Il giudizio di
querela di falso è diretto ad eliminare l'efficacia probatoria
dell'atto pubblico e della scrittura privata (quale è l'assegno
bancario) che sia stata
riconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta, o comunque
autenticata, o ancora che sia già stata oggetto di un procedimento
di verificazione. La querela di falso è inerente dunque ad atti o
scritture alle quali viene riconosciuto il valore di prova legale.
Difatti si
osserva che l’art. 2702 c.c. dispone che la scrittura privata, una
volta riconosciutane la sottoscrizione, si comporta come atto
pubblico per quel che riguarda l'attendibilità del documento e la
sua efficacia probatoria, nonché per quanto riguarda il collegamento
tra dichiarazione e sottoscrizione, con conseguente possibilità di
rimuovere siffatta efficacia soltanto attraverso la querela di falso
(Cass., Sez. Lav., sent. n. 4689 del 11-07-1983).
Quanto sopra
non pregiudica tuttavia alla parte nei cui confronti venga prodotta
una scrittura privata, e quindi un assegno bancario, oltre alla facoltà di disconoscerla, anche la
possibilità in via alternativa, senza riconoscere né espressamente
né tacitamente la scrittura medesima, di proporre querela di falso,
al fine di contestare la genuinità del documento stesso, ed al fine
di conseguire un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della
completa rimozione del valore del documento con effetti "erga
omnes" e non nei soli riguardi della controparte.
(Cass. civ., Sez. II, sent. n. 3833 del 22-04-1994; Cass. civ.,
Sez.
I, sent.
n. 9013 del 27-07-1992).
Il giudizio di
querela di falso ha certamente oggetto più ampio rispetto a quello
successivo al disconoscimento e teso alla verificazione del
documento, dal momento che non solo concerne sia gli atti pubblici,
che le scritture private (anche prive del valore di prova legale
attribuito loro a seguito di riconoscimento, autenticazione e
verificazione), ma anche perché può essere teso ad accertare la
falsità materiale del documento – nelle forme della contraffazione e
della alterazione – e la falsità ideologica, pur se limitatamente
alla non rispondenza tra quanto attestato nell’atto e quanto
dichiarato come avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale (Cass.
civ. sent. n. 47 dell’11-01-1988).
Occorre in
proposito precisare che per impugnare la veridicità di quanto
dichiarato e contenuto nel documento – e dunque per impugnarne la
falsità ideologica, di contenuto - non sarà possibile ricorrere alla querela di
falso, ma si potrà solo far ricorso alle normali azioni atte a
rilevare il contrasto tra volontà e manifestazione, quali ad esempio
l’azione di simulazione (Cass. civ., sent. n. 3667 del 13-04-1987).
Inoltre è
appena il caso di evidenziare che la giurisprudenza ritiene che la
procedura di disconoscimento e di verificazione della scrittura è
limitata all'ipotesi in cui sia negata la propria scrittura o la
propria firma dalla parte contro la quale è prodotto lo scritto,
onde è estraneo alla previsione di legge il caso nel quale si
contesti l'autenticità di un atto attribuito non alla parte contro
la quale è prodotto ma alla parte stessa che intende avvalersene: in
tale situazione la contestazione dell'autenticità può dunque
avvenire mediante la proposizione della querela di falso, che trova
il solo limite della carenza dell’ interesse ad agire.
Quest’ultimo
pertanto dovrà sussistere tanto nel giudizio promosso in via
principale, quanto in quello incidentale.
Tra i
requisiti imposti al fine dell’esperimento del procedimento in
questione, l’art. 221 c.p.c. stabilisce che l’atto con il quale
viene proposta la querela di falso, in via principale od in corso di
causa, debba contenere, a pena di nullità insanabile, l'indicazione
degli elementi e delle prove della falsità salvo che questa sia
rilevabile "ictu oculi" dal documento impugnato e non
occorrano indagini particolari per stabilirla (Cass. civ., Sez. II,
sent. n. 6383 del 26-11-1988, Mazzucchelli c. Mazzucchelli).
Pertanto
l’atto introduttivo opera quale preclusione in ordine alla
possibilità di dedurre nuovi elementi e nuove prove successivamente
alla proposizione della querela.
Il giudice,
nella fase iniziale del procedimento deve provvedere ad un giudizio
di valutazione circa la necessità di procedere con la querela di
falso, proprio sulla base degli elementi e delle prove fornite.
Al fine di
soddisfare l’onere probatorio imposto ex art. 221 c.p.c. la
giurisprudenza ha ritenuto che la presentazione di una perizia
grafica di parte con riguardo al documento impugnato non integra
l'offerta di prova richiesta dall'art. 221 c.p.c. (Cass. civ., Sez.
I, sent. n. 4165 del 15-05-1990), la quale pertanto imporrà un
adempimento più rigoroso, ritenuta l’importanza dell’oggetto del
giudizio, qual è la falsità da accertare.
L’indicazione
degli elementi e delle prove a supporto della querela di falso dovrà
avvenire secondo i modi stabiliti dalla legge processuale e, perciò,
ove si tratti di prova testimoniale, mediante indicazione specifica,
ai sensi dell'art. 244 cod. proc. civ., delle persone da interrogare
e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di
esse deve essere interrogata (Cass. civ., sent. n. 2790 del
15-03-1991).
Infine,
l’onere probatorio di cui all’art. 221 c.p.c. potrà essere
soddisfatto anche con ricorso alle prove indirette delle
presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento
dell’autenticità non si estenda alla sottoscrizione, ma sia
lamentato il riempimento del documento fuori da qualsiasi intesa,
con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo
autore (Cass. civ., sent. n. 4571 del 06-07-1983).
La giurisprudenza in relazione al
disconoscimento di una scrittura privata (nella specie, un assegno
bancario) che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi
legalmente riconosciuta, e per la quale, pertanto, non sia
necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la
piena efficacia probatoria (art. 2702 cod. civ.) ha confermato che
la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente
sottoscrizione, non è tenuta ad attendere di essere evocata in
giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento, per
poi operare il disconoscimento ai sensi ed agli effetti dell'art.
214 cod. proc. civ. e segg., ma può assumere l'iniziativa del
processo, per sentire accertare, secondo le ordinarie regole
probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per
sentir accogliere quelle domande che postulino tale accertamento
(nella specie, condanna al risarcimento dei danni della banca che
aveva pagato l'assegno con firma falsa senza la dovuta diligenza).
Così la Cass. Sez. I, sent. n. 12471 del
12-10-2001, Bianchi c. San Paolo IMI (rv 549615).