|
Nota a Trib. Milano 04.03.2005
TESTO DELLA SENTENZA:
Tribunale di Milano sez. II, Fall., Sentenza 04.03.2005, estensore
Dr. A. Martinengo
“Come è noto, ai sensi dell’art. 38, ultimo comma, c.p.c. le
questioni relative alla competenza devono decidersi in base a
quello che risulta dagli atti e, come da pacifica giurisprudenza,
in base all’oggetto della domanda come proposta dall’attore,
tenendo conto dei soli fatti dedotti dal medesimo,
indipendentemente dalla loro fondatezza e senza che abbiano, a tal
fine, rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e le
diverse prospettazioni delle circostanze di causa dallo stesso
avanzate.”(1)
“Nel caso in cui siano proposte cumulativamente le azioni di cui
agli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., in virtù di quanto previsto
dall’art. 66, secondo comma, L.F., sussiste la competenza
funzionale e territoriale del Tribunale Fallimentare davanti al
quale pende la procedura concorsuale a conoscere delle revocatoria
ordinaria promossa dal Curatore stante la “vis attractiva”
specificatamente prevista al riguardo dal legislatore ed in deroga
ai normali principi di cui all’art. 18 c.p.c., cui altrimenti
detta controversia sarebbe pacificamente soggetta.”(2)
“L’amministratore di una società, fin dall’accettazione di tale
investitura, assume la veste di debitore nei confronti della
società, dei soci e del ceto creditorio della stessa avente quale
oggetto il compimento del mandato ricevuto con la diligenza
propria del ruolo rivestito, a mente di quanto previsto, a tacer
d’altro, dal combinato disposto di cui agli artt. 2392, primo
comma c.c., 1710 e 2394 c.c., con consapevole assunzione del
rischio di vedersi esposto alle azioni risarcitorie di
responsabilità previste dagli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c. e 146
L.F. conseguenti alle violazioni dei doveri di cui alle citate
norme.”(3)
“Essendo la costituzione di fondo patrimoniale pacificamente atto
a titolo gratuito idoneo ad incidere riduttivamente sulla garanzia
generica dei creditori ai sensi dell’art. 2740 c.c. e certo non
compiuto in adempimento di un dovere, bensì per scelta liberamente
assunta dai costituenti senza alcun obbligo al riguardo, al di là
del motivo del tutto soggettivo, ininfluente ed inopponibile verso
i terzi, che li possa avere indotti in tal senso, è indubbio che
lo stesso vada revocato ex art. 2901 c.c. nei confronti della
curatela procedente, in quanto idoneo a rendere i beni conferiti
aggredibili solo alle determinate condizioni previste dall’art.
170 c.c.”(4)
NOTA ALLA SENTENZA:
La sentenza che si annota, aldilà delle caratteristiche del caso
concreto, costituisce un’ottima occasione per ripercorrere la
trattazione di alcuni degli aspetti più problematici e dibattuti
nell’applicazione della disciplina in discorso, vale a dire quelli
incidenti sul tema dei rapporti (in termini di interferenza e
competenza) tra l’ actio pauliana esperita ex art. 2901 c.c. dal
singolo creditore prima dell’intervento della sentenza
dichiarativa di fallimento e legittimazione del curatore
fallimentare ad esperire, in via alternativa ovvero esclusiva
detta azione anche cumulandola con l’azione revocatoria ex art. 66
l.f.
Preliminarmente, il Tribunale, esprimendosi sulla eccezione di
competenza territoriale proposta da entrambi i convenuti (sul
presupposto che fosse competente il Tribunale di Reggio Emilia ex
art 18 c.p.c.), si ritrova a dover intervenire sulla questione e,
sul solco tracciato dalla totalità della giurisprudenza, ribadisce
dal canto proprio come, ai sensi dell’art. 38 ult. co. c.p.c., la
decisione sulle questioni relative alla competenza deve essere
presa in base a quanto risulta dagli atti ed in base all’oggetto
della domanda così come proposta dall’attore senza che possa
assumere alcun rilievo qualunque allegazione dallo stesso
effettuata sul piano del fatto, ovvero la fondatezza della stessa
domanda attorea e ancor meno le eventuali contestazioni, o
differenti prospettazioni, avanzate sulle circostanze di causa dal
convenuto[1].
(2) La seconda massima in rassegna, affrontando la tematica della
sussistenza o meno di una esclusiva competenza funzionale del
Tribunale fallimentare in caso di proposizione di entrambe le
azioni revocatorie – ovvero della pendenza della prima ad opera
del singolo creditore ed intervento del fallimento con eventuale
proposizione della seconda (ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F.) da parte
del curatore -, ribadisce come sussista la competenza funzionale e
territoriale del Tribunale Fallimentare a conoscere anche della
pendente revocatoria ordinaria.
