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La Centrale d’Allarme Interbancaria (C.A.I.): operatività e casi pratici: casi proposti e risolti

 

Fonte riservata

 

27 giugno 2005

 

Di Mario Petrulli  

 

"Casi proposti e risolti" tratti dal volume "La Centrale d’allarme interbancaria (C.A.I.): operatività e casi pratici" di Mario Petrulli – Halley Editore - 2005

 

 

CASO 4

A Tizio, correntista della banca Beta, è stato inviato il preavviso di revoca C.A.I. Nei giorni successivi, emette un altro assegno per il quale esiste sul conto la provvista. La banca, però, sulla base dell’avvio della procedura, non paga l’assegno. Tizio si rivolge al suo legale di fiducia per avere assistenza.

Risposta: in tale ipotesi, purché vi sia la provvista, l’assegno doveva essere pagato. Infatti, solo a seguito dell’inserimento del suo nominativo nell’archivio C.A.I. scatta il divieto per Tizio di emettere assegni e per le banche e gli uffici postali di pagare i titoli tratti in data successiva all’inserimento stesso [1]. Tizio può anche chiedere i danni alla banca.

CASO 9

Tizio è delegato sul conto di Caio; emette un assegno senza copertura e, di conseguenza, si pone il problema del soggetto che dovrà essere iscritto nell’archivio CAI: Tizio (delegato), Caio (titolare del conto e delegante) o entrambi? Tizio si rivolge al suo legale di fiducia per avere assistenza.

Risposta: in questi casi è sempre il delegante (ossia, nella nostra ipotesi, Caio) a dover essere iscritto nell’archivio. Tizio non dovrà subire alcuna iscrizione né altra conseguenza, proprio perché semplice delegato ad operare sul conto.

CASO 10

Tizio è delegato sul conto di Caio; emette un assegno senza copertura e, di conseguenza Caio viene iscritto nell’archivio. A sua volta, Caio è delegato ad operare sul conto di Sempronio e, successivamente all’iscrizione del suo nome nell’archivio C.A.I. emette un assegno dal conto di Sempronio in qualità di delegato. L’assegno viene presentato da Terenzio per l’incasso ma la banca rifiuta il pagamento. Terenzio si rivolge al suo legale per avere assistenza.

Risposta: il comportamento della banca è illegittimo. L’assegno, se coperto, deve essere pagato in quanto Caio, pur se iscritto in archivio, sta operando come delegato di Sempronio e non in proprio. Terenzio potrà richiedere l’immediato incasso dell’assegno.
In linea teorica, comunque, la banca potrebbe chiedere a Sempronio di sostituire il delegato perché soggetto non gradito; in ultima analisi, la banca potrebbe anche decidere di chiudere i rapporti con Sempronio. In mancanza di qualunque comportamento della banca, però, l’assegno dovrà essere pagato (purché, ovviamente, la provvista sia sufficiente).

CASO 11

Tizio viene iscritto nell’archivio C.A.I. Successivamente Caio presenta per l’incasso un assegno emesso da Tizio in giorno prima della sua iscrizione nell’archivio. La banca, però, rifiuta il pagamento. Caio si rivolge al suo legale per avere assistenza.

Risposta: la banca non può rifiutare il pagamento (in presenza di provvista) in quanto l’assegno è stato emesso prima dell’iscrizione. Gli effetti, infatti, decorrono dal giorno dell’iscrizione in avanti e non valgono per il passato.

CASO 13

Tizio è amministratore del condominio Alfa; emette un assegno dal conto corrente del condominio in qualità di amministratore. Tale assegno è sprovvisto di fondi e Tizio viene iscritto dalla banca all’archivio C.A.I. Tizio si rivolge al suo legale di fiducia.

Risposta: in questo caso, poiché Tizio ha agito come legale rappresentante del condominio, non dovrà essere iscritto in archivio; l’iscrizione, al contrario, sarà del condominio, ente con propria personalità giuridica. Tizio potrà ricorrere ex art. 700 c.p.c.

CASO 27

Tizio, revocato CAI, deve effettuare un pagamento tramite assegno. Poiché non può emetterne, si reca dal suo legale di fiducia per sapere se può richiedere comunque un assegno circolare in banca.

Risposta: Tizio può richiedere un assegno circolare. La revoca, infatti, vieta solo il rilascio di una nuova convenzione di assegni per la durata dell’iscrizione ma non riguarda la possibilità di richiedere l’emissione di assegni circolari: in questo caso, infatti, Tizio non è l’emittente (che invece è la banca) ma solo il richiedente.

CASO 29

Tizio, correntista da diversi anni della banca Alfa, nonostante l’invito ad eleggere il proprio domicilio CAI, continua a non effettuare tale comunicazione. Emette un assegno privo di provvista e la banca invia il preavviso di revoca al solito indirizzo al quale viene inviata la corrispondenza bancaria.
Tizio si reca dal suo legale di fiducia per sapere se il comportamento della banca è corretto.

Risposta: non può essere mosso alcun rimprovero al comportamento della banca. Infatti, è un vero e proprio onere del cliente, qualora desideri che l’eventuale preavviso di revoca venga inviato ad un indirizzo diverso dal solito, eleggere idoneo domicilio CAI.

CASO 32

Tizio è revocato CAI; tuttavia, in qualità di amministratore delegato della società Alfa, richiede il rilascio di un nuovo carnet di assegni sul conto della società. La banca, però, rifiuta il rilascio. Tizio si rivolge al suo legale di fiducia.

Risposta: in effetti, in casi del genere la banca rifiuta la consegna del carnet di assegni perché Tizio, ai sensi dell’art. 124 della legge assegno, dovrebbe dichiarare falsamente di non essere interdetto all’emissione di assegni. Questa è la tesi maggioritaria (e, secondo noi, preferibile).
Secondo un altro punto di vista, però, in un caso del genere, poiché Tizio agisce in qualità di delegato, la dichiarazione verrebbe fatta in nome e per conto della società e, quindi, non verrebbe commesso il reato di falso: di conseguenza, il comportamento della banca potrebbe essere considerato illegittimo.

 

[1] Ovviamente, una volta inviato il preavviso di revoca, la banca può anche recedere dal contratto di conto corrente. In tal caso, gli assegni emessi in data successiva alla ricezione della raccomandata di recesso saranno essere protestati per mancanza di autorizzazione.

 

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