BANCA DATI TIDONA GIURIDICA

 

Tidona.com

 
Prima pagina
 
Gli aggiornamenti via e-mail per imprese e banche
 
Collaborazioni

Le concentrazioni tra imprese nel diritto comunitario della concorrenza


Fonte riservata

11 luglio 2005

 

Di Massimiliano Canelli

Tesi di Laurea Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, Facoltà di giurisprudenza, Anno Accademico 2004/2005

 

Indice generale

Introduzione

CAPITOLO I

Le concentrazioni tra imprese nel diritto   comunitario della concorrenza: profili generali.

1. Il fenomeno delle concentrazioni tra imprese

1.1. Concentrazioni e regole di concorrenza

1.2. La definizione generale di concentrazione e le fattispecie che la realizzano

1.3. L’evoluzione della disciplina sulle concentrazioni tra imprese

1.3.1. L’assenza nel Trattato di un’espressa regolamentazione delle concentrazioni

1.3.2. Gli articoli 81 e 82 del Trattato

1.3.2.1. Inapplicabilità dell’art. 81

1.3.2.1.1. Posizione originaria della Commissione

1.3.2.1.2. Il caso Philip Morris

1.3.2.2. Possibile applicazione dell’art. 82

1.3.2.2.1. Posizione originaria della Commissione

1.3.2.2.2. Il caso Continental Can

1.3.3. Le ragioni dell’intervento

 

CAPITOLO II

 

Il Regolamento n. 4064/89:

analisi normativa e prospettive di riforma

 

2. Il Regolamento 4064/89

2.1. Campo di applicazione

2.2. La valutazione delle operazioni di concentrazione

2.2.1. Indici rivelatori di una posizione dominante

2.2.2. Il mercato rilevante

2.2.2.1. Il mercato del prodotto

2.2.2.2. Il mercato geografico

2.3. Le fattispecie che realizzano una concentrazione

2.3.1. Imprese comuni cooperative e concentrative

2.4. Le modalità di notificazione

2.5. La procedura di controllo

2.5.1. Condizioni e obblighi

2.5.2. Le tipologie dei rimedi

2.6. Le sanzioni

2.7. Ripartizione di competenza tra Commissione ed autorità nazionali

2.8. Prospettive di riforma

 

CAPITOLO III

 

La riforma comunitaria sul controllo delle concentrazioni: il Regolamento 139/2004

 

3. Il Regolamento 139/2004

3.1. Introduzione

3.2. Gli aspetti sostanziali della riforma

3.2.1. La riforma comunitaria del test di dominanza

3.2.2. La valutazione delle concentrazioni secondo gli Orientamenti della Commissione: considerazioni di efficienza

3.2.3. Le concentrazioni orizzontali

3.2.3.1. Effetti di coordinamento: collusione tacita

3.2.3.2. Effetti unilaterali: oligopoli non collusivi

3.2.4. Le concentrazioni verticali

3.2.5. Le concentrazioni conglomerali

3.3. Gli aspetti procedurali

3.3.1. Le modalità di notificazione

3.3.2. Il problema del “forum shopping”

3.3.3. Rinvio Commissione/Autorità nazionali

3.3.4. Il rinvio pre-notifica

3.3.5. Rinvio Autorità nazionali/Commissione

3.3.6. Proroga dei termini per l’esame della Commissione

3.3.7. Ipotesi di procedura semplificata

3.4.    I poteri della Commissione

 

Conclusioni

 

Bibliografia

 

Introduzione

 

Il diritto comunitario della concorrenza ha subìto in questi ultimi anni un importante processo di modernizzazione[1], sia con riferimento all’applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE[2], sia in materia di aiuti di Stato[3], nonché sul piano del controllo delle                                                                                                                                   concentrazioni.[4]

Il diritto comunitario antitrust ha assunto in passato e assume ancora oggi un’importanza fondamentale per la realizzazione degli obiettivi del Trattato CE.

In principio, la tutela della libertà di concorrenza era considerata uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato comune e quindi per il raggiungimento dell’integrazione economico-politica dell’Europa.

L’obiettivo stesso di creare un mercato unico europeo non sarebbe davvero perseguibile se si ammettessero, ad esempio, accordi anticompetitivi fra imprese oppure aiuti di Stato ad effetto distorsivo[5].

Una volta raggiunto l’obiettivo della instaurazione del mercato unico, occorre garantirne la sua stabilità ed il suo sviluppo tutelando la libertà di concorrenza. La concorrenza infatti può essere considerata come il motore dello sviluppo economico del mercato. Essa, infatti, stimola lo spirito d’iniziativa, l’innovazione, il progresso tecnologico ed economico a beneficio delle imprese e soprattutto dei consumatori. 

 Il Trattato CE, al fine di garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno,[6] prevede nella Parte terza, sotto la Rubrica “Regole di Concorrenza”, specifiche disposizioni antitrust che vanno dall’articolo 81 all’articolo 89. Tali norme sono suddivise in due sezioni: la prima, con il titolo Regole applicabili alle imprese, contiene gli articoli 81 e 82 che rispettivamente vietano: l’uno, gli accordi e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di pregiudicare la concorrenza, l’altro, lo sfruttamento abusivo di posizione dominante; la seconda, con il titolo Aiuti concessi dagli Stati, contiene gli articoli 87 e 88. [7]

Nell’ambito delle disposizioni comunitarie applicabili alle imprese, occorre annoverare una specifica disciplina, contenuta in un apposito regolamento, che si occupa del controllo preventivo delle operazioni di concentrazione.