In considerazione dell’aspetto più importante di tutta la
disciplina e cioè della finalità tipica delle azioni recuperatorie
promosse dal curatore: dei mezzi di reintegrazione della garanzia
patrimoniale deve necessariamente profittare la generalità dei
creditori, (generalità nei cui confronti deve essere dichiarata
l'inefficacia dei singoli atti revocandi in ossequio alla par
condicio creditorum)[2], il Tribunale di Milano ribadisce, dunque,
che qualora l’azione pauliana sia pendente davanti ad altro
Tribunale, il Tribunale Fallimentare, a seguito della sentenza
dichiarativa, evidentemente intervenuta in costanza di quel
giudizio, diviene competente a conoscere di anche di detta azione
in virtù del disposto dell’art. 24 L.F.[3]
Ai sensi dell’art. 24 L.F. il Tribunale che ha dichiarato il
fallimento è, infatti, competente a conoscere di tutte le azioni
che ne derivano, incluse quelle relative a rapporti di lavoro[4],
e senza limiti di valore, (ad eccezione delle azioni reali
immobiliari per le quali restano ferme le ordinarie norme di
competenza). E con riferimento alle azioni che “derivano” dal
fallimento, la giurisprudenza è consolidata nel sancire come le
azioni che dipendono dai rapporti che si trovano già nel
patrimonio della impresa sottoposta a procedura concorsuale al
momento dell'apertura della procedura stessa, e che si pongono con
questa in relazione di mera occasionalità[5], non riguardano la
formazione dello stato passivo dell'impresa e non sono quindi
attratte nella particolare sfera di competenza del tribunale
fallimentare ex art. 24 l. fall., restando soggette alle regole
processuali applicabili ove fossero state promosse dalla società
in bonis, con la sostituzione degli organi della procedura a
quelli della società che ne avevano la rappresentanza
processuale.[6] Quanto all’individuazione dei rapporti (rectius:
diritti azionati e) preesistenti al fallimento e che giustificano
dunque la non operatività della vis attractiva, il criterio da
utilizzare parrebbe essere quello della titolarità del credito
(rectius: diritto) in capo al fallito, sulla scorta della
considerazione che appunto dette azioni esulano dal contenzioso
circa l’accertamento del passivo fallimentare.[7]
Ne deriva che, al contrario, ogni credito vantato nei confronti
del fallito va accertato, ai sensi dell'art. 52, comma 2, L.F.,
salvo diverse disposizioni di legge, secondo le norme stabilite
dal capo V della L.F., che, agli artt. 92 – 103, fissa una serie
di regole sulle operazioni di formazione e verificazione dello
stato passivo, da compiersi, ineludibilmente, dinanzi al giudice
delegato, alla stregua del principio di concorsualità che
disciplina il procedimento fallimentare in tutte le sue
articolazioni.[8]
Come anticipato, non fanno eccezione a questo principio le domande
relative a controversie di lavoro benché la giurisprudenza
lucidamente differenzi tra differenti ipotesi. Nel caso in cui il
datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale nelle more
della controversia, infatti, il criterio di ripartizione della
competenza adoperato poggia sulla differenziazione tra domande di
mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del
rapporto di lavoro) ovvero costitutive (ad es. di annullamento del
licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande
dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se
accompagnate da domande di accertamento aventi funzione
strumentale). Per le prime viene, infatti, costantemente affermata
la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le
seconde in caso di fallimento opera la vis attractiva del foro
fallimentare.[9]
Quanto finora evidenziato in termini di competenza funzionale ed
inderogabile del Tribunale Fallimentare non può non riversare
conseguenze di un certo peso anche sul differente profilo della
legittimazione a proseguire le azioni derivanti dalla
dichiarazione di fallimento e che non siano con questo in
relazione di mera occasionalità come appunto è la actio pauliana
ordinaria promossa dal singolo creditore prima dell’intervenuta
sentenza dichiarativa.
Ebbene, la pronuncia –nel sancire come sussista la competenza
funzionale e territoriale del Tribunale Fallimentare a conoscere
della pendente revocatoria ordinaria- pare scontare l’adesione
all’orientamento maggioritario in giurisprudenza ed in dottrina
–la c.d. Tesi Tradizionalista- che vede nel curatore l’unico
legittimato a proporre, ovvero proseguire in via esclusiva,
entrambi i tipi di azioni (quella ex art. 2901 c.c. e quella ex
art. 66 L.F.) una volta che sia intervenuta la sentenza
dichiarativa.
Si contrappone all’orientamento della Tesi Tradizionalista l’altro
opposto orientamento (sostenuto da una minoritaria ma agguerrita
dottrina e supportato da qualche sporadica decisione dei giudici
di merito in giurisprudenza) che professa invece la persistenza
della legittimazione del singolo creditore nonostante
l’intervenuto fallimento. Il quesito cui entrambi gli orientamenti
tentano di rispondere con differenti soluzioni si pone come segue:
nel caso in cui il singolo creditore abbia proposto azione
revocatoria ex art. 2901 c.c. e, nelle more di questo giudizio, si
sia verificato il fallimento del debitore-convenuto, legittimando
in questo modo il curatore ad esperire nei confronti dello stesso
bene azione revocatoria ex art 66 l.f., la legittimazione attiva
del creditore-attore resiste, concorre, ovvero deve cedere versus
quella del curatore?
Senza poter in questa sede ripercorrere l’ampio e tormentato
dibattito dottrinale,[10] ci si limita a far presente che i
problemi interpretativi che affiorano da tale panorama attengono
per un verso alla interpretazione delle norme fallimentari
(interpretazione che tuttavia non può prescindere dal contesto dei
principi e delle rationes che ispirano tutta la disciplina de qua)
e, per altro, da quelle che disciplinano il rito.
Ebbene, il coordinamento tra la norma fallimentare e quelle
codicistiche cui la stessa rinvia rappresenta da sempre un profilo
problematico stante la impossibilità di traslitterare
semplicisticamente gli artt. 2901 e ss c.c. (dedicati alla
classica actio pauliana) nell’ambito delle procedure fallimentari
senza il necessario adattamento ad integrazione e deroga[11]. La
legittimazione del curatore ad esperire detta azione è, ed è
stata, tradizionalmente intesa dalla giurisprudenza e da buona
parte della dottrina come legittimazione esclusiva.[12] La
sentenza annotata, come anticipato, sembra scontare l’adesione
convinta a tale interpretazione sia pure esprimendola in via
incidentale e con riferimento alla vis attractiva del Tribunale
Fallimentare in termini di competenza funzionale.
Tuttavia, attorno al tema di detta legittimazione si riscontrano
voci discordanti in dottrina, la quale, per mezzo di alcuni
autorevoli esponenti, da tempo si diffonde nel tentativo più o
meno riuscito di dare una sistemazione dogmatica, quella di volta
in volta proposta con varietà creative, ai fini del superamento
dell’esclusività della legittimazione del curatore.[13]
Preliminare e presupposto della trattazione della natura della
legittimazione del curatore si presenta l’analisi della natura
dell’azione revocatoria ordinaria e di quella fallimentare anche
allo scopo di individuarne una eventuale identità. E proprio in
relazione a ciò secondo la totalità della giurisprudenza e la
dottrina nettamente maggioritaria, detta identità sussiste stante
la stessa natura indennitaria delle due azioni.
