La mancata contestazione dell’estratto conto nel termine di sei mesi e l'impugnazione degli interessi bancari determinati solo in base agli usi su piazza

Di Maura Castiglioni, Avvocato

31 luglio 2000

 

L’art. 4, 3° comma  L. 17 febbraio 1992 n. 154 e l’art. 117, 6° comma d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario) hanno sancito la nullità delle clausole di contratti bancari che, per la determinazione degli interessi, anziché a parametri fissi, facciano riferimento alle condizioni praticate usualmente dalla aziende di credito sulla piazza.

L’art. 1832 c.c. consente l’impugnazione dell’estratto conto inviato al correntista per errori di scritturazione o di calcolo – tra i quali è possibile includere anche l’applicazione di un tasso di interesse determinato solo in base agli usi di piazza in quanto falsante le risultanze contabili –, per omissioni o per duplicazioni. 

Tuttavia la mancata contestazione dell’estratto conto da parte del correntista non vale a ritenere tacitamente approvata l'applicazione di tassi di interesse indeterminati, in quanto la giurisprudenza ha espressamente stabilito che la nullità della clausola che faccia riferimento ad interessi stabiliti in base agli usi di piazza non è sanata dalla mancata  contestazione,  da  parte del correntista, dell'estratto conto nel quale gli siano stati addebitati interessi in misura superiore a quella legale (Tribunale Genova, 24 gennaio 1997; conf. Tribunale Genova 9 maggio 1989, Banca borsa tit. cred. 1991, II,198; Corte appello Milano 15 dicembre 1989, Banca borsa tit. cred. 1991, II,198), ritenuto che il correntista dovrebbe esercitare il diritto all’impugnazione in un termine troppo ristretto rispetto a quello di prescrizione ordinaria decennale.

Infatti l’art. 1832 c.c. al terzo comma così dispone “l'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data di ricezione, dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata”.

Tuttavia il mancato rispetto delle formalità così imposte dall’articolo di cui sopra – in particolare l’invio dell’estratto conto tramite lettera raccomandata – impedisce l’inizio della decorrenza del termine stabilito a pena di decadenza.

Quand’anche il cliente  dovesse ritenersi decaduto dal diritto di contestazione semestrale, autorevole giurisprudenza ha ritenuto comunque che “l'approvazione dell'estratto  conto  a  norma dell'art. 1832 c.c. non impedisce di  contestare  la  validità e  l'efficacia  del  rapporto causale cui si riferiscono le singole annotazioni, neppure quando sia decorso il termine di decadenza per le impugnazioni del conto” (Tribunale Milano, 4 aprile 1996 Banca borsa tit. cred. 1997,II, 340) e pertanto neppure dopo che sia decorso il termine di sei mesi di cui all’art. 1832 c.c.

E ancora in  tema  di contratto di conto corrente l'approvazione dell'estratto conto  a norma dell’art. 1832 c.c. non preclude l’impugnabilità della validità e dell'efficacia dei  rapporti  obbligatori dai  quali  derivano  gli accrediti  e gli addebiti,  e quindi l’impugnabilità della validità e dell'efficacia di  titoli contrattuali  che  sono  alla base degli accrediti e degli addebiti e che sono regolati dalle norme generali sui contratti (Cassazione civile sez. I, 11 settembre 1997, n. 8989 Giust. civ. Mass. 1997,1688; conf. Cassazione civile sez. I, 29 novembre 1994, n. 10185), soggiacendo dunque al termine prescrizionale ordinario.

Pertanto ne discende che le contestazioni relative alla nullità delle clausole con le quali è stato determinato un tasso di interesse che faccia riferimento agli usi, non possono essere considerate quali attinenti ad errori formali relativi alle singole partite dell’estratto conto, ma riguardano unicamente l’efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti – indicati nell’estratto conto - senza quindi che venga pregiudicata la relativa impugnabilità e validità dei rapporti contrattuali medesimi, entro comunque il termine di prescrizione decennale.

Difatti è stato sancito che “la  mancata tempestiva  contestazione  dell'estratto  conto bancario rende  non più  contestabili  le singole partite iscritte, ma non la validità'  e  l'efficacia  dei  rapporti  obbligatori da  cui  queste derivano  (nella  specie, è  escluso  che  l'approvazione del  conto precluda  la  questione sull'esistenza  di  un  atto scritto idoneo a giustificare l'addebito di interessi superiori alla misura legale)” (Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 1984 n. 1112,

 Foro it. 1984, I,1285; conf. Tribunale Napoli, 22 aprile 1994 Gius. 1995).

Una pronuncia isolata, contrariamente al criterio interpretativo adottato dalla giurisprudenza prevalente, ha ritenuto che una volta accertata l’esistenza di un patto scritto – in osservanza pertanto alla prescritta formalità di cui all’art. 1284 c.c. - circa l’applicazione di un tasso di interesse determinato in base agli usi su piazza e comunque superiore a quello legale, “l’approvazione ripetuta di estratti conto può valere, per la sua natura confessoria, a far ritenere che il concreto ammontare degli interessi computati dalla banca sia avvenuto in conformità del criterio dettato in via preventiva con la clausola” (Cass. civ. 18-05-1996, sent. n. 4605, rv. 497672). E’ tuttavia necessario che il cliente abbia approvato più volte gli estratti conto inviatigli dalla banca, presumendosi solo nel caso di ripetute accettazioni una rinuncia implicita dello stesso – malgrado ne abbia avuto la possibilità - alla contestazione di quei rapporti contrattuali dai quali derivano le poste attive e passive risultanti dall’estratto conto.

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