Il presente lavoro intende occuparsi proprio di quest’ultimo aspetto del diritto comunitario antitrust, partendo dalla  constatazione che il completamento del mercato interno e dell’Unione economica e monetaria,  l’ampliamento dell’Unione Europea e la riduzione degli ostacoli internazionali al commercio e agli investimenti, porteranno ad una serie di profondi mutamenti nelle struttura delle imprese, specie sotto forma di concentrazioni. Secondo il considerando (4) del Regolamento 139/04  relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese,

“… tali ristrutturazioni devono essere valutate positivamente, nella misura in cui corrispondono alle esigenze di una concorrenza dinamica e possono aumentare la competitività dell’industria europea, migliorare le condizioni della crescita ed elevare il tenore di vita nella Comunità ”. Tuttavia è necessario garantire che tali operazioni non comportino un pregiudizio durevole per la concorrenza. Occorre pertanto uno strumento giuridico  specifico che consenta “ un controllo efficace di tutte le concentrazioni in funzione della loro incidenza sulla struttura della concorrenza nella Comunità e che sia il solo applicabile a tali concentrazioni”[8].

 L’esperienza maturata nei tredici anni di applicazione del  primo Regolamento sul controllo delle concentrazioni di imprese[9] ha dimostrato che, nonostante i buoni risultati ottenuti, il sistema doveva essere migliorato.

La Commissione europea, a seguito di un laborioso processo di revisione intrapreso dapprima con la presentazione di un rapporto al Consiglio nel luglio del 2000[10], quindi con la pubblicazione di un Libro Verde nel dicembre 2001[11], è giunta alla proposta definitiva del testo del nuovo regolamento un anno più tardi.[12] Il nuovo Regolamento[13] sulle concentrazioni di imprese, approvato dal Consiglio il 20 gennaio 2004, ed entrato in vigore il 1 maggio dello stesso anno, si propone l’obiettivo di “ dotare l’Unione Europea di una normativa moderna, più flessibile ed efficiente…che tutelerà gli interessi di 450 milioni di consumatori”[14].

Oltre alla modifica del precedente regolamento n. 4064/89, a sua volta in parte innovato dal regolamento n. 1310/1997[15], il pacchetto di riforme in materia di merger control varato dalla Commissione è costituito: dalle Linee Guida sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali[16], nonché da varie misure di potenziamento della Merger Task Force, come l’istituzione all’interno della Direzione Generale Concorrenza di un Chief Competition Economist a capo di un’apposita unità che ha il compito di valutare la solidità dell’analisi economica svolta dagli uffici preposti alla istruttoria dei casi.

L’obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare l’evoluzione della disciplina comunitaria relativa al controllo delle concentrazioni tra imprese partendo dall’individuazione dei motivi dell’assenza originaria di un’espressa regolamentazione della materia, e delle prime decisioni giurisprudenziali che hanno condotto, dopo  trent’anni di vuoto normativo, all’adozione del regolamento 4064/89, fino a pervenire al nuovo regolamento. Partendo dalla considerazione delle nuove esigenze dettate dall’integrazione del mercato interno, dall’intensificarsi delle operazioni concentrative e dall’allargamento dell’Unione Europea[17], saranno analizzati gli aspetti innovativi (procedurali e sostanziali) della riforma.

                                  

Capitolo I

 

 

 

Le concentrazioni tra imprese nel diritto comunitario della concorrenza: profili generali.

 

 

1. Il fenomeno delle concentrazioni tra imprese

 

1.1. Concentrazioni e regole di concorrenza

 

Il fenomeno delle concentrazioni tra imprese ha assunto un’importanza sempre maggiore a seguito della realizzazione del mercato comune.[18]

La scomparsa progressiva di tutti gli ostacoli alla libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali, ha comportato un’ intensificazione della concorrenza in quanto “ ha esposto le imprese di ciascun Stato membro alla concorrenza di quelle degli altri”.[19]

L’incremento della concorrenza a livello comunitario ha indotto le imprese ad accrescere le proprie dimensioni, ad aumentare la produzione, e a ridurre i costi attraverso la realizzazione di economie di scala per meglio fronteggiare le imprese rivali.

Possiamo distinguere due diverse forme di crescita dell’impresa: una interna ed una esterna.

La crescita interna si ha quando l’incremento delle dimensioni e della struttura dell’impresa è il frutto dell’investimento di risorse “interne”, ossia di capitali che appartengono alla società.

 A tale tipo di crescita si contrappone la crescita esterna che consiste nella possibilità per l’impresa di attingere alle economie di terzi[20].

In questo caso, infatti, l’incremento delle dimensioni dell’impresa, non deriva da una politica interna di espansione, ma da un’operazione esterna, ossia dalla concentrazione con un’altra impresa concorrente o meno.

In genere, mentre un investimento effettuato nel proprio comparto aziendale richiede tempi medio-lunghi per assicurare un congruo rientro economico[21],  l’acquisizione di attività già operative, assicura una più rapida redditività in quanto la concentrazione è in grado di garantire, salvo casi particolarmente negativi, un immediato accrescimento della parte di mercato dell’impresa acquirente[22].

