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Come noto, il d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - Testo Unico delle
disposizioni in materia di mercati finanziari ai sensi degli artt.8
e 21 della L. 2 febbraio 1996 n. 52 (cd. Riforma Draghi) - dedica
apposite disposizioni ai patti parasociali, affermandone, in
linea di principio, la validità.
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In particolare, le norme di cui al Testo Unico (artt.122, 123 e 207)
- la cui disciplina mira essenzialmente alla tutela del risparmio e
degli azionisti di minoranza - sanciscono, nel nostro ordinamento,
la piena e definitiva legittimazione dei sindacati di voto, purché
resi pubblici, così assicurandone la trasparenza.
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Più precisamente, la ormai nota disposizione di cui all’art.122
Testo Unico prescrive, per i patti in discorso, specifici oneri di
pubblicità: al riguardo, la norma citata dispone, nel comma 1, per
le quotate e le loro controllanti oneri di comunicazione, di
diffusione e di pubblicità legale, ossia l’obbligo di
comunicazione alla CONSOB dell’avvenuta stipulazione del patto da
assolvere entro cinque giorni nonché l’obbligo, di cui al comma
1, lettera b), di pubblicare per estratto i patti sulla stampa
quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione.
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La medesima disposizione prescrive un ulteriore onere di pubblicità,
ossia l’obbligo di depositare una copia del patto presso il
registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale,
entro quindici giorni dalla stipulazione (cfr., art.122, comma 1,
lettera c), Testo Unico) (per completezza cfr., in questa stessa
Rivista, I patti parasociali dopo la Riforma Draghi. In particolare:
gli oneri di pubblicità legale dei patti e gli adempimenti
informativi in caso di recesso, pubblicato in data 19 marzo 2001;
brevemente, nella sede che ci occupa, si ricorda che la norma di cui
all’art.122 Testo Unico estende gli oneri di diffusione,
comunicazione e di pubblicità legale anche ai patti che
istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio
del voto, ai patti che in ogni modo pongono limiti alla circolazione
delle partecipazioni e di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti di acquisto o di sottoscrizione ed infine ai patti aventi
per oggetto o per effetto l’esercizio, anche congiunto, di
un’influenza dominante sulle società quotate o loro
controllanti).
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Ed ancora.
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La norma di cui all’art.122 Testo Unico, al comma 2, ha affidato
alla CONSOB il compito di stabilire, con regolamento, le modalità e
i contenuti della comunicazione, dell’estratto, e della
pubblicazione.
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Ebbene, in ottemperanza alla ricordata disposizione, la CONSOB, con
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, ha adottato il regolamento di
attuazione, in seguito modificato con delibera n.12475 del 6 aprile
2000.
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Successivamente, in data 18 aprile 2001, la CONSOB, con delibera n.
13086, ha ritenuto l’opportunità di modificare ed integrare
ulteriormente le disposizioni contenute nel predetto regolamento.
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Con specifico riferimento alle norme di particolare interesse nella
sede odierna, si osserva che, con la delibera del 18 aprile scorso,
la CONSOB ha ritenuto di apportare delle modifiche alle disposizioni
disciplinanti la comunicazione del patto alla Commissione stessa,
contenute negli artt.127-128 del previgente regolamento.
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In particolare, con riguardo all’obbligo di comunicazione del
patto parasociale, l’art.127, Reg. CONSOB n.11971, dopo aver
precisato che gli aderenti ad un patto parasociale previsto
dall’art.122 Testo Unico sono solidalmente obbligati a darne
comunicazione alla CONSOB, prescrive, al n.2 del medesimo articolo,
che la suddetta comunicazione è effettuata mediante trasmissione di
copia integrale del patto dichiarata conforme all’originale,
unitamente alla copia dell’estratto pubblicato su un quotidiano,
nell’ipotesi in cui la pubblicazione fosse già intervenuta.