Tuttavia le pronunce che accolgono detta identità non tralasciano
di sottolineare alcune differenze (non quanto ai presupposti
poiché comuni) in relazione al più leggero onere probatorio a
carico del curatore e all’ampiezza delle conseguenze legali della
pronuncia di revoca.[14] Secondo una diversa opinione, sostenuta
da una minoranza, tale identità non vi sarebbe non solo perché
differenti i presupposti delle due azioni (negando la natura
indennitaria all’azione revocatoria fallimentare si arriva ad
affermare che per l’esperimento della stessa non si necessita del
presupposto del danno cagionato dall’atto revocando –forse
tralasciando di considerare che è la legge stessa a presumere
l’esistenza del danno-), ma anche per il differente oggetto in
quanto la revocatoria fallimentare avrebbe quale scopo quello di
far ripartire la perdita dovuta all’insolvenza accertata tra un
insieme più ampio di creditori rispetto a quello riscontrato
(rectius: riscontrabile) alla data della sentenza.[15]
Non potendo in questa sede affrontare compiutamente l’argomento,
basterà ricordare che il fine comune delle due azioni è quello in
definitiva di rendere aggredibile attraverso un’azione esecutiva,
o comunque rendere disponibile a fini satisfattori, un credito
vantato nei confronti del debitore a seguito del suo atto
dispositivo che pone in forse le garanzie di pagamento.
Nel caso dell’art. 2901 c.c. l’azione (che chiaramente si instaura
in assenza di procedura concorsuale in corso) è esercitata dal (e
ne trarrà vantaggio il) singolo creditore procedente; nel caso di
revocatoria fallimentare, al contrario, sarà il curatore a
garantire il rispetto della par condicio creditorum visto che
l’atto di disposizione, essendo il patrimonio del fallito
incapiente per definizione, arreca ontologicamente un danno alla
massa dei creditori oltre che a ciascuno di essi uti singuli.
Quanto appena messo in luce permette di superare le critiche mosse
alla impostazione tradizionale in tema di legittimazione del
curatore; senza voler anticipare conclusioni che devono ancora
essere dimostrate, sicuramente giova all’impostazione del
problema, e alla relativa soluzione, non cadere nella tentazione
di perdere di vista il contesto normativo nel quale ci si
muove.[16]
Infatti già in passato autorevole dottrina ha messo perfettamente
in evidenza la circostanza che al momento della dichiarazione di
fallimento i divieti di intraprendere e/o proseguire azioni
individuali rappresentano la concretizzazione processualistica del
principio della par conditio espresso nella norma dell’art. 52
l.f. e ciò allo scopo di garantire che l’esercizio di tutte le
iniziative recuperatorie siano assegnate, per mezzo di investitura
esclusiva, al curatore in nome e per conto di tutto il ceto
creditorio[17].
Se questa è la ratio legis che pervade tutta la normativa
fallimentare, il richiamo ad isolate norme che disciplinano
singoli aspetti della dinamica rituale della procedura concorsuale
si rivela inappagante.[18]
Il riferimento è all’opera della giurisprudenza che, al fine di
individuare il dato di diritto positivo da cui partire per
enucleare il fondamento della legittimazione esclusiva del
curatore per tutti i tipi di azione ha fatto riferimento nei
confronti del solo art. 51 l.f.[19]; ma detta norma rappresenta
esclusivamente un punto di vista per così dire parziale, ancorché
necessario, nell’ambito del sistema, essendo dedicata
esclusivamente alle azioni esecutive individuali.
Non è certo (solo) da detta norma che effettivamente si possa
ricavare il fondamento della legittimazione esclusiva, bensì dalla
lettura sinottica (e, lo si ripete, alla luce del “sistema
fallimento”) anche delle norme di cui agli artt. 52, 66, 67 e 107
L.F.
Ovviamente l’impostazione basata sul disposto dell’art. 51 ha
offerto il fianco al tentativo di ricostruire la questione della
legittimazione in termini differenti rispetto alla Tesi
Tradizionale ad opera delle due sentenze lombarde supra richiamate
(nt 16).
Tali decisioni (sostanzialmente rimaste isolate nel panorama
giurisprudenziale) ed espresse in adesione all’opinione della
dottrina minoritaria[20] affermano l’idea che i singoli creditori
conservino la propria legittimazione nell’agire con l’actio
pauliana nonostante l’intervenuto fallimento poiché detta azione
non è ictu oculi “una azione esecutiva” bensì uno strumento di
conservazione della garanzia patrimoniale. E tale strumento legale
di conservazione della garanzia patrimoniale, ancorché
strutturalmente autonomo, risulta però inevitabilmente prodromico
rispetto all’azione espropriativa singolare. Da questa prospettiva
partono le più recenti decisioni dei giudici di legittimità che
hanno fugato ogni dubbio circa la esclusiva proseguibilità delle
azioni pendenti (ed aventi le caratteristiche sopra descritte)
davanti al tribunale fallimentare e ad opera del curatore.[21]
Notazione conclusiva: la terza e la quarta massima in rassegna si
pongono nel solco dei principi ormai consolidati in giurisprudenza
e non pare necessitino di trattazione specifica.
-------------------------
[1] In tal senso è unanime la Giurisprudenza formatasi a seguito
della modifica, intervenuta ad opera dell’art. 4 l. 26 novembre
1990, n. 353, (con decorrenza dal 30 aprile 1995) dell’art 38 cpc,
che ha esteso la decisione allo stato degli atti aldilà della
delimitazione originaria dell’art. 14 c.p.c. prevedendo anche la
possibilità di assunzione di sommarie informazioni: ex multis
Cassazione civile, sez. III, 1 dicembre 2000, n. 15367, in Giust.