Ciò grazie al fatto che, in genere, quest’ultima assorbe la quasi totalità della quota che deteneva l’impresa acquisìta, riducendo sostanzialmente il rischio che la domanda non risponda ai propri investimenti.

Oltre alla possibilità di acquisire rapidamente nuove quote di mercato, l’espansione esterna dell’impresa mediante fusioni, acquisizioni e altri processi di concentrazione, consente di ridurre i costi. Sono noti i vantaggi delle cd.  economie di scala[23]: una produzione più ampia ed una vasta gamma di prodotti consentono di abbattere i costi e di affrontare meglio l’andamento della domanda.

Acquistare un’azienda significa, tra l’altro, poter disporre del suo marchio; se si tratta di un segno distintivo noto al pubblico, l’investimento può rivelarsi proficuo perché non di rado, risulta essere meno gravoso che il lancio di un marchio inedito.

Inoltre, attraverso una concentrazione, un’importante impresa che necessiti di un dato brevetto o di un particolare know-how, è in grado di unire le proprie forze a quelle di un’altra che li possegga ma che non riesca a sfruttarli in modo ottimale.

La scelta della strategia della crescita esterna, non è, tuttavia, priva di incertezze legate a possibili inconvenienti: da quello giuridico-fiscale a quello di tipo gestionale, connessi con la necessità di amalgamare entità diverse.

Nelle grandi strutture, e soprattutto in quelle nate dalla concentrazione di imprese che operano in campi differenti, vi è il rischio di una duplicazione di funzioni e di una circolazione più difficoltosa dell’informazione all’interno dei vari comparti[24]. Il primo inconveniente fa salire i costi e può causare contrapposizioni; il secondo accentua le difficoltà di coordinamento. Ne discende una ridotta capacità reattiva dell’impresa ed una maggiore rigidità di risposta ai mutevoli andamenti del mercato.

Ovviamente, la possibilità di incorrere in difficoltà del genere, risulta accresciuta quando la concentrazione è posta in essere da imprese di differenti paesi. Da una parte, questo tipo di operazione agevola l’espansione internazionale[25] di un’azienda e presenta il vantaggio di aprirle automaticamente nuovi mercati, talvolta, di non semplice penetrazione. Dall’altra, tuttavia, acuisce i problemi di gestione e di coordinamento interno.

L’imprenditore, pertanto, prima di decidere il compimento di una operazione di concentrazione deve valutare attentamente i benefici che potrebbero derivarne assieme ai rischi e ai possibili svantaggi.

Non sempre le concentrazioni tra imprese hanno effetti anticompetitivi.

 Ad esempio, può risultare che l’incorporazione di un’azienda in un’altra sia un indice della sua minore efficienza; ovvero al contrario, di un’efficienza tale da indurre un imprenditore ad offrire per il suo acquisto un prezzo talmente alto da convincere un altro a cederla[26]. Del pari deve considerarsi positivamente l’unione di più imprese di piccole dimensioni per meglio fronteggiare quelle di maggiore dimensione; una simile iniziativa può costituire una valida alternativa strutturale ad una loro più o meno prossima soccombenza [27] o marginalizzazione.

Tuttavia, le concentrazioni tra imprese, spesso, possono mettere a rischio l’assetto concorrenziale del mercato.              

  In primo luogo si può constatare che una moltiplicazione di operazioni di tipo concentrativo può condurre a strutture di mercato oligopolistiche[28], con conseguente riduzione della concorrenza effettiva presente in quel determinato settore economico. In secondo luogo, una operazione concentrativa può determinare la creazione o il consolidamento di una posizione dominante o addirittura la nascita di una posizione di monopolio.

Stabilito che le concentrazioni possono produrre effetti benefici per la concorrenza e per i consumatori, ma anche, in diverse ipotesi, effetti anticompetitivi, è necessario analizzare in che modo si sia evoluto nel tempo l’approccio comunitario alle operazioni di concentrazione tra imprese.

A tal fine, appare necessario individuare gli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria della concorrenza.

In origine, la politica comunitaria della concorrenza perseguiva due obiettivi principali:

da un lato provocare lo smantellamento di intese e pratiche concordate tendenti alla chiusura del mercato comune lungo le frontiere nazionali, dall’altro facilitare l’adattamento delle imprese alle nuove dimensioni del mercato e accrescere la loro competitività su scala mondiale, favorendo la cooperazione e la concentrazione fra imprese di Stati membri diversi.[29] Negli anni 60-70 il quasi inesistente grado di concentrazione delle imprese comunitarie era visto, infatti, non come un bene ma come un problema da risolvere per fronteggiare la concorrenza delle grosse corporations americane e giapponesi e per garantire una sostanziale integrazione dei mercati e delle economie degli Stati membri.

Quando poi, in vista dell’instaurazione del mercato comune, le operazioni di concentrazione sono cominciate ad aumentare costantemente[30],  ha iniziato a sorgere la  convinzione della necessità di un controllo preventivo di tali operazioni in modo da scongiurare possibili effetti anticompetitivi.