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Contenuto della comunicazione devono essere tutte quelle
informazioni concernenti gli elementi di identificazione degli
aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli
stessi, la data del deposito del patto presso il registro delle
imprese, se il patto è stato depositato nonché l’indicazione del
quotidiano nel quale l’estratto è stato pubblicato.
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La norma citata prescrive, inoltre, che nell’ipotesi in cui il
patto non sia stato ancora depositato nel registro delle imprese, la
data di deposito dovrà essere comunicata alla stessa CONSOB entro
due giorni dal deposito stesso; ove, poi, il patto non sia stato
ancora pubblicato, per estratto, su un quotidiano, l’estratto
stesso dovrà essere trasmesso alla CONSOB entro il giorno della
pubblicazione.
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Con riferimento all’invio della comunicazione, si evidenzia che
l’art.127, comma 3, nella sua precedente formulazione, prescriveva
che la copia integrale del patto e la copia dell’estratto
pubblicato dovevano essere trasmessi anche mediante riproduzione su
strumenti informatici.
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Come sopra anticipato, la delibera CONSOB n.13086 del 18 aprile
scorso ha, in parte, integrato quest’ultima disposizione
prescrivendo, in particolare, che nell’art.127, comma 3, in fine,
dopo le parole “anche mediante riproduzione su strumenti
informatici” sono inserite le parole “unitamente al modello
previsto all’Allegato 4C” (cfr, Modello di comunicazione dei
patti parasociali ex art.122 del Decreto legislativo n.58/1998,
Allegato n.14 alla Delibera n.13086 “Modificazioni ed integrazioni
al regolamento n.11971 del 14 maggio 1999, modificato con delibera
n.12475 del 6 aprile 2000, concernente la disciplina degli
emittenti”, estratto da www.consob.it
e riportato in Appendice alla presente nota di aggiornamento).
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Oltre alla comunicazione, il Reg. CONSOB n.11971 disciplina, altresì,
le modalità e i contenuti dell’estratto da pubblicare sulla
stampa (cfr. artt.129-130).
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In particolare, con riferimento alle modalità, il Regolamento
prescrive che l’estratto sia pubblicato su un quotidiano a
diffusione nazionale con veste tipografica idonea a consentirne
un’agevole lettura.
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Con riferimento ai contenuti, la CONSOB ha specificato che devono
essere, innanzitutto, indicati la società i cui strumenti
finanziari sono oggetto del patto, il numero delle azioni (e degli
strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di
sottoscrizione di azioni) complessivamente conferiti, la loro
percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative
del capitale sociale (e degli strumenti finanziari emessi della
medesima categoria) e, nel caso di strumenti finanziari, il numero
complessivo delle azioni che in virtù di essi possono essere
acquistate o sottoscritte.
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Inoltre, avendo riguardo ai soggetti stipulanti il patto, deve
essere esplicitato il numero delle azioni o degli strumenti
finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione
di azioni da ciascuno conferiti, le percentuali delle azioni
conferite da ciascuno rispetto al numero totale delle azioni
conferite e rispetto al numero totale delle azioni della medesima
categoria rappresentative del capitale sociale.
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Qualora il patto abbia ad oggetto strumenti finanziari che
attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni,
nell’estratto devono essere specificate le percentuali di
strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli
strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della
medesima categoria, nonché il numero delle azioni che in forza di
essi possono essere acquistate o sottoscritte.
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L’art.130, Reg. CONSOB, inoltre, richiede che sia indicato il
soggetto che, per effetto del patto, esercita il controllo della
società; la medesima norma richiede che siano altresì specificati
la tipologia del patto, gli organi di esso, la disciplina del suo
rinnovo e del recesso, le clausole penali ed il soggetto presso il
quale gli strumenti finanziari sono depositati.