civ. Mass. 2000, 2522 e Cassazione civile, sez. III, 18 luglio
2000, n. 9439, in Riv. giur. circol. trasp. 2001, 62 -con nota di
rossetti- citate in sentenza; sul rilievo che la possibilità di
assumere sommarie informazioni può solo valere ad assicurare al
giudizio elementi chiarificatori del contenuto delle prove
precostituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente
rilevabili o documentabili cfr. Cassazione civile, sez. II, 27
novembre 2002, n. 16842, in Foro it. 2003, I, 803 la quale si
sofferma sull’enucleare la ratio della (non più) nuova norma,
sancendo come la stessa insista nell’esigenza di fondare la
decisione sulla competenza esclusivamente su prove precostituite e
ciò non tanto e non solo per evitare che si formi un processo nel
processo, quanto perché, come è stato esattamente evidenziato sia
in dottrina che in giurisprudenza, in considerazione del vigente
sistema di impugnazione delle decisioni sulla competenza, le parti
non disporrebbero di un rimedio per far valere l’erronea non
ammissione dei mezzi di prova offerti per dimostrare
rispettivamente la fondatezza o l’infondatezza del criterio di
collegamento seguito dall’attore. Sulla applicazione che di detto
principio la giurisprudenza ante riforma usualmente forniva in
senso non difforme dalla norma poi introdotta applicando
estensivamente l’art. 14 II° co. c.p.c. v. Cass. 11 gennaio 1990,
n. 33, in Foro it., Rep. 1990, voce Competenza civile, n. 66; Id.13
giugno 1984, n. 3537, id., Rep. 1984, voce cit., n. 54; nonché,
per tutti gli spunti dottrinali, si rinvia a mandrioli, Corso di
diritto processuale civile, Torino, 1995, I, 225 ss; luiso, in
Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, sub
art. 38, 26 ss. Per le controversie relative a rapporti di lavoro
subordinato ex art. 409 I° co., n. 1 c.p.c. vedi Cassazione
civile, sez. lav., 15 gennaio 1998, n. 308, in Riv. giur. lav.
1998, II, 589 (annotata da milone), secondo la quale “Per
controversia relativa a rapporti di lavoro subordinato ai sensi
dell'art. 409 n. 1) c.p.c. debbono intendersi non solo quelle
relative ad obblighi caratteristici del rapporto di lavoro, ma
anche quelle per le quali la pretesa fatta valere si colleghi
direttamente a detto rapporto, nel senso che questo, pur non
costituendo la causa petendi di tale pretesa, si presenti come
antecedente e presupposto necessario, non meramente occasionale,
della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la
tutela giurisdizionale. Pertanto rientra fra le predette
controversie ed è quindi devoluta alla competenza del pretore in
funzione di giudice del lavoro quella con la quale il lavoratore
richiede il risarcimento dei danni per comportamento ingiurioso
del proprio datore di lavoro e del superiore gerarchico, deducendo
come causa petendi la violazione dell'art. 2087 c.c. che impone
all'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale del prestatore di lavoro e l'abuso del potere
disciplinare”. Sul presupposto che il provvedimento di
trasformazione del rito non attiene alla competenza, e che di
conseguenza non può essere impugnato con regolamento di competenza
v. Cassazione civile, sez. II, 22 maggio 2000, n. 6632, in D&G -
Dir. e Giust. 2000, f. 22, 48; Cassazione civile, sez. III, 2
aprile 1997, n. 2876, in Foro it. 1999, I, 307.
[2] Nello stesso senso Quatraro-D’amora, Il Curatore Fallimentare.
Adempimenti, doveri, responsabilità, Milano, 1999, I, 1377 che
parlano a tal proposito di competenza esclusiva, funzionale,
assoluta (vale a dire senza limiti di valore) ed inderogabile del
Trib. Fall., ai quali si rinvia anche per l’ampia casistica
giurisprudenziale richiamata, per gli ulteriori richiami in
dottrina v. infra. In giurisprudenza recentemente nel senso di cui
al testo: Cassazione civile, sez. I, 5 dicembre 2003, n. 18607, in
Giust. civ. Mass. 2003, f. 12; Cassazione civile, sez. I, 20
dicembre 2002, n. 18147, in Giust. civ. Mass. 2002, 2220;
Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2002, n. 10921, in Giust.
civ. Mass. 2002, 1342; argomentando a contrario: Cassazione
civile, sez. I, 29 settembre 2004, n. 19528, in Giust. civ. Mass.
2004, f. 9; Tribunale Crema, 14 maggio 1994, in Informazione
previd. 1994, 648.
[3] Oltre alla giurisprudenza cui alla nota che precede e agli
ulteriori richiami nelle note che seguono v. Cassazione civile,
sez. III, 22 maggio 2002, n. 7510, in Giust. civ. Mass. 2002, 903,
per un’ipotesi nella quale una società aveva chiesto la condanna
di altra società fallita al pagamento dell'importo maturato per
lavori eseguiti in subappalto ed, inoltre, aveva proposto, anche
nei confronti della fallita, oltre che dei cessionari, richiesta
di dichiarazione di inesistenza, invalidità e simulazione sia dei
crediti della fallita nei suoi confronti, sia delle loro cessioni,
nonché azione revocatoria, anche in via surrogatoria della
curatela rimasta inerte, delle cessioni e dei pagamenti da sè
effettuati. In materia di azione revocatoria fallimentare fatta
valere nei confronti dello straniero, v. Tribunale Milano, 22
luglio 1996, in Fallimento 1997, 317 annotata da pernazza.
[4] Quanto alla “domanda del lavoratore avente per oggetto
l'accertamento della esistenza del rapporto di lavoro con
l'imprenditore dichiarato fallito è attratta alla competenza del
giudice fallimentare, allorché sia diretta in via strumentale ad
ottenere il riconoscimento di diritti creditori da far valere in
sede concorsuale” v. Tribunale Milano, 21 settembre 1995, in
Fallimento 1996, 567 nota (colombini); quanto alla distinzione tra
domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento
oppure costitutive e domande dirette alla condanna al pagamento di
somme di denaro v. Cassazione civile, sez. lav., 23 luglio 2004,
n. 13877, in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7, oltre alla
giurisprudenza richiamata nelle note che seguono; quanto alla
domanda di "regolarizzazione" della posizione contributiva
proposta nei confronti di un datore di lavoro dichiarato fallito
v. Corte appello Bologna, 18 luglio 2004, in Fallimento 2004, 938.