E’ per questo che la Commissione ha per molti anni insistito perché le fossero dati gli strumenti per un controllo preventivo delle concentrazioni, poi concessi con il Regolamento 4064/89.

Ora che l’obiettivo della realizzazione del mercato unico è stato raggiunto, la politica comunitaria della concorrenza appare incentrata principalmente sulla tutela degli interessi dei consumatori.

Vi sono diversi indici normativi dai quali si desume che il benessere dei consumatori è una delle “anime”[31] del diritto comunitario antitrust: all’articolo 81, comma 3,        lett. b)[32] del Trattato CE, in deroga al divieto di intese restrittive della concorrenza, è stabilito che sono autorizzati quegli accordi e quelle pratiche che tra l’altro:

“ riservino ai consumatori una congrua parte dei benefici che ne derivano”.

Pertanto una delle condizioni essenziali di esenzione dell’intesa dal divieto è che i benefici si estendano ai consumatori e utilizzatori finali del prodotto o servizio.[33]

Inoltre, all’articolo 2, comma 1 (b) del Regolamento 139/04  si legge che

“…la Commissione nel valutare un’operazione di concentrazione  deve tener conto dello sviluppo del progresso tecnico ed economico soltanto nella misura in cui esso sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza.”

Dalla disposizione si evince chiaramente che nella valutazione di una concentrazione la Commissione dovrà tener conto in primo luogo degli effetti dell’operazione nei confronti dei consumatori.  E’ possibile che i vantaggi per i consumatori derivanti dalla concentrazione compensino gli effetti anticompetitivi prodotti dalla stessa sul mercato; in questo caso l’operazione potrà essere dichiarata compatibile con il mercato comune.

      Al contrario, la Commissione dovrà vietare, in quanto incompatibile con il mercato comune, quella concentrazione che assicuri solamente una maggiore efficienza economica in termini di migliore produttività o progresso tecnologico, ma non garantisca, invece, alcun beneficio per i consumatori.[34]

Infine, la centralità del consumatore nell’ambito della politica comunitaria della concorrenza è stata ribadita più volte in numerosi discorsi ufficiali.

Si considerino, ad esempio, le varie Giornate europee della Concorrenza, tenute periodicamente dall’ European Commissioner for Competition Policy, il cui scopo è proprio quello di

“ informare i consumatori sul ruolo della politica comunitaria della concorrenza nel difendere e migliorare il potere di acquisto e la qualità della vita dei cittadini e coinvolgerli più direttamente nel ruolo di garanti della concorrenza.” [35]

Più volte, in occasione dei vari European Competition Day  si è avuto modo di affermare come:

l’interesse dei consumatori sia la missione principale della politica comunitaria della concorrenza”[36].

Pertanto, qualsiasi tentativo volto a dimostrare il contrario, deve considerarsi privo di fondamento.[37]

 

1.2. La definizione generale di concentrazione e le fattispecie che la realizzano

 

Quello di concentrazione è in primo luogo un concetto economico. [38]

Per gli economisti una concentrazione si identifica in un:

“fenomeno che conduce all’acquisto stabile e duraturo di nuove quote di mercato, mediante processi di crescita esterna ( unioni di imprese già dotate di un proprio potere di mercato) e non di crescita interna ( aumento dell’efficacia e della capacità produttiva della medesima impresa)”.[39]

Tale definizione non può considerarsi sufficiente in quanto non enuncia le operazioni attraverso le quali è possibile realizzare una concentrazione tra imprese.

Sulla scorta delle esperienze legislative già adottate dalle Autorità dei principali Paesi sviluppati[40], il legislatore  comunitario non si è soffermato sulla definizione di concentrazione,  ma si è limitato, invece, a descrivere in che modo essa possa essere realizzata.

 In particolare, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese[41] si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo[42] a seguito:

a)      della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese;[43]

b)      dell’acquisizione del controllo su un’impresa o su parti di essa;[44]

c)      della costituzione di un’impresa comune[45]

Si tratta, com’è agevole rilevare, di una lista alquanto eterogenea che, oltre a non potersi ritenere in alcun modo tassativa, comprende istituti così diversi tra loro da rendere difficile, sulle prime, l’individuazione di un denominatore comune che funga da elemento essenziale della fattispecie.

In effetti, sembra arduo cogliere le affinità che,             sul piano giuridico, sussistono, ad esempio, tra una concentrazione realizzata tramite l’acquisto di una partecipazione di controllo al capitale di un’impresa concorrente e quella che si sostanzi nel trasferimento di un ramo di azienda; mentre invece non sfuggono le analogie tra i due istituti riscontrabili sul piano economico. Entrambi consentono infatti all’acquirente di ottenere la disponibilità (diretta o mediata) d’immobilizzazioni (materiali o immateriali) in grado di produrre reddito; entrambi portano, come conseguenza, ad una riduzione del numero o della forza dei concorrenti che operano su quel mercato.

Prima di affrontare l’analisi delle singole fattispecie che realizzano una concentrazione, è bene soffermare, in tale sede, l’attenzione su alcuni tratti comuni che, sebbene non espressamente richiamati dal legislatore, si ritiene debbano ricorrere in tutti i casi di concentrazione.

Il primo è rappresentato dal requisito dell’indipendenza che deve caratterizzare le imprese interessate nel processo di concentrazione, da intendersi nel senso di non appartenenza al medesimo gruppo.

