione civile sez. I, 11 settembre
1997, n. 8989 Giust. civ. Mass. 1997,1688; conf. Cassazione civile sez. I, 29 novembre
1994, n. 10185), soggiacendo dunque al termine prescrizionale ordinario.
Pertanto ne discende che le contestazioni relative alla
nullità delle clausole con le quali è stato determinato un tasso di interesse che
faccia riferimento agli usi, non possono essere considerate quali attinenti ad errori
formali relativi alle singole partite dell’estratto conto, ma riguardano unicamente
l’efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti –
indicati nell’estratto conto - senza quindi che venga pregiudicata la relativa
impugnabilità e validità dei rapporti contrattuali medesimi, entro comunque il termine
di prescrizione decennale.
Difatti è stato sancito che “la mancata
tempestiva contestazione dell'estratto conto bancario rende non
più contestabili le singole partite iscritte, ma non la validità' e
l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui queste
derivano (nella specie, è escluso che l'approvazione del
conto precluda la questione sull'esistenza di un atto
scritto idoneo a giustificare l'addebito di interessi superiori alla misura legale)”
(Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 1984 n. 1112,
Foro it. 1984, I,1285; conf. Tribunale Napoli, 22
aprile 1994 Gius. 1995).
Una pronuncia isolata,
contrariamente al criterio interpretativo adottato dalla giurisprudenza prevalente, ha ritenuto che una
volta accertata l’esistenza di un patto scritto – in osservanza pertanto alla
prescritta formalità di cui all’art. 1284 c.c. - circa l’applicazione di un tasso
di interesse determinato in base agli usi su piazza e comunque superiore a quello
legale, “l’approvazione ripetuta di estratti conto può valere, per la sua natura
confessoria, a far ritenere che il concreto ammontare degli interessi computati dalla
banca sia avvenuto in conformità del criterio dettato in via preventiva con la
clausola” (Cass. civ. 18-05-1996, sent. n. 4605, rv. 497672). E’ tuttavia necessario
che il cliente abbia approvato più volte gli estratti conto inviatigli dalla banca,
presumendosi solo nel caso di ripetute accettazioni una rinuncia implicita dello stesso
– malgrado ne abbia avuto la possibilità - alla contestazione di quei rapporti
contrattuali dai quali derivano le poste attive e passive risultanti dall’estratto
conto.