[5] Tali sono le azioni che tendono a tutelare i diritti di
credito vantati dal fallito nei confronti dei terzi e quelle con
cui detti diritti debbano essere accertati o divenire oggetto di
pronunce di condanna. (cfr. ex pluribus Cassazione civile, sez. I,
1 febbraio 1999, n. 831, in Fallimento 1999, 668: nella specie, la
S.C. ha escluso che rientri nella competenza del tribunale
fallimentare l'azione, per il risarcimento del danno da
responsabilità professionale, proposta dal fallimento nei
confronti di un avvocato al quale il fallimento stesso aveva
reiterato un incarico di recupero crediti già affidatogli
dall'imprenditore ancora prima della dichiarazione di fallimento);
conf. Cassazione civile, sez. I, 21 gennaio 1999, n. 520, in
Fallimento 1999, 669; si esprime in senso diametralmente opposto,
ma restando sostanzialmente isolata, Cassazione civile, sez. III,
1 agosto 1997, n. 7136, in Giust. civ. Mass. 1997, 1307
[6] cfr. Cassazione civile, sez. lav., 19 agosto 2004, n. 16256,
in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8 laddove però lascia perplessi il
riferimento all’essere in bonis della società poi fallita anziché
alla titolarità del credito (in capo alla medesima società) fatto
valere verso i terzi in epoca precedente al proprio fallimento;
conf. Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 2000, n. 8990, in Giust.
civ. Mass. 2000, 1499; conf. Cassazione civile, sez. I, 26 agosto
2004, n. 17057, in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8 la quale, nel
ribadire il principio, ha affermato la estraneità alla competenza
del tribunale fallimentare dell'azione di risarcimento di nullità
promossa dall'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento
e quindi da questo non dipendente. In dottrina si esprimono
adesivamente Abate, Organi, in AA.VV., Diritto Fallimentare,
Milano, 1996, 374; Ricci, Lezioni sul fallimento, Milano, 1998, II,
230; Ferrara, Il Fallimento, Milano, 1989, 261; Satta, Diritto
fallimentare, Padova, 1992, 103; tuttavia v. altresì in senso
parzialmente difforme Cassazione civile, sez. III, 22 maggio 2002,
n. 7510, cit., la quale pur convenendo che per "azioni derivanti
dal fallimento", ai sensi dell'art. 24 l. fall., devono intendersi
quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi
gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei
confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in
essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna,
enuncia che rientrano nella competenza inderogabile del foro
fallimentare (oltre alle azioni revocatorie fallimentari ordinarie
ed alle azioni intese a far valere diritti verso il fallito), le
richiesta di compensazione volte all'accertamento di un maggior
credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le
azioni di annullamento seguite da domande di restituzione e quelle
volte ad accertare la simulazione. Con riferimento all'azione di
nullità di un contratto stipulato prima della dichiarazione di
fallimento, nell’ipotesi in cui con riguardo al medesimo contratto
sia stata altresì promossa l'azione revocatoria fallimentare, la
competenza in ordine alla quale non può attrarre quella sulla
nullità, la cui affermazione è anzi incompatibile con la
revocatoria che riguarda atti validi sotto gli altri aspetti
generali, v. Cassazione civile, sez. I, 15 settembre 1997, n.
9156, in Fallimento 1998, 508; quanto alla circostanza che nel
caso in cui il tribunale ordinario e quello fallimentare non siano
territorialmente diversi, l'aver adito il primo in luogo del
secondo non fa sorgere una questione di competenza, ma integra un
caso d'improcedibilità della domanda, denunciabile in sede di
gravame ordinario v. Cassazione civile, sez. lav., 26 luglio 2004,
n. 14028, in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7; quanto alle
controversie traenti origine da una domanda proposta dal curatore
del fallimento per far valere la simulazione assoluta di un
contratto stipulato dal fallito e siffatta inderogabile ed
assoluta competenza del tribunale fallimentare è destinata a
prevalere anche sul foro indicato, in materia di locazione, dagli
art. 21 e 447 bis c.p.c. v. Cassazione civile, sez. I, 20 luglio
2004, n. 13496, in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7; al contrario, la
domanda di risoluzione di un contratto di locazione, che trovi
origine nella condotta inadempiente dei commissario straordinario,
si pone in un rapporto di mera occasionalità con la dichiarazione
dello stato di insolvenza e sfugge perciò al disposto dell'art. 24
l. fall., e resta soggetta alle ordinarie disposizioni sulla
competenza, così Tribunale Trani, 4 luglio 2000, in Dir. e prat.
soc. 2001, f. 24, 82; quanto ai crediti del locatore sorti dopo la
dichiarazione di fallimento v. Cassazione civile, sez. I, 26
agosto 2004, n. 17000, in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; quanto
all’operatività della vis attractiva qualora uno dei condebitori
solidali venga dichiarato fallito v. Cassazione civile, sez. lav.,
23 luglio 2004, n. 13875, in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7; quanto
alla possibile concorrenza con il diverso criterio della
verificazione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 20 c.p.c.,
in tema si abusiva concessione del credito e dell'artificiosa
tenuta in vita dell'impresa v. Cassazione civile, sez. I, 27
febbraio 2004, n. 4112, in Giust. civ. Mass. 2004, f. 2.
[7] Lo ha posto lucidamente in evidenza Fabiani, nota adesiva a
Cassazione civile, sez. I, 15 febbraio 1999, n. 1240, Foro it.
1999, I, 1185, il quale evidenzia che, poiché i crediti vantati
nei confronti del fallimento devono essere, a norma dell’art. 52
l.f., accertati secondo le norme stabilite dagli artt. 93 e ss,
quella di cui al testo non può che essere una soluzione obbligata.
In coerenza con questo principio è stata ritenuta la estraneità
alla competenza del tribunale fallimentare dell'azione di
risarcimento dei danni promossa dall'imprenditore, successivamente
fallito, pendente in grado di appello alla data della
dichiarazione di fallimento (Cassazione civile, sez. I, 15 aprile
2003, n. 5950, in Fallimento 2004, 735 con osservazioni di
landolfi); conf. Cassazione civile, sez. I, 1 settembre 1995, n.
9221, in Fallimento 1996, 339; cfr. altresì la giurisprudenza
richiamata alla nota che precede. Tuttavia recentemente contra ed
in senso diametralmente opposto v. Cassazione civile, sez. III, 22
giugno 2004, n. 11647, in Giust. civ. Mass. 2004, f. 6 che si è
espressa nel senso della irrilevanza della circostanza che i
rapporti oggetto della competenza funzionale del tribunale stesso
(nella specie, diritti di credito) siano preesistenti o successivi
alla dichiarazione di fallimento.
[8] Cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n.