Il secondo tratto che deve caratterizzare ogni ipotesi di concentrazione è il carattere duraturo della modifica e degli effetti che da essa derivano, anche se la sussistenza di tale requisito andrà poi verificata in concreto ed assumerà connotati diversi in relazione alle specifiche modalità con le quali l’operazione viene realizzata.

Non è invece richiesto che la concentrazione avvenga tra imprese tra loro (attualmente o potenzialmente) concorrenti, il che consente di ricomprendere nella disciplina in esame anche le concentrazioni conglomerali, ossia quelle che coinvolgono imprese operanti in mercati diversi, anche se talora collegati in senso verticale e/o orizzontale.

Del pari non rientra tra gli elementi della fattispecie in esame - contrariamente a quanto di solito si ritiene - la diminuzione del numero dei concorrenti[46], la quale può considerarsi al più come una conseguenza normale di alcune forme di concentrazione, essendo a tal fine sufficiente il semplice indebolimento della capacità produttiva dell’avversario o addirittura secondo alcuni[47],  la possibilità di ostacolarne la crescita.

 

1.3. L’evoluzione della disciplina delle concentrazioni tra imprese.                     

1.3.1. L’assenza nel Trattato di un’espressa regolamentazione delle concentrazioni.

 

A differenza del Trattato CECA[48], il Trattato CEE non contiene alcuna disposizione che faccia espresso riferimento alle concentrazioni tra imprese.

Infatti, l’articolo 81.1 del Trattato, abbraccia tutti gli accordi restrittivi della concorrenza senza distinguere a seconda che essi lascino sussistere l’indipendenza economica e giuridica delle imprese partecipanti oppure conducano alla loro integrazione.[49]

Non è semplice stabilire con esattezza la portata e le ragioni del silenzio normativo[50] che si riscontra nel Trattato CE. Certo, appare inverosimile attribuirla ad una mera causalità ovvero ad una banale dimenticanza. Che gli autori del Trattato fossero ben coscienti dell’esistenza e della spigolosità della questione relativa al rispetto delle regole antitrust nei rapporti tra concentrazioni e libera concorrenza, lo si evince da svariate fonti testuali.

In primo luogo, dalla stessa comparazione con le disposizioni inserite pochi anni prima nel Trattato CECA. Non è possibile immaginare che le medesime parti contraenti avessero focalizzato e specificamente disciplinato un istituto, per poi ignorarlo in un atto di analoga, se non più incisiva, portata del precedente.

In secondo luogo, deve ricordarsi come svariati documenti ufficiali, che precedono e preparano la firma del Trattato di Roma, richiamino espressamente l’attenzione sulla sensibilità della problematica delle concentrazioni[51].

Ciò premesso, è chiaro che i redattori del Trattato CEE abbiano in piena consapevolezza deciso di non evocare esplicitamente le concentrazioni nell’ambito delle norme a tutela della libera concorrenza.

Le ragioni dell’assenza nel Trattato di una espressa disciplina sulle concentrazioni devono ricercarsi innanzitutto nella realtà concreta dei mercati dell’Europa Occidentale all’epoca della firma del Trattato che era ben diversa da quella odierna: il quasi inesistente grado di concentrazione delle imprese era visto non come un bene, ma piuttosto come un problema da risolvere per fronteggiare la concorrenza delle grosse corporations americane e giapponesi. A ciò si aggiunga che lo spirito del Trattato voleva essere quello di creare una reale integrazione all’interno del neonato mercato comune.

Queste motivazioni, oltre al fatto che nessuno degli Stati membri contemplava al suo interno una disciplina sul controllo delle concentrazioni, spiegano le ragioni che hanno spinto i redattori del Trattato a considerare superfluo qualsiasi riferimento al problema delle concentrazioni, dedicando al contrario, ampio spazio al fenomeno delle intese e all’abuso di posizione dominante.

E’ evidente che una situazione profondamente diversa caratterizzava il settore carbosiderurgico da quelli sottoposti al Trattato CEE. Il primo appariva, già negli anni cinquanta, altamente concentrato e sostanzialmente controllato da poche imprese, tutte di considerevole dimensione. Gli altri, invece, presentavano posizioni competitive più atomizzate, anzi, sovente, erano animati essenzialmente da aziende piccole e medie non di rado immature per il più vasto mercato comunitario. Una vigilanza, organizzata da specifiche regole, era quindi di ben maggiore attualità nella CECA rispetto alla CEE ed il Trattato pare, dunque, aver operato di conseguenza.

Inoltre non deve dimenticarsi o sottostimarsi un fattore che potremmo definire emotivo: i prodotti disciplinati dal Trattato di Parigi, il carbone e l’acciaio, erano percepiti dall’opinione pubblica  come una delle cause economiche più evidenti delle due – all’epoca molto recenti – conflagrazioni mondiali. I grandi e potenti gruppi economici che controllavano i due materiali strategici, erano visti in una certa luce di sospetto e persino di corresponsabilità dei conflitti. Un puntuale controllo sulla loro crescita e sulle possibilità di unioni egemoniche tra loro appariva, dunque, necessario.