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La norma citata dispone, poi, che nei patti conclusi in forma
associativa ed in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le
informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non
superiore allo 0,1% possono essere sostituite dalla indicazione del
numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni
complessivamente da essi conferite e delle percentuali da queste
rappresentate sia in riferimento al numero totale delle azioni
rappresentative del capitale sociale sia in riferimento al numero
delle azioni sindacate.
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A ciò si aggiunga che, sebbene il legislatore del Testo Unico abbia
dedicato scarso rilievo all’adempimento di obblighi pubblicitari
nell’ipotesi di modifiche di patti parasociali precedentemente
stipulati, il Reg. CONSOB, agli artt.128 e 131, prescrive
espressamente che devono essere comunicate alla CONSOB le modifiche
del patto parasociale, mediante trasmissione di copia integrale del
patto modificato, con evidenza delle variazioni intervenute ovvero
di copia del separato accordo che ha modificato il patto originario.
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L’art.128 Reg. CONSOB impone, inoltre, che vengano comunicate le
variazioni del numero delle azioni (o degli strumenti finanziari che
attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione) singolarmente
o complessivamente apportati al patto, come pure i mutamenti che si
riferiscano alle percentuali delle azioni, anche se tali variazioni
non derivino da modifiche dei contenuti pattizi del contratto
parasociale.
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L’art.128 Reg. CONSOB, infine, impone la comunicazione della
notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto.
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Con riferimento, poi, alla trasmissione alla CONSOB di quanto
pubblicato ai sensi dell’art.131 Regolamento n.11971 - avente ad
oggetto, in particolare, le prescrizioni concernenti
l’obbligo di pubblicare sulla stampa, per estratto ed entro il
termine di dieci giorni, le modifiche riguardanti il contratto
parasociale - la delibera CONSOB n.13086 ha apportato delle
integrazioni alla previgente disciplina, prevedendo, in particolare,
che copia dell’estratto e di quanto pubblicato ai sensi
dell’art.131 è trasmesso alla CONSOB, anche mediante riproduzione
su supporto informatico, entro il giorno di pubblicazione, con
indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. Nelle
ipotesi previste dall’art.131, comma 2, il supporto contiene
l’ultimo estratto del patto pubblicato ai sensi dell’art.130,
ovvero dell’art.131, comma 1, aggiornato con le modifiche
intervenute. Ove necessario, il supporto è integrato con il modello
previsto dall’Allegato 4C contenente l’indicazione dei dati
aggiornati.
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Ciò, evidentemente, al fine di offrire al mercato una informativa
il più possibile trasparente sul contenuto e sull’esistenza dei
patti parasociali e delle eventuali, intervenute modifiche di patti
già esistenti.
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Come sopra anticipato, l’art.131 del Regolamento CONSOB n.11971 si
riferisce, invece, alle prescrizioni concernenti l’obbligo di
pubblicare sulla stampa, per estratto ed entro il termine di dieci
giorni, le modifiche riguardanti il patto parasociale.
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In particolare, l’art.131 impone che siano pubblicate, per
estratto, le modifiche delle clausole del patto contenenti le
informazioni richieste dal disposto di cui all’art.130 Reg.
CONSOB, con evidenza delle variazioni intervenute.
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Nel caso in cui, poi, le modifiche riguardino soltanto i soggetti
aderenti e le azioni o gli strumenti finanziari apportati al patto,
ovvero ancora le percentuali relative, l’art.131, comma 2,
consente la sola pubblicazione delle citate modifiche intervenute.
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La stessa norma, infine, impone che venga pubblicata la notizia del
rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto nel termine di
dieci giorni dal loro perfezionamento (cfr., art.131, n.3, lett. b),
Reg. CONSOB), nonché, nell’ipotesi di recesso di cui
all’art.123, comma 2, del Testo Unico (recesso dai patti a tempo
indeterminato, da esercitare con preavviso di sei mesi), la notizia
del preavviso, a cura del recedente, entro dieci giorni
dall’inoltro dello stesso.
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Per tale ultima disposizione non sono intervenute né modifiche né
integrazioni.