6502, in Giust. civ. Mass. 2004, f. 4; Per tutti gli ulteriori
profili problematici si rinvia agli spunti riflessivi di
Baraggioli, Sulla competenza del tribunale fallimentare a
conoscere domande riconvenzionali (nota a sent. Trib. Genova 11
maggio 1984), in Dir. fall. 1985, II, 551; Barbieri, Domanda
riconvenzionale del convenuto per l'ammissione di un credito (osservaz.
a Cass., sez. I, 4 settembre 1999 n. 9375,) in Fallimento 2000, II,
766; Lamanna, Domande riconvenzionali verso il fallito e "translatio
judicii": questioni di rito - competenza e inopponibilità del
giudicato. Il fallimento come "ordinamento settoriale" chiuso
(nota a Cass., sez. I, 25 luglio 2002 n. 10912; Cass., sez. I, 19
aprile 2002 n. 5725), in Fallimento 2003, II, 284; Ceccherini,
Danno temuto e competenza del tribunale fallimentare (nota a sent.
Trib. Monza 7 novembre 1995). Fallimento 1996, I, 1, 398; Id. "Translatio"
dell'opposizione all'esecuzione in sede di verifica dei crediti
(nota a sent. Trib. Alessandria 4 giugno 1994), in Fallimento
1995, II, 197; Spaccapelo, La competenza nel giudizio di
opposizione all'esecuzione (nota a sent. Cass., Sez. III, 17 marzo
1998 n. 28469), in Nuova giur. civ. commentata 1998, I, 811; in
tema di opposizione all’esecuzione per il caso in cui l’opponente
oltre a contestare il fondamento del diritto del creditore poi
fallito, abbia proposto anche domanda per ottenere la condanna
dell’esecutante al pagamento di crediti vantati nei suoi confronti
v. Abate, Giudice dell’opposizione all’esecuzione e foro
fallimentare (nota a Cassazione civile, sez. III, 2 febbraio 2001,
n. 1511, in Fallimento 2001, 924; Di Gravio Azioni personali ed
azioni reali immobiliari nella competenza fallimentare (nota a
sent. App. Roma 22 marzo 1997), in Foro pad. 1997, I, 219; nonché
in termini più generali id. Competenza del tribunale (e non del
giudice delegato) per le istanze di estensione del fallimento
(nota a sent. App. Cagliari 16 luglio 1988), in Dir.fall. 1989, II,
148; id. Le milizie contro Giulio Cesare: "scontri sul rito" fra
tribunale ordinario e tribunale fallimentare (nota a sent. Trib.
Roma 20 marzo 1985), in Dir. fall. 1985, II, 858; Lo Sinno, Nuovo
processo civile e competenza del tribunale fallimentare (osservaz.
a sent. Trib. Monza 20 dicembre 1996) in Fallimento 1997, II, 834;
Ragusa Maggiore, Contrasto tra istituti di credito per
l'attribuzione di somme mutuate al fallito e competenza del
tribunale fallimentare (nota a sent. Cass., Sez. I, 14 ottobre
1985 n. 4984), in Dir. fall. 1986, II, 250; Russo, È veramente
sopravvissuto il foro endofallimentare in materia di diritti
soggettivi?, in Fallimento 1986, 373.
[9] Cfr ex multis Cassazione civile, sez. lav., 5 dicembre 2000,
n. 15447, in Giust. civ. Mass. 2000, 2547, la quale differenziando
ulteriormente tra le diverse procedure concorsuali sancisce come
in caso si amministrazione straordinaria ovvero di sottoposizione
a liquidazione coatta amministrativa si applichi, invece, per la
seconda tipologia di azioni promosse, la regola della temporanea
improcedibilità o improseguibilità della domanda davanti al
giudice ordinario per la durata della fase amministrativa di
accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi
della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del
provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o
impugnazione davanti al tribunale fallimentare; conf. Cassazione
civile, sez. lav., 21 novembre 2000, n. 14998, in Giust. civ.
Mass. 2000, 2386, la quale esprime gli stessi principi anche con
riferimento ad imprese bancarie; ed ancora nello stesso senso
Cassazione civile, sez. lav., 27 luglio 1999, n. 8136, in
Fallimento 2000, 309, ed in Dir. fall. 2000, II, 287 con nota di
bontavitacola; nonché Cassazione civile, sez. lav., 12 maggio
1997, n. 4146 , in Foro it. 1997, I, 2490 e Cassazione civile,
sez. lav., 20 luglio 1995, n. 7907, in Fallimento 1996, 334. In
dottrina, nel senso che sia ammissibile un giudizio di
accertamento al di fuori del procedimento concorsuale, Caiafa,
Fallimento del datore di lavoro e licenziamenti collettivi per
riduzione di personale: competenza del giudice del lavoro o del
tribunale fallimentare? (nota a sent. Cass., Sez. Lav., 12 maggio
1997 n. 4146; Pret. Roma 24 febbraio 1997), in Mass. giur. lav.
1997, I, 917; id. I rapporti di lavoro e le procedure concorsuali,
Padova, 1994, 94; Lo Cascio, Ancora sull’accertamento dei crediti
di lavoro subordinato nel fallimento: mutamenti interpretativi
della Corte suprema, in Giust. Civ., 1998, I, 2800.
[10] Per una esposizione di sintesi con i principali riferimenti
giurisprudenziali e dottrinali si rinvia a Barbieri osservazioni a
Cass. Civ., Sez. I., 26 febbraio 2002, n° 2792, in Fallimento,
2003, 44 ss; Montanari, Il difficile nodo della procedibilità in
costanza di fallimento delle azioni revocatorie anteriormente
promosse (nota a Trib. Milano 31 gennaio 2000) in Fallimento,
2001, II, 331 ss.; per gli ulteriori approfondimenti sul rapporto
tra i legittimati delle due azioni si rinvia all’ampia trattazione
in Quatraro-Fumagalli, La revocatoria ordinaria e fallimentare,
Milano, 1994, nonché Ambrosini, La revocatoria fallimentare delle
garanzie, in Quaderni di Giur. Comm., Milano, 2000, 19 e ss.