 

1.3.2. Gli articoli 81 e 82 del Trattato CE

 

Dagli anni sessanta il grado di concentrazione dei mercati europei ha iniziato ad aumentare rapidamente.

Com’è logico immaginarsi, trent’anni di vuoto normativo  hanno concesso spazio ad un ampio dibattito sulla possibilità di applicare ora l’articolo 81, ora l’articolo 82, al fenomeno delle concentrazioni tra imprese.

 

1.3.2.1. Inapplicabilità dell’art. 81

 

1.3.2.1.1. Posizione originaria della Commissione

 

Nel dibattito circa la possibilità di applicare ora l’articolo 81, ora l’articolo 82, al fenomeno delle concentrazioni tra imprese, si è inserita la Commissione con l’emanazione di un  Memorandum[52] del 1 dicembre 1965, in cui venivano illustrate le linee guida e un’interessante prima definizione di ciò che essa considerava un’operazione di concentrazione. In tale documento la Commissione affermava infatti che:

“…le più importanti forme di concentrazioni di imprese sono: la partecipazione di società in altre società, l’acquisto totale o parziale dell’attivo di altre imprese e la fusione di due o più società giuridicamente indipendenti in una società nuova. In genere, il processo di concentrazione si presenta sotto forma di acquisto di proprietà o,  per esempio in caso di fusione, sotto forma di modificazione dei rapporti di proprietà delle imprese”[53].

Si tratta, peraltro, di un documento nel quale la Commissione manifestava un notevole favor nei confronti delle operazioni di concentrazione, affermando di conseguenza la sostanziale inapplicabilità dell’articolo 81 a tali operazioni, poiché,  si tratta di fattispecie che godono di una diversa ( e ben più positiva ) considerazione rispetto alle intese, in quanto se da un lato le prime sono quasi sempre contrarie all’interesse generale, le seconde  “…sono invece vietate solo eccezionalmente, quando, nei singoli casi, esse superano i limiti tollerabili della potenza economica…”[54].

 

Un ulteriore aspetto di inadeguatezza dell’articolo 81 considerato dal Memorandum riguardava la sua incapacità di colpire tutte quelle operazioni nelle quali mancasse il presupposto essenziale della norma, ossia l’accordo di due o più imprese; è questo il caso delle scalate in borsa, dei take-overs ostili e anche degli scambi di pacchetti azionari fra persone fisiche non imprenditori.

Inoltre, il problema delle joint-ventures non veniva risolto, giacchè la Commissione si riservava la facoltà di verificare caso per caso se la permanenza delle imprese madri comportasse o meno una situazione tale da determinare l’applicazione dell’articolo 81.

 

1.3.2.1.2. Il caso Philip Morris [55]

 

Una tappa essenziale per l’evoluzione della politica della concorrenza è rappresentata senza dubbio dal caso Philip Morris.

 Si tratta del primo caso in cui si riscontri un distacco dalle posizioni espresse dalla Commissione nel Memorandum del 1965[56], oltre che un chiaro tentativo di applicare l’articolo 81 ad un’operazione di concentrazione.

Dalla lettura della decisione[57] della Commissione si è ricavato  tutti gli accordi per l’acquisto della partecipazione al capitale di un concorrente sono illeciti, qualora essi siano idonei a restringere o falsare il gioco della concorrenza; perché ciò sussista, la Commissione non ha ritenuto necessario che l’accordo preveda o favorisca una collaborazione commerciale tra le società concorrenti, poichè è sufficiente che una delle società detenga il controllo de iure o de facto della politica aziendale dell’altra, sia attraverso un solo atto che gradualmente, con una serie di atti parziali.[58]

La Corte, nell’esaminare la medesima vicenda, non ha mancato di fornire altri importanti dettagli alla questione, affermando che l’accordo per l’acquisto di una partecipazione in un’impresa concorrente se di per sé non costituisce comportamento restrittivo della concorrenza, può tuttavia costituire  “…un mezzo idoneo per influire sul comportamento commerciale delle imprese in questione, tale da alterare il meccanismo concorrenziale…”[59] qualora l’accordo  “…contempli la collaborazione commerciale fra le imprese o crei strutture atte ad agevolare tale collaborazione.[60]

 Le suddette affermazioni hanno rivelato la chiara intenzione a considerare l’acquisizione del controllo da parte di un’ impresa su di un’impresa concorrente, come potenzialmente in contrasto con l’articolo 81.

                   

1.3.2.2. Possibile applicazione dell’art. 82

 

1.3.2.2.1. Posizione originaria della Commissione

 

Nel menzionato Memorandum del 1965, la Commissione, dopo aver scartato in linea di principio l’applicabilità dell’art. 81 alle concentrazioni, si è occupata di esaminare in quale misura potesse essere applicato l’art.82.

In particolare la Commissione ha osservato che:

“ la fusione di un’impresa in posizione dominante con un’altra impresa, che eliminerebbe la concorrenza sussistente sul mercato di cui trattasi, creando una situazione di monopolio, può avere i medesimi effetti nocivi di un comportamento considerato dall’art.82 lett. b) ( limitazione della produzione, degli sbocchi, dello sviluppo tecnico), poiché una situazione di monopolio limita l’incentivo allo sviluppo tecnico. Perciò una concentrazione tra imprese che si traduca in una monopolizzazione del mercato, deve, in linea di principio, essere trattata come sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi dell’articolo 82 ”.

 

1.3.2.2.2.  Il caso Continental Can[61]

 

Passando dal piano teorico a quello operativo, la Commissione si è fondata su tale concezione nella decisione Continental Can Company del 9.12.1971. [62]

Nella sua decisione, la Commissione definisce la posizione dominante quale quella di un’impresa che “… può disporre di un’ampia libertà di comportamento che le permette di agire prevalentemente senza tener conto dei concorrenti, degli acquirenti e dei fornitori… questa possibilità non deve necessariamente scaturire da un dominio assoluto che consenta all’impresa in questione di eliminare ogni iniziativa da parte dei suoi partners economici, ma è sufficiente che sia complessivamente talmente forte da assicurare a quest’impresa un’indipendenza globale di comportamento…tale da escludere qualsiasi seria possibilità di concorrenza”.

La pronuncia della Corte[63], pur annullando in concreto la decisione della Commissione per insufficienza della motivazione, ha in via di principio accolto l’orientamento della Commissione, affermando che:

“ Su piani diversi, gli artt. 81 e 82 mirano allo stesso scopo, cioè a mantenere un’efficace concorrenza nel mercato comune. L’alterazione della concorrenza, vietata quando deriva dai comportamenti contemplati dall’art.81, non può diventare lecita qualora detti comportamenti riescano, grazie all’azione di un’impresa dominante, a concretarsi in un’unione fra imprese. In mancanza di espresse disposizioni non si può ritenere che il Trattato, il quale vieta all’art.81 talune decisioni di semplici associazioni di imprese che alterino la concorrenza senza eliminarla, ammetta tuttavia all’art.82 come lecito il fatto che determinate imprese, collegandosi in un’unità organica, possano raggiungere una posizione dominante tale da escludere in pratica qualsiasi seria possibilità di concorrenza[64].

 Una tale diversità di trattamento aprirebbe nel complesso delle norme sulla concorrenza una breccia atta a compromettere il corretto funzionamento del mercato comune.”

 Può considerarsi un abuso – aggiunge la Corte –           “ il fatto che un’impresa in posizione dominante rafforzi la sua posizione al punto che il grado di dominio cosi raggiunto comprometta in misura sostanziale la concorrenza, cioè lasci sussistere soltanto imprese dipendenti nel loro comportamento dall’impresa dominante.”[65]

Dal caso Continental Can possono trarsi le seguenti conclusioni:

i.      si ha un comportamento abusivo allorchè un’impresa che detiene una posizione dominante sul mercato la rafforza mediante una concentrazione, causando in tal modo una limitazione della concorrenza tale che le altre imprese restanti sul mercato diventano dipendenti dall’impresa dominante;

ii.      per cadere sotto il divieto dell’art.82 non è necessario che la concentrazione conduca alla eliminazione della concorrenza ma è sufficiente una sua riduzione al punto che i concorrenti rimasti non siano più in grado       di contrastare efficacemente l’impresa dominante.

iii.      Non ha importanza il mezzo o il procedimento attraverso il quale viene realizzata la concentrazione né occorre procedere alla identificazione di un nesso di causalità tra l’operazione di concentrazione e la posizione dominante, essendo sufficiente accertare che gli effetti vietati si siano prodotti.[66]

Malgrado la sua indubbia natura di riferimento per il diritto comunitario della concorrenza, la giurisprudenza Continental Can non appare da sola in grado di assicurare un efficace controllo sulle concentrazioni tra imprese.

La ragione più evidente risiede nel fatto che rimane scoperta un’importante lacuna, di cui è palese il notevole rilievo giuridico. Infatti, restano comunque escluse dall’applicazione dell’articolo 82 tutte quelle ipotesi in cui le imprese non si trovino già in una posizione di dominanza:  l’art. 82 non può essere utilizzato per impedire il raggiungimento di una posizione dominante né può essere applicato ad una concentrazione tra imprese in cui nessuna di esse individualmente era dominante, anche se queste, una volta fuse, dessero luogo ad un monopolio[67].

Inoltre, sul piano procedurale, l’art. 82 e il regolamento 17/62 non permettevano di realizzare un controllo preventivo delle operazioni di concentrazione, non potendo la Commissione che intervenire a posteriori: ciò limitava considerevolmente l’efficacia della sua azione[68].

Come vedremo nel prossimo paragrafo, la necessità di ovviare a tali lacune fu uno dei motivi principali che spinsero la Commissione, immediatamente dopo la sentenza Continental Can, a presentare al Consiglio una prima proposta di adozione di un regolamento ad hoc per il controllo preventivo delle concentrazioni.[69]

 

1.3.3.  Le ragioni dell’intervento

 

L’incertezza del diritto e l’atteggiamento aggressivo di Corte di Giustizia e Commissione Europea nell’affrontare le sempre più numerose operazioni di concentrazione, furono, senza dubbio, i fattori determinanti che convinsero gli Stati membri ad adottare un provvedimento normativo capace di fornire uno strumento adeguato per svolgere un’efficace opera di controllo preventivo, certo dal punto di vista interpretativo sia per le autorità preposte che per le imprese partecipanti al mercato[70].