[11] In primis ad esempio quanto al principio di distribuzione
dell’onere probatorio che impone al creditore di dimostrare il
consilium fraudis dell’atto, la partecipatio fraudis del terzo
contraente e l’eventus damni effettivamente arrecato da tale atto
(oltre ovviamente alla sussistenza di un diritto di credito verso
il debitore fallito) v. ex pluribus Cassazione civile, sez. I, 21
settembre 2001, n. 11916, in Giust. civ. Mass. 2001, 1687;
Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2000, n. 7262, in Giust.
civ. Mass. 2000, 1186; Tribunale Monza, 27 gennaio 2003, in Giur.
merito 2003, 1158; in tema di concessione di garanzie ipotecarie:
Cassazione civile, sez. III, 25 novembre 2002, n. 16570, in Giust.
civ. Mass. 2002, 2040.
[12] Cfr.: barbieri, Legittimazione esclusiva o concorrente della
curatela nell’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, (nota a
Cassazione Civile, Sez. III, 6 agosto 2002, n. 11760, in
Fallimento, 2003, 3, 297); Abate, L'azione revocatoria ordinaria
nel fallimento e nelle procedure liquidatorie amministrative, in
Fallimento 1998, II, 443; Ceccherini, Questioni processuali nel
subingresso del fallimento in revocatoria ordinaria anteriormente
proposta dai creditori (nota a Trib. Monza 9 dicembre 1998), in
Fallimento 1999, II, 1039; Di Amato, Gli effetti del fallimento
rispetto ai creditori. I) Il divieto di azioni esecutive
individuali, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali,
Panzani (diretto da) I Torino, 2000, 453 ss.; Guglielmucci,
L'azione revocatoria ordinaria nel fallimento, in Fallimento 1991,
891; Maienza Presupposti e prospettive dell'azione revocatoria
ordinaria in ambito fallimentare (nota a Trib. Milano 31 gennaio
2000), in Fallimento 2001, II, 90; Montanari, Il difficile nodo
della procedibilità in costanza di fallimento delle azioni
revocatorie anteriormente promosse, cit., 328 ss; in
giurisprudenza, oltre a tutte le decisioni richiamate alla nota
che precede, v. Cassazione civile, sez. I, 15 marzo 1990, n. 2117,
in Fallimento, 1990, 1007; Cassazione civile, sez. I, 23 gennaio
1990, n. 351, in Giur. it. 1990, I, 1, 1269; tra le più risalenti:
Cassazione civile, 7 aprile 1947, n. 521, in Dir. Fall., 1947, II,
97; Cassazione civile 28 settembre 1976, n. 3158, ivi, 1977, 154.
[13] Per primo vigorosamente Ricci, Le <<azioni di recupero>> dei
creditori in pendenza di fallimento, in Quadrimestre 1987, 7 ss;
altrettanta convinzione è espressa, sullo stesso solco, da
Consolo, La revocatoria ordinaria nel fallimento tra ragioni
creditorie individuali e ragioni di massa, in Riv. Dir. Proc.
1998, 400 e 408 ss.
[14] Cfr. ex pluribus: Cassazione civile, sez. I, 7 giugno 1999,
n. 5562, in Giust. civ. Mass. 1999, 1287 ed in Fallimento 2000,
741, con osservazioni di Badini Confalonieri, per la quale “Il
principio dettato dall'art. 2901, comma 2, c.c. in tema di azione
revocatoria ordinaria trova applicazione anche alla revocatoria
fallimentare, stante l'identità della natura e del fondamento
giuridico delle due azioni.”; Cassazione civile, sez. I, 15 maggio
1997, n. 4296, in Giust. civ. Mass. 1997, 755 ed in Fallimento
1997, 1187; v. altresì Tribunale Piacenza, 9 luglio 2001, in Giur.
it. 2001, 2092 con nota di Bertolotti; Tribunale Milano, 13
settembre 1990, in Fallimento 1991, 705; Tribunale Firenze, 6
marzo 1987, in Dir. fall. 1987, II, 1008; Tribunale Milano, 12
dicembre 1988, in Banca borsa tit. cred. 1991, II, 240; Cassazione
civile, sez. I, 20 maggio 1985, n. 3085, in Foro it. 1986, I, 514
ed in Giur. comm. 1986, II, 137; Cassazione civile, sez. I, 6
maggio 1975, n. 1757, in Mass. Giur. it, 1975, c. 481; Cassazione
civile, 27 maggio 1975, 2122, ivi, 1975, c. 592.
[15] In tal senso Trib. Modena, 9 marzo 1982, in Giur it., 1973,
I, 2, c. 618; Trib. Catania, 9 marzo 1973, in Dir Fall, 1973, II,
757; per le posizioni in dottrina si rinvia agli ampi riferimenti
di Spiotta, La revocatoria ordinaria incidentale nel fallimento:
dalla legittimazione esclusiva del curatore, all’improcedibilità
relativa dell’azione promossa dal creditore, alla legittimazione
concorrente del curatore e del singolo creditore, alla parziale
ineseguibilità della sentenza ottenuta dal singolo. (nota a Trib.
Torino, 5 maggio 2001) , in Giur. It. 2002, II, 128.
[16] Alcune obiezioni alla validità della tesi che vuole quella
del curatore una legittimazione esclusiva sono state mosse in
giurisprudenza dalle sentenze del Tribunale di Monza 9 dicembre
1998, in Fallimento, 1999, 1033 (annotata da Ceccherini) e della
più corposa Tribunale di Milano 31 gennaio 2000, in Giur. Comm.
2001, II, 311 che, a mezzo della autorevole stesura dell’allora
Presidente della sezione stralcio, ha voluto verificare per la
prima volta compiutamente la validità e la “tenuta della tesi
tradizionale” deliberatamente allo scopo di “offrire soluzioni
dignitose al problema del subentro del curatore nell’azione
revocatoria ordinaria proposta da un creditore prima del
fallimento del debitore convenuto in revocatoria”. In quella
vicenda, così come per la sentenza che si annota il curatore si è
sostituito agli attori e agli intervenuti spiegando la domanda
revocatoria ex art. 2901 già svolta dagli attori stessi,
innescando così i dubbi circa i limiti di tale sostituzione alla
luce della considerazione che l’art. 66 L.F. differisce, quanto al
tenore letterale, sia dall’art. 107 L.F. (relativo alla
sostituzione con il singolo creditore nella procedura
espropriativa immobiliare), sia dall’art. 51 l.f. a mente del
quale “Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della
dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva
può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”
e ciò perché “Il fallimento [cioè la relativa dichiarazione] apre
il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito” (art. 52
l.f.).