Dopo un’analisi perdurante fino al 1973, e piegando le resistenze di alcuni governi nazionali preoccupati dalla prospettiva di essere privati di un fondamentale strumento di politica industriale a favore della Commissione Europea[71], si giunse quindi all’approvazione del tanto auspicato Regolamento 4064/89, il così detto terzo pilastro della tutela della libera concorrenza all’interno del Mercato Comune Europeo. Una normativa nata con la precisa ratio di promuovere l’efficienza del Mercato Comune attraverso la restrizione delle concentrazioni anticompetitive.

 

Capitolo II

 

Il Regolamento 4064/89: analisi normativa e prospettive di riforma

 

2.  Il Regolamento 4064/89.

 

In questo capitolo procederemo all’analisi normativa del Regolamento 4064/89 in quanto, anche se non più in vigore, costituisce la base giuridica su cui si innesta la nuova disciplina del controllo delle concentrazioni tra imprese introdotta, come abbiamo visto, con il Regolamento n. 139/2004.

 

2.1. Campo di applicazione

 

Non tutte le concentrazioni poste in essere nel mercato comune sono soggette al controllo del regolatore comunitario; in ossequio al principio di sussidiarietà[72] la ripartizione dei casi tra Commissione e Stati membri, dovrebbe avvenire sulla base degli effetti dell’operazione: in presenza di effetti transfrontalieri, la competenza dovrebbe essere comunitaria, mentre in assenza di tali effetti, quando cioè l’impatto della concentrazione sia principalmente nazionale o locale, dovrebbe prevalere l’applicazione del diritto interno degli Stati membri, di competenza della autorità nazionali di concorrenza.

E’ noto che, al contrario, il Regolamento 4064/89 abbia preferito un sistema basato su precise (ed elevate) soglie di fatturato, e non sugli effetti della concentrazione.

I parametri di fatturato indicati dall’art. 1, par. 2 del regolamento[73], non si applicavano qualora ciascuna delle imprese interessate avesse realizzato oltre due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all’interno di un solo e medesimo Stato membro.[74]

L’art. 1, par. 2,  mirava così ad escludere dall’ambito di applicazione della normativa le operazioni di importanza locale, aventi effetti minimi nella Comunità ovvero produttive di effetti essenzialmente all’interno di un solo Stato membro.

Il fatturato totale previsto dal Regolamento comprendeva gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e di servizi durante l’ultimo esercizio, tenendo conto non solo del fatturato delle imprese partecipanti all’accordo, ma anche di quello delle società controllanti e controllate, fatta eccezione per i ricavi delle transazioni tra imprese del medesimo gruppo.[75]

E’ appena il caso di rilevare che il Regolamento si applicava indifferentemente tanto alle imprese comunitarie quanto alle imprese extra-comunitarie aventi filiali nel territorio degli Stati membri; pertanto, nel caso di una fusione sufficientemente grande tra imprese di Paesi terzi con filiali all’interno del territorio comunitario, la disciplina veniva applicata all’operazione.[76]

Sin dall’adozione del Regolamento 4064/89, le soglie scelte apparvero inadeguate a comprendere tutte le operazioni con effetti transfrontalieri.[77]

Infatti, in base al Regolamento 4064/89, molte operazioni suscettibili di produrre effetti ben oltre il territorio di uno Stato membro, non ricadevano sotto la giurisdizione comunitaria per il semplice motivo che le dimensioni delle imprese non permettevano di soddisfare i requisiti di fatturato enunciati.

Tali operazioni dovevano pertanto essere notificate in una molteplicità di giurisdizioni, secondo regole e criteri differenti da Stato a Stato, con il risultato di sottoporre le imprese ad un considerevole carico amministrativo e a significativi costi aggiuntivi.

Le soglie predisposte dal Regolamento 4064/89, sono state ampliate con l’adozione del Regolamento 1310/1997[78], che ha fatto ricadere nella dimensione comunitaria anche operazioni tra imprese con fatturati più modesti, ma il cui impatto si riverberava su una pluralità di Stati membri[79];

Parte della dottrina[80]ha criticato le modifiche introdotte dal nuovo regolamento 1310/1997, nella misura in cui esso escludeva dal proprio campo di applicazione le operazioni che avessero un impatto significativo in solo due Stati membri.

Tale scelta fu giustificata dalla considerazione che le eventuali difficoltà derivanti dalla notificazione avrebbero potuto essere risolte in maniera soddisfacente attraverso un coordinamento bilaterale tra le autorità nazionali di tali Stati membri.

La prassi ha tuttavia dimostrato che i rapporti tra le autorità nazionali risultavano condizionati dalla diversità delle procedure e dei termini previsti dalle leggi antitrust dei diversi Stati membri; inoltre le imprese interessate erano comunque soggette ai maggiori oneri economici che una duplice notifica nazionale comportava rispetto ad una notifica a livello comunitario, il che ha fatto sorgere dubbi anche rispetto alla parità di trattamento delle imprese comunitarie da parte della normativa antitrust.[81]

Per concludere, va rilevato che l’abbassamento delle soglie di fatturato apportata dal Regolamento 1310/1997, non ha prodotto gli esiti sperati ed il regolamento è rimasto sul punto chiaramente inadeguato come confermano anche i dati statistici. [82]

Cosciente di ciò la Commissione ha individuato le notifiche multiple co