[17] Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974,
962, secondo il quale la legittimazione del curatore ad esperire
azioni a tutela della massa deve essere intesa quale
manifestazione specifica “di un principio fondamentale che sta
alla base del fallimento e che non potrebbe non essere, per cui,
aperto il concorso tra i creditori, tale principio importa la
necessaria sostituzione dell’ufficio concorsuale ai creditori
singoli in tutte indistintamente le azioni che hanno per finalità
il realizzo della garanzia patrimoniale nell’interesse della
massa”.
[18] Nel momento in cui, infatti, lo schema delineato dal
legislatore è quello di ridurre ad unità tutte le possibili
vicende pendenti (e non) al momento della dichiarazione di
fallimento al fine di gestire la procedura in maniera accentrata
per indubbi motivi di economia ed efficienza procedurale, il
richiamo limitato a singole norme che siano concretizzazione di
detto principio in settori determinati non giova alla
ricostruzione sistematica della normativa.
[19] Ex pluribus: Cass. 21 luglio 1998, n. 7119, in Fallimento,
1999, 287, con osservazioni di Barbieri; Cass. 4 agosto 1987, n.
9122, in Fallimento, 1988, 322; Cass., 13 gennaio 1983, n. 246, in
Mass. Giust. Civ., 1983,93; in dottrina nel senso che la perdita
di legittimazione attiva da parte del singolo creditore non possa
farsi derivare sic et sempliciter dal tenore letterale dell’art.
51 L.F. v. Ricci, Le azioni di recupero, cit., 8; Ragusa Maggiore,
Proponibilità dell’azione revocatoria ordinaria in costanza di
fallimento ed iinapplicabilità dell’art. 51 l.f., in Banca Borsa,
1977, II, 366; Barbieri, osservazioni a Cass., 21 luglio 1998, n.
7119, cit.
[20] Consolo, La revocatoria, cit., che nella sua indagine
evidenzia eguali spunti critici attuati dalla precedente dottrina
in Azzolina, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 2°
edizione, II, Torino, 1961, 1376 s.; Pajardi, Manuale di diritto
fallimentare, 5° ed., a cura di Bocchiola e Paluchowsky, Milano,
1998, 303; nonché successivamente sullo stesso tracciato
Guglielmucci, Lezioni di diritto fallimentare, 2° ed., Torino,
2000, 189; Ricci, Le azioni di recupero, cit.; Contra ed a favore
della communis opinio v. oltre alla dottrina già cit., De Martini,
Azione revocatoria (Diritto Privato), voce del Nov.mo Dig.it., II,
Torino, 1958, 163 s; Corsi, La revocatoria ordinaria nel
fallimento, Napoli, 1965, 118 s.; Tedeschi, Sub art. 66 Legge
fallimentare, in Id. (a cura di), Le procedure concorsuali, I, 1,
Torino, 1996, 362; Rago, Manuale della revocatoria fallimentare,
Padova, 2001, 34; Lo Cascio, Il fallimento e le altre procedure
concorsuali, 3° ed., Milano, 1998, 224; Pellegrino, L’azione
revocatoria ordinaria nel fallimento, in AA.VV., Diritto
fallimentare, 2. Effetti del fallimento, collana diretta da Greco,
Milano, 1994, 252.
[21] La S.C., infatti, è intervenuta nuovamente a ribadire come
qualora, dopo la proposizione dell'azione revocatoria, sopravvenga
il fallimento del debitore, la legittimazione alla prosecuzione
del giudizio spetta esclusivamente al curatore, il quale agisce
come sostituto processuale della massa dei creditori, privati
della legittimazione ad iniziare o a proseguire l'azione per tutta
la durata della procedura fallimentare. Cassazione civile, sez.
III, 6 agosto 2002, n. 11760, in Giust. civ. Mass. 2002, 1476. Nel
senso che l'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 66, l.
fall., si identifichi con l'azione che i creditori, anteriormente
alla dichiarazione di fallimento, possono esercitare ai sensi
degli art. 2901 ss., c.c., in riferimento agli atti di
disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore in
pregiudizio delle loro ragioni, v. Cassazione civile, sez. I, 5
dicembre 2003, n. 18607, in Giust. civ. Mass. 2003, f. 12; ne
deriva, fra l’altro, che qualora nel corso di un giudizio di
revocatoria ordinaria promosso da un creditore, sopravvenga il
fallimento del debitore convenuto, il curatore fallimentare si
sostituisce al creditore -che perde la legittimazione venendo meno
l'interesse ad agire- nell'esercizio dell'azione senza che debba
trovare applicazione l'istituto dell'intervento del terzo e con
salvezza dell'effetto interruttivo della prescrizione prodotto
dalla domanda introdotta dal creditore (Cassazione civile, sez. I,
25 luglio 2002, n. 10921, in Foro it. 2002, I, 3015).
Sostanzialmente dopo la dichiarazione di fallimento, la
legittimazione a proporre le azioni a tutela della massa - tra cui
la revocatoria ordinaria - spetta, in via esclusiva, al curatore
(Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2002, n. 10921, in Giust.
civ. Mass. 2002, 1342); per il caso della perdita della
legittimazione all'esercizio dell'azione ex art. 2901 da parte del
creditore con conseguente dichiarazione di improseguibilità del
processo anche in caso di inerzia processuale del curatore v.
Cassazione civile, sez. I, 19 luglio 2002, n. 10547, in Foro it.
2002, I, 3015 con nota di Fabiani. Più in generale
sull’orientamento giurisprudenziale maggioritario che nega la
legittimazione del singolo creditore a proseguire l'esercizio
dell'azione revocatoria ordinaria dopo il fallimento del debitore
facendo leva sul disposto dell'art. 51 L. Fall. si rinvia alle
motivazioni di Cass., 21 luglio 1998, n. 7119, in Fallimento,
1999, 287, con osservazioni di Barbieri e in Dir. Fall., 1999, II,
282; Cass., 4 agosto 1987, n. 9122, in Fallimento, 1988, 322; Cass.,
13 gennaio 1983, n. 246, in Mass. Giust. Civ., 1983, 93; Cass., 14
gennaio 1980, n. 322, in Dir. Fall., 1980, II, 132.
|
|